Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC1920-A) DL145/2013 Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia'
Riferimenti:
AC N. 1920-A/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 22
Data: 06/02/2014
Descrittori:
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE   DECRETO LEGGE 2013 0145
ESPOSIZIONI E MOSTRE   GAS PER USO DOMESTICO
IMPRESE   OPERE PUBBLICHE
PREMI DI ASSICURAZIONE   TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI
TARIFFE ELETTRICHE     
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1920-A

 

Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”

 

 

(Conversione del decreto legge n. 145/2013)

 

 

 

 

 

 

N. 22 – 6 febbraio 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1920-A

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2013: Destinazione Italia

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Gutgeld per la VI Commissione

Vignali per la X Commissione

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

 

Data: 30 gennaio 2014

 

Oggetto:

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 4. 6

Incentivi alle energie rinnovabili 6

ARTICOLO 1, comma 6-bis. 6

Rideterminazione degli oneri generali nella bolletta del gas. 6

ARTICOLO 1, commi 6-ter e 6-quater.. 7

Trasparenza delle componenti di base del costo.. 7

ARTICOLO 1, commi 8-bis-8-ter.. 7

Modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici 7

ARTICOLO 1, comma 12. 8

Centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente.. 8

ARTICOLO 1, comma 15. 9

Biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti 9

ARTICOLO 1, comma 16. 10

Attività di distribuzione del gas. 10

ARTICOLO 1, comma 16-bis. 10

Concorrenzialità nel mercato del gas naturale.. 10

ARTICOLO 1, comma 16-ter.. 11

Offerte di vendita gas naturale.. 11

ARTICOLO 1, comma 16-quater.. 12

Corrispettivo per gli oneri di gara.. 12

ARTICOLO 2, comma 1. 12

Misure in materia di incentivi all’autoimprenditorialità.. 12

ARTICOLO 2 comma 1-bis. 13

Promozione e sostegno dell’imprenditoria femminile.. 13

ARTICOLO 3. 14

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.. 14

ARTICOLO 4, comma 1, capoverso art. 252-bis, comma 10. 14

Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.. 14

ARTICOLO 4, commi 2 e 4. 15

Credito d’imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma. 15

ARTICOLO 4-bis. 16

Siti inquinati 16

ARTICOLO 4-ter.. 16

Misure urgenti per accelerare la bonifica di siti contaminati di interesse nazionale.. 16

ARTICOLO 5. 17

Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese.. 17

Soppressione dell’ARTICOLO 8. 20

Assicurazione RC auto.. 20

ARTICOLO 9. 20

Misure per favorire la diffusione della lettura.. 20

ARTICOLO 10. 21

Tribunale delle società con sede all’estero.. 21

ARTICOLO 11, comma 1, lettera b). 22

Soppressione della deroga in materia di costituzione delle società cooperative.. 22

ARTICOLO 11, comma 1, lettera b-bis). 23

Agevolazioni tributarie per i finanziamenti erogati in favore delle PMI 23

ARTICOLO 11, comma 3. 23

Prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti 23

ARTICOLO 11, comma 3-bis. 24

Norma interpretativa su strumenti finanziari delle cooperative.. 24

ARTICOLO 11, comma 3-ter.. 25

Termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria.. 25

ARTICOLO 11, comma 3-quater.. 25

Ripartizione dell’attivo patrimoniale nel fallimento.. 25

ARTICOLO 11, comma 3-quinquies. 26

Reddito dei soci di cooperative artigiane.. 26

ARTICOLO 11, comma 3-sexies. 27

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.. 27

ARTICOLO 12, comma 4. 27

Regime sostitutivo in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate.. 27

ARTICOLO 12, comma 5. 28

Ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari 28

ARTICOLO 12, comma 6-bis. 28

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.. 28

ARTICOLO 12, comma 7-bis. 29

Sospensione di cartelle esattoriali 29

ARTICOLO 12, comma 7-ter.. 29

Accisa sulla birra.. 29

ARTICOLO 13. 30

Disposizioni in materia di EXPO’ 2015. 30

ARTICOLO 13, comma 6-bis. 32

Realizzazione di un modulo informatico/telematico di interconnessione per Expò 2015. 32

ARTICOLO 13, comma 7-bis. 33

Diritto di indennizzo in favore delle imprese che subiscono danni nell’ambito della realizzazione di opere della legge obiettivo.. 33

ARTICOLO 13, comma 9-bis. 34

Continuità del servizio ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi 34

ARTICOLO 13, commi 19-bis e 19-ter.. 35

Benefici pensionistici concernenti il personale del comparto sicurezza in servizio presso gli istituti penitenziari 35

ARTICOLO 14. 36

Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.. 36

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA.. 37

ARTICOLO 2, comma 1, capoverso ART. 4-bis, lettera h, capoverso 1-bis. 37

ARTICOLO 3, commi 1 e 13. 37

ARTICOLO 5, comma 1-quater.. 37

ARTICOLO 6, commi 1, 10 e 14. 38

ARTICOLO 10, comma 1. 38

ARTICOLO 12, comma 7-ter.. 38

ARTICOLO 13, comma 6. 39

ARTICOLO 13, comma 6-bis. 39

ARTICOLO 13, comma 7-bis. 39

ARTICOLO 13, comma 9-bis. 39

ARTICOLO 13, comma 19-ter.. 40

ARTICOLO 13, comma 25-bis. 40

ARTICOLO 14, comma 1, lettera a). 40

ARTICOLO 14, comma 1, lettera d). 40


PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Sul testo iniziale, corredato di relazione tecnica, è stata predisposta la Nota di verifica n. 54 del 16 gennaio 2014.

Sul medesimo testo la Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere nella seduta del 30 gennaio 2014[[1]].

Si segnala che le Commissioni di merito hanno successivamente recepito nel testo (mediante l’approvazione dell’emendamento 2.100 dei relatori) tutte le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tali condizioni riguardano:

­    l’articolo 2, comma 1, lettera b), nel quale è stata soppressa la clausola di neutralità finanziaria di cui al capoverso articolo 4, comma 2. Infatti, ai sensi del successivo capoverso art. 4-bis, alle agevolazioni previste dal testo si provvederà nell’ambito delle disponibilità del Fondo rotativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;

­    l’articolo 3, comma 8, secondo periodo (modalità di finanziamento della convenzione per la gestione del credito d’imposta per la ricerca), nel quale è stato modificato il riferimento erroneo al comma 14 (presente nel testo iniziale) ed è stato invece indicato il comma 13;

­    l’articolo 4, comma 14, primo periodo (copertura finanziaria del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali), nel quale è stato aggiornato il triennio di riferimento dei Fondi speciali in considerazione dell’approvazione della legge di stabilità per l’anno 2014;

­    l’articolo 12, comma 7, nel quale è stato esplicitato che gli oneri derivanti dalle minori entrate concernenti l’introduzione dell’opzionalità per il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine si riferiscono al solo comma 4 e non all’intero articolo 12;

­    l’articolo 12, comma 7 (opzionalità del regime sostitutivo) e l’articolo 14, comma 2 (incremento della dotazione organica del Ministero del lavoro), nei quali è stato specificato il carattere annuo degli oneri  previsti dal testo;

­    l’articolo 13, comma 18, primo periodo, nel quale è stata modificata l’autorizzazione di spesa specificando che le minori entrate derivanti dai commi 16 e 17 del medesimo articolo (addizionali comunali sui diritti di imbarco) decorreranno dal 2014;

­    l’articolo 13, comma 23, primo periodo, nel quale l’autorizzazione di spesa è stata integrata indicando espressamente la quantificazione dell’onere, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, derivante dalla proroga al 31 dicembre 2018 del Fondo speciale del personale del trasporto aereo e del relativo finanziamento a valere sull’addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 21.

