Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||
Titolo: | Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona - Schede di lettura | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 354 | ||||||||
Data: | 13/10/2015 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona
13 ottobre 2015
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali| |
ContenutoLa proposta di legge C. 1435, composta di un solo articolo, dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona. Il territorio del comune di Torre Pallavicina (BG) è di 10,2 Kmq e si trova ad un'altitudine di 95 m sopra il livello del mare. La popolazione residente è di 1114 abitanti. Il territorio del comune di Soncino (CR) è di 45,32 Kmq. La popolazione residente è di 7699 abitanti (dati Censimento ISTAT 2011).
La rettifica dei confini delle due circoscrizioni comunali, appartenenti a due distinte province, comporta il mutamento delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona. Pertanto, il provvedimento si inserisce nella procedura legislativa rinforzata prevista dall'articolo 133, 1° comma, della Costituzione, per l'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali o istitutive di nuove province. Ai sensi del citato articolo 133, "il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata". In particolare, il comma 1 della proposta di legge dispone il mutamento dei confini dei comuni secondo quanto previsto dal progetto di delimitazione territoriale allegato alla proposta di legge, che indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento dal comune di Soncino al comune di Torre Pallavicina. Dalla lettura della deliberazione del consiglio regionale della Lombardia con il quale si esprime parere positivo si evince che la rettifica proposta si sostanzia, in definitiva, nel trasferimento di terreni agricoli e di un piccolo tratto di strada e che le aree interessate non risultano abitate. Il comma 2 assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali. Qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti (comma 3). L'allegato 1, infine, è costituito da quattro tavole che riportano la planimetria dei confini tra i due comuni allo stato attuale e a quello conseguente alla modifica prevista della proposta di legge. La proposta di legge in esame riproduce esattamente il testo di una proposta di legge presentata alla Camera nella XVI legislatura, A.C. 1320, ed esaminata in sede referente dalla I Commissione Affari costituzional, che vi ha apportato alcune modifiche: in particolare, è stato sostituito il comma 1 e la planimetria allegata. Inoltre, a seguito del parere della Commissione bilancio, è stata introdotta al comma 3 una clausola di neutralità finanziaria. Nella seduta del 31 maggio 2011, la Commissione ha votato il mandato al relatore per riferire sul provvedimento in senso favorevole all'Assemblea, che tuttavia non ne ha iniziato l'esame. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeIl ricorso allo strumento legislativo è espressamente previsto nell'ambito della procedura delineata dall'articolo 133, 1° comma primo, della Costituzione. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa materia trattata, ai sensi del citato art. 133, 1° comma, Cost. (che fa riferimento a "leggi della Repubblica"), rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato. |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliIl procedimento di mutamento delle circoscrizioni provinciali all'interno di una stessa regione, oggetto della proposta in esame, è definito dall'art. 133, 1° comma, Cost., che prevede l'iniziativa dei comuni, il parere della regione e l'approvazione con legge della Repubblica. L'articolo 21, comma 3, del testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000, ex art. 16, L. 142/1990), ha integrato la disciplina costituzionale, prevedendo una serie di criteri e di indirizzi cui occorre attenersi nella revisione delle circoscrizioni provinciali e nell'istituzioni di nuove province.  In particolare, l'articolo prevede che ciascuna circoscrizione provinciale deve corrispondere ad un'area territoriale omogenea per sviluppo sociale, culturale ed economico, e deve avere una dimensione idonea a consentire una programmazione dello sviluppo che favorisca lo riequilibrio complessivo del territorio. Inoltre l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia e la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve, di norma, essere inferiore a 200.000 abitanti.
La disposizione prescrive, inoltre, che l'iniziativa dei comuni deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa; l'adesione di ciascun comune deve essere deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Spetta alle province preesistenti garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate. L'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
L'articolo 21, comma 4, del testo unico stabilisce, infine, che le regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione delle nuove province.
Per quanto riguarda la Lombardia, gli articoli 19, 20 e 21 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) prevedono che l'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine inter-provinciale, ovvero sia limitrofo ad esso e che l'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al presidente della giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000, le trasmette al consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.
Il consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
 L'iniziativa comunale è stata esercitata con le deliberazioni del consiglio comunale di Torre Pallavicina n. 1 del 20 marzo 2003 e n. 9 del 4 giugno 2003 e del consiglio comunale di Soncino n. 4 del 27 gennaio 2003 e n. 44 del 9 giugno 2003. Successivamente, il consiglio regionale della Lombardia ha espresso parere favorevole alla rettifica di parte dei confini territoriali dei due comuni e, conseguentemente, delle province di Bergamo e di Cremona con deliberazione 16 marzo 2004, n. VII/984. Si ricorda che il disegno di legge di riforma costituzionale, in corso di esame parlamentare (A.S.1429-B), prevede l'abrogazione del 1° comma dell'art. 133 Cost., in conseguenza della soppressione del riferimento alle province nel testo costituzionale. |