Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3201-A) Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria
Riferimenti:
AC N. 3201-A/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 63
Data: 21/07/2015
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA   DECRETO LEGGE 2015 0083
DIRITTO CIVILE   DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
LEGGE FALLIMENTARE     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
DL N. 83 DEL 27-GIU-15     


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

A.C. 3201-A

 

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento

dell’amministrazione giudiziaria

 

(Conversione in legge del D.L. n. 83/2015)

 

 

 

Modifiche della Commissione

 

 

 

N. 63 – 21 luglio 2015

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3201-A

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Ermini

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


         INDICE

ARTICOLO 14, comma 1, lett. 0a) - 3 -

Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni - 3 -

ARTICOLO 18, comma 1-bis. - 4 -

Proroga del trattenimento in servizio dei magistrati contabili - 4 -

ARTICOLO 18-ter. - 5 -

Deroga all’applicazione extradistrettuale di magistrati - 5 -

ARTICOLO 21-bis. - 7 -

Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione. - 7 -

ARTICOLO 21-ter. - 8 -

Disposizione relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari - 8 -

ARTICOLO 21-quater. - 11 -

Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria.. - 11 -

ARTICOLO 21-quinquies. - 14 -

Spese relative agli uffici giudiziari - 14 -

ARTICOLO 21-sexies. - 15 -

Commissario straordinario per gli interventi di sicurezza nel Palazzo di giustizia di Palermo.. - 15 -

ARTICOLO 21-octies. - 16 -

Misure per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario.. - 16 -

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge C. 3201 dispone la conversione del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Nel corso dell’esame in sede referente il testo è stato modificato dalla Commissione di merito (C. 3201-A).

Il provvedimento, nella versione originaria, è corredato di relazione tecnica[1].

Sul medesimo testo la V Commissione Bilancio ha già espresso parere favorevole con alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell’art. 81 della Costituzione, nella seduta del 16 luglio 2015.

Le modifiche apportate dalla Commissione Giustizia non sono invece corredate di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le modifiche della Commissione che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 14, comma 1, lett. 0a)

Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni

Normativa vigente: l’art. 155-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile demanda ad un decreto interministeriale l’individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati[2] di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del c.p.c, nonché delle modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati (primo comma). L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui è gratuito (terzo comma).

Il secondo comma dell'articolo 492-bis del c.p.c fa riferimento alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e alle altre alle quali le stesse possono accedere. La norma richiama espressamente l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico, quelle degli enti previdenziali, quelle relative all'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

La norma sostituisce il primo comma dell’art. 155-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che disciplina le modalità di accesso alle banche dati dei beni da pignorare[3]. Il nuovo testo della disposizione in riferimento prevede che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, su richiesta del Ministero della giustizia. Viene, altresì, previsto che sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche per la fruibilità dei dati[4] e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa[5] l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.

 

Al riguardo, tenuto conto che la novella introdotta dalla norma demanda ad un regime convenzionale la definizione delle modalità di fruibilità informatica dei dati, andrebbe confermato che, in conformità all’articolo 50, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, l’attuazione delle convenzioni non determini oneri a carico delle amministrazioni richiedenti i dati. 

 

ARTICOLO 18, comma 1-bis

Proroga del trattenimento in servizio dei magistrati contabili

L’articolo 18 del provvedimento in esame, nel testo originario (AC 3201), prevede che gli effetti dell'art. 1, comma 3, del DL n. 90/2014 – che prevede la possibilità di trattenimento in servizio fino al 72° anno del personale della magistratura ordinaria - sono differiti dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. Il differimento opera solo per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito al 31 dicembre 2015 dal citato art. 1, comma 3, del DL n. 90/2014.

La norma introduce il comma 1-bis all’articolo 18, prevedendo che i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e in ogni caso fino al 30 giugno 2016.

 

Al riguardo, si rileva che la norma fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al completamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016. Si ricorda che all’analoga norma riguardante i magistrati ordinari, contenuta nel testo originario del disegno di legge (C. 3201), la relativa relazione tecnica non ha ascritto effetti ai fini dei saldi.

