Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali - A.C. 3297 e A.C. 1278
Riferimenti:
AC N. 1278/XVII   AC N. 3297/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 346
Data: 30/09/2015
Descrittori:
CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI   CONSIGLIERI REGIONALI
DONNE   L 1995 0043
L 2004 0165   PARITA' TRA SESSI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali

30 settembre 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Quadro normativo|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Collegamento con i lavori legislativi in corso|


Contenuto

La proposta di legge C. 3297, approvata dal Senato

La proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3297, approvata in prima lettura dal Senato, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

A tal fine, Modifiche alla legge 165/2004modifica la legge n. 165/2004, che - in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione - reca per l'appunto i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

 

Si ricorda che le regioni a statuto ordinario, a seguito della riforma costituzionale operata con L. Cost. 1/1999, disciplinano con propria legge il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (art. 122 Cost.). 

 

In tal modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive. Nella scorsa legislatura, infatti, è stata approvata la legge n. 215 del 2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali; invece, nella legislatura in corso sono state introdotte misure per garantire la rappresentanza di genere nel sistema di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, con la legge n. 65 del 2014, nonchè nel nuovo sistema elettorale della Camera dei deputati (cd. Italicum), approvato con la legge n. 52 del 2015 (art. 1, comma 1, lett. b) e c), e art. 2, comma 10, lett. c) e d)), che troverà applicazione dal 1° luglio 2016 .

Occorre, infatti, considerare che in generale, la presenza media delle donne nei consigli regionali è molto bassa, attestandosi intorno al 18%, sensibilmente al di sotto del dato delle elezioni nazionali (pari al 30,1% nel 2013), nonchè della media UE-28, che risulta pari al 32% (dati tratti dal Database della Commissione europea: Women and men in decision making).

 

L'articolo 1 della proposta C. 3297 modifica l'articolo 4, co. 1, della L. 165/2004, che stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale.

In particolare, è oggetto di modifica la lettera c-bis), recentemente introdotta dalla L. 215/2012, che prevede tra i principi la "promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive".

In luogo del mero rinvio alle misure di incentivo, la nuova formulazione indica le specifiche misure da adottare ai fini della "promozione delle pari opportunità" tra donne e uomini, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali adottabili a livello regionale.

Pertanto, il testo prevede tre ipotesi:

 

1) Quota di listaListe con preferenze. Qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere:

  • quota di lista del 40 per cento: in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale;
  • preferenza di genere: deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso. In caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate.

 

Ai fini di un confronto della norma con gli altri sistemi che prevedono l'espressione di preferenze, si ricorda che per quanto riguarda la quota di lista:

  • per le elezioni della Camera, è prevista di fatto una quota del 50 per cento, in quanto i candidati devono essere collocati in lista secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità (l'Italicum prevede un sistema misto, con capolista ‘bloccato' e preferenze per i candidati successivi al primo);
  • per le elezioni europee, è prevista, a pena di inammissibilità, una quota del 50 per cento; inoltre, i primi due candidati devono essere di sesso diverso;
  • per le elezioni comunali, è prevista, nei comuni con più di 5000 abitanti, una quota pari a un terzo, a pena di inammissibilità della lista nei soli comuni con più di 15000 abitanti. 

 

Preferenza di generePer quanto riguarda la preferenza di genere:

  • per le elezioni della Camera e le  elezioni comunali, è prevista la "doppia preferenza di genere": l'elettore ha la facoltà di esprimere una o due preferenze; in caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
  • per le elezioni europee, è prevista la "tripla preferenza di genere": l'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

 

La disposizione in esame rimette alla legge regionale la determinazione del numero di preferenze che l'elettore può esprimere, ponendo un limite minimo di due e sancendo l'obbligo di riservare una preferenza ad un candidato di sesso diverso (ciò anche nell'ipotesi – implausibile ma possibile – in cui la legge regionale preveda quattro o più preferenze).

 

2) Ordine alternato di genereListe ‘bloccate'. Nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

 

Si ricorda che il nuovo sistema elettorale della Camera – che, come già detto, prevede un sistema misto con capolista ‘bloccato' e preferenze per gli altri candidati – prevede un'alternanza di genere nelle liste, da intendersi come alternanza 1-1.

