Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1623) Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo
Riferimenti:
AC N. 1623/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 85
Data: 24/02/2016
Descrittori:
CADUTI E VITTIME DI GUERRA   COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI
Organi della Camera: IV-Difesa


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1623

 

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo

 

 

Nuovo testo

 

 

 

 

 

N. 85 – 24 febbraio 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1623

Titolo breve:

 

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatrice per la Commissione di merito:

 

Paola Boldrini

 

Gruppo:

PD

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1 - 5. - 3 -

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.. - 3 -

 

 

 


PREMESSA

 

Il provvedimento in esame, nel testo risultante dall’esame finora svolto dalla IV Commissione in sede referente, reca disposizioni relative all’istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Il testo, composto di cinque articoli,  non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 - 5

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Le norme:

·       dispongono che la Repubblica riconosca il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” (articolo 1);

·       stabiliscono che - per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, che comunque non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 - in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente gli organi competenti sono chiamati a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull’impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo (articoli 2 e 3);

La legge n. 260 del 1949, “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”, all’articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge 5 marzo 1977, n. 54, “Disposizioni in materia di giorni festivi”, ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);

- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadano in giorni feriali non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3);

·       prevedono che sia il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a stabilire le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui all’articolo 2 (articolo 4, comma 1);

·       prevedono la partecipazione, sulla base di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Associazione nazionale vittime civili di Guerra onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 (articolo 4, comma 2);

·       dispongono che dall’attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 5).

 

Al riguardo, si evidenzia che la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - non considerata solennità civile - in base alla normativa sopra richiamata non comporta effetti sull’orario di lavoro degli uffici pubblici né sull’orario scolastico. Per quanto attiene alla promozione e all’organizzazione di cerimonie, eventi, incontri e testimonianze e al coinvolgimento delle scuole, si evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo; tuttavia, essendo la proposta corredata di una clausola di non onerosità, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire una conferma - che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alle predette attività nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, già previste a legislazione vigente.