Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura |
Titolo: | Riforma del D.Lgs. n. 29/2004, n. 102, in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole |
Riferimenti: | SCH.DEC N.490/XVII SCH.DEC N.491/XVII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 487 |
Data: | 17/01/2018 |
Organi della Camera: | XIII Agricoltura |
Servizio Studi
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Dossier n. 581
Servizio Studi
Dipartimento Agricoltura
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Atti del Governo n. 487
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
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I N D I C E
Schede di lettura................................................................... 1
Testo a fronte del vigente decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole) e del medesimo decreto legislativo a seguito delle modifiche introdotte dall'atto del Governo n. 491.......................................... 15
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla delega contenuta nell’art. 21 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), ed è composto di 12 articoli.
Il testo in esame – in particolare - novella in più parti il decreto legislativo n. 102 del 2004, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (si veda, al termine del presente scritto, la tavola di raffronto tra il vigente testo e quello che risulterebbe dall’entrata in vigore del presente provvedimento).
Lo schema di decreto in esame dà attuazione ai seguenti princìpi e criteri direttivi, indicati al comma 1 del suddetto articolo 21 del collegato agricolo:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.
Si ricorda che la suddetta delega prevede la possibilità per il Governo di emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 2016 (ossia dal 25 agosto 2016) – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati (quest’ultimo aspetto, per il quale è previsto il criterio direttivo indicato alla lettera c) del citato art. 21, comma 1 della legge n. 154 del 2016 - che prevede la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita - non è affrontato dal provvedimento in esame).
Il provvedimento in esame – come riportato dalla relazione illustrativa - è finalizzato a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela riguardo eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, danni causati da fauna selvatica protetta. La sua finalità è realizzare un intervento legislativo strategico per il rilancio degli strumenti di gestione del rischio, che affianchi ed integri, nel segno dell'innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione unionale 2014-2020. Attraverso lo stimolo innescato dalla revisione del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, si ritiene possibile sperimentare - nel breve periodo - nuove tipologie di strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, da riproporre nel medio-lungo periodo a livello europeo nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune (P A C) post 2020.
La gestione dei rischi costituisce – infatti - una delle priorità della nuova politica agricola dell'Unione europea e rappresenta altresì uno dei settori in cui maggiormente si stanno realizzando significative applicazioni delle innovazioni tecnologiche che si dimostrano utili sia per la prevenzione e la conoscenza dei fenomeni, sia per la valutazione delle produzioni e dei danni.
Scopo dichiarato del presente intervento legislativo è la necessità, nel rispetto del principio di invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato, di rafforzare il ruolo e l'efficacia del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – appunto disciplinato dal decreto legislativo n. 102 del 2004, in particolare agli articoli 1 e 15 - nella prevenzione dei danni e difesa delle produzioni agricole e zootecniche dai rischi biologici ed atmosferici, cercando di cogliere, nello stesso tempo, la sfida e l'opportunità di accompagnare il rilancio di queste politiche attraverso un maggiore stimolo all'innovazione.
Le tipologie di intervento attualmente previste a carico del Fondo di solidarietà nazionale – ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004 - sono:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subìto danni da calamità naturali o eventi eccezionali nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
La relazione illustrativa ci ricorda che gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, un'efficace gestione dei rischi risulta fondamentale, e l’intervento pubblico dovrebbe continuare a supportare gli agricoltori negli interventi di gestione del rischio promuovendo, in via prioritaria, polizze innovative sulle rese o sui ricavi, nonché favorire la costituzione di fondi di mutualizzazione, che risarciscano gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali non coperte di norma dal mondo assicurativo. La relazione tecnica annessa al provvedimento rileva che si tratta di casistiche già previste e compatibili con la disciplina unionale in tema di aiuti di Stato, sicché la loro previsione è fatta anche nell'ottica di fornire un quadro organico e completo della materia e di ricognizione di tutte le ipotesi praticabili a legislazione vigente secondo la normativa interna ed europea.
L’analisi tecnico normativa – a tale ultimo proposito – osserva, tra l’altro, che lo schema di decreto legislativo in esame prevede interventi assicurativi e interventi compensativi ex post in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Sono previsti, inoltre, interventi destinati a indennizzare i danni causati dagli animali protetti in conformità con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
Lo schema di decreto prevede, infine, interventi sperimentali, come - per esempio - quelli sulle le polizze ricavo, conformemente al regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Entrando nello specifico dell’articolato in esame, si rileva che l’articolo 1 apporta modifiche al vigente articolo l del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, nella logica di rafforzamento del citato Fondo di solidarietà nazionale, si estende – integrando i commi 1 e 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004 - l'elenco delle avversità per le quali il Fondo può intervenire, includendo eventi di portata catastrofica, epizoozie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti (fauna selvatica), così come intese nella citata disciplina unionale di riferimento e compatibilmente alla stessa.