 

La disposizione in esame - che è una norma di principio e non una disposizione direttamente applicabile – affianca al principio dell'alternanza di genere il divieto che i candidati dello stesso sesso superino il 60 per cento. Da ciò pare desumersi che l'alternanza di genere non deve necessariamente essere un'alternanza 1-1, da cui discenderebbe di fatto una quota del 50 per cento (con uno scarto massimo di un candidato in caso di numero dispari di candidature). Non sembra dunque esclusa la possibilità di introdurre disposizioni che consentano la presenza in lista di due candidati consecutivi dello stesso sesso, anche nelle prime due posizioni della lista (ad esempio, introducendo il divieto di più di due candidati consecutivi dello stesso sesso), purché sia rispettata la quota del 60 per cento.

Si ricorda inoltre che il nuovo sistema elettorale della Camera prevede anche una ‘quota di genere' pari al 40 per cento dei capilista dello stesso partito.

        

3) Collegi uninominali. Nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.

Nessun sistema elettorale adottato in Italia prevede allo stato collegi uninominali.

   

Non è invece prevista una ‘clausola residuale', che detti i principi nel caso in cui la legge elettorale preveda un sistema che non rientri in quelli disciplinati.

Un esempio potrebbe essere un sistema modellato sulla falsariga di quello previsto per le nuove elezioni della Camera, che prevede collegi plurinominali con capolista ‘bloccato' ed espressione di preferenze per gli altri candidati. In tal caso l'equilibrio di genere è assicurato, nella nuova legge elettorale, dalla previsione - come già ricordato - di una ‘quota di genere' pari al 40 per cento dei capilista dello stesso partito, oltre che da una quota del 50 per cento sul complesso delle candidature circoscrizionali.

I principi dettati dalla proposta di legge, inoltre, non indicano le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire la rappresentanza di genere. Le sanzioni possono infatti configurarsi diversamente, potendosi prevedere l'inammissibilità della lista o una mera sanzione pecuniaria.

Le disposizioni vigenti per il nuovo sistema elettorale della Camera, per le elezioni europee e per le elezioni comunali (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) prevedono come sanzione l'inammissibilità delle liste.

 

I principi dettati dalla legge non risultano inoltre applicabili nelle regioni a statuto speciale, per le quali vale quanto stabilito dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha modificato gli statuti speciali della regione Siciliana, della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, attribuendo a ciascuna regione la competenza legislativa sul proprio sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità, senza il limite dei principi stabiliti con legge statale (come previsto per le regioni a statuto ordinario). La legge elettorale regionale deve – tra l'altro – "promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali".

 

Si cfr. art. 15, secondo comma dello Statuto Valle d'Aosta; art. 3, primo comma, dello Statuto speciale per la Sicilia, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 16, secondo comma, Statuto speciale per la Sardegna, modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 47, secondo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, modificato dall'art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 12, secondo comma, Statuto speciale per il Friuli – Venezia Giulia, modificato dall'art. 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001.

 

L'articolo 2, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento, fissato al giorno successivo a quello della pubblicazione.

La proposta di legge Marco Meloni C. 1278

La proposta di legge Marco Meloni ed altri C. 1278 interviene anch'essa sul principio fondamentale per il sistema di elezione regionale relativo alla promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive (art. 1, comma 4, lettera c-bis, L. 165/2004, sostituita dall'art. 1).

Il principio è integrato con l'indicazione del tipo di misure che le leggi regionali sono tenute ad adottare, ossia:

  • la previsione di una quota minima di candidati del sesso sottorappresentato nelle liste;
  • la previsione di meccanismi che contemplino, nel caso di espressione di voto di preferenza, la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di sesso diverso.

Tale indicazione risulta meno specifica rispetto a quella del testo approvato dal Senato.

Modifiche alla legge 43/1995La proposta di legge interviene poi modificando la legge statale sul sistema elettorale regionale, che si applica nelle regioni che non ancora non hanno legiferato in materia. Tale disciplina è inoltre in vario modo richiamata da diverse leggi elettorali regionali.

