Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Disciplina della dirigenza della Repubblica ' Atto del Governo n. 328 ' Testo a fronte | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 327 Progressivo: 1 | ||
Data: | 19/09/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
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Disciplina della dirigenza della Repubblica
Atto del Governo 328
Dossier n. 327/1
Testo a fronte
Settembre 2016
Servizio
Studi
Tel.
06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 372/1
Servizio
Studi
Dipartimento Istituzioni
Tel.
06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni
Atti del Governo n. 327/1
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Testo a fronte
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 |
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Testo vigente |
Testo
modificato dall’A.G. 328 |
Capo II |
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Sezione
I Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni |
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Art. 13 |
Art. 13 |
1. Le disposizioni del presente capo
si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. |
1.
La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui
all'articolo 13-bis, e in possesso
dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico
dirigenziale. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche. |
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2.
Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla loro complessità
organizzativa e alla necessità di coordinare diversi uffici dirigenziali,
possono articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità,
anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri
incarichi dirigenziali, assicurando comunque l'invarianza della spesa
complessiva per il personale dirigente. |
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3.
Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume,
all’esito delle procedure di cui agli articoli 28, 28-bis e 28-ter, con
contestuale iscrizione nei ruoli di cui all'articolo 13-bis. Il successivo conferimento di incarico dirigenziale, da
parte di altra amministrazione, comporta la cessione a quest'ultima del
contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione nel
ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai Ruoli
dirigenziali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali. |
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Art. 2, co. 1, lett.
b) |
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Art. 13-bis |
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1.
Il sistema della dirigenza pubblica è costituito dal Ruolo dei dirigenti
statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali
(di seguito "Ruoli della dirigenza"). Ai Ruoli si accede tramite
procedure di reclutamento e requisiti omogenei, in modo da assicurare il
rispetto dei principi di eguaglianza, del merito e dell'esame comparativo. |
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2.
Al ruolo dei dirigenti statali sono iscritti i dirigenti, all'atto della
prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti
amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, uffici del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, aziende e amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i
collegi professionali, enti pubblici di ricerca e università statali. |
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3.
Al Ruolo dei dirigenti regionali sono iscritti i dirigenti, all'atto della
prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti
amministrazioni: regioni, agenzie regionali, enti pubblici non economici
regionali, amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, Istituti autonomi case
popolari, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento
ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, ferma restando per ogni
tipologia di amministrazione la natura pubblica non economica. |
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4.
Al Ruolo dei dirigenti locali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima
assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti
amministrazioni: enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, loro consorzi
e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma
restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non
economica. |
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5.
In ciascuno dei Ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni
speciali, per le categorie dirigenziali professionali e tecniche individuate
dal Regolamento di cui all'articolo 28-sexies. |
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6.
Il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali sono
istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. |
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7.
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, provvede alla gestione dei Ruoli della
dirigenza. A questo scopo, il medesimo Dipartimento provvede alla tenuta e
all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, che
contiene l'indicazione degli uffici dirigenziali presso ciascuna delle
amministrazioni statali, regionali e locali e dei relativi titolari nonché,
per ciascun dirigente di ruolo, il curriculum
vitae, la collocazione nella graduatoria di merito adottata ai sensi
degli articoli 28-bis e 28-ter, il percorso professionale e gli
esiti delle valutazioni. La banca dati viene alimentata con i dati inseriti
dalle amministrazioni e dai singoli dirigenti. Le amministrazioni che non
inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca
dati non possono conferire incarichi dirigenziali. |
Art. 14 |
Identico |
1. Il Ministro esercita le funzioni
di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni
anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorità,
piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attività amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento
dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle
risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle
risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti
ivi previsti. |
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2. Per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori
ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato
disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del
Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine,
conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso
regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa
e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari
disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico
emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con
effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. |
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3. Il Ministro non può revocare,
riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro
può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare
gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che
determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare,
salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì
salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimità. |
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Art. 15 |
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1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza
è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano
salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 6. |
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2. Nelle istituzioni e negli enti di
ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al
sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della
dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento. |
Identico |
3. In ciascuna struttura
organizzativa non affidata alla
direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di
più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore. |
3. In ciascuna struttura
organizzativa il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. |
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al
restante personale dirigenziale. |
4. Il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale. |
5. Per il Consiglio di Stato e per i
tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato,
le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono
di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del
Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le
attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di
competenza dei segretari generali dei predetti istituti. |
Identico |
Art. 16 |
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1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo
4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: |
Identico |
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro,
nelle materie di sua competenza; |
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro o all’organo di vertice politico,
nelle materie di sua competenza; |
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche
al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; |
Identica |
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi
e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali; |
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro o
all’organo di vertice politico, rispondono
della relativa attuazione direttamente
nei confronti dello stesso, e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e
la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi
che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse
umane, finanziarie e materiali; |
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale; |
Identica |
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti; |
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti, e sono titolari, in
relazione a tale attività gestionale, in via esclusiva della responsabilità
amministrativo-contabile; |
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni; |
Identica |
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti
dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; |
Identica |
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo
12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; |
Identica |
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza; |
Identica |
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; |
Identica |
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; |
Identica |
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo
le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali
rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; |
Identica |
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto
da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; |
Identica |
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto
competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo; |
Identica |
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte
nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari
per condotte di natura corruttiva. |
Identica |
|
l-quinquies)
provvedono al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attività della
struttura, segnalando tempestivamente l'avvenuto scostamento o, ove
possibile, il pericolo di scostamento dagli obiettivi di cui al programma di
mandato negoziato con l’organo di vertice politico al momento del
conferimento dell'incarico, onde consentirne la ricalibrazione
in tempo utile, senza danno per l'attività amministrativa, evitando di
incorrere nelle inadempienze di cui all'art 21; |
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l-sexies)
effettuano la valutazione dei dirigenti e responsabili dei procedimenti
amministrativi assegnati alla propria struttura, nel rispetto del principio
del merito, avuto comunque riguardo alla capacità di .gestione delle risorse
.umane assegnate alla struttura, evidenziata dal livello di raggiungimento
degli obiettivi, alla dimostrata capacità valutativa e di controllo sulle
presenze e sull'apporto motivazionale di .ciascun dipendente, alla tempestiva
individuazione di fattori di rischio, anche di illeciti, o comunque di
condotte lesive per l'efficienza e l'immagine della pubblica amministrazione,
con conseguente· rimozione degli stessi, alle garanzie di trasparenza, e alla
individuazione di metodologie migliorative e coinvolgenti l'utenza nella
valutazione dell'operato della propria struttura. |
|
1-bis. Nell'attività di cui alla
lettera l-quinquies),
del comma 1, i dirigenti di uffici dirigenziali generali si avvalgono delle
apposite strutture competenti in materia di valutazioni, per l'individuazione
di obiettivi personalizzati nell'ambito degli obiettivi della struttura di
appartenenza. |
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1-ter. Per le finalità di cui alla
lettera b), del comma 1, i piani,
programmi e direttive generali sono oggetto di negoziazione al momento del
conferimento dell'incarico, e possono essere rivisti periodicamente e con
cadenze almeno semestrali, anche in ragione di sopravvenute difficoltà di budget, ovvero non ascrivibili al dirigente
generale, e non preventivabili al momento del conferimento. La negoziazione
costituisce atto accessorio al conferimento dell'incarico, e ha valenza
pluriennale in relazione alla durata dello stesso. Il dirigente generale, al
fine di sottoscrivere la stessa, acquisisce preventive informazioni sulle
disponibilità strutturali e finanziarie utilizzabili per l'espletamento
dell'incarico, e contribuisce alla elaborazione di un cronoprogramma e degli
indicatori valutabili per la realizzazione del mandato conferitogli. In caso
di mutamento dell'amministrazione di riferimento, prima della scadenza
dell'incarico dirigenziale, si procede a nuova negoziazione degli obiettivi
per il tempo residuo di espletamento dello stesso, entro tre mesi
dall'insediamento della nuova amministrazione. |
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1-quater. Negli enti locali, è
denominato dirigente apicale il dirigente al quale sono attribuiti compiti di
attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa,
controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio della
funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali di cui
all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale.
Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia.
prevista la posizione dirigenziale; la funzione di direzione apicale è svolta
in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella
legge 30 luglio 2010, n. 122, salva la possibilità di attribuire le funzioni
dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Per la
programmazione degli obiettivi, al dirigente apicale si applicano le
disposizioni di cui. al comma 1-ter. |
2. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e
in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. |
Identico |
3. L'esercizio dei compiti e dei
poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione
di particolari programmi, progetti e gestioni. |
Identico |
4. Gli atti e i provvedimenti
adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai
dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non
sono suscettibili di ricorso gerarchico. |
Identico |
5. Gli ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale,
capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di
coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i
compiti ed i poteri. |
Identico |
Art. 17 |
|
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri: |
Identico |
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali; |
Identica |
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando
i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate; |
Identica |
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; |
Identica |
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli
uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; |
Identica |
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei
profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; |
Identica |
|
d-ter)
coadiuvano il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale,
e nella individuazione di fattori di criticità nella realizzazione del
programma negoziato dal dirigente generale con il vertice politico,
segnalando tempestivamente problematiche e proponendo soluzioni correttive; |
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi
di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis |
Identica |
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato
ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della
progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di
indennità e premi incentivanti |
Identica |
|
e-ter) sono
titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per
l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di
vertice politico. |
1-bis.
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato,
alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed
e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso
l'articolo 2103 del codice civile. |
Identica |
Art. 18 |
Identico |
1. Sulla base delle indicazioni di
cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a
consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative. |
|
2. II Dipartimento della funzione
pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT
l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di
cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei
rendimenti rispetto a valori medi e "standards". |
|
|
Art. 4 |
|
Art. 19 |
|
È
istituita la Commissione per la dirigenza statale. La Commissione opera, in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente. |
|
2.
La Commissione, in particolare: |
|
a) nomina le commissioni per l'esame di
conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter, comma 5; |
|
b) definisce, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica, i criteri generali, ispirati a principi di
pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi
dirigenziali e ne verifica il rispetto; |
|
c) accerta l'effettiva adozione e il
concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della
revoca degli incarichi; |
|
d)
procede alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli
incarichi dirigenziali generali, secondo le previsioni dell'articolo 19-ter; |
|
e)
effettua la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle
amministrazioni per gli altri incarichi; |
|
f) esprime parere sui provvedimenti di
cui all'articolo 21; |
|
g)
esprime parere. obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi
in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta
giorni dalla. richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevole. |
|
3.
La Commissione è organo collegiale. composto da sette membri. Sono componenti
permanenti della Commissione: il Presidente dell'Autorità nazionale
anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno, il Presidente della Conferenza dei rettori delle università
italiane, nonché due, componenti scelti tra persone di notoria indipendenza,
con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di
organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie,
contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato,
e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari. |
|
4.
I componenti di cui al terzo periodo del comma 3 non possono essere scelti
tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali
incarichi e cariche nei tre anni precedenti, e non devono avere interessi in
conflitto con le funzioni della commissione. I due componenti nominati durano
in carica, rispettivamente, uno quattro anni e l'altro sei anni e non possono
essere confermati. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a
compenso, gettoni; indennità di alcun tipo, .salvo l'eventuale rimborso delle
spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego. |
|
5.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nella prima riunione, convocata dal Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di emanazione
del decreto di cui al precedente periodo, la Commissione si insedia e elegge,
tra i propri componenti, il Presidente. La carica di Presidente ha durata di
tre anni e può essere rinnovata per una sola volta. |
|
6.
In sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri di cui al
comma 2, lettera b), entro centottanta giorni dalla data di insediamento. |
|
7.
Il Dipartimento della funzione pubblica, nell' ambito delle risorse
strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisce
il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della
Commissione. |
|
8.
Con la relativa intesa di cui all'articolo13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza
regionale che svolge le funzioni di cui al comma 5, per i dirigenti del Ruolo
dei dirigenti regionali. Sono componenti permanenti della Commissione: il
Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale
dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il Presidente della Conferenza dei rettori delle
università italiane e il Capo Dipartimento per gli affari regionali della
Presidenza del Consiglio di Ministri. Gli altri due componenti della
Commissione sono nominati con· intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, scelti trai titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione
regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e
finanziarie, contabilità. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7. |
|
9.
Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza
locale, che svolge le funzioni di cui al comma 5 per i dirigenti del Ruolo
dei dirigenti locali. Sono componenti permanenti· della Commissione: il
Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale
dello Stato, il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’interno, il Segretario generale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Presidente della Conferenza
dei rettori delle università italiane. Gli altri due componenti della
Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-città e
autonomie locali. Scelti tra i titolari di incarichi di vertice
dell’amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione delle
risorse umane e finanziarie, contabilità. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7. |
Art. 19 |
Art. 19-bis (commi 1-3) |
1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità
della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali
del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di
direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o
presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento
dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. |
1.
