| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
| Titolo: | Legge di bilancio - A.C. 4127-bis - Profili di interesse della XIII commissione | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 510 | ||||
| Data: | 03/11/2016 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||||

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Dossier n. 395
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Progetti di legge n. 510/0/XIII
Il presente
dossier è articolato in due parti:
§
la prima parte contiene le schede di lettura
delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione,
estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§
la seconda parte contiene l’analisi della
seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019
di competenza di ciascuna Commissione.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
Il nuovo disegno di legge di
bilancio
§ 1. La disciplina
contabile della prima sezione
§ 2. Profili di
competenza della XIII Commissione
§ Articolo 2, commi 3-6 (Credito di imposta per le strutture
ricettive)
§ Articolo 11 (Abolizione IRPEF IAP e CD)
§ Articolo 13 (Nuova Sabatini)
§ Articolo 61, comma 1 (Misure
di efficientamento della spesa dei Ministeri)
§ Articolo 61,
comma 5 (Riduzione sgravio
contributivo per le imprese armatrici)
§ Articolo 85 (Eliminazione aumenti accise ed IVA per
l’anno 2017)
§ 1. La disciplina
contabile della seconda sezione
§ 3 Analisi della spesa
per Missioni e programmi
§ 4. Analisi per azioni e
per capitoli di spesa
La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.
Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell’articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l’unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all’interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l’obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
I
contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla
relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche
del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già
prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa
deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo,
a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto
economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i
contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri
utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà
essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno
di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.
Articolo 2,
commi 3-6
(Credito di imposta per le strutture
ricettive)
L’articolo 2, commi 3-6, riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. n. 83/2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.
Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo - utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi - con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.
Con riferimento al credito d’imposta previsto dal D.L. n. 83/2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019.
Il comma 3 riconosce il credito
d’imposta previsto dal D.L. n. 83/2014 (c.d. Tax credit riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere)
anche per i periodi di imposta 2017 e
2018, nella misura del 65 per cento,
a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma
1, ovvero la ristrutturazione
edilizia, la riqualificazione antisismica, la riqualificazione energetica e l’acquisto
mobili.
La norma include tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti.
La relazione illustrativa afferma che la misura rappresenta anche un ulteriore strumento di sostegno alla ripresa economica dei territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive (sia alberghi, sia agriturismo), che necessitano di interventi di recupero e ristrutturazione.
Si ricorda che l’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito di imposta al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.
Più in particolare, il citato articolo 10, commi 1 e 2, riconosce alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero di incremento dell'efficienza energetica. La misura è estesa (cfr. infra comma 7) ad ulteriori tipologie di spese quali l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere, come individuate nello stesso articolo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito è riconosciuto alle imprese per spese fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi sopra indicati per gli interventi suddetti e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa previsto, dal citato articolo 10, al comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.
Si consideri che il citato comma 7 destina una quota pari al 10 per cento del limite massimo di spesa ivi previsto per spese relative ad interventi diversi da quelli di ristrutturazione edilizia, rimozione barriere architettoniche ed efficienza energetica, compresi quelli di acquisto di mobili e componenti d'arredo esclusivamente finalizzati alle strutture ricettive oggetto degli interventi di ristrutturazione di cui al comma 2.
Il
credito di imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di stato di importanza minore, cd. “de minimis”.
Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica. Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013.Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari; per l'Italia il plafond è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).
Il comma 4 dell'articolo 10 demanda ad un decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997, l'adozione delle disposizioni applicative della misura. In attuazione del comma 4 è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere).
Si richiama inoltre l’articolo 1, comma 320, della legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), che - integrando l’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 con due nuovi commi, 2-bis e 2-ter - ha riconosciuto il credito d’imposta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa: articolo 11 del D.L. n. 112/ 2008) e ha demandato ad un decreto ministeriale l’attuazione della previsione e l’aggiornamento degli standard minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche (riproducendo sostanzialmente quanto già previsto nel comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 83 del 2014).
I dati attuativi della misura dimostrano il buon esito del credito di imposta, che, come chiarito anche dalla Relazione illustrativa, costituisce un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, nonché un concreto sostegno agli investimenti nel settore finalizzato a migliorare la qualità dell’offerta turistica del Paese. In relazione alle spese effettuate nell’anno 2015, infatti, dal 4 al 5 febbraio 2016 sono pervenute al Ministero 3.168 domande, da parte delle imprese ricettive di cui al citato D.M. del 7 maggio 2015, per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute durante l’anno 2015, per un totale di 90.525.113,21 euro su 50.000.000,00 euro messi a disposizione dallo Stato. In attuazione della norma inserita dal citato articolo 1, comma 320, della legge28 dicembre 2015, n. 208, è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2016, pubblicato nel sito Internet dell'Agenzia, il quale definisce le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta e la procedura di controllo automatizzato.
Infine, si ricorda che l’attività agrituristica trova la propria disciplina generale nella legge n. 96/2006, che ha interamente abrogato la previgente normativa (L. n. 730/1985). La legge 96/2006 si configura, pertanto, come “legge quadro”, sulla base dell’art. 117 Cost., che attribuisce alla competenza regionale le materie dell’agricoltura e del turismo. In particolare, l’attività agrituristica è definita dall’articolo 2, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 come l’attività “di ricezione e ospitalità” esercitata “dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. La medesima norma individua, altresì, i requisiti oggettivi dell’attività agrituristica.
Il comma 4 prevede che il credito d’imposta prorogato e modificato dal comma 3 sia ripartito in due quote annuali di pari importo e possa essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di:
§ 60 milioni di euro nel 2018;
§ 120 milioni di euro nel 2019;
§ 60 milioni di euro nel 2020.
Il comma 5 dispone che, per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi 3 e 4, continuino a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 del D.L. n. 83/2014, disponendo, altresì, che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, si provveda all'aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 7 maggio 2015).
Si evidenzia, a tale riguardo, che l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, demanda a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, la definizione delle disposizioni applicative della misura, con riferimento, in particolare: a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta; b) alle tipologie di interventi ammessi al beneficio; c) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; d) alle soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; e) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo. Si ricorda che, in attuazione di quanto sopra previsto, è stato adottato il citato D.M. 7 maggio 2015.
Il comma 6, infine, interviene sul comma 7 dell’articolo 10 del D.L. 83/2014, rideterminando il limite massimo di spesa per la concessione del credito di imposta ivi previsto relativo alle spese per riqualificazione delle imprese turistico alberghiere sostenute nei periodi di imposta dal 2014-2016. In particolare, si prevedono i seguenti nuovi limiti:
§ 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (in luogo dei 50 milioni previsti per ciascun anno dalla norma vigente);
§ 16,7 milioni di euro per l'anno 2019 (in luogo dei 50 milioni previsti dalla disciplina vigente).
La relazione tecnica afferma che tenuto conto degli attuali livelli di fruizione del credito di imposta (come rappresentati dalla medesima relazione) è possibile operare la corrispondente riduzione dei limiti massimi complessivi indicati nell’articolo 10, comma 7 del D.L. n. 83/2014.
L’articolo 3 proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).
Il comma 1 proroga l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).