Le modifiche approvate dalle Commissioni di merito, oggetto della presente Scheda, non risultano corredate di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le sole modifiche approvate dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1, comma 4                                                        

Incentivi alle energie rinnovabili

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 3, lettera a), del DL 145/2013 in esame dispone che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi possano continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non danno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, dispongono che con decreto sia definito il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che comunque gli oneri derivanti dagli incentivi sono a carico della componente A3 delle tariffe elettriche.

 

ARTICOLO 1, comma 6-bis 

Rideterminazione degli oneri generali nella bolletta del gas

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, dispongono che  i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che le disposizioni in esame si configurano come rimodulazioni di oneri a carico dei clienti finali e nel presupposto, quindi, che le bollette coprano integralmente gli oneri generali di sistema.

 

ARTICOLO 1, commi 6-ter e 6-quater

Trasparenza delle componenti di base del costo

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente prevedono che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico identifichi le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle offerte contrattuali rivolte ai clienti finali e determini le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

L’Autorità promuove altresì, attraverso i contatori elettronici, la facile fruizione dei dati di consumo  per i clienti, garantendo la corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le attività assegnate all’Autorità possano essere da questa esercitate senza nuovi oneri. .

 

ARTICOLO 1, commi 8-bis-8-ter

Modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, dispongono modifiche al DPR 75/2013 in materia di certificazione energetica degli edifici.

In particolare, le norme prevedono che:

·       siano apportate modifiche relative al possesso dei titoli di studio per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 2;

·       qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza si intenda superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi;

·       le regioni e le province autonome riconoscano, quali soggetti certificatori, soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici;

·       le disposizioni del DPR 75/2013 si applichino anche ai fini della redazione dell’attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE;

·       incrementano da 64 a 80 il numero minimo di ore relative al corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

·       escludono le locazioni a uso turistico dall’obbligo di riportare negli annunci la prestazione energetica dell’immobile.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire conferma dal Governo che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di non incorrere in procedure di infrazione.

Per quanto attiene al prolungamento dell’orario minimo dei corsi di formazione, appare opportuno chiarire se i relativi oneri debbano intendersi a carico delle regioni e quindi a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente o se siano posti, in tutto o in parte, a carico degli iscritti.

 

ARTICOLO 1, comma 12

Centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente

Le norme modificano l’articolo 1, comma 12, disponendo che gli incentivi siano concessi al vincitore della gara esclusivamente per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, essendo comunque gli oneri derivanti dagli incentivi a carico della tariffazione dell’energia elettrica.

 

ARTICOLO 1, comma 15

Biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti

Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – sostituiscono integralmente l’articolo 1, comma 15, del provvedimento in esame in materia di biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti.

In particolare, le disposizioni, rispetto al testo originario:

·       modificano l’articolo 33, comma 2, del D. Lgs. 28/2011, disponendo che la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti aumenti dal 4,5% al 5% a partire dal 2015 e non dal 2014, come previsto a normativa vigente;

·       modificano l’articolo 33, comma 4, del medesimo D. Lgs. 28/2011 anticipando dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2014 il termine nel quale il contributo energetico dei biocarburanti - diversi da quelli prodotti da rifiuti - è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;

·       sopprimono la possibilità che i soggetti obbligati possano adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti con prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti;

·       sopprimono i requisiti che i biocarburanti, ottenuti a partire da rifiuti e sottoprodotti, siano realizzati e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario e che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al fine di essere considerati equivalenti, come quantità, a due volte la quantità ottenuta da altri biocarburanti;

·       sopprimono l’obbligo di autorizzazione per l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, di cui all’articolo 34, commi da 4 a 6, del DL 83/2012.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – su cui appare necessario acquisire una conferma – che le disposizioni introdotte siano conformi alla normativa comunitaria di settore al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

 

ARTICOLO 1, comma 16

Attività di distribuzione del gas

Le norme, nel testo originario, modificavano l’articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 164/2000. Le modifiche erano sostanzialmente dirette a determinare, nell’ambito delle gare per l’affidamento in aree sovracomunali del servizio di distribuzione del gas, il versamento dovuto dal distributore subentrante al gestore uscente secondo il criterio della regulatory asset base (RAB) anziché del valore industriale residuo (VIR).

 

Le modifiche apportate presso le Commissioni di merito dispongono, tra l’altro, che detto versamento sia dovuto, per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, di cui all’articolo 4, comma 6, del DL 69/2013. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 16-bis

Concorrenzialità nel mercato del gas naturale

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, dispongono che i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 3, del D. Lgs.  130/2010, che concorrono alla realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio di gas naturale diretto a clienti industriali e alle piccole e medie imprese, confermino al Ministero dello sviluppo economico la volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare.

Si dispone altresì che la procedura per la realizzazione di infrastrutture atte allo stoccaggio di 1 miliardo di metri cubi, destinati a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale, sia indetta con prezzo a base d'asta, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto che aderisce allo sviluppo delle infrastrutture in esame è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale.

Le disposizioni prevedono inoltre che l'attestazione della quota di mercato all'ingrosso sia effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con decreti del Ministero dello sviluppo economico può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 16-ter

Offerte di vendita gas naturale

Normativa vigente. L’articolo 11, comma 2, del DL 7/2007, dispone che le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico siano subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, sostituiscono integralmente il suddetto articolo 11, comma 2, del DL 7/2007, disponendo che ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, superi il valore del 10 per cento, sia soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale, gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 16-quater

Corrispettivo per gli oneri di gara

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, dispongono che i gestori uscenti anticipino alla stazione appaltante l’importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento. La corresponsione dell’importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all’atto dell’avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e per il gas.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Misure in materia di incentivi all’autoimprenditorialità

Le norme del testo base prevedono la novella del D.lgs. n. 185/2000, recante incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, sostituendo, tra l’altro, l’intero Titolo I del decreto (artt. da 1 a 4) ed introducendo il nuovo articolo 4-bis. In particolare la norma prevede che le misure incentivanti siano dirette a sostenere su tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.

Le modifiche apportate al testo base prevedono:

·       una precisazione terminologica della nozione di “servizi erogati alle imprese”;

·       che le imprese beneficiarie delle disposizioni sono, tra l’altro, quelle costituite da non più di 12 mesi (nel testo base da non più di 6 mesi);

·       l’inclusione tra i progetti finanziabili delle iniziative che, fermi restando gli altri requisiti, riguardino anche l’erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo;

·       la riduzione da 90 a 60 giorni del termine previsto [comma 1, lett. h)] per l’adozione del regolamento ministeriale di definizione delle modalità per la concessione delle agevolazioni in riferimento[2].

 

Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla neutralità finanziaria delle norme – affermata dalla RT con riguardo al testo originario – anche alla luce delle modifiche introdotte riferite all’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della disciplina medesima.

