Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disegno di legge di stabilità 2015 e disegno di legge di bilancio 2015 - A.C. 2679-bis e A.C. 2680 - Profili di competenza della I Commissione
Riferimenti:
AC N. 2680/XVII   AC N. 2679-BIS/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 233
Data: 03/11/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

Disegno di legge di stabilità 2015
e disegno di legge di bilancio 2015

A.C. 2679-bis e A.C. 2680

Profili di competenza della I Commissione

 

 

 

 

 

 

n. 233/0/I

 

 

 

3 novembre 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AC0372.doc

 


INDICE

Il disegno di legge di stabilità

§  Articolo 17, comma 13 (Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo) 3

§  Articolo 17, commi 14-15 (Minori non accompagnati) 8

§  Articolo 17, comma 18 (Autorizzazione di spesa per riforma terzo settore) 12

§  Articolo 20, comma 1 (Riduzione di trasferimenti ad enti) 13

§  Articolo 21, commi 1-3 (Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego) 17

§  Articolo 21, comma 4 (Abrogazione norme promozioni FF.AA. e corpi di polizia) 20

§  Articolo 21, comma 5 (Indennità di ausiliaria FF.AA. e polizia militare) 22

§  Articolo 21, commi 9-10 (Riordino carriere personale FF.AA.) 23

§  Articolo 21, comma 11 (Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e dei Vigili del fuoco) 24

§  Articolo 21, commi 12-14 (Revisione dell’Accordo nazionale quadro delle Forze di Polizia ad ordinamento civile) 26

§  Articolo 24 (Dotazioni di bilancio dei Ministeri) 29

§  Articolo 25, commi 1-4 (Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale, CNEL e Presidenza del Consiglio) 31

§  Articolo 31, comma 1 (Soppressione indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA., Forze di polizia, VV.FF. e Prefetti) 35

§  Articolo 43 (Razionalizzazione delle società partecipate locali) 36

§  Articolo 46 (Fondi speciali e tabelle) 50

Il disegno di legge di bilancio

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tab. n. 8)

§  Premessa  57

§  Gli ambiti di competenza del Ministero dell’interno  57

§  Le previsioni di competenza: dati aggregati 59

§  Le previsioni di spesa in base alle missioni e ai programmi 61

§  Gli stanziamenti per l’esercizio finanziario 2015  65

§  I residui 77

§  Le autorizzazioni di cassa  77

Gli effetti del disegno di legge di stabilità sullo stato di previsione del Ministero dell’interno  79

§  Articolo 24  79

§  Tabelle A e B  80

§  Tabella C   80

§  Tabella E  81

Gli stanziamenti di interesse della I Commissione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. n. 2)

§  La Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri) 85

§  Altri programmi di spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze  91

§  Altri stanziamenti di interesse della I Commissione  92

 

 

 

 

 


SIWEB

Il disegno di legge di stabilità


Articolo 17, comma 13
(Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo)

 

 

Il comma 13 incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, destinato all’ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

 

In base al quadro normativo vigente, i servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono svolti principalmente dagli enti locali.

In particolare, la L. n. 189/2002, ha soppresso la corresponsione di un contributo di prima assistenza per 45 giorni da parte del Ministero dell’interno in favore dei richiedenti asilo privi di mezzi (art. 1, comma 7, D.L. n. 416/1989, convertito da L. n. 39/1990). In luogo di tale contributo, l’articolo 1-sexies del medesimo D.L. n. 416/1989 (introdotto dall’art. 32 della legge n. 189/2002), disciplina un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che consente agli enti locali di accogliere nell’ambito dei servizi di accoglienza da essi apprestati i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le condizioni di trattenimento nei CARA o nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) ai sensi degli articoli 20 e 21 D.Lgs. n. 25/2008.

I richiedenti protezione vengono ospitati nei CARA quando si verificano le seguenti condizioni:

§  necessità di determinare l’identità o la nazionalità del richiedente;

§  presentazione della richiesta da parte di coloro che sono stati fermati dalla forza pubblica per aver eluso i controlli di frontiera o per essere in condizioni di soggiorno irregolare.

Nel caso di richiedenti asilo, affluiscono nei CIE:

§  coloro che sono esclusi dai benefici della Convenzione di Ginevra, perché macchiatisi di gravi reati (crimini di guerra o contro l’umanità)[1];

§  coloro che sono stati condannati per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza (art. 380 codice procedura penale) o per reati particolarmente gravi quali quelli di droga, immigrazione clandestina, prostituzione;

§  coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera.

 

Per i servizi di accoglienza degli enti locali sono previste, dal medesimo articolo 1-sexies del D.L. n. 416/1989, forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell’interno e poste a carico di un fondo ad hoc, denominato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, istituito dal successivo articolo 1-septies.