In generale, al fine di circoscrivere la tipologia di beni che beneficiano della misura è utile soffermarsi sulla nozione di bene materiale "strumentale nuovo". Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria, in sostanza devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa (cfr. in tal senso la Circolare 5/E del 19 febbraio 2015). Tali beni devono poi essere contraddistinti dall'attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene è definibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto. Al riguardo si precisa che il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in show room e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.
Il comma 2 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.
Il comma 3 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano del ammortamento di cui al comma precedente e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge e riportato di seguito, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%.
Il comma 4 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 2) e immateriali (comma 3) di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve "entrare" attivamente nella catena del valore dell'impresa.
La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.
Il comma 5 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.
Il comma 6 ribadisce che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016, pertanto, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.
L’articolo 11 prevede l’esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
La disposizione prevede che, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, DLgs n. 99 del 2004, cfr. infra) iscritti nella previdenza agricola.
L'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.
Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:
§ nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
§ per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
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I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43). L’articolo 25 definisce fondiari i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35).
Nell'ordinamento fiscale l’esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un’attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell’immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).
I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.
L’articolo 13 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). Conseguentemente, sono stanziati 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.
Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa della “Nuova Sabatini” gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziate dall’articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell’ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.
Si consente infine un incremento
dell’importo massimo dei
finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in
esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi
Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini).
Si osserva che l’articolo
2 del D.L. n. 69/2013 fa specifico riferimento alle micro, piccole e medie imprese[1]. L’articolo in esame, al comma 1 fa invece
riferimento alle sole piccole e medie imprese, mentre, al comma 3, nel
delineare l’ambito applicativo delle disposizioni in esso contenute richiama le
micro piccole e medie imprese.
Sarebbe opportuno un
chiarimento al riguardo.
Lo strumento agevolativo cd. “Nuova Sabatini” - istituito dall’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) è finalizzato a migliorare l’accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.
La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l’accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013).
La normativa del 2013 prevede che i finanziamenti in questione siano concessi da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.a. incrementato (comma 243 dell’art.1 della L.190/2014) fino al limite massimo di 5 miliardi di euro. Dunque, il plafond di risorse messo a disposizione da CDP S.p.a. può essere utilizzato dalle banche e dagli intermediari finanziari, aderenti all’apposita convenzione tra MISE ABI e CDP[2], per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo non superiore a 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra descritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013).
Alle PMI è concesso dal MISE, sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, un contributo in conto impianti pari all’ammontare degli interessi calcolati nella misura massima e con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: D.M. 27 novembre 2013 e D.M. 25 gennaio 2016 (comma 4). Ai sensi di tale normativa attuativa, il contributo in conto impianti è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale, su un finanziamento quinquennale e di importo pari all’investimento, al tasso del 2,75%.
Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell’ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo della previsione (comma 6 del D.L. n. 69/2013).
Con il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).
Con decreto interministeriale 25 gennaio 2016 è stata conseguentemente ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione ai predetti finanziamenti, già contenuta nel D.M. 27 novembre 2013. Il 23 marzo 2016 è stata emanata la nuova circolare attuativa. Come rilevano i dati attuativi della misura[3] pubblicati dal MISE nel sito istituzionale e riportati nella relazione tecnica del provvedimento[4] (le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la misura in questione sono state interamente impegnate) la Nuova Sabatini rappresenta uno dei principali strumenti di sostegno ai nuovi investimenti della micro piccola e media impresa.
Con riferimento alle risorse statali appostate per la misura in questione, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiari.
Le risorse stanziate dal D.L. n. 69/2013 sono state successivamente incrementate dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, un incremento di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021.
Si evidenzia che le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489, pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.
La tabella E della legge di stabilità 2016, che non ha apportato variazioni alla legislazione vigente, espone uno stanziamento di 61,8 milioni per il 2016, di 76,7 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018 e un importo complessivo di 130,2 milioni per il periodo 2019-2021.
Il bilancio a legislazione vigente 2017-2019 espone uno stanziamento di 76,7 milioni per il 2017 e per il 2018 e di 69,2 milioni per il 2019. La Sez. II del DDL in esame non interviene su tali stanziamenti.
Posto l’andamento della misura, la Relazione sulle spese pluriennali e di investimento allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2016 evidenzia che la normativa vigente limita la possibilità di concedere contributi solo su finanziamenti deliberati entro il 31 dicembre 2016, rilevando in merito l’opportunità che con il provvedimento di bilancio 2017-2019 si procrastini la data del 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018, e si disponga un ulteriore stanziamento che possa prolungare l’operatività della misura per tutto il 2018[5].
Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, il comma 2 stanzia l’importo di 28 milioni di euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in questione (articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013).
Si tratta, in sostanza, di un rifinanziamento della dotazione già prevista a legislazione vigente per i contributi statali in conto impianti dall’articolo 2, commi 4 e 8 del D.L. n. 69/2013 e ss. mod. (per cui si rinvia, supra, alla ricostruzione normativa relativa alle risorse statali appostate per la misura in questione).
Al fine di favorire per la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, il comma 4 ammette ai finanziamenti e ai contributi statali previsti dalla misura agevolativa della “Nuova Sabatini” gli investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).
Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti di cui al citato articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013 è concesso, ai sensi del comma 5, con una maggiorazione del 30 percento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina della cd. Nuova Sabatini (articolo 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato.
Per far fronte ai contributi statali in conto impianti “maggiorati” di cui al comma 5 a favore degli investimenti per la manifattura digitale di cui al comma 4, il comma 3 riserva ad essi una quota pari al 20 per cento delle risorse statali stanziate dall’articolo in esame, disponendo che le risorse non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell’ambito della predetta riserva, rientrino nella disponibilità della misura.
Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica[6].
Opera in tali casi il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER), che ha abrogato, con decorrenza dal primo luglio 2014, il precedente regolamento (CE) della Commissione europea 6 agosto 2008, n. 800/2008 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2020. Il Regolamento in questione si applica, tra l’altro, alle seguenti categorie di aiuti di Stato: aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti. Il regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto[7] più alte rispetto al passato.
Fanno poi eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[8].
Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito
variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato
confermato entro il limite di 200.000
euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013.Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari; per l'Italia il plafond è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).
Il comma 6 consente, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un incremento dell’importo massimo dei finanziamenti a valere sul suddetto plafond dagli attuali 5 miliardi fino a 7 miliardi di euro.
Quanto all’utilizzo del plafond, si segnala che a settembre 2016, risultano erogati, sulla base dei dati forniti da CDP, circa 3,2 miliardi di euro, con una disponibilità residua di circa 1,8 miliardi di euro.
Articolo 15
(Rifinanziamento degli interventi
per l’autoimprenditorialità e per le start-up
innovative)
L’articolo 15 reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni.
Il comma 1 autorizza nel biennio la spesa di 130 milioni di euro (70 nel 2017 e 60 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità
(di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
Esse costituiscono un complesso di incentivi, destinati
prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese
di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali: si prevedono mutui
agevolati per gli investimenti, a
un tasso pari a zero, della durata
massima di 8
anni e di
importo non superiore al 75 per
cento della spesa ammissibile, ai sensi
e nei limiti della disciplina unionale sugli
aiuti d'importanza minore
("de minimis").