 

ARTICOLO 2 comma 1-bis

Promozione e sostegno dell’imprenditoria femminile

La norma destina una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[3] alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo. Tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di interventi a favore delle imprese femminili.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che la finalizzazione indicata dal testo sia sostanzialmente neutrale per quanto attiene alla funzionalità e all’equilibrio operativo del Fondo e non incida – altresì – su impegni già assunti a valere sulle medesime risorse.

In proposito si ricorda che il Fondo, pur essendo alimentato dai rientri dei finanziamenti concessi, viene periodicamente rifinanziato con risorse pubbliche (da ultimo, è stato integrato con 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e con ulteriori 600 milioni)[4]. Si ricorda inoltre che il Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato[5], con la conseguente possibilità  di accesso, in caso di escussione, al Fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nel bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 3

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Le modifiche apportate all’articolo 3 prevedono, tra l’altro, quanto segue:

-        Gli interventi previsti dall’articolo sono a  valere oltre che sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183. Viene conseguentemente modificato il comma 13 riferito ai profili contabili e di copertura finanziaria   (commi 1 e 13);

-        Interviene sull’individuazione dei beneficiari delle credito di imposta, limitando alle imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni. Si precisa peraltro che tra i destinatari sono compresi i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse  (comma 2);

-        tra le attività ammissibili al beneficio è espressamente inclusa, nell’ambito della ricerca e sviluppo, la creazione di nuovi brevetti quale attività di ricerca (comma 3);

-        tra i costi della ricerca ammissibili al beneficio sono inseriti anche i costi della ricerca svolta presso le università e gli organismi di ricerca (anziché in soltanto quelli della ricerca svolta in collaborazione con questi ultimi (comma 5)

 

Al riguardo, con specifico riferimento ai profili di quantificazione, si rileva  che il beneficio di cui all’articolo in esame è previsto all’interno di un limite complessivo massimo di spesa. Appare utile comunque una conferma da parte del Governo circa la compatibilità con tale limite delle modifiche apportate all’articolo in esame.

 

ARTICOLO 4, comma 1, capoverso art. 252-bis, comma 10

Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale

Le modifiche prevedono che le società "in house" individuate nell'accordo di programma siano preposte, sempre con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, non solo all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale, ma anche alla progettazione, coordinamento e monitoraggio degli stessi. Inoltre, si prevede che sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l’attuazione degli interventi, salvo quanto previsto per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

 

Al riguardo si rileva che il Governo, in sede di risposta[6] alla osservazioni formulate nel corso dell’esame del provvedimento, ha precisato che la partecipazione finanziaria delle amministrazioni interessate potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili per tali scopi. Appare comunque utile acquisire una conferma in proposito anche alla luce delle modifiche introdotte.

 

ARTICOLO 4, commi 2 e 4

Credito d’imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma.

Le norme (art. 4, commi da 2 a 10) recate dal testo originario del decreto legge prevedono la concessione di un credito d’imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all’articolo 252-bis del d.lgs. n. 152/2006[7].

 

Nel corso dell’esame presso la Commissione di merito sono state apportate modifiche ai commi 2 e 4 : in particolare è stata soppressa la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, in base alla quale le imprese che beneficiano dell’agevolazione devono essere costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL in esame. Inoltre, mediante un’integrazione alla lettera b) del comma 4 sono stati introdotti tra gli acquisiti agevolabili quelli di veicoli industriali di vario genere.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che l’estensione dell’ambito applicativo dell’agevolazione in esame (sia con riferimento ai soggetti ammessi al beneficio, sia con riferimento ai beni oggetto dell’agevolazione) non pregiudichi comunque il rispetto del limite di spesa, come fissato dai commi 2 e 14.

 

ARTICOLO 4-bis

Siti inquinati

La norma, modificando gli allegati II e III del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), esclude dall’elenco dei progetti sottoposti a procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni le opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4-ter

Misure urgenti per accelerare la bonifica di siti contaminati di interesse nazionale

La norma prevede che le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell’amministrazione dello Stato con la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, vengano versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle attività di bonifica e del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone. Viene demandato ad un successivo DPCM la nomina di un Commissario straordinario delegato, l’individuazione delle attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo, nonché il compenso spettante al Commissario medesimo[8] (comma 1).

Si evidenzia che la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano ha condannato la società Syndial all'attuazione del Piano Operativo di Bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale.

Ai fini della bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, viene, altresì, demandato ad un DPCM la nomina di un Commissario straordinario delegato, l’individuazione delle attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario[9]. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale affluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato (comma 2).

Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell’amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune (comma 3).

 

Al riguardo, si evidenzia che le norme in esame, ai fini delle bonifiche dei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e di Brescia Caffaro, prevedono la nomina di due commissari straordinari delegati. Con riferimento al sito di Crotone, la norma dispone che ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provveda nell’ambito della somma liquidata a favore dello Stato con la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, con la quale la società Syndial è stata condannata all'attuazione del Piano operativo di bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale riferiti al summenzionato sito. La norma dispone che dette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a finalità di bonifica e riparazione del danno ambientale. In ogni caso, andrebbe acquisita conferma circa l’allineamento temporale tra gli oneri connessi alla nomina e alle attività del commissario e l’effettiva disponibilità delle risorse derivanti dall’esecuzione della sentenza.

Per quanto attiene invece al sito di Brescia Caffaro, la disposizione prevede che le attività del commissario siano individuate “nel limite delle risorse acquisite” senza precisare la natura e l’entità di tali risorse. Appare quindi necessario acquisire dal Governo chiarimenti in proposito al fine di evitare che dalle disposizioni in esame possano derivare oneri non quantificati e privi di copertura. Infine, in merito all’autorizzazione per i due commissari ad avvalersi di enti e uffici pubblici e di società a capitale pubblico, andrebbe verificato se tale previsione sia suscettibile di determinare inefficienze amministrative con conseguenti oneri a carico delle strutture interessate.

 

ARTICOLO 5

Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Le modifiche apportate all’articolo 5 prevedono quanto segue:

-        la dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (comma 1-bis).

Si ricorda che, in base al precedente comma 1 (non modificato dalle Commissioni di merito), il Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese delle imprese è stato incrementato di 22,6 milioni di euro per l'anno 2014;

-        il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso un apposito spazio web, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del predetto Fondo (comma 1-ter);

-        al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, in deroga ai limiti ed alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente l'Istituto per il commercio con l’estero-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzato ad assumere[10] un contingente di personale di area funzionale C, posizione economica C1. A tal fine, la dotazione organica dell'ICE è incrementata da 450 a 482 unità. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede a carico del capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2014-2016  (comma 1-quater);

-        viene eliminata la clausola, inizialmente prevista dal testo, in base alla quale l’operatività degli uffici doganali per 24 ore ai fini dei controlli sulle merci circolanti in regimi diversi dal transito è garantita a condizione che negli uffici interessati la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato (comma 2);

-        viene stabilito che i procedimenti amministrativi facenti capo ad una serie di enti (Agenzia delle Dogane, uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, posti di ispezione frontaliera, aziende sanitarie locali, Ministero delle politiche agricole, Corpo forestale dello Stato, Agecontrol SpA, servizi fitosanitari regionali, Istituto per il commercio con l’estero, camere di commercio), che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, devono essere conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni in esame risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990 (comma 2-bis);

-        viene estesa anche alle imprese ittiche (oltre a quelle agricole e agroalimentari) la possibilità di far parte dei consorzi per l’internazionalizzazione e di partecipare ai relativi progetti ammessi a contributo pubblico. Conseguentemente viene richiamata, nel caso in cui al progetto partecipino imprese ittiche, l’applicazione della normativa comunitaria che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese nel settore ittico (comma 3, lett. a) e c));

-        si prevede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il coinvolgimento, ove possibile, delle comunità di origine italiana presenti all’estero nei progetti e nelle attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo (commi 7-bis e 9);

-        viene modificato il Testo unico delle disposizioni recanti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero[11], escludendo l’obbligo del test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE  rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Università e gli enti vigilati dal MIUR (comma 8, lett. f-bis));

-        viene autorizzata la società Finest SpA ad operare nei Paesi del Mediterraneo (comma 9-bis).

