Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2397) Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC N. 2397/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 44
Data: 09/10/2014
Descrittori:
TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE     
Organi della Camera: VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

A.C. 2397

 

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 44 –  9 ottobre 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2397

Titolo breve:

 

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche ed altre disposizioni concernenti l’imposizione tributaria sui veicoli

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Fregolent

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 



INDICE

 

 

ARTICOLI 1 - 3. - 5 -

Tassazione autoveicoli - 5 -


 


PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca una riforma della disciplina delle tasse automobilistiche nonché disposizioni concernenti l’imposizione tributaria sui veicoli.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (Finanze). Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 - 3

Tassazione autoveicoli

Le norme prevedono:

-          l’esenzione per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, dalle tasse automobilistiche per i veicoli a motore immatricolati nuovi. Per i veicoli alimentati anche a metano, a GPL ovvero ibridi l’esenzione dalle tasse automobilistiche è estesa a cinque anni (articolo 1, comma 1);

-          una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche, che dovrà essere basata sul livello di emissioni del veicolo (come certificato dal produttore). Si specifica altresì che rimangono ferme: la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con GPL o metano[1], per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al punto precedente, l’esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap[2] nonché l’esenzione prevista per i veicoli elettrici[3] (articolo 1, comma 2);

-          con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri previsti. Si dispone, inoltre, che la facoltà , riconosciuta a ciascuna regione, di variare del 10 per cento le tariffe delle tasse automobilistiche[4], possa essere esercitata solo a decorre dall’anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe (articolo 1, comma 3);

-          l’incremento dal 20 al 40 per cento della misura della deducibilità[5] ai fini delle imposte sui redditi dei costi per i veicoli aziendali, che rispettino i requisiti di cui alla lett. b) del comma 1, dell’articolo 17-bis del DL n. 83/2012 (si tratta, in particolare dei veicoli a basse emissioni complessive, veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti) limitatamente a quattro anni dall’immatricolazione (articolo 2);

-          la perdita di gettito, a carico delle regioni, derivante dall'applicazione dell’articolo 1 in esame è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 3, comma 1);

-          agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modificazione, soppressione o riduzione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate[6] (articolo 3, comma 3).

 

Al riguardo, alla luce delle agevolazioni concesse dalle disposizioni in esame (esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto nuove e incremento dal 20 al 40 per cento della quota di deducibilità per le auto aziendali) appare opportuno che il Governo fornisca una quantificazione degli effetti di gettito connessi all’applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, nell’ambito di tale quantificazione appare opportuno che venga fornita una ripartizione del minor gettito a livello regionale e statale nonché l’indicazione degli eventuali effetti di maggior gettito (IVA) connessi al possibile effetto incentivante sulle nuove immatricolazioni dovuto alle agevolazioni in esame.

In proposito si rileva che:

-          i dati del Ministero dei trasporti indicano in misura pari a circa 1,3 milioni le nuove immatricolazioni nel 2013 (2012 =1,4mln; 2011=1,7; 2010=1,9). Le entrate da bollo auto sono passate da 6,17 mld nel 2012 a 7,7 mld nel preconsuntivo del 2013[7];

-          la RT a corredo dei commi 72 e 73 dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012 con i quali è stata prevista: sia la riduzione dal 40% al 27,5% della deducibilità delle spese relative ad autovetture, motocicli e ciclomotori, appartenenti ad imprese e professionisti, di cui al citato articolo 164, comma 1 lettera b) del TUIR, sia la riduzione dal 90% al 70% del limite di deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti (che invece non risulta oggetto di modifica da parte della norma in esame), quantificava un effetto complessivo di maggior entrata (non riferibile distintamente alle due fattispecie) pari a 801 milioni di euro nel 2013, 1057 nel 2014 e 1021 a decorrere dal 2015. Analogamente la RT a corredo del comma 501 della legge n. 228/2012, che ha ulteriormente ridotto la misura della deducibilità dal 27,6 per cento al 20 per cento, quantificava un effetto di maggiore entrata ) pari a 453 milioni di euro nel 2013, 597 nel 2014 e 577 a decorrere dal 2015.

Infine con riferimento alle modalità di copertura del minor gettito atteso, a valere sulla riduzione o modificazione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, si rileva la necessità di tener conto del disallineamento temporale tra competenza e cassa dei diversi regimi fiscali e, in particolare per le imposte dirette, del fatto che una quota dei versamenti segue il criterio del saldo e acconto. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.



[1] Di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[2] Di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[3] Di cui dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39

[4] Di cui al comma 1, del comma 1, dell’articolo 24 del d.lgs. n. 504 del 1992.

[5] Di cui all’articolo 164, comma 1 del DPR n. 917 del 1986, come modificato dal comma 501 della legge 228/2012.

[6] Prevista ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[7] Dati del Bollettino delle entrate tributarie – agosto 2014 – Dipartimento delle finanze.