Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Legge di stabilità e legge di bilancio 2016 - A.C. 3444, A.C. 3445 - Schede di lettura - Profili di competenza della I commissione
Riferimenti:
AC N. 3444/XVII   AC N. 3435/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 360    Progressivo: 2
Data: 24/11/2015
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: LEGGE DI STABILITÀ E
LEGGE DI BILANCIO 2016
Casella di testo: A.C. 3444
A.C. 3445
Casella di testo: Novembre 2015

 

 

 

 

Casella di testo: Profili di competenza della I Commissione Affari costituzionali


 

 

 

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Dossier n. 240/1

 

 

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Progetti di legge n. 360/2/0/I

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

Il disegno di legge di bilancio

§  La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio. 7

§  Il quadro generale riassuntivo del bilancio. 8

§  Il disegno di legge di bilancio per il 2016 – Profili di competenza della I Commissione  10

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tab. n. 8)

§  Le missioni, i programmi e gli obiettivi 13

§  Le previsioni di spesa del Ministero. 18

§  Analisi della spesa per Missioni e programmi 20

§  Gli effetti del disegno di legge di stabilità. 34

Gli stanziamenti di interesse della I Commissione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. n. 2)

§  La Missione n. 1. 39

§  Altri programmi di spesa nello stato di previsione del MEF. 45

Il disegno di legge di stabilità

§  Articolo 1, comma 63 (Oneri per gli accertamenti dell’idoneità dei volontari vigili del fuoco) 53

§  Articolo 1, commi 117-121 e 123 (Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici) 55

§  Articolo, 1, comma 128 (Trattamento accessorio nella pubblica amministrazione) 61

§  Articolo 1, comma 130 (Riduzione delle spese per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri) 63

§  Articolo 1, commi 246-249 (Rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche, Forze armate e Forze di polizia) 66

§  Articolo 1, commi 251 e 252  (Proroga dell’impiego delle Forze armate  per il controllo del territorio) 69

§  Articolo 1, commi 262-267 e commi 269-278 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata) 72

§  Articolo 1, commi 279-288 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle pubbliche amministrazioni) 83

§  Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri) 87

§  Articolo 1, comma 334 (Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio) 90

§  Articolo 1, comma 339 (Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti) 93

§  Articolo 1, comma 341 (Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici) 96

§  Articolo 1, comma 373 (Riorganizzazione della Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA) 98

§  Articolo 1, comma 374 (Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno) 104

§  Articolo 1, commi 383-387 (Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico) 106

§  Articolo 1, comma 439 (Contributo alle Province e Città metropolitane) 110

§  Articolo 1, commi 440-448 (Personale e funzioni delle Province) 111

 


SIWEB

Il disegno di legge di bilancio

 


La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione dello Stato è disciplinato dall’articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Ai sensi dell’articolo 21, le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di competenza e di cassa.

La tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni) è stata, in parte, superata dalla legge di contabilità, che ha introdotto la c.d. flessibilità del bilancio, in base alla quale, con la legge di bilancio, è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, relative anche ai fattori legislativi, purché compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (art. 23 della legge n. 196/2009) ovvero tra missioni diverse secondo quanto disposto da più recenti disposizioni che hanno innovato in materia di flessibilità di bilancio (art. 2, co. 1, D.L. n. 78/2010).

Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, il “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

Il disegno di legge di bilancio si presenta strutturato in Missioni e Programmi.

 

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa ed a comunicare le direttrici dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni. Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che numerosi Ministeri partecipano a più di una Missione istituzionale e d’altra parte varie Missioni istituzionali sono affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali).

I Programmi costituiscono aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali di quest’ultimo. Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni.

 

Con tale nuova classificazione – introdotta a partire dal 2008 - è stata operata una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Le unità di voto parlamentare sono individuate:

a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa.

Ogni unità di voto deve indicare: l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce; le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa è presentata, inoltre, distinta in spese “rimodulabili” (vale a dire, spese autorizzate da espressa disposizione legislativa ovvero spese di adeguamento al fabbisogno) e “non rimodulabili” (spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che concorrono alla loro formazione. Esse corrispondono, in sostanza, alle spese obbligatorie).

Nel disegno di legge di bilancio le informazioni relative alle singole unità di voto sono riportate nella Nota integrativa a ciascuno stato di previsione, che contiene le schede illustrative dei programmi di spesa del Ministero e delle leggi che lo finanziano, nonché il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione a legislazione vigente, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, evidenzia i seguenti importi per gli anni 2016-2018:

 

 

 

 

 

(valori in milioni di euro)

Bilancio di previsione a legislazione vigente (A.S. 2112)
al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA

 

2016

2017

2018

 

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Entrate finali
- di cui entrate tributarie

549.986
477.788

501.684
447.230

567.816
495.558

519.514
465.000

580.079
508.579

531.776
478.021

Spese finali

561.423

577.782

562.460

571.721

566.421

575.448

Saldo netto da finanziare

-11.436

-76.098

5.356

-52.207

13.658

-43.672

 

In particolare, per il 2016, in termini di competenza, si prevedono entrate finali per circa 550 miliardi di euro e spese finali per 561,4 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risultava pari nel 2016 a circa 11,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto sia alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un SNF pari a 53,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (52,3 miliardi).

Un ulteriore miglioramento del saldo è indicato nel biennio 2017-2018, per effetto dell’incremento delle entrate finali dovuto essenzialmente all’andamento crescente delle entrate tributarie.

 

Con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni (A.C. 3445-bis), a seguito dell’approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2016 da parte del Senato (A.C. 3444) le entrate e le spese finali del bilancio 2016-2018, in termini di competenza, risultano così modificate rispetto alla legislazione vigente:

(Valori in milioni di euro)

(al netto delle regolazioni debitorie e contabili)

2016

2017

2018

B.L.V.

Nota di variazioni

BLV

Nota di variazioni

BLV

Nota di variazioni

Entrate finali

549.986

535.759

567.816

553.551

580.079

566.991

Spese finali

561.422

567.484

562.460

572.954

566.421

577.491

Saldo netto da finanziare

-11.436

-31.725

5.356

-19.403

13.658

-10.499

 

In particolare, la Nota di variazioni al bilancio evidenzia, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di circa 6 miliardi di euro nel 2016 e una diminuzione delle entrate finali di oltre 14 miliardi, che interessa in particolare le entrate tributarie.

Di conseguenza, il saldo netto da finanziare per il 2016 aumenta a -31,7 miliardi di euro, con un incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (11,4 miliardi) di oltre 20 miliardi di euro.

Il peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori indicati a legislazione vigente è da mettere in relazione alla natura espansiva del disegno di legge di stabilità 2016, che opera una manovra parzialmente in disavanzo volta, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema.

Considerando i dati al lordo delle regolazioni debitorie, le spese finali del bilancio dello Stato risultano, a seguito dell’approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2016 da parte del Senato, pari a 599,8 miliardi per il 2016, 606,7 miliardi per il 2017 e 609,1 miliardi per il 2018.

Il disegno di legge di bilancio per il 2016 – Profili di competenza della I Commissione

Nel presente dossier si dà conto delle parti del disegno di legge di bilancio per il 2016 di interesse della I Commissione (Affari costituzionali).

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Inoltre assumono rilevanza anche previsti altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2): in particolare, la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

 

 


 

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno
(Tab. n. 8)

 


Le missioni, i programmi e gli obiettivi

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (A.C. 3445 - Tab. 8) si articola in 7 missioni e 15 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Missione

Programma

1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1.2 Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell’interno sul territorio (2.2)

 

1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)

2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)

 

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche via perequativa (3.3)

 

2.4 Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

3. Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

 

3.2 Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

 

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)

4. Soccorso civile (8)

4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

 

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)

 

5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (27.5)

6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

 

6.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

7. Fondi da ripartire (33)

7.1 Fondi da assegnare (33.1)

 

Nella Sezione I della Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le priorità dell’azione amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del Ministro, e i Centri di responsabilità amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Con riferimento all’organizzazione del Ministero dell’interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA)[1], ai quali sono complessivamente riconducibili 55 obiettivi da conseguire nell’ambito delle missioni del Ministero.

 

Il c.d. Piano degli obiettivi del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa, in una apposita Tabella (vedi pagg. 11-15 dell’ A.C. 3445 – Tab. 8), in cui sono indicati, per il triennio 2016-2018, le risorse attribuite - in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (budget) - ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono inoltre riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell’obiettivo stesso e dei corrispondenti indicatori di risultato.

Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articolo 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, necessari sia per la trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione. Per essi si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel dossier n. 366/1 relativo al ddl di bilancio (A.C. 3445).

Obiettivi ed indicatori di performance costituiscono inoltre la base per la cd. spending review, il processo di revisione della spesa pubblica in corso volto ad una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie, mediante l’eliminazione degli sprechi e delle inefficienze e la concentrazione delle risorse verso gli obiettivi considerati prioritari.

Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare - in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

 

Nel Piano degli obiettivi per missioni e programma, per ciascun programma di spesa, è dunque indicata la ripartizione delle risorse tra i diversi obiettivi, alcuni dei quali individuati come strategici (questa individuazione è effettuata nelle cc.dd. schede obiettivo).

 

Si nota peraltro che agli obiettivi strategici sono attribuite una parte minoritaria delle risorse dei programmi; le restanti risorse sono assegnate ad un obiettivo considerato non strategico individuato in tutti i programmi con la denominazione "Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività" o con denominazione analoga.

 

A titolo esemplificativo, la seguente tabella riporta, la destinazione ai singoli obiettivi delle risorse del programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza della missione Ordine pubblico e sicurezza.

 

3.1. - Programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” (7.8)

 

Obiettivo

Strategico

Stanziamenti c/competenza 2016

 

%

54 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività

No

6.167.963.879

93,86%

118 – Implementare l’azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune

60.055.178

0,91%

120 – Potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina

57.360.234

0,87%

122 – Implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni

56.992.246

0,87%

152 – Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, e la governance delle frontiere esterne finanziando interventi addizionali, per lo sviluppo economico e sociale delle Regioni meno sviluppate.

1.099.998

0,02%

153 – Razionalizzare semplificare rendere efficiente l’azione amministrativa degli Uffici Periferici della PS tramite un più diffuso impiego delle tecnologie dell’informazione volto all’automazione procedimentale e demateralizzazione documentale

80.655.118

1,23%

159 – Rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante

63.242.955

0,96%

161 – Perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata proseguendo nell’attuazione del Piano straordinario contro le mafie

65.089.367

0,99%

163 – Sviluppare le azioni volte a diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese attraverso il completamento del PON Sicurezza

3.316.573

0,05%

164 – Prevenire e contrastare l’estremismo violento avente matrice politica

10.448.231

0,16%

165 – Coordinare l’azione di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale, al fine di contrastare l’offerta di droga

4.436.169

0,07%

167 – Implementare gli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità, trasparenza ed efficienza dei servizi nonché ad assicurare il rafforzamento delle tutele della sicurezza pubblica

546.090

0,01%

TOTALE

 

6.546.284.680

100,00%

 

L'unico obiettivo non strategico è Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività, cui peraltro sono destinate quasi il 94 per cento dello risorse.

 

Si rileva poi che alcuni obiettivi strategici hanno risorse assegnate per il solo 2016. Così in particolare l’obiettivo n. 118, Implementare l’azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune, l’obiettivo n. 120, Potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina, e l’obiettivo n. 122, Implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni.

 

Per quanto riguarda il sistema degli indicatori di risultato, si rileva che gli stessi o appaiono estremamente generici, essendo indicati come percentuali di avanzamento del piano senza ulteriori riferimenti (con percentuale 100% in caso di avanzamento annuale del piano e percentuali 33-66-100% in caso di avanzamento triennale) o appaiono eccessivamente specifici e dunque inidonei ai fini della valutazione delle politiche pubbliche (cui l’indicazione dei programmi e degli obiettivi dovrebbe essere preordinata).

A titolo esemplificativo, per l’obiettivo Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività -  cui, come detto, sono destinate quasi il 94 per cento dello risorse per un totale che supera i 6 miliardi di euro - è previsto un solo indicatore (di realizzazione fisica) relativo al grado di avanzamento del piano di azione annuale, pari al 100% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Per l’obiettivo Potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina, dotato di 57 milioni di euro per il 2016, sono invece previsti tre indicatori.

Il primo indicatore (di realizzazione fisica) relativo al grado di avanzamento triennale del piano di azione è pari al 100% per il solo anno 2016, unico anno per cui l’obiettivo è dotato di risorse (trattasi presumibilmente del terzo anno di uno stanziamento triennale).

Il secondo indicatore (di risultato) riguarda lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori ed ha un valore-target per il 2016 pari a 12.

Il terzo indicatore (di risultato) riguarda l’organizzazione/partecipazione a voli charter congiunti di rimpatrio con il coordinamento dell’Agenzia FRONTEX ha un valore-target per il 2016 pari a 3.

 

Sempre a titolo esemplificativo, nella medesima missione Ordine pubblico e sicurezza, per il programma 3.2. Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dotato di 441 milioni di euro per ciascun anno del triennio, è previsto un unico obiettivo, non strategico, anch’esso denominato Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.

Anche in tal caso, è indicato un solo indicatore (di realizzazione fisica) relativo al grado di avanzamento del piano di azione annuale, pari al 100% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

 

 

 

 

 

Le previsioni di spesa del Ministero

Il disegno di legge di bilancio per il 2016 (A.S. 2112) presentato dal Governo prevedeva, per lo stato di previsione del Ministero dell’interno, in conto competenza, spese complessive per il 2016 pari a 18.251,63 milioni di euro, di cui 17.439,17 milioni di euro di spese correnti (per più della metà riconducibili alle spese di funzionamento, pari a 9.713,12 milioni circa) e 768,44 milioni di spese in conto capitale, destinati per la maggior parte ad investimenti (per circa 568,44 milioni). Il rimborso delle passività finanziarie ammonta a 44,01 milioni (quest’ultima somma si riferisce all’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato).

Con l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Governo ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio (A.C. 3445-bis), con la quale vengono scontati nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità. Per il 2016, in particolare, le nuove dotazioni dello stato di previsione del Ministero dell’interno, in termini di competenza, in relazione alle spese correnti e in conto capitale aumentano, rispettivamente, a 20.486,13 milioni e 753,65 milioni di euro.

Nel complesso, le spese finali del Ministero, in conto competenza, sono pari a 21.240 milioni di euro nel 2016.

Poiché le passività finanziarie rimangono invariate, le previsioni di spesa complessive, in conto competenza, sono pertanto pari a 21.283,8 milioni.

In particolare, le modifiche contenute nella I Nota di variazioni al bilancio comprendono sia la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata per tutti i Ministeri dall’articolo 1, co. 333, del disegno di legge di stabilità 2016, e riepilogata nell’Elenco 2, a cui si aggiungono le altre misure correttive derivanti da ulteriori disposizioni dell’articolato, nonché le riduzioni di spesa disposte dalle Tabelle C, D ed E del medesimo disegno di legge (v. infra).

 

(valori in milioni di euro)

 

2015

2016

Legge
bilancio

Assestato
(A)

DLB

Ia Nota
(B)

(B-A)

(B-A)/A
(in %)

Spese correnti

20.805

21.655

17.439

20.486

-1.169

-5,4

Spese in c/capitale

2.712

2.875

768

754

-2.121

-73,8

SPESE FINALI

23.517

24.530

18.207

21.240

-3.290

-13,4

Rimborso passività finanziarie

43

43

44

44

+1

+2,3

SPESE COMPLESSIVE

23.561

24.573

18.252

21.284

-3.289

-13,4

 

 

Le spese finali dello stato di previsione del Ministero corrispondono al 3,5 per cento del totale delle spese finali del bilancio dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro.

 

La tabella ed il grafico che seguono mostrano l'evoluzione delle spese finali del Ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di incidenza sul bilancio dello Stato[2].

 

 (in milioni di euro)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Stanziamenti Interno

26.749

28.311

26.693

29.463

31.391

30.415

% su bilancio Stato

5,7

6

5,3

5,4

5,7

5,7

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stanziamenti Interno

28.772

27.743

25.853

21.906

24.530

21.240

% su bilancio Stato

5,5

5,1

4,4

3,6

4,0

3,5

 

 

 

 

 

Rispetto alle previsioni assestate per il 2015, il disegno di legge di bilancio prevede per il 2016 una diminuzione delle spese del Ministero, che ha interessato sia le dotazioni di parte corrente (-5,4%) sia le spese in conto capitale (-73,8%).

Lo stato di previsione del Ministero per il 2016 registra, dunque, rispetto al 2015, una diminuzione delle spese pari complessivamente a 3.290 milioni di euro (- 13,4%).

 

Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l’anno 2015 erano pari a 24.572,88 milioni di euro, di cui 21.654,94 milioni di euro di parte corrente, 2.874,69 milioni di euro in conto capitale e 43,25 mln di rimborso passività.

 

La tabella che segue espone un quadro sintetico delle previsioni triennali di competenza per il 2015-2017.

 

(in milioni di euro)

 

2016

2017

2018

Parte corrente

17.439, 17

16.946,77

16.811,69

Conto capitale

768,44

668,08

667,22

Rimborso passività

44,01

15,59

16,45

Totale

18.251,63

17.630,45

17.495,36

 

Per il 2017, in ordine alla previsione di spese per la parte corrente, viene proposta una riduzione tale da giungere a un importo pari a circa 16.947 milioni; la previsione per la parte in conto capitale è pari a circa 693 milioni e per il rimborso delle passività finanziarie a 44 milioni. Il totale complessivo per il 2017 è quindi pari a 17.630,45 milioni di euro

Per il 2018 si prevede, per la parte corrente, una spesa pari a circa 16.812 milioni; la previsione per la parte in conto capitale è pari a 667 milioni. Il totale complessivo per il 2018 è di 17.495,36 milioni.

 

Analisi della spesa per Missioni e programmi

La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dell’interno, a legislazione vigente e come modificate a seguito dell’esame al Senato, a raffronto con le previsioni di bilancio ed assestate dell’esercizio 2015.


