Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Sintesi del contenuto - Ddl Cost. AC 2613 e abb.
Riferimenti:
AC N. 2613/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 216    Progressivo: 1
Data: 10/09/2014
Descrittori:
CAMERE DEL PARLAMENTO E PARLAMENTO NEL SUO COMPLESSO   COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
LEGGI COSTITUZIONALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

10 settembre 2014
Sintesi del contenuto


Indice

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Il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, presentato al Senato l'8 aprile 2014 (A.S. 1429), reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato a partire dal 15 aprile 2014, congiuntamente a diverse altre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Il 6 maggio 2014 il disegno di legge del Governo è stato adottato come testo base. L'esame in sede referente si è quindi concluso nella seduta del 10 luglio 2014.

L'Assemblea del Senato ha avviato la discussione generale del testo, risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, il 14 luglio 2014; nella seduta dell'8 agosto 2014, concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportandovi diverse modifiche.

Il testo, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame della Camera - 40 articoli, ripartiti in sei Capi, di cui 37 articoli recanti novelle alle disposizioni della Costituzione e gli ultimi 3 articoli (artt. 38, 39 e 40), che prevedono, rispettivamente, norme transitorie (articolo 38), disposizioni finali (articolo 39), e norme sull'entrata in vigore (articolo 40).


Contenuto

Funzioni delle Camere: il superamento del bicameralismo perfetto

L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, come modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 55 Cost., in materia di "funzioni delle Camere", inserendo nuovi commi, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Viene così disposta la fine del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento, configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il primo comma del nuovo articolo 55 Cost. – che prevede che "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" - non è modificato rispetto al testo vigente della Costituzione e mantiene dunque la dizione "Senato della Repubblica", rispetto al testo iniziale del disegno di legge.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 55 Cost., introdotto dal Senato nel corso della discussione in Assemblea, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 55 Cost. prevede che "Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione".

I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 Cost., il quale, nel testo vigente, fa di "ogni membro del Parlamento" il rappresentante della Nazione.

Il nuovo quarto comma dell'articolo 57 Cost., introdotto dal disegno di legge, attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la "funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo".

La Camera dei deputati, dunque, "esercita la funzione legislativa" mentre – come prevede il nuovo quinto comma dell'articolo 55 Cost. - il Senato "concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa". Il Senato concorre altresì, paritariamente, alla funzione legislativa nelle materie relative alla famiglia e al matrimonio (art. 29 Cost.) nonché alla sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (art. 32, secondo comma, Cost.), in base ad una modifica approvata dall'Assemblea del Senato. Il successivo articolo 70, comma primo, Cost. definisce gli altri provvedimenti per i quali è prevista l'approvazione "paritaria" da parte dei due rami del Parlamento (v. infra).

Alla Camera dei deputati spetta poi la funzione di "controllo dell'operato del Governo".

Il Senato della Repubblica "rappresenta le Istituzioni territoriali" e concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, come si è detto, alla funzione legislativa.

Al Senato è espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutividella Repubblica (il testo originario del disegno di legge S. 1429 faceva riferimento a "le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni").

Il quinto comma attribuisce inoltre al Senato le seguenti funzioni: la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e la valutazione del relativo impatto; la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato; il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Infine, in base al sesto comma dell'articolo 55 Cost., non modificato in questa sede, il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Composizione del Senato della Repubblica

L'articolo 2 del disegno di legge, come approvato dal Senato, definisce – modificando l'articolo 57 Cost. - una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: in particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal vigente secondo comma dell'articolo 57, il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali. A questi si aggiungono 5 senatori che "possono essere nominati dal Presidente della Repubblica".

Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado.

La nuova composizione del Senato, come evidenziato in varie sedi nel corso dell'iter al Senato, consente di valorizzare la rappresentanza territoriale anche come contrappeso rispetto alla revisione del Titolo V disposta dal medesimo disegno di legge.

Per quanto riguarda le modalità di elezione dei 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, il nuovo secondo commadell'articolo 57 Cost., stabilisce che i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori, con metodo proporzionale, tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Per quanto attiene alle modalità di attribuzione alle regioni dei 95 seggi, il terzo comma dell'articolo 57 Cost. prevede che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2.Si ricorda che in base al testo vigente dell'articolo 57 Cost. nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7; al Molise ne spettano 2, alla Valle d'Aosta 1 (la previsione vigente si applica ad un totale di 309 senatori, dovendosi escludere i 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero).