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1-quater, pur rilevando che la quantificazione dell’onere non è supportata da specifici dati quantitativi, non si hanno osservazioni da formulare in merito all’entità della spesa autorizzata, che appare coerente rispetto alla quantità e alla tipologia di assunzioni previste. In proposito appare comunque utile una conferma del Governo.

Si osserva altresì che l’onere ha carattere permanente (trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato), mentre la copertura è limitata ad un triennio. Su tale aspetto si rinvia a quanto segnalato con riferimento ai profili di copertura.

Riguardo alla modifica apportata al comma 2, in base alla quale l’operatività degli uffici doganali per 24 ore non è più subordinata alla condizione della disponibilità di personale aggiuntivo rispetto all’anno precedente, appare opportuna una conferma in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte, comunque, agli oneri derivanti dalla disposizione in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riferimento al comma 2-bis (termini per la conclusione di procedimenti amministrativi), andrebbe escluso che dal mancato rispetto dei termini previsti dalla disposizione possano derivare oneri per la finanza pubblica.

 

Soppressione dell’ARTICOLO 8

Assicurazione RC auto

Le Commissioni di merito hanno soppresso l’articolo 8, cui la relazione tecnica riferita al testo iniziale non ascriveva effetti onerosi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 9

Misure per favorire la diffusione della lettura

La norma nel testo originario del decreto-legge in esame introduce un credito d’imposta per favorire la diffusione della lettura.

Si illustrano, di seguito, le modifiche introdotte suscettibili di determinare effetti finanziari:

-        il soggetto beneficiario del credito d’imposta viene ora individuato nel titolare degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio (comma 1);

-        il beneficio spetta per l’acquisto di libri effettuato dagli esercenti commerciali di libri al dettaglio (comma 1);

-        l’ambito applicativo del beneficio viene espressamente esteso anche all’acquisto di libri in formato digitale e non viene ribadita l’esclusione dei libri già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (commi 1 e 3);

-        non viene più indicata la misura del credito d’imposta (pari, nella norma originaria, al 19%) né l’importo massimo spettante per ciascun soggetto (pari, nella norma originaria, a 2.000 euro, di cui 1.000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed 1.000 per tutte le altre pubblicazioni) (comma 2 del testo originario);

-        si introduce un buono sconto, pari al 19% del costo dei libri in favore degli studenti che li acquistano presso gli esercizi commerciali che beneficiano del credito d’imposta. A tal fine, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, l’importo disponibile nel rispetto del limite massimo di spesa fissato in 50 milioni di euro dal comma 5. Il buono sconto viene rilasciato dai dirigenti scolastici a ciascuno studente (comma 2);

-        non viene riproposta la norma che affida ad apposito decreto interministeriale le modalità per usufruire del credito d’imposta ed ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate (comma 4 del testo originario).

 

Al riguardo si segnala che rispetto alle modifiche apportate, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:

-        il credito d’imposta, introdotto in favore dell’esercente attività commerciale per acquisto di libri, sembrerebbe, dalla formulazione letterale della norma, fruibile direttamente senza essere subordinato alla vendita dei libri a prezzo scontato in favore degli studenti che presentano il relativo buono sconto. Inoltre:  non viene più indicata la misura del credito d’imposta per ciascun esercente; la norma rinvia al limite massimo di spesa solo con riferimento ai buoni sconto rilasciati dai dirigenti scolastici e non con riguardo al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti; non è prevista infine una procedura di monitoraggio per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui alla comma 5;

-        l’ambito di applicazione del beneficio (credito d’imposta per gli esercenti) viene espressamente esteso ai libri in formato digitale; è inoltre soppressa la disposizione che escludeva il beneficio per i libri già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In proposito si chiede l’avviso del Governo, tenuto conto che le predette modifiche appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito tributario.

 

ARTICOLO 10

Tribunale delle società con sede all’estero

Le norme del testo base novellano l’articolo 4 del D. lgs. n. 168/2003, disciplinante la competenza territoriale delle sezioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, ed attribuiscono in modo inderogabile a specifiche sezioni specializzate in materia di impresa indicate dalla norma stessa, la competenza sulle controversie nelle quali è parte[12] una società con sede all’estero[13] e che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale dovrebbero essere trattate da altri uffici giudiziari. Il testo base dell’articolo reca, altresì, una specifica clausola d’invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, con la previsione che all’attuazione della disposizione, le amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Le modifiche apportate al testo base prevedono:

·       l’istituzione - come sezione distaccata del Tribunale di Venezia - della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d’appello di Bolzano. Viene disposto, inoltre, che l’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e per quanto concerne la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica;

·       che la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia sia inderogabilmente competente per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste e Venezia;

·       che la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) sia inderogabilmente competente per gli uffici giudiziari ivi ricompresi.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla neutralità finanziaria delle norme – affermata dalla RT con riguardo al testo originario – anche alla luce delle modifiche introdotte riferite alle competenze della sezione specializzata in materia di impresa di Venezia e all’istituzione, quale sua sezione distaccata, della sezione specializzata di Bolzano competente nelle medesime materie.

 

ARTICOLO 11, comma 1, lettera b)

Soppressione della deroga in materia di costituzione delle società cooperative

La norma modifica il testo iniziale dell’articolo 11, comma 1, sopprimendo la disposizione [lettera b)] recante una deroga alla disciplina prevista dal codice civile in materia di costituzione delle società cooperative[14]. In base alla deroga oggetto di soppressione, è consentita alle società finanziarie interessate dal comma in esame la partecipazione come socie anche in presenza di un numero di soci inferiore a nove.

 

Si ricorda che, secondo la relazione tecnica riferita al testo iniziale, la norma  (ora oggetto di soppressione) non produce alcun effetto a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare  per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 11, comma 1, lettera b-bis)

Agevolazioni tributarie per i finanziamenti erogati in favore delle PMI

La norma modifica l’articolo 11, comma 1, al fine di estendere l’applicazione delle agevolazioni tributarie previste dal testo, oltre che alle società finanziarie che erogano finanziamenti alle cooperative (come già disposto con la formulazione iniziale del comma 1), anche ai finanziamenti erogati in favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Si ricorda che le agevolazioni tributarie indicate dal testo riguardano i finanziamenti effettuati con le risorse del Fondo Foncooper previsto dalla legge  49/1985 (Fondo di rotazione conferito dal MISE nel quale rientrano i rimborsi dei finanziamenti erogati alle cooperative, da reimpiegare per nuovi finanziamenti alle cooperative). In sostanza, tali finanziamenti non concorrono a formare la base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari.