Le amministrazioni conferiscono gli incarichi dirigenziali corrispondenti
agli uffici dirigenziali, nonché. gli incarichi aventi ad oggetto lo
svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca, o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento,
ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeri ali. Vedi
art. 19-ter, co. 3 |
1-bis.
L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione
che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. |
2.
Le amministrazioni individuano gli uffici e le funzioni dirigenziali di cui
al comma 1, definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi
incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto
della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e
strumentali, e applicando il principio di rotazione negli uffici che
presentano più elevato rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5,
lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190. |
|
3.
Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di
cui all'articolo 19-ter, a
dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza. |
1-ter.
Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e
con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. |
Vedi
art. 19-quinques, co. 5 |
|
Art. 19-quinques |
2. Tutti gli incarichi di funzione
dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. |
4.
L'amministrazione può altresì prorogare l'incarico per il periodo
strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento
del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni. |
|
8.
Gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali
conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di
cui all'articolo 14, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con
decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati
ottenuti, per ulteriori quattro anni. |
|
Art. 19-quater |
3. Gli incarichi di Segretario
generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al
loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente
sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. |
1. Nelle
amministrazioni statali, gli incarichi di segretario generale di
ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno
in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. |
4. Gli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non
superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti
appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal
comma 6. |
2. Nelle
amministrazioni statali, gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente. |
4-bis.
I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. |
|
5. Gli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). |
3.
Nelle amministrazioni statali, gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale. |
Vedi
comma 9 |
4. Degli incarichi di cui, ai commi 1 e 2 è .data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. |
Vedi
art. 19, co 2, 2° periodo |
5.
Con il provvedimento di
conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per gli incarichi di
cui al comma 1, sono individuati
l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri
atti di indirizzo, e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano
nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico. |
|
Art. 19-bis (commi 4-10) |
5-bis.
Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli
incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui
all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono
essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono
essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per
cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate
dal comma 6. 5-ter.
I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1
a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite
del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della
dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato
ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi,
comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui
ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per
almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico,
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione
universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea
conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis.
Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia
il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi
4, 5-bis e 6, è arrotondato
all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità
superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. 6-ter.
Il comma 6 ed il comma 6-bis si
applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. |
4.
Gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le
procedure di cui al citato articolo 19-ter,
possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli,
mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite,
rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali
conferibili, e dell'otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali
non generali conferibili. Il quoziente derivante dall'applicazione delle
suddette percentuali è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale
è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a
cinque. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma possono essere
conferiti a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non
appartenenti ai Ruoli della dirigenza, purché essi siano in possesso di
laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti
all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Tali
soggetti devono inoltre avere particolare e comprovata qualificazione
professionale, per avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati, ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o avere conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per
almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature, e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere, per
gli incarichi dirigenziali generali, il termine di tre anni e, per gli altri
incarichi dirigenziali, il termine di quattro anni. Per il periodo di durata
dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. |
|
5.
Per i soli incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni
speciali di cui all'articolo 13-bis,
comma 5, in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni ,di dirigenti
aventi i requisiti richiesti, le amministrazioni possono, con provvedimento motivato,
conferire incarichi di durata non superiore a un anno ai soggetti di cui al
comma 4, in deroga alle percentuali di cui al comma 3. |
Vedi
art. 19, co. 2 |
6. Al provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24. Nel caso di conferimento degli incarichi
dirigenziali generali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 19-quater, comma 1, il contratto indica
il programma assegnato allo stesso e i tempi dì realizzazione, nonché gli
eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro. |
|
7.
Il conferimento dell'incarico, a dirigente di ruolo in servizio presso altra
amministrazione, comporta altresì la cessione del contratto costitutivo del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo
conferisce, ferma restando l'appartenenza al Ruolo. |
Vedi
art. 27 |
8.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni
locali. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. |
Vedi
art. 27 |
9.
Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli
incarichi dirigenziali nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente
articolo. |
6-quater.
Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è
elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a
personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa
selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati
nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. |
10. Per gli enti pubblici
di ricerca, di cui al decreto
legislativo adottato in attuazione dell' art. 13, della legge 7 agosto 2015,
n. 124, le percentuali di cui al
comma 3 [rectius comma 4] sono elevate rispettivamente al venti per cento degli incarichi
dirigenziali generali effettivamente conferiti, e al trenta per cento degli
incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a
condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 3 [rectius comma 4] siano conferiti a personale in
servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna
volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e
specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie
oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. |
[7.
Abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h), della L.
145/2002] |
|
8. Gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. |
Vedi
art. 19-quinquies, co. 6 |
9. Degli incarichi di cui ai commi 3
e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti. |
Vedi
art. 19-quater, co. 4 |
10. I dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. |
Vedi
art. 19-bis, co. 1 |
11. Per la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni
tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. |
|
12. Per il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni
dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti
di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge
10 agosto 2000, n. 246. |
|
12-bis.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi. |
|
|
Art. 19-ter |
|
1.
Salvo quanto previsto dagli articolo 23-ter
e 28-bis, commi 5 e 6, gli
incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa
con avviso pubblico. Per le amministrazioni statali, sono esclusi gli incarichi
di segretario generale dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quelli
di livello equivalente, e quelli conferiti presso gli uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo2001,
n. 165. |
|
2.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico, l'amministrazione interessata
procede alla definizione dei criteri di scelta, nell'ambito dei criteri
generali definiti dalle Commissioni di cui all'articolo 19, e nel rispetto
dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 19-bis. |
V. art. 19, co. 1 |
3.
I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura,
ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione
delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei
risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni,
delle specifiche competenze organizzative possedute, dell'essere risultato
vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze eli direzione eventualmente
maturate all'estero, presso il settore privato presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, tengono conto
delle· condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 nonché della
priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo.
Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si
applica l'articolo 2103 del codice civile. Gli avvisi possono indicate un
periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante
il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è
subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente
incarico. |
V. art. 19, co. 1-bis |
4.
Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati
dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica,
secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati
nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati
di cui all'articolo 13-bis, comma
7. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della
suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni. |
V. art. 19, co. 2 |
5.
Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, la relativa
Commissione di cui all'articolo 19 seleziona, in base ai requisiti e ai
criteri di cui ai commi 2 e 3, i tre candidati più idonei, sulla base dei
criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei cinque
candidati selezionati dalla Commissione è operata la scelta da parte del
soggetto competente ai sensi dell'articolo 19 quater. A questo scopo,
successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso,
l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria
alla suddetta Commissione, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati
all'amministrazione, nei successivi trenta giorni. |
|
6.
Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta
operata ai sensi dell'articolo 19-quater
è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza statale,
e l'incarico è conferito decorsi quindici giorni dalla predetta comunicazione,
salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri
di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si
procede alla scelta di un diverso candidato. |
|
7,
L'esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso
pubblico, con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica. |
|
8.
Per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della
cultura statali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n.
106, e dalle relative norme di attuazione. |
Art. 20 |
Identico |
1. Per la Presidenza del Consiglio
dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei
ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale
generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica
dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri
sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino
alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli
ministeri interessati. |
|
Art. 21 |
|
1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di
cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa
contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei
casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. |
1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di
cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa
contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei
casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. Costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione
negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni
esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a
fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della performance
organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della
percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale
oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le
indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato
controllo sulle presenze, e sul contributo qualitativo dell'attività
lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di
illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano
determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della
pubblica-amministrazione e sull'accessibilità ai relativi servizi; il mancato
rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati
imputabile alla dirigenza |
1-bis.
Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale
sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti
collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul
rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è
decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento. |
1-bis.
Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale
sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti
collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul
rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentita la relativa Commissione di cui
all’articolo 19, in relazione alla gravità della violazione di una quota
fino all'ottanta per cento. |
|
1-ter. Per i dirigenti titolari di
incarichi dirigenziali generali e i dirigenti di cui all'articolo 19-ter, comma 1, costituisce mancato
raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma
sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. La procedura di
contestazione, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve
essere recepita in apposito atto dell' amministrazione di appartenenza, che
deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con
tempistica tale da garantire l’organo di vertice sulla rimodulazione
dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e
tempi diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative. Per i
dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, il mancato
raggiungimento degli obiettivi risponde all'atto di programmazione accessorio
al conferimento dell'incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso. |
[2.
Abrogato dall'art. 3, comma 2, lett. b), della L.
145/2002] |
|
3. Restano ferme le disposizioni
vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Identico |
|
Art. 15 |
Art. 22 |
Abrogato |
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 21, commi 1 e 1-bis,
sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto
del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non
è rinnovabile. |
|
2. Il Comitato dei garanti è composto
da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da
quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di
valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria
candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza
è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione
al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. |
|
3. Il parere del Comitato dei garanti
viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dal parere. |
|
|
Art. 15 |
Art. 23 |
Abrogato |
1. In ogni amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che
si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali
generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto
conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di
maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione,
della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. |
|
2. E' assicurata la mobilità dei
dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del
presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano,
secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera
scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità
in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di
previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato
all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato. |
|
Art. 23-bis |
|
1. In deroga all'articolo 60 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente
agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e
gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti
esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei
casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della
qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia
maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. |
Identico |
2. I dirigenti di cui all'articolo
19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo,
salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative. |
Soppresso |
3. Per i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli
organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per
i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della
domanda. |
Identico |
4. Nel caso di svolgimento di
attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo
di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque
anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. |
4. Nel caso di svolgimento di
attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo
di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i dieci anni e non è computabile ai
fini del trattamento di quiescenza e previdenza. |
5. L'aspettativa per lo svolgimento
di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: |
Identico |
a) il personale, nei due anni
precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi
su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali
intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia
presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette
attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente,
la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile; |
|
b) il personale intende svolgere
attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro
attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa
cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il
normale funzionamento o l'imparzialità. |
|
6. Il dirigente non può, nei
successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. |
Identico |
7. Sulla base di appositi protocolli
di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea
di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per
la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese
destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. |
Identico |
8. Il servizio prestato dai
dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. |
Identico |
9. Le disposizioni del presente
articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale
militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. |
Identico |
[10.
Abrogato dall'art. 2, comma 9-bis, del D.L. 191/2013] |
|
|
Art. 7, co. 1, lett.
b) |
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Art. 23-ter |
|
1.
Alla scadenza di ogni incarico, il dirigente resta iscritto nel relativo
Ruolo ed è collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo
incarico dirigenziale. I dirigenti privi di incarico hanno l'obbligo di
partecipare, nel corso di ciascun anno, ad almeno cinque procedure
comparative di avviso pubblico di cui all'articolo 19-ter, per le quali abbiano i requisiti. |
|
2.
In caso di mancata. attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34, decorso un anno, dal
collocamento in disponibilità nel Ruolo, le amministrazioni statali possono
conferire direttamente, ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza
statale privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i
requisiti, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico,
laddove ricorrano le condizioni, stabilite in via generale dalla relativa
Commissione di cui all'articolo 19. Resta ferma la facoltà
dell'Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro
consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le
amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza
conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. Ai
dirigenti privi di incarico non si applica il limite di cui all'articolo 28-quater, comma 2. In ogni caso, il
dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio e
rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di
livello dirigenziale. |
|
3.
I dirigenti privi di incarico possono, in qualsiasi momento, formulare
istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga
all'articolo 2103 del .codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni secondo
le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies
del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre
2013, n.125. |
|
4.
Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima
amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento
economico fondamentale. Nell’anno successivo, le parti fisse o i valori
minimi di retribuzione di posizione, eventualmente riconosciuti nell'ambito
del trattamento fondamentale, sono ridotti di un terzo del loro ammontare.
Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento
della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico,
ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti
disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico
dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico,
secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui
all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il
dirigente decade dal Ruolo. |
|
5.