 

(dati in milioni di euro)

Ministero dell'interno - Stanziamenti per Missione/Programma                                            (in milioni di euro)

Missioni

2015

2015 (A)

DLB 2016

DLB 2016

Variazione 2016/2015     (B-A)

Var. % 2016/2015     (B-A)

Programmi

Previsioni iniziali

Previsioni assestate 

 

I Nota (B)

1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza gen. dello Stato sul territorio (2)

520,64

561,18

558,96

1.058,97

497,79

88,70

1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero interno sul territorio  (2.2)

518,79

559,21

557,09

557,08

-2,13

-0,38

1.3 Supporto rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale del territorio (2.3)

1,85

1,97

1,89

501,89

499,92

25.376,65

2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

12.523,44

12.775,85

6.813,99

9.393,99

-3.381,86

-26,47

2.2. Interventi, servizi e supporto alle autonomie (3.2)

26,04

26,90

39,23

39,22

12,32

45,80

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali (3.3)

12.461,51

12.712,88

6.739,18

9.319,90

-3.392,98

-26,69

2.4. Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

35,88

36,07

35,58

34,87

-1,20

-3,33

3. Ordine pubblico e sicurezza (7)

7.832,76

7.944,65

7.453,35

7.423,03

-521,62

-6,57

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

6.500,69

6.555,10

6.571,21

6.546,46

-8,64

-0,13

3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

750,36

757,7

440,63

440,84

-316,86

-41,82

3.3. Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)

581,70

631,85

441,51

435,73

-196,12

-31,04

4. Soccorso civile (8)

1.858,53

2.045,57

1.906,35

1.897,51

-148,06

-7,24

4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

5,40

5,54

5,22

5,22

-0,32

-5,78

4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

1.853,13

2.040,04

1.901,13

1.892,29

-147,75

-7,24

5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

643,89

1.062,34

1.312,11

1.315,61

253,27

23,84

5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)

638,49

1.056,89

1.306,82

1.310,32

253,43

23,98

5.3 Rapporti con le confessioni religiose e Fondo edifici di culto (27.5)

5,39

5,44

5,29

5,29

-0,15

-2,76

6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

133,02

139,73

142,03

142,03

2,30

1,65

6.1 Indirizzo politico (32.2)

27,86

30,18

29,56

29,56

-0,62

-2,05

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

105,16

109,55

112,47

112,47

2,92

2,67

7. Fondi da ripartire (33)

48,90

43,54

64,82

52,66

9,12

20,95

7.1. Fondi da assegnare (33.1)

48,90

43,54

64,82

52,66

9,12

20,95

TOTALE

23.561,18

24.572,87

18.251,63

21.283,80

-3.289,07

-13,38

 

Da una analisi delle dotazioni finanziarie riportate in tabella, si evince come, anche per l’esercizio finanziario 2016, la maggior entità delle risorse stanziate per lo stato di previsione del Ministero dell’interno venga assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (circa il 44%), in quanto essa comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

Essa presenta una notevole riduzione di risorse rispetto all’assestato 2015 in quanto  permangono le politiche volte al contenimento della spesa pubblica nazionale che negli ultimi anni hanno comportato una graduale riduzione dei trasferimenti assegnati a ciascun ente locale.

 

Le missioni le cui risorse risultano maggiormente aumentate, in valore assoluto, rispetto ai dati assestati 2015 sono le seguenti:

§  Missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale dello Stato, che evidenzia maggiori risorse per circa 500 milioni (+88,7%) rispetto al 2015;

§  Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che evidenzia maggiori risorse per circa 253 milioni (+23,8%) rispetto al 2015.

 

Le missioni le cui risorse risultano maggiormente diminuite, in valore assoluto, rispetto ai dati assestati 2015 sono le seguenti:

§  Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che evidenzia minori risorse per circa 3.381 milioni (-26,5%) rispetto al 2015;

§  Missione Ordine pubblico e sicurezza, che evidenzia minori risorse per circa 522 milioni (-6,6%) rispetto al 2015.

 

Il grafico che segue evidenzia la quota percentuale, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna missione.

 

 

 

Segue un’analisi più dettagliata delle previsioni di spesa per ciascuna missione e relativi programmi.

 

La missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Nel bilancio di previsione 2016 (AC 3445/tab. 8), alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale sul territorio è assegnata una dotazione pari a 561,2 milioni di euro, in aumento di 38,3 milioni di euro rispetto alle previsioni di bilancio 2015 (+7%) e pressoché stabile rispetto alle previsioni assestate. Con l’approvazione della I Nota di variazioni, la dotazione della Missione sale a 1.058,97 milioni di euro.

La missione è articolata in 2 programmi di spesa:

§  1.2. Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell’interno: rientrano in tale programma, in particolare, le attività di esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e le attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti. Le previsioni di spesa del programma sono pari a 557,1 milioni di euro e non si registrano scostamenti significativi rispetto alle previsioni assestate 2015;

§  1.3. Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio: vi rientrano tutte le attività di supporto ai prefetti in materia di rappresentanza generale sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato. Le previsioni di spesa per il 2015 sono pari a 1,89 milioni di euro in linea con i dati dell’assestamento 2015. La I nota di variazioni al bilancio ha approvato un aumento delle previsioni del Programma per circa 500 milioni di euro, per cui le previsioni definitive risultano pari a 501, 9 milioni di euro.

Le maggiori risorse per il 2016 sono per la gran parte imputabili  al Contributo (+ 400 milioni) a favore delle province e delle città metropolitane per il finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità ed alla edilizia scolastica (cap. 1383), e al contributo (pari a 100 milioni di euro) finalizzato a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al personale delle province e delle città metropolitane (cap. 1384),  nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche.

 

La missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Nel bilancio di previsione 2016, alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione pari a 6.813,99 milioni di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio 2015 (circa -46% rispetto ai dati alle previsioni sia iniziali sia assestate per il 2015). Con l’approvazione della I Nota di variazioni, la dotazione della Missione è aumentata a complessivi 9.394 milioni di euro, ancora di diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2015 (-26,5 %).

 

La missione è articolata in 3 programmi di spesa:

 

2.2. Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc..); attività autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo città, ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità nelle strutture amministrative degli enti disciolti

 

Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2016 per questo programma è pari a 39,2 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente (circa +12,3% rispetto sia alla legge di bilancio 2015 e + 13,2% alle previsioni assestate 2015). La I Nota di variazioni lascia sostanzialmente invariate le previsioni.

 

Si evidenziano tra le voci di maggior interesse di questo programma:

Ø  l’utilizzazione del cap. 1286 per le spese di manutenzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e relative attività di implementazione, autorizzate per un importo a pari a 4,6 milioni di euro;

Il cap. 7015, istituito in attuazione del D.L. n. 179/2012 (conv. da L. n. 221/2012), relativo alle spese per l’istituzione dell’anagrafe nazionale delle popolazione residente, le cui previsioni risultano pari a circa 0,4 milioni di euro.

Ø  il cap. 7014, relativo alle spese per la produzione, emissione e rilascio della carta di identità elettronica nonché di tenuta dell’archivio informatizzato, che in seguito al nuovo procedimento previsto dall’art. 10, co. 3, del D.L. n. 78/2015 (conv. da L. 125/2015) le cui previsioni per il 2016 risultano pari a 9,8 milioni di euro.

 

 

2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: elaborazione e quantificazione, sulla base di parametri demografici e finanziari, dei trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. Analisi dei documenti contabili degli enti locali per l'individuazione di indicatori finanziari e di efficienza anche ai fini della perequazione delle risorse assegnate. Acquisizione ed elaborazione delle certificazioni rese dagli enti locali per l'attribuzione da parte dello Stato dei rimborsi per minori entrate tributarie. Pagamento agli enti locali delle somme loro spettanti. Attribuzione agli enti locali di contributi statali previsti dalla legge per interventi speciali sul territorio. Risanamento finanziario degli enti locali dissestati.

Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2016 per questo programma è pari a 6.739,18 milioni di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio 2015 (circa -47% rispetto alle previsioni assestate e -46% rispetto ai dati della legge di bilancio 2015), dipendenti in gran parte dalla riduzione degli stanziamenti per il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316) e il Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province (cap. 7232). ). Con l’approvazione della I Nota di variazioni, la dotazione del programma è aumentata a complessivi 9.319 milioni di euro, che risultano ancora di diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2015 (-27%). L’aumento approvato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è determinato in massima parte della proposta di variazione in aumento del Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365).

 

All'interno del programma, le risorse stanziate per i capitoli più rilevanti sono:

Ø  Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316) con stanziamento pari a 438,3 milioni di euro (- 2.644,4 milioni rispetto ai dati dell’assestamento 2015, pari a 3.082,7 milioni);

Ø  Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (cap. 1317) con stanziamento pari a 42,3 mln di euro (-78,9 milioni);

Ø  Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1318) con stanziamento pari a 569,2 mln di euro (-909,8 milioni);

Ø  Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 7237) con stanziamento pari a 17,6 milioni di euro (+8,8 milioni), ridotto a  14,6 milioni di euro per effetto della I nota di variazioni;

Ø  Contributi per gli interventi dei comuni e delle province (cap. 1324) con stanziamento pari a 169,1 mln di euro (-184,6 milioni);

Ø  Fondo solidarietà comunale (cap. 1365) con stanziamento pari a 4.259,3 mln di euro nelle previsioni del disegno di legge di bilancio (-169,2 milioni), aumentato a  6.446,9 milioni di euro per effetto della I nota di variazioni;

Ø  Fondo per la concessione agli enti locali di un contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento (cap. 1380), previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) con una dotazione di 125 milioni di euro;

Ø  Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province  (cap. 7232) con stanziamento pari a 119 mln di euro (-2.070,9 milioni).

Ø  Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di grave squilibrio (cap. 7030) con stanziamento stabile pari a 200 mln di euro.

 

2.4. Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: accesso in carriera di cui all'articolo 13 del d.P.R. n.465/1997; iscrizione, sospensione, cancellazione e assegnazione; collocamento in disponibilità; tenuta e aggiornamento dei curricula; sviluppo delle relazioni sindacali; collocamento in quiescenza; gestione dei procedimenti disciplinari; definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria; aggiornamento professionale e formazione; gestione delle entrate derivanti dai diritti di segreteria versati da comuni e province.

Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2016 per questo programma è pari a 35,6 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto all’esercizio 2015 (circa -1,4% rispetto alle previsioni assestate 2015). Con l’approvazione della I Nota di variazioni, la dotazione del programma è diminuita a complessivi 34,9 milioni di euro.

 

La missione Ordine pubblico e sicurezza

Nel bilancio di previsione 2016, alla missione Ordine pubblico e sicurezza è assegnata una dotazione pari a 7.453,3 milioni di euro, in riduzione rispetto all’esercizio 2015 (circa -491 milioni rispetto ai dati dell’assestamento 2015, pari al 6,2%, e al 4,8% rispetto alla legge di bilancio 2015). Con l’approvazione della I Nota di variazioni, la dotazione della Missione è ridotta a complessivi 7.423,03 milioni di euro, ancora in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2015 (-6,6 %).

All’interno della missione, si può rilevare come tutti i Programmi registrano variazioni di segno negativo.

 

La missione è articolata in 3 programmi di spesa:

 

3.1. Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; concorso all'applicazione di misure di prevenzione; servizi di contrasto all'immigrazione clandestina; espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; gestione banche dati a fini di sicurezza; interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; servizi di ordine pubblico; attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; misure di protezione individuali; cooperazione internazionale di polizia; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; monitoraggio appalti opere pubbliche; dislocazione presidi forze di polizia; monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; polizia e comunicazioni antimafia.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a 6.571,21 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all’esercizio 2015 (circa + 0,3% rispetto alle previsioni assestate 2015), rideterminato in 6.546, 46 milioni dalla I Nota di variazioni (-0,3% rispetto alle previsioni assestate 2015).

La maggior parte delle spese relative al programma è rappresentato  dalle spese per competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato al netto dell’imposta regionale delle attività produttive (cap. 2501), pari, dopo la I Nota di variazioni, a 5.164,7 milioni di euro.

 

Si segnala inoltre che risultano allocati nello stato di previsione del MEF:

Ø  al capitolo 3019, 126 milioni di euro per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i corpi di polizia per il 2014;

Si tratta dei fondi già sbloccati dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, co. 90, L. 228/2012), che ha previsto la possibilità per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, anche in deroga alle percentuali del turn over per i comparti interessati, che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70% (in luogo del 50%) nel 2015.

Ø  al capitolo 3022, di 69,84 milioni di euro da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco, in riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2015 di 50 milioni di euro;

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, art. 1, comma 464, su cui, si v. infra) ha stabilito l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso e a tal fine ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Peraltro, si segnala che il disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), all’art. 1, commi 246-249 (su cui, si v. supra), non modificati dal Senato, recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni , quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018.

 

All’interno del programma si evidenzia, inoltre, che, le spese per l’acquisto di beni e servizi sono autorizzate per il 2016 in misura pari a 269,8 milioni di euro, diminuiti di 600 mila euro dalla I Nota di variazioni. All’interno di tali spese, si segnala:

Ø  il cap. 2624/22 (spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimenti di espulsione o respingimento), il cui stanziamento è pari a 2,8 milioni di euro (+59 mila euro rispetto alle previsioni assestate 2015);

Ø  il cap. 2721 (spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della Polizia di Stato) le cui previsioni risultano pari a 2,6 milioni di euro (+1,1, mln rispetto all’assestamento 2015);

Ø  il cap. 2817 (Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari) il cui stanziamento è pari a 4,74 milioni di euro (pari alle previsioni 2015).

Ø  il cap. 2568 (spese per la realizzazione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile) le cui previsioni risultano pari a 143 mila euro (+12 mila rispetto all’assestamento 2015);

 

A seguito dell’approvazione del disegno di legge di stabilità al Senato, si registra inoltre un definanziamento in Tabella E,  pari a 8,6 milioni del Fondo per acquisto impianti, armamenti, attrezzature e automezzi (cap. 7456), che porta la relativa dotazione a complessivi 86,4 milioni.

 

3.2. Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: attività poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sostegno ai servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; dislocazione presidi forze di polizia.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a 440,6 milioni di euro,  e a 440,8 milioni (con la I Nota) in diminuzione rispetto all’esercizio 2015 (circa -41,8% rispetto alle previsioni assestate e -41,3% ai dati del bilancio 2015).

 

3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; attività di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere; impiego forze armate; attività investigativa e operazioni speciali.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 441,5 milioni di euro, in riduzione rispetto all’esercizio 2015 (circa – 30,1% rispetto alle previsioni assestate 2015 e -24,1% rispetto alla legge di bilancio 2015).

Con l’approvazione della I Nota di variazioni, la dotazione del programma è ridotta a complessivi 435,7 milioni di euro, ancora in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2015 (-31%).

All’interno del programma, si segna lo stanziamento per le spese finalizzate alla realizzazione del servizio di telecomunicazione TETRA per le esigenze delle forze di polizia (cap. 7506, esposto in tabelle E), pari a 64,9 milioni di euro.

 

La missione Soccorso civile

Nel bilancio di previsione 2016, alla missione Soccorso civile è assegnata una dotazione pari a 1.906,4 milioni di euro, che registra una diminuzione rispetto all’esercizio 2015 (circa -139 milioni rispetto ai dati dell’assestamento 2015, pari al 6,8 in termini percentuali; rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2015, invece, si registra un +2,6%). A seguito dell’approvazione della I Nota di variazioni, la dotazione della Missione è ridotta di circa 148 milioni per cui le previsioni di spesa per il 2016 scendono a complessivi 1.897,5 milioni di euro (-7,2% rispetto alle previsioni assestate 2015).

 

La missione è articolata in 2 programmi di spesa:

 

4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: pianificazione ed esercitazioni difesa civile nazionale ed internazionali; progettazione sale operative integrate provinciali difesa e protezione Civile; organizzazione e coordinamento Centri Assistenziali Pronto Intervento; interventi e gestione emergenza; organizzazione e gestione della struttura operativa centrale difesa Civile; valutazione situazione emergenziali, indirizzo, coordinamento iniziative Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 5,22 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2015 (circa – 5,8%).

 

4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: studi, ricerche, prove in materia di prevenzione; predisposizione Regole Tecniche prevenzione incendi; certificazione prodotto e omologazioni, abilitazione e controllo organismi esterni notificati; valutazione rischio per autorizzazione impiego, commercio, trasporto, deposito sostanze radiogene; controllo impiego pacifico energia nucleare; vigilanza applicazione normativa prevenzione incendi; radioprotezione addetti; monitoraggio radioattività; controllo e taratura strumenti radiometrici; certificazione prevenzione incendi; assistenza imprese; servizi formativi; gestione elenchi professionali; servizio vigilanza antincendio sul territorio; attività investigazione incendi e polizia giudiziaria; valutazioni tecniche rischi incidenti rilevanti; pianificazione, organizzazione, gestione sistema operativo soccorso pubblico; definizione POS; organizzazione, gestione sistema emergenza CMR, Nuclei specialistici; esercitazioni nazionali e internazionali; servizio antincendi portuale e aeroportuale.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 1.901,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio 2015 di circa 139 milioni (circa -6,8% rispetto alle previsioni assestate 2015). Con l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016, la I Nota di variazioni al bilancio ridetermina lo stanziamento complessivo del programma in 1.892, 3 milioni di euro (-7,2% rispetto all’assestamento 2015).

Si evidenziano tra le voci di maggior interesse di questo programma, per quanto riguarda il funzionamento:

ü  i capitoli 1801 e 1802, relativi alle retribuzioni personale e volontari vigili del fuoco, le cui previsioni a legislazione vigente risultano, rispettivamente, pari a 1.389,1 milioni di euro (-8,9%) e a 29,1 milioni (-43,6% rispetto alle previsioni assestate 2015). La Con la I nota, la dotazione del primo capitolo è ulteriormente ridotta a 1.387,9 milioni di euro;

ü  il capitolo 1901, relativo alle spese per acquisto di beni e servizi, le cui previsioni a legislazione vigente risultano pari a 66,9 milioni di euro (+2,9%);

ü  il capitolo 1902, relativo al Fondo a disposizione per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese di funzionamento, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2016 salgono a circa 31 milioni (erano 894 mila nella legge di assestamento 2015).