 

Per coordinare i servizi territoriali è prevista l’attivazione (ad opera del Ministero dell’interno) e l’affidamento, mediante convenzione, all’ANCI di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza.

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo destinato a finanziarie le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell’art. 1-septies del D.L. n. 416/1989, ai sensi del quale esso è alimentato da:

§  apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno;

§  assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati[2];

§  donazioni private.

Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell’interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all’80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale.

Ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, del D.L. n. 416 è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal D.M. 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell’interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca.

Per approfondimenti si veda il tema Asilo del sito del Ministero dell’interno e l’approfondimento dedicato al il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo: www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema008.html.

 

Dall'inizio dell'anno fino a metà settembre del 2014 le richieste di protezione internazionale sono state circa 38.000 a fronte di 26.620 domande presentate in tutto l'anno 2013 (Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno prefetto Morcone, 15 settembre 2014). L'incremento della presentazione delle domande è collegato alla forte ripresa dei flussi migratori, motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza, piuttosto che da ragioni economiche.

 

Agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte innanzitutto, con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica (convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137) che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, sono stati assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (decreto del Ministro dell’interno 3 giugno 2014).

L’art. 1, comma 204, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha incrementato di 3 milioni di euro per l’anno 2014 il al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore alle 3.000 unità.

Il fondo è stato ulteriormente incrementato con il decreto-legge 119 del 2014 di 50,8 milioni di euro per il 2014, finalizzati all'ampliamento delle strutture del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR) oltre a creare un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro.

A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal fondo di riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di assestamento (si veda l'Audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione cit.)

 

Si ricorda, inoltre, il medesimo decreto-legge 119/2014 ha introdotto diverse misure per velocizzare e rendere più efficiente le procedure di esame delle richieste di asilo. Tra queste l’aumento del numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – che passano da dieci a venti. Anche il numero delle sezioni composte da membri supplenti viene aumentato a trenta. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Inoltre, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte. Il testo interviene altresì in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Riguardo all'esame delle domande, viene previsto il ricorso anche alla collaborazione soggetti operanti a livello internazionale nel campo della tutela dei diritti umani per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo. Inoltre, viene previsto che la commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. Ulteriori disposizioni prevedono che i componenti delle commissioni territoriali partecipino ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento e che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'interno invii al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo immigrazione e una relazione sul sistema di accoglienza.

Procedure di contenzioso UE

Con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha aperto, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell’Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell’UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva “procedure”), 2003/9/CE (direttiva “accoglienza“), 2004/83/CE (direttiva “qualifiche”), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento “Dublino”, recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013). In primo luogo la Commissione europea addebita all’Italia di non garantire un accesso rapido alla procedura di asilo e ai diritti che scaturiscono dalla relativa domanda.

 

I rilievi della Commissione evidenzierebbero in particolare: tempi prolungati di attesa tra la manifestazione della volontà del richiedente di presentare domanda di asilo e gli appuntamenti fissati dalle autorità per la formalizzazione della stessa; difficoltà nella registrazione formale della domanda di asilo in mancanza di una prova formale del soggiorno; specifiche criticità per quanto riguarda la presentazione della domanda di asilo da parte dei richiedenti asilo in condizioni di detenzione all’interno dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Riguardo quest’ultimo profilo – secondo la Commissione europea - i richiedenti asilo, attualmente trattenuti presso i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo.

 

Gli addebiti della Commissione europea riguardano in secondo luogo l’accesso alle condizioni di accoglienza previste dal diritto dell’UE. In particolare, laddove la direttiva "accoglienza" dispone che, entro tre giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un "permesso di soggiorno", in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno.

 

La Commissione individua inoltre varie criticità nell’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (cd. regolamento Dublino).

Dai dati in possesso della Commissione, emergerebbe tra l’altro, che:

-      solo i rimpatriati secondo il regolamento Dublino il cui caso è pendente ricevono, in linea di principio, accoglienza analoga agli altri richiedenti;

-      è molto limitato il numero di posti riservati a tale categoria di richiedenti e spesso i singoli rimpatriati sono semplicemente indirizzati verso le autorità locali senza strutture di accoglienza prestabilite (nel biennio 2008-2009 solo il 12 per cento dei rimpatriati Dublino sarebbe stato oggetto di progetti SPRAR).

In particolare la Commissione europea sottolinea che qualora il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello "competente" (in base ai criteri contenuti nel regolamento Dublino):

-      lo Stato UE cui si è rivolta domanda di asilo dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico, condizioni minime di accoglienza;

-      dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga "competente" un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Infine la Commissione europea contesta all’Italia una limitata capacità generale di accoglienza del sistema di asilo italiano.