L'articolo 2 (delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive) della legge 10 dicembre 2014 n. 183
ne prevedeva una razionalizzazione. Il regolamento adottato con decreto 8 luglio 2015, n.
140 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 5
settembre 2015, individua criteri e modalità di concessione delle agevolazioni
in questione, volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio
nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a
prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile: vi si demanda ad un
apposito provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese
del MiSE la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle
agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.
Le predette risorse sono
iscritte nello stato di previsione del MiSE per essere successivamente
accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (detta Invitalia)
ed all'uopo dedicato.
L’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (ex Sviluppo Italia) S.p.A, è una società per azioni interamente posseduta dal
Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di
svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle
attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree
depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la
legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre
a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società,
attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri in
riferimento al suo operato: nell'esercizio di tali poteri, con la Circolare del 9 ottobre 2015 il MiSE ha avallato il programma "Nuove imprese
a tasso zero", che include incentivi che finanziano progetti d’impresa con
spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono
concesse nei limiti del regolamento de minimis
e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata
massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese
totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e
realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di
finanziamento. Lo stanziamento iniziale è di circa 50 milioni
di euro.
Nel conto infruttifero
confluiranno anche un terzo delle
disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo, istituito ai sensi
dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
30 novembre 2004[9], nonché
i rientri dei finanziamenti erogati
dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185[10].
All'erogazione dei finanziamenti agevolati per
gli interventi per le start-up innovative, ai sensi del comma 2, la dotazione del Fondo per la
crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50 milioni di euro per l’anno 2018: essa andrà destinata al
sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello
sviluppo economico[11].
Esso destina risorse ai piani di impresa
caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia
digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del
sistema della ricerca pubblica e privata. I piani di impresa in questione
possono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento e/o il
sostenimento dei costi di esercizio; i programmi di investimento considerati
sono quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di: a) impianti, macchinari e attrezzature
tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla
realizzazione del progetto; b) componenti hardware e software funzionali al
progetto; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze
tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa; e) progettazione, sviluppo,
personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di
impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche
funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e
adeguativi. I costi d'esercizio finanziabili includono: interessi sui
finanziamenti esterni concessi all’impresa; quote di ammortamento di
impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici,
con particolare riferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, necessari all’attività di impresa,
qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione delle spese
di acquisizione; canoni di leasing
ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; costi
salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a
collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti di legge; licenze e
diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale; licenze
relative all’utilizzo di software; servizi
di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli
forniti dagli incubatori certificati.
Le citate misure
agevolative sono poi oggetto di un'ulteriore facoltà di finanziamento,
accordata dal comma 3 al Ministero
dello sviluppo economico ed alle Regioni: nell’anno 2017, 120 milioni
aggiuntivi possono essere ricavati (70 per l'autoimprenditorialità e 50 per
le start-up innovative) dalle risorse
del programma operativo nazionale “Imprese e competitività”, sui Programmi Operativi
Regionali e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020.
Il PON Imprese e Competitività rende disponibili 45,5 milioni di euro per gli
interventi Smart & Start Italia per la nascita e lo sviluppo di startup innovative
e nuove imprese a tasso zero per il sostegno alla nuova imprenditorialità. È
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 20 ottobre 2016, il decreto ministeriale 9 agosto 2016 di assegnazione di risorse del Programma operativo
nazionale.
Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuoverà specifici accordi con le Regioni.
Articolo 21
(Fondo da ripartire per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)
L’articolo 21 istituisce di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.
Il comma 1 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900
milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni
per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2032.
Il Fondo generalmente è destinato a finanziare interventi nei seguenti settori:
§ trasporti e viabilità;
I
Fondi con le più ingenti risorse finanziarie destinate al settore dei trasporti
diversi da quello stradale, - a legislazione vigente – hanno come destinazione
principale trasferimenti e sono fondamentalmente riferiti al trasporto
ferroviario. Sono in particolare rilevanti, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la Missione 8 del programma 13,
Sostegno allo sviluppo del trasporto, con
una dotazione per il 2017 pari a 3.737,18 milioni di euro destinati
all'erogazione di somme a favore di
Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti sulla rete tradizionale e
per il sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti
di servizio per il trasporto passeggeri e merci e alle spese per il concorso
statale al pagamento degli interessi derivanti da mutui dei comuni per la
ricostruzione dei sistemi ferroviari passanti. Si ricorda che gli investimenti
sulla rete ferroviaria sono regolati (anche ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 112 del 2015) sulla base di un contratto di programma,
di durata quinquennale, articolato in una parte servizi (nella quale sono
disciplinate le spese relative alle manutenzioni, sia ordinarie che
straordinarie, oltre ad ulteriori spese quali quelle attinenti alla safety e alla security del trasporto ferroviario) e in
una parte investimenti.
L’altro programma di riferimento è il 13.6
destinato allo "Sviluppo e sicurezza della mobilità
locale" (MIT), con una dotazione per il 2017 di 5.622,78 milioni di euro,
al quale afferiscono le risorse destinate a finanziare il Fondo per il
trasporto pubblico locale, gestite dalle regioni.
§ infrastrutture;
La disposizione fa generico riferimento agli investimenti in infrastrutture. In tale ambito, merita ricordare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, ha previsto l'abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. "legge obiettivo") e della disciplina speciale che ha regolato la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006). Il nuovo Codice provvede a definire una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (artt. 200-203). Sono individuati due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Per una disamina delle disposizioni in materia di infrastrutture strategiche adottate nel corso della legislatura si rinvia al relativo tema.
Si ricorda, inoltre, che il regolamento di cui al D.P.R. n. 194 del 2016 (pubblicato nella G.U. del 27 ottobre 2016) reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.
§ ricerca;
§ difesa del suolo e dissesto idrogeologico;
Le norme adottate nel corso della legislatura hanno riguardato, da un lato, la disciplina della governance, il coordinamento e la gestione degli interventi, dall’altro, le risorse finanziarie. È stata istituita la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico con funzioni di coordinamento in ordine alla programmazione, progettazione e realizzazione di tali interventi. La tabella E della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha disposto un rifinanziamento di 1.950 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 150 milioni di euro per il 2018 e 1.700 milioni di euro per gli anni 2019 e successivi) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), utilizzata per la copertura delle esigenze della programmazione antecedente al 2015 nonché della nuova programmazione 2015-2020.
§ edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
§ attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
La disposizione fa generico riferimento ad interventi in attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Si ricorda che lo scorso 5 ottobre, nell’ambito dell’audizione del Ministro dello Sviluppo economico sulle linee programmatiche del dicastero, svolta dinanzi alle Commissioni congiunte 10ª Senato - X Camera, sono stati esposti gli obiettivi di politica industriale, volti a dare attuazione al Piano nazionale Industria 4.0, presentato il 21 settembre 2016, che prevede investimenti innovativi per incentivare lo sviluppo e l’adozione di tecnologie abilitanti, attraverso investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0, l’aumento della spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e il rafforzamento della finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e start-up. Le politiche industriali maggiormente focalizzate su settori altamente tecnologici opereranno nel settore spaziale e in materia di life sciences. Con riguardo all’internazionalizzazione delle imprese, il Ministro ha altresì evidenziato gli obiettivi e le correlate iniziative da assumere a supporto del Made in Italy, delle esportazioni, incluse quelle nei settori ad alto potenziale, e dell’e-commerce. In ambito parlamentare, si evidenzia l’attività conoscitiva condotta dalla X Commissione Attività produttive della Camera sul tema “Industria 4.0”, nell’ambito dell’indagine conoscitiva conclusa il 30 giugno 2016, i cui risultati (Doc. XVII, n. 16) rappresentano, sostanzialmente, la base su cui sono state sviluppate le proposte contenute nel citato Piano governativo.
§ informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria;
Le risorse stanziate per l’informatizzazione dei
servizi della giustizia si ricollegano essenzialmente all’avvio del processo
telematico che ha, per ora, trovato principale attuazione nel settore civile.
Un Piano straordinario per la digitalizzazione della
giustizia da attuare entro 18 mesi era stato presentato nel marzo 2011. Tale
intervento si inquadrava nel Piano e-Gov 2012 che
individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario. Le risorse
stanziate (rilasciate per stadi di avanzamento) ammontavano a 50 milioni di
euro messi a disposizione dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione, tramite il Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione
tecnologica.
Nel bilancio 2016 - nella nota integrativa al bilancio
del Ministero della giustizia – venivano indicate risorse per 22,5 mln nel 2016
per l’accelerazione del processo telematico, 17,8 mln nel 2017 e 16,4 mln nel
2018. Nello stesso bilancio 2016, sul cap. 1536 (Fondo interventi strategici
finalizzati al recupero efficienza sistema giudiziario e al completamento del
processo telematico) erano previsti complessivi 76,6 mln.
L’atto di indirizzo del Ministro della giustizia per
il 2017 indica, tra le priorità politiche, la diffusione dei progetti di
innovazione per gli uffici giudiziari. In tale ambito si prevede di attingere
in modo organico dalle risorse provenienti dai fondi europei per il finanziamento, tra l’altro,
dell’estensione del processo civile telematico agli uffici del giudice di pace
e dello sviluppo del processo penale telematico.
Nel bilancio 2017, sul cap. 1536, sono stanziati
complessivi 81,5 mln per il 2017, 82,5 mln per il 2018 e 82,5 mln per il 2019.
La nota integrativa indica i seguenti stanziamenti per il processo telematico:
-
processo civile
telematico, 10,9 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 4,5 mln nel 2019;
-
processo penale
telematico, 9,9 mln nel 2017, 10 mln nel 2018 e 7,2 mln nel 2019;
-
infrastrutture
per il processo telematico, 8,1 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 8,1 mln nel
2019.
Nell’attuale legislatura, in relazione al processo
civile, la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, comma 19) - per
l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici
giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, per la
manutenzione dei relativi servizi nonché per gli oneri connessi alla formazione
del personale di magistratura, amministrativo e tecnico - ha autorizzato la
spesa di 1,32 mln di euro per l'anno 2012, di 5 mln. per il 2013 e di 3,6 mln.
a decorrere dall'anno 2014. L’onere è finanziato con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato nel processo civile
previsto dall’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012 (Legge. n. 183
del 2011).
Per quanto riguarda la digitalizzazione del processo
amministrativo e del processo contabile, rispettivamente, l’art. 13 del Codice
del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e l’art. 20-bis del D.L. n. 179/2012, non hanno previsto specifici
stanziamenti, stabilendo che si dovesse provvedere nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Analogamente, per l’attuazione del processo tributario telematico, prevista dal
D.L. n. 98/2011 (art. 39, comma 8) e già operativo in alcune regioni, non
risultano previste specifiche risorse.
§ prevenzione del rischio sismico
Per una disamina delle principali norme vigenti in materia di prevenzione sismica, si rinvia al relativo paragrafo del tema web terremoti. In tale ambito, si ricorda che l’articolo 11 del D.L. 39/2009 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico. L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016.
L’operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.
La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l’impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:
§ il recente decreto-legge n.189 del 2016 (A.S. 2567, in corso d’esame) sul sisma dello scorso mese di agosto, il cui articolo 14 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato- con i medesimi soggetti finanziatori previsti dall’articolo 21 in esame;
§ l’articolo 10 del decreto-legge n.104 del 2013 (L. n. 128/2013) ove, anche in tal caso, si fa riferimento ai soggetti finanziatori previsti dall’articolo 21 in questione, e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.
I criteri e le modalità di erogazione sono definiti, ai sensi del comma 11, da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze
Il comma 2 dispone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo siano monitorati ai sensi del decreto legislativo
n. 229 del 2011.
Si ricorda che il citato decreto ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.
Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».
L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.
L’articolo 46 riconosce un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.
L’articolo riconosce (al comma 1) un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo[12] delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).
Sono escluse dall’esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.
Si prevede, infine, il monitoraggio dell’I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per coltivatore diretto s’intende il piccolo imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse (articoli 1 e 2 della L. 1047/57). Le attività devono essere svolte con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità sussiste quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente (cioè quella che, ai sensi dell’articolo 2 della L. 9/63, occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito).
È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che (ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004), in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro[13].
Si ricorda, inoltre, che possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale i soci delle società di persone e cooperative (comprese quelle di lavoro) e gli amministratori delle società di capitali nel caso in cui l'attività svolta sia contraddistinta dalla presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito richiamati.
Inoltre, le società di persone, cooperative e di capitali (anche a scopo consortile) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle richiamate attività agricole e siano in possesso di specifici requisiti.
Sono infine riconosciute all'imprenditore agricolo professionale persona fisica (se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale) le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Il successivo comma 2 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.
Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013.
Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:
a) pesca e acquacoltura;
b) produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
d) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
e) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
f) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
g) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
Articolo 61, comma 1
(Misure
di efficientamento della spesa dei Ministeri)
L’articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..
La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con il disegno di legge in esame si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscano alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure disposte - in gran parte nella seconda sezione - con il disegno di legge medesimo.
L’entità dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, è definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.
Considerata l’entità delle misure di contenimento della spesa apportate con il disegno di legge di bilancio in esame, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell’esercizio 2017, il comma 1 dell’articolo 61 prevede la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate a titolo di concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell’ambito dei propri stati di previsione della spesa e fermi restando i risparmi da conseguire.
In relazione alla quantificazione della spending review, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una tabella riepilogativa, di seguito riportata con alcuni elementi integrativi della stessa. Tale contributo è stato realizzato attraverso misure di risparmio di spesa o di aumento di entrata che derivano sia dalle disposizioni della Sezione I che dai definanziamenti di spesa previsti nella Sezione II.
Si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono state apportate rilevanti innovazioni alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione. Innanzitutto, gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016).
I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse, e formulano le proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.
Nella relazione tecnica si evidenzia che, nelle more della prima attuazione di tale innovazione, il MEF ha condiviso l’obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico.
Come emerge dai conteggi riepilogativi elaborati nelle ultime righe della tabella, la quasi totalità degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione, come emerge dagli allegati conoscitivi ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità.
