Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disciplina della dirigenza della Repubblica ' Atto del Governo n. 328 ' Testo a fronte
Riferimenti:
SCH.DEC 328/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 327    Progressivo: 1
Data: 19/09/2016
Descrittori:
DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   L 2015 0124
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L N. 124 DEL 07-AGO-16     

Disciplina della dirigenza della Repubblica

Atto del Governo 328

Dossier n. 327/1

Testo a fronte

 

Settembre 2016


 

 

 

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Dossier n. 372/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 327/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Testo a fronte

 


 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Testo vigente

Testo modificato dall’A.G. 328

Capo II
Dirigenza

 

Sezione I

Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni


Art. 2, co. 1, lett. a)

Art. 13
Amministrazioni destinatarie

Art. 13
Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

1. La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui all'articolo 13-bis, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

 

2. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla loro complessità organizzativa e alla necessità di coordinare diversi uffici dirigenziali, possono articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali, assicurando comunque l'invarianza della spesa complessiva per il personale dirigente.

 

3. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume, all’esito delle procedure di cui agli articoli 28, 28-bis e 28-ter, con contestuale iscrizione nei ruoli di cui all'articolo 13-bis. Il successivo conferimento di incarico dirigenziale, da parte di altra amministrazione, comporta la cessione a quest'ultima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione nel ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai Ruoli dirigenziali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali.

 

Art. 2, co. 1, lett. b)

 

Art. 13-bis
Sistema della dirigenza pubblica

 

1. Il sistema della dirigenza pubblica è costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali (di seguito "Ruoli della dirigenza"). Ai Ruoli si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, in modo da assicurare il rispetto dei principi di eguaglianza, del merito e dell'esame comparativo.

 

2. Al ruolo dei dirigenti statali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, enti pubblici di ricerca e università statali.

 

3. Al Ruolo dei dirigenti regionali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: regioni, agenzie regionali, enti pubblici non economici regionali, amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Istituti autonomi case popolari, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, ferma restando per ogni tipologia di amministrazione la natura pubblica non economica.

 

4. Al Ruolo dei dirigenti locali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.

 

5. In ciascuno dei Ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali, per le categorie dirigenziali professionali e tecniche individuate dal Regolamento di cui all'articolo 28-sexies.

 

6. Il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

7. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla gestione dei Ruoli della dirigenza. A questo scopo, il medesimo Dipartimento provvede alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, che contiene l'indicazione degli uffici dirigenziali presso ciascuna delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei relativi titolari nonché, per ciascun dirigente di ruolo, il curriculum vitae, la collocazione nella graduatoria di merito adottata ai sensi degli articoli 28-bis e 28-ter, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni. La banca dati viene alimentata con i dati inseriti dalle amministrazioni e dai singoli dirigenti. Le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali.

Art. 14
Indirizzo politico-amministrativo

Identico

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

 

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

 

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

 

Art. 15
Dirigenti


Art. 11, co. 1, lett. a)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.




1. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

Identico

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

3. In ciascuna struttura organizzativa il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

4. Il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

Identico

Art. 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali


Art. 11, co. 1, lett. b)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

Identico

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro o all’organo di vertice politico, nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

Identica

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro o all’organo di vertice politico, rispondono della relativa attuazione direttamente nei confronti dello stesso, e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Identica

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti, e sono titolari, in relazione a tale attività gestionale, in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

Identica

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

Identica

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Identica

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

Identica

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

Identica

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

Identica

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

Identica

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

Identica

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

Identica

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Identica

 

l-quinquies) provvedono al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attività della struttura, segnalando tempestivamente l'avvenuto scostamento o, ove possibile, il pericolo di scostamento dagli obiettivi di cui al programma di mandato negoziato con l’organo di vertice politico al momento del conferimento dell'incarico, onde consentirne la ricalibrazione in tempo utile, senza danno per l'attività amministrativa, evitando di incorrere nelle inadempienze di cui all'art 21;

 

l-sexies) effettuano la valutazione dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla propria struttura, nel rispetto del principio del merito, avuto comunque riguardo alla capacità di .gestione delle risorse .umane assegnate alla struttura, evidenziata dal livello di raggiungimento degli obiettivi, alla dimostrata capacità valutativa e di controllo sulle presenze e sull'apporto motivazionale di .ciascun dipendente, alla tempestiva individuazione di fattori di rischio, anche di illeciti, o comunque di condotte lesive per l'efficienza e l'immagine della pubblica amministrazione, con conseguente· rimozione degli stessi, alle garanzie di trasparenza, e alla individuazione di metodologie migliorative e coinvolgenti l'utenza nella valutazione dell'operato della propria struttura.

 

1-bis. Nell'attività di cui alla lettera l-quinquies), del comma 1, i dirigenti di uffici dirigenziali generali si avvalgono delle apposite strutture competenti in materia di valutazioni, per l'individuazione di obiettivi personalizzati nell'ambito degli obiettivi della struttura di appartenenza.

 

1-ter. Per le finalità di cui alla lettera b), del comma 1, i piani, programmi e direttive generali sono oggetto di negoziazione al momento del conferimento dell'incarico, e possono essere rivisti periodicamente e con cadenze almeno semestrali, anche in ragione di sopravvenute difficoltà di budget, ovvero non ascrivibili al dirigente generale, e non preventivabili al momento del conferimento. La negoziazione costituisce atto accessorio al conferimento dell'incarico, e ha valenza pluriennale in relazione alla durata dello stesso. Il dirigente generale, al fine di sottoscrivere la stessa, acquisisce preventive informazioni sulle disponibilità strutturali e finanziarie utilizzabili per l'espletamento dell'incarico, e contribuisce alla elaborazione di un cronoprogramma e degli indicatori valutabili per la realizzazione del mandato conferitogli. In caso di mutamento dell'amministrazione di riferimento, prima della scadenza dell'incarico dirigenziale, si procede a nuova negoziazione degli obiettivi per il tempo residuo di espletamento dello stesso, entro tre mesi dall'insediamento della nuova amministrazione.

 

1-quater. Negli enti locali, è denominato dirigente apicale il dirigente al quale sono attribuiti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale. Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia. prevista la posizione dirigenziale; la funzione di direzione apicale è svolta in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Per la programmazione degli obiettivi, al dirigente apicale si applicano le disposizioni di cui. al comma 1-ter.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

Identico

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

Identico

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Identico

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

Identico

Art. 17
Funzioni dei dirigenti


Art. 11, co. 1, lett. c)

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

Identico

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Identica

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

Identica

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Identica

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

Identica

d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

Identica

 

d-ter) coadiuvano il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale, e nella individuazione di fattori di criticità nella realizzazione del programma negoziato dal dirigente generale con il vertice politico, segnalando tempestivamente problematiche e proponendo soluzioni correttive;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis

Identica

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti

Identica

 

e-ter) sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

Identica

Art. 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti

Identico

1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

 

2. II Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".

 

 

Art. 4

 

Art. 19
Commissione per la dirigenza pubblica

 

È istituita la Commissione per la dirigenza statale. La Commissione opera, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

2. La Commissione, in particolare:

 

a) nomina le commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter, comma 5;

 

b) definisce, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali e ne verifica il rispetto;

 

c) accerta l'effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;

 

d) procede alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali, secondo le previsioni dell'articolo 19-ter;

 

e) effettua la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi;

 

f) esprime parere sui provvedimenti di cui all'articolo 21;

 

g) esprime parere. obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla. richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevole.

 

3. La Commissione è organo collegiale. composto da sette membri. Sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, nonché due, componenti scelti tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

 

4. I componenti di cui al terzo periodo del comma 3 non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti, e non devono avere interessi in conflitto con le funzioni della commissione. I due componenti nominati durano in carica, rispettivamente, uno quattro anni e l'altro sei anni e non possono essere confermati. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a compenso, gettoni; indennità di alcun tipo, .salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego.

 

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella prima riunione, convocata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente periodo, la Commissione si insedia e elegge, tra i propri componenti, il Presidente. La carica di Presidente ha durata di tre anni e può essere rinnovata per una sola volta.