Al contempo, il quarto comma dell'articolo 57 Cost. senza mutare l'impostazione del testo attuale (eliminando solo il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più applicabile al nuovo Senato) prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettui, previa applicazione del suddetto terzo comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il riferimento all'ultimo censimento generale viene ripreso al comma 2 dell'articolo 38 del disegno di legge, il quale specifica che, quando in base all'ultimo censimento generale della popolazione il numero di senatori spettanti ad una regione (come definito in base alle predette disposizioni) è diverso da quello risultante dal censimento precedente il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento "anche in deroga al primo comma dell'articolo 57 Cost.".

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dell'organo dell'istituzione territoriale in cui sono stati eletti, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 57 Cost.

Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, si ricorda che viene soppresso l'articolo 58 Cost. (dall'articolo 37, comma 2) con la conseguenza che non è più previsto il requisito, per diventare senatori, del compimento di quaranta anni di età, né quello di venticinque anni per eleggerli.

Le "modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci", nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale sono regolate – in base a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 57 Cost. - con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi: i voti espressi ela composizione di ciascun Consiglio. La suddetta legge è approvata, ai sensi dell'articolo 38 del disegno di legge, entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

Si rammenta che per tale legge è applicabile il controllo preventivo di costituzionalità introdotto dall'articolo 73, secondo comma, Cost., su richiesta di un terzo dei componenti della Camera o del Senato. Giova altresì ricordare che il nuovo secondo comma dell'articolo 55 Cost., introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere, promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Al contempo, con un emendamento riferito all'articolo 30 del disegno di legge (che modifica l'articolo 117 Cost.), approvato dall'Assemblea del Senato, viene attribuita alle regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche.

Va altresì tenuto presente che, fino all'entrata in vigore della predetta legge bicamerale attuativa delle modalità di elezione indiretta del riformato Senato (di cui all'articolo 57, sesto comma, Cost.) il disegno di legge detta specifiche disposizioni elettorali riguardanti la prima applicazione (articolo 38, commi 1-6).

L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 Cost., specificando che i senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

L'articolo in esame va letto in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 38, co. 7, e 39, co. 5, del disegno di legge costituzionale, che prevedono, rispettivamente, che i senatori a vita attuali rimangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 Cost. (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 Cost., come modificato, "non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque", tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

Il medesimo articolo 39, comma 5, stabilisce infine che "lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

L'articolo 4 modifica l'articolo 60 Cost., che disciplina la durata delle Camere.

La modifica riferisce alla sola Camera dei deputati l'elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra, disposizioni attualmente valide per entrambe le Camere.

La modifica è conseguente alla previsione, di cui all'articolo 57 Cost. come novellato dal disegno di legge, in base alla quale il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale 'continuo', a seconda della scadenza delle diverse componenti.

L'articolo 5 inserisce, all'articolo 63 Cost., un nuovo secondo comma che rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali.

L'intento – come illustrato dai relatori nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato del 14 luglio scorso - è quello di "evitare che si cumuli nello stesso soggetto la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione".

Restano ferme le previsioni vigenti dell'articolo 63 Cost., in base alle quali ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza e quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Al riguardo, si ricorda che i nuovi articoli 85 e 86 Cost., come modificati dal disegno di legge costituzionale in esame, modificano le disposizioni relative alla presidenza ed alla convocazione del Parlamento in seduta comune, con riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica (v. infra).

Diritti delle minoranze e dovere di partecipazione ai lavori parlamentari

L'articolo 6 introduce due nuovi commi all'articolo 64 Cost. (secondo e sesto comma) e reca una modifica di carattere formale al quinto comma del medesimo articolo.

Viene, in particolare, introdotta una nuova disposizione (secondo comma) che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari.

