Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Istituzione della Giornata nazionale della famiglia - A.C. 1950 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 288 | ||||
Data: | 08/04/2015 | ||||
Descrittori: |
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Istituzione della Giornata nazionale della famiglia
8 aprile 2015
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Tabelle| |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 1950, composta da 4 articoli, prevede l'istituzione della Giornata nazionale della famiglia, individuandola nella giornata del 15 maggio (articolo 1). Con la ricorrenza s'intende celebrare la famiglia "in quanto nucleo fondamentale della società ed essenziale per il suo equilibrato sviluppo". La data prescelta coincide con la Giornata internazionale della famiglia istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993 (Risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993). La stessa disposizione precisa che tale giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'art. 3 della L. 260/1949 ma non ha l'effetto della riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole. L'art. 3 della L. 260/1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici. Successivamente, tuttavia, la L. 54/1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Dal tenore della disposizione, pertanto, risulterebbe che l'unico effetto civile derivante sarebbe quello dell'obbligo dell'esposizione della bandiera negli edifici pubblici. Nella settimana antecedente la giornata della ricorrenza, l'articolo 2 prevede la possibilità da parte delle scuole, nell'ambito della propria autonomia, di svolgere attività didattiche finalizzate a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza, anche attraverso attività legate alle peculiari tradizioni locali. Sempre nella settimana precedente la giornata, la Presidenza del Consiglio promuove una campagna di comunicazione sui temi della ricorrenza su tutti i principali mezzi di comunicazione nazionale (articolo 3). Ai sensi dell'articolo 4, le modalità di svolgimento della giornata sono definiti dal Governo in coordinamento con le associazioni operanti nel settore. In ogni caso le iniziative connesse alla ricorrenza non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. L'intervento con legge appare strettamente necessario solo per l'individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o, come nel caso della proposta di legge in esame, in considerazione degli effetti civili risultanti dall'istituzione di una nuova ricorrenza. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definitePur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex art. 117, terzo comma, Cost.) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoLa pdl A.C. 1950 contiene disposizioni di coordinamento con la vigente normativa in materia di solennità nazionali, inizialmente riconducibile all'art. 3 della L. 260/1949, Disposizioni in materia di ricorrenze festive, ma contenute altresì, in successivi provvedimenti, quali la L. 54/1977 Disposizioni in materia di giorni festivi e il D.P.R. 792/1985, Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa con la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con il protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. |
TabelleLe tabelle che seguono elencano le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge, ovvero con fonti di livello inferiore.
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