I dirigenti in disponibilità, a seguito di revoca di incarico ai sensi
dell'articolo 21, decadono dal relativo Ruolo della dirigenza decorso un anno
senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di
aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in
società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato. |
|
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni
regionali e locali. |
|
Art. 8 |
Art. 24 |
Art. 24 |
1. La retribuzione del personale con
qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia
correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai
risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini
del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
1. La retribuzione del personale con
qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, e si compone del
trattamento economico fondamentale e del trattamento economico accessorio
correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e. ai
risultati conseguiti. Nella
determinazione del trattamento economico i contratti collettivi tengono conto
del tetto di spesa di cui all'articolo 23-ter
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, che deve essere comprensivo di qualsiasi forma di premialità aggiuntiva, anche riconducibile a disposizioni
di legge speciale. |
|
2. Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire
almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente,
considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli
incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività e, la parte di tale trattamento
collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della predetta
retribuzione complessiva. Per i
dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali
devono costituire, rispettivamente, almeno il 60 e il 40 per cento della
retribuzione complessiva come sopra determinata. Ai fini del presente comma i
contratti collettivi non possono destinare risorse alla parte fondamentale né
all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime
riferite al trattamento collegato ai risultati. |
1-ter.
I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente
legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale
successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a
tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario
nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
|
1-quater.
La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della
prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al
Titolo II del citato decreto legislativo. |
|
2. Per gli incarichi di uffici
dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con
contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale,
assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati
conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformità e perequazione. |
|
3. Il trattamento economico
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto,
nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti
direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. |
3. Il trattamento economico
determinato ai sensi del presente
articolo remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti
in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad
essi conferito in ragione del loro ufficio, o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio, o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima
amministrazione, e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico di risultato della dirigenza. |
4. Per il restante personale con
qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992,
n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa
disciplina. |
|
5. Il bilancio triennale e le
relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3,
indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del
trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati
nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. |
|
6. I fondi per la perequazione di cui
all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di
cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste
utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo
stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate
per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono
erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai
professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca
nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2
della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile. |
|
7. I compensi spettanti in base a
norme speciali ai dirigenti dei ruoli
di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento
economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. |
4. I compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme
speciali, sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti, ivi compresi anche
quelli previsti ai sensi dell'art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
|
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 11, i contratti collettivi operano
la graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti
iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le conseguenti economie per
incrementare il trattamento economico correlato all'incarico. |
|
6.
La retribuzione di posizione è interamente correlata alle funzioni attribuite
e alle connesse responsabilità. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione
di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono
riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale. |
|
7.
Per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione
delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è
definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro .dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
al fine di. garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico
fondamentale e accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo, da determinarsi
senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. |
|
8.
Per gli altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione è definita
all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei criteri di cui ai
commi 6 e 7. |
|
9.
La retribuzione di risultato è correlata ai risultati conseguiti dal dirigente
in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile,
fissati per l'intera amministrazione. |
|
10.
I contratti collettivi destinano una percentuale non inferiore al due per
cento delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico,
rispettivamente, del personale. non dirigenziale, e di quello dirigenziale, a
premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo
dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente
di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non· più di un
decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai· rendimenti.
L'identità· dei destinatari dei· suddetti premi è pubblicata nel sito
istituzionale dell'amministrazione. |
Vedi
art. 19, co. 2, ultimo periodo |
11.
Per i dipendenti statali titolari
di incarichi di funzioni dirigenziali, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico
svolto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19-quinquies, comma 2,
ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque
denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29. dicembre 1973, n. ·1092, e successive
modificazioni, l'ultimo Stipendio va individuato nell'ultima retribuzione
percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni. |
8. Ai fini della determinazione del
trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai
sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo. |
12.
Ai fini della determinazione del
trattamento economico accessorio, le risorse che si rendono disponibili ai
sensi del comma 4 confluiscono in
appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo. |
[9.
Abrogato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. b), del
D.L. 136/2004] |
|
Art. 25 |
Identico |
1. Nell'ambito dell'amministrazione
scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è
stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e
rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono
valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto
da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. |
|
2. II dirigente scolastico assicura
la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è
titolare delle relazioni sindacali. |
|
3. Nell'esercizio delle competenze di
cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà
di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni. |
|
4. Nell'ambito delle funzioni
attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. |
|
5. Nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti
da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale. |
|
6. II dirigente presenta
periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata
relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione
e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione
scolastica. |
|
7. I capi di istituto con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati,
assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate
di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni,
salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio. |
|
8. Il Ministro della pubblica
istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la
durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi
moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di
valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli
organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le
modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università,
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati. |
|
9. La direzione dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo. |
|
10. Contestualmente all'attribuzione
della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla
conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. |
|
11. I capi d'istituto che rivestano
l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero
sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli
nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della
formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento
decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui
al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione
scolastica autonoma. |
|
Art. 26 |
Identico |
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si
accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati
in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. |
|
2. Nell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante
dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale
posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica
di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di
struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di
cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario. |
|
3. Fino alla ridefinizione delle
piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni
organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del
ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. |
|
|
Art. 15 |
Art. 27 |
Abrogato Vedi art. 19-bis co. 8 |
1. Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare,
e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del
presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.
Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi
regolamenti di organizzazione. |
|
2. Le pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni,
le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione. |
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Art. 9 |
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Art. 27-bis |
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1.
Gli enti locali nominano con le modalità di cui all'articolo 19-ter, comma 6, tra i dirigenti
appartenenti ai Ruoli della dirigenza, un dirigente apicale a cui affidano
compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività
amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Il
dirigente apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o
dai regolamenti dell'ente. L'incarico di dirigente apicale cessa se non
rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi
esecutivi. |
|
2.
Le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al
comma l, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In tale ipotesi, tali enti
affidano la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e
la funzione rogante a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della
dirigenza, in possesso dei requisiti prescritti. |
|
3.
I comuni con popolazione inferiore a 5.000, abitanti, o a 3.000 abitanti se
appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, e il comune
di Campione d'Italia, hanno l'obbligo di gestire la funzione di direzione
apicale di cui al comma l in forma associata. A questo scopo, salvo il caso
di unioni di comuni, concludono una convenzione che stabilisce le modalità di
espletamento del servizio, individua le competenze per la nomina e la revoca
del dirigente apicale, e determina la ripartizione degli oneri finanziari per
la retribuzione del dirigente apicale, la durata e la possibilità di recesso
da parte dei singoli comuni, e i reciproci obblighi e garanzie. |
|
4.
Gli incarichi di funzione dirigenziale apicale, di cui al comma 1, cessano se
non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi
esecutivi. |
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5.