Inoltre, nel corso della seduta della V Commissione[6], è stato precisato che la proroga dei trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari “non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto, come evidenziato dalla relazione tecnica, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, tenuto conto sia del fatto che si sarebbe dovuto comunque procedere alla sostituzione del predetto personale, sia delle complessive previsioni elaborate in sede di predisposizione del DL n. 90/2014, sia della gradualità prevista dalla proroga stessa e dai limiti ivi stabiliti”. Tali chiarimenti sono richiamati anche nelle premesse al parere della Commissione Bilancio, che non reca specifiche condizioni riferite all’art. 18.

Alla luce delle predette considerazioni, riferite al testo originario dell’art. 18, andrebbe quindi confermata la neutralità finanziaria anche delle disposizioni in esame introdotte dalla Commissione di merito, riguardanti i magistrati della Corte dei conti.

 

ARTICOLO 18-ter

Deroga all’applicazione extradistrettuale di magistrati

Le norme, in deroga alla disciplina in materia di applicazione fuori distretto dei magistrati[7], dispongono che il Consiglio Superiore della Magistratura predisponga un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione, stabilendo inoltre le modalità per la procedura di interpello e la relativa definizione. A tal fine il CSM procede all’individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino ad un massimo di 20 unità (comma 1).

L’applicazione ha durata di 18 mesi, rinnovabile per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi[8]. Il magistrato applicato - che ha manifestato la propria disponibilità a seguito degli interpelli - ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni, oltre alla misura del 50 per cento dell’indennità in caso di trasferimento d’ufficio in sedi disagiate (commi 2 e 3).

L’articolo 2, comma 1, della L. 133/1998 dispone che al magistrato trasferito d'ufficio, in sedi cosiddette disagiate, sia attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità.

Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l’anno 2015, di euro 521.611 per l’anno 2016 e di euro 347.741 per l’anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2015-2016-2017 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo al Ministero della giustizia (comma 4).

 

Al riguardo, si osserva che dalle norme in esame discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione della corresponsione ai soggetti applicati in sedi extradistrettuali dell’indennità corrisposta ai magistrati trasferiti d’ufficio in sedi disagiate.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione, appare necessario acquiisre i dati riferiti all’entità dell’indennità da corrispondere ai magistrati interessati nonché gli altri elementi alla base della determinazione dell’ammontare della spesa autorizzata.

Inoltre dalla modulazione degli oneri nell’ambito dei diversi esercizi, si desume che l’insorgenza degli stessi è prevista a partire dal 1° settembre 2015. Sul punto è altresì necessaria una conferma da parte del Governo.

Non vi sono osservazioni da formulare infine, riguardo alla maggiorazione del punteggio di anzianità, nel presupposto che, come indicato dalla norma, detta maggiorazione sia utilizzabile soltanto ai fini dei trasferimenti. In proposito appare utile una conferma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (comma 4) si rileva che la norma autorizza la spesa di euro 173.870 per il 2015, di euro 521.611 per il 2016 e di euro 347.741 per il 2017, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015-2017, del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, del quale si prevede l’utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 21-bis

Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione

La norma introduce un credito d’imposta in favore dei soggetti che nel 2015 corrispondono compensi agli avvocati o agli arbitri abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita[9] o nei casi di trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti[10].

Il credito d’imposta, che spetta in caso di esito positivo della negoziazione o del procedimento, è commisurato fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2016 (comma 1).

L’ammontare del credito spettante in relazione a ciascun procedimento è determinato dal Ministero della giustizia entro il 30 aprile 2016 in misura proporzionale alle risorse stanziate. Tale misura viene comunicata sia all’interessato, sia all’Agenzia delle entrate (comma 3).

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015 ed è utilizzabile in compensazione ovvero, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, viene detratto dalle imposte sui redditi. Esso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di indeducibilità degli interessi passivi (comma 4).

Agli oneri, pari a 5 milioni per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico di cui all’art. 1, c. 96, della legge n. 190/20014.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l’agevolazione opera entro un limite massimo di spesa e che la disposizione individua un meccanismo attraverso il quale il Ministero della giustizia determina e comunica al beneficiario, sulla base delle risorse disponibili, l’ammontare del credito d’imposta spettante.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 5), si osserva che la norma prevede che alla copertura degli oneri conseguenti al riconoscimento in via sperimentale di un credito di importa alle parti che si sono avvalse della procedura di negoziazione assistita, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Al riguardo, ricordando che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia) reca stanziamenti pari a 90 milioni di euro per il 2016, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche in considerazione di quanto previsto da altre disposizioni del presente decreto-legge (articolo 21-ter, comma 2, articolo 21-quater, comma 5, e articolo 22, comma 1).