 

Tra gli interventi si segnala il capitolo 1987, relativo al Fondo per la gestione e la funzionalità della flotta aerea antincendio dei Vigili del fuoco, le cui previsioni per il 2016 a legislazione vigente risultano pari a 73,9 milioni di euro. La I nota di variazioni prevede una variazione in diminuzione di 8 milioni.

 

La missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Nel bilancio di previsione 2016, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti è assegnata una dotazione pari a 1312,11 milioni di euro, che registra un significativo aumento di 249,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015 (circa +23,5%). La I nota di variazioni al bilancio prevede, in seguito all’approvazione del disegno di legge di stabilità da parte del Senato in prima lettura, un ulteriore aumento di 3,5 milioni. Pertanto la previsioni complessive per la missione risultano pari a 1.315 milioni.

La missione, a partire dall’esercizio 2015 è articolata in 2 programmi di spesa:

 

5.1. Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: gestione sportelli unici immigrazione. Rilascio, rinnovo e revoca titoli soggiorno a cittadini stranieri (permesso, carta soggiorno). Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria. Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo...) e relativi interventi assistenziali. Vigilanza e controllo enti area sociale. Iniziative a tutela minori stranieri. Tutela minoranze etniche e linguistiche. Benefici per vittime della criminalità (estorsione, usura, mafia). Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi accoglienza alle frontiere, centri identificazione ed espulsione, accoglienza per stranieri irregolari e richiedenti asilo e rifugiati; Interventi primo soccorso a stranieri irregolari. Convenzioni per gestione e vigilanza sulla relativa attuazione. Gestione emergenze.

 

Lo stanziamento previsto per il programma a legislazione vigente è pari a circa 1.306,8 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni assestate 2015 di circa 250 milioni (+23,7%). A questi occorre aggiungere i 3,5 milioni in aumento previsti dalla I nota di variazioni.

L’incremento complessivo rispetto ai dati dell’assestamento attiene principalmente al:

Ø  capitolo 2352, relativo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2016 risultano di 400 milioni di euro rispetto ai 270 milioni dell’assestamento 2015 e ai 245 milioni di euro rispetto ai dati della legge di bilancio 2015;

Ø  capitolo 2353, relativo alle Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2016 sono duplicate, passando a 170 milioni di euro rispetto agli 80 milioni dell’assestamento 2015;

Ø  capitolo 7351, relativo alle spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili, le cui previsioni per il 2016 ammontano a 52 milioni di euro (+47,5 milioni rispetto all’assestamento 2015).

In proposito, la nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia la finalizzazione delle risorse per la costruzione di nuovi centri (15 nel 2016 e nel 2017, 5 nel 2018) ad un costo unitario di 500 mila euro.

 

Per quanto riguarda le spese per i servizi dì accoglienza in favore di stranieri (cap. 2351), le previsioni a legislazione vigente per il 2016 risultano di 450,4 milioni di euro rispetto ai 522,3 milioni dell’assestamento 2015 (-54%).

 

In proposito, la nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le risorse del disegno di legge di bilancio relative in particolare alla gestione dei centri accoglienza per immigrati (cap. 2351/2), a fronte dei 990 milioni richiesti, non saranno sufficienti alla spesa prevista per 92.000 persone in accoglienza al costo giornaliero per ospite di 30-35 euro, oltre Iva.

 

5.3. Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; conservazione, manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare del FEC costituito principalmente da edifici sacri e opere d'arte in essi custodite.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 5,29 milioni di euro, in riduzione rispetto all’esercizio 2015 (circa – 2,8% rispetto alle previsioni assestate dell’anno precedente).

 

Altre missioni

In relazione alla missione n. 32 (Servizi istituzionali), gli stanziamenti per il 2016 (pari a 142 milioni) registrano un lieve aumento pari a circa il 1,7 per cento rispetto alle previsioni assetate 2015.

I Fondi da ripartire (missione n. 33) recano previsioni a legislazione vigente per il 2016 pari a 64,8 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2015 (+48,9%). A seguito dell’approvazione del disegno di legge di stabilità da parte del Senato, tali stanziamenti scendono a complessivi 52,7 milioni di euro.

 

Gli effetti del disegno di legge di stabilità

Articolo 1, comma 333

Il comma 333 del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444) dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 al disegno di legge.

 

Per il Ministero dell’interno, le riduzioni ammontano per il 2016 a 27,2 milioni di euro.

La tabella che segue contiene la ripartizione della riduzione delle dotazioni finanziarie, suddivise tra le missioni e i programmi del Ministero.

 

(in migliaia di euro)

 

Riduzioni

Missione

2016

2017

2018

1. Amministrazione generale e rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

1

1

1

 

1.3. Supporto alla rappr. Generale del Governo e dello stato sul territorio

1

1

1

2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

3.768

23.753

43.754

 

2.2. Interventi, servizi e supporto alle autonomie terr.

19

20.017

40.017

 

2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali

3.041

3.031

3.031

 

2.4 Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali

707

706

706

3. Ordine pubblico e sicurezza

15.420

15.420

15.420

 

3.1. Contrasto al crimine, tutela dell’ordine

15.373

15.373

15.373

 

3.2. Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri

47

47

47

4. Soccorso civile

8.000

4.000

1.500

 

4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

8.000

4.000

1.500

Totale

27.189

43.174

60.675

 

Tabelle A e B

Come è noto, le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità contengono, rispettivamente, per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti nei fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2016-2018. Si tratta in effetti di "prenotazioni" di spesa, dal momento che gli importi indicati verranno iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l'approvazione di leggi che impegnano tali fondi.

 

La tabella A non prevede accantonamenti in favore del Ministero dell’interno.

La tabella B, invece, prevede un accantonamento in conto capitale pari a 10 milioni nel 2016, 10 milioni nel 2017 e 10 milioni nel 2018, finalizzato a favore di interventi per l'ammodernamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Tabella C

La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che demandano alla legge di stabilità la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.

Per quanto riguarda il Ministero dell’interno, la Tabella C reca i seguenti stanziamenti per il 2015:

 

(in migliaia di euro)

 

2016

2017

2018

Ministero dell’interno

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi - Programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per la coesione sociale - cap 2309

1.561,65

1.556,19

1.556,19

D.Lgs. 140/2005, art. 13 – Somme destinate all’accoglienza degli stranieri richiedenti lo status di rifugiato Programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per la coesione sociale – cap 2311

3.869,78

3.858,55

3.858,55

 

 

 

 

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato approvato un incremento di 500.000 euro a decorrere dal 2016 della voce relativa ai contributi ad enti del Ministero dell’interno (Ministero dell’interno, cap. 2309- a legislazione vigente 2016: 1.061.646 per il 2016, 1.056.197 dal 2017)).

 

Tabella E

La tabella E reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E ed F per le spese in conto capitale, con l’eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Tra i settori di intervento, si segnala una riduzione delle risorse destinate ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 119 del 2014 (conv. L. 146/2014) all’ammodernamento dei mezzi, delle attrezzature e strutture della Polizia di Stato, su cui, si v., infra, la scheda di lettura del disegno di legge di stabilità.

 

 


Gli stanziamenti di interesse della I Commissione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. n. 2)


La Missione n. 1

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione (Affari costituzionali) possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione n. 1 compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare, nel bilancio a legislazione vigente gli stanziamenti di competenza – che ammontano a 2.716,9 milioni di euro - aumentano di circa 19,4 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015.

Con l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Governo ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio (A.C. 3445-bis), con la quale vengono scontati nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità. Per il 2016, in particolare, le nuove dotazioni della Missione n. 1, in termini di competenza, diminuiscono, di 14,78 milioni di euro.

Nel complesso, lo stanziamento finale per la Missione, in conto competenza, risulta pari a 2.702,13 milioni di euro nel 2016 (+0,2 % rispetto alle previsioni assestate 2015).

 

Complessivamente l’incidenza percentuale della missione sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3% (che conferma il dato dell’assestamento 2015 e del consuntivo 2014).

 

I programmi della missione n. 1

La missione n. 1 si articola in tre programmi:

§  il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali;

§  il programma 1.2 relativo agli Organi a rilevanza costituzionale;

§  il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all’andamento della Missione n. 1 e dei programmi ad essa riferibili.

 

 

 

 

Ministero dell'economia - Stanziamenti Missione n. 1
(in milioni di euro)

Missioni

2015

2015 (A)

DLB 2016

DLB 2016

Variazione 2016/2015     (B-A)

Var. % 2016/2015     (B-A)

Programmi

Previsioni iniziali

Previsioni assestate 

 

I Nota (B)

21.  Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

2.667,47

2.697,52

2.716,9

2.702,13

4,61

0,2

21.1 Organi costituzionali (1.1)

1.760,09

1.760,09

1.746,39

1.746,39

-13,7

-0,8

21.2 Organi a rilevanza costituzionale (1.2)

482,29

488,81

480,76

478,83

-9,98

-2,04

21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)

425,1

448,62

489,75

476,92

28,3

6,3

 

 

Per quanto attiene, infine, al bilancio triennale 2016-2018, le previsioni riferite alla Missione n. 1 si mantengono sostanzialmente stabili con lievi scostamenti, in base ai quali scendono a 2.702,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2.652,9 milioni di euro per il 2018.

 

Organi costituzionali

La previsione del disegno di legge di bilancio riferita al programma 1.1, è pari a 1.746,39 milioni di euro, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2015 di 13,7 milioni di euro, dovuta alla riduzione dei fondi relativi alle spese elettorali. La I nota di variazioni del bilancio non apporta alcuna modifica agli stanziamenti del programma.

 

Nell’ambito del programma si segnala in particolare la significativa e graduale riduzione degli stanziamenti destinati al capitolo 1638, nel quale sono appostati i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Gli stanziamenti per il 2016 presentano, infatti, un decremento pari a 13,7 milioni di euro rispetto ai dati dell’esercizio 2015 (pari a 27,5 milioni), in dipendenza della riforma operata con il decreto-legge n. 149/2013 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13), che ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e previsto forme di contribuzione alternative, quali le agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini.

Il D.L. n. 149/2013 ha stabilito l’applicazione graduale della riforma per i partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, era riconosciuto il finanziamento pubblico in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso ed il cui termine di erogazione non era ancora scaduto alla data medesima (articolo 14). In base alla disciplina transitoria, tali partiti continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario 2013 e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio 2013, il finanziamento è stato riconosciuto integralmente;

b) nel primo (2014), nel secondo (2015) e nel terzo (2016) esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 149, ossia il 2018.

 

Oltre a ciò, per il 2016 gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) non registrano variazioni rispetto alle previsioni assestate per l’anno 2015.

 

                                                                                              (in milioni di euro)

Organi costituzionali

dal 2010 al 2012

2013

2014

2015

2016

Presidenza della Repubblica

228

228

228

224

224

Senato della Repubblica

526,36

505,36

505,36

505,36

505,36

Camera dei deputati

982,8

943,16

943,16

943,16

943,16

Corte costituzionale

52,7

52,7

52,7

52,7

52,7

 

Più in generale, negli ultimi sei anni le dotazioni di tutti gli organi costituzionali si sono mantenute entro il livello fissato per l’esercizio finanziario 2010.

Inoltre, a partire dall’esercizio 2013, le dotazioni sia della Camera che del Senato sono diminuite ulteriormente rispetto al livello del 2010; in via analoga, a partire dal 2015 la dotazione richiesta dalla Presidenza della Repubblica risulta inferiore rispetto al livello fissato nel 2010.

 

All’interno del programma in esame, si segnala, inoltre, l’invarianza del capitolo 1999, istituito nell’esercizio finanziario 2013, in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell’Ufficio parlamentare di bilancio in attuazione della L. n. 243/2012: le somme destinate sono pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

 

Organi a rilevanza costituzionale

Per quanto riguarda invece la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 e riferita alle spese per Corte dei Conti, Consiglio di Stato e T.A.R, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), la previsione a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio per il 2016, è pari a 480,76 milioni euro, con un decremento di 8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio 2015. A seguito dell’approvazione della I nota di variazioni al bilancio, le previsioni si riducono ulteriormente a 478,83 milioni di euro.

 

Nell’ambito del programma, il decremento dipende, in particolare, dalle voci relative agli organi della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Tar), le cui previsioni di competenza (spese per il funzionamento e spese di natura obbligatoria) diminuiscono di 9,5 milioni di euro.

Le dotazioni della Corte dei conti, (capitolo 2160 e capitolo 2162, riguardanti, rispettivamente le spese di funzionamento e le spese obbligatorie della Corte) e quelle relative al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) rimangono sostanzialmente stabili rispetto ai valori dell’esercizio 2015, come si evince dalla tabella che segue.

 

(in milioni di euro)

Organi a rilevanza costituzionale

 

2015

2015
Ass.

DLB 2016

DLB 2016

Variazione

2016/2015

 

I Nota

ass.

%

Corte dei conti

262,5

262,5

263,5

263,5

1

0,4

Consiglio di Stato e TAR

174,71

181,44

171,98

171,98

-9,46

-5,2

CNEL

8,7

8,7

8,7

8,68

-0,02

-0,2

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza - a 489,75 milioni di euro, con un aumento di 41,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015. A seguito dell’approvazione della I nota di variazioni al bilancio, le previsioni di spesa per l’intero programma si riducono di 12,8 milioni di euro. Pertanto, le previsioni finali risultano pari a 476,9 milioni di euro, in aumento di 28,5 milioni rispetto ai dati dell’assestamento 2015.

 

 

Nel programma in questione, oltre alle spese di funzionamento e obbligatorie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, figurano le spese per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges, per il pagamento delle spese derivanti dal contenzioso relativo alle borse di studio per i medici specializzandi, per gli interventi del Servizio Civile Nazionale, per il finanziamento delle iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane per le celebrazioni del settantesimo Anniversario della Resistenza e delle Guerra di Liberazione, per promuovere la conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale in favore delle future generazioni, per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "luoghi della memoria" per la celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

 

Più in particolare, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, destinati alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 333,98 milioni di euro di cui 34,6 milioni di euro per spese di funzionamento (cap. 2115) e 299,38 milioni per spese di natura obbligatoria (cap. 2120).

Rispetto al 2015, non si registrano scostamenti significativi. A seguito dell’approvazione della I nota di variazioni al bilancio le spese complessive per la Presidenza sono ridotte a 331,53 milioni di euro (-1,73 milioni rispetto alle previsioni assestate 2015).

 

In generale, con riferimento agli stanziamenti riferibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri si ricorda che fino all’esercizio finanziario 1999 era previsto un autonomo stato di previsione, che individuava 20 centri di responsabilità, riportato nella Tabella 2 – Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata alla legge annuale di bilancio.

Tale impostazione è stata radicalmente modificata a seguito della riforma dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio conseguente all’approvazione del D.Lgs. n. 303/1999[3]. Questo decreto legislativo, da un lato, ha trasferito numerose funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni, dall’altro le ha conferito piena autonomia contabile e di bilancio disponendo l’iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell’economia e delle finanze). L’ammontare dello stanziamento è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria (oggi legge di stabilità). A partire dall’esercizio finanziario 2010, le risorse destinate alla Presidenza sono state divise in due capitoli:

-     il cap. 2115, spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio, che continua ad essere esposto in tabella C;

-     il cap. 2120, spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le risorse stanziate in tali capitoli non esauriscono tuttavia le risorse di competenza della Presidenza stessa, in quanto ad esse si aggiungono le somme da destinare alle politiche di settore gestite dai Ministri senza portafoglio, gli interventi del servizio civile nazionale, le provvidenze per l’editoria e le risorse per gli interventi del Dipartimento della protezione civile.

Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all’autonoma gestione delle spese. Al riguardo, il D.Lgs. n. 303/1999 attribuisce ampia autonomia alla Presidenza, con riferimento sia all’organizzazione interna, sia agli aspetti finanziari. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l’art. 8 del D.Lgs. n. 303/1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i princìpi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato, da ultimo, il D.P.C.M. 22 novembre 2010, Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, che, tra l’altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione. Tale provvedimento prevede che spetta all’Ufficio bilancio e ragioneria elaborare il progetto di bilancio, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale. Sentita la conferenza dei capi dipartimento, il Segretario generale sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente del Consiglio che lo approva con proprio decreto. Il bilancio viene quindi comunicato ai Presidenti delle Camere entro 15 giorni dalla sua approvazione. Qualora, in seguito all’approvazione del bilancio dello Stato, si renda necessario apportare delle variazioni al bilancio dello Presidenza, il Presidente del Consiglio vi provvede con proprio decreto. Il bilancio della Presidenza, infine, viene trasmesso, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In allegato al bilancio di previsione viene presentato il bilancio pluriennale, ed, inoltre, è prevista la predisposizione del conto finanziario entro il 10 giugno di ogni anno.

 

Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444) prevede una lieve riduzione della previsione a legislazione vigente, portando l’ammontare del Fondo per le spese di funzionamento, per l’anno 2016, a 33,7 milioni di euro.

 

In proposito, si segnala, che il disegno di legge di stabilità 2016  (art. 1, comma 334) determina una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio (v. infra). L'ammontare di siffatta riduzione è modulato nel modo seguente: 23 milioni di euro per l'anno 2016; 21,7 milioni per l'anno 2017; 18 milioni annui a decorrere dal 2018. La riduzione ha per finalità il concorso di quella struttura al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica. Il dettaglio dei capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco n. 3.

 

Nell’ambito del programma in esame, si segnalano, infine, le previsioni di spesa per l’implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges (cap. 2124), che risultano pari a 1,2 mln di euro per il 2016 (circa – 16 mila euro rispetto alle previsioni assestate 2015). A seguito dell’approvazione della I nota di variazioni al bilancio tale stanziamento è ridotto a 1,1 milioni di euro.

Anche tale capitolo di spesa è interessato dalle riduzioni previste dal citato art. 1, co. 334, del disegno di legge di stabilità (v. più diffusamente, infra).