 

6. In sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri di cui al comma 2, lettera b), entro centottanta giorni dalla data di insediamento.

 

7. Il Dipartimento della funzione pubblica, nell' ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisce il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione.

 

8. Con la relativa intesa di cui all'articolo13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza regionale che svolge le funzioni di cui al comma 5, per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti regionali. Sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di Ministri. Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con· intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, scelti trai titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

 

9. Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza locale, che svolge le funzioni di cui al comma 5 per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti locali. Sono componenti permanenti· della Commissione: il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane. Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell’amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

Art. 19
Incarichi di funzioni dirigenziali

Art. 19-bis
Incarichi dirigenziali

(commi 1-3)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1. Le amministrazioni conferiscono gli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali, nonché. gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeri ali.

 

Vedi art. 19-ter, co. 3

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

2. Le amministrazioni individuano gli uffici e le funzioni dirigenziali di cui al comma 1, definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

3. Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui all'articolo 19-ter, a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

Vedi art. 19-quinques, co. 5

 

Art. 19-quinques
Durata degli incarichi dirigenziali

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo.

Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.








[Segue comma 2]
La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.






[Segue comma 2]
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24.

Vedi art. 19- co. 1-ter



Vedi art. 19, co. 8



[Segue comma 2]
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni.

Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.






Vedi art. 19, quater, co. 5








1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di quattro anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4. Alla predetta procedura può partecipare il dirigente già titolare dell'incarico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati a rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n.190.
2. Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico l'amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l'incarico per ulteriori due anni.

3. La durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni, se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

4. L'amministrazione può altresì prorogare l'incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni.


Vedi art. 19-bis, co. 6



5. Salva l'ipotesi di licenziamento disciplinare, gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

6. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19-quater, comma 1, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

7. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.





Vedi art. 24, co. 11

 

8. Gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.

 

Art. 19-quater
Competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

1. Nelle amministrazioni statali, gli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

2. Nelle amministrazioni statali, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

 

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. Nelle amministrazioni statali, gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale.

Vedi comma 9

4. Degli incarichi di cui, ai commi 1 e 2 è .data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

Vedi art. 19, co 2, 2° periodo

5. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 1, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo, e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico.

 

Art. 19-bis
Incarichi dirigenziali

(commi 4-10)

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

 

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

 

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui al citato articolo 19-ter, possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili, e dell'otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili. Il quoziente derivante dall'applicazione delle suddette percentuali è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma possono essere conferiti a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non appartenenti ai Ruoli della dirigenza, purché essi siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Tali soggetti devono inoltre avere particolare e comprovata qualificazione professionale, per avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali generali, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di quattro anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

5. Per i soli incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis, comma 5, in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni ,di dirigenti aventi i requisiti richiesti, le amministrazioni possono, con provvedimento motivato, conferire incarichi di durata non superiore a un anno ai soggetti di cui al comma 4, in deroga alle percentuali di cui al comma 3.

Vedi art. 19, co. 2

6. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24. Nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 19-quater, comma 1, il contratto indica il programma assegnato allo stesso e i tempi dì realizzazione, nonché gli eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro.

 

7. Il conferimento dell'incarico, a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione, comporta altresì la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al Ruolo.

Vedi art. 27

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni locali. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vedi art. 27

9. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

10. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell' art. 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le percentuali di cui al comma 3 [rectius comma 4] sono elevate rispettivamente al venti per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti, e al trenta per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 3 [rectius comma 4] siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

[7. Abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h), della L. 145/2002]

 

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Vedi art. 19-quinquies, co. 6

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

Vedi art. 19-quater, co. 4

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Vedi art. 19-bis, co. 1

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

 

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

 

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

 

 

Art. 19-ter
Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali

 

1. Salvo quanto previsto dagli articolo 23-ter e 28-bis, commi 5 e 6, gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico. Per le amministrazioni statali, sono esclusi gli incarichi di segretario generale dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quelli di livello equivalente, e quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.