Per la Regione Trentino-Alto Adige si applica quanto previsto. per i
segretari comunali dal titolo VI della legge Il marzo 1972, n. 118, nonché
dalle leggi regionali in materia, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti
con la pubblica amministrazione. |
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Art. 27-ter |
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1.
È .istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ruolo dei
dirigenti delle autorità indipendenti. Al Ruolo sono iscritti i dirigenti
delle autorità indipendenti, assunti a tempo indeterminato. Ai fini del
presente decreto per autorità indipendenti si intendono: l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la
borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità
nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e
la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali. |
|
2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione tecnica della
banca. dati del Ruolo di cui al comma 1, che contiene le informazioni di cui
all'articolo 13-bis, comma 7. Le
autorità indipendenti, Con convenzione tra esse, possono individuare un
diverso ufficio per la suddetta gestione tecnica. |
|
3.
Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che
gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione
al Ruolo di cui al comma 1. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta
la decadenza dal suddetto Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra
autorità. |
|
4.
Le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti del Ruolo di cui al
comma 1 si svolgono, in relazione alla programmazione delle assunzioni, con
cadenza annuale, e sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 144. |
|
5.
Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi
dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quinquies, e garantendo comunque la possibilità, a
tutti gli iscritti al Ruolo di cui al comma 1, di partecipare alle relative
procedure. È fatta salva l'autonomia di ciascuna autorità nella fissazione
dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità
disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico
dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 23-ter. |
|
6.
La graduazione delle funzioni e responsabilità dei dirigenti, ai fini della
retribuzione di posizione, è definita da ciascuna autorità conformemente al
proprio ordinamento, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei
limiti delle compatibilità finanziarie fissate con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 8. |
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7.
In sede di prima applicazione sono iscritti ai Ruoli della dirigenza i dirigenti
assunti, presso le autorità indipendenti, a tempo indeterminato. |
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Sezione
II Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni |
|
Art. 28 |
Art. 28 |
1. L'accesso alla qualifica di
dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole
amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione. |
1.
Alla dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4, si accede per
corso-concorso selettivo di formazione, di seguito
"corso-concorso", nonché per concorso, senza nuovi e maggiori oneri
per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari' in materia di
assunzioni a tempo indeterminato. Il corso-concorso è bandito ogni anno per
il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle
assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al
reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di
qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica,
per i quali si, pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale.
In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento
della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti
mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto della istituzione, negli
enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale di cui
all’articolo 27-bis. A decorrere
dalla predetta ricognizione, il Dipartimento della funzione pubblica di
concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato autorizza
annualmente procedure concorsuali, assicurando una giusta proporzione tra
personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse
amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del
numero complessivo dei dirigenti e garantendo l'equilibrio complessivo dei
saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in
servizio nel triennio di riferimento. Le amministrazioni interessate adottano
le conseguenti misure inerenti all'assetto organizzativo. |
|
2.
Le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del
concorso per l'accesso alla dirigenza, sono limitate ai vincitori, e non
comprendono idonei. |
[Commi 2.-4 Abrogati] |
|
5. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al
corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono
definiti: |
3.
Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies disciplina: |
a) le percentuali, sul complesso dei
posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
corso-concorso; |
Vedi
comma 1 |
b) la percentuale di posti che
possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice
i concorsi pubblici per esami; |
Vedi
comma 1 |
c) i criteri per la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici; |
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici dei concorsi
di cui agli articoli 28-bis e 28-ter, dell'esame di cui all'articolo
28-ter, commi 4 e 5, e le modalità
di svolgimento delle prove concorsuali; |
d) le modalità di svolgimento delle
selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio
professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso
di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale,
comunque denominata, della carriera direttiva; |
b)
i criteri di. selezione dei partecipanti; ispirati alle migliori pratiche
utilizzate in ambito. internazionale; c)
i criteri per la valutazione dei titoli, nel concorso di cui all'articolo 28-ter, prevedendo altresì la
valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate dai
candidati, e stabilendo, per ciascun profilo dirigenziale, il numero massimo
di titoli che possono essere presentati dai candidati; |
e) l'ammontare delle borse di studio
per i partecipanti al corso-concorso. |
|
|
d)
la durata, non superiore a dodici mesi, e l'articolazione del corso-concorso,
le modalità di verifica degli apprendimenti e di formazione della graduatoria
finale; |
|
e)
la durata, non superiore a sei mesi, e l'articolazione del ciclo formativo di
cui all'articolo 28-ter; |
|
f)
i contenuti principali del corso concorso e' del
ciclo formativo, tenendo orientativamente conto, in ragione delle specificità
proprie delle singole procedure di reclutamento, delle seguenti aree:
gestione del personale; gestione delle risorse economico-finanziarie, anche
con riguardo all'ottenimento e all'utilizzo dei finanziamenti europei;
contratti pubblici; deontologia professionale e prevenzione della corruzione;
digitalizzazione; trasparenza e semplificazione amministrativa; |
|
g)
i contenuti del ciclo formativo e del corso concorso per l'accesso alle
sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis,
comma 5. |
|
|
6. I vincitori dei concorsi di cui al
comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private. |
|
[Commi 7 e 7-bis Abrogato] |
|
8. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle
carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
4.
Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle
carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso
e con il concorso può tuttavia essere reclutato il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera
dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative
amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno. |
|
5.
Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede per corso-concorso
o per concorso, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di
cui all'articolo 13-bis, comma 6,
disciplinano la programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle
materie oggetto del corso-concorso, e del concorso, per i dirigenti regionali
e locali. |
9. Per le finalità di cui al presente
articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. |
|
10. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
|
|
Art. 3, co. 1, lett.
b) |
Art. 28-bis |
Art. 28-bis |
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima
fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per
la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico
per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di
criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica
amministrazione. |
1.
Al corso-concorso per l'accesso alla dirigenza si accede mediante concorso
per esami. |
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei
relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità,
alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla
metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere,
con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso
pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle
attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I
contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni. |
2.
Possono partecipare al corso-concorso dì cui al comma 1 i cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di laurea specialistica o
magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di
laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento di cui all'articolo
28-sexies individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono
essere previsti criteri di preselezione ivi inclusi precedenti esperienze
professionali o titoli post-laurea. Possono, altresì, partecipare i soggetti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28-ter, comma 2, lettera a), ai quali può essere riservata una
quota di posti non superiore al venticinque per cento dei posti messi a
concorso. |
3. Al concorso per titoli ed esami di
cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di
equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le
amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del
personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di
livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale
appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico
concorso organizzato da dette istituzioni. |
3.