Inoltre, nell'intervenire sull'attuale articolo l, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, si prevede che le misure per incentivare la stipula di contratti assicurativi siano prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio.
Infine, si sostituisce, per la prima volta, il riferimento al vigente Piano assicurativo agricolo annuale, regolato dall’art. 4 del suddetto decreto legislativo con quello al “Piano di gestione dei rischi in agricoltura”.
L’articolo 2, al comma 1, apporta modifiche al vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, modificando, intanto, la rubrica di questo articolo da “Polizze assicurative” a “Polizze assicurative e fondi di mutualizzazione”. Inoltre, si prevede, da un lato, il nuovo strumento del contributo dello Stato – oltre che sui premi assicurativi, come già previsto a legislazione vigente - sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione (intervenendo sul comma 1 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004); dall'altro lato, si dispone la soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5-bis del medesimo art. 2 del decreto legislativo de quo, in materia di aiuti sui premi assicurativi, nel segno – afferma la relazione amministrativa - della semplificazione delle norme e riduzione del carico burocratico a carico delle aziende.
La medesima relazione illustrativa rileva che la possibilità di finanziare il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione ne aumenta l'appetibilità da parte dei beneficiari, trattandosi di nuovi strumenti che possono dare risposte importanti proprio dove le offerte assicurative non riescono a fornire un'adeguata risposta ai fabbisogni, ed è necessario garantirne un veloce sviluppo, agevolandone la dotazione iniziale. “Si consente, inoltre, alle imprese agricole di assicurare solo ciò che è a rischio, evitando di dover giustificare la mancata assicurazione di superfici che, magari, non sono in produzione e, quindi, non necessitano di coperture assicurative, con il rischio di vedersi ingiustamente decurtato l'aiuto, nel caso non riesca a fornire le opportune giustificazioni”.
Con riferimento ai commi soppressi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, si osserva quanto segue:
- la lettera c) del comma l dell’art. 2 del testo in esame sopprime la vigente disposizione del decreto legislativo (articolo 2, comma 2) relativa all'intensità dell'aiuto (''Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione"); ciò – rileva la relazione illustrativa - in quanto l'intensità dell'aiuto ed i limiti dello stesso sono definiti dalla normativa unionale in tema di aiuti di Stato, che trova comunque applicazione indipendentemente da eventuali disposizioni nazionali. “Per altro, l'indicazione di un dato percentuale, che comunque non può che essere mutuato dalla disciplina unionale, rischia di essere addirittura fuorviante, considerato anche che la normativa in questione è in fase di revisione”;
- la lettera d) del medesimo comma 1 dell’art. 2 sopprime il comma 3 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che prevede che qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del premio (le ragioni giustificative dell’intervento sono le stesse di quelle riportate nella lettera c);
- la lettera e) dello stesso comma sopprime il comma 4 dell’art. 2 del suddetto decreto legislativo, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico attualmente vigente sia concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedano per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all’interno di uno stesso comune, e che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi;
- la lettera f), infine, sopprime il comma 5-bis dell’art. 2 del predetto decreto legislativo, che prevede che la copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al medesimo decreto sia comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
L'articolo 2, al comma 2, introduce al decreto legislativo n. 102 del 2004, un nuovo articolo 2-bis in materia di polizze assicurative sperimentali.
Per polizze sperimentali si intendono sia polizze ricavo, a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa e la variazione del prezzo di mercato (comma 1, lettera a) del nuovo art. 2-bis) del decreto legislativo), sia le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici (comma 1, lettera b) del medesimo nuovo art. 2-bis) del decreto legislativo).
È altresì previsto che le suddette polizze sperimentali possano avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge n. 388 del 2000.
Il citato articolo 127 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), prevede - tra l’altro - che, al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, sia istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo. Il decreto ministeriale del 20 giugno 2016 – Piano riassicurativo – stabilisce le attuali modalità operative del Fondo. La relazione tecnica riferisce che le disponibilità finanziarie del predetto Fondo ammontano, al 31 dicembre 2016, ad euro 130.369.748. Tali risorse sono disponibili sul bilancio ISMEA e depositati presso conti correnti bancari.