Il nuovo sesto comma dell'articolo 64 Cost., a sua volta, prevedendo in Costituzione quanto attualmente stabilito da specifiche disposizioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, sancisce il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

Verifica dei poteri e rappresentanza della Nazione

L'articolo 7 modifica l'articolo 66 Cost., che riguarda i titoli di ammissione dei componenti del Parlamento. Nella formulazione vigente tale disposizione costituzionale stabilisce, al primo comma, che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi.

Tale articolo modifica la predetta formulazione prevedendo che il suesposto primo comma si riferisca soltanto alla Camera dei deputati, per la quale quindi nulla risulterà innovato in tema di verifica dei poteri.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 66 dispone per il Senato, stabilendo che lo stesso giudichi i titoli di ammissione dei suoi componenti. Si prevede invece che, delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori, sia data "comunicazione" al Senato medesimo da parte del suo Presidente.

L'articolo 8 modifica l'articolo 67 Cost., al fine di escludere i senatori dalla previsione costituzionale sulla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche disposte all'articolo 55 Cost.; tale articolo, al terzo comma, prevede che "Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione".

Al contempo, la riscrittura dell'articolo 67 Cost., operata dal disegno di legge, mantiene anche per i membri del Senato il divieto di vincolo di mandato, già previsto nel testo costituzionale vigente.

Indennità

L'articolo 9 del disegno di legge interviene sull'articolo 69 Cost. che, nella nuova formulazione, prevede che i membri della Camera dei deputati - e quindi non più i membri del Parlamento - ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Conseguentemente - come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge - la modifica apportata all'articolo 69 Cost. determina l'effetto di limitare la corresponsione della indennità parlamentare ai soli membri della Camera dei deputati.

Dalle modifiche costituzionali disposte deriva dunque che il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado sia quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono. Ai sensi dell'articolo 122 Cost., come novellato dal disegno di legge costituzionale (articolo 34) la legge statale ivi prevista, ad approvazione "paritaria", reca l'individuazione della durata degli organi elettivi della regione e dei relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

Procedimento legislativo

L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 Cost., prevede il superamento del bicameralismo perfetto, differeenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.

Il procedimento legislativo rimane bicamerale – con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere - (primo comma), per le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare, le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, leggi che stabiliscono altresì la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti.

Una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche "gli altri casi previsti dalla Costituzione". Si tratta, in particolare, delle leggi relative a: famiglia e matrimonio nonché sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (art 55 Cost.); definizione del sistema elettorale (di secondo grado) del Senato (art 57 Cost.); referendum propositivo e di indirizzo ed eventuali altre forme di consultazione (art. 71 Cost.); autorizzazione alla ratifica dei trattati UE (art. 80 Cost.); attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione (art. 116 Cost.).

Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati (secondocomma), con un procedimento legislativo quindi monocamerale; il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva (terzo comma).

Viene previsto poi un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi "nella votazione finale" a maggioranza assoluta dei suoi componenti (quarto comma).

Lo stesso quorum è richiesto per le leggi di bilancio, limitatamente alle medesime materie di cui al quarto comma, che però è esaminata di diritto dal Senato, senza la necessità di esprimere la richiesta di un terzo dei suoi componenti. Tuttavia, l'obbligo di pronunciarsi a maggioranza assoluta da parte della Camera, in caso di divergenza con il Senato, è richiesto solamente se, a sua volta, il Senato ha approvato le modifiche a maggioranza assoluta. In caso contrario, anche la Camera può non conformarsi alle modifiche a maggioranza semplice (quinto comma).

Infine, viene attribuito al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (sesto comma).

L'articolo 11 modifica l'articolo 71 Cost. che disciplina l'iniziativa legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma che attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale. Tuttavia, ai sensi del novellato articolo 72 Cost. mentre i progetti di legge a procedimento paritario possono essere presentati indifferentemente ad una della due Camere, gli altri sono presentati alla Camera dei deputati. Viene però attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato (secondo comma dell'articolo 71 Cost.).

Viene quindi modificato anche il secondo comma (che all'esito della novella operata dall'articolo in esame diventerebbe il terzo comma) dell'articolo 71 vigente che attiene all'iniziativa legislativa popolare: è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo, introducendo al contempo il principio che ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.

Infine, vengono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, da disciplinarsi con legge bicamerale (quarto comma).

L'articolo 12 modifica l'articolo 72 Cost., che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge.