Altri programmi di spesa nello stato di previsione del MEF

Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell’ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri si ricordano:

 

§  gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), la cui dotazione di competenza ammonta a 1.088,4 milioni di euro (+38,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015, in dipendenza delle preferenze espresse dai contribuenti alla destinazione dell’otto per mille nella dichiarazione dei redditi Irpef alle diverse confessioni religiose). La I Nota non apporta variazioni al riguardo;

 

§  gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 8 (Soccorso civile) al programma Protezione civile (8.5), per il quale le previsioni di competenza per il 2016 ammontano, a legislazione vigente, a 1.432,7 milioni di euro, in riduzione di 243,5 milioni di euro rispetto all’assestamento 2015. Con la I Nota di variazioni al bilancio, le previsioni di spesa riferite all’intero programma sono aumentate di 303,4 milioni, di cui 113,4 milioni dipendenti dal rifinanziamento di fondi esposti in Tabella C e 190 milioni di euro per il Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012. Pertanto le previsioni finali del Programma ammontano a 1.736,1 milioni di euro;

Rientrano nell’ambito del programma le attività relative al Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile.

Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444) attraverso il rifinanziamento dei fonti esposti in tabella, prevede un aumento complessivo delle risorse previste a legislazione vigente, per l’anno 2015, di 113,4 milioni di euro, così ripartiti:

§ incremento di 3,4 milioni annui a decorrere dal 2016 delle somme destinate al reintegro del Fondo protezione civile (MEF, cap. 7446 - legislazione vigente 2016: 47,8 milioni);

§ incremento di 10 milioni annui a decorrere dal 2016 delle somme destinate a coprire le spese di funzionamento del dipartimento della protezione civile (MEF, cap. 2184 - a legislazione vigente 2016: 6,4 milioni);

§ integrazione di 100 milioni annui a decorrere dal 2016 del Fondo per le emergenze nazionali (MEF, cap. 7441 - a legislazione vigente 2016: 149 milioni);.

 

§  gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) ai programmi:

Ø  Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 relativi agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche. In particolare, la previsione di competenza per il 2014 per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche è pari a 0,97 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi sono previste pari a 790 mila euro. Con la I nota di variazioni, tali voci sono rideterminate in dipendenza delle riduzioni previste dal citato art. 1, co. 334, del disegno di legge di stabilità (v. più diffusamente, infra).

 

Ø  Promozione dei diritti e delle pari opportunità (24.8), nel cui ambito si colloca il cap. 2108 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità, esposto in Tabella C), con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2016 pari a 28,23 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala una riduzione delle risorse, pari a 4,2 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015. Inoltre, con la I nota di variazioni, tali capitolo è ridotto a 25,4 milioni di euro, per effetto delle previsioni del citato art. 1, co. 334, del disegno di legge di stabilità (v. più diffusamente, infra). Pertanto, la riduzione complessiva rispetto alle previsioni assestate è pari a circa 7 milioni.

 

Ulteriori stanziamenti di interesse della I Commissione

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Si segnalano, in particolare, gli stanziamenti destinati:

 

Ø  alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell’art. 29 della L. 124/2007[4] nel capitolo 1670 nell’ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica (7.4). Il capitolo reca uno stanziamento pari a 610,2 milioni di euro per il 2016 (-9,2 milioni rispetto alle previsioni assestate 2015). Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio. La I Nota non apporta variazioni a tale stanziamento;

 

Ø  alle spese relative al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale (cap. 2185, esposto in Tabella C), nell’ambito del programma Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2016 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente a 116,24 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto alle previsioni assestate 2015 (- 2,3 milioni). Inoltre, con la I Nota di variazioni, tale capitolo è ridotto a 115,1 milioni di euro, per effetto delle previsioni del citato art. 1, co. 334, del disegno di legge di stabilità (v. più diffusamente, infra).

 

Ø  alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall’attuazione dei referendum nel capitolo 3020 nell’ambito della missione Fondi da assegnare. Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per il 2016, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nel legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) in materia elettorale. La I Nota non apporta variazioni a tale stanziamento;

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 398 ss.) reca diverse misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie.

 

Ø  alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione; il capitolo 5217 (Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, esposto in Tabella C)[5] reca uno stanziamento di 3,41 milioni di euro in termini di competenza (+2,02 milioni di euro rispetto all’assestamento 2015). Inoltre, nel capitolo 5218 sono iscritte le previsioni delle spese di natura obbligatoria per la Scuola, pari a circa 12,2 milioni di euro, in aumento di 3,6 mln rispetto ai dati del 2015. Inoltre, con la I Nota di variazioni, tale capitolo è ridotto a 3 milioni di euro;

La Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2016, nel quale è esposto il Fondo, propone un aumento dello stanziamento previsto a legislazione vigente, per l’anno 2016, stabilendo risorse pari a 3,03 milioni di euro.

 

Ø  alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca uno stanziamento pari a 4,32 milioni di euro per il 2016 (-1,03 mln di euro rispetto ai dati dell’assestamento 2015). Inoltre, con la I Nota di variazioni, tale capitolo è ridotto a 4,27 milioni di euro;

 

Ø  alle spese per l’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680)[6], con una previsione di spesa pari a 48,1 milioni di euro, (-2,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015). Inoltre, con la I Nota di variazioni, tale capitolo è ridotto a 37,13 milioni di euro. A questi occorre aggiungere, nel bilancio a legislazione vigente, 140 milioni di spese obbligatorie (cap. 1685), che non subiscono variazioni rispetto all’esercizio precedente. In dipendenza delle modifiche apportate dal disegno di legge di stabilità, la I nota modifica tale stanziamento in complessivi 139,6 milioni di euro.

La Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2016, nel quale è esposto il Fondo per le spese di funzionamento dell’ISTAT (cap. 1680) prevede una riduzione ulteriore dello stanziamento previsto a legislazione vigente, per l’anno 2016, prevedendo risorse pari a 22,56 milioni di euro.

 

 


Il disegno di legge di stabilità

 


 

Articolo 1, comma 63
(Oneri per gli accertamenti dell’idoneità
dei volontari vigili del fuoco
)

 

 

Il comma 63, introdotto nel corso dell’esame del Senato, pone a carico dell’amministrazione gli oneri relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio (indicati dall’amministrazione) per il reclutamento del personale volontario di vigili del fuoco per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico.

 

Il personale dei vigili del fuoco è costituito da personale di ruolo e di personale volontario. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ed è chiamato a prestare servizio in determinate circostanze (D.Lgs. n. 139/2006, art. 6).

Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale (D.Lgs. n. 139/2006, art. 8, co. 1) e previo accertamento di una serie di requisiti tra cui l’idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo criteri predeterminati, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate (D.P.R. 76/2004, art. 5, co. 1, lett. d), art. 6, co. 1, lett. c) e Tabella I).

Il personale volontario può essere richiamato in servizio nelle seguenti eventualità (D.Lgs. n. 139/2006, art. 9):

§  in occasione di calamità naturali o catastrofi;

§  in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;

§  per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;

§  per frequentare periodici corsi di formazione.

 

La legge di stabilità 2012 ha posto a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale (L. 183/2011, art. 4, co. 14) nell’ambito di un’ampia serie di riduzioni delle spese, riguardanti anche il Corpo dei vigili del fuco.

 

La disposizione in commento, mantiene il principio generale che gli oneri degli accertamenti sono a carico degli interessati, e, in parziale deroga a tale principio, riporta a carico dell’amministrazione gli oneri per gli accertamenti medici per il reclutamento del personale volontario destinato ad essere impiegato per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al soccorso pubblico.

 

Come rilevato nella relazione tecnica del maxiemendamento del Governo, presentato al Senato, il costo del relativo protocollo sanitario è pari a 434,17 euro a persona, comprensivo di IVA. Sulla base dei dati sul reclutamento dell’ultimo triennio, che indicano un numero di 1.833 unità di personale annue oggetto di accertamenti clinico strumentali, si prevede un onere complessivo annuo quantificato prudenzialmente in euro 800.000. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

 

Articolo 1, commi 117-121 e 123
(Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)

 

 

Le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma117).

Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (comma 118). Tale disposizione non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; delle agenzie fiscali (comma 123). Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le università (comma 121).

Con D.P.C.M., da adottare entro il 31 gennaio 2016, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (comma 119).

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale.

Nel caso in cui la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale non trovano, inoltre, applicazione le disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione (di cui all’art. 1, co. 5, L. 190/2012), con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 120).

Tali commi non sono stati modificati nel corso dell’esame svolto al Senato.

 

Le facoltà assunzionali (comma 117) del triennio 2016-2018 delle pubbliche amministrazioni interessate sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di:

§  50 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione – SNA (oltre ai dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA);

 

Si ricorda che la legge di riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015) prevede una riforma della SNA, da attuare con l’adozione dei decreti legislativi ivi previsti e secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti (art. 11) e che l’art. 33, comma 37, del disegno di legge in commento prevede la nomina di un Commissario per la gestione della Scuola (con la decadenza degli attuali organi) nelle more della riforma.

 

§  50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia;

§  10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato.

Finalità della norma è quella di favorire il ricambio generazionale e l’immissione nella PA di personale altamente qualificato. Nella medesima direzione, altre disposizioni del disegno di legge di stabilità 2016 riguardano il reclutamento di professori e ricercatori universitari.

I criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’adozione del D.P.C.M. non è stabilito un termine.

 

Al contempo (comma 118) sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, come rideterminati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 95/2012) che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015.

Per espressa previsione della norma si tiene conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Nella relazione tecnica si evidenzia che dall’attuazione delle previsioni dei commi 117 e 118 non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Nel corso degli ultimi anni si sono registrati diversi interventi di riduzione del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

Fra questi, l'articolo 2 del decreto-legge 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) che ha disposto la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

Al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo, solo per i ministeri, è stata prevista la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione con D.P.C.M., su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012), in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’art. 4 del D.Lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Dopo una serie di proroghe, il termine per avvalersi di tale possibilità è definitivamente scaduto il 28 febbraio 2014.

In attuazione di queste disposizioni sono stati adottati i regolamenti di organizzazione dei seguenti ministeri: Ministero dell’economia e delle finanze (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67), Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105), Ministero dello sviluppo economico (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158), Ministero della salute (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72), Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98), Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121), Ministero dei beni culturali (D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171), Ministero della giustizia (D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84).

Per un’analisi ed un quadro di riepilogo degli interventi dei riduzione degli organici in attuazione del decreto-legge 95 del 2012 si veda la relazione della Corte di conti approvata con la delibera del 4 dicembre 2014.

 

La disposizione viene adottata nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 11 e 17 della legge di riforma della PA (L. 124/2015) nonché dell’attuazione delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 422, 423, 424 e 425 L. 190/2014), che riguardano il personale delle province a seguito della riforma operata con la L. 56/2014 (che ha ridefinito funzioni e modalità di elezione degli organi delle province).

 

L’articolo 8 della L. 124/2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.

L’articolo 11 della L. 124/2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento.

Si segnala che i criteri di delega dell’art. 11 prevedono, per la dirigenza dello Stato, la soppressione dell'attuale distinzione in prima e seconda fascia.

L'articolo 17 della L. 124/2015 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa secondo i criteri e principi ivi indicati.

I termini per l’esercizio delle predette deleghe legislative sono fissati in 12 o 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/2015 (28 agosto 2015).

 

E’ escluso (comma 123) dalla previsione del comma 118 (indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti):

§  il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

Tale personale è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari.

§  il personale delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali;

La legge individua le seguenti funzioni fondamentali delle province, quali enti con funzioni di area vasta (art. 1, co. 85, L. 56/2014): pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alle città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, quelle proprie delle città metropolitane ed ulteriori funzioni alle stesse conferite dalla legge in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 1, co. 44, co. 46, L. 56/2014). Le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana sono: il piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni; pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d’intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

§  il personale degli uffici giudiziari;

§  il personale dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale;

§  il personale delle agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157).

 

Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le Università (comma 121).

 

Con D.P.C.M., da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (comma 119).

 

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali (comma 120) è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Nella relazione tecnica si evidenzia che i possibili risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle misure di razionalizzazione, non quantificabili a priori, rimangono in ogni caso acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinati alle finalità di cui al comma 124 (v. infra).

 

E’ previsto altresì che, al fine di garantire la “maggior flessibilità” della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito “senza alcun vincolo di esclusività” anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale.

 

Riguardo all’attribuzione di incarichi al dirigente della polizia municipale si ricorda che l’ANAC, nell’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015, ha precisato che “sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.

Relativamente all’attribuzione di incarichi al dirigente dell’avvocatura civica sembra doversi intendere che la norma faccia riferimento al dirigente “amministrativo” dell’avvocatura.

 

Il comma 120 prevede infine che, con la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1, co. 5, della legge c.d. anticorruzione (L. 190/2012) ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale (con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione).

 

In base al citato art. 1 co. 5, L. 190/2012 le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

§  un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

§  procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

 

Al comma 120, ai fini di evitare incertezze in sede applicativa, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un parametro dimensionale dell’ente, trattandosi di una deroga alla normativa anticorruzione.


 

Articolo, 1, comma 128
(Trattamento accessorio nella pubblica amministrazione)

 

 

Il comma 128, non modificato al Senato, limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[7].

 

Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del D.L. 78/2010), ed allo stesso tempo sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata evidenzia che, per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dal dettato del richiamato articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (pari alla differenza tra le somme stanziate in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015). Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale in servizio, invece, in considerazione delle facoltà assunzionali inespresse in relazione alla normativa vigente, la relazione tecnica ritiene prudenziale stimare i risparmi a consuntivo. Infine, per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.

 

Si ricorda che il comma 2-bis dell’articolo 9 del D.L. 78/2010 ha stabilito, per il quadriennio 2011-2014, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni in precedenza richiamate non potesse superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed in ogni caso fosse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La stessa norma, inoltre (al secondo periodo, introdotto dall’articolo 1, comma 456, della L. 147/2013), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della limitazione effettuata per il precedente quadriennio.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di inserire espressamente nel testo il riferimento all’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 ai fini dell’individuazione dell’importo delle risorse annue destinate al trattamento accessorio.


 

 

Articolo 1, comma 130
(Riduzione delle spese per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri)

 

 

Il comma 130, non modificato dal Senato, prevede, a decorrere dal 2016, una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015. Sono esonerate dalla riduzione le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010.

 

Secondo la lettera della disposizione, la riduzione del 10 per cento opera in attesa del processo di riordino previsto dall’art. 8 della L. 124/2015 (c.d. riforma della pubblica amministrazione), che delega il Governo a ridefinire, entro agosto 2016, la disciplina degli uffici di diretta collaborazione, prevedendo, in particolare, di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri.

 

Sul punto, si ricorda che l’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 7 del D.Lgs. 300/1999 - nel quadro del più complessivo procedimento di riforma del pubblico impiego e dell’affermazione del principio di separazione tra politica e amministrazione - dispongono che per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento di delegificazione ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tra gli obiettivi della delega per il riordino della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui alla L. 124/2015, il citato art. 8 prevede altresì di garantire un'adeguata qualificazione professionale del personale ivi impiegato con eventuale riduzione del numero e la pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle relative amministrazioni.

 

In forza della disposizione in esame, le amministrazioni dovranno ridurre le spese per il personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione (ex art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001), ivi compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in misura pari al 10 per cento rispetto alle spese del 2015. Si tratta di una riduzione di carattere permanente, con decorrenza a partire dal 2016, che incide sull’ammontare dello stanziamento di risorse per la diretta collaborazione all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri.

A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

 

In relazione alle spese per il personale degli uffici, si ricorda che l’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 prevede che con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia, sia determinato e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Si ricorda, inoltre, che tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

 

Tuttavia, lo stesso comma in esame limita l’ambito di applicazione della riduzione prevista, stabilendo che per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quelle prescritte, queste si intendono già adempiute. Conseguentemente, la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari della disposizione sono valutabili solo a consuntivo.

Sul punto, è utile ricordare che la disposizione in esame segue precedenti interventi normativi che avevano già stabilito obiettivi di riduzione della spesa in questo settore, con differenti ambiti di applicazione (v. art. 9, co. 2, D.L. 78/2010; art. 16, co. 6, D.L. 66/2014).

Da un lato, le spese per gli addetti all’area della diretta collaborazione sono state già incise dalle previsioni dell’art. 16, comma 6, del D.L. 66/2014 (conv. L. 89/2014) che ha stabilito la riduzione del 20 per cento degli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi alle spese per le indennità spettanti al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri con e senza portafoglio. Tale riduzione ha trovato applicazione per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre e non è stata applicata ai responsabili degli uffici.

Dall’altro, l’articolo 9, co. 2, del D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) ha previsto una riduzione del 10 per cento, calcolato sull’intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Tale disposizione si è applicata nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 (art. 1, co. 1, lett. a)).

 

In base alla vigente normativa, l’incarico di Capo degli uffici deve essere attribuito ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (art. 7, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 300/1999). Tra le figure di vertice all’interno dell’area della diretta collaborazione dei Ministeri, di norma sono ricomprese: Capo di Gabinetto, Capo dell’ufficio legislativo, Segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria del Ministro, Capo dell'ufficio stampa, Capi delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

 


 

Articolo 1, commi 246-249
(Rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche, Forze armate e Forze di polizia)

 

 

I commi 246-249, non modificati dal Senato, recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni[8], quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018.

 

In primo luogo, il comma 246 quantifica gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa a carico del bilancio dello Stato[9], per il triennio 2016-2018, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate[10] e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico[11].

 

Ai sensi del comma 247, le somme indicate nel precedente comma, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego[12].

 

Il successivo comma 248 dispone, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente. La definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri (in coerenza con gli stanziamenti individuati al precedente comma 1) è demandata ad uno specifico D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.

 

L’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ha stabilito che per specifiche amministrazioni (regioni ed i relativi enti dipendenti, amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, enti locali, Camere di commercio e segretari comunali e provinciali), università italiane, enti pubblici non economici ed enti e istituzioni di ricerca (compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4[13]), gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dei limiti individuati per la contrattazione collettiva. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.

 

Il comma 249, infine, prevede che le disposizioni recate dal precedente comma 248 trovano applicazione anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

 


 

Articolo 1, commi 251 e 252
(Proroga dell’impiego delle Forze armate
per il controllo del territorio)

 

 

I commi 251 e 252 dell’articolo 1, non modificati dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013) -, proroga fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il secondo periodo del comma 251 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1.    fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.    fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.    fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

4.    fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”).

 

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente il comma 252 quantifica in 83 milioni di euro il costo complessivo per l’anno 2016 della disposizione di cui al comma 5 di cui :

§  81.100.000 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  1.900.000 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che “per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi. In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti”.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza la relazione illustrativa precisa che “gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009”.