 

2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico, l'amministrazione interessata procede alla definizione dei criteri di scelta, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui all'articolo 19, e nel rispetto dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 19-bis.

V. art. 19, co. 1

3. I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze eli direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, tengono conto delle· condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 nonché della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Gli avvisi possono indicate un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

V. art. 19, co. 1-bis

4. Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati di cui all'articolo 13-bis, comma 7. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni.

V. art. 19, co. 2

5. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, la relativa Commissione di cui all'articolo 19 seleziona, in base ai requisiti e ai criteri di cui ai commi 2 e 3, i tre candidati più idonei, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei cinque candidati selezionati dalla Commissione è operata la scelta da parte del soggetto competente ai sensi dell'articolo 19 quater. A questo scopo, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso, l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla suddetta Commissione, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati all'amministrazione, nei successivi trenta giorni.

 

6. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-quater è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza statale, e l'incarico è conferito decorsi quindici giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si procede alla scelta di un diverso candidato.

 

7, L'esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso pubblico, con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica.

 

8. Per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 20
Verifica dei risultati

Identico

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

 

Art. 21
Responsabilità dirigenziale


Art. 5

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. Costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della performance organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze, e sul contributo qualitativo dell'attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della pubblica-amministrazione e sull'accessibilità ai relativi servizi; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentita la relativa Commissione di cui all’articolo 19, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

 

1-ter. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali e i dirigenti di cui all'articolo 19-ter, comma 1, costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. La procedura di contestazione, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve essere recepita in apposito atto dell' amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l’organo di vertice sulla rimodulazione dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all'atto di programmazione accessorio al conferimento dell'incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso.

[2. Abrogato dall'art. 3, comma 2, lett. b), della L. 145/2002]

 

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Identico

 

Art. 15

Art. 22
Comitato dei garanti

Abrogato

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

 

2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

 

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

 

 

Art. 15

Art. 23
Ruolo unico dei dirigenti

Abrogato

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

 

2. E' assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

 

Art. 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato



Art. 7, co. 1, lett. a)

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

Identico

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

Soppresso

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

Identico

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i dieci anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

Identico

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

 

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

 

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

Identico

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

Identico

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

Identico

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Identico

[10. Abrogato dall'art. 2, comma 9-bis, del D.L. 191/2013]

 

 

Art. 7, co. 1, lett. b)

 

Art. 23-ter
Dirigenti privi di incarico

 

1. Alla scadenza di ogni incarico, il dirigente resta iscritto nel relativo Ruolo ed è collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. I dirigenti privi di incarico hanno l'obbligo di partecipare, nel corso di ciascun anno, ad almeno cinque procedure comparative di avviso pubblico di cui all'articolo 19-ter, per le quali abbiano i requisiti.

 

2. In caso di mancata. attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34, decorso un anno, dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, le amministrazioni statali possono conferire direttamente, ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, laddove ricorrano le condizioni, stabilite in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. Ai dirigenti privi di incarico non si applica il limite di cui all'articolo 28-quater, comma 2. In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.

 

3. I dirigenti privi di incarico possono, in qualsiasi momento, formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del .codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.

 

4. Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Nell’anno successivo, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione, eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale, sono ridotti di un terzo del loro ammontare. Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo.

 

5. I dirigenti in disponibilità, a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21, decadono dal relativo Ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.

 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni regionali e locali.

 

Art. 8

Art. 24
Trattamento economico

Art. 24
Trattamento economico dei dirigenti

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e si compone del trattamento economico fondamentale e del trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e. ai risultati conseguiti. Nella determinazione del trattamento economico i contratti collettivi tengono conto del tetto di spesa di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che deve essere comprensivo di qualsiasi forma di premialità aggiuntiva, anche riconducibile a disposizioni di legge speciale.








1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.

2. Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività e, la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della predetta retribuzione complessiva. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali devono costituire, rispettivamente, almeno il 60 e il 40 per cento della retribuzione complessiva come sopra determinata. Ai fini del presente comma i contratti collettivi non possono destinare risorse alla parte fondamentale né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime riferite al trattamento collegato ai risultati.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

 

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

 

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio, o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio, o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione, e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico di risultato della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

 

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

 

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

 

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

4. I compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti, ivi compresi anche quelli previsti ai sensi dell'art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, i contratti collettivi operano la graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le conseguenti economie per incrementare il trattamento economico correlato all'incarico.

 

6. La retribuzione di posizione è interamente correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale.

 

7. Per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro .dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di. garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo, da determinarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

 

8. Per gli altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei criteri di cui ai commi 6 e 7.

 

9. La retribuzione di risultato è correlata ai risultati conseguiti dal dirigente in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l'intera amministrazione.

 

10. I contratti collettivi destinano una percentuale non inferiore al due per cento delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale. non dirigenziale, e di quello dirigenziale, a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non· più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai· rendimenti. L'identità· dei destinatari dei· suddetti premi è pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione.

Vedi art. 19, co. 2, ultimo periodo

11. Per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19-quinquies, comma 2, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29. dicembre 1973, n. ·1092, e successive modificazioni, l'ultimo Stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

12. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

[9. Abrogato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. b), del D.L. 136/2004]

 

Art. 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche

Identico

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

 

2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

 

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

 

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

 

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

 

6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

 

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

 

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

 

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

 

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

 

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

 

 

Art. 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

Identico

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

 

2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

 

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

 

 

Art. 15

Art. 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

Abrogato

Vedi art. 19-bis co. 8

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

 

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

 

 

Art. 9

 

Art. 27-bis
Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali

 

1. Gli enti locali nominano con le modalità di cui all'articolo 19-ter, comma 6, tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, un dirigente apicale a cui affidano compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Il dirigente apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente. L'incarico di dirigente apicale cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi.

 

2. Le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al comma l, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In tale ipotesi, tali enti affidano la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e la funzione rogante a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza, in possesso dei requisiti prescritti.

 

3. I comuni con popolazione inferiore a 5.000, abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, e il comune di Campione d'Italia, hanno l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale di cui al comma l in forma associata. A questo scopo, salvo il caso di unioni di comuni, concludono una convenzione che stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individua le competenze per la nomina e la revoca del dirigente apicale, e determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del dirigente apicale, la durata e la possibilità di recesso da parte dei singoli comuni, e i reciproci obblighi e garanzie.

 

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale apicale, di cui al comma 1, cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi.

 

5. Per la Regione Trentino-Alto Adige si applica quanto previsto. per i segretari comunali dal titolo VI della legge Il marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali in materia, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.

 

Art. 27-ter
Dirigenti delle autorità indipendenti

 

1. È .istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti. Al Ruolo sono iscritti i dirigenti delle autorità indipendenti, assunti a tempo indeterminato. Ai fini del presente decreto per autorità indipendenti si intendono: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

 

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione tecnica della banca. dati del Ruolo di cui al comma 1, che contiene le informazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 7. Le autorità indipendenti, Con convenzione tra esse, possono individuare un diverso ufficio per la suddetta gestione tecnica.

 

3. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione al Ruolo di cui al comma 1. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità.

 

4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti del Ruolo di cui al comma 1 si svolgono, in relazione alla programmazione delle assunzioni, con cadenza annuale, e sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144.

 

5. Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quinquies, e garantendo comunque la possibilità, a tutti gli iscritti al Ruolo di cui al comma 1, di partecipare alle relative procedure. È fatta salva l'autonomia di ciascuna autorità nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 23-ter.

 

6. La graduazione delle funzioni e responsabilità dei dirigenti, ai fini della retribuzione di posizione, è definita da ciascuna autorità conformemente al proprio ordinamento, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 8.

 

7. In sede di prima applicazione sono iscritti ai Ruoli della dirigenza i dirigenti assunti, presso le autorità indipendenti, a tempo indeterminato.

 

 

Sezione II

Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni


Art. 3, co. 1, lett. a)

Art. 28
Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

Art. 28
Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

1. Alla dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4, si accede per corso-concorso selettivo di formazione, di seguito "corso-concorso", nonché per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari' in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per i quali si, pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale di cui all’articolo 27-bis. A decorrere dalla predetta ricognizione, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti e garantendo l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Le amministrazioni interessate adottano le conseguenti misure inerenti all'assetto organizzativo.

 

2. Le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza, sono limitate ai vincitori, e non comprendono idonei.

[Commi 2.-4 Abrogati]

 

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

3. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies disciplina:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso;

Vedi comma 1

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

Vedi comma 1

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 28-bis e 28-ter, dell'esame di cui all'articolo 28-ter, commi 4 e 5, e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

b) i criteri di. selezione dei partecipanti; ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito. internazionale;

c) i criteri per la valutazione dei titoli, nel concorso di cui all'articolo 28-ter, prevedendo altresì la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate dai candidati, e stabilendo, per ciascun profilo dirigenziale, il numero massimo di titoli che possono essere presentati dai candidati;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

 

 

d) la durata, non superiore a dodici mesi, e l'articolazione del corso-concorso, le modalità di verifica degli apprendimenti e di formazione della graduatoria finale;

 

e) la durata, non superiore a sei mesi, e l'articolazione del ciclo formativo di cui all'articolo 28-ter;

 

f) i contenuti principali del corso concorso e' del ciclo formativo, tenendo orientativamente conto, in ragione delle specificità proprie delle singole procedure di reclutamento, delle seguenti aree: gestione del personale; gestione delle risorse economico-finanziarie, anche con riguardo all'ottenimento e all'utilizzo dei finanziamenti europei; contratti pubblici; deontologia professionale e prevenzione della corruzione; digitalizzazione; trasparenza e semplificazione amministrativa;

 

g) i contenuti del ciclo formativo e del corso concorso per l'accesso alle sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis, comma 5.

 

 

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

 

 

[Commi 7 e 7-bis Abrogato]

 

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può tuttavia essere reclutato il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

 

5. Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede per corso-concorso o per concorso, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all'articolo 13-bis, comma 6, disciplinano la programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso, e del concorso, per i dirigenti regionali e locali.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

 

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art. 3, co. 1, lett. b)

Art. 28-bis
Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia

Art. 28-bis
Corso-concorso per l’accesso alla dirigenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

1. Al corso-concorso per l'accesso alla dirigenza si accede mediante concorso per esami.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

2. Possono partecipare al corso-concorso dì cui al comma 1 i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono essere previsti criteri di preselezione ivi inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea. Possono, altresì, partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28-ter, comma 2, lettera a), ai quali può essere riservata una quota di posti non superiore al venticinque per cento dei posti messi a concorso.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

3. Al corso-concorso è ammesso un numero di partecipanti superiore del venti per cento al numero di posti banditi. Una quota di posti può essere riservata, in relazione al fabbisogno delle amministrazioni, a professionalità tecniche delle sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis, comma 5.

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

4. Resta fermo. quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni.

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

5. I vincitori del corso-concorso sono immessi in servizio come funzionari, per un periodo di tre anni, presso le amministrazioni per le quali sono stati banditi i posti, tenuto conto dell'ordine di graduatoria: l'amministrazione presso la quale· il vincitore presta servizio può ridurre il suddetto periodo fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero, secondo, le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 28-sexies. Ai vincitori sono attribuiti incarichi dirigenziali temporanei, per una durata non superiore al suddetto periodo.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

6. A conclusione del periodo .di cui al comma 5, l'amministrazione presso la quale i vincitori del corso-concorso hanno prestato servizio trasmette alla relativa Commissione di cui all'articolo 19 una relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato. In caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio assume il dipendente come dirigente a tempo indeterminato, e gli conferisce un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa di cui all'articolo 19-ter. Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l'interessato non consegue l'assunzione in servizio come dirigente a tempo indeterminato e si applica quanto previsto dal comma 7

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.

7. I partecipanti al corso-concorso che, pur ottenendo una valutazione finale di sufficienza, non risultino vincitori, sono assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali, salvo che già non rivestano tale qualifica, o comunque optino per il mantenimento dell'inquadramento in essere. In questo caso, sono assegnati d'ufficio, dal Dipartimento della funzione pubblica, alle amministrazioni secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre2013,n. 125.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

8. Le intese di cui all'articolo 13-bis, comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso per i dirigenti .delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui ai commi 5 e 6 sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la dirigenza locale.".

 

Art. 3, co. 1, lett. c)

 

Art. 28-ter
Concorso per l’accesso alla dirigenza

 

1. Il concorso per l'accesso alla dirigenza è bandito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in relazione alle professionalità tecniche corrispondenti alle sezioni speciali del relativo Ruolo. Il concorso, per titoli ed esami, è bandito per assunzioni q tempo determinato, della durata massima di quattro anni, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo.

 

2. Possono partecipare al concorso i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno svolto, in un livello di inquadramento giuridico per l'accesso al quale è richiesto il possesso della laurea, almeno cinque anni di servizio o, se in possesso .di dottorato di ricerca o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale, almeno tre anni di servizio; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche diverse dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e che vi hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, o incarichi ad essi equiparati, in amministrazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a cinque anni;

d) coloro che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

 

3. I vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni e sono tenuti a effettuare, durante il primo periodo di servizio, un ciclo di formazione, le cui modalità sono definite nel Regolamento di cui all'articolo 28-sexies. Il Regolamento stabilisce anche l'utilizzo, ai fini di cui al comma 4, della graduatoria consolidatasi all'esito del medesimo ciclo formativo. Per coloro che appartengono alla categoria di cui al comma 2, lettera a), resta ferma la posizione di aspettativa fino all'eventuale assunzione, a tempo indeterminato, nella qualifica dirigenziale.

 

4. Dopo i primi tre anni di servizio, come dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, i vincitori sono soggetti a un esame di conferma, volto a verificare la concreta attitudine e capacità manageriale, da parte di una apposita commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. La partecipazione alla predetta commissione non dà titolo a compensi, gettoni di presenza o· indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese ·di missione documentate, nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego. La . Commissione tiene conto della valutazione della. performance individuale dei dirigenti. L’amministrazione presso la quale il dirigente  presta servizio può ridurre il suddetto periodo  fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero, secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 28-sexies. In caso di superamento dell'esame, sono assunti dall'amministrazione presso cui hanno svolto il primo incarico, o da altra amministrazione statale, che conferisce loro l'incarico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e sono iscritti nel Ruolo.

 

5. li dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale.

 

6. In caso di mancato superamento dell’esame di conferma, gli interessati, se già dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, sono reinquadrati come funzionari dall'amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa senza assegni.

 

7. Il concorso per l'accesso alla dirigenza regionale e locale è bandito secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all'articolo 13-bis, comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del ciclo formativo per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del ciclo formativo si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui al comma 4sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la dirigenza locale.

 

Art. 28-quater
Formazione dei dirigenti

 

1. Ciascun dirigente frequenta corsi di formazione, organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA, per un numero di ore definito dal regolamento di cui all'articolo 28-sexies, nel rispetto delle disposizioni di legge e contratto collettivo in materia.

 

2. Ciascun dirigente svolge gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della Scuola nazionale dell'amministrazione per un massimo di quaranta ore annue, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali.

 

3. Le intese di cui all'articolo 13-bis, comma 6, definiscono gli obblighi di formazione e di insegnamento dei dirigenti del Ruolo della dirigenza regionale e del Ruolo della dirigenza locale, prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento, dei dirigenti iscritti a ciascuno dei Ruoli della dirigenza, anche in favore dei dirigenti iscritti agli altri due ruoli.

 

4. Al fine di assicurare omogeneità ai livelli di competenza manageriale, la Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA assicura l'aggiornamento nelle materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti, e individua quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni interessate.

 

Art. 28-quinquies
Scuola nazionale dell'amministrazione

 

1. La Scuola nazionale dell'Amministrazione (di seguito "Scuola") è trasformata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

2. La Scuola svolge funzioni dì reclutamento e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio.

 

3., Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, formulata previa interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo statuto della Scuola, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Lo statuto stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento della Scuola e disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della stessa.

 

4. Con una convenzione triennale da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Direttore della Scuola, ai sensi delI'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti: gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alla Scuola; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione.

 

5. Sono organi della Scuola:

a) il Direttore;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

 

6. Il Direttore è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, e presiede il Comitato direttivo e il Comitato scientifico di cui al comma 11. Il Comitato direttivo approva i programmi di attività della Scuola, formula indirizzi relativi ai contenuti dei corsi e dei cicli di formazione, stabilisce i criteri per la selezione dei docenti, approva i bilanci e le relative variazioni, adotta gli altri provvedimenti previsti dallo statuto e dai regolamenti della Scuola.

 

7. Il Comitato direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, nonché da quattro componenti. Il Direttore e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione pubblica internazionale. Alla selezione possono partecipare professori universitari, e altri soggetti dotati di particolare e comprovata conoscenza delle pubbliche amministrazioni. Direttore e componenti devono essere di notoria indipendenza, e avere una rilevante e documentata esperienza nelle materie di cui al comma 2. Una Commissione di selezione, composta da esperti di pubblica amministrazione di chiara fama e di notoria indipendenza, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, elabora una rosa di sei candidati; tra i quali il Consiglio dei ministri sceglie due componenti e, previa intesa in sede. di Conferenza unificata, il Direttore. Gli altri. due componenti sono scelti, nell'ambito della stessa rosa, rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

8. Il Direttore e i componenti durano in carica quattro anni. Se dipendenti pubblici, per l'intera durata dell'incarico sono collocati in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti. dalla normativa vigente e al fine di assicurare l'invarianza finanziaria è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

 

9. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due componenti supplenti. Un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio sono scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Gli iscritti al Registro dei revisori legali devono essere almeno due. I componenti durano in carica quattro anni rinnovabili per una sola volta.

 

10. Il compenso dei componenti degli organi di governo e di controllo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

11. Lo statuto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, composto da non oltre dieci professori universitari o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nonché da rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nella selezione e formazione del·personale, che formula al Direttore il parere sui programmi di attività, e svolge attività consultiva e istruttoria, su richiesta del Direttore.

 

12. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Scuola, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica, può avvalersi, oltre che dei docenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di valutazione comparativa, e di docenti incaricati di specifiche attività didattiche, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione, selezionate con procedura di evidenza pubblica. Essa può avvalersi delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo statuto. Allo scopo di assicurare l'omogeneità di formazione· per i dirigenti iscritti ai diversi· Ruoli della dirigenza, la Scuola può stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali, e con le loro associazioni.

 

13. La dotazione organica della Scuola, non superiore a 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusa la qualifica dirigenziale, è definita con lo statuto di cui al comma 3, senza. nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nelle more della definizione della disciplina contrattuale relativa al comparto delle funzioni centrali, il personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo della Scuola, si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell' Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

 

14. La Scuola è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20, e successive modificazioni.

 

15. Per quanto non·diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

16. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA, gli uffici della stessa, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione della Scuola, e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

 

17. Il personale della Presidenza del Consiglio dei. Ministri in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA è trasferito nei ruoli della Scuola, fermo restando il diritto di opzione per gli uffici di provenienza della Presidenza medesima. Il personale in servizio presso la Scuola, in posizione di comando alla predetta data, può optare per il transito nei ruoli della Scuola stessa. L'inquadramento è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza della Scuola, dell'anzianità di servizio maturata presso la Scuola, e dei titoli di studio. Il personale comandato, e non transitato alla Scuola, rientra alle amministrazioni di appartenenza. All'atto del trasferimento presso la Scuola, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.

 

18. Fino all'adozione del Regolamento di c':li all'articolo 28-sexies continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

 

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, connessi alla istituzione e al funzionamento degli organi di cui ai commi 5 e 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

 

 

 

Art. 28-sexies
Regolamento di attuazione

 

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni di attuazione del presente Capo.

Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici

 

Identico

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.