Viene modificato innanzitutto il primo comma, prevedendo che i disegni di legge di cui all'articolo 70, comma primo, e cioè i disegni di legge per i quali si prevede un procedimento legislativo paritario delle due Camere, sono presentati ad una delle due Camere.

Viene poi introdotto un nuovo secondo comma che prevede che tutti gli altri progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati e da questa approvati articolo per articolo e con votazione finale.

Il terzo comma (corrispondente al vigente secondo comma) affida al regolamento interno delle Camere la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, al fine di specificare che tale disposizione riguarda i regolamenti di entrambe le Camere.

Analogamente, al nuovo quarto comma, si attribuisce ai regolamenti parlamentari di entrambe le Camere la possibilità di stabilire casi e forme per il deferimento dei disegni di legge alla Commissioni. Un'altra modifica al comma quarto riguarda la composizione della Commissioni in sede legislativa ed è volta a riferire solo a quelle della Camera dei deputati la previsione costituzionale di una composizione effettuata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (la stessa impostazione viene seguita per la composizione delle Commissioni di inchiesta dall'articolo 82 Cost., come modificato – v. infra).

Il quinto comma (corrispondente al vigente quarto comma) esclude dalla possibilità di approvazione in sede legislativa anche i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, oltre a quelli in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il nuovo sesto comma riguarda il procedimento legislativo presso il Senato e demanda al regolamento del Senato la disciplina delle modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati, specificando, tuttavia, che si tratta di quelli previsti dall'articolo 70, terzo comma, Cost. e cioè disegni di legge che, approvati dalla Camera dei deputati, sono trasmessi immediatamente al Senato.

Il successivo nuovo settimo comma prevede la possibilità per il Governo di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, qualora questo sia indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro sessanta giorni dalla richiesta governativa di iscrizione (c.d. istituto del "voto a data certa"). Decorso il termine, il testo, proposto o accolto, dal Governo, viene votato, su richiesta del Governo stesso, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. Si stabilisce, infine, che in tali casi i tempi di esame ordinari per il Senato, di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.

Giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali

L'articolo 13 introduce un nuovo secondo comma all'articolo 73 Cost. al fine di prevedere che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che almeno un terzo dei componenti di una Camera presenti un ricorso motivato recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

In tal caso, la nuova previsione costituzionale stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

L'articolo in esame interviene inoltre sull'articolo 134 Cost., che definisce gli ambiti di giudizio della Corte costituzionale, aggiungendo allo stesso un nuovo secondo comma. In base a tale modifica – disposta per esigenze di coordinamento con la suddetta modifica all'articolo 73 Cost. - si prevede che la Corte costituzionale giudichi altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del secondo comma del citato articolo 73.

Rinvio presidenziale delle leggi

L'articolo 14 modifica l'articolo 74 Cost. in materia di rinvio da parte del Presidente della Repubblica. In particolare è prevista la possibilità di rinvio parziale, limitatamente a specifiche disposizioni della legge e, nel caso di disegni di legge di conversione di decreto-legge, è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni, fissato dall'articolo 77.

Viene infine previsto – con una formulazione in parte differente rispetto al testo vigente - che, se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata.

Referendum

L'articolo 15 modifica l'articolo 75 Cost. sul referendum abrogativo, introducendo un diverso quorum per la validità del referendum, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 a elettori. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, ossia la maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000.

Si ricorda, inoltre, che in base al nuovo quarto comma dell'articolo 71 Cost. sono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo (vedi art. 11)

Decretazione d'urgenza

L'articolo 16 modifica l'articolo 77 Cost., prevedendo, in primo luogo, che alla "legge" competa il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all'articolo 76 e quello di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Stabilisce poi che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano presentati alla Camera dei deputati e "costituzionalizza" una serie di elementi – già previsti dalla legge 400/88 - relativi alla decretazione di urgenza, quali il divieto di disciplinare con tale atto le materie di cui all'articolo 72 Cost., quarto comma (per le quali è prevista la c.d. riserva di Assemblea) nonché di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Viene inoltre espressamente previsto che i decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e che nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Sono altresì individuati i termini per l'esame da parte del Senato dei decreti-legge, a norma dell'articolo 70 Cost.. In particolare, l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo.