 

Il comma 252 precisa, infine, che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della disposizione in esame si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

 

Al riguardo, si ricorda che il richiamato comma 199 dell’articolo 1 della legge di stabilità per l’anno 2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per il finanziamento di talune esigenze indifferibili tra le quali rientra, in particolare, “la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della Regione Campania” (elenco 1 legge n. 190 del 2014).


 

 

Articolo 1, commi 262-267 e commi 269-278
(Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

 

 

I commi 262-267 e commi 269-278 dell’articolo 1, non modificati dal Senato, contengono numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (comma 262).

Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 263), a tutte le stazioni appaltanti (commi 264-266) ed agli enti locali (comma 267). L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 272).

La norma punta altresì ad incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 266, 275, 276). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 278).

Altre modifiche sono motivate da un’esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 269, 270 e 271), oppure di trasparenza (comma 273).

 

La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi

 

La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi si realizza, in Italia, sotto quattro diverse forme:

§  le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), con cui la Consip svolge una gara volta ad individuare un operatore economico, che si obbliga a stipulare contratti con tutte le PA che glielo richiederanno, per determinati beni e servizi. Questa modalità separa la procedura di gara dall’affidamento degli appalti. L’operatore economico che vince la gara non si aggiudica gli appalti, che verranno invece stipulati con le singole amministrazioni. Le convenzioni Consip sono state introdotte nel nostro ordinamento con l’articolo 26 della legge 488/1999, che prevede la facoltà per le PA di scegliere se ricorrere alle convenzioni, oppure svolgere gare autonome utilizzando i parametri prezzo-qualità delle stesse come limiti massimi;

§  il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per gli acquisti “sotto soglia”, regolato dall’articolo 328 del DPR 207/2010. Il MEPA si fonda su un bando centralizzato pubblicato da Consip per categorie e specifici beni e servizi. Gli operatori economici possono pubblicare i relativi prezzi indicativi, sui quali le PA possono procedere ad acquisti diretti o a richieste di rilanci competitivi. La normativa impone, per gli acquisti “sotto soglia”, il ricorso al MEPA ogni volta che sia pubblicato il bando di abilitazione per l’acquisto da effettuare;

§  i sistemi telematici di acquisto delle regioni, che sono semplicemente uno strumento che consente di svolgere le tradizionali procedure di scelta del contraente secondo modalità telematiche e non cartacee. Essi conseguono importanti risultati in termini di trasparenza ed efficienza;

§  la stazione unica appaltante (SUA), la Centrale unica di Committenza (CUC) e i soggetti aggregatori. In questo modello organizzativo di centralizzazione le singole stazioni appaltanti affidano ad un soggetto centralizzato il compito di svolgere la gara fino alla fase dell’aggiudicazione definitiva. Si tratta di un modello utile per gare di particolare complessità.

 

Le Amministrazioni statali sono obbligate ad approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni della Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili. (articolo 1, comma 449, della legge n. 296/2006).

Limitatamente a particolari categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), tale obbligo è esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della PA (come individuate dall’elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) .

In tal caso, esse sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti indicati dalla normativa, vale a dire “le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ….ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati” (articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95).

Per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, aventi ad oggetto una qualunque categoria merceologica, le Amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

In subordine, qualora non sia disponibile alcuno degli strumenti di cui sopra, le Amministrazioni dello Stato hanno la facoltà di avvalersi degli Accordi quadro conclusi dalla Consip (articolo 2, comma 225, legge n. 191/2009), o di Sistemi dinamici di acquisizione, oppure di provvedere all’approvvigionamento espletando autonome procedure di evidenza pubblica. Gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione sono rispettivamente disciplinati dagli articoli 59 e 60 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

 

In particolare, il comma 262 modifica l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui prevede la deroga all’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni e per le società inserite nel conto economico consolidato della PA (come da elenco ISTAT) di approvvigionarsi attraverso convenzioni per un elenco definito di categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento, telefonia). La normativa vigente prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi (tramite altre centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica) a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni, purché i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva in tal senso. Il comma 1 in esame limita tale possibilità di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni, in quanto richiede che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro Consip.

Viene mantenuto l’obbligo della condizione risolutiva per i contratti, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Tale vantaggio economico, però, deve essere in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

La norma, inoltre, richiede la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di tutti i contratti stipulati avvalendosi della possibilità di effettuare acquisti in autonomia.

Si ricorda che il decreto-legge n. 90/2014 ha soppresso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

 

Un’ulteriore novità consiste nell’individuazione di un periodo sperimentale di tre anni (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) in cui non si applica la deroga che prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi. In tal modo, si cerca di rafforzare il sistema di obbligo di acquisizione centralizzata.

 

Per un periodo circoscritto, dunque, vengono disapplicate le previsioni che consentono la cosiddetta “outside option”, cioè la possibilità per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni qualora riescano ad ottenere condizioni economiche migliori. Ciò in base alla considerazione, precisata nella relazione illustrativa, che se questa opzione, da un lato, consente ad un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto alle stesse convenzioni, dall’altro può ridurre il grado di competizione in gara e quindi creare uno svantaggio per tutte le amministrazioni aderenti alle convenzioni.

 

Il comma 263 estende agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e alle agenzie fiscali (agenzia delle entrate, agenzia delle dogane e dei monopoli, agenzia del demanio) gli obblighi di acquisto centralizzato tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia, tramite il Mercato elettronico della PA. Tali obblighi sono previsti dai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali vengono quindi inclusi (lettera a)) tra le amministrazioni per le quali vige l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro ai sensi del predetto comma 449 (tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie).

Per gli acquisti al di sotto della soglia di rilevanza europea (cd. “sotto soglia”), gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l’obbligo (lettera b)), già vigente ai sensi del predetto comma 450 per le PA statali centrali e periferiche, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

 

Si ricorda che, secondo il regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010, articolo 328, comma 1), il mercato elettronico della pubblica amministrazione è realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.. Si tratta dunque di un mercato digitale, in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria (134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per le altre), i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.

 

In relazione alla soglia di rilevanza europea, si ricorda che i valori di 134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per le altre derivano dall’applicazione dell’articolo 28 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e del regolamento comunitario n. 1336/2013.

 

Si segnala, inoltre, che il successivo comma 270 interviene nuovamente sul comma 450, eliminandone la decorrenza dal luglio 2007 e ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi.

 

I commi da 264 a 266 puntano ad ampliare la facoltà di aderire alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro, nonché l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità.

 

In particolare, il comma 264 modifica la norma della legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 573, legge n. 244/2007) estendendo a tutte le stazioni appaltanti (così come definite dall’art. 3, comma 33, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) la facoltà, attualmente prevista per le sole amministrazioni aggiudicatrici, di ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.

 

Analogamente, il comma 265 interviene sul comma 225 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, che riguarda gli accordi-quadro conclusi da Consip, a cui tutte le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso per l’acquisto di beni e servizi.

Anche qui l’ambito soggettivo viene identificato nella definizione di «stazione appaltante» data dal Codice dei contratti pubblici.

Il comma in esame provvede altresì ad integrare il citato comma 225 al fine di ribadire che resta comunque fermo quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip.

 

Si ricorda, in proposito, che il comma 25 dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici definisce «amministrazioni aggiudicatrici» le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Ai sensi del successivo comma 33, invece, l'espressione «stazione appaltante» comprende, oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, anche gli altri soggetti indicati dall’art. 32.

Il comma 1 di tale articolo elenca una serie di contratti che, se di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e se stipulati dai soggetti indicati, sono assoggettati alle norme del D.Lgs. 163/2006 (non a tutte, in verità, ma a quelle indicate nel comma medesimo). Tra i contratti contemplati dal comma in questione, oltre a quelli affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici, rientrano:

§  appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

§  lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il richiamo dell’art. 113 sembra far riferimento alle disposizioni del comma 4, in base alle quali, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a)    di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b)   di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il riferimento all’art. 113-bis sembra invece riferirsi al comma 1, secondo cui i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a istituzioni; aziende speciali, anche consortili; società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Gli artt. 115 e 116 riguardano invece la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni e le società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali.

 

Il comma 266 impone l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip a tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, con l’eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

 

Nel fare riferimento agli organismi di diritto pubblico la norma in esame richiama la definizione recata dal comma 26 dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui è «organismo di diritto pubblico» qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

§  istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

§  dotato di personalità giuridica;

§  la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

 

Il comma 267 apporta alcune modifiche all’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, relativo all’individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni e gli enti regionali nonché gli enti del SSN ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori.

 

In particolare le lettere b) e d) sostituiscono il riferimento della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) .

Decisamente di maggiore rilievo è la modifica apportata dalla lettera c), che inserisce gli enti locali (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni) tra i soggetti che, oltre determinate soglie e per definite categorie di beni e servizi, si rivolgono obbligatoriamente a soggetti aggregatori. In tal modo, secondo la relazione illustrativa, vengono allineati gli enti locali rispetto agli obblighi previsti per le altre amministrazioni dal D.L. 66/2014.

Conseguentemente, la lettera a) prevede che, sul decreto relativo all’individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali scatta l’obbligo di rivolgersi alla Consip o agli altri soggetti aggregatori, sia acquisita l’intesa non più con la Conferenza Stato-Regioni (come prevede il testo attualmente vigente), bensì con la Conferenza unificata, ove, lo si ricorda, trovano rappresentanza anche gli enti locali.

 

Nell’ambito della disciplina volta a rafforzare l’acquisizione centralizzata, i commi da 269 a 271 sembrano più specificamente mirati a soddisfare un’esigenza di semplificazione e tempestività delle procedure di acquisto.

In particolare il comma 269 punta a velocizzare gli acquisti al di sotto di una certa soglia anche per i piccoli comuni. A tal fine, modifica l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, che autorizza i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. La norma in esame estende tale franchigia a tutti i comuni, e dunque anche a quelli con meno di 10.000 abitanti, ferme restando le norme che lasciano la facoltà di aderire alle convenzioni (articolo 26, comma 3, legge 488/1999), che richiedono di utilizzare il MEPA per acquisti “sotto soglia” (articolo 1, comma 450, legge 296/2006) superiori a 1.000 euro (in relazione alle modifiche apportate dal comma 8 dell’articolo in esame), e che obbligano al ricorso a soggetti aggregatori oltre certe soglie e per determinate categorie di beni (articolo 9, comma 3, D.L. 66/2014).

Si ricorda che il disegno di legge, che delega il Governo all’attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni e al riordino della relativa normativa, in corso di esame parlamentare (A.S. 1678-B) reca, tra i principi e i criteri direttivi, la lettera dd), che fa salvo, tra l’altro, l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente.

Anche il comma 270 punta a rendere più rapide le procedure per gli acquisti di importo inferiore, ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA, come già anticipato nel commento al comma 2 del presente articolo. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi.

La medesima esigenza di speditezza in relazione agli acquisti di piccolo importo si rinviene nella ratio del comma 271, che riguarda gli acquisti degli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La normativa vigente (articolo 15, comma 13, lettera d) del D.L. n. 95/2012) dispone che essi utilizzino, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Il comma 271 in esame limita tale obbligo agli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro, introducendo di fatto una franchigia per gli acquisti di basso importo.

 

Il comma 272 è volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati anche con riferimento alle attività di manutenzione.

La norma integra l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. Il comma 272 estende l’oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip anche alle attività di manutenzione. Si fanno salve le norme relative al ruolo dell'Agenzia del demanio negli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato o in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato recate dall’articolo 12, commi 2-10, del D.L. 98/2011.

 

Il comma 273 riguarda gli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro, per i quali si ravvede una particolare esigenza di trasparenza. Per tali acquisti viene imposta alle amministrazioni pubbliche l’approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, di un programma biennale e con aggiornamenti annuali.

La relazione illustrativa stima (su dati ANAC) che tale soglia limiti l’obbligo di programmazione a circa il 10 per cento delle procedure, ma l’80 per cento della spesa per beni e servizi.

In relazione al contenuto, la norma richiede che:

§  il programma biennale indichi le prestazioni oggetto dell’acquisto, la quantità, il numero di riferimento della nomenclatura, le tempistiche;

§  l’aggiornamento annuale indichi le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento.

Entrambi i documenti devono essere comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, e pubblicati sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Devono essere trasmessi anche al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori, che utilizza tali informazioni per i propri compiti istituzionali.

Si ricorda che il Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori (previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014) è stato istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.

Il Tavolo tecnico, nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, svolge, fra l’altro, attività di raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni; pianificazione e armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori; monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti; supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori.

La violazione di tali obblighi:

§  è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance;

§  comporta l’esclusione dai finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni per le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti.

Sono comunque fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Infine, viene abrogato l’articolo 271 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che prevede la facoltà per ciascuna amministrazione aggiudicatrice di approvare un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo.

 

Il comma 274 interviene in relazione al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Con riferimento agli enti del conto economico che assumono veste societaria, il comma in esame precisa che il versamento in questione è da intendersi come da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, qualora nel corso dell’esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell’utile distribuibile ai sensi di legge.

A tal fine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell’azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione, ovvero per un importo inferiore qualora l’utile distribuibile non risulti capiente.

La relazione illustrativa evidenzia che in tal modo viene limitato il versamento dei risparmi nei casi in cui non ci sia l’utile, o lo stesso non sia capiente, evitando così alle società esposizioni finanziarie aventi natura onerosa.

 

Il comma 275 rinvia ad un decreto del MEF, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. Il decreto dovrà tenere conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione e degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica.

Dopo l’attivazione di tali convenzioni, dovranno essere pubblicati sul sito del MEF e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La relazione illustrativa spiega che tale previsione dovrebbe limitare il fenomeno per cui le amministrazioni spesso rilevano diversità tra i beni e servizi in convenzione e quelli di interesse, e quindi rafforzare l’obbligo di adesione ovvero del rispetto dei parametri prezzo-qualità.

 

Il comma 276 riguarda i casi in cui non sia disponibile la convenzione stipulata da Consip né i prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi l’ANAC, sentito il MEF, individua, con proprio provvedimento, le modalità per adeguare i prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi così determinati costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dalla stessa ANAC.

 

Secondo la normativa vigente, nei casi in cui non sia presente una convenzione stipulata da Consip, i prezzi di riferimento pubblicati dall’(ex) AVCP (oggi ANAC) sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del D.L. 66/2014, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (e dunque ora l’ANAC, come sostituito dal successivo comma 15) fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Tali prezzi di riferimento sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata dalla Consip. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

 

Il comma 277 provvede a sostituire nel citato articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’ANAC, per le ragioni esposte al comma 262.

 

Il comma 278, infine, richiede alle amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip di ottenere un’autorizzazione specificamente motivata da parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti nel caso esse debbano procedere ad acquisti autonomi in quanto il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.


 

 

Articolo 1, commi 279-288
(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

I commi da 279 a 288 puntano a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l’acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN.

 

Più in dettaglio, il comma 279 stabilisce l’obbligo  per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall’elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e - come precisato presso il Senato- di connettività, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

 

Si ricorda che l’articolo 9 del D.L. 66/2014 istituisce l’elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte:

§  Consip, e una centrale di committenza per ciascuna regione (qualora costituita);

§  altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza, come le città metropolitane, le province, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali.

Il numero complessivo di soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Secondo il Codice dei contratti pubblici, una centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi, oppure aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Il comma 280, inserito dal Senato, prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponga il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano recherà, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi e individuerà beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il comma 281 modificato presso il Senato articola il procedimento di acquisizione previsto dal comma 279, prevedendo che Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con la domanda aggregata di cui al Piano sopradetto. Dispone altresì che Agid, Consip e i soggetti aggregatori propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa, promuovendo a tal fine anche aggregazioni di domanda funzionali all’utilizzo degli strumenti disponibili presso le AA.PP.

Tale disposizione, secondo la relazione tecnica, consente un governo unitario e un maggior coordinamento dell'attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale e dall'Agenda digitale italiana.

 

Si ricorda che per l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia, il decreto-legge n. 83/2012 ha istituito l’Agenzia per l’Italia digitale. L’Agenzia è in particolare chiamata ad occuparsi dello sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea. In questo quadro è stato previsto che l’Agenzia monitori l'attuazione dei piani di TIC (tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni) delle pubbliche amministrazioni, promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l’Agenda digitale europea. L’Agenzia assorbe anche le funzioni dei preesistenti organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Si ricorda che lo statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale è stato approvato con D.P.C.M. 8 gennaio 2014 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale” n. 37 del 14 febbraio 2014). Con D.P.C.M. 7 maggio 2015, è stato nominato direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani, a seguito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012. Tale disposizione prevede che sia il Presidente del Consiglio dei ministri, o, laddove designato, come è attualmente, il ministro delegato (e cioè attualmente il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), a nominare il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.

Si segnala che le norme in esame recano una disciplina particolare riferita ad una specifica categoria di beni e servizi (quelli informatici e di connettività), che potrebbe essere introdotta all’interno del D.L. 95/2012, articolo 1, comma 7, che già estende, per particolari categorie merceologiche, a tutte le PA e alle società inserite nel conto economico consolidato della PA l’obbligo di ricorrere agli acquisti centralizzati propri delle sole amministrazioni statali.

 

Il comma 282, modificato dal Senato definisce l’obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione ai precedenti commi. Tale obiettivo, pari al 50%, rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 - al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale predisposto dall'Agid - è posto per la fine del triennio 2016-2018.

Sono operate alcune esclusioni dal raggiungimento di detto obiettivo: le società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, l'amministrazione della giustizia in relazione al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari.

Si prevede che i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame siano utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Il comma 283 limita la possibilità per le PA e le società inserite nell’elenco ISTAT di procedere ad approvvigionamenti autonomi ai soli casi in cui il bene o il servizio non sia disponibile (come precisato dal Senato) o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ed esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid.

