Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Riferimenti: SCH.DEC N.480/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 474
Data: 27/11/2017
Organi della Camera: I Affari costituzionali

Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

A.G. 480

 

 

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Dossier n. 567

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 474

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

 

 

 

 

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AC0760

 


 

 

 

INDICE

 

 

 

Premessa..................................................................................... 3

La Camera dei deputati.............................................................. 5

§  Le circoscrizioni elettorali............................................................. 5

§  I collegi uninominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa 10

§  I collegi plurinominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa................................................................................... 13

Il Senato della Repubblica......................................................... 16

§  Le circoscrizioni elettorali........................................................... 16

§  I collegi uninominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa 16

§  I collegi plurinominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa................................................................................... 19

§  La procedura per l’esercizio della delega.................................. 22

§  Lo schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali.................................................................................... 25

I nuovi collegi elettorali............................................................. 39

Avvertenza................................................................................. 41

Piemonte.................................................................................... 43

Lombardia.................................................................................. 53

Veneto....................................................................................... 75

Friuli-Venezia Giulia.................................................................. 87

Liguria....................................................................................... 95

Emilia-Romagna....................................................................... 101

Toscana.................................................................................... 109

Umbria..................................................................................... 119

Marche..................................................................................... 125

Lazio........................................................................................ 131

Abruzzo................................................................................... 145

Campania................................................................................. 151

Puglia....................................................................................... 163

Basilicata................................................................................. 171

Calabria.................................................................................... 177

Sicilia....................................................................................... 183

Sardegna.................................................................................. 195

Molise...................................................................................... 203

Trentino-Alto Adige/Südtirol..................................................... 207

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste..................................................... 211

 

 


Premessa

Il 12 novembre 2017 è entrata in vigore la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.

La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2017 e, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della medesima legge, è entrata in vigore il giorno successivo (12 novembre 2017).

 

La legge n. 165/2017 delinea un sistema elettorale misto, in cui i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte con metodo proporzionale.

L’elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro - nel collegio plurinominale indicati secondo l’ordine di presentazione.

Il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali.

Alla Camera, dove il territorio è articolato in 28 circoscrizioni, la legge prevede la costituzione di 232 collegi uninominali (compresa la Valle d’Aosta, costituita in un unico collegio uninominale). Al Senato, dove il territorio è articolato in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle 20 regioni, sono previsti 116 collegi uninominali (compreso il collegio della regione Valle d’Aosta).

Nei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti, applicando quindi un metodo maggioritario; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane.

Sia alla Camera sia al Senato il territorio è altresì suddiviso in collegi plurinominali – nel numero che sarà determinato dal decreto legislativo previsto dall’art. 3 della legge – in cui, previo riparto dei seggi, con metodo proporzionale (a livello nazionale alla Camera, a livello regionale al Senato), tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio plurinominale, secondo l'ordine di presentazione.

Sono fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12 seggi alla Camera e 6 seggi al Senato ai sensi degli articoli 56 e 57 della Costituzione) e quanto disposto per la regione Valle d’Aosta, alla quale spetta un solo seggio in ciascun ramo del Parlamento e le cui modalità di elezione, con metodo maggioritario, sono disciplinate da specifiche norme[1].

La determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali è rimessa ad una delega legislativa, da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 dicembre 2017), previo parere parlamentare da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto legislativo, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3 della legge n. 165/2017.

Tenuto conto che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso e assegnato al Parlamento il 24 novembre 2017, il parere parlamentare dovrà essere espresso entro il 9 dicembre 2017.


 

La Camera dei deputati

Le circoscrizioni elettorali

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni elettorali, individuate nella Tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. n. 361/1957).

Alla Camera per alcune circoscrizioni, dunque, il territorio coincide con quello dell'intera regione mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).

Per queste circoscrizioni, in particolare, i confini sono determinati dalla citata Tabella A (v. Tabella - infra) e risultano dall'aggregazione di più collegi uninominali come definiti dal d. lgs. n. 535 del 1993, recante Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993.

 

Rispetto alle 27 circoscrizioni elettorali (26 + la Valle d’Aosta che costituisce circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti) previste per la Camera dalla legge n. 277 del 1993 (c.d. legge Mattarella) e dalla legge n. 270 del 2005 (c.d. legge Calderoli), il numero di circoscrizioni per regione è il medesimo, fatta eccezione per la Lombardia dove è prevista una circoscrizione aggiuntiva (4 in totale anziché 3 come in precedenza). Inoltre, i confini territoriali delle circoscrizioni previsti dalle citate leggi erano basati sugli ambiti provinciali, mentre nel nuovo sistema elettorale sono dettati facendo riferimento agli ambiti territoriali dei collegi uninominali previsti per il Senato dal decreto legislativo n. 535 del 1993.

Tale diversa impostazione è stata inizialmente introdotta dal testo approvato dalla I Commissione in sede referente il 6 giugno 2017 (C. 2352-A e abb.), che delineava un sistema elettorale interamente proporzionale (c.d sistema simil tedesco o proporzionale personalizzato) in cui il territorio nazionale si articolava in 225 collegi uninominali[2] corrispondenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993. L’articolazione delle circoscrizioni è stata poi mantenuta anche nel seguito dell’iter parlamentare, successivo al rinvio in Commissione deliberato dall’Assemblea della Camera nella seduta dell’8 giugno 2017, che ha portato infine alla definizione del vigente sistema elettorale in cui il territorio nazionale si articola, per la Camera, come già ricordato, in 231 collegi uninominali[3] per la Camera ripartiti nell’ambito delle circoscrizioni elettorali come definite dalla Tabella A.

La legge n. 52/2015 (c.d. Italicum) prevedeva invece che il territorio fosse ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti alle regioni e in 100 collegi plurinominali.

 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua – ai sensi dell’art. 56 Cost. - dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


 

Circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati

TABELLA A

I numeri della seconda colonna, in grassetto, corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica». In grassetto sono altresì evidenziate le città metropolitane e le province.

 

Circ.

Territorio

(con specificazione del territorio provinciale di riferimento)

Sede Ufficio centrale circoscrizionale

1

Piemonte 1

Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(città metropolitana di Torino)

Torino

2

Piemonte 2

Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

(province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli)

Torino

3

Lombardia 1

Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(provincia di Monza e Brianza; città metropolitana di Milano ad eccezione dei comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Paullo, San Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi)

Milano

4

Lombardia 2

Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35

(province di Como, Lecco, Sondrio, Varese e i seguenti comuni della provincia di Bergamo: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Ambivere, Barzana, Bedulita, Berbenno, Blello, Brembate di Sopra, Brumano, Calusco d'Adda, Capizzone, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Mapello, Medolago, Palazzago, Pontida, Presezzo, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Terme, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Suisio, Terno d'Isola, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla e Villa d'Adda)

Milano

5

Lombardia 3

Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33

(provincia di Bergamo ad eccezione dei comuni di Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Ambivere, Barzana, Bedulita, Berbenno, Blello, Brembate di Sopra, Brumano, Calusco d'Adda, Capizzone, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Mapello, Medolago, Palazzago, Pontida, Presezzo, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Terme, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Suisio, Terno d'Isola, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla e Villa d'Adda; provincia di Brescia ad eccezione dei comuni di Alfianello, Fiesse, Gambara, Milzano, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, Remedello, Seniga e Verolavecchia)

 

Milano

6

Lombardia 4

Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30

(province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, i seguenti comuni in provincia di Brescia: Alfianello, Fiesse, Gambara, Milzano, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, Remedello, Seniga e Verolavecchia; i seguenti comuni nella città metropolitana di Milano: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Paullo, San Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi)

Milano

7

Veneto 1

Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(province di Belluno, Treviso, Venezia)

Venezia

8

Veneto 2

Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

(province di Padova, Rovigo, Verona, Vicenza)

Venezia

9

Friuli Venezia Giulia

Territorio dell'intera Regione

Trieste

10

Liguria

Territorio dell'intera Regione

Genova

11

Emilia-Romagna

Territorio dell'intera Regione

Bologna

12

Toscana

Territorio dell'intera Regione

Firenze

13

Umbria

Territorio dell'intera Regione

Perugia

14

Marche

Territorio dell'intera Regione

Ancona

15

Lazio 1

Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21

(città metropolitana di Roma capitale ad eccezione dei seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina e Trevignano Romano)

Roma

16

Lazio 2

Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

(province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo; i seguenti comuni della città metropolitana di Roma capitale: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina e Trevignano Romano)

Roma

17

Abruzzo

Territorio dell'intera Regione

L'Aquila

18

Molise

Territorio dell'intera Regione

Campobasso

19

Campania 1

Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

(città metropolitana di Napoli)

Napoli

20

Campania 2

Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

(province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno)

Napoli

21

Puglia

Territorio dell'intera Regione

Bari

22

Basilicata

Territorio dell'intera Regione

Potenza

23

Calabria

Territorio dell'intera Regione

Catanzaro

24

Sicilia 1

Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(città metropolitana di Palermo, province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta ad eccezione del comune di Niscemi)

Palermo

25

Sicilia 2

Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

(città metropolitane di Catania e Messina, province di Enna, Ragusa, Siracusa e il comune di Niscemi in provincia di Caltanissetta)

Palermo

26

Sardegna

Territorio dell'intera Regione

Cagliari

27

Valle d'Aosta

Territorio dell'intera Regione

Aosta

28

Trentino-Alto Adige

Territorio dell'intera Regione

Trento

 


 

I collegi uninominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa

Nel territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna delle 27 circoscrizioni sulla base della popolazione, cui si aggiunge un collegio nella regione Valle d’Aosta, per la quale vigono, come si è detto, disposizioni specifiche.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del TU per l'elezione della Camera (d.P.R. n. 361/1957), l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istat - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Con il medesimo decreto, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali, determinati in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 3 della legge.

 

La legge stabilisce espressamente che:

- in Valle d’Aosta, è costituito un solo collegio uninominale corrispondente al territorio dell’intera regione e, quindi, della relativa circoscrizione, al quale spetta un solo seggio attribuito con metodo maggioritario;

- in Trentino-Alto Adige sono costituiti 6 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, corrispondenti ai collegi uninominali individuati dal decreto legislativo n. 535 del 1993 (collegi per il Senato, in attuazione della legge n. 276/1993);

Si ricorda che la legge n. 52/2015, per l’elezione della Camera dei deputati, prevedeva che il Trentino-Alto Adige fosse diviso in 8 collegi uninominali e disciplinato da norme speciali. Si ricorda altresì che nel testo approvato dalla I Commissione il 6 giugno 2017 (C. 2352-A e abb.) erano previsti 8 collegi uninominali alla Camera e 6 collegi uninominali al Senato. A seguito delle proposte emendative approvate dall’Assemblea della Camera nella seduta dell’8 giugno 2017 i collegi uninominali della Camera per il Trentino-Alto Adige sono stati fissati dalla legge nel numero di 6, in corrispondenza con i collegi determinati dal 535/1993, nel rispetto della legge n. 422/1991, adottata in attuazione della “misura 111” a favore della popolazione alto-atesina (cui si aggiungono i seggi da attribuire con metodo proporzionale - v. infra).

 

- in Molise sono costituiti 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1, in corrispondenza con i collegi uninominali individuati dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993.

 

Il perimetro degli altri 223 collegi uninominali (così come dei collegi plurinominali – v. infra) è determinato in base alla delega legislativa esercitata dal Governo, ai sensi dell’art. 3 della legge, secondo i principi ed i criteri direttivi ivi indicati (art. 3, comma 1).

 

Per la assegnazione dei restanti 386 seggi da attribuire con metodo proporzionale (ai sensi degli articoli 83 e 83-bis Tu Camera) alle liste e alle coalizioni di liste, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto (v. infra).

 

La disposizione di delega (art. 3, comma 1, legge n. 165/2017) per la determinazione dei collegi uninominali della Camera prevede che:

1)  la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (lett. c));

2)  nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (lett. d));

I criteri del rispetto della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, dell’omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari, erano presenti, altresì, nella delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali della Camera prevista dall’art. 4 della legge n. 52/2015 ed attuata con il decreto legislativo n. 122/2015 e nella delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali prevista dall’art. 7 della legge n. 277/1993 ed attuata con il decreto legislativo n. 536/1993. La legge n. 270/2005 non prevedeva invece l’articolazione del territorio in collegi ma solo in circoscrizioni come definite dalla legge.

I sistemi locali del lavoro (SLL), come definiti dall’Istat sulla base delle indicazioni presenti in ambito europeo, “rappresentano una griglia territoriale i cui confini sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. Poiché ogni sistema locale è il luogo in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti casa/lavoro sono utilizzati come proxy delle relazioni esistenti sul territorio”.

 

3)  i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (lett. d));

4)  nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993 (collegi del Senato in attuazione c.d. legge Mattarella) la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993 (lett. d)) (cfr. Tabella infra);

Il decreto legislativo n. 535 del 1993 determinava i 232 collegi uninominali, per l’attribuzione dei seggi con metodo maggioritario, nell’ambito delle 20 circoscrizioni regionali del Senato (ivi compresa quindi la Valle d’Aosta) sulla base del riparto della popolazione riferita all’anno 1991.

Rispetto ai collegi determinati, a suo tempo, dal decreto legislativo n. 535 del 1993 occorre pertanto tenere conto (cfr. Tabella infra) del nuovo riparto dei seggi spettanti a ciascuna delle 28 circoscrizioni come determinate dalla Tabella A.1 allegata al testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, introdotta dalla legge n. 165/2017. Occorre altresì tenere conto della necessità che sia rispettata la variazione della popolazione prevista dalla disposizione di delega per ciascun collegio uninominale (che non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto).

Infine, va altresì considerato che in alcuni casi il numero dei collegi uninominali del Senato, definiti dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993, doveva tenere conto della previsione costituzionale (art. 57) che dispone l’attribuzione, per il sistema elettorale del Senato, di almeno 7 senatori a ciascuna regione (salvo il Molise che ne ha 2 e la Valle d’Aosta 1). Ad esempio, in Basilicata, essendo i collegi uninominali pari al 75 per cento  dei seggi in tale sistema elettorale, erano stati definiti 5 collegi uninominali. Nel sistema vigente, invece, la determinazione del numero dei collegi per ciascuna circoscrizione avviene su base proporzionale ed in Basilicata sono dunque costituiti 2 collegi uninominali.

5)  nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

6)   nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

I collegi plurinominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa

 

Per l’assegnazione dei seggi da attribuire nel territorio nazionale con metodo proporzionale (386 seggi alla Camera), ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi – per la Camera - non inferiore a 3 e non superiore a 8 (art. 1, comma 3, testo unico per l’elezione della Camera).