Deliberazione dello stato di guerra, amnistia e indulto, ratifica dei trattati internazionali

L'articolo 17 modifica l'articolo 78 Cost., che disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari.

L'articolo 18 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'articolo 79 Cost., modificandolo nel senso di prevedere che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati - e non di ciascuna Camera, come attualmente previsto - in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'articolo 19 modifica l'articolo 80 Cost., che disciplina l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali inerenti alle cinque categorie di materie indicate dal medesimo articolo: trattati di natura politica; che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che importano variazioni del territorio; che comportano oneri alle finanze; che comportano modificazioni di leggi. Il testo proposto riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla competenza ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali.

Viene altresì espressamente previsto, con un ulteriore periodo del primo comma dell'articolo 80 Cost., che nel caso di ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE è kattribuita al Senato della Repubblica - con previsione riconducibile allo schema di cui al nuovo articolo 70, primo comma, Cost. - una competenza paritaria con la Camera per l'esame dei relativi disegni di legge.

Commissioni di inchiesta

L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 Cost., in tema di istituzione di commissioni di inchiesta.

Mentre il testo originariamente proposto dal Governo operava sul solo primo comma, attribuendo alla sola Camera - e non al Senato - il potere istitutivo di commissioni di inchiesta, il nuovo testo definito dalla Commissione stabilisce, al prima comma, che la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse "concernenti le autonomie territoriali".

Il novellato secondo comma dell'articolo 82 Cost. prevede quindi che, a tale scopo, ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione. Soltanto per la Camera si stabilisce che la commissione di inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi (la stessa impostazione è seguita all'articolo 72 Cost., come modificato, riguardo alla composizione delle commissioni in sede legislativa).

Analogamente a quanto già oggi previsto, le commissioni d'inchiesta procederanno alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Presidente della Repubblica

L'articolo 21 interviene sull'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83 Cost.) sopprimendo la previsione della partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce delle nuova composizione del Senato di cui fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali (articolo 57 Cost., come modificato).

Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum per l'elezione del Capo dello Stato, aumentando il numero degli scrutini per i quali è richiesta una maggioranza qualificata dell'assemblea: in particolare, è necessaria la maggioranza dei tre quinti dopo il quarto scrutinio (per i primi quattro scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi) e fino all'ottavo scrutinio. A partire dal nono scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Attualmente è richiesta la maggioranza assoluta a partire dal quarto scrutinio mentre per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza di due terzi .

L'articolo 22 modifica l'articolo 85 Cost. sopprimendo, in primo luogo, il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sulla base delle modifiche previste dal nuovo articolo 83 Cost.

Inoltre, viene attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la suddetta elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle (v. infra art. 23).

Infine, si interviene sulla disciplina della convocazione del Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera dei deputati (in quanto per il nuovo Senato, in considerazione della nuova composizione delineata dall'articolo 57 Cost., non è previsto scioglimento).

L'articolo 23 modifica l'articolo 86 Cost., in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, in caso egli non possa adempierle, e di convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

In particolare, viene novellato il primo comma, prevedendo che l'organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in cui Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni (salvo i casi di impedimento permanente o morte, nel qual caso interviene il secondo comma dell'articolo 86 Cost.), sia non più il Presidente del Senato bensì il Presidente della Camera dei deputati.

È modificato, di conseguenza, il secondo comma attribuendo al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. Viene inoltre riferita alla sola Camera dei deputati la circostanza del suo scioglimento (non più previsto per il Senato, in base alle previsioni dell'articolo 57 Cost., come modificato dal disegno di legge costituzionale).

Scioglimento della Camera e rapporto di fiducia

L'articolo 24 novella l'articolo 88 Cost., riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

L'articolo 25 modifica l'articolo 94 Cost., che disciplina la fiducia al Governo.

In considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 55 Cost. – che attribuiscono alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo – vengono di conseguenza adeguate le previsioni dell'articolo 94 Cost. che attualmente fanno riferimento ad entrambe le Camere.

Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei deputati.