 

ARTICOLO 21-ter

Disposizione relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

Normativa vigente: l’art. 37, comma 11, del DL 98/2011 ha previsto lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro il 30 aprile 2015,  per i soggetti che hanno effettuato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

Successivamente, l’art. 50, comma 1-bis del DL n. 90/2014 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, siano determinati il numero ed i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

La norma, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 50 del DL 90/2015:

·        prevede lo svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento di dodici mesi presso l’ufficio per il processo, per i soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all’art. 37, comma 11, del DL 98/201 che possono far parte dell’ufficio per il processo. Viene demandata ad un decreto interministeriale la determinazione del numero e dei criteri per l’individuazione dei soggetti, nonché l’eventuale assegnazione di una borsa di studio, nei limiti delle risorse destinabili,  per un importo non superiore a 400 euro mensili (comma 1-bis);

·        stabilisce che lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l’insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali (comma 1-ter);

·        stabilisce che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa non solo costituirà titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti che non accedano all'ufficio per il processo), ma dovrà essere valorizzato nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia (commi 1-quater e 1-quinquies);

·        autorizza la spesa di euro 2.604.333 per l’anno 2015 e di euro 5.208.667 per l’anno 2016, disponendo contestualmente la corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014[11], per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 50 del DL n. 90/2014 (comma 2).

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 50 citato ha previsto la costituzione, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, di strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', con l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo.

 

Al riguardo si osserva che la norma, al comma 1, nel prevedere l’assegnazione di borse di studio dell’importo unitario di 400 euro mensili, demanda ad un successivo decreto la determinazione del numero delle stesse e dei criteri per l’individuazione dei soggetti destinatari. L’onere viene peraltro espressamente ricondotto ”nei limiti delle risorse destinabili”. Infine, il comma 2 introduce, per il complesso delle finalità di cui al comma 1, una specifica autorizzazione di spesa.

In proposito, premesso le necessità di un chiarimento volto ad individuare le “risorse destinabili” alla concessione delle borse di studio, andrebbero indicati gli elementi posti alla base della determinazione, nella misura indicata dal comma 2, della predetta autorizzazione di spesa. Andrebbe altresì precisato in quale misura tali risorse siano destinate alla concessione delle medesime borse di studio e se sussista una quota da destinare invece ad ulteriori esigenze amministrative, connesse all’organizzazione dei corsi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (commi 2 e 3) si evidenzia che la norma stabilisce, al comma 2, che per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l’anno 2015 e di euro 5.208.667 per l’anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma stabilisce altresì, al comma 3, che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva, per quanto riguarda l’onere oggetto di copertura, che la disposizione reca un’autorizzazione di spesa di euro 2.604.333 per l’anno 2015 e di euro 5.208.667 per l’anno 2016, destinata alle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 21-ter. La disposizione da ultimo richiamata, tuttavia, si limita ad introdurre una novella all’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, concernente disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, senza prevedere espressamente particolari finalità. In via interpretativa, pertanto, sembrerebbe che le finalità in esame siano riconducibili all’attribuzione di una borsa di studio ai predetti soggetti di importo non superiore a 400 euro mensili e nei “limiti delle risorse destinabili”, di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla luce di tale interpretazione risulterebbe oppurtuno, da un lato, sostituire il riferimento alle “risorse destinabili” con un richiamo alle risorse di cui al comma 2 dell’articolo 21-ter del presente provvedimento, dall’altro sostituire, al medesimo comma 2, il riferimento  alle “finalità  di cui al comma 1”, con quello alle “finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo”. In proposito appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria a valere sul Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, si rileva che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), recando stanziamenti pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 90 milioni di euro per il 2016, presenta la necessaria capienza, anche tenendo conto delle altre disposizioni del presente decreto-legge che recano coperture a carico del predetto fondo (articolo 21-bis, comma 5, articolo 21-quater, comma 5, e articolo 22, comma 1). In proposito appare pertanto necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 21-quater

Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria

La norma, al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli artt. 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli artt. 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, autorizza il Ministero della giustizia, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire la contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge, già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell’area II al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell’area III, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati artt. 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive (comma 1).

Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL - comparto Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all’esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall’esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate[12] (comma 2). Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi precedenti (comma 3). Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3 (comma 4).

Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dal 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

L’art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 90 milioni di euro per l’anno 2016, di 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

 

Al riguardo si rileva che la norma, in attuazione di provvedimenti giudiziari che definiscono un contenzioso in materia di pubblico impiego in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente, autorizza, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 25.781.938. La spesa è finalizzata all’avvio di procedure interne per il passaggio del personale con qualifica di cancelliere e ufficiale giudiziario dell’area II al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell’area III.

Pur rilevando che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata, si evidenzia la necessità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del medesimo, al fine di verificarne la congruità rispetto alle esigenze evidenziate. Si rileva, in proposito, che trattandosi di spesa per il personale, tali elementi dovrebbero consentire una verifica della presumibile spesa anche su base pluriennale, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Andrebbe infine acquisita una valutazione del Governo circa l’effettiva riconducibilità degli oneri in questione, in ragione delle situazioni giuridiche coinvolte, entro un limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma stabilisce, al comma 5, che per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall’anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione autorizza la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall’anno 2016, ai fini dell’adozione delle misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria, provvedendo al relativo onere mediante riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. Ciò posto si rileva che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), recando stanziamenti pari a 90 milioni di euro per il 2016 e 12 milioni di euro per il 2017, presenta la necessaria capienza, anche tenendo conto delle altre disposizioni del presente decreto-legge che recano coperture a carico del medesimo fondo (articolo 21-bis, comma 5, articolo 21-ter, comma 2, e articolo 22, comma 1). In proposito, appare pertanto necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

ARTICOLO 21-quinquies

Spese relative agli uffici giudiziari

Normativa vigente: l’art. 1, commi 526-530, della legge 190/2014, ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute dai Comuni nei quali detti uffici si trovano, e a fronte delle quali i comuni ricevono un contributo statale, siano trasferite dai Comuni medesimi al Ministero della giustizia e che lo Stato non debba più corrispondere ai comuni il contributo sopra citato (comma 526).  Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato  di previsione della spesa del Ministero della giustizia  è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati  dalle  predette spese ,  sostenute  sino  a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1º settembre 2015  la  residua

dotazione  di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e  di   cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le  medesime finalità. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione  è  incrementata di 200 milioni di euro annui (comma 527).

 

La norma prevede la facoltà per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2015, dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari. Tale facoltà può essere esercitata previa stipula di una convenzione quadro tra il ministero della giustizia e l’Associazione nazionale comuni italiani con la quale devono essere fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi predetti (comma 1).

Le autorizzazioni sono rilasciate nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall’art. 1, comma 527, della legge n. 190/2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo andrebbero forniti chiarimenti circa l’effettivo ammontare massimo della spesa prevista, che viene indicata nella misura massima del 15% della “dotazione ordinaria” di un capitolo di bilancio di nuova istituzione previsto dall’art. 1, comma 527, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Si segnala in proposito che tale capitolo non risulta ancora istituito.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), si osserva che la norma prevede che il Ministero della giustizia possa autorizzare la conclusione di accordi e convenzioni per lo svolgimento di servizi presso gli uffici giudiziari da parte del personale comunale, nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione di cui all’articolo 1, comma 527, della legge di stabilità per il 2015.

 

Al riguardo, si segnala preliminarmente che il citato comma 527, in conseguenza del trasferimento, fissato per il 1° settembre 2015, dai comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per i locali e i mobili degli uffici giudiziari, prevede che, a partire dalla stessa data del 1° settembre 2015, la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, presente sul capitolo 1551 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia (Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari), confluisca in un apposito capitolo da istituire, per consentire al Ministero della giustizia di sostenere direttamente tali spese. La norma in esame si limita pertanto a prevedere che una parte del citato capitolo di nuova istituzione, nel limite massimo del 15 per cento, possa essere utilizzato affinché gli uffici giudiziari possano continuare ad avvalersi del personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia. 

In proposito, poiché ancora non risulta nota la dotazione residua di bilancio in termini di competenza e cassa sul capitolo 1551, appare necessario che il Governo chiarisca quale sia l’ammontare massimo delle risorse da destinare alle predette finalità.