L'articolo 3 del testo in esame modifica il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare – come anticipato in relazione all’articolo 1 - si prevede che il nuovo "Piano di gestione dei rischi in agricoltura" (PGRA) - attualmente "Piano assicurativo agricolo annuale" (PAAN) - determini l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell’esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. Si specifica che tale Piano è elaborato “anche” sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli (istituita, presso l’ISMEA, dal decreto ministeriale 18 luglio 2003).
Si prevede, inoltre, che della Commissione tecnica consultiva che elabora proposte per la predisposizione del suddetto Piano di gestione dei rischi in agricoltura - cui attualmente partecipano i principali attori istituzionali e del settore economico-professionale - facciano parte anche un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS). Si precisa inoltre – rafforzando quanto già espresso nel testo vigente – che ai componenti della suddetta Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza o rimborso spese e che alle spese di funzionamento della stessa si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Si dispone, altresì, che in tale Piano siano stabiliti - nel rispetto della normativa europea - i termini, le modalità, l’entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio, ai sensi del nuovo articolo 2-bis, nonché i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
1) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
2) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
3) eventi coperti, garanzia;
4) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.
Al riguardo, con riferimento alla formulazione del testo, si osserva che, mentre in ogni parte del nuovo articolato del decreto legislativo n. 102 del 2004 il riferimento al vigente Piano “assicurativo” viene riportato alla nuova dicitura “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” o, semplicemente, “Piano”, al comma 5 dell’articolo 4 del medesimo decreto – non modificato dal presente provvedimento - residua la denominazione “Piano assicurativo”. Appare dunque opportuno valutare se espungere, anche dal vigente comma 5 dell’articolo 4, la locuzione “assicurativo”.
L’articolo 4 del provvedimento in esame modifica il vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che disciplina gli interventi compensativi per i danni alle produzioni ed alle strutture diversi da quelli ammissibili all'assicurazione agevolata, armonizzando – secondo la relazione illustrativa - la normativa nazionale con talune prescrizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ed aggiornando i riferimenti alla normativa unionale ritenuti ormai superati.
Nello specifico – in particolare - si sostituisce il riferimento alle zone svantaggiate, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (non più in vigore), con quello alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Inoltre, sono esclusi, coerentemente alla modifica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, gli interventi compensativi – oltre che nel caso di danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata - anche nel caso di rischi di danni per i quali è prevista la concessione di contributi sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione.
Si aggiungono, poi, al suddetto art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
Il nuovo comma 4-bis del citato art. 5 prevede ulteriori criteri per l’attribuzione degli aiuti indicati nel medesimo articolo 5.
Esso prevede dunque che sono (altresì) esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Il nuovo comma 4-ter del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che il regime di aiuto debba essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e che gli aiuti siano versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata: a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali; b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.
Il nuovo comma 4-quater dell’art. 5 del medesimo decreto legislativo, infine, dispone che gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali siano limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
L'articolo 5 del provvedimento in esame modifica il vigente articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 6, che prevede che, al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate, si provveda mediante giro conto. A tale proposito, la relazione illustrativa rileva che tale soppressione si ritiene necessaria per semplificare le procedure di trasferimento alle regioni, che attualmente prevedono il passaggio tramite conti infruttiferi di tesoreria.
L'articolo 6 sostituisce il vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (che attualmente disciplina, in particolare, le infezioni epizootiche) prevedendo i casi di non cumulabilità degli aiuti previsti dal decreto, nonché i vincoli di cumulabilità dei medesimi aiuti con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali nonché i criteri di cumulabilità con altri aiuti di Stato.
L'inserimento – rileva la relazione illustrativa - si è reso necessario per consentirne la registrazione degli aiuti di cui al presente decreto in regime di esenzione di notifica. Il testo sostituito – prosegue la relazione illustrativa - riguarda interventi mai attivati a fronte delle epizoozie, in quanto sono stati gestiti e continueranno ad esserlo nell’ambito delle misure assicurative e, in futuro, anche dei fondi di mutualizzazione.
Il nuovo dispositivo stabilisce che, nel rispetto della normativa europea, gli aiuti di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 non siano cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. Si prevede inoltre che, i medesimi aiuti, siano cumulabili con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.
Non è più riproposto, infine, il comma 3 del vigente art. 9 sulle epizoozie, che dispone, in riferimento a queste, che lo Stato concorra fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.
L’articolo 7 del provvedimento in esame modifica l’art. 10 del decreto legislativo n. 102 del 2004, aggiornando le disposizioni del decreto che sono oggetto di pubblicità degli interventi (il riferimento è agli articoli 5, 7 e 8) e prevedendo che i relativi atti siano pubblicati sui siti internet delle regioni interessate, anziché esposti per 15 giorni nell’albo pretorio dei comuni interessati.
L’articolo 8 sopprime il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Questo comma – in tema di consorzi di difesa - prevede che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i consorzi esistenti potessero trasformarsi in una delle forme giuridiche previste al comma 1 dello stesso articolo 11 (associazioni persone giuridiche di diritto privato, società cooperative agricole e loro consorzi e consorzi di cui all’art. 2612 del codice civile o società consortili) o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Esso prevede inoltre che gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione fossero assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.
L’articolo 9 modifica l’art. 12 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di statuto e amministrazione dei consorzi.
In particolare, nel confermare che lo statuto dei consorzi debba prevedere – tra l’altro – la nomina del collegio sindacale, viene soppressa la previsione che le relative modalità di nomina siano stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, viene soppressa la previsione che i medesimi statuti dei consorzi debbano prevedere una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, viene approvato dal consiglio di amministrazione.
L’articolo 10 modifica l’art. 13 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativo alla vigilanza.
Nello specifico, si sopprimono i commi 2 e 2-bis del predetto art. 13.
Il comma 2 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 102 del 2004 attualmente prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedano a controllare:
a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale;
b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;
c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.
Il comma 2-bis dell’art. 13 del decreto legislativo n. 102 del 2004, poi, dispone che qualora gli enti che esercitano l’attività di difesa attiva e passiva siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al precedente comma 2 (che si intende anch’esso sopprimere) entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.
Si segnala che la relazione illustrativa afferma che i suddetti articoli 8, 9 e 10 del provvedimento in esame tengono conto degli interventi dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, che ha ritenuto superati i vincoli territoriali per l'operatività degli organismi collettivi di difesa, del fatto che gli aiuti sulla spesa assicurativa vengono erogati direttamente agli agricoltori senza transitare attraverso gli organismi collettivi di difesa e che quindi l'attività di vigilanza può essere esercitata in maniera esclusiva da chi ne autorizza l'operatività, senza bisogno di rappresentanti pubblici nei collegi sindacali. “In sostanza – chiosa la relazione illustrativa - si amplia l'operatività degli organismi collettivi di difesa e se ne semplificano gli adempimenti gestionali”.
L'articolo 11 modifica il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativo alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, lasciandone però, nella sostanza, inalterato l'impianto ed il sistema di alimentazione sia del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" sia del "Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi", prevedendo:
- (lett. a) la soppressione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato "fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (tramite la soppressione del comma 1 dell’art. 15);
- (lett. b) l'eliminazione dell’indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'allocazione in bilancio dello Stato dello stanziamento del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" (tramite una modifica del comma 2 del medesimo art. 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004).
La relazione illustrativa motiva tali modifiche con il fatto che il capitolo relativo al "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" (cap. 7411) risulta attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (e non più in quello del Ministero dell'economia e delle finanze) e che non risulta necessario il conto corrente di tesoreria n. 24101 presso cui erano versate le risorse ricevute dal Fondo della protezione civile.
Si ricorda che sul suddetto capitolo 7411 del MIPAAF, relativo al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2018-2020 risultano iscritte risorse per 26.108.000 euro per il 2018 e per 1.000.000 di euro per il 2019, sia in conto competenza sia in conto cassa. Sul capitolo 7439 del medesimo stato di previsione del MIPAAF, relativo al Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, risultano poi allocate risorse per 3 milioni di euro per il 2018, 11 milioni di euro per il 2019 e 13 milioni di euro per il 2020, sia in conto competenza che in conto cassa.
L'articolo 12, infine, definisce l'iter procedurale connesso alla chiusura del predetto conto di tesoreria n. 24101 relativo agli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale.
In particolare, si prevede la chiusura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a "M.A.F. - Fondo di solidarietà nazionale” con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Testo a fronte del vigente decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole) e del medesimo decreto legislativo a seguito delle modifiche introdotte dall'atto del Governo n. 491
Decreto legislativo n. 102 del 2004 |
A.G. n. 491 |
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1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. |
1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. |
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. |
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti, quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. |
3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. |
3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi, prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) identica.