Reati ministeriali

L'articolo 26 novella l'articolo 96 Cost., limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

CNEL

L'articolo 27 del disegno di legge abroga integralmente l'articolo 99 Cost. che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Il successivo articolo 40 dispone l'immediata applicazione della abrogazione dell'articolo 99, mentre le disposizioni finali e transitorie definiscono i profili amministrativi della soppressione del CNEL, prevedendo la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti (articolo 39, comma 1).

La revisione del Titolo V

L'articolo 28 modifica l'articolo 114 Cost., sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

L'articolo 39, comma 4, peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli "enti di area vasta", attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale. Attraverso questa norma finale viene dunque previsto dalla legge costituzionale un nuovo ente territoriale, l'"ente di area vasta".

L'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116 Cost., che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. "regionalismo differenziato" o anche ‟federalismo differenziato").

A seguito delle modifiche apportate: viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie; è introdotto una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

L'articolo 30 riscrive ampiamente l'articolo 117 Cost., in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali ‘disposizioni generali e comuni' o ‘disposizioni di principio').

Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una ‘clausola di supremazia', che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

L'articolo 31 modifica l'articolo 118 Cost. introducendo una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

L'articolo 32 modifica l'articolo 119 Cost. , che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Con la riscrittura del secondo comma - dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali - si prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo "quanto disposto dalla legge dello Stato" a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Anche la disponibilità di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio viene ricondotta - con il nuovo testo e a differenza di quello vigente - alla necessaria armonia con la Costituzione, oltre che a quanto disposto, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato come prevista dal novellato testo dell'articolo 117 Cost., dalla legge statale.

Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto comma - dedicato al c.d. principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti - si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali "assicurano" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza - laddove il testo vigente prevede che le risorse degli enti territoriali "consentono" di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite.

L'articolo 33 modifica l'articolo 120, secondo comma, Cost., che disciplina il c.d. "potere sostitutivo" del Governo nei confronti delle autonomie territoriali, introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere preventivo del Senato della Repubblica (in sede quindi assembleare), parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta.

Al secondo comma dell'articolo 120 Cost. viene inoltre attribuita alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni "quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente".

L'articolo 34 modifica l'articolo 122, primo comma, Cost., al fine di porre un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali.

.Per effetto della modifica apportata, infatti, si stabilisce che con la legge statale bicamerale ivi prevista (la medesima fonte che disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali), ad approvazione paritaria in base all'art. 70 Cost., vada individuato un limite agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, sì che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.

L'articolo 35 con una modifica al primo comma dell'articolo 126 Cost., prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica. Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato "sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica". Viene così meno la "base costituzionale" dell'istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Corte costituzionale

L'articolo 36 interviene sull'articolo 135 Cost., in materia di elezione dei giudici della Corte Costituzionale, modificando il primo e il settimo comma di tale disposizione.

Più in particolare, il primo comma viene riformulato nel senso di prevedere che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato. La previsione differisce pertanto da quella vigente in quanto i cinque giudici costituzionali, nominati attualmente dal Parlamento in seduta comune, si stabilisce siano nominati separatamente, appunto in numero di tre dalla Camera dei deputati e in numero di duedal Senato.

Il settimo comma viene invece modificato - là dove lo stesso prevede che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengano, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari - stabilendo che i cittadini in questione debbano avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non più a senatore.

Disposizioni conseguenziali e di coordinamento

L'articolo 37 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale.

Il comma 1 modifica l'articolo 48, terzo comma, Cost. , che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere. Come conseguenza della previsione in esame, la circoscrizione Estero concorre all'elezione solo della Camera dei deputati.

Il comma 2 abroga l'articolo 58 Cost., relativo ai requisiti anagrafici di eleggibilità attiva e passiva. Conseguentemente, non risulta più necessario il requisito anagrafico di 40 anni di età per l'eleggibilità a senatore, né di 25 anni per eleggere.

Si ricorda invece che non è modificata la previsione costituzionale (art 56 Cost.) che fissa a 25 anni l'età anagrafica per essere eletti alla Camera (e 18 anni per eleggere).

Il comma 3 sostituisce l'articolo 61 Cost., che disciplina il termine delle elezioni e della prima riunione delle nuove Camere e la prorogatio delle uscenti.