Ai sensi del comma 284, la mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Il comma 285 sopprime la norma (comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 95/2012) in base alla quale la Consip S.p.A. svolge l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

Il comma 286 richiede agli organi costituzionali di effettuare le acquisizioni di beni e servizi adottando le misure idonee a realizzare le economie previste dalla norma in esame, nella rispettiva autonomia e secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

Il comma 287 (inserito nel corso dell’esame presso il Senato) prevede che, al fine di consentire l'interoperabilità degli enti del Servizio sanitario nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., siano definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Da ultimo il comma 288 (anche esso inserito dal Senato)demanda ad un decreto del Ministro dell’economia l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame, delle misure attuative dei commi sopra illustrati.


 

Articolo 1, comma 333
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri)

 

 

Il comma 333 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 al disegno di legge.

 

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. Per quanto riguarda le riduzioni complessive per tutti i ministeri, risultano predeterminati per legge 11 dei 512,5 milioni del 2016; 30,6 dei 563 milioni del 2017; 47,5 dei 537,6 milioni del 2018. Per il Ministero dell’interno risultano predeterminati per legge 20 milioni per il 2017 e 40 milioni per il 2018.

 

Elenco n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri

2016

2017

2018

Economia e finanze

117

134,2

147,6

Sviluppo economico

8,4

31,5

31,9

Lavoro e politiche sociali

4,2

1

1

Giustizia

23,3

26,4

26,4

Affari esteri

8,2

6,3

6,3

Istruzione, università e ricerca

220,4

240,4

200,4

Interno

27,2

43,2

60,7

Ambiente

1,6

1

0,9

Infrastrutture e trasporti

28,9

35

22,9

Difesa

19

17

17

Politiche agricole

21,9

13,8

12,9

Beni e attività culturali e turismo

7,8

0

0

Salute

24,5

13,2

9,6

TOTALE

512,5

563

537,6

 

 

Va rilevato come alla riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dal comma in esame, e riepilogata nell’Elenco 2 sopra riportato, si aggiungono le altre misure correttive derivanti da ulteriori disposizioni dell’articolato, nonché le riduzioni di spesa disposte dalle Tabelle C, D ed E del disegno di legge in esame.

 

Nella tabella che segue, elaborata sulla base di un prospetto complessivo degli effetti migliorativi in questione contenuto nella relazione tecnica, sono riportati, in termini di saldo netto da finanziare, gli importi complessivi delle misure correttive previste nel disegno di legge in esame per tutti i Ministeri, distinte per modalità di attuazione (articolato, elenco 2, tabella C, tabella D e tabella E).

 

Saldo netto da finanziare (milioni di euro)

2016

2017

2018

Effetti migliorativi Ministeri*

da articolato

-1.254,80

-602,6

-600,2

- di cui minori spese

937,80

586,6

584,2

- di cui maggiori entrate

317

16

16

da elenco 2

-512,4

-563

-537,6

da tabella C

-30,5

-36,4

-37,5

da tabella D

-243,2

-229,4

-277,7

da tabella E

-1.317,20

-1.026,10

-236,1

TOTALE effetti migliorativi Ministeri

-3.358,10

-2.457,50

-1.689,10

Ulteriori riduzioni

Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (art 28)

-163.3

-164.2

-164.4

Riduzione stanziamenti PCM (comma 334)

-23

-21.8

-18

FORMEZ (comma 381)

-0,9

-0,9

-0,9

Riorganizzazione SNA (comma 373)

-1,5

-1,5

-1,5

Totale ulteriori riduzioni

-188.7

-188,3

-184,8

Totale effetti migliorativi

-3.547

-2.646

-1.874

 

*la Relazione tecnica precisa che tali misure considerano gli effetti dei commi 449-451 (ragionevole durata del processo), ma non tengono conto degli effetti migliorativi delle norme sugli enti di previdenza (comma 345), e altre Società e istituti (commi 375-380), quelli derivanti dalla limitazione del turn over (di cui ai commi 125-126) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello (commi 87-95).

 

Rispetto al medesimo prospetto risultante dal testo iniziale del disegno di legge di stabilità, si riscontra una riduzione degli effetti migliorativi di 80 milioni di euro nel 2016, 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018. Le modifiche apportate presso il Senato hanno pertanto ridotto, seppur marginalmente, i risparmi affidati dal testo iniziale alle disposizioni in esame. Tale riduzione è attribuibile esclusivamente a due amministrazioni:

§  il MEF, per 60 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017 e 30 milioni nel 2018;

§  il Ministero del lavoro, per 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio.


 

Articolo 1, comma 334
(Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio)

 

La disposizione determina una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio.

L'ammontare di siffatta riduzione è modulato nel modo seguente: 23 milioni di euro per l'anno 2016; 21,7 milioni per l'anno 2017; 18 milioni annui a decorrere dal 2018

 

La riduzione ha per finalità il concorso di quella struttura al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Il dettaglio dei capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco n. 3. Il prospetto che segue illustra le riduzioni introdotte dall'Elenco n. 3. Il dato relativo al 2018 deve intendersi riferito anche agli anni successivi.

 

(in migliaia di euro)

cap.

descrizione

BLV

riduzioni Elenco n. 3

importi risultanti

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2115

Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio

34.601

34.511

34.523

1.731

1.731

1.731

32.870

32.780

32.792

2124

Gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges

1.220

985

1.000

37

37

37

1.183

948

963

2191

Promozione della conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni

1.408

0

0

42

0

1.366

0

0

2780

8 per mille IRPEF per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali

71.146

70.500

70.500

3.120

3.120

3.120

68.026

67.380

67.380

7474

"Luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale

5.000

5.000

5.000

150

150

150

4.850

4.850

4.850

2183

Fondo Interventi dell'editoria

102.689

102.391

102.391

3.081

3.081

3.081

99.608

99.310

99.310

2190

Fondo straordinario sostegno all'editoria

21.364

0

0

641

0

0

20.723

0

0

7442

Fondo per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria

8.684

8.658

8.658

261

261

261

8.423

8.397

8.397

2113

Attuazione delle politiche antidroga

5.780

5.763

5.763

578

578

578

5.202

5.185

5.185

5210

Tutela delle minoranze linguistiche storiche

790

867

867

24

24

24

766

843

843

5211

Tutela delle minoranze linguistiche

972

1.069

1.069

29

29

29

943

1.040

1.040

2185

Interventi Servizio Civile Nazionale

116.243

113.427

113.427

3.487

3.487

3.487

112.756

109.940

109.940

2102

Politiche di sostegno alla famiglia

22.621

22.621

22.621

2.262

2.262

2.262

20.359

20.359

20.359

2118

Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1.517

1.611

961

46

46

46

1.471

1.565

915

2099

Piano nazionale per le aree urbane degradate

75.000

75.000

0

3.750

3.750

0

71.250

71.250

0

2108

Politiche delle pari opportunità

28.228

20.353

20.420

2.823

2.823

2.823

25.405

17.530

17.597

2132

Comitato paralimpico nazionale

7.000

7.000

7.000

210

210

210

6.790

6.790

6.790

7455

Fondo di garanzia mutui per gli impianti sportivi

18.776

0

0

563

0

0

18.213

0

0

2106

Incentivazione e sostegno alla gioventù

5.559

6.136

6.136

167

167

167

5.392

5.969

5.969

Totale

528.598

475.892

400.336

23.002

21.756

18.006

505.596

454.136

382.330

 


 

 

Articolo 1, comma 339
(Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti)

 

 

Il comma 339 destina 3 milioni di euro per l'anno 2016 agli enti locali della Regione Sicilia quale "ristoro" per le maggiori spese sostenute per dare accoglienza a profughi e rifugiati extracomunitari.

Le modalità di riparto di tali risorse sono demandate a decreto attuativo del Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

 

La disposizione in esame si colloca nel quadro delle notevoli proporzioni assunte dalla situazione migratoria in Italia, e in particolare in Sicilia in quanto luogo di primo approdo, con conseguenze di rilievo, sia in termini di capacità nel trattare le domande di protezione internazionale che nel fornire condizioni di accoglienza adeguate e prospettive di integrazione alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale.

L'Italia si trova attualmente ad affrontare una pressione migratoria eccezionale, come peraltro dimostrato dalle statistiche disponibili sul numero di arrivi irregolari di cittadini di paesi terzi negli Stati membri, arrivi che comprendono una percentuale elevata di persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Stando ai dati Frontex (l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea), infatti, la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'UE, con oltre 700.000 migranti che dall'inizio dell'anno e fino al 30 settembre 2015 hanno attraversato i confini esterni dell'Unione europea. Di questi, oltre 140.000 sono arrivati sulle coste italiane.

Le iniziative assunte dalle istituzioni europee per far fronte alla situazione sono numerose[14]. In particolare, ai fini di un sostegno agli Stati membri in prima linea la Commissione europea ha previsto l'istituzione di un nuovo metodo basato sui cd. “punti di crisi”, ossia sezioni della frontiera esterna dell'UE o regioni sottoposte a una pressione migratoria eccezionale, che richiedono un sostegno rafforzato e concertato fra Stati membri e agenzie dell'UE.

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Frontex ed Europol devono pertanto lavorare sul terreno con gli Stati membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo. Finalità del metodo è quella di far sì che chi presenta domanda di asilo sia immediatamente immesso in una procedura di asilo, con il contributo delle squadre di sostegno dell’EASO, e che le domande vengano trattate quanto più rapidamente possibile. Per chi al contrario non necessita di protezione, è previsto che Frontex aiuti gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei migranti irregolari. La Commissione europea sottolinea al riguardo la necessità di ricorrere a squadre di sostegno per la gestione della migrazione operative nei "punti di crisi".

L'Italia ha identificato come "punti di crisi" Augusta, Lampedusa, Porto Empedocle, Pozzallo, Taranto e Trapani. Una prima squadra di sostegno è già in funzione a Lampedusa, sulla base del lavoro di una task force regionale dell'Unione europea istituita nel giugno 2015 a Catania.

Affinché il metodo dei "punti di crisi" sia efficace, la Commissione ha tuttavia sollecitato un incremento nelle capacità di accoglienza degli Stati membri per poter ospitare i richiedenti asilo in attesa di ricollocazione, nonché capacità adeguate per trattenere i migranti irregolari prima che sia eseguita una decisione di rimpatrio. Da parte sua, il Consiglio europeo nelle Conclusioni adottate il 15 ottobre 2015 ha fra l'altro convenuto di "procedere speditamente" alla creazione di altri punti di crisi per assicurare l'identificazione, la registrazione, il rilevamento delle impronte digitali e l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e degli altri migranti, assicurando nel contempo la ricollocazione e i rimpatri, con il pieno sostegno degli Stati membri.

Da ultimo, il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del 9 novembre 2015 ha adottato conclusioni in cui si incoraggiano gli Stati membri, e i paesi terzi interessati, a intensificare le iniziative in corso per aumentare sostanzialmente le capacità di accoglienza, nonché a intensificare la creazione di punti di crisi in Italia e in Grecia, di modo che tutti siano in funzione entro la fine di novembre 2015.

La Commissione riferisce che l'Italia ha aumentato le sue capacità di accoglienza e dispone ora di centri di prima accoglienza nei "punti di crisi" in grado di ospitare circa 1.500 persone; con l'aggiunta di altri 1.000 posti entro la fine dell'anno, la capacità di prima accoglienza raggiungerà un totale di 2.500 posti[15]. Ha tuttavia sollecitato l'Italia a considerare "in via prioritaria" i possibili modi per aumentare l'efficienza complessiva della sua procedura di asilo al fine di assicurare un trattamento rapido delle persone non ammissibili alla ricollocazione.

Ha inoltre invitato il nostro paese a esaminare le modalità per assicurare una qualità più uniforme delle condizioni di accoglienza.

Le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri sono stabilite nella direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza"), la quale ha ricevuto attuazione in Italia con il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

Per quanto riguarda la consistenza del sistema di accoglienza italiano, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, nel corso dell'Audizione congiunta tenutasi alla Camera dei deputati il 4 novembre 2015 "sulle tematiche e sulle problematiche inerenti all'Agenda europea sulla migrazione", le varie strutture che lo compongono ospitano attualmente circa 100.000 migranti. Di questi: 7.000 sono ospitati nei centri governativi (ossia nei Centri di primo soccorso e accoglienza e presso i CARA), 21.000 sono residenti presso gli enti locali che compongono la rete dello SPRAR (il Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati), 72.000 sono presenti nei centri di accoglienza allestiti in via temporanea.

Il ministro Alfano ha inoltre fatto presente che un recente avviso pubblico permetterà di aggiungere altri 10.000 posti, con una quota di cofinanziamento a carico degli enti locali che vi aderiranno pari al 5 per cento rispetto a quella del 20 per cento prevista in precedenza.


 

Articolo 1, comma 341
(Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici)

 

 

La disposizione incide sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici.

Si dispone una riduzione di tale autorizzazione, per 10 milioni nel 2016, per 20 milioni nel 2017.

Pertanto, l'autorizzazione di spesa per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici è rideterminata nel modo che segue:

·        17,1 milioni nel 2016 (anziché 27,1 milioni);

·        25,1 milioni dal 2017 (anziché 45,1 milioni).

 

Si ricorda che il decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, ha disposto una progressiva riduzione, sino all'azzeramento, del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici.

Secondo la progressione così prevista, siffatta contribuzione pubblica diretta ai partiti è ridotta nella misura del: 25 per cento, nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 149 del 2013; 50 per cento, nel secondo esercizio successivo; 75 per cento, nel terzo esercizio successivo. Nel quarto esercizio successivo (dunque nel 2017) è prevista la integrale cessazione del finanziamento. Il finanziamento pubblico non è comunque più previsto per le elezioni successive all’entrata in vigore del decreto-legge.

A fronte di questa progressiva decurtazione della contribuzione pubblica diretta, il decreto-legge n. 149 ha inteso incentivare la contribuzione privata.

A tal fine esso ha posto un duplice ordine di previsioni, di natura fiscale. Ne sono beneficiari ultimi i partiti che risultino iscritti ad un registro nazionale (cui accedono previa ottemperanza ad alcuni requisiti di democrazia interna e trasparenza, prescritti dal medesimo decreto-legge n. 149, dietro vaglio di una Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici) e che abbiano un minimo di rappresentatività (determinata nei suoi parametri dal medesimo decreto-legge n. 149).

Un primo incentivo è dato dalla detrazione fiscale per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti. Ossia: persone fisiche e società (salvo alcune tipologie di enti esclusi) fruiscono della detrazione del 26 per cento sull'imposta sul reddito, per erogazioni liberali ricomprese tra 30 e 30.000 euro.

L'onere complessivo derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è quantificato dal decreto-legge n. 149 in: 27,4 milioni, per il 2015; 15,65 milioni, a decorrere dal 2016.

Un secondo strumento della contribuzione privata è dato dalla facoltà accordata a ciascun contribuente (persona fisica) di destinare il 2 per mille dell'IRPEF in favore di uno specifico partito politico (iscritto nel registro nazionale ed avente almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo nell’ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo).

In caso di mancata effettuazione della scelta da parte del contribuente, le risorse restano acquisite all’erario (a differenza di quanto accade nella disciplina dell’otto per mille, destinato alle confessioni religiose). Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate dai contribuenti siano complessivamente superiori al limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun partito sono proporzionalmente ridotti.

Qualora invece tali somme risultino inferiori al limite di spesa, le risorse eccedenti sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 17, D.L. 149/2013).

Il limite massimo di spesa per il  'due per mille' era fissato dal decreto-legge n. 149 in: 7,75 milioni di euro per il 2014; 9,6 milioni, per il 2015; 27,7 milioni, per il 2016; 45,1 milioni, dal 2017.

Le due ultime quantificazioni sopra ricordate sono appunto incise dalla riduzione, disposta dal comma in esame.

 

Per l'anno 2015 (quale anno finanziario, dunque riferito al periodo d'imposta 2014), l'Agenzia delle entrate ha reso noto l'elenco dei partiti ammessi al beneficio (Centro Democratico; Die Freiheitlichen; Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale; Lega Nord per l’Indipendenza della Padania; Movimento Associativo Italiani all’Estero; Movimento Politico Forza Italia; Movimento Stella Alpina; Nuovo Centrodestra; Partito Autonomista Trentino Tirolese; Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea; Partito Democratico; Partito Liberale Italiano; Partito Socialista Italiano; Popolari per l’Italia; Scelta Civica; Sinistra Ecologia Libertà; SVP-Südtiroler Volkspartei; Union Valdôtaine; Unione per il Trentino).

I dati ufficiali definitivi non risultano (al momento di pubblicazione del presente dossier) ancora pubblicati dal Ministero dell'economia.

 


 

Articolo 1, comma 373
(Riorganizzazione della Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA)

 

 

Il comma 373, non modificato dal Senato, prevede il commissariamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA) al fine di riorganizzare l’istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate, ed in attesa della piena attuazione della riforma della Scuola già prevista dal c.d. decreto-legge PA (D.L. 90/2014) e dalla legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015).

In particolare, la riorganizzazione affidata al Commissario deve garantire la riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola.

I tempi previsti sono di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità per la nomina del Commissario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con conseguente decadenza del Comitato di gestione e del Presidente della SNA, attualmente in carica. Entro i successivi 30 giorni si prevede la presentazione da parte del Commissario di un piano di riorganizzazione, che diventa efficace a seguito di approvazione con apposito D.P.C.M. Il commissariamento perdura fino all’attuazione della delega di riforma complessiva prevista dalla L. 124/2015.

 

La Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diversi riordinamenti, il più recente dei quali è stato operato con il D.Lgs. 178/2009 che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel D.Lgs. 287/1999, come modificato dal D.Lgs. 381/2003. Più di recente, il D.P.R. 70 del 2013 ha istituito il Sistema unico delle scuole pubbliche di formazione, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (come è stata ridenominata) assume un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento poste in essere dalle singole Scuole.

In base alla normativa ancora vigente, la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie; è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche. Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Con i più recenti interventi legislativi (da ultimo, il D.P.R. n. 70/2013) è stata inoltre confermata la competenza della SNA relativamente al corso-concorso per dirigenti, elevando dal 30 al 50% i posti riservati a tale tipologia di concorso.