I risparmi derivanti dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio, riguardano il Ministero degli affari esteri, e sono riconducibili alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell’articolo 61 in esame, e il Ministero delle politiche agricole, derivanti dalle misure di cui al comma 5 del medesimo articolo 61, cui si rinvia.
La quota di risparmi di spesa che concerne la spesa corrente risulta crescente nel triennio, passando dall’82 per cento nel 2017 al 92 per cento del biennio successivo.
Tabella 1 - Ammontare dei risparmi conseguiti per ciascun Ministero
(Milioni di
euro)
|
Effetti migliorativi per i Ministeri |
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||||
|
|
e/s |
sezione |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Presidenza del Consiglio Ministri |
s |
II |
8 |
10,4 |
10 |
8 |
10,4 |
10 |
|
Economia e finanze |
|
|
490,2 |
475,6 |
477,5 |
488,6 |
477,3 |
480,9 |
|
di cui |
e |
II |
|
|
|
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
s |
II |
490,2 |
475,6 |
477,5 |
488,7 |
477,4 |
481 |
|
Sviluppo economico |
s |
II |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Lavoro |
s |
II |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|
Giustizia |
s |
II |
15,1 |
13,9 |
1,8 |
12,6 |
13,3 |
4,8 |
|
Esteri |
|
|
35,5 |
29,5 |
35,5 |
35,5 |
29,5 |
35,5 |
|
di cui |
e |
I |
20 |
20 |
26 |
4 |
4 |
10 |
|
|
s |
I |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
|
|
s |
II |
15,5 |
9,5 |
9,5 |
15,5 |
9,5 |
9,5 |
|
Istruzione |
s |
II |
11,9 |
2,9 |
2,6 |
11,9 |
2,9 |
2,6 |
|
Interno |
|
|
27,4 |
26 |
24,4 |
24 |
22,8 |
24,4 |
|
di cui |
e |
II |
|
|
|
-3,4 |
-3,2 |
0 |
|
|
s |
II |
27,4 |
26 |
24,4 |
27,4 |
26 |
24,4 |
|
Ambiente |
s |
II |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|
Trasporti |
s |
II |
10,2 |
10,8 |
15,5 |
8,2 |
11,3 |
17 |
|
Difesa |
s |
II |
74,9 |
74,8 |
71,4 |
74,9 |
74,8 |
71,4 |
|
Politiche agricole |
|
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
|
di cui |
e |
I |
|
|
|
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
s |
I |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
s |
II |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
Beni culturali e turismo |
s |
II |
5,5 |
5,3 |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
5,5 |
|
Salute |
s |
II |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Totale complessivo |
|
|
737,9 |
710,4 |
705,3 |
728,4 |
708,9 |
713,2 |
|
di cui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Da maggiori entrate |
|
|
20 |
20 |
26 |
1,4 |
1,6 |
10,8 |
|
Da minori spese |
|
|
717,9 |
690,4 |
679,3 |
727 |
707,2 |
702.4 |
|
Spesa corrente |
|
|
591,2 |
630 |
623,4 |
590,3 |
929,1 |
622,5 |
|
Spesa in conto capitale |
|
|
126,7 |
60,4 |
55,9 |
136,7 |
78,2 |
79,9 |
|
Da Sezione I |
|
|
20,9 |
20,9 |
26,9 |
20,9 |
20,9 |
26,9 |
|
Da Sezione II |
|
|
717 |
689,5 |
678,5 |
707,5 |
687,9 |
686,4 |
e= entrata; s= spesa.
Gli importi negativi delle entrate del MEF e del
Ministero dell’interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli
di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono
associati effetti fiscali e contributivi.
L’articolo 61, comma 5, prevede la riduzione dal 2017 dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.
Il comma 5 prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. 457/1997), che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7%.
L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito (al comma 1) la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (sotto determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti (comma 2).
Dal momento che lo sgravio in esame è disciplinato dal solo comma 1 del richiamato articolo 6 del D.L. 457/1997, si valuti l’opportunità di riferire espressamente la disposizione unicamente a tale comma.
Articolo 69
(Proroga della rideterminazione del
valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di
impresa)
L'articolo 69 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.
Il comma 1 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.
I termini sono stati da ultimo
prorogati dalla legge di stabilità per il 2016, articolo 1, comma 887.
In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2017 (nel caso di opzione per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2017.
Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002, volto ad introdurre la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.
Il comma 2 fissa le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.
Il citato articolo 5, comma 2,
prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2
per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7, comma 2, indicava per
l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.
Un innalzamento dell’aliquota era
stato disposto dal comma 888 della richiamata legge di stabilità 2016 ha
previsto, in relazione alle partecipazioni non quotate e ai terreni, le
aliquote delle imposte sostitutive di cui al predetto articolo 5, comma 2 sono
pari all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima
legge è raddoppiata.
Il comma 3 prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali) che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2015.
La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa (comma 4).
Il comma 5 prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento al fine dell'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.
Il comma 6 stabilisce che la rivalutazione avvenga mediante versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 7).
Le modalità di versamento delle imposte sostitutive sono fissate dal comma 8, che prevede in particolare il versamento in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. È prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.
Il comma 9 rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000, n. 342, dei decreti del Ministro delle finanze n. 162/2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86/2001, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.
Si ricorda che gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno concesso alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.
In particolare, ai sensi dell’articolo 10, potevano essere oggetto di rivalutazione i beni mobili e immobili e le partecipazioni in società controllate o collegate che risultassero iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “beni-merce”).
Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15).
La rivalutazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, poteva essere eseguita nell’esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione.
L’articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all’articolo 12, comma 3, era comunque riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata.
Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d’imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalità della norma consiste nell'escludere la possibilità che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell’impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente tassate: il medesimo articolo 13 dispone infatti che nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell’imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili se prima non viene reintegrata la riserva medesima.
L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento).
In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell’articolo 14, l’importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta.
L’articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15.
A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.
I commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311/2014 (legge finanziaria 2005) disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione.
Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).
In base al comma 10, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di riconoscimento fiscale di tali valori, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.
Il comma 11 stabilisce infine che le previsioni dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 342/2000, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR.
Il comma 3-bis citato prevede che, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princìpi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni
finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la
negoziazione. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori
valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è
vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere
affrancata secondo le modalità precedentemente descritte.
L’articolo 85, rinvia al 2018 gli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e soppressione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014.
L’articolo 85 interviene (comma 1) sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità, sostanzialmente rinviando al 2018 gli aumenti IVA già previsti per il 2017.
Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Già la legge di stabilità 2016 aveva rinviato di un anno gli aumenti citati: per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IVA del 10 per cento sarebbe incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento; l'aliquota IVA del 22 per cento aumenterebbe di due punti percentuali (dal 22 al 24 per cento), mentre dal 1° gennaio 2018 vi sarebbe l’aumento di un ulteriore punto percentuale (dal 24 al 25 per cento); è stato invece soppresso l’ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018. Sono state inoltre ridotte della metà - da 700 a 350 milioni di euro - le maggiori entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.