La disciplina nazionale – per i profili che qui interessano – prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione e un sistema di elezione misto, proporzionale ad esito maggioritario, per il consiglio regionale.Il candidato alla carica di Presidente è capolista di una lista regionale, cui è collegato uno o più gruppi di liste provinciali. Il voto è espresso per una delle liste regionali e per una delle liste provinciali.
Alla coalizione di liste provinciali collegate al ‘candidato Presidente' che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi per le liste regionali è assegnato il 55 o il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio regionale.L'80 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale è attribuito alle liste provinciali collegate – come gruppo di liste provinciali - a un candidato alla carica di Presidente della Regione; per i candidati delle liste provinciali gli elettori possono esprimere un voto di preferenza.
Il restante 20 per cento dei seggi è attribuito a candidati presenti in liste regionali (cd. ‘listino') il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione; tali liste sono ‘bloccate' in quanto i candidati sono eletti secondo l'ordine di presentazione.
Il voto è espresso per una delle liste che concorrono nelle circoscrizioni provinciali e per una delle liste regionali il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. A ciascuna lista regionale è collegato uno o più gruppi di liste circoscrizionali. Alla coalizione di liste collegate al ‘candidato Presidente' che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi per le liste regionali è assegnato il 55 o il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio regionale.

Viene in particolare sostituito l'articolo 2 della legge n. 43 del 1995, aggiungendo al testo vigente le seguenti previsioni:

  • doppia preferenza di genere: è riconosciuta la possibilità per l'elettore di esprimere una seconda preferenza per un candidato di sesso diverso dal primo; in caso di indicazione di un candidato dello stesso sesso del primo, la seconda preferenza è annullata (dovrebbe conseguentemente essere modificata anche la disposizione che prevede un solo rigo per l'espressione della preferenza);
  • quota di lista del 40 per cento: in ogni lista regionale o provinciale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati.

È infine espressamente previsto che le nuove previsioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento al nuovo principio recato dalla lettera c-bis).

Le nuove previsioni, come sottolinea anche la relazione illustrativa, dovrebbero trovare applicazione, fino al recepimento del nuovo principio, nelle regioni in cui trova applicazione, anche in forza di recepimento diretto, la legge n. 43 del 1995.


Quadro normativo

Dopo la Le leggi elettorali regionalimodifica degli articoli 122 e 123 della Costituzione, che ha dato avvio al processo di elaborazione di nuovi statuti regionali e di leggi per l'elezione dei consigli nelle regioni a statuto ordinario, tutte le regioni che hanno adottato norme in materia elettorale hanno introdotto disposizioni specifiche per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'art. 117, settimo comma, Cost.

Nelle regioni che non hanno adottato una propria legge elettorale – è questo il caso della regione Liguria, Molise e Piemonte - il sistema elettorale è disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge 108/1968; la legge 43/1995, l'articolo 5 della legge costituzionale 1/1999 ed infine la legge 165/2004, che stabilisce i principi cui sottostà la potestà legislativa della regione in materia elettorale. Nelle fonti richiamate non si rinvengono disposizioni specifiche sulla garanzia della parità di genere (al di là del principio sancito nella L. 165/2004). La normativa nazionale si applica anche nella regione Basilicata, le cui uniche disposizioni in materia elettorale sono state dichiarate illegittime della Corte costituzionale.

Le Regioni a statuto ordinariomisure sono diverse e sono prevalentemente incentrate sulle cosiddette 'quote di lista', ossia sull'obbligo di inserire nelle liste di candidati una quota minima di candidati del genere meno rappresentato, variabile tra un terzo e la metà. Le quote di lista sono applicate in sistemi elettorali proporzionali, con premio di maggioranza e con voto di preferenza. Alcune regioni hanno messo a punto uno strumento ulteriore, la cosiddetta ‘doppia preferenza di genere', misura adottata per la prima volta dalla regione Campania e successivamente ripresa dalla legge elettorale per i comuni e da altre leggi elettorali regionali.

Nel dettaglio, le regioni Campania (L.R. 4/2009, art. 10, comma 2) e Lazio (L.R. 2/2005, art. 3, comma 2) pongono il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ogni lista provinciale o circoscrizionale, con arrotondamento all'unità più vicina. La regione Marche (L.R.  27/2004, art. 9, comma 6), invece, individua il limite minimo, per cui nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati presentati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimale.

Per le regioni Abruzzo (L.R. 9/2013, art. 1, comma 4), Puglia (L.R. 2/2005, art. 8, comma 13) e Umbria (L.R. 4/2015, art. 9), la nuova disciplina elettorale dispone che in ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (Abruzzo e Puglia) ovvero all'arrotondamento all'unità superiore per il genere sottorappresentato (Umbria).

Nelle regioni Lombardia (L.R. 17/2012, art. 1, comma 11) e Toscana (L.R. 51/2014, art. 8, comma 6) si prevede, invece, che le liste devono essere composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere.

Le regioni Veneto (L.R. 5/2012, art. 13, comma 6) ed Emilia Romagna (L.R. 21/2014, art. 8) dispongono che in ogni lista provinciale o circoscrizionale i rappresentanti di ciascun genere devono essere presenti in misura eguale, se il numero dei candidati è pari. Nel caso in cui il numero dei candidati sia dispari, invece, ciascun genere deve essere rappresentato in numero non  superiore di una unità rispetto all'altro. Solo la regione Veneto prevede anche l'ordine alternato di genere nella composizione della lista.

Nelle liste regionali (tra le regioni citate, presenti solo nella regione Lazio; si tratta del cd. 'listino') i candidati di entrambi i sessi devono essere invece in numero pari; nella regione Toscana, inoltre, in relazione alle candidature regionali, queste devono essere distintamente indicate rispetto alle candidature circoscrizionali ed elencate in ordine alternato di genere (art. 8, co. 5). Meno cogente la prescrizione della regione Calabria (L.R. 1/2005, art. 1, co. 6) per la quale nelle liste elettorali (provinciali e regionali) devono essere presenti candidati di entrambi i sessi.

Nella maggioranza dei casi l'inosservanza del limite è causa di inammissibilità della lista; nelle regioni Lazio e Puglia, invece, è causa di riduzione dei rimborsi elettorali.

Oltre alla presentazione delle liste, le leggi delle regioni Campania (L.R. 4/2009, art. 4, comma 3), Toscana (L.R. 51/2014, art. 14, comma 3), Emilia Romagna (L.R. 21/2014, art. 10, comma 2) ed Umbria (L.R. 4/2015, art. 13) hanno introdotto nel rispettivo sistema elettorale disposizioni sul principio della c.d. doppia preferenza di genere. La legge regionale, in questi casi, prevede la possibilità per l'elettore di esprimere uno o due voti di preferenza, prescrivendo che nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La legge della regione Campania, infine, contiene disposizioni sulla rappresentanza di genere nella campagna elettorale, in base alle quali i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica e nei messaggi autogestiti (L.R. 4/2009, art. 10, comma 4).

LaComposizione dei Consigli regionali tabella che segue riporta la composizione dei Consigli regionali per sesso sulla base dei risultati delle ultime consultazioni elettorali.

Efficacia delle disposizioni vigentiDall'analisi dei meccanismi elettorali nelle regioni a statuto ordinario, in cui sono adottati sistemi elettorali che prevedono l'espressione di preferenze, emerge che le quote di lista da sole non sembrano incidere in maniera rilevante sulla presenza femminile nelle assemblee elettive, mentre la 'doppia preferenza di genere' determina un effetto positivo: 3 delle 4 regioni con la presenza femminile più alta adottano infatti la doppia preferenza di genere (Emilia-Romagna, Toscana e Campania). Non sembra un caso poi che l'unica regione nel cui consiglio non siedono donne, la Basilicata, non preveda alcun meccanismo per incentivare la rappresentanza di genere e che la regione nel cui consiglio siede una sola donna, la Calabria, preveda una misura di incentivo molto blanda (presenza di entrambi i sessi nelle liste).

Esistono comunque delle eccezioni: in Piemonte la presenza femminile è relativamente alta (26%), pur in assenza di meccanismi di incentivazione, mentre in Umbria tale presenza è piuttosto bassa (15%), nonostante l'adozione della doppia preferenza di genere. 

Un altro dato rilevante è che la rappresentanza femminile è in generale maggiore nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud; questo dato molto probabilmente è dovuto a fattori di ordine culturale e sociale. Fa però eccezione la Campania, unica regione del Sud a prevedere la doppia preferenza di genere: qui la presenza di donne si attesta al 22%. Questo dato sembra dimostrare come specifici strumenti elettorali possano promuovere il superamento del gap tra i generi che sussiste a livello economico e sociale.

Regioni a statuto specialePer quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome, anch'esse hanno adottato norme in materia elettorale, tra cui disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive di entrambi i sessi, come disposto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, relativa all'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le disposizioni sono diversificate, tutte contengono obblighi nella presentazione delle liste:

  • per la regione Valle d'Aosta, in ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore (art. 3-bis, L.R. 3/1993 come modificato da ultimo dalla L.R. 22/2007); in sede di esame e ammissione delle liste, l'Ufficio elettorale regionale riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni (art. 9, comma 1, L.R. 3/1993 come modificato da ultimo dalla L.R. 22/2007);
  • per la regione Friuli-Venezia Giulia ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato; al fine di promuovere le pari opportunità, la legge statutaria prevede inoltre forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari (è considerato ‘sottorappresentato' quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti) e disposizioni sulla campagna elettorale. I soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio. (artt. 23, comma 2 e 32, L.R. 17/2007);
  • nella Regione siciliana, tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne; una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio (art. 14, comma 1, L.R. 29/1951, come modificato dalla L.R. 7/2005);
  • nella Provincia autonoma di Trento, in ciascuna lista di candidati – a pena di inammissibilità - nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore (art. 25 co. 6-bis e art. 30 co. 1 L.P. 2/2003 come modificata dalla L.P. 8/2008).
  • nella Regione Sardegna, la legge regionale statutaria n. 1 del 2013 stabilisce che in ciascuna lista circoscrizionale – a pena di esclusione - ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore (Legge regionale statutaria n. 1/2013, art. 4); l'elettore esprime un voto di preferenza;
  • nella Provincia autonoma di Bolzano, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità più prossima; nella lista in cui non venga rispettata tale quota, sono cancellati i nominativi dei candidati che eccedono la quota prevista, a partire dall'ultima candidata/dall'ultimo candidato del genere che eccede la quota (art. 1, commi 13 e 15, L.P. 4/2003, come modificati dall' art. 1, commi 5 e 7, L.P. 8 maggio 2013, n. 5); non ci sono norme, invece, concernenti la preferenza di genere (l'elettore può esprimere fino a 4 preferenze, D.P.G.R. 29-1-1987 n. 2/L, art. 49).

Per un quadro di sintesi, si rinvia alla tabella delle norme regionali e della presenza delle donne nei consigli regionali.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'articolo 122, primo comma, Cost. prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

La proposta di legge Marco Meloni n. 1278 modifica la legge statale sul sistema elettorale regionale, che continua ad applicarsi nelle regioni che non ancora non hanno legiferato in materia.La legge statale è inoltre in vario modo richiamata da diverse leggi elettorali regionali.

In materia, l'assetto delle competenze è stato precisato da pronunce della Corte costituzionale.

Secondo la sentenza n. 196 del 2003 "con la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta, solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.)".

Dalla citata sentenza emerge un richiamo alla sentenza n. 376 del 2002 e alla ordinanza n. 383 del 2002 in forza del quale la Corte costituzionale afferma che a "seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni. Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essere esercitata solo dopo che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione". Inoltre, anche in questo caso (come gia stabilito dalla sentenza n. 282 del 2002) "non vi è ragione per ritenerne precluso l'esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l'esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l'elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale".


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

In relazione alla proposta di legge in esame viene in rilievo l'articolo 51 della Costituzione che, al primo comma (come riformulato dalla L. cost. n. 1/2003), solo per le cariche elettive e agli altri uffici pubblici, riconosce, il diritto del cittadino di accedere in condizioni di eguaglianza alle, a garanzia del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Si ricorda, inoltre, l'articolo 117, settimo comma, Cost., come modificato dalla riforma introdotta con legge costituzionale n. 3 del 2001, ai sensi del quale le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Anche negli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. cost. n. 2/2001, si demanda alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere condizioni di parità fra i sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali.


Collegamento con i lavori legislativi in corso

La proposta di legge di riforma costituzionale, approvata in prima lettura dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (S. 1429-B), modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, affidando in modo esplicito alla legge statale ivi prevista - ossia la legge che disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali - la determinazione dei principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.