 

Nel corso della legislatura, sono state poste le basi per una complessiva riforma dell’ordinamento della Scuola. Dapprima, infatti, il D.L. 90/2014 (c.d. decreto P.A., conv. L. 114/2014) ha disposto la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla SNA (articolo 21). In attuazione di queste disposizioni, con D.P.C.M. 24 dicembre 2014 sono state individuate e trasferite tali risorse alla Scuola nazionale. Si è previsto, inoltre, di adeguare l’ordinamento della Scuola attraverso una nuova articolazione in dipartimenti, poi realizzata con delibera n. 2 del 23 febbraio 2015, e di ridefinire con apposito D.P.C.M. il trattamento economico dei docenti al fine di omogeneizzare quello dei docenti della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, trasferiti alla SNA, con quello dei docenti della medesima Scuola.

 

In dettaglio, il citato art. 21 D.L. n. 90/2014 (conv. L. 114/2014) ha disposto la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Sono dunque confluite nella SNA la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), riguardo alla quale si veda altresì il comma successivo del provvedimento in esame, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale (Acireale, Bologna e Reggio Calabria). Tali organismi erano già stati coinvolti da un riordino complessivo ad opera del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, adottato in attuazione dell'articolo 11, co. 1, del D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012), che aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

Mentre con l'istituzione del Sistema unico si è inteso creare meccanismi di coordinamento delle risorse e delle attività delle Scuole coinvolte, il decreto n. 90 del 2014 ha disposto l'accorpamento strutturale e funzionale delle scuole facenti parte del Sistema unico nella Scuola nazionale dell'amministrazione, in un'ottica di razionalizzazione del sistema e di contenimento della relativa spesa. Per realizzare il nuovo quadro normativo, il decreto ha disposto una riorganizzazione complessiva della SNA, da attuare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che preveda: l'articolazione in dipartimenti della Scuola (con attribuzione a ciascuno dei dipartimenti individuati delle funzioni degli organismi soppressi) e la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

Per garantire lo svolgimento delle attività già programmate ed il funzionamento degli organi nelle more dell’attuazione di tali disposizioni, sono stati stipulati diversi accordi tra la SNA e le singole Amministrazioni di riferimento.

All’adeguamento dell’ordinamento interno della Scuola si è successivamente provveduto con delibera del Presidente n. 2 del 23 febbraio 2015, approvata con D.P.C.M. 9 marzo 2015 (infatti, mentre il funzionamento e le norme fondamentali della SNA sono disciplinate dal citato D.Lgs. 178/2009 e, in parte, dal D.P.R. 70/2013, l’organizzazione interna è definita da delibere del Presidente, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del D.Lgs. 178/1999).

Ai sensi della citata delibera, la Scuola è ora organizzata in un’area didattico-scientifica e in un’area gestionale. La prima è articolata in quattro dipartimenti, ossia strutture tecnico-scientifiche con compiti di programmazione didattica e scientifica cui afferiscono i docenti a tempo pieno della Scuola. L’area gestionale è articolata in due uffici e in sei servizi coordinati dal Dirigente amministrativo.

Si ricorda, infine, che la Scuola ha la sede centrale in Roma, ma le attività di insegnamento e formazione sono tenute oltre che presso la sede di Roma, in quelle distaccate di Caserta e del Centro residenziale studi di Caserta.

 

Nelle more del completamento dell’attuazione delle disposizioni descritte, il Parlamento ha approvato l’articolo 11, co. 1, lett. d), della legge n. 124/2015 che delega il Governo a riformare la Scuola nazionale dell’amministrazione, stabilendo una revisione complessiva del suo ordinamento, della sua missione e dell’assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Il termine per l’esercizio della delega è stabilito nel 28 agosto 2016.

 

In particolare, nei principi e criteri direttivi della delega si pone l'accento sulla collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio e sull'avvalimento – per le attività di reclutamento - di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti. Si richiama inoltre la finalità di assicurare l’omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei ruoli unificati e la necessità di procedere ad una ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del D.L. 90/2014, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In tale contesto, le previsioni del comma in esame sono esplicitamente dettate “nelle more del completamento dell’attuazione” dei processi di riforma descritti, al fine di assicurare:

§  una riduzione dei servizi strumentali;

 

Si ricorda che, in virtù del riordino di cui all’art. 21, co. 1, D.L. 90/2014, con il citato D.P.C.M. 24 dicembre 2014, la SNA è subentrata nella detenzione dell’immobile già in uso alla soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, nonché dei beni mobili, ivi compresi quelli di natura informatica, presenti in tale immobile. Per gli altri immobili utilizzati dalle Scuole ed Istituti soppressi ai sensi del D.L. 90/2014 è stato disposto il rilascio immediato, ove non necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni di riferimento.

 

§  una riduzione del numero complessivo dei docenti;

 

L’attività di formazione della SNA è svolta da un gruppo di docenti stabili, nominati dal Presidente della Scuola per un periodo non superiore a due anni rinnovabile, i quali sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità. Le docenze stabili non possono essere superiori a trenta: attualmente, dalle informazioni reperibili sul sito della SNA, ne risultano diciassette. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi. L’elenco degli incarichi a docenti temporanei nel 2015 è disponibile sul sito istituzionale della SNA, alla pagina dedicata.

Occorre infine ricordare che, per effetto delle disposizioni dell’art. 21 del D.L. 90/2014, alla SNA sono trasferiti i docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli ad esaurimento della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, con conseguente rideterminazione del trattamento economico degli stessi per renderlo omogeneo con quello degli altri docenti della SNA.

 

§  un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.

 

I trasferimenti erariali in favore della SNA sono allocati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai capitoli 5217 (Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), che nelle previsioni assestate 2015 reca uno stanziamento di 1,39 milioni di euro in termini di competenza, nonché 5218, dove sono iscritte le previsioni delle spese di natura obbligatoria per la Scuola, pari a circa 8,6 milioni di euro. Si ricorda che già la legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 252) ha previsto una riduzione del trasferimento statale in favore della Scuola di 50 mila euro annui a decorrere dal 2015.

 

Per realizzare tali obiettivi, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, con conseguente decadenza del Comitato di gestione e del Presidente della SNA, attualmente in carica.

 

Il D.Lgs. 178/2009 individua tra gli organi della Scuola, il presidente, unitamente al comitato di programmazione, al comitato di gestione e al dirigente amministrativo. Spetta al presidente, in qualità di vertice dell’istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola e nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi. Il Presidente è nominato per la durata di un quadriennio rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (articolo 7). L’attuale Presidente è stato nominato con D.P.C.M. 30 dicembre 2009 e confermato per un ulteriore quadriennio con D.P.C.M. 12 febbraio 2014.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 178/2009, il Comitato di gestione, che dura in carica quattro anni, approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; inoltre, viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

 

Compito del Commissario straordinario è proporre, entro 30 giorni dalla nomina, al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze un piano di riorganizzazione per realizzare gli obiettivi previsti. Tale piano ha efficacia a seguito di approvazione con D.P.C.M. su proposta dei medesimi Ministri fino all’adozione del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella legge n. 124/2015.

 

Da ultimo, la disposizione conferma la piena vigenza dell’art. 21, comma 4, del D.L. 90/2014, concernente il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli ad esaurimento della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze alla SNA con applicazione dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari e adeguamento dei rispettivi trattamenti economici. Il comma 37, in particolare, prevede che tale adeguamento abbia efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Nel disporre l'assorbimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), l'articolo 21 ha provveduto a definire lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti e ricercatori della Scuola, che sono stati trasferiti alla SNA. Per quanto riguarda lo status giuridico, si applica quello dei professori e ricercatori universitari (come peraltro già previsto), mentre per il trattamento economico è prevista una rideterminazione con apposito D.P.C.M. che dovrà rendere omogenei i trattamenti di tutti i docenti (quelli della SSEF con quelli della SNA) sulla base del trattamento economico spettante ai professori e ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Secondo quanto esplicitato in una nota del Dipartimento della funzione pubblica del 20 ottobre 2014, ciò comporta per gli ex docenti della SSEF un trattamento economico inferiore a quelli in godimento, compresi tra 116.000 euro e 301.000 euro, e in maggioranza superiori ai 190.000 euro.

 

La relazione tecnica stima che dalle disposizioni in esame derivi un risparmio di spesa quantificato in 1,458 milioni di euro per il 2016, 1,458 per il 2017 e 1,462 milioni a decorrere dal 2018, ripartiti nei due capitoli di spesa 5217 e 5218 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.


 

 

Articolo 1, comma 374
(
Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno)

 

Il comma 374, introdotto dal Senato, sostituisce il riferimento relativo alla Scuola superiore dell’interno (soppressa dal D.L. 90/2014 e confluita nella Scuola nazionale dell’amministrazione) con quello al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, ai fini della riassegnazione al bilancio statale delle somme derivanti dalla stipulazione di convenzioni per l’utilizzo delle relative strutture.

Inoltre, il comma in esame introduce una previsione volta a specificare che tali convenzioni possono avere ad oggetto – in luogo del versamento del corrispettivo – la fornitura di un servizio, nella misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione della struttura.

 

Il D.L. 79/2012 (art. 4-bis) stabilisce che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme derivanti dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il comma in commento sostituisce dunque il riferimento alle strutture della Scuola superiore dell’interno, soppressa dal D.L. 90/2014 e confluita nella Scuola nazionale dell’amministrazione, con quello alle strutture del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che regge la sede didattico-residenziale del Ministero dell’interno.

Tale sede didattico-residenziale opera quale sede di uffici (il Centro studi ricerca e documentazione del medesimo ministero) nonché di attività formative destinate al personale dell’interno o di altre amministrazioni, così come di attività formative organizzate da altri soggetti pubblici o privati, secondo apposite convenzioni e dietro versamento di un corrispettivo commisurato alla messa a disposizione della struttura.

 

Riguardo alla soppressione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI) si ricorda che il decreto-legge pubblica amministrazione (art. 21 DL 90/2014 conv. L. 114/2014) – con finalità di razionalizzazione del sistema e di contenimento della spesa – ha disposto l'accorpamento strutturale e funzionale di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni – tra cui la SSAI - e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Per realizzare il nuovo quadro normativo, il decreto ha disposto una riorganizzazione complessiva della SNA, che preveda l'articolazione in dipartimenti della Scuola - con attribuzione a ciascuno dei dipartimenti individuati delle funzioni degli organismi soppressi - e la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

 

Inoltre, viene specificato (inserendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4-bis del D.L. 79/2012) che i suddetti introiti non devono necessariamente assumere la natura di "corrispettivo" rispetto all'onere della messa a disposizione della struttura sostenuto dall'amministrazione dell'interno, potendosi trattare anche di fornitura di un servizio, nella misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione della struttura.

 

 


 

 

Articolo 1, commi 383-387
(Limiti ai compensi degli amministratori delle
società a controllo pubblico)

 

 

I commi da 383 a 387 modificano la disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell’economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, fissando il limite massimo annuo dei compensi nell’importo di 240mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime.

 

Allo scopo di ridefinire e meglio precisare il regime dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, i commi in esame intervengono sulla disciplina dettata dai commi da 1 a 5-ter dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 che, si rammenta, ha regolamentato il regime dei compensi in esame differenziandolo tra quello delle società non quotate, ivi compreso il limite massimo del trattamento economico dei dipendenti di dette società (commi da 1 a 5-ter), e quello delle società che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate nei mercati regolamentati (commi da 5-quater a 5-sexies).

 

In ordine a tali definizioni ci si limita in questa sede a rammentare – considerato che i commi da 5-quater a 5-sexies dell’articolo 23-bis non sono interessati dall’intervento operato dalle norme in esame, che incide solo sulle società non quotate – che le società quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche si differenziano tra le società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, diversi dalle azioni, e società che emettono titoli azionari quotati. Nella prima fattispecie rientrano ad esempio le società Poste italiane S.p.A. (ora come noto in corso di quotazione azionaria), Cassa depositi e Prestiti S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A., mentre risultano emettere titoli azionari Enel S.p.A., Eni S.p.A., e Finmeccanica S.p.A..

 

Quanto invece alle norme sui compensi degli amministratori delle società controllate non quotate, la disciplina vigente è recata dal comma 1 dell’articolo 23-bis suddetto,  in cui si dispone che le società non quotate, direttamente controllate[16] dal Ministero dell’economia e delle finanze, saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012 – provvedimento poi intervenuto con il D.M. 24 dicembre 2013, n.166[17] previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per ciascuna fascia, sempre ai sensi del comma 1, sarà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione delle società direttamente controllate dal MEF dovranno fare riferimento, per la determinazione secondo criteri oggettivi e trasparenti degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile[18]; l’individuazione delle fasce e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.

 

È inoltre fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009[19], il quale reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità degli enti o società che, esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria. La citata norma di interpretazione autentica stabilisce, in particolare, che per enti si intendono soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

Il limite ai compensi opera anche per le società non quotate controllate dalle società direttamente controllate dal MEF, nonché per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente da tutte le altre pubbliche amministrazioni[20], ai sensi del comma 5-bis; opera altresì per i dipendenti delle società medesime, secondo quanto dispone il comma 5-ter.

Il comma 383 in esame detta un nuovo comma 1 dell’articolo 23-bis, in cui la vigente regolamentazione della materia risulta in più parti modificata, prevedendosi ora che:

§  con decreto del Ministro dell’economia da emanarsi entro il 30 aprile 2016 previo parere parlamentare e sentita anche la Conferenza unificata per i profili di competenza, per le società direttamente o indirettamente controllate sia dalle amministrazioni dello Stato sia dalle altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 del D.Lgs. n.165/2001[21] - ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, vale a dire le società non quotate (cfr. supra) – sono individuate fino a cinque fasce di classificazione sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi;

§  per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite massimo dei compensi per il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di 240mila euro annui[22] al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, e ferme restando le specifiche disposizioni, anche regolamentari, che prevedono limiti inferiori;

§  rimane fermo nella nuova formulazione del comma 1 quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009, di cui sopra si è detto.

A seguito della nuova formulazione del comma 1 dettata dal comma 383, il comma 384 stabilisce, con disposizione transitoria, che fino all’emanazione del nuovo D.M. ora previsto al comma 1 suddetto, continua a produrre i propri effetti il D.M. 24 dicembre 2013, n. 166 che attualmente regola i compensi in questione;

Inoltre, dalla data di adozione del decreto medesimo, che in base a quanto prevede il nuovo comma 1 dell’articolo 23-bis fissa il limite massimo ai compensi (per amministratori e dipendenti) per quanto concerne le società controllate direttamente o indirettamente da tutte le amministrazioni pubbliche (e non più solo quelle direttamente controllate dal Ministero dell’economia, come nel testo vigente), il comma 385 abroga i commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 23-bis, che rispettivamente dettano il parametro di riferimento per i compensi in questione al primo presidente della Corte di cassazione per la determinazione dei compensi di tutte le società controllate dalle PA e pongono tale parametro come limite massimo del trattamento economico dei dipendenti delle società controllate dalle PA, atteso che tali elementi sono ora entrambi ricompresi nella nuova formulazione del comma 1 dell’articolo23-bis.

Il comma 386 dispone alcuni obblighi di informazione a carico delle società controllate direttamente dalle amministrazioni pubbliche, nonché di quelle in regime di amministrazione straordinaria – con esclusione anche in questo caso, analogamente a quanto previsto al comma 47, delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate - disponendo che le stesse pubblichino, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: - gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, la ragione e la durata dello stesso nonché l’oggetto; - il curriculum vitae; - i compensi relativi a tali rapporti.

Relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, la pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e chi ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta (comma 387).


 

 

Articolo 1, comma 439
(
Contributo alle Province e Città metropolitane)

 

 

Il comma 439 assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell’importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica.

 

Con riferimento all’edilizia scolastica, si evidenzia che le competenze delle Province riguardano gli edifici da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore.

 

In materia di edilizia scolastica, si ricorda, infatti, che l’art. 3 della L. 23/1996 dispone che le province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di convitti ed istituzioni educative statali (mentre i comuni provvedono agli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie). Gli enti locali provvedono anche alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze, nonché ai relativi impianti (in materia, dispongono anche gli artt. 107, 159, 190 e 201 del D.Lgs. 297/1994).

Da ultimo, l’art. 1, co. 85, della L. 56/2014 ha inserito fra le funzioni fondamentali delle province la “gestione dell’edilizia scolastica”. Peraltro, pur in assenza di un esplicito riferimento, da una lettura sistematica delle disposizioni sulle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, si evince – come concludono anche ANCI e UPI nel documento predisposto il 3 luglio 2014 – che restano in capo alle province (solo) le competenze in materia di gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

 

Per il riparto del contributo tra gli enti, la norma rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riparto da effettuarsi anche sulla base – precisa la norma - degli impegni relativi alle voci di spesa suindicate, come desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili.


 

 

Articolo 1, commi 440-448
(Personale e funzioni delle Province)

I commi 440-448 dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014; prevedono altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali.

Recano inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia.

 

Il comma 440 dispone che - nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - venga costituito (nello stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo, finalizzato esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione. 

A tale Fondo sono destinati 100 milioni.

Siffatta dotazione è reperita utilizzando le risorse delle amministrazioni centrali destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato (al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorso già collocati in graduatoria), risorse che sono conseguentemente ridotte di pari importo.

Si dispone altresì che la ripartizione del Fondo avvenga con decreto del ministro dell'interno su proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze), in proporzione alle unità di personale in mobilità quali risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi delle disposizioni della legge n. 190 del 2014 e del decreto ministeriale 14 settembre 2015.

 

La legge n. 56 del 2014 ha disposto un ridimensionamento degli organi e delle funzioni delle Province, volto al trasferimento delle funzioni definite non fondamentali (l'elenco delle funzioni provinciali fondamentali si trova nel comma 85 dell'articolo 1 della legge). Lo Stato e le Regioni, in sede di Conferenza unificata nella riunione del 11 settembre 2014, hanno sancito un accordo di collaborazione istituzionale, in base al quale individuare le funzioni provinciali non fondamentali oggetto di riordino (cfr. infra, sub comma 443).