Al corso-concorso è ammesso un numero di partecipanti superiore del venti per
cento al numero di posti banditi. Una quota di posti può essere riservata, in
relazione al fabbisogno delle amministrazioni, a professionalità tecniche
delle sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis, comma 5. |
4. I vincitori del concorso di cui al
comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento
dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione
presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un
organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione
è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso. |
4.
Resta fermo. quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni. |
5. La frequenza del periodo di
formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi,
anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4,
scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione. |
5.
I vincitori del corso-concorso sono immessi in servizio come funzionari, per
un periodo di tre anni, presso le amministrazioni per le quali sono stati
banditi i posti, tenuto conto dell'ordine di graduatoria: l'amministrazione
presso la quale· il vincitore presta servizio può ridurre il suddetto periodo
fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore
pubblico o a esperienze all'estero, secondo, le previsioni del Regolamento di
cui all'articolo 28-sexies. Ai vincitori sono attribuiti incarichi
dirigenziali temporanei, per una durata non superiore al suddetto periodo. |
6. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore
della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del
periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo
32. |
6.
A conclusione del periodo .di cui al comma 5, l'amministrazione presso la
quale i vincitori del corso-concorso hanno prestato servizio trasmette alla
relativa Commissione di cui all'articolo 19 una relazione contenente una
valutazione di merito sul servizio prestato. In caso di valutazione positiva,
l'amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio assume il
dipendente come dirigente a tempo indeterminato, e gli conferisce un incarico
dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa di cui
all'articolo 19-ter. Il dirigente
assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo
della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l'interessato non
consegue l'assunzione in servizio come dirigente a tempo indeterminato e si
applica quanto previsto dal comma 7 |
7. Al termine del periodo di
formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una
valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui
all'articolo 70, comma 13. |
7.
I partecipanti al corso-concorso che, pur ottenendo una valutazione finale di
sufficienza, non risultino vincitori, sono assunti a tempo indeterminato nel
livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non
dirigenziali, salvo che già non rivestano tale qualifica, o comunque optino
per il mantenimento dell'inquadramento in essere. In questo caso, sono
assegnati d'ufficio, dal Dipartimento della funzione pubblica, alle
amministrazioni secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30
ottobre2013,n. 125. |
8. Le spese sostenute per
l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui
al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
8.
Le intese di cui all'articolo 13-bis,
comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso per
i dirigenti .delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere
che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori
alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui ai commi 5 e 6 sono
rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla
Commissione per la dirigenza locale.". |
|
Art. 3, co. 1, lett.
c) |
|
Art. 28-ter |
|
1.
Il concorso per l'accesso alla dirigenza è bandito dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in
relazione alle professionalità tecniche corrispondenti alle sezioni speciali
del relativo Ruolo. Il concorso, per titoli ed esami, è bandito per
assunzioni q tempo determinato, della durata massima di quattro anni, con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ai sensi del presente
articolo. |
|
2.
Possono partecipare al concorso i cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, purché in possesso di laurea specialistica o magistrale
o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, che rientrino in una delle seguenti categorie: a)
i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno svolto, in un
livello di inquadramento giuridico per l'accesso al quale è richiesto il
possesso della laurea, almeno cinque anni di servizio o, se in possesso .di
dottorato di ricerca o master di secondo livello conseguito presso università
italiane o straniere dopo la laurea magistrale, almeno tre anni di servizio;
per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; b)
i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche diverse dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e che
vi hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; c)
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, o incarichi ad essi
equiparati, in amministrazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a
cinque anni; d)
coloro che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni
funzionali apicali, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea. |
|
3.
I vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni e sono tenuti a
effettuare, durante il primo periodo di servizio, un ciclo di formazione, le
cui modalità sono definite nel Regolamento di cui all'articolo 28-sexies. Il
Regolamento stabilisce anche l'utilizzo, ai fini di cui al comma 4, della
graduatoria consolidatasi all'esito del medesimo ciclo formativo. Per coloro
che appartengono alla categoria di cui al comma 2, lettera a), resta ferma la
posizione di aspettativa fino all'eventuale assunzione, a tempo
indeterminato, nella qualifica dirigenziale. |
|
4.
Dopo i primi tre anni di servizio, come dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato, i vincitori sono soggetti a un esame di conferma, volto a
verificare la concreta attitudine e capacità manageriale, da parte di una
apposita commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. La
partecipazione alla predetta commissione non dà titolo a compensi, gettoni di
presenza o· indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese
·di missione documentate, nell'ambito della normativa vigente per il pubblico
impiego. La . Commissione tiene conto della valutazione della. performance
individuale dei dirigenti. L’amministrazione presso la quale il
dirigente presta servizio può ridurre
il suddetto periodo fino a un anno, in
relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a
esperienze all'estero, secondo le previsioni del Regolamento di cui
all'articolo 28-sexies. In caso di superamento dell'esame, sono assunti
dall'amministrazione presso cui hanno svolto il primo incarico, o da altra
amministrazione statale, che conferisce loro l'incarico con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, e sono iscritti nel Ruolo. |
|
5.
li dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente
l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. |
|
6.
In caso di mancato superamento dell’esame di conferma, gli interessati, se
già dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, sono reinquadrati come
funzionari dall'amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione
della posizione di aspettativa senza assegni. |
|
7.
Il concorso per l'accesso alla dirigenza regionale e locale è bandito secondo
le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all'articolo 13-bis, comma 6, individuano gli
specifici contenuti formativi del ciclo formativo per i dirigenti delle
amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del
ciclo formativo si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative
amministrazioni. Le funzioni di cui al comma 4sono rispettivamente svolte
dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la
dirigenza locale. |
|
Art. 28-quater |
|
1.
Ciascun dirigente frequenta corsi di formazione, organizzati o approvati
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA, per un numero di ore
definito dal regolamento di cui all'articolo 28-sexies, nel rispetto delle
disposizioni di legge e contratto collettivo in materia. |
|
2.
Ciascun dirigente svolge gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per
conto della Scuola nazionale dell'amministrazione per un massimo di quaranta
ore annue, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito
dei relativi obblighi contrattuali. |
|
3.
Le intese di cui all'articolo 13-bis,
comma 6, definiscono gli obblighi di formazione e di insegnamento dei
dirigenti del Ruolo della dirigenza regionale e del Ruolo della dirigenza
locale, prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento, dei
dirigenti iscritti a ciascuno dei Ruoli della dirigenza, anche in favore dei
dirigenti iscritti agli altri due ruoli. |
|
4.