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1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. |
1. Per le finalità e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformità alla normativa unionale ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. |
2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione. |
Soppresso |
3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. |
Soppresso |
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. |
Soppresso |
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi. |
Identico |
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa. |
Soppresso |
5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno. |
Identico |
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(Polizze assicurative sperimentali) |
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l. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali: a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo l e la variazione del prezzo di mercato; b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici. |
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2. Le polizze sperimentali di cui al comma l possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
(Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione) |
(Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione) |
1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati: a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante; b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante. |
Identico |
2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio. |
Identico |
(Piano assicurativo agricolo annuale) |
(Piano di gestione dei rischi in agricoltura) |
1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. |
1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato «Piano», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell’esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. |
2. Il Piano assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante della Cooperazione agricola; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
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2. Il Piano è elaborato anche sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
a) identica;
b) identica;
c) identica;
d) identica;
e) identica;
f) identica;
g) identica;
g-bis) un rappresentante dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS). |
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono i nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese. |
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica di cui al comma 2 non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. |
4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l’entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonché i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per: 1) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
2) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
3) eventi coperti, garanzia;
4) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.
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5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. |
Identico |
5-bis. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente. |
5-bis. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente. |
(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva) |
(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva) |
1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. |
Identico |
2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. |
2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) identica;
d) identica. |
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. |
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. |
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. |
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. |
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4-bis. Sono altresì esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese; b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. |
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4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata: a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali; b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. |
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4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. |
5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. |
Identico |
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale. |
Identico |
(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN) |
(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN) |
1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale. |
Identico |
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. |
Identico |
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. |
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. |
(Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario) |
(Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario) |
1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. |
Identico |
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. |
Identico |
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. |
Identico |
(Disposizioni previdenziali) |
(Disposizioni previdenziali) |
1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento. |
Identico |
2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi. |
Identico |
3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia. |
Identico |
(Epizoozie) |
(Cumulo) |
1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente. |
l. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produtlivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. |
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche alimentari agricole e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento. |
2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni. |
3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo. |
Soppresso |
(Pubblicità degli interventi) |
(Pubblicità degli interventi) |
1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati. |
1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7 e 8, sono pubblicati sui siti internet delle regioni interessate. |
(Costituzione e finalità) |
(Costituzione e finalità) |
1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche: a) associazioni persone giuridiche di diritto privato; b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.
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Identico
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2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività dei consorzi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale. |
Identico
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3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonché altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma. |
Identico
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4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture. |
Identico
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5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1 o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro. |
Soppresso |
(Statuto e amministrazione) |
(Statuto e amministrazione) |
1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche. |
Identico |
2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio. |
Identico |
3. Lo statuto deve altresì prevedere: a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione; b) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione; d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. |
3. Lo statuto deve altresì prevedere: a) identica;
b) la nomina del collegio sindacale;
c) soppressa;
d) identica. |
4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture. |
4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture. |
(Vigilanza) |
(Vigilanza) |
1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, è sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneità. |
Identico |
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare: a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4; b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente; c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente; d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione. |
Soppresso |
2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo. |
Soppresso |
Art. 14 (Interventi a favore degli associati) |
Art. 14 (Interventi a favore degli associati) |
1. I consorzi hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati. |
Identico |
2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate. |
Identico |
Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale) |
Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale) |
1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
Soppresso |
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori». |
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori». |
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziari. |
Identico |
Art. 16 (Abrogazione norme) |
Art. 16 (Abrogazione norme) |
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme: a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6; b) legge 15 ottobre 1981, n. 590; c) legge 14 febbraio 1992, n. 185; d) articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250; e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324; f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380; g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; i) articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256. |
Identico |
Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese) |
Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese) |
1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. |
Identico |
2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. |
Identico |
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. |
Identico |
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari. |
Identico |
4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. |
Identico |
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4. |
Identico |
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonché di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. |
Identico |
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (51). Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. |
Identico |
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento. |
Identico |
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, è abrogato.
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Identico |
Art. 18 (Altri interventi) |
Art. 18 (Altri interventi) |
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 , iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto della propria azienda. |
Identico |
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 , iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto. |
Identico |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. |
Identico |