Indi la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), ai commi 421-428 dell'articolo 1, ha recato disposizioni circa le procedure di mobilità per il personale delle Città metropolitane e delle Province dichiarato in soprannumero a seguito della riduzione delle dotazioni organiche degli enti oggetto del riordino degli enti territoriali operato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Nel dettaglio, la legge n. 190 del 2014 ha disposto:

§  la riduzione delle dotazioni organiche delle Province nella misura del 50 per cento della spesa per il personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 (entrata in vigore della legge n. 56/2014) e del 30 per cento della spesa per il personale di ruolo alla medesima data per le Città metropolitane e le Province montane;

§  l'individuazione del personale da destinare alle procedure di mobilità nel rispetto delle norme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;

§  la predisposizione di specifici piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti nel cui contesto definire le procedure di mobilità del personale interessato;   

§  la ricollocazione prioritaria del personale destinatario delle procedure di mobilità presso Regioni ed enti locali utilizzando le risorse destinate per le assunzioni a tempo determinato per gli anni 2015 e 2016 e la percentuale di spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, fatto salvo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorsi già collocati in graduatoria (le spese per il personale così ricollocato non si calcolano ai fini dei limiti di spesa imposti agli enti locali per il rispetto del patto di stabilità interno); 

§  la ricollocazione, in subordine ai criteri descritti, del personale in sovrannumero presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università, enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che riceve dalle varie amministrazioni interessate la comunicazione sulla disponibilità di posti in relazione alle rispettive risorse (con riferimento soprattutto alle sedi periferiche).

 

I criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità sono stati definiti, come previsto dalla norma, con il decreto ministeriale 14 settembre 2015 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2015). 

Le disposizioni del decreto ministeriale si applicano al personale delle Province che non sia stato già ricollocato dalle Regioni stesse nell'ambito dei processi previsti dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2015 (decreto enti locali) - e concordati in sede di Conferenza unificata nell'accordo 11 settembre 2014 - che indicava nel 31 ottobre 2015 il termine per procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Secondo il 'cronoprogramma' dettagliatamente regolato nel citato decreto ministeriale del 14 settembre 2015, le Regioni hanno tempo fino al 31 ottobre 2015 per definire il riordino delle funzioni e le procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti delle Province in soprannumero. Il termine del 31 ottobre vale ugualmente per adempiere all'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il numero di unità di personale ricollocato o ricollocabile. Tutti i dati relativi al personale in mobilità sono raccolti in un'apposita sezione del sito del Dipartimento della funzione pubblica denominata "Portale della mobilità". Proprio per completare tale quadro di domanda e offerta, il decreto ministeriale dispone che entro il termine del 31 ottobre gli enti di area vasta inseriscano nel portale gli elenchi del personale in mobilità. 

Entro i trenta giorni successivi (cioè entro il 30 novembre 2015) le amministrazioni locali, centrali e periferiche dello Stato inseriscono nello stesso Portale le unità di posti disponibili distinti per funzioni, aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti - sul piano finanziario - alla disponibilità delle risorse destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

L'aggiornamento relativo ai posti disponibili per il 2016 viene fatto entro il 31 gennaio 2016.

L'individuazione dei posti disponibili nell'ambito delle dotazioni organiche tiene conto del fabbisogno delle varie amministrazioni, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento. 

Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento della Funzione pubblica rende pubblici sul portale i posti disponibili presso le Regioni e gli enti locali, inclusi enti pubblici non economici da essi dipendenti ed enti del Servizio sanitario nazionale, e presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università ed enti pubblici non economici (per l'aggiornamento delle posizioni disponibili per il 2016 il termine è fissato al 31 marzo).   

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di questi elenchi il personale in soprannumero interessato può esprimere le proprie preferenze, ed entro i successivi trenta giorni il Dipartimento della funzione pubblica procede all'assegnazione del personale.

 

Per quanto riguarda il finanziamento della mobilità, si ricorda che l'articolo 4 del  decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha modificato la disciplina della mobilità obbligatoria e volontaria nel lavoro pubblico, istituendo, tra l'altro, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per la mobilità", destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, assegnandogli una dotazione annuale prevista inizialmente in 30 milioni a decorrere dal 2015, e successivamente ridotta a 15 milioni, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità dando priorità alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione del Fondo - che comunque serve a finanziare procedure di mobilità 'speciali', in quanto in via ordinaria la mobilità tra amministrazioni si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci - sono state disciplinate dal Dpcm  20 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2015).

Sempre allo scopo di favorire i processi di mobilità verso l'amministrazione della giustizia, la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014) ha autorizzato il ricorso al "fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi" -  istituito dal comma 96 della medesima - per l'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di 2000 unità di  personale proveniente dagli enti di area vasta.

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale destinato alla mobilità, il Dpcm 26 giugno 2015 (pubblicato nella G.U. del 17 settembre 2015) ha stabilito le tabelle di equiparazione che dovrebbero permettere di inquadrare il personale trasferito nelle nuove amministrazioni con qualifiche e retribuzioni in linea con le posizioni originarie. Il provvedimento attua le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2014 sulla mobilità e affronta, all'articolo 3, il problema del trattamento economico e previdenziale del personale sia nei casi di mobilità volontaria sia nei casi di mobilità diversa da quella volontaria. In questa seconda ipotesi è prevista la salvaguardia del trattamento fondamentale e dell'accessorio solo per le voci "con carattere di generalità e natura fissa e continuativa" non legate allo specifico profilo dell'ente di provenienza. Questo meccanismo persegue un allineamento di stipendi e inquadramenti.

 

I commi 441, 442 e 443 concernono l'istituzione e l’attività di un apposito Commissario.

Il comma 441 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia nominato un Commissario (cui non spetta emolumento alcuno), con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014. 

Il completamento del trasferimento delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2016.

 

 

In base al comma 442, il Commissario ha il potere di adottare, sentita la Regione interessata, gli atti necessari per il trasferimento delle risorse relative a funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane. In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali di Province e Città metropolitane si intendono attribuite alla Regione.

 

Con riferimento alle risorse di personale, si prevede che esse permangono quelle indicate dal comma 421 della legge n. 190 del 2014, dunque in  misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 (entrata in vigore della legge n. 56) ridotta del 30% per le Città metropolitane e le Province montane e del 50% per le Province. 

Nell'adottare le decisioni sul trasferimento di personale il Commissario tiene conto dei limiti delle capacità assunzionali e delle relative risorse finanziarie della Regione interessata o dei Comuni che insistono nel territorio provinciale interessato, nel caso di trasferimento ad enti più piccoli. 

Il Commissario deve inoltre attenersi a quanto disposto dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015 circa i criteri e le procedure da adottare per gestire la mobilità di personale tra gli enti.

 

Il comma 443 prevede che nelle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle funzioni delle Province, non abbiano completato il trasferimento delle risorse, il Commissario adotti le decisioni d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste con legge regionale.

 

Le Regioni a statuto ordinario che finora hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni delle Province in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell’11 settembre 2014 sono: Toscana (legge regionale 3 marzo 2015, n. 22), Umbria (legge regionale 2 aprile 2015, n. 10), Marche (legge regionale 31 marzo 2015, n.13), Liguria (legge regionale 10 aprile 2015, n. 15), Calabria (legge regionale 22 giugno 2015, n. 14), Lombardia (legge regionale 8 luglio 2015, n. 19), Emilia Romagna (legge regionale 30 luglio 2015, n. 13),  Abruzzo (legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32), Veneto (legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19), Piemonte (legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23),.

La Basilicata e la Puglia hanno approvato le relative leggi il 27 ottobre 2015, la Campania il 30 ottobre 2015 (cfr. audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, del 5 novembre 2015 presso la Commissione affari costituzionali della Camera).

Il Molise ed il Lazio non hanno invece ancora adottato la relativa legislazione.

 

 

Alcune leggi regionali prevedono peraltro, in misura più o meno ampia, il mantenimento in capo alle province di funzioni non fondamentali (così, ad esempio,  art. 2, comma 1, L.R. Lombardia n. 19/2015; art. 6, comma 1, e titolo II; L.R. Emilia Romagna n. 13/2015; art. 2, comma 1, L.R. Veneto n. 19/2015; art. 2 L.R. Piemonte n. 23/2015). 

 

 

Si ricorda che la legge n. 56/2014 prevede un complesso procedimento per il riordino delle funzioni esercitate dalle province non riconosciute come fondamentali dalla legge medesima (ai sensi del comma 85).

In particolare, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali (comma 89).

Per quanto riguarda il procedimento da seguire:

-          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Stato e Regioni individuano, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze (comma 91);

-          entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento. Il decreto dispone anche in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale (comma 92);

-          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della legge, con legge regionale si provvede a dare attuazione all'accordo sul riordino delle funzioni; decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 95);

-          entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri generali per il trasferimento delle funzioni, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti (comma 97).

 

In sede attuativa il processo di riordino ha altresì interessato anche le funzioni delle Città metropolitane.

In data 11 settembre 2014, è stato sancito in sede di Conferenza unificata l’accordo per l’individuazione delle funzioni oggetto di riordino, previsto dal comma 91. Tale accordo individua quali funzioni amministrative oggetto di riordino di competenza statale unicamente funzioni relative alla materia della tutela delle minoranze linguistiche. Le regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 novembre 2014) sono stati dettati i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali, in attuazione del comma 92.

 

 

La ricollocazione del personale provinciale presso altre amministrazioni dello Stato è stata prevista dalla legge n. 190 del 2014 in via prioritaria presso gli uffici giudiziari. 

Essa prevede altresì (a seguito di novella recata dal decreto legge n. 83 del 2015) che, con urgenza e in via prioritaria, l'amministrazione della giustizia sia destinata ad assorbire, entro il 2017, 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta.

I commi 444 e 445 del presente articolo del disegno di legge di stabilità dispongono per il 2016 che ciò avvenga senza necessità di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza.

Il comma 446 infine dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già descritte, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici  e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni. 

Il comma 447 aggiunge al riguardo la previsione che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale sopranumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.

 

Il comma 448 fa salva la previsione posta nei confronti delle Regioni inadempienti - rispetto agli obblighi previsti per il processo di riordino delle funzioni provinciali - dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge "Enti locali" (DL n. 78 del 2015).

Quella disposizione ha stabilito che le Regioni che non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, siano tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Di queste somme, la quantificazione su base annuale è affidata a un decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015.

Dunque le Regioni sono tenute a sostenere le spese degli enti locali 'non riordinati', per garantire il trattamento economico dei dipendenti che risultino in soprannumero.

Il versamento da parte delle Regioni cessa di essere dovuto, dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

 


 

 

Articolo 1, commi 552 e 554
(Tabella E)

 

 

Il comma 552 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione.

L'articolo 11, co. 3, lett. e), della legge n. 196 del 2009 di contabilità prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Il comma 554 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2016, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Ai sensi dell'articolo 30, co. 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.  La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già per le precedenti leggi finanziarie e di stabilità, la legge di stabilità per il 2016 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

·      n. 1, indica le quote degli anni 2016 ed esercizi successivi non impegnabili;

·      n. 2, indica le quote degli anni 2016 e successivi impegnabili al 50%;

·      n. 3, indica le quote degli anni 2016 e successivi interamente impegnabili.

 

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impugnabilità).

 

Sono di seguito illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E di interesse della I Commissione:

 


 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, co. 109 – Contributo in favore del Corpo della Guardia di finanza.

 

MISSIONE: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma: Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7851)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

30.000

30.000

30.000

60.000

Definanziamento Tab. E

-5.000

-5.000

-5.000

-10.000

Importi esposti in Tabella E

25.000

25.000

25.000

50.000

 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, co. 109 – Contributo in favore del Corpo della Guardia di finanza

 

MISSIONE: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma: Concorso della guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7837)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

20.000

20.000

20.000

40.000

Definanziamento Tab. E

-10.000

-5.000

-5.000

-10.000

Importi esposti in Tabella E

10.000

15.000

15.000

30.000

 

La tabella E dispone un definanziamento del contributo pluriennale (fino al 2020) a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo, disposto dalla legge n. 147 del 2013 (articolo 1, co. 109).

Le risorse sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio.

Tali risorse sono ripartite tra due capitoli del bilancio esposti in due diversi programmi: 7851: Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali; e 7837: Concorso della guardia di Finanza alla sicurezza pubblica.

La legge di stabilità per il 2014 aveva autorizzato un contributo di 5 milioni per il 2014, di 30 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Con il presente definanziamento vengono ridotte complessivamente di 15 milioni le risorse per il 2016, di 10 milioni per le annualità dal 2017 al 2020.

Conseguentemente la dotazione in bilancio per gli interventi disposti dalla legge n. 147 del 2013 (articolo 1, co. 109) per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo ammontano complessivamente (cap. 7851 e 7837) a 35 milioni per il 2016 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

 

 

D.L. n. 119 del 2014, articolo 8, co. 1, punto a) – Ammodernamento mezzi della Polizia di Stato

 

MISSIONE: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
MINISTERO DELL’INTERNO (cap. 7456)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

44.000

44.000

44.000

132.000

Definanziamento Tab. E

-6.080

-6.080

-6.080

-18.240

Importi esposti in Tabella E

37.920

37.920

37.920

113.760

 

La tabella E dispone una riduzione delle risorse destinate ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 119 del 2014 (conv. L. 146/2014) all’ammodernamento dei mezzi, delle attrezzature e strutture della Polizia di Stato.

Tale disposizione prevedeva che, per esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fosse autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:

·        quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

·        quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

 

La Relazione illustrativa conteneva ulteriori elementi volti a chiarire la possibile destinazione specifica delle risorse stanziate. In particolare, se per i Vigili del fuoco le nuove risorse erano ricondotte alla realizzazione di «un primo parziale svecchiamento delle principali dotazioni veicolari con vita operativa superiore a 25 anni», le esigenze della Polizia di Stato venivano distinte tra rinnovo veicoli, interventi sugli equipaggiamenti (caschi, giubbotti antiproiettile ecc.) e manutenzione strutture (accasermamento).

 

 

 


 



[1]     I CRA dello stato di previsione del MEF sono: 1. Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro; 2. Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 3. Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 4. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione; 5. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 6. Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

[2]     Per gli anni 2005-2014 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2015 dalla legge di assestamento (L. 171/2015) e per il 2016 dal disegno di legge di bilancio approvato dal Senato.

[3]     D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[4]     L. 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

[5]     Il capitolo è collocato nell’ambito dell’U.P.B. 24.1.2 del Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.1), della Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).

[6]     Il capitolo si colloca nell’ambito dell’u.p.b. 24.1.2 del programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.1), della Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).

[7] L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999.

[8]     Si ricorda che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 178/2015, si è espressa sulla costituzionalità delle norme temporanee di contenimento della spesa per il personale delle P.A. disposte dall’articolo 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 e dall’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 98/2011, più volte prorogate, per effetto delle quali è stata bloccata la contrattazione collettiva e sono stati posti limiti all’incremento della retribuzione nel lavoro pubblico. In realtà, la Corte costituzionale si era già pronunciata in due differenti occasioni sulla prima delle normative impugnate (blocco della contrattazione collettiva), respingendo in entrambi i casi le censure di illegittimità costituzionale delle misure di contenimento della spesa pubblica e di stabilizzazione finanziaria in esso contenute (Sentenze 310/2013 e 219/2014, relative, rispettivamente, alla posizione retributiva e contrattuale dei docenti e ricercatori universitari e dei docenti delle scuole secondarie). Con la sentenza n. 178/2015, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato, respingendo le restanti censure proposte, in sostanza ritenendo valido il criterio dell’equilibrio di bilancio (di cui all’articolo 81 Costituzione), ma solo temporaneamente. In particolare, la Corte si è pronunciata sui richiamati provvedimenti uniti nel loro scopo di contenimento della spesa pubblica, ma regolati temporalmente in maniera diversa (infatti, la loro scadenza temporale, in origine fissata per entrambi al 2013, si è successivamente diversificata, risultando al 2014 per il blocco delle retribuzioni e al 2018 per la contrattazione collettiva). In relazione a ciò, la Corte ha salvato le norme che fino al 31 dicembre 2014 hanno bloccato i trattamenti individuali dei lavoratori pubblici, e ha considerato illegittime quelle (reiterate più volte, tanto da assumere, secondo la Corte, un carattere strutturale e non più contingente) relative al blocco della contrattazione collettiva.

[9]     Tali oneri sono individuati ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze quantifichi, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio individuati dalla L. 196/2009, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

[10]    Si tratta del personale individuato dal D.Lgs. 195/1995, cioè il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva.

[11]    Il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[12]    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della L. 196/2009, la legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale (ma non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale). In particolare, essa indica, tra gli altri, l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001) ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il richiamato importo, inoltre, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

[13]    Si rinvia alla scheda relativa all’articolo 21, commi 10-11, per la puntuale elencazione degli enti e delle amministrazioni richiamate all’art.70, co.4, del decreto legislativo n.165/2001.

[14]   Il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Agenda europea sulla migrazione", per far fronte alla situazione di crisi nel Mediterraneo e per giungere a soluzioni strutturali che, nel medio e lungo termine, permettano meglio di gestire il fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti. Per un quadro di sintesi delle iniziative assunte e delle misure finora adottate dalle istituzioni europee si rimanda al Dossier n. 238-bis, "L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica. Per quanto riguarda in particolare la dimensione esterna delle politiche migratorie europee, si veda la Nota su atti dell'Unione europea n. 31, "Vertice sulla migrazione di La Valletta (11 e 12 novembre 2015)", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica, nella quale viene illustrato l'accordo raggiunto in merito alla cooperazione fra Unione europea e paesi africani per porre in atto azioni concrete in grado di combattere le cause di fondo della migrazione irregolare.

[15]   Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, "Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2015) 510), del 14 ottobre 2015.

[16]    Per società direttamente controllate il comma intende quelle ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e dunque le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

[17]    Recante “Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

[18]    Ai sensi di tale norma (primo e secondo comma) i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea e possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

In particolare, il terzo comma dell’articolo 2389 c.c. stabilisce che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

[19]    D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[20]    Il comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 statuisce che per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[21]    Cfr.nota precedente.

[22]    Limite, si rammenta, disposto dall’articolo 13 del decreto-legge n.66 del 2014, il cui comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione è fissato in euro 240.000 annui, precisando conseguentemente che a decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo del primo presidente medesimo di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. 201/2011 ovvero contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono sostituiti dal predetto importo.