Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (C.1864-A) Legge europea 2013-bis | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Analisi degli effetti finanziari Numero: 32 | ||
Data: | 29/04/2014 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
|
![]() |
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
|
|
A.C. 1864-A
|
Legge europea 2013-bis
|
|
N. 32 – 29 aprile 2014 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
|
1864-A |
Titolo breve:
|
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 bis.
|
Iniziativa:
|
|
|
|
Commissione di merito:
|
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
Bordo |
Gruppo: |
|
Relazione tecnica: |
|
|
|
|
|
Destinatario:
|
all’Assemblea |
|
Oggetto:
|
|
INDICE
Regime IRPEF per i soggetti non residenti
Destinazione delle sanzioni per la violazione della trasparenza del mercato dell’energia
Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell’Unione europea
Contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell’Unione europea e dello Stato
Norma di copertura finanziaria
PREMESSA
La presente scheda analizza le modifiche suscettibili di presentare profili di carattere finanziario apportate al disegno di legge A.C. 1864 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2013-bis)” dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea nella seduta del 26 marzo 2014.
Le modifiche approvate dalla Commissione non sono corredate di relazione tecnica[1].
La V Commissione Bilancio ha esaminato il testo del disegno di legge nella seduta del 30 gennaio 2014, approvando una relazione favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Fra tali condizioni - successivamente recepite dalla Commissione di merito - si segnala l’aumento di 0,2 milioni all’anno, a decorrere dal 2014, dell’onere quantificato dall’articolo 25 (ora articolo 35), comma 1 (oggetto di copertura con il successivo comma 2). Sul punto si rinvia alla scheda dedicata ai profili di copertura finanziaria relativi all’articolo 35.
Nella successiva seduta del 13 febbraio la Commissione Bilancio ha esaminato le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione[2].
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLO 6
Regime IRPEF per i soggetti non residenti
La norma, nel testo iniziale, interviene sul regime fiscale dei soggetti che, pur lavorando in Italia, sono residenti in altri Stati membri dell’Unione europea o in un altro Paese dello Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni (c.d. non residenti Schumacker) [3].
Ai soggetti indicati, se realizzano almeno il 75% del reddito complessivo in Italia, si applicano:
- le detrazioni IRPEF per familiari a carico e le detrazioni IRPEF per oneri spettanti ai cittadini italiani, purché i soggetti non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza (comma 1);
- il regime fiscale agevolato (c.d. regime dei minimi) di cui all’art. 1, c. 96-117, della legge n. 244/2007 (comma 2).
La modifica approvata dalla Commissione di merito (emendamento 5.10 della VI Commissione) prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un decreto di natura non regolamentare per l’attuazione delle norme in esame. E’ inoltre previsto che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la quantificazione dei maggiori oneri per cassa per quanto concerne la detrazione IRPEF per familiari a carico, stimata nella RT a corredo del testo iniziale del disegno di legge in misura pari a 1,4 milioni per il 2014, corrispondente al 25% dell’onere complessivo di 6 milioni, sia congrua con l’applicazione della norma a decorrere dal periodo di imposta 2014.
ARTICOLO 22, comma 11
Destinazione delle sanzioni per la violazione della trasparenza del mercato dell’energia
La modifica introdotta dalla XIV Commissione prevede che gli introiti derivanti dalle sanzioni aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) in base alla disciplina prevista dall’articolo 22 in esame (art. 19 nel testo iniziale)[4], affluiscano in uno specifico Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico destinato ad abbassare i costi dell’energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese.
Si ricorda che presso la Commissione Bilancio, nella seduta del 30 gennaio 2014, il Governo aveva chiarito che i nuovi adempimenti amministrativi ed ispettivi in capo all’AEEG possono essere svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la destinazione al Fondo dei maggiori introiti per le sanzioni introdotte dall’articolo in esame possa in qualche misura incidere sull’operatività dell’AEEG, a fronte dei nuovi compiti ad essa assegnati.
ARTICOLO 25
Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Le modifiche introdotte dalla Commissione al comma 3:
• intervengono sull’art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 231/2002, prevedendo che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possano pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto.