La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in quanto solo la Camera dei deputati è prevista come direttamente elettiva e suscettibile di scioglimento.

Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma, Cost., relativo alla convocazione di diritto di una Camera, quando l'altra si riunisca in via straordinaria.

Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma, Cost., relativo alla promulgazione delle leggi di cui le Camere dichiarano l'urgenza.

Come conseguenza della modifica, solo la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara l'urgenza di una legge e indica un termine per la promulgazione della legge stessa.

Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 81 Cost., che disciplinano l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio.

Il disegno di legge in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere.

Come conseguenza della proposta, dunque, il ricorso all'indebitamento è consentito previa autorizzazione della sola Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali (secondo comma); è la Camera dei deputati ogni anno ad approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (quarto comma).

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale (sesto comma).

Il comma 7 modifica l'articolo 87 Cost., nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.

Di conseguenza, il Presidente della Repubblica indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione (viene soppresso il riferimento al Senato, che a seguito delle modifiche disposte dal testo costituzionale in commento, diviene organo a rinnovo continuo, senza scioglimento) (terzo comma).

Il Presidente della Repubblica, inoltre, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della "Camera dei deputati" (è eliminato il riferimento al Senato); in coerenza con quanto disposto dagli artt. 70 e 80 Cost., come novellati, per i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la ratifica del Presidente della Repubblica avviene previa autorizzazione di "entrambe le Camere" (ottavo comma).

Infine, lo stato di guerra è dichiarato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione della Camera dei deputati (nono comma).

Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo V della Parte seconda Cost., sopprimendo le parole "le Province" ed introducendo le parole "Città metropolitane".

I successivi commi 9 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, espungendovi i riferimenti alle Province nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali, e nel secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali da una Regione ad un'altra.

Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo comma, Cost., relativo alle potestà attribuite al Consiglio regionale.

La modifica proposta incide sul secondo periodo del comma, prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio si eserciti con la presentazione di proposte di legge alla Camera dei deputati, e non più (come nel testo vigente) "alle Camere".

Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo comma, Cost., al fine di superare l'incompatibilità di membro di consiglio regionale o di giunta regionale rispetto al mandato parlamentare. La novella circoscrive alla sola Camera dei deputati tale incompatibilità, posta la nuova composizione del Senato, quale configurata dal disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma, Cost., relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione. Come già ricordato, il riferimento alle "Province" viene espunto ovunque ricorra dal testo costituzionale.

Disposizioni transitorie

L'articolo 38, ai commi da 1 a 6, disciplina le modalità di elezione per il Senato in sede di prima applicazione (commi 1-6);

In particolare, il comma 1 stabilisce le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del nuovo Senato la cui composizione è definita dall'art. 57 della Costituzione, novellata dal presente disegno di legge. Queste norme, che sostituiscono la originaria disciplina transitoria dettata dal disegno di legge d'iniziativa governativa, operano in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali. La legge, come stabilito dall'art. 57 della Costituzione, deve essere approvata da entrambe le Camere.

Il sistema di elezione stabilito dal comma 1 dispone che in ciascuna regione (e provincia autonoma), ogni consigliere possa votare per una unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci siano ancora seggi da attribuire - dei più alti resti. Nell'ambito della lista, sono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, la norma in esame dispone che possa essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.

La norma dispone inoltre che, in caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato come il primo tra i non eletti della stessa lista.

Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione. La norma stabilisce che, qualora secondo l'ultimo censimento, il numero di senatori spettanti ad una regione sia diverso dal numero risultante in base a quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente, anche in deroga alla composizione numerica del Senato, disciplinata dalla suddetta novella dell'art. 57 della Costituzione.

Il comma 3, introdotto nel corso della discussione in Assemblea al Senato, prevede che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Il comma 4 riguarda la prima costituzione del nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge "paritaria" sulla relativa elezione di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal testo in esame.

Viene previsto che la prima costituzione del Senato avrà luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Si ricorda che l'articolo 40 del testo in esame, stabilisce che le disposizioni della legge costituzionale su tale materia si applicano dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.

Viene altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

Il comma 5 affida al Presidente della Giunta regionale (e della Giunta delle provincia autonoma di Trento e di Bolzano), la proclamazione dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).