Viene a tal fine modificato il citato comma 718 della legge di stabilità 2015 in più punti:
§ con una prima modifica alla lettera a), l’aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (dal 10 al 13 per cento) a decorrere dal 1° gennaio 2017 è posticipato al 2018;
§ con una modifica alla lettera b), l’aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 è posticipato al 1° gennaio 2018, anno in cui si somma con l’aumento di un ulteriore punto percentuale già previsto a legislazione vigente (cioè dal 22 al 25 per cento); è inoltre introdotto un nuovo aumento di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento).
Tabella
1 - Effetti finanziari a
legislazione vigente
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
Aliquota Iva 10% al 13% |
6.957 |
6.957 |
6.957 |
|
Aliquota Iva 22% al 24 % |
8.176 |
8.176 |
8.176 |
|
Aliquota Iva 24% al 25% |
0 |
4.088 |
4.088 |
|
Incremento accise |
0 |
350 |
350 |
|
TOTALE
CLAUSOLE |
15.133 |
19.571 |
19.571 |
(in
milioni di euro)
Tabella
2 - Effetti finanziari
della nuova clausola
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
Aliquota Iva 10% al 13% |
0 |
6.957 |
6.957 |
|
Aliquota Iva 22% al 25 % |
0 |
12.264 |
12.264 |
|
Aliquota
Iva al 25,9% |
0 |
0 |
3.679 |
|
Incremento accise |
0 |
350 |
350 |
|
TOTALE
CLAUSOLE |
0 |
19.571 |
23.250 |
(in
milioni di euro)
L’effetto differenziale tra gli effetti della clausola modificata dalla legge di stabilità 2016, rispetto alla nuova clausola è il seguente (in milioni di euro):
2017: -15.133
2018: 0
2019: +3.679
Il comma 2 elimina l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 già previsto dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), articolo 1, comma 626, il quale viene abrogato.
La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento.
Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[14], la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto:
§ dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
§ delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a);
§ dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b).
Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio “integrato”, che costituirà l’unità di voto.
L’unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.
Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
Con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva[15], le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.
Fino all’introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.
La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d’investimento.
Con la riforma, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.
La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).
La distinzione della spesa
nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della
spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.
Si ricorda innanzitutto che gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)[16].
I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.
Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.
Ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l’ambito
applicativo della c.d. flessibilità
di bilancio sulle dotazioni
finanziarie di spesa relative ai fattori
legislativi, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di
strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:
§ la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (c.d. rimodulazione verticale);
§ la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);
§ l’introduzione
della possibilità di apportare
variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa
previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale,
con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità,
attraverso le tabelle C, D e E[17].
Per un’analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al dossier generale sul disegno di legge di bilancio –II Sezione, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento del Bilancio.
Le previsioni di spesa di competenza della Commissione agricoltura si rinvengono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12). Non è più da considerare, infatti, il programma 9.3 “Sostegno al settore agricolo” della missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, precedentemente allocata nel MEF: questa presentava nel disegno di legge di assestamento per il 2016 una dotazione di circa 152,8 milioni di euro in conto competenza (destinati principalmente ai trasferimenti all'AGEA), ma, nel presente disegno di legge di bilancio del 2017, questa unità di voto è stata soppressa per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni e le relative funzioni sono state reindirizzate nell’ambito del programma “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)”, sempre appartenente alla Missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, ma allocata nello stato di previsione del MIPAAF.
Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio integrato lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali viene ridimensionato dall’uscita del Corpo forestale dello Stato che è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale riorganizzazione delle competenze ha comportato la soppressione di tre unità di voto:
- 8.1 “Interventi per soccorsi” della missione 8 “Soccorso civile”;
- 18.7 “Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità” della missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”;
- 7.6 “Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano” della missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”.
Le relative risorse finanziarie sono attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa nel nuovo programma 18.17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”.
Si ricorda che nel predetto programma (che nello stato di previsione del Ministero della difesa assume la numerazione 2.1), nel disegno di legge di bilancio integrato per il 2017 sono previsti, per il medesimo 2017, circa 492 milioni di euro, che salgono a circa 501 milioni di euro per il 2018 e si attestano a circa 498 milioni di euro per il 2019.
La somma dei precedenti 3 programmi sopra indicati, con centro di responsabilità il Corpo forestale dello Stato, consisteva, nelle previsioni assestate per il 2016, a circa 519,5 milioni di euro.
Si rilevano, inoltre, modifiche di contenuto delle unità di voto interessate sia dalla ricollocazione dei Fondi da assegnare sia dalla redistribuzione di alcune voci di spesa provenienti dal programma trasversale 32.3 “Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza”.
Si segnala, inoltre, che – come riportato
dalla relazione tecnica e riassunto nella tabella a pag. 286 del tomo I dell’AC
4127 - secondo quanto previsto dall’art. 61, comma 1, relativo alle
misure di efficientamento della spesa dei Ministeri,
il MIPAAF concorre al raggiungimento degli obiettivi di risparmio - per il
triennio 2017-2019 - per complessivi 5,2 milioni di euro annui, con le
seguenti modalità:
1) con la disposizione di cui al comma 5
del medesimo art. 61 (appartenente alla sez. 1), che riduce i
benefici previsti dall’art. 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, per le imprese
che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la
pesca nelle acque interne e lagunari, con un risparmio di circa 0,9 milioni
di euro annui (si rinvia alla scheda
sull’art. 61, comma 5);
2) con i definanziamenti
di alcune dotazioni previste a legislazione vigente e riportate in apposito
allegato alle pagg. 855-856 del tomo III del ddl, per circa 4,3 milioni di euro annui complessivi
nel triennio di riferimento. Il dettaglio di tali definanziamenti
è illustrato di seguito, al par. 3.1, in apposita tabella (sez. II del ddl).
Con riferimento ai fondi speciali di
pertinenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si
rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta
per questo dicastero uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019; il medesimo Ministero non presenta risorse
nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.
Infine, si evidenzia che, dal 2017, entrano nella gestione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze; tali risorse sono ora attribuite al programma 9.6 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione”.
Di seguito, una rappresentazione grafica, presente
all’interno della relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio
integrato, che indica le suddette modifiche gestionali e organizzative relative
al MIPAAF.

Si
ricorda che, a norma dell’art. 104, comma 28 del ddl
di bilancio 2017, in relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo forestale dello
Stato nell’Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni
compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
Rispetto al 2016, il
disegno di legge presenta, per lo stato di previsione del MIPAAF, il seguente
andamento degli stanziamenti per il periodo 2017-2019, come si evince dalla
tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di
euro)
|
|
Bilancio
2016 |
Assestato |
ddl bilancio integrato
2017 |
Diff. |
ddl bilancio integrato
2018 |
ddl bilancio integrato
2019 |
|
Spese correnti |
934,6 |
955,2 |
571,4 |
-383,8 |
559,9 |
557,9 |
|
Spese in c/capitale |
295,3 |
316,1 |
277,7 |
-38,4 |
145,4 |
102,7 |
|
SPESE FINALI |
1229,9 |
1271,3 |
849,1 |
-422,2 |
705,3 |
660,6 |
|
Spese MIPAAF in % spese
finali STATO |
0,2 |
0,2 |
0,14 |
|
0,11 |
0,10 |
Con riferimento specifico alle
previsioni di spesa per il 2017, si
veda la seguente tabella:
(dati
di competenza, valori in milioni di euro)
|
|
2016 |
2017 |
||||
|
Assestato |
BLV |
Modifiche
sez. II |
DDL
bilancio Sez. II |
Effetti Sez.