Pertanto, mentre il numero dei collegi uninominali è determinato dalla legge, il numero dei collegi plurinominali è rimesso al decreto legislativo di cui all'articolo 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti. Solo per alcune circoscrizioni (Trentino-Alto Adige, Molise, Umbria, Basilicata, oltre alla Valle d’Aosta che ha una disciplina specifica) è la legge stessa a definire, oltre ai collegi uninominali, anche il numero dei collegi plurinominali (unico collegio – v. infra).

La disposizione di delega prevede in primo luogo che, fatta eccezione per la Valle d’Aosta, cui spetta un seggio da attribuire con metodo maggioritario, in ogni circoscrizione del territorio nazionale, i collegi plurinominali sono formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui. La legge al contempo specifica che ciascun collegio uninominale della  circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale (art. 3, comma 1). 

Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il relativo territorio è determinato in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell’ultimo censimento generale effettuato dall’Istat (che si riferisce all’anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto (cfr. Tabella infra), “in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio” (art. 3, comma 1, lett. b).

Nel corso dell’esame parlamentare i presentatori della proposta emendativa che ha portato alla formulazione da ultimo richiamata hanno specificato come il valore medio a cui si fa riferimento è un valore definito di 5,5, arrotondato a 6, alla Camera (media tra 3 e 8) e di 5 al Senato (cfr. seduta della I Commissione del 5 ottobre 2017).

Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 2 del testo unico per l'elezione della Camera (d.P.R. n. 361/1957), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente alla convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, del numero dei seggi alle singole circoscrizioni ed è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali (determinati in attuazione della delega legislativa in esame).

La medesima disposizione di delega (art. 3, comma 1, lettera b)) specifica che:

-        alla circoscrizione Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale;

Ai sensi dell’art. 1 del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati e della Tabella A.1 allo stesso allegata, in Molise sono costituiti due collegi uninominali. Spettando alla circoscrizione Molise 3 seggi nel complesso, dunque, è già la legge a stabilire che 2 seggi sono attribuiti nell’ambito dei collegi uninominali, con metodo maggioritario, ed 1 seggio è attribuito nel collegio plurinominale – equivalente al territorio della regione e comprensivo dei 2 collegi uninominali - con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati.

-        nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali  della circoscrizione.

Dall’applicazione di tale criterio di delega, tenuto conto del riparto dei seggi tra le circoscrizioni, ai sensi dell’art. 56 Cost., e dei collegi uninominali spettanti a ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione:

·       al Trentino-Alto Adige spettano 11 seggi di cui 6 nell’ambito dei collegi uninominali (attribuiti con metodo maggioritario); nell’unico collegio plurinominale – equivalente al territorio della regione - saranno quindi attribuiti 5 seggi con metodo proporzionale ai sensi degli artt. 83 e 83-bis del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati;

·       all’Umbria spettano 9 seggi di cui 3 nell’ambito dei collegi uninominali (attribuiti con metodo maggioritario); nell’unico collegio plurinominale – equivalente al territorio della regione - saranno quindi attribuiti 6 seggi da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli artt. 83 e 83-bis del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati;

·       alla Basilicata spettano 6 seggi di cui 2 nell’ambito dei collegi uninominali (attribuiti con metodo maggioritario); nell’unico collegio plurinominale – equivalente al territorio della regione - saranno quindi attribuiti 4 seggi da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli artt. 83 e 83-bis del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati.

 

 

Gli altri criteri di delega sono i medesimi previsti anche per la determinazione dei collegi uninominali[4] (v. supra):

 

1)  la popolazione di ciascun collegio plurinominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (art. 3, comma 1, lett. c));

2)  nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari” (art. 3, comma 1, lett. d));

3)  i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (art. 3, comma 1, lett. d));

4)  nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (art. 3, comma 1, lett.  d)).

 


 

Il Senato della Repubblica

Le circoscrizioni elettorali

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica – eletto su base regionale ai sensi dell’art. 57 della Costituzione e la cui disciplina è recata dal d. lgs. 533/1993 (testo unico per l’elezione del Senato) – il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali corrispondenti alle regioni, come previsto anche dai precedenti sistemi elettorali.

 

La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua – ai sensi dell’art. 57 Cost. - in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

 

I collegi uninominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa

In base al nuovo sistema elettorale, il territorio nazionale per l’elezione del Senato è suddiviso in 116 collegi uninominali (115 collegi cui si aggiunge un collegio per la Valle d’Aosta) nell’ambito delle 20 circoscrizioni regionali (art. 1, comma 2, TU Senato).

 

 

Come già ricordato, ai sensi dell’art. 57 Cost. il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero; il numero dei senatori elettivi è di 315, dei quali 6 eletti nella circoscrizione Estero.

Al Senato, oltre ai componenti elettivi, siedono gli ex Presidenti della Repubblica quali senatori di diritto e a vita, nonché i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica fra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario (art. 59 Cost.).

 

 

La legge stabilisce espressamente che:

- la regione Valle d’Aosta, a cui è attribuito un solo seggio (ai sensi dell’art. 57 della Costituzione), è costituita in unico collegio uninominale (art. 1, comma 3, TU Senato);

- la regione Trentino Alto Adige è costituita in 6 collegi uninominali definiti dalla legge n. 422 del 1991 (art. 1, comma 4, TU Senato);

La legge 422/1991 definisce i sei collegi del Senato in attuazione della “misura 111” a favore della popolazione alto-atesina, ripresi nella definizione dei sei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 535 del 1993, che ha determina i collegi uninominali in attuazione della legge n. 276/1993.

Come emerge dal combinato disposto dell’art. 1, comma 4, TU Senato e dall’art. 1, comma 2, TU Camera (che richiama espressamente i sei collegi del decreto legislativo n. 535 del 1993 come riportati nella Tabella A.1 allegata al TU Camera), dunque, per la regione Trentino Alto Adige i collegi uninominali sono i medesimi per l’elezione della Camera e del Senato;

- nella regione Molise è costituito un unico collegio uninominale (l’altro seggio spettante ai sensi dell’art. 57 Cost. è dunque attribuito con metodo proporzionale nell’ambito di un collegio plurinominale, il cui territorio equivale a quello del collegio uninominale).

 

 

I restanti (108) collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione.

 

Ai sensi dell’art. 57 della Costituzione e dell’art. 1 del testo unico dell’elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533 del 1993), il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il TU Senato, a sua volta, prevede che, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (art. 1, comma 2).

Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (che attualmente è la pubblicazione 2011) è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali (art. 1, comma 3, testo unico per l’elezione del Senato, come modificato dalla legge n. 165/2017) (cfr. Tabella infra).

 

La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa alla delega legislativa, prevista dall’art. 3 della legge 165/2017, da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi ivi previsti (comma 2) che sono in parte analoghi a quelli individuati per la Camera (comma 1).

Per la assegnazione dei restanti 193 seggi da attribuire con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17 del TU Senato, ciascuna circoscrizione regionale è infatti ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto (v. infra).

 

I 108 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 1 collegio in Molise e 6 collegi in Trentino-Alto Adige - v. supra).

 

La disposizione di delega (art. 3, comma 2, legge n. 165/2017) per la determinazione dei collegi uninominali del Senato prevede che:

1)  la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

2)  nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari”;

I criteri del rispetto della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, dell’omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari, erano presenti nella delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali della Camera prevista dall’art. 4 della legge n. 52/2015 ed attuata con il decreto legislativo n. 122/2015 e nella delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali prevista dall’art. 7 della legge n. 277/1993 ed attuata con il decreto legislativo n. 536/1993. La legge 270/2005 non prevedeva invece l’articolazione del territorio in collegi ma solo in circoscrizioni come definite dalla legge.

3)  i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

4)  nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

5)  nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

 

I collegi plurinominali ed i criteri per l’esercizio della delega legislativa

 

Per l’assegnazione dei seggi da attribuire nel territorio nazionale con metodo proporzionale (193 seggi al Senato), ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi – per il Senato - non inferiore a 2 e non superiore a 8 (art. 1, comma 2-bis, testo unico per l’elezione del Senato).

Pertanto, mentre il numero dei collegi uninominali è determinato dalla legge, il numero dei collegi plurinominali è rimesso al decreto legislativo di cui all'articolo 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

In ogni circoscrizione regionale, sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale (art. 3, comma 2, lett. b)). 

Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il relativo territorio sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell’ultimo censimento generale effettuato dall’Istat (che si riferisce quindi all’anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono (v. supra) e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto (cfr. Tabella), “in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio” (art. 3, comma 1, lett. b)).

Come già ricordato, nel corso dell’esame parlamentare i presentatori della proposta emendativa che ha portato alla formulazione da ultimo richiamata hanno specificato come il valore medio a cui si fa riferimento è un valore definito di 5,5 alla Camera (media tra 3 e 8) e di 5 al Senato (cfr. seduta della I Commissione del 5 ottobre 2017).

Fa eccezione la Valle d’Aosta, cui spetta un seggio da attribuire con metodo maggioritario secondo le disposizioni del Titolo VII del testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica.

Fa altresì eccezione il Trentino-Alto Adige, ripartito nei 6 collegi uninominali definiti ai sensi della legge n. 422/1991 ai sensi dell’art. 1, comma 4, del testo unico per l’elezione del Senato e dove, di conseguenza, l’ulteriore seggio da attribuire con metodo proporzionale, in base riparto dei seggi tra le circoscrizioni tenuto conto della popolazione aggiornata all’ultimo censimento Istat del 2011 e di quanto stabilito dall’art. 57 Cost. (7 seggi in totale per la regione), sarà assegnato nell’ambito di un unico collegio plurinominale.

 

Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter del testo unico per l'elezione del Senato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare contemporaneamente alla convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, del numero dei seggi alle singole circoscrizioni ed è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali (determinati in attuazione della delega legislativa in esame).

 

Viene al contempo in rilievo l’art. 57 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che  “nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno”.

 

Gli altri criteri di delega sono i medesimi previsti anche per la determinazione dei collegi uninominali al Senato (v. supra):

§  la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (art. 3, comma 2, lett. c));

§  nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (art. 3, comma 2, lett. d));

§  i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (art. 3, comma 2, lett. d));

§  nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (art. 3, comma 2, lett. d)).


 

La procedura per l’esercizio della delega

La legge prevede (art. 3, comma 3) che per la predisposizione dello schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato il Governo si avvalga di una Commissione composta dal Presidente dell’Istat, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Tale previsione è analoga a quanto previsto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), in attuazione della quale il decreto legislativo n. 122 del 2015 ha determinato i 100 collegi plurinominali previsti da tale legge. La legge n. 277 del 1993 (c.d. legge Mattarella), a sua volta, prevedeva che la nomina della Commissione fosse effettuata  dai Presidenti delle Camere e che la Commissione fosse presieduta dal Presidente dell’Istat e composta da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

Si ricorda che nel corso dell’esame parlamentare della legge n. 165/2017 è stato accolto un ordine del giorno (9/2352-AR/15. Ferrari) volto a impegnare il Governo, alla luce dei ristretti termini previsti per l’attuazione della delega legislativa per la determinazione dei collegi plurinominali e uninominali della Camera e del Senato (30 giorni) “a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3”.

 

La disposizione di delega (art. 3, commi 4 e 5) prevede che lo schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni sono tenute a pronunciarsi nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione. Viene espressamente previsto che, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. E’ altresì specificato che in caso di mancata espressione del parere delle Commissioni parlamentari nel termine previsto di 15 giorni, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Le previsioni procedurali (parere delle Commissioni parlamentare; trasmissione di una relazione in caso di non conformità a tale parere) sono analoghe a quelle che erano previste dalle citate leggi n. 52 del 2015 e n. 277 del 1993 ai fini della determinazione dei collegi elettorali.

 

E’ altresì previsto (art. 3, comma 6) che il Governo aggiorni con cadenza triennale la composizione della Commissione. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri previsti dalla disposizione di delega, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

 

Quanto alla procedura di aggiornamento dei collegi in base alla popolazione, si ricorda che la legge n. 277 del 1993 prevedeva che, all'inizio di ogni legislatura, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedessero alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. L’articolo 7 di tale legge prevedeva che “dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità”, la Commissione “formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri” dettati per l’esercizio della delega, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Stabiliva altresì che alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.


Lo schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali

Il 24 novembre 2017 è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione dell’art. 3 della legge n. 165 del 2017.

Il parere parlamentare dovrà pertanto essere espresso entro 15 giorni da tale data – ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 165/2017 – e, quindi, entro il 9 dicembre 2017.

 

Nella relazione illustrativa si fa presente che, ai fini della definizione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come previsto dalla legge, il Governo si è avvalso del supporto tecnico di una Commissione di esperti, presieduta dal Presidente dell’ISTAT, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2017, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Tale Commissione ha formulato una proposta motivata di definizione di tutti i collegi elettorali trasmessa al Governo il 22 novembre 2017. Le soluzioni prescelte sono state valutate dal Governo “e, pur avendo individuato in alcune di esse alcuni elementi che si prestano a valutazione diversa da quella effettuata dalla Commissione, ha ritenuto comunque di sottoporre all'esame parlamentare la determinazione dei collegi elettorali che discende dalla proposta della Commissione e su questa base è stato predisposto il presente decreto legislativo”.

Nella relazione illustrativa si evidenziano taluni elementi suscettibili di diversa valutazione rispetto alla proposta formulata dalla Commissione di esperti e confluita nel testo dello schema di decreto legislativo con riguardo alle circoscrizioni in cui la Commissione si è trovata nell'impossibilità di fare ricorso ai collegi uninominali del Senato del 1993 o per il mutamento demografico della circoscrizione elettorale, che ha portato ad un cambiamento del numero dei collegi uninominali spettanti alla circoscrizione stessa, con l'effetto di dover prevedere nuovi collegi uninominali o di sopprimerne alcuni; oppure, per il cambiamento demografico di singoli collegi da cui è derivata la necessità di effettuarne il riporto in soglia intervenendo anche su altri collegi. In questi casi, nella relazione si evidenzia che gli interventi della Commissione hanno alla base uno spiccato carattere valutativo nel cui ambito sarebbe stata possibile una diversa considerazione, ad esempio, del criterio di delega che porta a tenere in conto le unità amministrative del territorio su cui disegnare i collegi (v. infra).

 

Lo schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento si compone di 5 articoli e reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (art. 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (art. 2 – Tabelle B.1 e B.2), circoscrizioni determinate dagli articoli 1 e 2 della legge n. 165 del 2017.

 

Le Tabelle A.1 e B.1 recano l’elenco dei collegi uninominali con l’indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio. Ciascun collegio è individuato da un codice alfanumerico e indica il nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. I comuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), sono elencati a parte, in un’apposita sezione, con l’indicazione del territorio del relativo collegio.

 

Al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa apparirebbe opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio.

 

Lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all’articolo 3 (comma 1) che, nel caso in cui vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune.

La disposizione è dunque volta ad evitare incertezze applicative nel caso di mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni stabilendo il criterio del collegio dove vi è il maggior numero della popolazione residente.

 

La modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, compresa la creazione di nuovi comuni, è prevista dall’art. 133, primo comma, Cost. che ne attribuisce la competenza alle regioni, sentite le popolazioni interessate.

L’istituzione di un nuovo comune avviene mediante: fusione tra due o più comuni; costituzione in un comune autonomo di due o più frazioni o borgate appartenenti allo stesso comune o a comuni diversi che si distaccano dal comune di origine; incorporazione di uno o più comuni in altro comune contiguo.

 

La disposizione di delega e lo schema di decreto legislativo non dispongono invece con riguardo alla determinazione dei collegi elettorali nel caso di variazioni territoriali che attengono all’ipotesi di distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un’altra ai sensi dell’art. 132, secondo comma. Cost.

La questione si pone, in particolare, nel caso della recente approvazione da parte del Parlamento (22 novembre 2017) del progetto di legge che dispone il distacco del comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, Cost. (C. 4653[5]), comune che, in base allo schema di decreto legislativo in esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio n. 7 Belluno. Ove dovessero essere apportate le conseguenti modifiche, tenuto conto che la popolazione del comune di Sappada (censimento 2011) è pari a 1.306 abitanti, sarebbero di conseguenza variati i limiti demografici dei relativi collegi nella circoscrizione Veneto 1 e Friuli Venezia Giulia, rimanendo tutti entro la soglia prevista dalla legge (+/-20 per cento).

 

Si ricorda che l’art 3, comma 6, prevede che il Governo aggiorni con cadenza triennale la composizione della Commissione di cui si è avvalso per la determinazione dei collegi elettorali. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri previsti dalla disposizione di delega, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

 

Il provvedimento reca inoltre (comma 2) una disposizione volta a precisare che le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

Analoga disposizione era prevista dall’art. 2 del decreto legislativo n. 122 del 2015 di determinazione dei collegi plurinominali della Camera dei deputati in attuazione della legge n. 52 del 2015 e dall’art. 2 del decreto legislativo n. 535/1993 relativo alla delimitazione dei collegi uninominali sulla base della legge n. 276/1993. L’ipotesi di sezioni che interessano più collegi può verificarsi in particolare nei casi in cui i collegi dividano il territorio comunale; la disposizione pone dunque una norma di chiusura in attesa di una revisione delle sezioni nei territori comunali in coerenza con la nuova disciplina elettorale.

 

Lo schema di decreto legislativo dispone altresì (art. 4) l’abrogazione del decreto legislativo n. 122 del 2015 recante la determinazione dei collegi plurinominali della Camera dei deputati adottato in attuazione della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum).

Reca infine la clausola di invarianza finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento (art. 5).

 

 


 

Camera dei deputati

 

Tabella riepilogativa

 

Si ricorda che l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Con il medesimo decreto, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali, determinati in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 3 della legge.

 

La tabella espone – sulla base dei dati della popolazione riportati nel censimento 2011 (colonna 1) - i seggi che spetterebbero a ciascuna circoscrizione (colonna 2, in grassetto) e, all’interno di questa, i seggi da attribuire con metodo proporzionale (colonna 6, in grassetto) a ciascuna circoscrizione, calcolati dopo aver detratto il numero di seggi pari ai collegi uninominali definiti dallo schema di decreto legislativo (colonna 3, in grassetto). La tabella evidenzia altresì il raffronto con i collegi uninominali definiti per il Senato dal decreto legislativo n. 535 del 1993 (colonne 4 e 5). E’ riepilogato, infine, il numero di collegi plurinominali determinati dallo schema di decreto legislativo (colonna 7) e, sulla base dati della popolazione 2011 (colonna 1), il numero dei seggi che spetterebbero ad ogni collegio plurinominale (colonna 8), come riportato anche nella relazione illustrativa con riguardo alle singole circoscrizioni.

Senato della Repubblica

 

Tabella riepilogativa

 

 

 

Si ricorda che i seggi sono ripartiti tra le regioni, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (che attualmente è la pubblicazione 2011), con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali

 

La tabella espone – sulla base dei dati della popolazione riportati nel censimento 2011 (colonna 1) - i seggi che spetterebbero a ciascuna regione (colonna 2, in grassetto) e, all’interno di questa, i seggi da attribuire con metodo proporzionale (colonna 4, in grassetto) a ciascuna circoscrizione, calcolati dopo aver detratto il numero di seggi pari ai collegi uninominali definiti dallo schema di decreto legislativo (colonna 3, in grassetto). La tabella riepiloga, infine, il numero di collegi plurinominali determinati dallo schema di decreto legislativo (colonna 5) e, sulla base dati della popolazione 2011 (colonna 1), il numero dei seggi che spetterebbero ad ogni collegio plurinominale (colonna 6), come riportato anche nella relazione illustrativa con riguardo alle singole circoscrizioni.

L’articolazione dei collegi nello schema di decreto legislativo

 

Come evidenziato nelle Tabelle riepilogative (v. supra) lo schema di decreto legislativo reca – per l’elezione alla Camera dei deputati - la determinazione di 231 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d’Aosta e di 63 collegi plurinominali nonché – per l’elezione al Senato della Repubblica - di 115 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d’Aosta e di 34 collegi plurinominali.

Gli artt. 1 e 2 e l’art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b) della legge n. 165/2017 hanno definito il numero dei collegi uninominali in complessivi 232 per la Camera e 116 per il Senato rimettendo al decreto delegato la determinazione e l’individuazione del numero dei collegi plurinominali sulla base dei criteri di delega.

 

Per la determinazione dei collegi uninominali della Camera, nelle circoscrizioni dove il numero dei collegi uninominali da costituire è rimasto invariato rispetto a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993 (cfr. Tabella supra) e i collegi uninominali ivi previsti rientrano nelle soglie di popolazione previste dalla disposizione di delega (più o meno 20 per cento) i collegi uninominali sono i medesimi del suddetto decreto legislativo n. 535 del 1993).

Nel caso della circoscrizione Sicilia 2, rispetto ai collegi Senato del 1993, sono state apportate talune modifiche, riconducendo il territorio del comune di Catania entro un unico collegio e riunendo tutti i comuni della città metropolitana di Messina.

 

Nelle circoscrizioni dove il numero dei collegi uninominali della Camera è differente rispetto al riparto del 1993 (ovvero Lombardia 2, Lombardia 3, Veneto 1, Veneto 2, Emilia-Romagna, che acquistano seggi; Umbria, Basilicata e Sicilia 1 che perdono seggi) è stato necessario, come evidenziato nella relazione illustrativa, procedere nel modo seguente: per Lombardia 2, Lombardia 3, Veneto 1, Veneto 2, procedere alla costituzione di un ulteriore collegio per ciascuna; per la circoscrizione Emilia Romagna procedere alla costituzione di ulteriori due collegi; per le circoscrizioni Umbria e Basilicata riassorbire, rispettivamente due e tre collegi e, per la circoscrizione Sicilia 1, un collegio uninominale.

 

Nel caso, infine, in cui il numero dei collegi uninominali da determinare nella circoscrizione per la Camera è rimasto il medesimo rispetto al decreto legislativo n. 535 del 1993 ma, sulla base dei dati della popolazione risultanti dal censimento 2011, la popolazione di uno o più collegi supera, per eccesso o per difetto, la soglia del 20 per cento sono state apportate modificazioni territoriali rispetto ai collegi del 1993.

 

La determinazione dei collegi uninominali del Senato si fonda, in linea generale e ove possibile, sul criterio dell’accorpamento dei collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera.

Nella relazione si evidenzia che tale metodo è stato ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato.

In alcune circoscrizioni regionali, nell’accorpamento di più collegi Camera per la determinazione dei collegi del Senato, sono state apportate alcune variazioni territoriali.

Come ricordato anche nella relazione illustrativa, ciò è avvenuto, in particolare, per la Toscana, dove per i collegi uninominali del Senato è stata aggiornata la geografia dei collegi del 1993 al fine di compattare alcune province con interventi modificativi che riguardano 14 comuni; per la Sicilia, dove i collegi uninominali del Senato accorpano collegi uninominali Camera salvo una modifica apportata nell’area tra il collegio di Catania e quello di Avola; per le Marche, dove nell’aggregare più collegi definiti per la Camera, “tenendo conto anche della struttura territoriale dei sistemi locali” sono stati assegnati al collegio di Ancona-Macerata i comuni di Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Chiaravalle (afferenti al sistema locale di Ancona) e, dallo stesso collegio, in compensazione, sono stati ceduti a quello di Pesaro-Fano i comuni di Fabriano, Genga, Cerreto d’Esi e Sassoferrato (del sistema locale di Fabriano) e il comune di Arcevia (del sistema locale di Pergola). Inoltre, nel caso del Friuli-Venezia Giulia, la determinazione dei due collegi uninominali per il Senato ha richiesto, rispettivamente, l'aggiunta e lo scorporo di alcuni comuni, essendo il primo sotto soglia e il secondo sopra soglia: nella relazione illustrativa si evidenzia che “per garantire la rappresentatività della minoranza di lingua slovena, se ne è massimizzata la presenza nel collegio n. 1, che presenta perciò una popolazione minore rispetto al collegio n. 2”.

 

Ciascun collegio plurinominale è stato determinato in modo che, sulla base della popolazione risultante dall’ultimo censimento (anno 2011) e detratto il numero di collegi uninominali definiti dallo schema di decreto legislativo per ogni circoscrizione elettorale, risulta attribuito un numero di seggi che rientra, in tutti i casi, nelle prescrizioni della legge (minimo di 3 e massimo 8 seggi per la Camera e minimo 2 e massimo 8 per il Senato) – cfr. Tabella supra.

Nella relazione illustrativa si evidenzia, in proposito, che poiché il numero dei collegi plurinominali non è definito ex lege, è stato individuato preliminarmente il numero complessivo di seggi da attribuire ad ogni circoscrizione elettorale, ripercorrendo il procedimento seguito per i collegi uninominali. In questo ambito si è tenuto conto delle prescrizioni di delega relative all’esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all’attribuzione al Molise di un seggio con metodo proporzionale e della costituzione in unico collegio plurinominale delle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata. La differenza tra i seggi totali e i seggi (dei collegi) uninominali ha portato all’individuazione del numero di seggi totali da attribuire nei collegi plurinominali di ogni circoscrizione elettorale. I collegi plurinominali sono stati definiti tenendo conto che, ai sensi della norma di delega: il numero di seggi proporzionali ad essi assegnato deve essere compreso tra 3 e 8, minimizzando il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi proporzionali inferiore a 6 (valore medio della circoscrizione elettorale di riferimento 5,5); la popolazione di ciascun collegio deve essere coerente con il rispetto delle soglie superiori (+20 per cento) e inferiori di variazione rispetto alla media stabilite dalla norma di delega (-20 per cento).

Nella relazione illustrativa si evidenzia che non risulta univocamente determinato il numero di collegi plurinominali per le seguenti circoscrizioni: Piemonte l, Piemonte 2, Lombardia l, Lombardia 2, Lombardia 3, Lombardia 4, Liguria, Veneto l, Veneto 2, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio l, Lazio 2, Abruzzo, Campania l, Campania 2, Puglia, Calabria, Sicilia l, Sicilia 2, Sardegna.

Nella relazione illustrativa si richiamano inoltre alcuni casi in cui, rispetto alla proposta della Commissione di esperti e al contenuto dello schema di decreto legislativo, è richiesta una rinnovata valutazione nella determinazione dei collegi plurinominali (v. infra).

 

In tale ambito, relativamente al criterio di delega che dispone che tendenzialmente deve risultare minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio (inteso, tale valore, come corrispondente a 6 seggi alla Camera e a 5 seggi al Senato – v. supra) si determinano i seguenti risultati:

per la Camera (v. Tabella supra)

·     è previsto un solo collegio plurinominale cui risulta attribuito un solo seggio (nella circoscrizione Molise dove sono determinati ex lege 2 collegi uninominali ed è costituito un collegio plurinominale per l’assegnazione del restante seggio attribuito alla circoscrizione);

·     sono previsti 3 collegi plurinominali cui risultano attribuiti 4 seggi (nelle circoscrizioni Abruzzo, Sicilia 1 e in Basilicata dove è costituito un unico collegio plurinominale);

·     sono previsti 13 collegi plurinominali cui risultano attribuiti 5 seggi (in 2 collegi nelle circoscrizioni Liguria, Toscana, Marche e Sicilia 2 e in 1 collegio in ciascuna delle seguenti circoscrizioni: Abruzzo, Campania 2,  Sardegna, Lombardia 4 e Trentino-Alto Adige);

·     tutti gli altri collegi plurinominali sono determinati in modo che a ciascuno spettino 6 seggi (23 collegi), 7 seggi (14 collegi), 8 seggi (9 collegi).

per il Senato (v. Tabella supra)

·     sono previsti due collegi plurinominali cui risulta attribuito un solo seggio (nella circoscrizione Molise, dove è costituito un collegio uninominale e sono attribuiti in tutto 2 seggi e nella circoscrizione Trentino-Alto Adige dove sono costituiti 6 collegi uninominali ex lege e sono attribuiti in tutto 7 seggi);

·     sono previsti 12 collegi plurinominali cui risultano attribuiti 5 seggi (nelle circoscrizioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia (2 collegi) e Sardegna);

·     sono previsti 11 collegi plurinominali cui risultano attribuiti 6 seggi (nelle circoscrizioni Lombardia, 2 collegi, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, 2 collegi, Basilicata, Calabria, Sicilia);

·     sono previsti 7 collegi plurinominali cui risultano attribuiti 7 seggi (nelle circoscrizioni Piemonte (2 collegi), Lombardia (2 collegi), Veneto, Lazio, Campania);

·     sono previsti 2 collegi plurinominali cui risultano attribuiti 8 seggi (nelle circoscrizioni Veneto e Emilia-Romagna).

Tutti i collegi plurinominali della Camera e del Senato sono quindi determinati in modo che in nessun caso sia superato il numero massimo di 8 seggi spettanti a ciascun collegio; in alcuni casi, in cui erano assegnati alla circoscrizione 9 seggi, come per l’Abruzzo, è stata adottata la soluzione che prevede una numerosità inferiore al valore medio.

 

I collegi plurinominali – sia della Camera sia del Senato - derivano dall’accorpamento di uno o più collegi uninominali.

La disposizione di delega prevede che “con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui” (art. 3, co. 1, lett. b) e art. 3, co. 2, lett. b) legge n. 165/2017).

 

La popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale non si scosta dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e plurinominali della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto (art. 3, co. 1, lett. c) e dall’art. 3, co. 2, lett. c) legge n. 165/2017).

Ai fini del calcolo dell’intervallo di popolazione residente nei collegi per ciascuna circoscrizione è stata utilizzata – secondo quanto evidenziato anche nella relazione illustrativa - la popolazione legale rilevata al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 (G.U. Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 209).

 

I collegi uninominali e plurinominali – sia della Camera sia del Senato - sono il risultato di aggregazioni di territori con una parte di perimetro in comune, ai fini della continuità del territorio di ciascun collegio salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. Sono altresì fatti salvi i casi di enclave o exclave attualmente già presenti nei territori comunali e provinciali.

 

I casi in cui i collegi uninominali e i collegi plurinominali dividono il territorio comunale riguardano i soli comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi: per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Parlermo. Nella relazione illustrativa si evidenzia, al riguardo, di aver “assicurato il rispetto della norma di delega secondo la quale i collegi non possono dividere il territorio comunale salvi i comuni che per le loro dimensioni demografiche comprendono al loro interno più collegi” (art. 3, co. 1, lett. d) e art. 3, co. 2, lett. d) legge n. 165/2017).

 

Relativamente agli altri criteri di delega (coerenza del bacino territoriale, tenendo conto delle unità amministrative, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali) nella relazione illustrativa si evidenzia che, sulla base del quadro complessivo risultante dalle previsioni della disposizione di delega, la definizione dei collegi uninominali e plurinominali è stata effettuata - “anche negli interventi di riporto in soglia, di individuazione di nuovi collegi o di assorbimento di collegi in eccedenza - assicurando la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo conto della geografia amministrativa su cui insistono i collegi, talora, ove necessario, anche dei sistemi locali. Si è tenuto conto dell’omogeneità economico sociale e delle caratteristiche storico –culturali”.

Nello specifico, la disposizione di delega (art. 3, co. 1, lett. d) e art. 3, co. 2, lett. d) della legge n. 165/2017) dispone che “nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove  necessario, dei sistemi locali, e, di  norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché' la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari”.

 

Relativamente ai criteri di delega riguardanti la definizione dei collegi nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, nella relazione illustrativa si fa presente di aver “tenuto conto del criterio di delega che, per il Friuli-Venezia Giulia, prevede che uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38”.

Nel collegio uninominale Camera n. 2 Gorizia, rispetto al collegio Senato 1993, alcuni comuni (Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Moimacco, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Visco) sono stati assegnati al collegio n. 3 Udine con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di “massimizzare la presenza slovena” nel collegio di Gorizia, così da  “favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena”, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 38 del 2001.

Per quanto riguarda i collegi uninominali Senato, nell’accorpamento dei collegi definiti per la Camera sono state apportate delle modificazioni per garantire il rispetto dei limiti demografici del 20 per cento: nella relazione illustrativa si evidenzia che “per garantire la rappresentatività della minoranza di lingua slovena, se ne è massimizzata la presenza” nel collegio n. 1 (Trieste-Gorizia), che presenta perciò una popolazione minore rispetto al collegio n. 2 (Udine-Pordenone-Codroipo).

 

Si ricorda che la disposizione di delega prevede che, nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia, sia alla Camera sia al Senato, uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena (art. 3, co. 1, lett. e) e art. 3, co. 2, lett. e) della legge n. 165/2017) e che, nelle zone con minoranze linguistiche riconosciute, la definizione dei collegi deve essere tale da agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (art. 3, co. 1, lett. d) e art. 3, co. 2, lett. d) della legge n. 165/2017).

 

Infine, nella relazione illustrativa si richiamano alcuni casi in cui gli interventi della Commissione di esperti hanno avuto, alla base, “uno spiccato carattere valutativo nel cui ambito sarebbe stata possibile una diversa considerazione, ad esempio, del criterio di delega che porta a tenere in conto le unità amministrative del territorio su cui disegnare i collegi”.

Nella relazione si richiama, a titolo esemplificativo, il caso in cui, per il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia, la Commissione ha previsto lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale. Per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative richiamate, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia avrebbe potuto essere effettuato spostando invece - riportandoli così nella loro naturale sede amministrativa e organizzativa- alcuni comuni della provincia di Viterbo ricadenti nel collegio di Civitavecchia nel collegio della loro provincia. Quindi, in tale caso, avrebbe potuto essere realizzato un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste.

Si evidenzia poi che “considerazioni in parte analoghe, dal punto di vista dell'integrità delle aree vaste, possono essere svolte, per quanto riguarda la determinazione dei collegi plurinominali della Camera nella circoscrizione Toscana, in cui l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpando collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative. Inoltre, si constata che la Commissione, per la determinazione dei collegi uninominali del Senato, ha adottato il metodo di utilizzare i collegi uninominali della Camera come previamente determinati in base ai collegi uninominali del 1993. Tale metodo è stato ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato. In proposito, si nota che nella circoscrizione Toscana tale metodo è stato però derogato portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute dalla Commissione necessarie per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera”.

Considerazioni più generali sono state poste nella relazione per le seguenti circoscrizioni elettorali.

“La proposta della Commissione di esperti in merito ai collegi plurinominali del Senato della Sicilia richiede senz' altro una  rinnovata valutazione: di fronte alla previsione di un collegio plurinominale di conformazione tale da toccare tutti i mari da cui l'isola è bagnata appare meritevole di attenzione, invece, una soluzione che diminuisca il numero dei collegi a vantaggio di una loro maggiore compattezza, ispirandosi alle due circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'Umbria, regione che vede la necessità di ridurre il numero dei collegi uninominali da cinque a tre, e in tal senso il ridisegno dei nuovi collegi è risultato particolarmente complesso, non essendo possibile prendere come riferimento i collegi del Senato del 1993, si potrebbe ragionevolmente ponderare nuovamente la soluzione adottata dalla Commissione anche prendendo in considerazione ulteriori profili sociali e demografici.

Per quanto riguarda le Marche, anche in questo caso potrebbe essere plausibile intervenire per trovare una formula univoca tra la soluzione adottata per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica nella determinazione dei collegi uninominali, sperimentando altre soluzioni ovvero procedendo con un'opera di armonizzazione.

Per quanto concerne le altre regioni, infine, anche se risulta certamente condivisibile lo sforzo di rispettare la soluzione "di norma" di patire dai collegi uninominali 1993, potrebbe essere considerata la possibilità di valutare dei leggeri aggiustamenti in modo da far coincidere la determinazione dei nuovi collegi con le realtà amministrative attualmente vigenti”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nuovi collegi elettorali


Avvertenza

Le schede seguenti illustrano, regione per regione, la ripartizione del territorio in collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e per l’elezione del Senato della Repubblica.

Ogni scheda contiene:

·       una Tabella con l’elenco dei collegi uninominali del Senato di cui al D. Lgs. 535/1993 costituiti sul territorio della circoscrizione e adottati come riferimento per la formazione dei nuovi collegi uninominali per l’elezione della Camera (collegi Senato 1993)

·       una Tabella con l’elenco dei nuovi collegi uninominali della Camera costituiti sul territorio della circoscrizione (collegi Camera 2017)

·       una Tabella con l’elenco dei nuovi collegi plurinominali della Camera costituiti sul territorio della circoscrizione

·       una Tabella con l’elenco dei nuovi collegi uninominali del Senato costituiti sul territorio della regione (collegi Senato 2017)

·       una Tabella con l’elenco dei nuovi collegi plurinominali del Senato costituiti sul territorio della regione

 

Per ciascun collegio uninominale e plurinominale la tabella riporta:

-       il codice alfanumerico identificativo

-       la popolazione residente in base al censimento 2011

-       la variazione percentuale della popolazione rispetto alla media della circoscrizione

-       la sigla della o delle provincie e città metropolitane il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio

-       il numero di comuni compresi nel collegio

Per i collegi uninominali è indicato inoltre il comune o, nel caso delle città il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali, l’area subcomunale con la maggior ampiezza demografica ricadente nel territorio del collegio.

Per le città di Torino e Milano i collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio comunale sono identificati con un numero sequenziale.

Nel caso di collegi uninominali composti dall’aggregazione di parti del territorio di una città e altri comuni, il collegio è identificato dal nome della città e dal nome del comune aggregato con la maggior ampiezza demografica.

 


 

 

 

 

 

 

 

Piemonte


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Piemonte è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Piemonte 1, che corrisponde al territorio della città metropolitana di Torino e comprende i territori dei collegi uninominali Senato 1993 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; la circoscrizione Piemonte 2, che corrisponde al territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e comprende i territori dei collegi uninominali Senato 1993 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Piemonte 1 sono assegnati 23 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Piemonte 2 sono assegnati 22 seggi, 8 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Circoscrizione Piemonte 1

 

Nella circoscrizione Piemonte 1 sono assegnati 23 seggi, di cui 9 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Tabella A legge n. 165/2017) e corrisponde al territorio della città metropolitana di Torino.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra i 9 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

Il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione e la rispettiva dimensione demografica hanno consentito di adottare come riferimento le delimitazioni dei collegi uninominali Senato 1993, come previsto dalla disposizione di delega per le circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali da costituire sia pari a quello previsto dal D. Lgs. 535/1993 (articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 165/2017).

I 9 collegi uninominali Camera 2017 corrispondono pertanto ai territori dei collegi uninominali Senato 1993, come mostra la Tabella n. 2.

 

 

Dei 9 collegi uninominali della circoscrizione, 4 sono relativi al territorio del comune di Torino:

·       Torino 4 che comprende le zone Mirafiori Nord e Mirafiori Sud

I comuni della città metropolitana sono ripartiti nei restanti 5 collegi uninominali:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 14 seggi. In ciascuno dei due collegi vengono attribuiti 7 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Nell’aggregazione dei territori si è privilegiata l’unità del comune di Torino, i cui 4 collegi uninominali insieme al collegio uninominale di Collegno (ex Rivoli) costituiscono il collegio plurinominale n. 1.

Il territorio del collegio plurinominale n. 2 aggrega il restante territorio della città metropolitana di Torino suddiviso negli altri 4 collegi uninominali della circoscrizione, disegnando una sorta di cintura intorno al collegio plurinominale n. 1.

 

 

Circoscrizione Piemonte 2

 

Nella circoscrizione Piemonte 2 sono assegnati 22 seggi, di cui 8 uninominali. Come previsto dalla Tabella A allegata alla legge n. 165/2017, la circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e corrisponde al territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 4 mostra la dimensione demografica degli 8 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

Anche in questo caso, come per la circoscrizione Piemonte 1, dato che il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione rimane invariato e la distribuzione della popolazione sul territorio lo consente, i nuovi collegi uninominali Camera 2017 corrispondono ai territori dei collegi uninominali Senato 1993.

La Tabella n. 5 mostra gli 8 collegi uninominali Camera 2017.

 

 

I nuovi collegi sono così costituiti:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 14 seggi. Ciascuno dei due collegi è composto dall’aggregazione di 4 collegi uninominali.

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Gli 8 collegi uninominali della circoscrizione sono stati aggregati in modo da ricostruire, ove possibile, l’integrità dei territori provinciali: il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 8 seggi, aggrega i collegi uninominali di Alessandria, Asti, Cuneo e Alba e corrisponde al territorio delle province di Asti e Cuneo  e ad una parte della provincia di Alessandria; il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi uninominali di Verbania, Biella, Novara e Vercelli e corrisponde al territorio delle relative province e ad alcuni comuni della parte settentrionale della provincia di Alessandria [6].


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Piemonte costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Piemonte sono assegnati 22 seggi, 8 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella regione sono costituiti 8 collegi uninominali. Alla formazione dei collegi uninominali per l’elezione del Senato si è proceduto mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali definiti per la Camera.

La città metropolitana di Torino è suddivisa in 4 collegi uninominali. Il collegio uninominale n. 5 corrisponde al territorio delle province di Novara e Verbania, il collegio uninominale n. 6 corrisponde al territorio delle province di Vercelli e Biella e ad alcuni comuni della parte settentrionale della provincia di Alessandria, il collegio uninominale n. 7 corrisponde al territorio della provincia di Asti e alla restante parte della provincia di Alessandria e il collegio uninominale n. 8 corrisponde al territorio della provincia di Cuneo.

La Tabella n. 7 mostra la composizione degli 8 collegi uninominali:

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 14 seggi. Ciascuno dei due collegi è composto dall’aggregazione di 4 collegi uninominali.

La Tabella n. 8 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

I territori dei due collegi plurinominali per l’elezione del Senato corrispondono a quelli delle due circoscrizioni previste per l’elezione della Camera dei deputati:

 


 

 

 

 

 

 

Lombardia


 

I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Lombardia è suddivisa in quattro circoscrizioni:

-       la circoscrizione Lombardia 1, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, che comprende quasi tutto il territorio della città metropolitana di Milano (ad eccezione di 11 comuni) e l’intero territorio della provincia di Monza e della Brianza;

-       la circoscrizione Lombardia 2, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34 e 35, che comprende l’intero territorio delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo;

-       la circoscrizione Lombardia 3, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32 e 33, che comprende la maggior parte del territorio della provincia di Bergamo (ad eccezione di 35 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 2) e la maggior parte del territorio della provincia di Brescia (ad eccezione di 10 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 4);

-       la circoscrizione Lombardia 4, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29 e 30, che comprende l’intero territorio delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia.

 

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla quattro circoscrizioni sono assegnati i seguenti seggi:

 

 

seggi

di cui uninominali:

Lombardia 1

40

15

Lombardia 2

22

8

Lombardia 3

23

8

Lombardia 4

17

6

 


 

Circoscrizione Lombardia 1

 

Nella circoscrizione Lombardia 1 sono assegnati 40 seggi, di cui 15 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende l’intero territorio della provincia di Monza e della Brianza e quasi tutto il territorio della città metropolitana di Milano, ad esclusione di 10 comuni al confine con la provincia di Lodi e del comune di San Colombano al Lambro, enclave amministrativa tra le province di Lodi e Pavia, che fanno parte della circoscrizione Lombardia 4.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 15 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

Il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione e la rispettiva dimensione demografica hanno consentito di adottare come riferimento le delimitazioni dei collegi uninominali Senato 1993.

I 15 collegi uninominali Camera 2017, corrispondono pertanto ai territori dei collegi uninominali Senato 1993, salvo una diversa numerazione sequenziale, come mostra la Tabella n. 2.

Dei 15 collegi, 3 sono interamente costituiti da comuni della città metropolitana di Milano, 2 sono costituiti da comuni della provincia di Monza e della Brianza  e 4 sono interprovinciali:

Il comune di Milano è ripartito in 6 collegi, di cui uno comprende anche due comuni limitrofi:

 

 


 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 4 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 25 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i 3 collegi di Seregno, Monza e Gorgonzola e comprende la maggior parte del territorio della provincia di Monza e della Brianza e i 22 comuni della parte più orientale della città metropolitana di Milano.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi di Bollate, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo e Milano-Sesto San Giovanni; risulta costituito dalla zona nord del comune di Milano, dai comuni della zona nord orientale della città metropolitana di Milano e dai 12 comuni della provincia di Monza e della Brianza che fanno parte dei citati collegi interprovinciali;

Il collegio plurinominale n. 3, in cui sono attribuiti 7 seggi, aggrega i 5 collegi interamente costituiti dal territorio del comune di Milano.

Il collegio plurinominale n. 4, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i 3 collegi di Rozzano, Abbiategrasso e Legnano, interamente costituiti da comuni della città metropolitana di Milano.

 

 


 

Circoscrizione Lombardia 2

 

Nella circoscrizione Lombardia 2 sono assegnati 22 seggi, di cui 8 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34 e 35 e comprende l’intero territorio delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo, situati al confine con la provincia di Lecco.

 

Collegi uninominali

La Tabella n. 4 mostra la dimensione demografica dei 7 collegi uninominali Senato 1993.

 

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 8, uno in più rispetto al numero dei collegi uninominali Senato 1993. Il nuovo collegio è stato costituito nella parte meridionale della provincia di Lecco con i limitrofi comuni della provincia di Bergamo e sono stati conseguentemente modificati i collegi di Lecco, Cantù e Sondrio.

La Tabella n. 5 mostra i gli 8 collegi uninominali Camera 2017.

La provincia di Varese è ripartita in tre collegi che corrispondono al territorio degli ex collegi Senato 1993 di Varese, Gallarate e Busto Arsizio (pur con diversa numerazione):

 

 

Dei due collegi costituiti interamente da comuni della provincia di Como uno, il collegio di Como è rimasto invariato rispetto ai collegi Senato 1993, mentre il collegio di Cantù è stato ridotto in conseguenza della costituzione del nuovo collegio:

Gli altri collegi modificati e il nuovo collegio risultano così costituiti:

 

 


Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 14 seggi.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali della provincia di Varese: il n. 2 Varese, il n. 3 Gallarate e il n. 4 Busto Arsizio.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 8 seggi, aggrega i restanti 5 collegi uninominali e comprende le province di Sondrio, Como, Lecco e i 35 comuni della provincia di Bergamo.

 


Circoscrizione Lombardia 3

 

Nella circoscrizione Lombardia 3 sono assegnati 23 seggi, di cui 8 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32 e 33 e comprende la maggior parte del territorio della provincia di Bergamo (ad eccezione dei comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 2) e la maggior parte del territorio della provincia di Brescia (ad eccezione dei 10 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 4).

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 7 mostra la dimensione demografica dei 7 collegi uninominali Senato 1993.

 

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 8, uno in più rispetto al numero dei collegi uninominali Senato 1993. Il nuovo collegio è stato costituito nella parte meridionale delle due province che costituiscono la circoscrizione ed ha comportato la modifica degli ex collegi Senato 1993 di Desenzano del Garda, Chiari e Treviglio.

La Tabella n. 8 mostra la consistenza demografica degli 8 collegi uninominali Camera 2017.

Oltre al nuovo collegio interprovinciale di Romano di Lombardia, 4 collegi sono interamente composti da comuni della provincia di Brescia (Brescia, Lumezzane, Desenzano del Garda e Palazzolo sull’Oglio (ex Chiari)) e 3 collegi sono interamente composti da comuni della provincia di Bergamo (Bergamo, Albino e Treviglio):

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 7 seggi, aggrega i 4 collegi uninominali interamente costituiti da comuni della provincia di Brescia: Brescia, Lumezzane, Desenzano del Garda e Palazzolo sull’Oglio (ex Chiari).

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 8 seggi, aggrega i restanti 4 collegi uninominali: Bergamo, Albino e Treviglio costituiti interamente da comuni della provincia di Bergamo e il collegio interprovinciale di Romano di Lombardia.

 


Circoscrizione Lombardia 4

 

Nella circoscrizione Lombardia 4 sono assegnati  17 seggi, di cui 6 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29 e 30 e comprende l’intero territorio delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, nonché 11 comuni della città metropolitana di Milano (situati al confine con la provincia di Lodi) e 10 comuni della provincia di Brescia (situati al confine con le province di Cremona e Mantova).

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 10 mostra la dimensione demografica dei 6 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

Il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione e la rispettiva dimensione demografica hanno consentito di adottare come riferimento le delimitazioni dei collegi uninominali Senato 1993.

I 6 collegi uninominali Camera 2017, corrispondono pertanto ai territori dei collegi uninominali Senato 1993, salvo una diversa numerazione sequenziale, come mostra la Tabella n. 11.

La provincia di Pavia è ripartita in due collegi uninominali:

Il collegio n. 3 Lodi è costituito da tutti i comuni della provincia di Lodi e dai comuni della città metropolitana di Milano che fanno parte della circoscrizione Lombardia 4: 10 comuni situati al confine con la provincia di Lodi (tra cui Melegnano, Mediglia, Paullo) e il comune di San Colombano al Lambro, enclave amministrativa tra la provincia di Pavie e la provincia di Lodi.

Il territorio delle province di Cremona e di Mantova con i comuni  della provincia di Brescia che fanno parte della circoscrizione Lombardia 4, costituiscono gli altri 3 collegi:

 

Collegi plurinominali

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali della parte occidentale della circoscrizione: Vigevano, Pavia e Lodi e corrisponde dunque al territorio delle province di Pavia e di Lodi e degli 11 comuni della città metropolitana di Milano facenti parte della circoscrizione Lombardia 4.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega i restanti 3 collegi uninominali: Cremona, Suzzara e Mantova e corrisponde dunque al territorio delle province di Cremona e di Mantova e dei 10 comuni della provincia di Brescia facenti parte della circoscrizione Lombardia 4.

 

 


 

I collegi per l’elezione della Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Lombardia costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Lombardia sono assegnati 49 seggi, di cui 18 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 18 collegi uninominali. I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei 37 collegi uninominali già definiti sul territorio delle 4 circoscrizioni per la Camera. I collegi Camera sono stati accorpati 2 a 2 con l’unica eccezione del collegio di Milano – Sesto San Giovanni il cui territorio è stato suddiviso tra due diversi collegi.

La Tabella n. 13 mostra la composizione dei 18 collegi uninominali.

Dai 15 collegi uninominali della circoscrizione Camera Lombardia 1 sono stati costituiti 7 collegi uninominali Senato:

 

 

Dagli 8 collegi uninominali della circoscrizione Camera Lombardia 2 sono stati costituiti 4 collegi uninominali Senato:

Dagli 8 collegi uninominali della circoscrizione Camera Lombardia 3 sono stati costituiti 4 collegi uninominali Senato:

Dai 6 collegi uninominali della circoscrizione Camera Lombardia 4 sono stati costituiti 3 collegi uninominali Senato:

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 5 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 31 seggi.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Veneto


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Veneto è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Veneto 1, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che comprende il territorio delle provincie di Venezia, Treviso e Belluno; la circoscrizione Veneto 2, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, che comprende il territorio delle province di Rovigo, Padova, Vicenza e Verona.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Veneto 1 sono assegnati 20 seggi, 8 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Veneto 2 sono assegnati 30 seggi, 11 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Rispetto al numero dei collegi uninominali Senato 1993 in ciascuna delle due circoscrizioni deve essere costituito un collegio in più.

 

Circoscrizione Veneto 1

 

Nella circoscrizione Veneto 1 sono assegnati 20 seggi, di cui 8 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende il territorio delle provincie di Venezia, Treviso e Belluno.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra i 7 collegi uninominali Senato 1993 e la rispettiva dimensione demografica.

 

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 8, uno in più rispetto ai collegi uninominali Senato 1993.

E’ stato pertanto formato un nuovo collegio nel territorio della provincia di Treviso, ridefinendo nel contempo i collegi preesistenti per garantire il rispetto delle nuove soglie di popolazione.

La Tabella n. 2 mostra gli 8 collegi uninominali Camera 2017:

 

 

Nella provincia di Treviso sono stati costituiti 4 collegi, di cui uno comprende anche 3 comuni della città metropolitana di Venezia per garantire il rispetto dei limiti demografici. La provincia di Belluno è ricompresa in un unico collegio, mentre è stata mantenuta la divisione in 3 collegi della città metropolitana di Venezia:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali. Ciascun collegio plurinominale è costituito dall’aggregazione di 4 collegi uninominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi di Venezia, San Donà di Piave, Chioggia e Castelfranco Veneto e comprende l’intero territorio della città metropolitana di Venezia e 11 comuni della provincia di Treviso.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi di Montebelluna, Conegliano, Belluno e Treviso e comprende la restante parte della provincia di Treviso e l’intero territorio della provincia di Belluno.

 

 

Circoscrizione Veneto 2

 

Nella circoscrizione Veneto 2 sono assegnati 30 seggi, di cui 11 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende il territorio delle province di Rovigo, Padova, Vicenza e Verona.

 

 

 

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 4 mostra i 10 collegi uninominali Senato 1993 e la rispettiva dimensione demografica.

 

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 11, uno in più rispetto ai collegi uninominali Senato 1993.

E’ stato pertanto formato un nuovo collegio nel territorio della provincia di Verona, che risulta ora suddiviso in 4 collegi, ridefinendo ove necessario i collegi preesistenti per garantire il rispetto delle nuove soglie di popolazione.

La Tabella n. 5 mostra gli 11 collegi uninominali Camera 2017.

 

 

I nuovi collegi risultano così costituiti:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 19 seggi.

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali di Padova, Vigonza e Abano Terme accorpando il territorio della provincia di Padova.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali di Vicenza, Bassano del Grappa e Schio accorpando il territorio della provincia di Vicenza.

Il collegio plurinominale n. 3, in cui vengono attribuiti 7 seggi, aggrega i 5 collegi uninominali di Rovigo, San Bonifacio, Verona, Legnago e Villafranca di Verona accorpando il territorio delle provincie di Verona e Rovigo.

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Veneto costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Veneto sono assegnati 24 seggi, di cui 9 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 9 collegi uninominali. I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei 19 collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera.

La Tabella n. 7 mostra la composizione dei 9 collegi uninominali, tutti composti da 2 collegi uninominali Camera ad eccezione del collegio n. 2 composto dall’aggregazione di 3 collegi Camera.

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi.

La Tabella n. 8 mostra la composizione dei collegi plurinominali:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Friuli-Venezia Giulia

 


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 13 seggi, di cui 5 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 5 collegi uninominali Senato 1993.

 

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 5, in numero pari ai collegi uninominali Senato 1993. La popolazione rientra nelle soglie previste per tutti i collegi ad eccezione del collegio n. 5 Pordenone (indicata in grassetto nella Tabella n. 1)

Nella determinazione dei collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati è stata pertanto adottata come riferimento la delimitazione dei collegi uninominali Senato 1993 per i collegi n. 1 e n. 4, la cui dimensione demografica rientra nelle soglie previste mentre è stato modificato il collegio n. 5, dal quale sono stati spostati, al collegio n. 3, due comuni di ampiezza demografica sufficiente per riportarlo in soglia. I collegi n. 2 e n. 3 sono stati modificati con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di favorire l’accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza slovena[7] (art. 3, comma 1, lettera e) della legge 165/2017).

 

La Tabella n. 2 mostra i 5 collegi uninominali Camera 2017.

 

 

Il collegio n. 1 Trieste ricalca interamente il territorio dell’omonimo ex collegio Senato 1993 e comprende i comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle – Dolina;

Il collegio n. 2 Gorizia è un collegio interprovinciale che comprende l’intero territorio della provincia di Gorizia (dove insistono, tra gli altri, i comuni di Gorizia e Monfalcone), 3 comuni della provincia di Trieste (Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico) e 23 comuni della provincia di Udine (tra i quali Cervignano del Friuli). Rispetto all’ex collegio Senato 1993, alcuni comuni (Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Moimacco, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Visco) sono stati spostati al collegio n. 3 Udine con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di “massimizzare la presenza slovena” nel collegio di Gorizia, così da “favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena”, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 38 del 2001.

Il collegio n. 3 Udine comprende 40 comuni della provincia di Udine, tra i quali Udine, Cividale del Friuli, Latisana e Tavagnacco, due comuni della provincia di Pordenone spostati dall’ex collegio Senato 1993 n. 5, Cordovado e Morsano al Tagliamento, e i suindicati comuni che facevano parte dell’ex collegio Senato 1993 n. 2 Gorizia;

Il collegio n. 4 Codroipo, il cui territorio coincide con quello dell’omonimo ex collegio Senato 1993, comprende 72 comuni della provincia di Udine tra i quali Codroipo, Gemona del Friuli e Tolmezzo, nonché 13 comuni della parte nord-orientale della provincia di Pordenone, tra i quali il maggiore per popolazione residente è Sequals.

Il collegio n. 5 Pordenone comprende il territorio dell’ex collegio Senato 1993 di Pordenone, ad eccezione dei due comuni di Cordovado e Morsano al Tagliamento aggregati al collegio n. 3 Udine (con la finalità, già ricordata, di riportare il collegio entro la soglia del 20 per cento).

 

 

Si ricorda che la legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 ha modificato lo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, prevedendo la soppressione del livello di governo delle province. Il riferimento alle province permane peraltro nello statuto ai fini dell'individuazione del territorio della regione; in base al nuovo primo comma dell'articolo 2, infatti, "la regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste". In attuazione della modifica statutaria è stata approvata la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, che, completando un processo già avviato con la legge regionale n. 26 del 2014, disciplina la soppressione delle province del Friuli Venezia Giulia ed il trasferimento delle loro funzioni alla regione e ai comuni (la legge è stata successivamente modificata dalla legge regionale 4 agosto 2017, n. 31). Essa prevede che il procedimento per la soppressione delle province commissariate alla data del 31 dicembre 2016, ossia le province di Gorizia, Pordenone e Trieste, è avviato 1° gennaio 2017 e si conclude entro il 31 ottobre 2017. Per le altre province, ossia la provincia di Udine, il procedimento è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi e si conclude allo scadere dei dodici mesi successivi. La provincia di Udine è dunque l'unica provincia ancora operativa in Friuli Venezia Giulia, con le limitate funzioni ad essa riconosciute dalla riforma del 2014. Essa permane fino alla scadenza del mandato dei suoi organi, prevista per il 2018.

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Per attribuire i restanti 8 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.


I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In applicazione dell’articolo 57 della Costituzione alla regione sono assegnati 7 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 2 collegi uninominali. I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali definiti per la Camera, con alcune modifiche necessarie per garantire rispetto dei limiti demografici: il collegio Friuli-Venezia Giulia 1 aggrega i territori dei collegi uninominali Camera 2017 di Trieste e Gorizia (ad eccezione del comune di Trivignano Udinese) e i comuni di Bagnaria Arsa, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Palmanova, Pontebba, Povoletto, Remanzacco e Tarvisio; il collegio Friuli-Venezia Giulia 2 accorpa i territori dei collegi uninominali Camera 2017 di Udine, Codroipo e Pordenone, da cui sono stati scorporati i comuni sopra elencati, con l’aggiunta del comune di Trivignano Udinese.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei 2 collegi uninominali:

 

 

 

Nella relazione illustrativa si evidenzia che il collegio uninominale n. 1, derivante dall'aggregazione dei collegi uninominali definiti per la Camera di Trieste e Gorizia e che garantisce la maggiore rappresentatività della popolazione di lingua slovena, e il collegio uninominale n. 2, formato dall'unione dei collegi della Camera di Udine-Pordenone-Codroipo, hanno richiesto, rispettivamente, l'aggiunta e lo scorporo di alcuni comuni, essendo il primo sotto soglia e il secondo sopra soglia. “Per garantire la rappresentatività della minoranza di lingua slovena, se ne è massimizzata la presenza nel collegio n. 1, che presenta perciò una popolazione minore rispetto al collegio n. 2 (Udine-Pordenone-Codroipo).

 

 

Collegi plurinominali

 

Per l’attribuzione dei restanti 5 seggi con metodo proporzionale la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.

 

 

 


 

 

 

 

Liguria

 


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Liguria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 16 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 6 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

Il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione rimane invariato e la popolazione di ciascun collegio rientra nei limiti previsti dalla legge, pertanto i 6 collegi uninominali Camera 2017 corrispondono ai territorio dei collegi uninominali Senato 1993, come mostra la Tabella n. 2.

 

Il collegio Liguria 1 San Remo corrisponde all’omonimo ex collegio uninominale Senato 1993 e comprende l’intero territorio della provincia di Imperia e la parte orientale della provincia di Savona.

Il collegio Liguria 2 Savona corrisponde all’omonimo ex collegio uninominale Senato 1993 e comprende la restante parte della provincia di Savona, incluso il capoluogo, cui sono stati aggregati alcuni comuni della città metropolitana di Genova.

Il territorio del comune di Genova è suddiviso in tre collegi, a ciascuno dei quali sono aggregati anche comuni limitrofi della città metropolitana: il collegio Liguria 3 Genova-Serra Riccò corrisponde all’ex collegio uninominale Senato 1993 Genova – Campomorone e comprende i quartieri di ponente della città di Genova, fra cui Sestri, nonché 5 comuni della città metropolitana di Genova, di cui Serra Riccò è il più popoloso.

Il collegio Liguria 4 Genova-Bargagli corrisponde all’ex collegio uninominale Senato 1993 Genova – Bargagli e comprende parte dei quartieri di levante della città di Genova, fra cui S. Fruttuoso, cui sono aggregati i comuni di Bargagli e Davagna della città metropolitana di Genova.

Il collegio Liguria 5 Genova-Rapallo corrisponde all’ex collegio uninominale Senato 1993 Genova – Chiavari e comprende la parte restante del comune e della città metropolitana di Genova, ad eccezione della estrema propaggine orientale.

Il collegio Liguria 6 La Spezia all’omonimo ex collegio uninominale Senato 1993 e comprende l’intera provincia della Spezia e i 4 comuni più orientali della città metropolitana di Genova.

 

Collegi plurinominali

 

Per attribuire i restanti 10 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali come mostra la Tabella n. 3.

 

 

La popolazione è equamente distribuita nei due collegi plurinominali, ai quali vengono assegnati 5 seggi ciascuno.

Il territorio del collegio plurinominale n. 1 aggrega quello dei collegi uninominali 1 (San Remo), 2 (Savona) e 3 (Genova-Serra Riccò), così ricomprendendo parte del comune e della città metropolitana di Genova unitamente alle province di Savona e Imperia.

Il collegio plurinominale n. 2 aggrega i collegi uninominali 4 (Genova-Bargagli), 5 (Genova-Rapallo) e 6 (La Spezia) ricomprendendo così l’altra parte della città metropolitana e del comune di Genova e la provincia di La Spezia.


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Liguria costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 8 seggi, 3 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Come mostra la Tabella n. 4 i 3 collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali definiti per la Camera:

 

 

 

Collegi plurinominali

 

I restanti 5 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.

 

 


 

 

 

 

 

Emilia-Romagna

 


 

I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Emilia-Romagna costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 45 seggi, 17 dei quali attribuiti in collegi uninominali, calcolati sulla base della popolazione risultante dal censimento 2011.

I collegi uninominali da costituire risultano quindi essere due in più rispetto alla delimitazione dei 15 collegi uninominali Senato 1993.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 15 collegi uninominali Senato 1993.

 

 

Nella formazione dei collegi uninominali 2017 per l’elezione della Camera dei deputati, sono stati pertanto costituiti due nuovi collegi, uno nell’area a cavallo tra i collegi di Fidenza e Reggio nell’Emilia, in corrispondenza del comune capoluogo di provincia, e l’altro nell’ambito della Città metropolitana di Bologna.

La Tabella n. 2 mostra l’elenco dei 17 collegi uninominali Camera 2017.

 

Dei 17 collegi uninominali della circoscrizione Emilia-Romagna, quattro interessano la città metropolitana di Bologna e il territorio dello stesso comune bolognese:

 

I restanti comuni della città metropolitana di Bologna sono ripartiti nei seguenti due collegi uninominali:

 

I restanti 13 collegi uninominali sono delimitati come segue:

 

 

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Per attribuire i restanti 28 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione Emilia-Romagna sono stati costituiti 4 collegi plurinominali, come mostra la Tabella n. 3.

 

 

La popolazione è distribuita nei collegi plurinominali costituiti aggregando quattro collegi uninominali ciascuno per i collegi plurinominali n. 1, 2 e 3, e cinque collegi uninominali per il collegio plurinominale n. 4.

Il territorio del collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti complessivamente 7 seggi proporzionali, aggrega quello dei collegi uninominali n. 2, 3, 15 e 16. Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 7 seggi proporzionali, aggrega i collegi uninominali n. 4, 8, 9 e 10. Il territorio del collegio plurinominale n. 3, in cui vengono attribuiti 6 seggi proporzionali, aggrega quello dei collegi uninominali n. 1, 5, 6 e 7. Il collegio plurinominale n. 4, infine, in cui vengono attribuiti 8 seggi proporzionali, aggrega i collegi uninominali n. 11, 12, 13, 14 e 17.


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Emilia-Romagna costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 22 seggi, di cui 8 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella circoscrizione sono costituiti 8 collegi uninominali. I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei 17 collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera: i collegi Camera sono stati tutti accorpati 2 a 2 ad eccezione dei collegi di Imola e Modena il cui territorio è stato ripartito fra più collegi.

La Tabella n. 4 mostra gli 8 collegi uninominali:

 

·     il collegio uninominale n. 1 comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 15 (Rimini) e n. 2 (Cesena);

·     il collegio uninominale n. 2 comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 16 (Forlì) e n. 3 (Ravenna);

·     il collegio uninominale n. 3 comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 4 (Ferrara) e n. 5 (San Giovanni in Persiceto), nonché i comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Mordano, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice e Castel del Rio del collegio uninominale Camera n. 1 (Imola);

·     il collegio uninominale n. 4 comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 6 (Bologna-Mazzini) e n. 7 (Bologna-Casalecchio di Reno) e la restante parte del collegio uninominale Camera n. 1 (Imola);

·     il collegio uninominale n. 5 comprende il territorio del collegio n. 10 (Sassuolo) e il comune di Modena, appartenente al collegio uninominale Camera n. 9 (Modena);

·     il collegio uninominale n. 6 comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 8 (Cento) e n. 17 (Reggio nell’Emilia), nonché i comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera del collegio n. 9 (Modena);

·     il collegio uninominale n. 7 comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 11 (Scandiano) e n. 12 (Parma);

·     il collegio uninominale n. 8 comprende il territorio dei collegi uninominali Camera n. 13 (Fidenza) e n. 14 (Piacenza).

 

Collegi plurinominali

I restanti 14 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nei 2 collegi plurinominali costituiti nella regione mediante accorpamento dei collegi uninominali Senato, come mostra la Tabella n. 5.

 

 

I territori dei due collegi plurinominali per l’elezione del Senato corrispondono all’aggregazione di quattro collegi uninominali Senato:


 

 

 

 

 

Toscana


 

I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Toscana costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 38 seggi, 14 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 14 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

Il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione coincide con quello di cui al D.Lgs. 535/1993 e la popolazione di ciascun collegio rientra nei limiti previsti dalla legge.


 

La Tabella n. 2 mostra i 14 collegi uninominali Camera 2017, che corrispondono dunque ai collegi uninominali Senato 1993:

 

 

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 4 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 24 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali. Due collegi plurinominali sono costituiti dall’aggregazione di 3 collegi uninominali; altri due collegi plurinominali sono costituiti dall’aggregazione di 4 collegi uninominali.

 

 

Il territorio del collegio plurinominale n. 1, in cui sono attribuiti 5 seggi, aggrega i collegi uninominali di Massa, Lucca e Pistoia, comprendendo la parte settentrionale della regione.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui sono attribuiti 7 seggi, aggrega i collegi uninominali di Pisa, Livorno, Empoli e Poggibonsi, includendo l’area centro-occidentale.

Il collegio plurinominale n. 3, in cui sono attribuiti 7 seggi, aggrega i collegi di Prato, Firenze-Novoli-Peretola, Firenze-Scandicci, Sesto Fiorentino.

Il collegio plurinominale n. 4, in cui sono attribuiti 5 seggi, aggrega i collegi uninominali di Arezzo, Siena e Grosseto, unendo la parte sud- occidentale della regione, dall’isola d’Elba, il litorale grossetano fino a parte della provincia di Siena.

 

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Toscana costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Toscana sono assegnati 18 seggi, di cui 7 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 7 collegi uninominali.

I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento, 2 a 2, dei 14 collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera, apportando talune modifiche volte – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – ad aggiornare la geografia dei collegi del 1993 al fine di compattare alcune province, con interventi modificativi che riguardano 14 comuni.

La Tabella n. 4 mostra la composizione dei 7 collegi uninominali:

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

La Tabella n. 5 mostra la composizione dei collegi plurinominali, composti, rispettivamente, da 4 e 3 collegi uninominali Senato ciascuno:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Umbria


 

I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 9 seggi, di cui 3 uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella formazione dei collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati non è stato possibile adottare come riferimento le delimitazioni dei collegi uninominali Senato 1993 in quanto il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione è diverso da quello di cui al D. Lgs. 535/1993, che prevedeva una divisione del territorio regionale in 5 collegi uninominali.

I nuovi collegi uninominali da costituire nella circoscrizione sono 3, 2 in meno rispetto ai 5 collegi uninominali Senato 1993 elencati alla Tabella n. 1.

 

 

Nella nuova ripartizione territoriale è stata mantenuta l’integrità territoriale dei collegi uninominali Senato 1993 di Perugia, Città di Castello e Terni mentre i territori dei collegi di Foligno e Orvieto sono stati suddivisi e riaggregati ai primi.

La Tabella n. 2 mostra la nuova ripartizione territoriale della circoscrizione in 3 collegi uninominali e la rispettiva dimensione demografica.

 

I nuovi collegi uninominali sono i seguenti:

 

Collegi plurinominali

 

Per attribuire i restanti 6 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione è costituito un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.

 


 

I collegi per l’elezione della Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In applicazione dell’articolo 57 della Costituzione alla regione Umbria sono assegnati 7 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 2 collegi uninominali. Come mostra la Tabella n. 3 i 2 collegi uninominali per l’elezione del Senato sono costituiti ciascuno dall’accorpamento dell’intero territorio di un collegio uninominale Camera 2017 e di parte del collegio uninominale Camera 2017 di Foligno.

 

 

I collegi uninominali Senato risultanti sono i seguenti:

 

Collegi plurinominali

 

I restanti 5 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.


 

 

 

 

 

 

 

Marche

 


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Marche costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 16 seggi, di cui 6 uninominali.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 6 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

Il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione rimane invariato e la popolazione di ciascun collegio rientra nei limiti previsti dalla legge, pertanto i 6 collegi uninominali Camera 2017 corrispondono ai territorio dei collegi uninominali Senato 1993, come mostra la Tabella n. 2.

 

 

Si ricorda che il collegio uninominale Senato 1993 di Pesaro comprende anche i 7 comuni dell’Alta Valmarecchia passati nel 2009 dalla provincia di Pesaro a quella di Rimini, nella regione Emilia-Romagna (L. 117/2009).

Il collegio n. 1 Ascoli Piceno comprende l’intero territorio della provincia di Ascoli Piceno e il territorio dei comuni della fascia meridionale della provincia di Fermo, costituitasi nel 2004.

Il collegio n. 2 Civitanova Marche comprende la restante parte della provincia di Fermo, 8 comuni costieri o prossimi alla costa della provincia di Macerata, di cui il più popoloso è Civitanova Marche, e un solo comune della provincia di Ancona, Loreto.

Il collegio n. 3 Macerata comprende la parte restante della provincia di Macerata, costituita dai comuni dell’entroterra, compreso il capoluogo, e tre comuni dell’anconetano (Castelfidardo, Filottrano e Osimo) a sud del Conero.

Il collegio n. 4 Ancona coincide con la fascia centrale della provincia di Ancona, comprendendo il capoluogo e la media valle dell’Esino, con Jesi, e la fascia appenninica occidentale con Fabriano.

Il collegio n. 5 Fano comprende la parte restante della provincia di Ancona, a nord del capoluogo, con Falconara Marittima e Senigallia, e la parte sud-est della provincia di Pesaro e Urbino, compresi i territori dei comuni della bassa valle del Cesano e la città di Fano.

Infine, il collegio n. 6 Pesaro è costituito dalla restante parte della provincia di Pesaro e Urbino con la zona di Cagli a sud, la città di Pesaro e il suo entroterra, Urbino e il Montefeltro.

 

Collegi plurinominali

Per attribuire i restanti 10 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali come mostra la Tabella n. 3.

 

 

La popolazione è equamente distribuita nei due collegi plurinominali, ai quali vengono assegnati 5 seggi ciascuno.

Il territorio del collegio plurinominale n. 1 coincide con quello dei collegi uninominali 1, 2 e 3, mentre il collegio plurinominale n. 2 aggrega i collegi uninominali 4, 5 e 6.

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Marche costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 8 seggi, 3 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 3 collegi uninominali. Come mostra la Tabella n. 4 i collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali definiti per la Camera, con alcune variazioni che hanno interessato i collegi Marche 1 e Marche 2.

 

 

I collegi uninominali Senato risultanti sono i seguenti:

Le modifiche, che secondo la relazione illustrativa tengono anche conto della struttura territoriale dei sistemi locali, consistono nell’assegnazione di 4 comuni appartenenti al collegio uninominale Camera di Fano (Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Chiaravalle) al collegio uninominale Senato Marche 2 (Ancona, Macerata) che a sua volta “cede” 5 comuni appartenenti al collegio uninominale Camera di Ancona (Fabriano, Genga, Cerreto d’Esi, Sassoferrato e Arcevia) al collegio uninominale Senato Marche 1.

 

Collegi plurinominali

 

I restanti 5 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.


 

 

 

 

 

 

 

Lazio

 


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Lazio è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Lazio 1, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20 e 21, che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale; la circoscrizione Lazio 2, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, che comprende l’intero territorio delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonché 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Lazio 1 sono assegnati 38 seggi, 14 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Lazio 2 sono assegnati 20 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Il numero dei nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire in ciascuna delle due circoscrizioni è pari a quello dei rispettivi collegi uninominali Senato 1993, ma in alcuni collegi la popolazione non rientra nelle soglie previste.

 

Circoscrizione Lazio 1

 

Nella circoscrizione Lazio 1 sono assegnati 38 seggi, di cui 14 attribuiti in collegi uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20 e 21 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende 85 comuni della città metropolitana di Roma Capitale, inclusa Roma Capitale.

 

Collegi uninominali

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 14, in numero pari ai collegi uninominali Senato 1993.

I collegi che non rientrano nelle soglie di popolazione previste sono 5: i collegi n. 1 Roma-centro e n. 5 Roma-Prenestino hanno una popolazione al di sotto del limite ammesso, mentre i collegi n. 7 Roma-Ciampino, n. 9 Roma-Fiumicino e n. 13 Velletri hanno una popolazione al di sopra del limite ammesso.

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 14 collegi uninominali Senato 1993. Le variazioni percentuali della popolazione fuori soglia sono indicate in grassetto.

 

Nel disegno dei nuovi collegi si è intervenuto con modifiche che riportassero in soglia i collegi interessati, minimizzando gli spostamenti in termini demografici.

La Tabella n. 2 mostra i nuovi collegi uninominali Camera 2017.

 

Il territorio di Roma Capitale  è diviso  nei primi 11 collegi uninominali, 9 relativi al solo territorio di Roma Capitale e 2 che comprendono anche comuni della città metropolitana (Roma-Pomezia e Roma-Fiumicino). I restanti 3 collegi uninominali comprendono gli altri comuni della città metropolitana facenti parte della circoscrizione.

I collegi uninominali sono così costituiti:

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 24 seggi. In ciascuno dei tre collegi plurinominali vengono attribuiti 8 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1 aggrega la zona nord e nordorientale di Roma Capitale ed è costituito dai 5 collegi uninominali di Roma-Quartiere Trionfale, Roma-Quartiere Montesacro, Roma-Zona Castel Giubileo, Roma-Quartiere Collatino, Roma-Zona Torre Angela.

Il collegio plurinominale n. 2 aggrega la zona sudoccidentale di Roma Capitale e il comune di Fiumicino ed è costituito dai 5 collegi uninominali di Roma - Quartiere Tuscolano, Roma - Quartiere Ardeatino, Roma - Quartiere Gianicolense, Roma - Quartiere Primavalle, Roma - Fiumicino.

Il collegio plurinominale n. 3 aggrega la restante zona a sud di Roma capitale e gli altri comuni della città metropolitana ed è costituito dai 4 collegi uninominali di Roma - Pomezia, Guidonia - Montecelio, Velletri, Marino.

 

 

Circoscrizione Lazio 2

 

Nella circoscrizione Lazio 2 sono assegnati 20 seggi, di cui 7 attribuiti in collegi uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende l’intero territorio delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonché 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale.

 

Collegi uninominali

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 7, in numero pari ai collegi uninominali Senato 1993.

I collegi uninominali Senato 1993 rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste, ad eccezione del collegio di Civitavecchia che supera di poco il limite massimo (20,5%).

La Tabella n. 4 mostra la dimensione demografica dei 7 collegi uninominali Senato 1993.

 

 

Nel disegno dei nuovi collegi si è mantenuta la corrispondenza con i territori dei collegi uninominali Senato 1993, intervenendo unicamente con lo spostamento del comune di Mazzano Romano dal collegio di Civitavecchia al collegio di Viterbo, in modo da riportare il collegio di Civitavecchia in soglia.

La Tabella n. 5 mostra i nuovi collegi uninominali Camera 2017.

 

 

Il territorio nord della circoscrizione è diviso fra 3 collegi:

Il territorio sud della circoscrizione è diviso fra 4 collegi, 2 per la provincia di Frosinone e 2 per la provincia di Latina:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 13 seggi.

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali a nord della circoscrizione, che corrispondono al territorio delle province di Viterbo e Rieti e dei comuni della città metropolitana di Roma Capitale facenti parte della circoscrizione.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 7 seggi, aggrega i 4 collegi uninominali a sud della circoscrizione, che corrispondono al territorio delle province di Frosinone e Latina.


I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Lazio costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Lazio sono assegnati 28 seggi, di cui 10 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione regionale sono costituiti 10 collegi uninominali. I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera, con un’unica modifica relativa allo spostamento di due quartieri di Roma per consentire il rispetto delle soglie di popolazione.

La Tabella n. 7 mostra la composizione dei 10 collegi uninominali.

 

 

Il territorio del comune di Roma è suddiviso fra 5 collegi uninominali, di cui 4 relativi al solo comune di Roma:

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 18 seggi.

La Tabella n. 8 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

I territori dei collegi plurinominali sono così costituiti:

 


 

 

 

 

 

 

 

Abruzzo


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Abruzzo costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella formazione dei collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati è stato adottato come riferimento la delimitazione dei collegi uninominali Senato 1993 in quanto il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione coincide con quello di cui al D.Lgs. 535/1993.

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 5 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

Dal momento che il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione rimane invariato, i 5 collegi uninominali Camera 2017 corrispondono ai territorio dei collegi uninominali Senato 1993, come mostra la Tabella n. 2.

 

 

Il collegio n. 1 L’Aquila comprende gran parte del territorio della provincia dell’Aquila ad esclusione dei comuni della Valle Peligna (Sulmona) che sono aggregati al collegio n. 4.

Il collegio n. 2 Teramo comprende l’intero territorio della provincia di Teramo ad eccezione del comune di Silvi (aggregato al collegio n. 3 Pescara).

Il collegio n. 3 Pescara comprende la parte settentrionale della provincia di Pescara, compreso il capoluogo, e il comune di Silvi in provincia di Teramo.

Il collegio n. 4 Chieti comprende parte della provincia di Chieti, compreso il capoluogo, la parte meridionale e orientale della provincia di Pescara e i comuni della Valle Peligna della provincia dell’Aquila.

Il collegio n. 5 Vasto comprende la parte restante della provincia di Chieti, fra cui i comuni di Lanciano e Vasto (attualmente il più popoloso).

 

Collegi plurinominali

 

Per attribuire i restanti 9 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali come mostra la Tabella n. 3.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono assegnati 5 seggi, aggrega i collegi uninominali 3, 4 e 5, e comprende l’intero territorio delle provincie di Pescara e Chieti, alcuni comuni della provincia dell’Aquila e un comune della provincia di Teramo.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono assegnati 4 seggi, aggrega i collegi uninominali 1 e 2, e comprende il restante territorio delle provincie dell’Aquila e di Teramo.


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Abruzzo costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 7 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 2 collegi uninominali. Come mostra la Tabella n. 4 i collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali definiti per la Camera e coincidono con i collegi plurinominali Camera.

 

 

I collegi uninominali Senato risultanti sono i seguenti:

 

Collegi plurinominali

 

I restanti 5 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.


 

 

 

 

 

 

 

Campania


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Campania è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Campania 1, che comprende i territori dei collegi uninominali Senato 1993 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, corrisponde al territorio della città metropolitana di Napoli; la circoscrizione Campania 2, che comprende i territori dei collegi uninominali Senato 1993 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, corrisponde al territorio delle province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Campania 1 sono assegnati 32 seggi, 12 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Campania 2 sono assegnati 28 seggi, 10 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella formazione dei collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati la distribuzione della popolazione sul territorio in entrambe le circoscrizioni ha consentito di adottare come riferimento le delimitazioni dei collegi uninominali Senato 1993, apportandovi limitate modifiche.

 

 

Circoscrizione Campania 1

 

Nella circoscrizione Campania 1 sono assegnati 32 seggi, di cui 12 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (Tabella A legge n. 165/2017) e corrisponde al territorio della città metropolitana di Napoli.

 

Collegi uninominali

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 12, in numero pari ai collegi uninominali Senato 1993.

I collegi uninominali Senato 1993, riferiti al territorio della circoscrizione Campania 1, rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste ad eccezione del collegio n. 6 Giugliano in Campania.

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 12 collegi uninominali Senato 1993. Le variazioni percentuali della popolazione fuori soglia sono indicate in grassetto.

 

 

Nel disegno dei nuovi collegi uninominali Camera 2017 si è mantenuta la corrispondenza con i territori dei collegi uninominali Senato 1993, intervenendo unicamente con lo spostamento dei comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano dal collegio n. 6 di Giugliano in Campania a quello adiacente di Casoria (n. 7) per riportare in soglia il collegio di Giugliano in Campania.

La Tabella n. 2 mostra i 12 collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.

 

 

Dei 12 collegi uninominali della circoscrizione, 4 sono relativi all’intero territorio del comune di Napoli:

Gli altri comuni della città metropolitana sono ripartiti nei restanti 8 collegi uninominali:

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 20 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali. Ciascun collegio plurinominale è costituito dall’aggregazione di 4 collegi uninominali

 

 

Nella aggregazione dei territori si è mantenuta l’unità del comune di Napoli, i cui 4 collegi uninominali (Napoli – San Carlo all’Arena, Napoli – San Lorenzo, Napoli - Ponticelli e Napoli - Fuorigrotta) costituiscono il collegio plurinominale n. 2 cui sono attribuiti 6 seggi.

Il territorio del collegio plurinominale n. 1, cui sono attribuiti 8 seggi, è formato dalla aggregazione del territorio dei 4 collegi uninominali a nord di Napoli (Giugliano in Campania, Acerra, Casoria e Pozzuoli).

Il territorio del collegio plurinominale n. 3, cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega il restante territorio della città metropolitana di Napoli corrispondente agli altri 4 collegi uninominali della circoscrizione situati ad est di Napoli (Nola, Portici, Torre del Greco e Castellamare di Stabia).

 


 

Circoscrizione Campania 2

 

La circoscrizione Campania 2, in cui sono assegnati 28 seggi, è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (Tabella A allegata alla legge n. 165/2017) e corrisponde al territorio delle province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno.

 

Collegi uninominali

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 10, in numero pari ai collegi uninominali Senato 1993.

La Tabella n. 4 mostra la dimensione demografica dei 10 collegi uninominali Senato 1993.

 

 

I 10 collegi uninominali Senato 1993 rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste, ad eccezione del collegio 5 Ariano Irpino che risulta avere, sulla base del censimento 2011, una popolazione inferiore alla soglia (-23%).

E’ stato dunque operato lo spostamento di 8 comuni dell’area montana Terminio – Serino dall’ex collegio Senato 1993 n. 18 di Avellino a quello n. 17 di Ariano Irpino. Si tratta dei comuni di: Chiusano di San Domenico, Parolise, Santo Stefano del Sole, Salza Irpina, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Serino, Sorbo Serpico. Sono stati inoltre aggregati allo stesso collegio di Ariano Irpino 7 comuni della Comunità montana Tanagro - Alto e Medio Sele (Colliano, Contursi Terme, Castelnuovo di Conza, Laviano, Oliveto Citra, Valva, Santomenna) della provincia di Salerno, già facenti parte dell’ex collegio Senato 1993 n. 20 di Battipaglia.

La Tabella n. 5 mostra i nuovi collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.

 

 

I collegi sono così costituiti:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 18 seggi.

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega i collegi di Benevento, Ariano Irpino e Avellino, così ricomprendendo le intere province di Benevento ed Avellino ed i comuni in provincia di Salerno ricompresi nel collegio uninominale di Ariano Irpino.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 3 collegi che costituiscono la provincia di Caserta (Caserta, S.M. Capua Vetere e Aversa);

Il collegio plurinominale n. 3, in cui vengono attribuiti 7 seggi, è costituita dall’intera provincia di Salerno (ad eccezione dei comuni passati al collegio uninominale di Ariano Irpino) attraverso l’aggregazione dei collegi uninominali di Salerno, Scafati, Battipaglia e Agropoli.

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Campania costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Campania sono assegnati 29 seggi, 11 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 11 collegi uninominali. Come mostra la Tabella n. 7 gli 11 collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei 22 collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera, due per ciascun collegio uninominale Senato.

 

 

Gli 11 collegi uninominali per l’elezione del Senato sono così costituiti:

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 18 seggi.

La Tabella n. 8 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

I collegi plurinominali per l’elezione del Senato sono così costituiti:


 

 

 

 

 

 

 

Puglia


 

I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Puglia costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 42 seggi, 16 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 16 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

Il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione coincide con quello di cui al D.Lgs. 535/1993 e la popolazione di ciascun collegio rientra nei limiti previsti dalla legge.

La Tabella n. 2 mostra i 16 collegi uninominali Camera 2017 che, come si può vedere, corrispondono ai collegi uninominali Senato 1993:

 

 

Dei 16 collegi uninominali della circoscrizione due interessano il territorio del comune di Bari:

·      

I restanti comuni della città metropolitana di Bari sono ripartiti nei seguenti tre collegi uninominali:

I restanti 11 collegi uninominali sono delimitati come segue:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 4 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 26 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali ciascuno costituito dall’aggregazione di 4 collegi uninominali della Camera.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi, coincide con quello dei collegi uninominali di Bari-Libertà-Marconi, Bari-Bitonto, Molfetta e Altamura (1, 2, 3, e 5).

 Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 7 seggi, aggrega a sud i collegi uninominali di Lecce, Nardò, Casarano e Francavilla Fontana (7, 8, 9 e 12).

Il collegio plurinominale n. 3, in cui vengono attribuiti 7 seggi, coincide con quello dei collegi uninominali 6, 10, 11 e 13 (Monopoli, Taranto, Martina Franca e Brindisi).

Il collegio plurinominale n. 4, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega a nord i collegi uninominali di Andria, San Severo, Cerignola e Foggia (4, 14, 15 e 16).


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Puglia costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 20 seggi, 8 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 8 collegi uninominali.

I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento, 2 a 2, dei 16 collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera.

La Tabella n. 4 mostra la composizione degli 8 collegi uninominali:

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi.

La Tabella n. 5 mostra la composizione dei collegi plurinominali, composti ciascuno da 4 collegi uninominali Senato:

 

 

I territori dei due collegi plurinominali per l’elezione del Senato corrispondono all’aggregazione di quattro collegi uninominali Senato:

 


 

 

 

 

 

 

 

Basilicata


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Basilicata costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 6 seggi, di cui 2 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella formazione dei collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati non è stato possibile adottare come riferimento le delimitazioni dei collegi uninominali Senato 1993 in quanto il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione è diverso da quello di cui al D. Lgs. 535/1993, che prevedeva una divisione del territorio regionale in 5 collegi uninominali.

Nella circoscrizione devono essere costituiti 2 nuovi collegi uninominali, 3 in meno rispetto ai 5 collegi uninominali Senato 1993 elencati alla Tabella n. 1.

 

 

Nel disegno dei nuovi collegi è stata mantenuta l’integrità territoriale dei collegi uninominali Senato 1993 di Potenza, Melfi, Matera e Pisticci, che sono stati riaggregati 2 a 2 nei nuovi collegi, mentre il territorio del collegio di Lauria è stato suddiviso.

La Tabella n. 2 mostra i 2 collegi uninominali Camera 2017.

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Per attribuire i restanti 4 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione è stato costituito un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Basilicata costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In applicazione dell’articolo 57 della Costituzione alla regione sono assegnati 7 seggi, di cui 1 attribuito in collegio uninominale.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione è stato costituito 1 collegio uninominale, che coincide con il territorio dell’intera regione, come mostra la Tabella n. 3.

 

 

 

Collegi plurinominali

 

I restanti 6 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinominale che coincide anch’esso con il territorio dell’intera regione.


 

 

 

 

 

 

 

Calabria


 

I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Calabria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 20 seggi, 8 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella formazione dei collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati la distribuzione della popolazione sul territorio ha consentito di adottare come riferimento le delimitazioni dei collegi uninominali Senato 1993, come previsto dalla disposizione di delega per le circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali da costituire sia pari a quello previsto dal D. Lgs. 535/1993 (articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 165/2017).

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica degli 8 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

Dato che il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione rimane invariato, gli 8 collegi uninominali Camera 2017 corrispondono ai territori dei collegi uninominali Senato 1993, come mostra la Tabella n. 2.

 

 

I collegi sono così costituiti:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali. Ciascun collegio plurinominale è costituito dall’aggregazione di 4 collegi uninominali

 

 

In ciascuno dei due collegi plurinominali vengono attribuiti 6 seggi.

Gli 8 collegi uninominali della circoscrizione sono stati aggregati 4 a 4 in modo da ricostruire, ove possibile, l’integrità dei territori provinciali:

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Calabria costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Calabria sono assegnati 10 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

Nella circoscrizione sono costituiti 4 collegi uninominali. I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento degli 8 collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera. I collegi Camera sono stati accorpati 2 a 2.

La Tabella n. 4 mostra la composizione dei 4 collegi uninominali:

 

 

 

 

Collegi plurinominali

I restanti 6 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.


 

 

 

 

 

 

 

Sicilia


I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati la regione Sicilia è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Sicilia 1, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che comprende il territorio delle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta (ad eccezione di un comune); la circoscrizione Sicilia 2, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, che comprende il territorio delle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa, nonché un comune della provincia di Caltanissetta.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Sicilia 1 sono assegnati 25 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali, mentre alla circoscrizione Sicilia 2 sono assegnati 27 seggi, 10 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Circoscrizione Sicilia 1

 

Nella circoscrizione Sicilia 1 sono assegnati 25 seggi, di cui 9 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Tabella A, legge n. 165/2017) e comprende il territorio della città metropolitana di Palermo e delle provincie di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, escluso il comune di Niscemi che fa parte della circoscrizione Sicilia 2.

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 10 collegi uninominali Senato 1993.

 

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 9. Nella formazione dei nuovi collegi è stato pertanto necessario eliminare uno dei 10 collegi uninominali Senato 1993.

La Tabella n. 2 mostra i 9 collegi uninominali Camera 2017. Come si può vedere i collegi da 1 a 5 corrispondono ad altrettanti collegi uninominali Senato 1993:

 

 

I restanti 4 collegi sono stati costituiti riaggregando i territori degli altri 5 collegi uninominali Senato 1993:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 16 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali. Ciascun collegio plurinominale è costituito dall’aggregazione di 3 collegi uninominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui sono attribuiti 4 seggi, aggrega i collegi di Palermo-Resuttana-S. Lorenzo, Palermo-Libertà e Palermo-Settecannoli e comprende l’intero territorio del comune di Palermo nonché 4 comuni della città metropolitana.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi di Marsala, Monreale e Bagheria e comprende la restante parte della città metropolitana di Palermo, la parte settentrionale della provincia di Trapani nonché il comune di Resuttano della provincia di Caltanissetta.

Il collegio plurinominale n. 3, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi di Gela, Agrigento e Mazara del Vallo e comprende l’intero territorio della provincia di Agrigento, la quasi totalità della provincia di Caltanissetta e la restante parte delle provincia di Trapani.

 


 

Circoscrizione Sicilia 2

 

Nella circoscrizione Sicilia 2 sono assegnati 27 seggi, di cui 10 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (Tabella A legge n. 165/2017) e comprende l’intero territorio delle città metropolitane di Messina e Catania, e delle province di Enna, Siracusa e Ragusa, nonché il comune di Niscemi della provincia di Caltanissetta.

 

Collegi uninominali

 

I nuovi collegi uninominali Camera 2017 da costituire nella circoscrizione sono 10, in numero pari ai collegi uninominali Senato 1993.

La Tabella n. 4 mostra la dimensione demografica dei 10 collegi uninominali Senato 1993.

 

 

Nonostante i collegi uninominali Senato 1993 rientrino tutti nelle soglie demografiche previste, nella costituzione dei nuovi collegi uninominali Camera 2017 alcuni di essi sono stati modificati al fine di ricondurre il territorio del comune di Catania entro un unico collegio e ricostruire l’integrità della città metropolitana di Messina.

La Tabella n. 5 mostra i 10 collegi uninominali Camera 2017.

 

 

Il territorio della provincia di Messina risulta quindi diviso fra 3 collegi:

Come già detto è stato modificato anche il territorio di 3 collegi della provincia di Catania:

Gli altri collegi non sono stati modificati:

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 17 seggi.

La Tabella n. 6 mostra la composizione dei collegi plurinominali.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto ed Enna, che comprendono il territorio della città metropolitana di Messina e della provincia di Enna.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega i 3 collegi uninominali di Acireale, Catania e Misterbianco, che comprendono la maggior parte del territorio della città metropolitana di Catania, incluso il capoluogo.

Il collegio plurinominale n. 3, in cui vengono attribuiti 7 seggi, aggrega i 4 collegi uninominali di Paternò, Ragusa, Avola e Siracusa, che comprendono il territorio delle provincie di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa nonché i restanti comuni della città metropolitana di Catania.

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Sicilia costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sicilia sono assegnati 25 seggi, di cui 9 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 9 collegi uninominali. I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti mediante accorpamento dei 19 collegi uninominali già definiti sul territorio regionale per la Camera. I collegi Camera sono stati accorpati 2 a 2 e il territorio del collegio rimanente è stato suddiviso.

La Tabella n. 7 mostra la composizione dei 9 collegi uninominali:

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella regione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 16 seggi.

La Tabella n. 8 mostra la composizione dei collegi plurinominali, composti da 3 collegi uninominali ciascuno:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Sardegna


 

I collegi per l’elezione della Camera dei deputati

 

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Sardegna costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 17 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

La Tabella n. 1 mostra la dimensione demografica dei 6 collegi uninominali Senato 1993, che rientrano tutti nelle soglie di popolazione previste.

 

 

 

Il numero dei collegi uninominali da costituire nella circoscrizione coincide con quello di cui al D. Lgs. 535/1993 e la popolazione di ciascun collegio rientra nei limiti previsti dalla legge.

La Tabella n. 2 mostra i 6 collegi uninominali Camera 2017 che, come si può vedere, corrispondono ai collegi uninominali Senato 1993[8]:

 

 

 

Collegi plurinominali

 

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

La Tabella n. 3 mostra la composizione dei collegi plurinominali, ciascuno costituito dall’aggregazione di 3 collegi uninominali della Camera.

 

 

Il collegio plurinominale n. 1, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi uninominali Camera di Cagliari, Carbonia ed Oristano (1, 3 e 6), che rappresentano la parte centro-meridionale della regione, inclusa la zona pianeggiante del Campidano.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui sono attribuiti 5 seggi, aggrega i collegi uninominali Camera di Nuoro, Sassari ed Olbia (2, 4 e 5), unificando l’area centro-settentrionale del territorio dell’isola.

 

 


 

I collegi per l’elezione del Senato della Repubblica

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Sardegna costituisce un’unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sardegna sono assegnati 8 seggi, di cui 3 attribuiti in collegi uninominali.

 

Collegi uninominali

 

Nella circoscrizione sono costituiti 3 collegi uninominali. I collegi uninominali per l’elezione del Senato sono stati costituiti aggregando, due a due, i 6 collegi uninominali per l’elezione della Camera.

La Tabella n. 4 mostra la composizione dei 3 collegi uninominali:

 

 

 

 

Collegi plurinominali

 

I restanti 5 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molise


 

Per l’elezione della Camera dei deputati alla regione Molise sono assegnati 3 seggi. La legge 165/2017 stabilisce che nella regione sono costituiti 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e corrispondenti ai collegi uninominali di cui al decreto legislativo n. 535 del 1993 (collegi uninominali Senato, in attuazione della legge n. 276/1993).

 

 

Il seggio restante è attribuito con metodo proporzionale nell’unico collegio plurinominale che comprende il territorio dell’intera regione, come stabilito dalla stessa legge 165/2017 (art. 3, comma 1, lettera b).

 

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Molise sono assegnati 2 seggi (art. 57 Costituzione, comma 3). La legge 165/2017 stabilisce che nella regione è costituito un unico collegio uninominale. L’altro seggio è dunque attribuito con metodo proporzionale nell’ambito di un collegio plurinominale, il cui territorio equivale a quello del collegio uninominale.

 


 

 

 

 

 

 

 

Trentino-Alto Adige/Südtirol


Per l’elezione della Camera dei deputati alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono assegnati 11 seggi. La legge 165/2017 stabilisce che nella regione sono costituiti 6 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e corrispondenti ai collegi uninominali di cui al decreto legislativo n. 535 del 1993 (collegi uninominali Senato, in attuazione della legge n. 276/1993).

La Tabella n. 1 mostra i 6 collegi uninominali.

 

 

Per attribuire i restanti 5 seggi con metodo proporzionale è costituito un unico collegio plurinominale che comprende il territorio dell’intera regione, come stabilito dalla stessa legge 165/2017 (art. 3, comma 1, lettera b).

 

Per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono assegnati 7 seggi. La legge 165/2017 stabilisce che nella regione sono costituiti 6 collegi uninominali, definiti dalla legge n. 422 del 1991 (art. 1, comma 4, TU Senato),

La legge 422/1991 definisce i sei collegi del Senato in attuazione della “misura 111” a favore della popolazione alto-atesina, ripresi nella definizione dei sei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 535 del 1993, che ha determinato i collegi uninominali in attuazione della legge n. 276/1993.

Come emerge dal combinato disposto dell’art. 1, comma 4, TU Senato e dall’art. 1, comma 2, TU Camera (che richiama espressamente i sei collegi del decreto legislativo n. 535 del 1993 come riportati nella Tabella A.1 allegata al TU Camera), per la regione Trentino-Alto Adige i collegi uninominali per l’elezione del Senato sono i medesimi della Camera.

Il seggio restante è attribuito con metodo proporzionale nell’unico collegio plurinominale che comprende il territorio dell’intera regione.

 


 

 

 

 

 

 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste


 

La legge 165/2017 stabilisce che per l’elezione della Camera dei deputati nella regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituito un collegio uninominale corrispondente al territorio dell’intera regione, e quindi della relativa circoscrizione, al quale spetta un solo seggio attribuito con metodo maggioritario.

Anche per l’elezione del Senato della Repubblica alla regione spetta un seggio (art. 57 Costituzione, comma 3) attribuito in un unico collegio uninominale (art. 1, comma 3, TU Senato).

 

 

 



[1] Titolo VI del DPR 361/57 - TU Camera e Titolo VII del TU Senato.

[2] Esclusi il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta.

[3] Cui si aggiunge il collegio unico della Valle d’Aosta.

[4] Sono invece riferiti alla determinazione dei soli collegi uninominali della Camera dei deputati i criteri direttivi relativi, rispettivamente, al riferimento al decreto legislativo n. 535 del 1993 (collegi Senato legge Mattarella) nella formazione dei collegi (lett. d)), e alle previsioni per l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena (lett. e)).

[5] Il testo approvato è il seguente: “Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine (co. 1). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine (co. 2). Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge (co. 3). Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (co. 4). La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (co. 5).

[6] Nella relazione illustrativa è invece riportato che il territorio della provincia di Alessandria è interamente compreso nel collegio plurinominale n. 1, mentre il territorio della provincia di Asti risulterebbe diviso tra i due collegi plurinominali.

[7] Si ricorda che il DPR 12 settembre 2007 reca la tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della L. 23 febbraio 2001, n. 38. Nella tabella sono elencati i seguenti comuni o comuni-frazioni:

TRIESTE, SANN DORLIGO DELLA VALLE, DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SGONICO;

GORIZIA, CORMONS, DOBERDÒ DEL LAGO, MONFALCONE, RONCHI DEI LEGIONARI, S. FLORIANO DEL COLLIO, SAVOGNA D'ISONZO, SAGRADO;

DRENCHIA FAEDIS - frazioni e località di: Canebola, Valle, Clap, Costalunga, Costapiana, Pedrosa, Stremiz e Gradischiutta, GRIMACCO, LUSEVERA, MALBORGHETTO-VALBRUNA, NIMIS-frazione Cergneu, PREPOTTO, PULFERO, RESIA, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA, TAIPANA, TORREANO, ATTIMIS, CIVIDALE DEL FRIULI, TARVISIO.

 

[8] Si ricorda che con la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 sul riordino delle province della Sardegna sono state superate le province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, di Olbia-Tempio e dell'Ogliastra ed istituite la città metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud Sardegna. Le province sono quindi attualmente le seguenti: Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna e la città metropolitana di Cagliari.