 

Al riguardo, si osserva che la norma amplia le tipologie di finanziamenti cui non si applica l’imposta sostitutiva sui redditi finanziari. Poiché il testo non è corredato di compensazione finanziaria, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la possibilità che dalla norma derivino conseguenze apprezzabili a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 11, comma 3

Prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 19, della L. 92/2012 (Riforma del lavoro cosiddetta Fornero) dispone che, in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità relativa all'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) possa richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

Le norme, di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 nel testo originario, dispongono che nel caso di affitto o di vendita di aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, abbiano diritto di prelazione società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura (comma 2).

L’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alle società cooperative costituisce titolo, per i soci lavoratori delle medesime, per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, di cui all’articolo 7, comma 5, della L. 223/1991 (comma 3).

Le modifiche apportate presso la Commissione di merito estendono il suddetto titolo, includendovi i lavoratori che, ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della L. 92/2012, possono richiedere la liquidazione degli importi del trattamento ASpI pari al numero di mensilità non ancora percepite.

 

Al riguardo, si rileva che la disposizione appare suscettibile di ampliare le finalità dell’autorizzazione di spesa, configurata entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015. Sul punto non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare necessario acquisire conferma dal Governo – che gli oneri relativi all’anticipazione delle mensilità non ancora percepite ai sensi dell’art. 2, comma 19, della L. n. 92/2012, siano da considerare ricompresi nell’ambito dei limiti di spesa esistenti.

 

ARTICOLO 11, comma 3-bis

Norma interpretativa su strumenti finanziari delle cooperative

Normativa vigente L’art. 2526 del Codice civile disciplina le modalità e le condizioni per l’emissione di strumenti finanziari o titoli di debito da parte delle società cooperative. In particolare, il quarto comma stabilisce che le cooperative cui si applicano le norme delle società a responsabilità limitata possono emettere solo strumenti finanziari privi di diritti connessi all’amministrazione della società; tali strumenti possono essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati (sono pertanto esclusi i risparmiatori).

 

La norma reca un’interpretazione autentica dell’articolo 2526, quarto comma, del Codice civile. In base alla disposizione interpretativa in esame, le limitazioni previste dal quarto comma si intendono applicabili alle sole emissioni di titoli di debito.

 

Al riguardo la norma, che assume portata retroattiva, non sembrerebbe avere rilievo per la finanza pubblica. In proposito appare utile acquisire una conferma dal Governo.

 

ARTICOLO 11, comma 3-ter

Termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria

La norma, prevede la possibilità di concedere una ulteriore proroga in relazione ai termini di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria attuato dal Commissario straordinario delle grandi imprese in stato di insolvenza.

In particolare, si stabilisce che la proroga del termine di 12 mesi – già prevista nel caso in cui, per la particolare complessità delle procedure, il programma non possa essere attuato nei termini previsti – possa essere elevata a 24 mesi nel caso in cui, sulla base di una specifica relazione del Commissario straordinario, risulti utile la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa.

 

Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili finanziari nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, che l’ulteriore proroga delle procedure di amministrazione straordinaria sia comunque a carico delle imprese interessate.

 

ARTICOLO 11, comma 3-quater

Ripartizione dell’attivo patrimoniale nel fallimento

Normativa vigente L’art. 111 del Regio Decreto 267/1942 reca disposizioni in materia di ripartizione dell’attivo patrimoniale in caso di fallimento societario. Si dispone, tra l’altro, che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo devono essere utilizzate per il pagamento dei crediti prededucibili (primo comma). A tal fine sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui allo stesso Regio Decreto 267/1942 (secondo comma).

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, reca interpretazione dell’art. 111, secondo comma, del R.D. 267/1942. In particolare, viene precisato che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’art. 161, sesto comma, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 163 senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda.

 

Al riguardo, tenuto conto che la norma ha carattere retroattivo in quanto di natura interpretativa, e considerato altresì che tra i creditori interessati potrebbero rientrare anche enti pubblici, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa l’impatto finanziario della norma in esame, al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 11, comma 3-quinquies 

Reddito dei soci di cooperative artigiane

La norma,[15] stabilisce che ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma[16]:

-        ferma restando l’applicazione del minimale contributivo, la base imponibile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale è determinata in base al trattamento economico complessivo previsto dall’art. 3 della legge n. 142/2001, che costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale presso la gestione dei lavoratori autonomi di cui alla L. 233/1990;

-        ai fini delle imposte sui redditi si applica l’art. 50 del TUIR (redditi assimilati a lavoro dipendente).

 

Al riguardo si segnala che la norma appare suscettibile di recare effetti finanziari negativi che necessitano di una stima e di una copertura finanziaria. Infatti, a titolo esemplificativo, si evidenzia, per quanto concerne il profilo tributario, che la misura della detrazione forfetaria IRPEF per lavoro dipendente è superiore a quella prevista per lavoro autonomo. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.

Appare altresì necessario acquisire chiarimenti circa gli effetti di gettito contributivo derivanti dall’inderogabilità del trattamento economico complessivo come base imponibile per la contribuzione previdenziale presso la gestione dei lavoratori autonomi.

 

ARTICOLO 11, comma 3-sexies

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Normativa vigente L’art. 63 del d.lgs. n. 270/1999 stabilisce che per la valutazione delle aziende e dei rami  di azienda in esercizio si debba tenere conto della redditività anche se negativa, all'epoca della  stima  e nel biennio successivo (comma 1). L’acquirente deve proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e  mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita (comma 2).  La scelta dell'acquirente è effettuata sia in base al prezzo offerto, sia in base all’affidabilità e al piano di prosecuzione dell’attività dell’offerente anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali (comma 3). Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento  d'azienda il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti  dei  lavoratori possono convenire  il  trasferimento  solo  parziale  dei  lavoratori  alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia (comma 4). Salva diversa convenzione, è   esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento (comma 5).

 

La norma[17], reca una interpretazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 270/1999 concernente la vendita di aziende in esercizio effettuata nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

In particolare, si dispone che - fermi gli obblighi di cui al comma 2 del medesimo articolo e le valutazioni discrezionali di cui al successivo comma 3 - il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 12, comma 4

Regime sostitutivo in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate

La modifica introdotta interviene sulle modalità di esercizio dell’opzione in favore del regime sostitutivo per le garanzie prestate in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate, disponendo che l’opzione possa essere esercitata, oltre che nella deliberazione di emissione anche in “analogo provvedimento autorizzativo”.

 

Al riguardo, poiché la relazione tecnica non ascrive sostanziali effetti finanziari al testo originario del comma 4, andrebbe confermata tale ipotesi di neutralità anche alla luce della modifica introdotta.

 

ARTICOLO 12, comma 5

Ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari

La norma estende l’ambito di esclusione dall’imposta sostitutiva del 20%, introdotto dalla norma in esame, alle società per la cartolarizzazione dei crediti, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

 

Al riguardo, pur preso atto che la relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la norma non comporta sostanziali effetti finanziari, si segnala l’opportunità di valutare le eventuali conseguenze di gettito derivanti dell’ampliamento dell’ambito di esenzione previsto dalla modifica in esame.

 

ARTICOLO 12, comma 6-bis

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

La norma dispone che, a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[18],  possa essere concessa la garanzia in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari emessi dalle piccole e medie imprese.

Il testo rinvia, quindi, ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle operazioni ammesse. 

Si ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pur essendo alimentato dai rientri dei finanziamenti concessi, viene periodicamente rifinanziato con risorse pubbliche (da ultimo, è stato integrato con 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e con ulteriori 600 milioni)[19]. Si ricorda inoltre che il Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato[20], con la conseguente possibilità  di accesso, in caso di escussione, al Fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nel bilancio dello Stato.

 

Al riguardo si segnala che la norma include, tra i finanziamenti garantiti dallo Stato, alcuni titoli ed obbligazioni emessi dalle piccole e medie imprese. In proposito - anche in considerazione delle ulteriori disposizioni in favore del credito alle PMI introdotte dal provvedimento in esame dirette a semplificare e ad estendere la possibilità di emissione di titoli ed obbligazioni da parte delle imprese - si ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la neutralità della norma in esame rispetto all’equilibrio operativo del Fondo.

 

ARTICOLO 12, comma 7-bis

Sospensione di cartelle esattoriali

La norma sospende, per l’anno 2014, le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati. La sospensione si applica nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.

 

Al riguardo si osserva che la norma  prevede una sospensione di cartelle esattoriali, che appare suscettibile di determinare effetti onerosi. Pur essendo tale previsione condizionata all’emanazione di un successivo decreto attuativo, si segnala comunque la necessità di acquisire una quantificazione di detti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 12, comma 7-ter

Accisa sulla birra

La norma prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, sia modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l’anno 2014, l’incremento dell’accisa sulla birra decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della disposizione in esame, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n.282/2004 e quanto a 7,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

 

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di EXPO’ 2015

Le modifiche approvate dalle Commissioni, aventi rilievo sotto il profilo finanziario, riguardano:

 

a)    al comma 1-bis[21]: la previsione di un’apposita sezione del sito web sulla quale pubblicare e aggiornare trimestralmente, ad opera del CIPE, l’anagrafe dei provvedimenti con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, siano state revocate le assegnazioni disposte.

 

Al riguardo andrebbe confermato che la suddetta anagrafe telematica possa essere implementata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Si segnala infatti che, a fronte di implementazioni informatiche di natura analoga, sono stati predisposti stanziamenti aggiuntivi, in particolare, come in occasione della modifica apportata al comma 6 dell’articolo in esame.

 

b) al comma 4[22]: la individuazione della platea dei fondi statali assegnati alle Autorità portuali potenzialmente revocabili.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se la specificazione dei fondi statali oggetto di revoca possa  diminuire (e in quale misura) la riassegnazione di risorse all’entrata del bilancio dello Stato.

 

c) al comma 6[23]: l’incremento da 20 a 23 mln dell’ammontare di gettito IVA, nell’ambito della quota del predetto gettito già spettante alle Autorità portuali[24], da destinare ad attività immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani. A fronte di tale incremento si prevede che un ammontare pari a 3 mln nel 2014 e nel 2015 e a 1 mln dal 2016 al 2020 sia destinato all’implementazione delle disposizioni riguardanti la trasmissione telematica dei dati e il sistema di interoperatività tra la piattaforma informatica delle Autorità portuali e quella di altre amministrazioni[25].

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che la destinazione a finalità di spesa delle somme in esame resti subordinata alla loro effettiva disponibilità a valere sul gettito IVA spettante alle Autorità portuali;

 

d) al comma 15-bis: la definizione di un tetto massimo di aliquota all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), fissato in misura pari a 0,50 euro. E’ inoltre previsto che, fermo restando il predetto tetto massimo, il tributo sia rimodulato tenendo conto della distinzione tra voli diurni e notturni e alle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

Si ricorda che l’IRESA fu introdotta dall’articolo 90, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ne attribuiva il gettito alle regioni prevedendo che lo stesso fosse destinato prioritariamente al monitoraggio e al disinquinamento acustico, nonché all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale. L’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha successivamente trasformato l’IRESA in un tributo proprio delle Regioni, con decorrenza dall’1 gennaio 2013, rimettendo la relativa istituzione e modulazione all’autonomia regionale.

In proposito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una nota del 27 agosto 2013, evidenzia che l’IRESA è stata istituita solo in 6 regioni[26] e con importanti differenze, particolarmente in termini di incidenza del tributo, con conseguenze distorsive sotto il profilo concorrenziale per le compagnie aeree, per i consumatori e per le società di gestione degli aeroporti. L’Autorità evidenzia inoltre che l’attuazione dell’IRESA non risulta ispirata a criteri di efficienza (non distinguendo i voli notturni dai diurni, le caratteristiche urbanistiche dei vari scali, o l’effettivo livello di emissioni sonore dei veicoli) e non rispecchia la natura di imposta di scopo scopo, essendo talvolta (come nel Lazio) destinata solo per il 10% alla gestione dei costi sociali delle emissioni sonore provenienti dagli aerei. L’Autorità raccomanda quindi un intervento legislativo volto da un lato a prevedere criteri uniformi per il calcolo dell’imposta - con aliquote differenziate tra voli diurni e notturni, con parametri di pagamento rapportati all’efficienza sonora degli aeromobili (in luogo del tonnellaggio) e con classi di aliquote che tengano conto delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti – e dall’altro a garantire che il gettito di imposta, venga effettivamente destinato dalle regioni, in via prevalente, al sostegno del costo degli interventi necessari per contenere il rumore e compensare la popolazione residente.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione risulta suscettibile di ridurre in modo significativo le entrate di alcune regioni che hanno deliberato aliquote d’imposta superiori, talora anche in misura rilevante, rispetto al tetto massimo indicato dalla norma. Restando invariata la facoltà di spesa delle regioni, delimitata dal patto di stabilità interno, la disposizione sembra suscettibile di incidere negativamente anche sui saldi complessivi di finanza pubblica.

In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 13, comma 6-bis

Realizzazione di un modulo informatico/telematico di interconnessione per Expò 2015

La norma autorizza il soggetto attuatore unico[27] a stipulare una convenzione con Expò 2015 S.p.a., Fiera di Milano S.p.a e Agenzia delle dogane al fine di realizzare il sistema di interconnessione e gestione della rete logista nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale. Le relative attività dovranno essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo si segnala che in numerosi casi, alcuni di quali disciplinati anche dal provvedimento in esame[28], per l’implementazione di piattaforme informatiche, previste in prima istanza in assenza di oneri, è stato in seguito necessario prevedere apposite risorse. Andrebbe pertanto chiarito se, con riferimento alla fattispecie in esame, tali risorse debbano intendersi già incluse nell’ambito delle dotazioni finanziarie destinate alla realizzazione di Expo’ 2015. Risulterebbe, in proposito, opportuno specificare meglio in che misura ciascuno dei soggetti coinvolti dalla convenzione prevista dalla norma in esame debba farsi carico, a valere sulle proprie dotazioni di bilancio, della realizzazione della piattaforma telematica.

 

ARTICOLO 13, comma 7-bis

Diritto di indennizzo in favore delle imprese che subiscono danni nell’ambito della realizzazione di opere della legge obiettivo

La norma prevede che, nell’ambito delle infrastrutture considerate strategiche[29], le imprese che subiscono danni come conseguenza di delitti colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di cantiere vengano indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall’assicurazione eventualmente stipulata dall’impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 mln di euro per il 2014 e di 5 mln per il 2015.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell’economia..

 

Al riguardo si osserva che la norma riconosce a regime un diritto soggettivo alle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere della legge obiettivo, appostando a tal fine risorse per i soli esercizi 2014 e 2015. Andrebbe chiarito come si intenda fare fronte alle relative spese per gli anni successivi.