I |
Dlb integrato sezI+SezII |
|
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
||
|
Spese correnti |
955,2 |
574,3 |
-2 |
572,3 |
-0,9 |
571,4 |
|
Spese in c/capitale |
316,1 |
280 |
-2,3 |
277,7 |
0 |
277,7 |
|
SPESE FINALI |
1271,3 |
854,3 |
-4,3 |
850 |
-0,9 |
849,1 |
|
Spese MIPAAF in % spese
finali STATO |
0,2 |
0,14 |
|
0,14 |
|
0,14 |
- La colonna (B) sulle
modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i
rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni
ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilità;
- La colonna (E) corrisponde
alla somma delle colonne (C) e (D).
Come espone la struttura della tabella,
questa evidenzia le modifiche che il
disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di
seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di
bilancio.
Sulla base delle nuove norme di contabilità, infatti, le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un dato di bilancio integrato.
Riassuntivamente, nel passaggio tra l’esercizio finanziario 2016, così come attestato, e il nuovo bilancio integrato per il 2017, con l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e il trasferimento delle risorse per l’AGEA, dallo stato di previsione del MEF a quello del MIPAAF, si possono evidenziare i seguenti dati:
a) le risorse di competenza del MIPAAF passano da 1271,3 milioni di euro del bilancio assestato 2016, a 849,1 milioni di euro nel ddl del bilancio integrato 2017, con una riduzione di 422,2 milioni di euro (- 33,2 per cento);
b) le risorse assestate per il 2016, assegnate ai 3 programmi ex MIPAAF, facenti capo al Corpo forestale dello Stato, e dal 2017 trasferite ad altri Ministeri - in primis a quello della difesa - ammontavano a circa 519,5 milioni di euro;
c) lo stanziamento assestato di competenza del 2016 del programma 9.3 Sostegno al settore agricolo, allocato presso il MEF e destinato sostanzialmente all’AGEA, presentava circa 152,8 milioni di euro (le relative risorse, come noto, sono state dal 2017 allocate presso il programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, il quale però presenta un incremento di 131,9 milioni di euro nel bilancio a legislazione vigente per il 2017, e di 129,8 milioni di euro nel bilancio integrato per il medesimo anno);
d) nel bilancio integrato per il 2017 del MIPAAF, le risorse per AGEA, allocate appunto nel programma Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, cap. 1525, ammontano a 158,7 milioni di euro.
La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna
missione e per ciascun programma di spesa del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di
bilancio ha apportato alla legislazione
vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini
della determinazione delle previsioni di
spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.
(dati
di competenza, valori in milioni di euro)
|
|
MIPAAF |
|||||||
|
Missione/Programma |
2016 |
2017 |
||||||
|
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL
bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
|
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
|
1 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca (9) |
727,5 |
831,7 |
|
-4,3 |
827,4 |
-0,9 |
826,5 |
|
1.1 |
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) |
378,9 |
356,6 |
|
-2,9 |
353,7 |
|
353,7 |
|
1.2 |
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) |
45,4 |
40 |
|
-0,2 |
39,8 |
|
39,8 |
|
1.3 |
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca,
dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) |
303,2 |
435,1 |
|
-1,2 |
433,9 |
-0,9 |
433 |
|
2 |
Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
24,3 |
22,6 |
|
|
22,6 |
|
22,6 |
|
2.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
7,2 |
7 |
|
|
7 |
|
7 |
|
2.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
17,1 |
15,6 |
|
|
15,6 |
|
15,6 |
|
|
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente (18) |
207,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della
biodiversità (18.7) Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo
19 agosto 2016, n.177 |
207,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ordine pubblico e sicurezza (7) |
188,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sicurezza in pubblica in ambito rurale e montano (7.6) Unità di voto che si sopprime in attuazione
del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177 |
188,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Soccorso civile (8) |
123,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Interventi per soccorsi (8.1) Unità
di voto che si sopprime in attuazione
del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177 |
123,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPESE FINALI MINISTERO |
1271,3 |
854,3 |
|
-4,3 |
850 |
-0,9 |
849,1 |
Si riporta, nella colonna di sinistra, la
numerazione che la Missione/Programma assume nello stato di previsione del
MIPAAF e, tra parentesi, la numerazione generale dei medesimi aggregati.
Andando ad analizzare le due missioni che
residuano di competenza del MIPAAF, è di tutta evidenza che la quasi totalità
delle risorse (97,3%) è allocata nella Missione
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (che prende il numero 1
all’interno dello stato di previsione del dicastero agricolo).
All’interno della predetta Missione, il
programma Politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale (9.2) passa da una previsione assestata di
competenza, per il 2016, di circa 378,9 milioni di euro, a circa 353,7 milioni
di euro per il 2017 (bilancio integrato).
Il programma Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) passa da una previsione
assestata, per il 2016, di circa 45,4 milioni di euro, a circa 39,8 milioni di
euro nel bilancio integrato per il 2017.
Nel programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca,
dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) - che ha assorbito, dal
2017, le risorse già in capo al programma 9.3 Sostegno al settore agricolo del MEF destinate in particolare
all’AGEA – si ha il passaggio dalla previsione assestata di competenza del
2016, di circa 303,2 milioni di euro, ai circa 433 milioni di euro previsti per
il bilancio integrato 2017.
Per quanto concerne i due programmi in capo alla Missione 32, concernente i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si rileva quanto segue: il programma Indirizzo politico passa da una previsione assestata di competenza, per il 2016, di circa 7,2 milioni di euro, a circa 7 milioni nel bilancio integrato 2017; il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza vede il suo stanziamento assestato di competenza per il 2016, pari a circa 17,1 milioni di euro, ridursi a circa 15,6 milioni di euro nella previsione del bilancio integrato per il 2017.
Si ricorda che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2017 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita evidenza contabile.
L’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196/2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:
· la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche tra missioni diverse;
· la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma).
In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
La seconda sezione può incidere
- attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o
riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte
capitale previsti a legislazione vigente.
In particolare, l’articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.
Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della
seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di
autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità[18].
Il comma 3‑ter dell’articolo 23 prevede esplicita evidenza contabile delle variazioni
relative alle autorizzazioni
legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio
dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
In
allegato allo stato di previsione del Ministero è riportato il prospetto delle
autorizzazioni di spesa che espone le
autorizzazioni legislative di spesa del Ministero su cui sono state
effettuate variazioni ai sensi
dell’articolo 23, comma 3, lettera b),
della legge di contabilità.
Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di
spesa del Ministero politiche agricole alimentari e forestali modificate dalla
seconda Sezione del disegno di legge di bilancio 2017.
|
DLG n. 454 del 1999 art. 6 RIORGANIZZAZIONE DEL
SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA L. 15 MARZO
1997, N. 59 MISSIONE: AGRICOLTURA,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Programma: Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale (Cap-pg: 2084/2) |
||||
|
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
|
BLV |
2.860.026 |
2.814.524 |
2.860.026 |
|
|
Riduzione /
Rifinanziamento |
-860.026 |
-814.524 |
-860.026 |
|
|
Totale
esposto in Allegato |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
|
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) MISSIONE: AGRICOLTURA,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Programma: Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale (Cap-pg: 7438/5) |
||||
|
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
|
BLV |
47.075.441 |
47.075.441 |
47.075.441 |
314.452.646 |
|
Riduzione / Rifinanziamento |
-2.000.000 |
-2.000.000 |
-2.000.000 |
-12.000.000 |
|
Totale
esposto in Allegato |
45.075.441 |
45.075.441 |
45.075.441 |
302.452.646 |
|
DLG n. 143 del 1997 art. 2 CONFERIMENTO ALLE REGIONI
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA E
RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE MISSIONE: AGRICOLTURA,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Programma: Vigilanza, prevenzione e
repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale (Cap-pg:
1107/9) |
||||
|
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
|
BLV |
494.789 |
494.789 |
494.789 |
5.442.679 |
|
Riduzione / Rifinanziamento |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-2.200.000 |
|
Totale
esposto in Allegato |
294.789 |
294.789 |
294.789 |
3.242.679 |
|
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 ATTUAZIONE DEL
TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO
PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI
DA POSTA DERIVANTE MISSIONE: AGRICOLTURA,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Programma: Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione (Cap-pg: 1414/1, 1415/1) |
||||
|
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
|
BLV |
577.579 |
568.390 |
577.579 |
577.579 |
|
Riduzione / Rifinanziamento |
-400.000 |
-400.000 |
-400.000 |
-400.000 |
|
Totale
esposto in Allegato |
177.579 |
168.390 |
177.579 |
117.078* |
*Il dato non
appare congruo.
|
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 ATTUAZIONE DEL
TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO
PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI
DA POSTA DERIVANTE MISSIONE: AGRICOLTURA,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Programma: Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione (Cap-pg: 7043/1) |
||||
|
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
|
BLV |
1.362.441 |
1.362.441 |
1.362.441 |
14.986.851 |
|
Riduzione / Rifinanziamento |
-350.000 |
-395.502 |
-350.000 |
-3.850.000 |
|
Totale
esposto in Allegato |
1.012.441 |
966.939 |
1.012.441 |
11.136.851 |
|
L n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E
FORESTALE MISSIONE: AGRICOLTURA,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Programma: Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione (Cap-pg: 1980/9) |
||||
|
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
|
BLV |
5.674.667 |
5.555.094 |
5.670.243 |
68.397.769 |
|
Riduzione / Rifinanziamento |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
-5.500.000 |
|
Totale
esposto in Allegato |
5.174.667 |
5.055.094 |
5.170.243 |
62.897.769 |
Si segnalano, di seguito, nel bilancio integrato, che risulta innovativo
sia per le modalità di redazione, sia per la nuova organizzazione del MIPAAF, gli
stanziamenti per le seguenti “azioni”
per il 2017:
77,3
milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale;
31,1
milioni di euro per l’insieme degli Interventi
a favore del settore pesca e acquacoltura;
26,6
milioni di euro complessivi per il Rilancio settore zootecnico e miglioramento
genetico del bestiame;
e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2017:
cap.
1525: Assegnazione
all'agenzia per le erogazioni in agricoltura: 158,7 milioni di euro;
cap.
2084: Contributi
da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria: 101,7
milioni di euro;
cap.
7305: Finanziamento
del piano triennale di ricerca straordinario del Crea: 8 milioni di euro;
cap.
7100: Fondo
per gli investimenti nel settore lattiero caseario: 38 milioni di euro;
cap.
7439: Fondo
di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi: 40 milioni di euro;
cap.
7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 25,1 milioni di euro;
cap.
7110: Fondo
per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore
olivicolo-oleario: 14 milioni di
euro;
cap.
7253:
Assegnazione all'Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare- per il finanziamento delle misure agevolative
dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 10 milioni di
euro;
cap.
7825: Somme
destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle
imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche
attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al
trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali : 7 milioni di euro.
[1] Si ricorda che la micro impresa - definita dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese - è quella che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro. Nella citata raccomandazione viene fornita anche una definizione di piccola impresa (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro) e di media impresa (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro). Le PMI che soddisfano i diversi criteri possono beneficiare sia di programmi comunitari e nazionali di sostegno alle imprese, come i finanziamenti per la ricerca, la competitività e l’innovazione, che altrimenti non sarebbero concessi in base alle norme sugli aiuti di Stato dell’UE sia di un minor numero di requisiti o costi ridotti per ottemperare alla legislazione dell’UE.
[2] In attuazione della norma, in data 14 febbraio 2014 è stata stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana e CDP una Convenzione che disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di utilizzo da parte delle banche del plafond di provvista CDP.
[3] Con decreto direttoriale del 02 settembre 2016 è stata disposta, a partire dal giorno successivo, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi statali, a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
[4] Cfr. anche la Relazione sulle spese pluriennali e di investimento allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2016.
[5] La citata Relazione espone un’analisi previsionale dalla quale emerge un fabbisogno complessivo di ulteriori 212 milioni di euro complessivi nel periodo 2017-2023. L’analisi è stata condotta sulla base dell’attuale trend di impiego delle risorse e stimando, per effetto della più generale politica di stimolo degli investimenti messa in atto dal Governo (maxiammortamento), un incremento realistico di circa il 20% , anche in ragione dei nuovi soggetti finanziatori non più “vincolati” alla provvista finanziaria di CDP.
[6] Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE i progetti (nazionali) diretti a istituire o modificare aiuti sono comunicati alla Commissione europea in tempo utile perché essa presenti le sue osservazioni. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107 TFUE, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 108. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di notifica.
[7] L’intensità di auto è importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri
[8] L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
[9] L’articolo 4
citato è relativo all’istituzione di un apposito fondo rotativo per la gestione
dei mutui agevolati concessi ad Invitalia, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 185/2000, con il compito di
provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni ivi previste a
favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego; si rammenta che le misure relative all'autoimpiego (di cui al medesimo D.Lgs. n. 185 del 2000, ma al titolo II non richiamato dalla norma in
commento) rappresentano un complesso di incentivi,
destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree
depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della
costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in
forma di franchising.
[10] I rientri quindi potrebbero anche derivare da esiti patologici delle misure previste dal capo III del medesimo titolo I del citato decreto legislativo n. 185/2000: si tratta delle iniziative dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
[11] In
riferimento agli impieghi del Fondo per la crescita sostenibile, si rammenta
che, già a partire dal D.M. 20 giugno 2013, essi hanno finanziato interventi,
volti al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo - finalizzati alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al significativo
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti - di rilevanza
strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività
delle piccole e medie imprese. In questo quadro, il MiSe ha emanato decreti di concessione
di agevolazioni per programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti
eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati
da imprese start-up.
[12] Nel sistema contributivo di calcolo della pensione è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. In generale, per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 27%.
[13] Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
[14] Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.
[15] Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.
[16] In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi triennali tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.
[17] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.
[18] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.