Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici |
Riferimenti: | AC N.66/XVII |
Serie: | Analisi degli Effetti Finanziari Numero: 151 |
Data: | 20/09/2017 |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 66 e abb.
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Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici
(Testo unificato) |
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N. 151 – 20 settembre 2017 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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INDICE
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Promozione, sostegno e valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici
Informazioni sul provvedimento: |
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A.C. |
66 e abb. |
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Titolo: |
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici |
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Iniziativa: |
parlamentare |
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Commissione di merito: |
VII |
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Relatrice per la Commissione di merito |
Pes |
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Gruppo: |
PD |
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Relazione tecnica: |
assente |
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Parere richiesto: |
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Destinatario: |
alla VII Commissione |
in sede referente |
Oggetto: |
testo unificato |
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La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
È oggetto della presente Scheda il testo unificato adottato dalla Commissione di merito (Cultura), come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione.
Il testo non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Promozione, sostegno e valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici
Normativa vigente L’articolo 1, comma 627, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito il Fondo per la rievocazione storica con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (primo periodo). L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri da determinare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (secondo periodo).
Le norme stabiliscono, tra l’altro:
- l’istituzione di un “Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica” e di un “Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica”, tenuti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il quale provvede all’aggiornamento dei dati nonché alla loro pubblicazione con cadenza annuale sul sito istituzionale del ministero stesso (articolo 3);
- l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un “Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica” (articolo 5, comma 1). Viene disposto, in particolare, che i membri del Comitato non percepiscano compensi ad alcun titolo né rimborsi spese (articolo 5, comma 4) e che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato possa avvalersi della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell’artigianato (articolo 5, comma 6);
- il sostegno dello Stato alle manifestazioni di rievocazione storica, mediante apposite sovvenzioni (articolo 4, comma 2) con risorse a valere sul Fondo per la rievocazione storica di cui all’articolo 1, co. 627, della legge di bilancio 2017 (articolo 6, comma 1).
Viene contestualmente soppresso il secondo periodo del citato comma 627 che consente l’utilizzo diretto del Fondo da parte di enti territoriali ed istituzioni specificatamente indicate;
- il finanziamento del Fondo per la rievocazione storica per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE di cui all’articolo 10, co. 5, del DL n. 282/2004 (articolo 6, comma 2).
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Al riguardo, in riferimento all’istituzione e al funzionamento del Comitato scientifico, si osserva che l’articolo 5 espressamente esclude la corresponsione di compensi e rimborsi spese. Andrebbe altresì confermato che ai componenti del Comitato non possa essere corrisposto alcun altro tipo di emolumento – secondo la formulazione di prassi utilizzata - e che all’organizzazione delle attività dello stesso possa farsi fronte nel quadro delle risorse esistenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
In merito alla previsione di sovvenzioni da parte dello Stato, non si formulano osservazioni tenuto conto che le stesse sono erogate a valere sul Fondo per la rievocazione storica e che, pertanto, esse dovranno essere limitate alle risorse effettivamente disponibili.
Per quanto concerne, infine, le funzioni attribuite al MIBACT in relazione all’istituzione e al funzionamento dell’Albo e dell’Elenco, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità per il Ministero di far fronte ai relativi adempimenti con le risorse già esistenti a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che l’articolo 6, comma 1, del testo in esame, riconosce le sovvenzioni statali - di cui all’articolo 4, comma 2 - a valere sul Fondo per la rievocazione storica, istituito dall’articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (capitolo 6641), con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Contestualmente, il medesimo comma 2 dell’articolo 4 dispone l’abrogazione del secondo periodo del citato comma 627, che consentiva l’accesso in via diretta alle risorse del Fondo in esame alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute, prevedendo, in sostanza, una nuova modalità di utilizzo del Fondo medesimo rispetto a quella disposta a legislazione vigente.
Tutto ciò considerato, al fine di assicurare l’invarianza della spesa, appare necessario inserire una disposizione all’articolo 4, comma 2, che limiti il sostegno dello Stato attraverso le apposite convenzioni ivi previste alle risorse finanziarie disponibili nel Fondo per la rievocazione storica.
Si segnala, infine, che il comma 2 dell’articolo 6 autorizza invece il finanziamento di tale Fondo per 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). A tal riguardo, si ritiene necessario, da un lato, acquisire l’avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica delle risorse utilizzate a copertura a decorrere dall’anno 2020, dall’altro, inserire un’apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.