Il comma 6 prevede che la legge che definisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione), sia approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a vita, che permangono – "ad ogni effetto" - nella carica nel nuovo Senato.

Altra disposizione – recata dal comma 8 - concerne i regolamenti parlamentari. Viene precisato che i regolamenti parlamentari vigenti continuano ad applicarsi, "in quanto compatibili", fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso dalla Camere nella loro autonomia regolamentare.

Il comma 9 riguarda l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare. "In sede di prima applicazione", si prevede che i giudici costituzionali di nomina parlamentare che man mano cessino dalla carica, siano sostituiti da nuovi giudici nominati alternativamente dalla Camera dei deputati (che inizia per prima) e dal Senato. Tale disposizione va letta in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 36 del disegno di legge che, modificando l'articolo 135 della Costituzione, attribuiscono alla Camera (3 componenti) ed al Senato (2 componenti) la nomina di un terzo dei giudici costituzionali, superando il testo vigente che affida al Parlamento in seduta comune tale nomina.

Infine due disposizioni concernono l'ordinamento regionale, per un duplice riguardo.

In primo luogo (comma 10), le leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.

In secondo luogo (comma 11), la riforma costituzionale - per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) - non si applica alle Regioni a Statuto speciale né alla Province autonome, finché non si abbia adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario, com'è noto, legge costituzionale). E' esplicitato altresì che l'adeguamento statutario avvenga sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciali e con le Province autonome.

Infine, il comma 12 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Disposizioni finali

Il comma 1 dell'articolo 39 reca alcune disposizioni finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione del CNEL (stabilita dal precedente articolo 27 – v. supra).

In particolare, è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi, come specificato nel corso dell'esame al Senato, presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

Il comma 2 riguarda i gruppipolitici presenti nei consigli regionali.

La norma introduce un divieto di corrispondere ai suddetti gruppi consiliari "rimborsi o analoghi trasferimenti monetari" con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente pubblico.

Il comma 3 affida alle Camere - alla luce della profonda riforma del Parlamento operata - l'obiettivo di un'integrazione funzionale delle Amministrazioni parlamentari, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, attraverso: servizi comuni; impiego coordinato di risorse umane e strumentali; ogni altra forma di collaborazione.

Il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, che viene a tal fine istituito, è formato dal personale di ruolo delle due Camere, mentre nello statuto unico del personale dipendente, di cui si prevede l'adozione, sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite altresì le procedure per le successive modificazioni, da approvare conformemente ai principi di autonomia, imparzialità ed accesso esclusivo e diretto con apposito concorso.

La norma affida altresì alle Camere la definizione - di comune accordo - della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.

Viene infine inserita una norma di continuità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche nei confronti dei terzi.

Il comma 4 disciplina il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti "di area vasta".

In particolare, i profili ordinamentali generali sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le "ulteriori disposizioni" vengono affidate alla competenza regionale.

Si prevede poi che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

Si ricorda che le disposizioni di cui ai suesposti commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 39, in base al successivo articolo 40 (v. infra), entrano in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 59 Cost. (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'art. 59 Cost., come modificato, "non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque", tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

Al medesimo comma 5 viene precisato che lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale

Infine, il comma 6 precisa che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

L'articolo 40 reca le disposizioni relative non solo all'entrata in vigore ma anche all'applicabilità delle disposizioni della legge.

Si prevede che il testo di legge costituzionale in esame entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel momento, ma "a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere", fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.

Solo alcune disposizioni sono suscettibili di immediata applicazione in base alle previsioni dell'articolo 40: l'articolo 27, che modifica l'articolo 99 Cost., relativo alla soppressione del Cnel; l'articolo 34, che modifica l'articolo 122 Cost. sui limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali; l'articolo 38, comma 7, relativo alla permanenza in carica degli attuali senatori a vita; l'articolo 39, che reca le disposizioni finali concernenti: il regime transitorio del CNEL (comma 1); il divieto di corresponsione di contributi ai gruppi nei Consigli regionali (comma 2); la riorganizzazione delle amministrazioni parlamentari (comma 3); i profili competenziali sulle aree vaste (comma 4).