In merito alla spesa indicata, andrebbe dimostrata la congruità della relativa quantificazione. Infatti, pur essendo prevista un’autorizzazione di spesa (che equivale ad un limite massimo) le disposizioni in esame appaiono configurare diritti non comprimibili nell’ambito di un tetto di spesa. A tal fine andrebbe meglio specificato quale sia l’ammontare dei danni potenzialmente indennizzabili, dal momento che la norma menziona “una quota” degli stessi senza fornire riferimenti sulle modalità di determinazione della predetta quota. Andrebbe chiarito inoltre se tale quota possa essere determinata in sede di consuntivo sulla base delle risorse disponibili: tale eventualità, peraltro, determinerebbe una disparità di trattamento delle imprese danneggiate nei diversi esercizi, a parità di danno subito. Si segnala infine che, nello stimare l’ammontare dei danni potenziali cui applicare la predetta quota di indennizzo, andrebbe cautelativamente considerato l’intero importo dei danni, senza decurtarlo della parte coperta dalle polizze assicurative private stipulate dalle imprese. E’ presumibile, infatti, che a seguito della norma in esame si possa ridurre il ricorso a coperture assicurative adeguate.

In ordine ai predetti profili, suscettibili di determinare un significativo impatto finanziario, andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 13, comma 9-bis

Continuità del servizio ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi

La norma prevede che, al fine di assicurare la continuità del servizio ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione delle tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di 5 mln di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.

 

Al riguardo andrebbe specificato, in primo luogo se si tratti di 5 mln di euro annui per ciascuno degli esercizi 2014-2015 o se il predetto importo di 5 mln debba intendersi complessivamente riferito al biennio. Andrebbe inoltre chiarito se la norma configuri la rinuncia (o il rinvio a tempo indefinito) alla realizzazione della predetta tratta. Nel caso in cui, invece, sussistano lavori parzialmente realizzati o impegni contrattuali già assunti, a fronte delle risorse distolte dalla norma in esame dalla loro finalità originaria, potrebbe rendersi necessario reperire risorse alternative al fine di dare compimento alle opere eventualmente intraprese o di far fronte agli impegni eventualmente assunti.

Andrebbe inoltre chiarito se la nuova finalizzazione delle risorse risulti per il suo intero importo riferibile a spese di parte capitale, al fine di evitare problemi di dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 13, commi 19-bis e 19-ter

Benefici pensionistici concernenti il personale del comparto sicurezza in servizio presso gli istituti penitenziari

Legislazione vigente. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 stabilisce  che ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto, o di quelle indennità da essa assorbite[30], è computato con l'aumento di un quinto. In altre parole se il personale del comparto sicurezza cessa dal servizio ed apre una nuova posizione previdenziale, supponiamo, presso l’Inps si vede riconosciuta una anzianità contributiva pari al servizio effettivamente prestato senza maggiorazione del quinto.

Le norme stabiliscono che il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 sopra descritto, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto, che implicano una maggiorazione di un quinto dell’anzianità contributiva, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato (comma 19-bis).

Alla copertura dell'onere derivante dall’attuazione del comma 19-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 19-ter).

 

Al riguardo si rileva quanto segue:

·        al fine di verificare la congruità dell’onere, appare necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione, dal momento che la platea dei beneficiari è individuabile soltanto sulla base di informazioni puntuali riferite alle posizioni dei singoli potenziali beneficiari (personale già beneficiario di indennità di servizio d’istituto poi cessato dal servizio ed iscritto ad altra gestione previdenziale);

·        l’onere indicato non tiene conto della spesa, che dovrebbe verificarsi nel primo periodo di applicazione della norma, per gli oneri pregressi derivanti dalla riliquidazione delle pensioni, anche di reversibilità, erogate a partire dal 1977 dal momento che la norma in esame è di interpretazione autentica e ha quindi portata retroattiva;

·        la questione della valutazione dei servizi pregressi prestati dal personale delle forze armate e di polizia non è limitata al solo personale interessato dalla legge n. 284/1977 (che tratta dell’adeguamento e riordinamento delle indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari). Pertanto la norma in esame può prestarsi a richieste emulative con particolare riferimento a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia e armate passati ad altro impiego.

Sugli aspetti evidenziati appare necessario acquisire l’avviso del Governo, tenuto conto dei relativi effetti per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 14

Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare

Le norme, nel testo originario, prevedevano che i soli maggiori introiti, derivanti dall’incremento delle sanzioni disposto dall’articolo in esame fossero riassegnati a non meglio individuati capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le modifiche apportate dalle Commissioni di merito confermano per lo più il testo originario, intervenendo tuttavia sulla destinazione delle maggiori entrate recate dall’articolo, derivanti dalle sanzioni pecuniarie. Per esse viene prevista la destinazione specifica al Fondo sociale per l’occupazione. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall’anno 2014, il Ministro del lavoro può introdurre misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull’intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

 

Al riguardo, poiché l’introduzione delle misure a valere sulle disponibilità del Fondo sociale fino a 10 mln di euro ha carattere facoltativo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che tali misure siano compatibili con la natura (eventuale) e l’entità delle risorse che effettivamente affluiranno per effetto delle disposizioni dell’articolo 14.


PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

 

 

ARTICOLO 2, comma 1, capoverso ART. 4-bis, lettera h, capoverso 1-bis

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la quota di 20 milioni di euro del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da destinare alla Sezione speciale della Presidenza del consiglio – Dipartimento per le pari opportunità, come previsto dalla formulazione letterale della disposizione, sia ulteriore rispetto a quella attualmente risultante nella predetta sezione che, stante al Comunicato della Presidenza del Consiglio del 20 gennaio 2014, è pari a 20 milioni di euro.

 

ARTICOLO 3, commi 1 e 13

Al riguardo, si segnala che l’utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ai fini della concessione di crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo non appare coerente con la natura del Fondo stesso, dal momento che le risorse utilizzate dovrebbero essere successivamente restituite al Fondo, in modo da consentirne una continua alimentazione. In sostanza, tale modalità di utilizzo appare incompatibile con l’erogazione di benefici fiscali che rimangono definitivamente in capo al contribuente, come i crediti di imposta. Appare inoltre opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all’idoneità della copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta in esame a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, anche in considerazione degli eventuali interventi già programmati sul Fondo medesimo.

 

ARTICOLO 5, comma 1-quater

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per i soli anni 2014, 2015 e 2016, a fronte di oneri per assunzioni di personale che dovrebbero invece avere carattere permanente. Con riferimento alla copertura finanziaria si segnala che la stessa, prevedendo l’utilizzo di risorse iscritte in uno specifico capitolo del Ministero dello sviluppo economico relativo alle spese di natura obbligatoria dell’ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (capitolo 2532 – Ministero dello sviluppo economico), non appare pienamente conforme alla vigente legislazione contabile. In merito all’utilizzo di tali somme, appare pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 6, commi 1, 10 e 14

Al riguardo, si segnala che l’utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ai fini della concessione di crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo non appare coerente con la natura del Fondo stesso, dal momento che le risorse utilizzate dovrebbero essere successivamente restituite al Fondo, in modo da consentirne una continua alimentazione. In sostanza, tale modalità di utilizzo appare incompatibile con l’erogazione di benefici fiscali che rimangono definitivamente in capo al contribuente, come i crediti di imposta. Appare inoltre opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all’idoneità della copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta in esame a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, anche in considerazione degli eventuali interventi già programmati sul Fondo medesimo.

 

ARTICOLO 10, comma 1

Al riguardo, qualora il Governo confermi l’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 1 per l’istituzione della sezione distaccata di Bolzano, appare opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall’attuazione del comma 1 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

ARTICOLO 12, comma 7-ter

Al riguardo, si rileva che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei quali è previsto l’utilizzo nella misura di 7,5 milioni di euro ciascuno per l’anno 2014, per la copertura delle minori entrate derivanti dal blocco dell’incremento dell’accisa sulla birra, recano le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 13, comma 6

Al riguardo, con riferimento all’incremento, nella misura di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, delle risorse del fondo per l’adeguamento dei porti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994 (capitolo 7264 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), del quale è previsto l’utilizzo con finalità di copertura, appare opportuno che il  Governo chiarisca se il medesimo fondo rechi le necessarie disponibilità e se tali risorse possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 13, comma 6-bis

Al riguardo, qualora il Governo confermi l’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6-bis, recante disposizioni in relative alla piattaforma logistica nazionale digitale, appare opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall’attuazione delle suddette attività non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 13, comma 7-bis

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, del quale è previsto l’utilizzo nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per l’anno 2015, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla formulazione della copertura a valere sui fondi speciali, si segnala che la stessa non appare formulata in maniera conforme alla prassi vigente facendo riferimento all’unità previsionale di base relativa ai fondi stessi e non al programma fondi da ripartire speciali come previsto in seguito alle riforme introdotte con la legge n. 196 del 2009.

 

ARTICOLO 13, comma 9-bis

Al riguardo, poiché la disposizione destina risorse statali di conto capitale impegnate e non utilizzate per la realizzazione della tratta stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi alla funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014/2015, nei limiti di 5 milioni di euro, appare determinare una dequalificazione della spesa, posto che le spese concernenti il citato contratto sono di natura corrente, sebbene la disposizione sia formalmente finalizzata alla realizzazione di non meglio precisati investimenti. Sul punto appare comunque necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 13, comma 19-ter

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2014, reca le necessarie disponibilità. Appare inoltre opportuno specificare che l’onere di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 debba intendersi come annuo.

 

ARTICOLO 13, comma 25-bis

Al riguardo, qualora il Governo confermi l’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 25-bis, relativa all’istituzione dell’Osservatorio per i servizi pubblici locali, appare opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall’attuazione delle suddette attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal momento che la disposizione non prevede esplicitamente che il suddetto  Osservatorio si avvarrà anche delle risorse finanziarie, ma fa riferimento solo a quelle umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’opportunità di integrare la disposizione stessa.

 

ARTICOLO 14, comma 1, lettera a)

Al riguardo, si segnala che l’ultimo periodo del comma 1, lettera a) che riproduce, sostanzialmente, il contenuto dell’articolo 14, comma 2, del testo originario del decreto-legge andrebbe riformulato, in conformità alla prassi contabile vigente, in termini di una esplicita riduzione di  autorizzazione di spesa.

 

ARTICOLO 14, comma 1, lettera d)

Al riguardo, si segnala che la disposizione prevede la riassegnazione al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione delle eventuali maggiori entrate rivenienti dalle misure di cui alla lettere a), e dai maggiori introiti delle sanzioni di cui alle lettere b) e c). Con riferimento alle maggiori entrate rivenienti dalle misure di cui alla lettera a) si segnala che la disposizione richiamata prevede l’implementazione della dotazione organica del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a tal fine autorizza una specifica spesa per gli oneri connessi alla loro assunzione. La norma sembra quindi implicitamente configurare un incremento di entrate derivanti dalle maggiori attività ispettive conseguenti all’incremento della dotazione organica del personale ispettivo. Ciò premesso, fermo restando che la disposizione dovrebbe essere più chiaramente formulata, si segnala come in sede attuativa sia tutt’altro che agevole individuare quale parte di incremento delle entrate derivanti da ispezioni sia direttamente ascrivibile alle citate assunzioni. Appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di attuare effettivamente la disposizione in esame.

Con riferimento, invece, alle lettere b) e c), appare opportuno che il Governo chiarisca se, in analogia con il testo originario del decreto-legge, i proventi derivanti da sanzioni, prima di essere assegnate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, debbano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.



[1] La Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole subordinato all’accoglimento di alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

[2] In ottemperanza a quanto richiesto dalla V Commissione, nel parere espresso sul testo base del provvedimento in esame, è stato, altresì, soppresso il comma 1, lett. b), cpv. Art. 4, comma 2, che prevedeva una clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica, in relazione alla disciplina del finanziamento, con decreto interministeriale, delle iniziative di piccola e micro imprenditoria giovanile con investimenti non superiori a 1.500.000 euro. Sul punto Cfr.: Resoconto V Commissione, del 30 gennaio 2014.

[3] Di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996.  Tale disposizione ha istituito il Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale SpA, volto a fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

[4] Articolo 1, comma 53, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

[5] Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del DL 185/2008.

[6] Nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2014.

[7] Codice dell’ambiente.

[8] Il compenso è determinato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Dl. n. 98/2011, che prevede che, a decorrere dal ° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari ad acta è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale

[9] Anche in tal caso il compenso è determinato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Dl. n. 98/2011.

[10] Le assunzioni devono avvenire attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE bandito nel 2008, la cui graduatoria è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010.

[11] Di cui al d.lgs. n. 286 del 1998.

[12] Anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile.

[13] Anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

[14] Ai sensi dell’art. 2522 cod.civ. le società cooperative possono essere costituite da non meno di nove soci. E’ tuttavia concessa la costituzione con almeno tre soci nell’ipotesi che si tratti esclusivamente di persone fisiche e che siano adottate le norme sulla Srl.

[15] Emendamenti 11.30, 11.33 e 11.18

[16] Ai sensi dell’art. 1, c.3, della legge n. 142/2001 Revisione della legislazione in materia cooperativistica,  con  particolare

riferimento alla posizione del socio lavoratore

[17] Emendamento 11.31

[18] Di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 662/1996.

[19] Articolo 1, comma 53, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

[20] Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del DL 185/2008.

[21]  Introdotto dall’emendamento 13.55 Mannino.

[22] Cfr. emendamenti 13.43 Tullo (nuova formulazione).

[23]  Cfr. emendamento 13.62 Bruno Bossio.

[24] Cfr. l’articolo 18-bis della legge n. 84/1994 (introdotto dal decreto-legge n. 83/2012), che prevede la destinazione al finanziamento delle autorità portuali dell’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti, nel limite di 90 milioni di euro annui.

[25]  Di cui all’art. 8, comma 13, del DL n. 179/2012. Si segnala che tale disposizione prevedeva che agli oneri derivanti dall’implementazione delle piattaforme informatiche dovesse prevedersi nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

[26]  Lazio (L.R. n. 2/13), Lombardia (L.R. n. 18/12), Emilia Romagna (L.R. n. 15/12) Campania (L.R. n. 5/13),

Calabria (L.R. n. 69/12) e Marche (L.R. n. 45/12).

[27]  Di cui all’art- 61-bis, comma 4, del DL n. 1/2012.

[28] Cfr. Art. 13, comma 6

[29] Ai sensi della legge n. 443/2001.