 

ARTICOLO 21-sexies

Commissario straordinario per gli interventi di sicurezza nel Palazzo di giustizia di Palermo

Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 98 a 106, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia l’individuazione degli investimenti per la realizzazione di strutture ed impianti di sicurezza negli Uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di Giustizia di Palermo. Allo scopo viene nominato un Commissario straordinario che, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi - entro un termine comunque non superiore a sei mesi -, sovraintende agli stessi. Con il suddetto decreto viene individuato il quadro finanziario degli interventi e le relative risorse attribuite al Commissario straordinario che le gestisce per mezzo di una contabilità speciale allo stesso intestata. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. Al personale degli enti di cui il Commissario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Il Commissario straordinario, individuato tra pubblici dipendenti, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, senza compensi ulteriori, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Per la realizzazione degli interventi previsti dalle norme in esame, viene autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il 2015 alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Le norme introducono il comma 99-bis dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, prevedendo che i tempi per la realizzazione dell’investimento e la durata dell’incarico del commissario straordinario siano prorogati sino al 31 dicembre 2015.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame prorogano di sei mesi, fino al 31 dicembre 2015, i tempi per la realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo e la durata in carica del relativo commissario straordinario. Non risulta peraltro modificata l’autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 106, della legge di stabilità 2015. Appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tale autorizzazione sia congrua al fine di ultimare gli interventi programmati e garantire il prolungamento delle attività del Commissario straordinario, con le connesse esigenze finanziarie - ivi compresi i rimborsi delle spese sostenute dal personale di cui il Commissario può avvalersi - fino al 31 dicembre 2015, come previsto dalla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 21-octies

Misure per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

Le norme includono nel testo del decreto in esame le norme recate dall’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92, attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati[13].

In particolare è stabilito che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori (comma 1).

Le norme sono espressamente finalizzate a garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia.

Nella predetta ipotesi l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro (comma 2).

Per la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività degli stabilimenti interessati dall’applicazione delle norme in esame, l'impresa deve predisporre[14] un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro (comma 3). L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente (comma 4).

Le disposizioni in oggetto si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data (comma 5).

 

La relazione tecnica allegata al del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 (C.3210), il cui articolo 3 è sostanzialmente identico al testo in esame, ribadisce che le amministrazioni interessate provvedono alle attività di vigilanza e controllo nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente. Pertanto la norma non comporterà nuovi oneri.

 

Al riguardo, si rileva che le attività richieste dalle norme in esame al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e agli uffici della ASL e dell'INAIL devono garantire “un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro” e “la verifica dell'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano” predisposto dall’impresa per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tanto premesso si rileva che la relazione tecnica assume come non onerose tali attività in quanto rientranti nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate.

Si rileva peraltro che dette attività si collegano all’attuazione di uno specifico piano previsto dalla norma in esame, che presuppone l’esistenza di un provvedimento di sequestro. Alla luce della specificità delle ipotesi indicate e della natura dei controlli richiesti, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti indicati con le risorse esistenti.

Nell’ambito di tali chiarimenti, tenuto conto della rilevanza degli interessi giuridicamente rilevanti coinvolti nell’attuazione della norma, andrebbero altresì acquisiti elementi di valutazione dal Governo in merito ad eventuali profili di responsabilità, con conseguenti oneri, collegati all’esercizio delle predette attività di controllo sull’attuazione del piano.



[1] Su tale testo si rinvia alla Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato n. 241 del 14 luglio 2015.

[2] Trattasi della banche dati delle pubbliche amministrazioni o le altre alle quali le stesse possono accedere. La norma richiama espressamente l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico, quelle degli enti previdenziali, quelle relative all'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

[3] Di cui all’art. 492-bis, del codice di procedura civile.

[4] Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

[5] Ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. e) del Codice dell'amministrazione digitale.

[6] Cfr.: Resoconto V Commissione del 16 luglio 2015. Si vedano le dichiarazioni del rappresentante del Governo, in risposta ai chiarimenti richiesti con riguardo, tra l’altro, all’art. 18 del provvedimento in esame.

[7] Di cui al di cui agli articoli 110 e seguenti del RD 12/1941.

[8] In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 110 del RD 12/1941. La norma dispone che l’applicazione extradistrettuale dei magistrati per imprescindibili e prevalenti motivi esigenze di servizio, preveda una durata massima  di un anno.

[9] Ai sensi del capo II del decreto-legge n. 132 del 2014.

[10] Ai sensi del capo I del decreto-legge n. 132 del 2014

[11] Si tratta del fondo istituito presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

[12] Anche delle procedure di mobilità previste ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014.

[13] AC. 3210

[14] Nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro.