Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 2428) Limiti all'assunzione di incarichi presso imprese oepranti nel settore della difesa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Analisi degli effetti finanziari Numero: 45 | ||||
Data: | 21/10/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
IV-Difesa
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2428
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Limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa
(Nuovo testo) |
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N. 45 – 21 ottobre 2014 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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2428 |
Titolo breve:
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Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all’assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Zanin |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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PREMESSA
La proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) in materia di limiti all’assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o con grado equiparato.
Il provvedimento, d’iniziativa parlamentare, è composto da un solo articolo e non è corredato di relazione tecnica.
Si analizzano a seguire le disposizioni che presentano profili d’interesse finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Limiti all’assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa
La norma novella il Codice dell’ordinamento militare inserendo i due nuovi artt. 982-bis e 982-ter, che prevedono talune limitazioni all’assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di personale militare in congedo che abbia lasciato il servizio con il grado di generale o con un grado equivalente (comma 1). Viene attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) il compio di vigilare ed accertare la sussistenza delle summenzionate situazioni di incompatibilità e di intervenire, nel caso, irrogando specifiche sanzioni (comma 1, cpv. Art. 982-ter).
La disciplina introdotta si applica anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l’incarico di Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti (SGD-DNA) o incarichi di direzione o controllo nelle direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa operanti nel settore del procurement militare (comma 1-bis).
Nello specifico le disposizioni introdotte prevedono che:
· il summenzionato personale militare collocato in congedo o in ausiliaria che negli ultimi 15 anni di servizio è stato impiegato in attività connesse all’individuazione o alla definizione dei requisiti operativi dei sistemi d’arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei medesimi sistemi, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, non possa, nei 3 anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell’organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa (articolo, 1, comma 1, cpv. Art. 982-bis, comma 1);
· nel caso di assunzione di cariche, funzioni o incarichi in violazione del summenzionato divieto venga irrogata in capo al soggetto incaricato una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico, nonché la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile (articolo, 1, comma 1, cpv. Art. 982-bis, commi 3 e 4);
· l’AGCOM vigila e accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità e qualora accerti la violazione della relativa disciplina di cui all'art. 982-bis, applica la sanzione ivi prevista e dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico (articolo, 1, comma 1, cpv. Art. 982-ter).
Al riguardo, posto che la norma è volta ad introdurre una specifico regime di incompatibilità per lo svolgimento di incarichi di direzione e consulenza presso imprese operanti nel settore della difesa e appare possedere natura ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare per i profili finanziari. Con particolare riferimento alle funzioni di vigilanza e ai poteri di sanzione attribuiti (comma 1, cpv. Art. 982-ter) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) al fine assicurare il rispetto del suddetto regime di incompatibilità, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma al Governo, che tali funzioni e poteri possano essere esercitati senza oneri aggiuntivi e nell’ambito delle disponibilità, finanziarie, umane e strumentali rinvenibili a legislazioni vigente in capo alla medesima Autorità.