Nella vigente formulazione la norma prevede che le parti possano pattuire il predetto termine superiore quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Nel testo iniziale del provvedimento in esame tale disposizione è stata modificata sostituendo quest’ultima
condizione, in presenza della quale è ammessa la predetta deroga, con l’ipotesi in cui il diverso termine sia giustificato da talune caratteristiche del contratto;
• introducono nel decreto legislativo n. 231/2002 l’articolo 7-bis, che classifica come prassi iniqua l’esclusione per il creditore della previsione di interessi di mora e l’esclusione del recupero dei costi.
Si ricorda che nella seduta del 30 gennaio 2014, il Governo aveva confermato la neutralità finanziaria della norma proposta nel testo iniziale del disegno di legge, in quanto le amministrazioni interessate avrebbero proceduto al tempestivo pagamento delle obbligazioni contratte.
Al riguardo, con riferimento alle modifiche apportate al comma 3, appare opportuno che il Governo confermi che dall’introduzione di una puntuale disciplina classificatoria delle prassi inique non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
Risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell’Unione europea
La modifica introdotta dalla Commissione prevede che l’azione di risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si prescriva decorsi cinque anni anziché i tre anni originariamente previsti (comma 1).
La relazione tecnica riferita al testo originale quantificava in circa 100.000 euro all’anno il maggior onere finanziario ascrivibile alla introduzione della fattispecie nell’ordinamento.
Presso la Commissione Bilancio, nella seduta del 30 gennaio 2014, il Governo ha affermato che la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 117 del 1988, risulta pienamente applicabile anche al risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell’Unione europea, pur in assenza di un richiamo testuale nell’articolo in esame.
Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla persistenza della congruità della stima dell’onere indicata dalla relazione tecnica, a fronte dell’estensione di due anni del tempo in cui è possibile esercitare l’azione di risarcimento.
Contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell’Unione europea e dello Stato
La modifica introdotta dalla Commissione di merito prevede che il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza svolga analisi, ispezioni e
controlli nell’impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea, anche utilizzando i dati dell'anagrafe tributaria.
A tali adempimenti deve provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l’effettiva possibilità di dare esecuzione agli adempimenti previsti dal testo nell’ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.
Norma di copertura finanziaria
La norma, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l’anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 dello stesso articolo 35, che riduce il contingente di consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato.
Al riguardo, si segnala che la disposizione, per un difetto di coordinamento del testo risultante dalla modifiche introdotte in sede referente, riferisce gli oneri oggetto di copertura agli articoli 5, 6 e 7, anziché agli articoli 6, 7 e 8. Riguardo alla quantificazione degli oneri si segnala che l’incremento di 0,2 milioni di euro annui rispetto a quella risultante dal testo originario del provvedimento deriva dal recepimento di un’apposita condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella relazione favorevole deliberata nella seduta del 30 gennaio 2014.
In particolare si ricorda che, nella citata seduta, il rappresentante del Governo aveva sottolineato che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 582: aumento dall’1,5 per mille al 2 per mille dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia - IVAFE), risultava necessario incrementare di 0,2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, la quantificazione delle minori entrate derivanti dall’articolo 7 (ora articolo 8: limitazione ai soli prodotti finanziari dell’ambito di applicazione dell’IVAFE). A tale maggior onere sarebbe stato possibile provvedere nell’ambito delle maggiori entrate derivanti dal successivo articolo 25, comma 2 (ora articolo 35, comma 2: riduzione del contingente di consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato), che infatti presentavano un margine non ancora utilizzato per la copertura del provvedimento in esame.
[1] Per quanto concerne le osservazioni al testo iniziale presentato dal Governo, corredato di relazione tecnica, si rinvia al dossier n. 57 (23 gennaio 2014) del Servizio Bilancio dello Stato- Segreteria della V Commissione.
[2] Cfr. Bollettino delle Commissioni del 30 gennaio 2014, pag. 81, e del 13 febbraio 2014, pag. 45.
[3] Modifica necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2013/2027 notificata con lettera di costituzione in mora C(2013)2223 del 25 aprile 2013.
[4] Irrogate al fine di assicurare l’applicazione del regolamento UE 1227/2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso