Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele - A.G. 223 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 221 | ||||
Data: | 18/11/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea |
Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele
18 novembre 2015
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Indice |
Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Compatibilità comunitaria| |
ContenutoLo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva del 15 maggio 2015 n. 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva del 20 dicembre 2001 n. 2001/110/UE del Consiglio concernente il miele. L'articolo 1 dello schema in esame modifica in talune parti il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179 che ha dato attuazione della direttiva 2001/110/UE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. Il provvedimento ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 che al miele si applicano le disposizioni generali sull'etichettatura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, fatto salvo quanto previsto specificamente dai commi 2 e 3.
In particolare, il comma 2 dispone, conformemente a quanto previsto nella direttiva che, ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
Sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
All'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 179/2004 viene aggiunta la lettera g-bis) dove si prevede che, essendo una componente naturale specifica del miele, il polline non è considerato un ingrediente, Come si legge nella relazione illustrativa, l'inserimento di questa modifica si è reso necessario poichè il polline, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele per l'attività bottinatrice delle api e la sua presenza è indipendente dalla manipolazione che gli operatori alimentari fanno per estrarre o meno tale miele dalle arnie e dai favi. Per contro, il regolamento n. 1169/2011 definisce come "ingrediente" qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti.
Una tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento, fattispecie nella quale non può rientrare il polline.
All'articolo 4, comma 4 del D.Lgs. 179/2004 è previsto il divieto di estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6) . L'articolo 1, comma 2, lettera b) sopra richiamato indica tra le principali varietà di miele, differenziate secondo il metodo di produzione o di estrazione, al numero 6) il miele filtrato, ossia il miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.
L'articolo 1, punto 6) della direttiva afferma "il divieto di estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo qualora sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche, fermo restando il punto 2, lettera b), punto VIII), dell'Allegato I".
L'articolo 2 consente che i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. L'articolo 3 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
Relazioni e pareri allegatiIl provvedimento risulta corredato della Relazione illustrativa, dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione, dall'Analisi tecnico-normativo e dalla Relazione tecnico-finanziaria. |
Conformità con la norma di delegaLa delega per il recepimento della direttiva è contenuta nell'articolo 17 della legge 114/2015, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", e prevede, oltre al rinvio ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, uno specifico criterio finalizzato ad assicurare "norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore". Si ricorda che la Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo prevede come termine di recepimento il 24 giugno 2015. Lo schema è stato inviato alle Camere per il prescritto parere con lettera del 30 ottobre 2015. L'articolo 31, comma 1, della legge 234/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede che, qualora il termine di recepimento sia scaduto, il Governo adotta il D.Lgs di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea. La legge n. 114/2015 è entrata in vigore il 15 agosto 2015. Il comma 3 dell'articolo 31 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Si rileva, in proposito, che, come già sottolineato, l'articolo 17 della legge di delegazione europea 2014 contiene come criterio specifico di delega l'introduzione di "norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore" Lo schema di decreto in esame non interviene specificamente sul punto. La direttiva 2014/36, invero, si limita in materia ad apportare una modifica formale alla norma già contenuta nella direttiva 2001/110/UE. Viene, infatti, ripetuto che devono essere indicati in etichetta il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto; se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi, l'indicazione dei Paesi d'origine può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi:"miscela di mieli originari dell'UE","miscela di mieli non originari dell'UE", o "miscela di mieli originari e non originari dell'UE." La modifica introdotta con la direttiva in esame si è limitata esclusivamente a sostiture il riferimento alla Comunità europea (CE) con quello relativo all'Unione europea (UE). Nell'ordinamento interno, la normativa è stata attuata con l'art. 2-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, secondo il quale "sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto". Non è stata, invece, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo rifermento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE, come indicato dalla normativa europea. Nella relazione illustrativa si sottolinea che anche nello schema di decreto legislativo in esame è stata confermata la scelta di non prevedere tale opzione nella normativa italiana, dando, così, attuazione al criterio inserito durante l'esame parlamentare, che richiede che sia assicurata la completezza nell'informazione relative alla provenienza del miele. |
Compatibilità comunitariaLa Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, n. 2014/63/UE in esame ha modificato gli articoli 2, 4, 6 e 7 della direttiva 2001/110/UE del Consiglio concernente il miele. All'articolo 1 della direttiva 2014/63/UE si prevede:
Nella direttiva 2001/110/UE l'indicazione dei Paesi d'origine era riferita alla CE; a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il riferimento corretto è all'Unione europea (UE) e non più alla Comunità europea (CE).
L'allegato I, contenente "Denominazioni e definizioni dei prodotti" definisce al punto 2 le principali varietà di miele. In particolare, la lettera b) differenzia le varietà secondo il metodo di produzione e/o di estrazione e al punto VIII indica il miele filtrato, come il miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.
L'articolo 2 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 1 (sull'origine del miele), 2 (sull'esclusione del polline dalla definizione di ingrediente) e 6 (sul divieto di estrazione dal miele di polline o altra componente specifica), nonché all'articolo 3 (sulla commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015), comunicandolo immediatamente alla Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla direttiva qui in esame e gli Stati le applicano a decorrere dal 24 giugno 2015.
Come misure transitorie, l'articolo 3 prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 in conformità alla direttiva 2001/110/UE possano continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre l'articolo 5 prevede come destinatari gli Stati membri. |
Procedure di contenziosoIl 22 luglio 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora per mancato recepimento della direttiva in questione. Il termine previsto per il recepimento era il 24 giugno 2015. |