 


 

Articolo 17, commi 14-15
(Minori non accompagnati)

 

 

L’articolo 17, comma 14, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell’analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012) che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015.

 

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente nel testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998 (articoli 32 e 33) e nel regolamento del Comitato minori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999).

Specifiche disposizioni sul diritto di asilo dei minori non accompagnati sono previste dal decreto legislativo 251 del 2007 (art. 28), dal decreto legislativo n. 25 del 2008 (art. 19) e dalla direttiva del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2006.

Per minore non accompagnato si intende il minorenne senza cittadinanza italiana (o di altro Paese dell’Unione Europea) che non ha presentato domanda di asilo politico e che si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

In base all’articolo 6 del DPCM n. 535/99, al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. Alla tutela dell’effettivo esercizio di tali diritti era preposto il Comitato per i minori stranieri, organismo statale operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato art. 12, comma 20, del DL 95/2012 (conv. L. 135/2012) con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai minori stranieri non accompagnati, una volta raggiunta la maggiore età, può essere concesso il permesso di soggiorno sempre ché non sia stata attivata nel frattempo la procedura di rimpatrio assistito. Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al rispetto di una serie di condizioni; esso è rilasciato a coloro che:

§  risultano affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela;

§  sono presenti in Italia da almeno 3 anni;

§  hanno partecipato ad un progetto di integrazione della durata di almeno 2 anni;

§  hanno disponibilità di un alloggio:

§  frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa regolare oppure sono in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

La legge italiana non consente l'espulsione, a meno che non ci siano gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

E’ prevista, tuttavia, la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio assistito.

Tale provvedimento è adottato dal Ministero del lavoro al fine del ricongiungimento del minore coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge e alle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore.

 

Al 30 settembre 2014 risultano, secondo il monitoraggio effettuato dal Ministro del lavoro, 12.164 minori stranieri non accompagnati segnalati (erano 8.526 il 31 ottobre 2013), di cui 3.163 irreperibili.

 

Si ricorda che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95 (L. 135/2012), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. L’istituzione del nuovo fondo fa parte di una serie di misure, recate dal medesimo art. 23, comma 11, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 (L. n. 137/2013) nonché, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'art. 1, co. 202 e 203, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Attraverso il Fondo, il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette.

 

Il comma 15 prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo la cui dotazione è incrementata dal comma 13.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25/2008, relativo all’obbligo dell'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad estendere l’assistenza della reta SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimenti del diritto di asilo.

Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato art. 26 del D.Lgs. 25/2008, sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR (Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, prefetto Morcone, 15 settembre 2014).

 

Si ricorda che è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione la proposta di legge Zampa C. 1658, che introduce modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con la finalità di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Il testo della suddetta proposta di legge, risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, prevede che all’attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provveda nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui al citato articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Con l'articolo 4 si disciplinano le modalità di contatto e di informazione dei minori stranieri non accompagnati presso i valichi di frontiera, in modo da rafforzare la garanzia di misure di accoglienza anche prima del momento dell'identificazione del minore. E’ stabilito l'obbligo di informare il minore circa il diritto di richiedere protezione internazionale e vengono fissati tempi massimi per la conclusione delle operazioni di identificazione (5 giorni) e per la permanenza (30 giorni) presso la struttura di prima accoglienza.

L'articolo 13 dispone che l'accoglienza dei minori sia garantita nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che – conseguentemente – assume la denominazione «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Procedure di contenzioso UE

La Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (procedura n. 2014/2171) relativa alla tutela dei minori non accompagnati richiedenti asilo contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell’UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva “procedure”), 2003/9/CE (direttiva “accoglienza“), 2004/83/CE (direttiva “qualifiche”), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento “Dublino”, recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013).

 

La Commissione riconosce che la legislazione nazionale in Italia fornisce un quadro normativo inteso a garantire un alto livello di protezione ai minori non accompagnati, compresa la rapida nomina di un tutore e la definizione prioritaria della necessità di asilo. Tuttavia, secondo i rilievi della Commissione:

§  nella pratica l’accesso alle procedure di asilo per i minori non accompagnati è spesso ritardato a causa dei lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori, che possono arrivare fino a 11 mesi. In tal senso, si profila una violazione dell’art. 17, paragrafo 1 della direttiva “procedure”, e dell’art. 19, paragrafo 1, della direttiva “accoglienza”, in combinato disposto con il principio consolidato secondo cui le procedure per l’esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell’UE devono essere facilmente accessibili;