Al fine di assicurare omogeneità ai livelli di competenza manageriale, la
Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA assicura l'aggiornamento nelle
materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti, e individua
quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze
organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni
interessate. |
|
Art. 28-quinquies |
|
1.
La Scuola nazionale dell'Amministrazione (di seguito "Scuola") è
trasformata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in
agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e
finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri. |
|
2.
La Scuola svolge funzioni dì reclutamento e formazione del personale delle
pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e
internazionali di riconosciuto prestigio. |
|
3.,
Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, formulata previa interlocuzione
con istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo statuto della
Scuola, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Lo statuto
stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento della Scuola e
disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione e
funzionamento della stessa. |
|
4.
Con una convenzione triennale da stipulare tra il Presidente del Consiglio
dei ministri e il Direttore della Scuola, ai sensi delI'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti:
gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della
missione ad essa affidata dalla legge; i risultati attesi in un arco
temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare
alla Scuola; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di
verifica dei risultati di gestione. |
|
5.
Sono organi della Scuola: a)
il Direttore; b)
il Comitato direttivo; c)
il Collegio dei revisori. |
|
6.
Il Direttore è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, e
presiede il Comitato direttivo e il Comitato scientifico di cui al comma 11.
Il Comitato direttivo approva i programmi di attività della Scuola, formula
indirizzi relativi ai contenuti dei corsi e dei cicli di formazione,
stabilisce i criteri per la selezione dei docenti, approva i bilanci e le
relative variazioni, adotta gli altri provvedimenti previsti dallo statuto e
dai regolamenti della Scuola. |
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7.
Il Comitato direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, nonché da
quattro componenti. Il Direttore e i componenti sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
a seguito di procedura di selezione pubblica internazionale. Alla selezione
possono partecipare professori universitari, e altri soggetti dotati di
particolare e comprovata conoscenza delle pubbliche amministrazioni.
Direttore e componenti devono essere di notoria indipendenza, e avere una
rilevante e documentata esperienza nelle materie di cui al comma 2. Una
Commissione di selezione, composta da esperti di pubblica amministrazione di
chiara fama e di notoria indipendenza, nominata dal Presidente del Consiglio
dei ministri, elabora una rosa di sei candidati; tra i quali il Consiglio dei
ministri sceglie due componenti e, previa intesa in sede. di Conferenza
unificata, il Direttore. Gli altri. due componenti sono scelti, nell'ambito
della stessa rosa, rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. |
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8.
Il Direttore e i componenti durano in carica quattro anni. Se dipendenti
pubblici, per l'intera durata dell'incarico sono collocati in aspettativa o
in posizione di fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti
previsti. dalla normativa vigente e al fine di assicurare l'invarianza finanziaria
è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. |
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9.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con
funzioni di Presidente, e da due componenti supplenti. Un componente
effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle
finanze. I componenti del collegio sono scelti tra soggetti iscritti al
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in
materia di controllo e contabilità pubblica. Gli iscritti al Registro dei
revisori legali devono essere almeno due. I componenti durano in carica
quattro anni rinnovabili per una sola volta. |
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10.
Il compenso dei componenti degli organi di governo e di controllo è
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. |
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11.
Lo statuto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, composto da
non oltre dieci professori universitari o esperti, anche stranieri, di
comprovata qualificazione scientifica, nonché da rappresentanti di
istituzioni di riconosciuta eccellenza nella selezione e formazione del·personale, che formula al Direttore il parere sui
programmi di attività, e svolge attività consultiva e istruttoria, su
richiesta del Direttore. |
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12.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Scuola, senza nuovi o maggiori
per la finanza pubblica, può avvalersi, oltre che dei docenti a tempo
indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, di esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di
valutazione comparativa, e di docenti incaricati di specifiche attività
didattiche, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di
formazione, selezionate con procedura di evidenza pubblica. Essa può
avvalersi delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure
trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo statuto. Allo scopo di
assicurare l'omogeneità di formazione· per i dirigenti iscritti ai diversi·
Ruoli della dirigenza, la Scuola può stipulare convenzioni con le Regioni e
gli enti locali, e con le loro associazioni. |
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13.
La dotazione organica della Scuola, non superiore a 136 unità ripartite tra
le diverse qualifiche, inclusa la qualifica dirigenziale, è definita con lo
statuto di cui al comma 3, senza. nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Nelle more della definizione della disciplina contrattuale
relativa al comparto delle funzioni centrali, il personale dirigenziale e non
dirigenziale di ruolo della Scuola, si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell' Area I e la contrattazione collettiva del
comparto Ministeri. |
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14.
La Scuola è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20, e successive
modificazioni. |
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15.
Per quanto non·diversamente disposto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |
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16.
Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo
alla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA, gli uffici della stessa,
operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a
svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di organizzazione della Scuola, e comunque non oltre tre mesi
dall'entrata in vigore dello statuto. |
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17.
Il personale della Presidenza del Consiglio dei. Ministri in servizio, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Scuola nazionale
dell'amministrazione-SNA è trasferito nei ruoli della Scuola, fermo restando
il diritto di opzione per gli uffici di provenienza della Presidenza
medesima. Il personale in servizio presso la Scuola, in posizione di comando
alla predetta data, può optare per il transito nei ruoli della Scuola stessa.
L'inquadramento è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa
della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza
della Scuola, dell'anzianità di servizio maturata presso la Scuola, e dei
titoli di studio. Il personale comandato, e non transitato alla Scuola,
rientra alle amministrazioni di appartenenza. All'atto del trasferimento
presso la Scuola, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche
delle amministrazioni di provenienza. I posti di dotazione organica della
Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono
coperti utilizzando le facoltà assunzionali della
Presidenza dei Consiglio dei Ministri. |
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18.
Fino all'adozione del Regolamento di c':li all'articolo 28-sexies continua ad
applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70. |
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19.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, connessi alla istituzione e al
funzionamento degli organi di cui ai commi 5 e 11, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto
legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. |
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Art. 28-sexies |
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1.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le disposizioni di attuazione del presente Capo. |
Art. 29 |
Identico |
1. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione
bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti
nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero
superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per
cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in
possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea
conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il
pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della
procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e
comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano
l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei
titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici
compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale
riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a
carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento
delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione
dei candidati ammessi al corso. |
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