§  in molti casi viene nominato lo stesso tutore per un gran numero di minori, con ripercussioni negative sulla possibilità di instaurare una relazione di fiducia e un rapporto di tutela attento e curato;

§  non vi è alcuna disposizione giuridica che precisi che i tutori legali debbano essere formati e debbano possedere un’apposita competenza in materia di asilo. A tale riguardo, la Commissione osserva che l’art. 19, paragrafo 4 della direttiva “accoglienza” dispone che le persone che si occupano di minori non accompagnati abbiano ricevuto o ricevano una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi. Inoltre, discende dall’art. 17, paragrafo 1 della direttiva “procedure” che i tutori siano in grado di fornire ai minori non accompagnati a loro affidati un’adeguata assistenza individuale e informazioni sulla procedura di asilo;

§  non sembra esistere alcun sistema di controllo per verificare in che modo i tutori legali agiscono e svolgono il loro mandato.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 24 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento “Dublino III”) per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-648/11, la Commissione propone di chiarire qual è lo Stato membro competente per l'esame di una domanda presentata da un minore non accompagnato.


Articolo 17, comma 18
(Autorizzazione di spesa per riforma terzo settore)

 

 

Il comma 18 reca una autorizzazione triennale di spesa per il finanziamento della riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. A tal fine è previsto lo stanziamento di:

§  50 milioni di euro per il 2015;

§  140 milioni di euro per il 2016;

§  190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime.

 

Si ricorda che è all’esame, in sede referente presso la Commissione XII (Affari sociali) della Camera, il disegno di legge A.C. 2617 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” d’iniziativa del Governo, abbinato all’A.C. 2071 Maestri e all’A.C. 2095 Bobba. L’esame è iniziato il 1° ottobre 2014.

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l’articolo 7 del disegno di legge delega istituisce un fondo rotativo di 50 milioni di euro destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali delle imprese sociali. Allo stanziamento, per l'anno 2015, si provvede:

§  per 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

§  per 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella B della legge di stabilità 2014);

§  per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

L’articolo 7 della delega prevede inoltre che nell'ambito della legge di stabilità 2015, potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori, per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge delega in esame in materia di:

1.  riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti privati del Terzo settore, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti  beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

2.  previsione di un fondo rotativo per le imprese sociali;

3.  servizio civile universale.


 

Articolo 20, comma 1
(Riduzione di trasferimenti ad enti)

 

 

L’articolo 20, al comma 1, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell’allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016.

Nella colonna “BLV 2015” sono riportati gli stanziamenti di bilancio dei capitoli interessati dalle riduzioni, come indicati nella Relazione tecnica.

 

Si segnala che diverse voci ricomprese nel presente allegato 6 sono esposte nella Tabella C della legge di stabilità, che ne definisce lo stanziamento annuale.

 

Nella tabella che segue sono riportati gli enti interessati dalla riduzione dei trasferimenti. In grassetto quelli di interesse della I Commissione.

 

(dati in migliaia di euro)

Ministero capitolo

Denominazione

BLV
2015

Riduzione 2015

Riduzione 2016

Riduzione 2017 e ss

MEF

1262

Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

3.375,2

300,0

300,0

300,0

MEF

1560

CONSOB

337,8

200,0

200,0

200,0

MEF

1525

Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) [3]

102.271,4

3.000,0

3.000,0

3.000,0

MEF

1680

Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica

36.320,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

MEF

1707

Spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale

2.737,1

200,0

200,0

200,0

MEF

1733

Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

7.376

500,0

500,0

500,0

MEF

2116

Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni

2.725,2

100,0

100,0

100,0

MEF

2118

Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

922,1

50,0

50,0

50,0

MEF

3901

Somma da erogare all'ente pubblico economico "Agenzia del demanio"

35.581,4

500,0

500,0

500,0

MEF

3920

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

184.859,3

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MEF

5200

Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - FORMEZ - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione

4.986,3

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MEF

5217

Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione

1.438,1

50,0

50,0

50,0

MEF

5223

Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN

3.906,0

200,0

200,0

200,0

MEF

7380

Somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia

95.578,6

3.000,0

3.000,0

3.000,0

MISE

2530

Spese di funzionamento dell'Agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

14.804,2

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MISE

2535

Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazio-nalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri.

19.107,5

550,0

550,0

550,0

MISE

7630

Spese per il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)[4]

128.004,3[5]

583,0

583,0

583,0

LAVORO

7682

Finanziamento delle attività di formazione professionale - spese funzionamento ISFOL

5.224,6

500,0

500,0

500,0

ESTERI

2201

Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare - spese di funzionamento.

370,2

10,0

10,0

10,0

ESTERI

2741

Contributo al Collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino.

772,9

23,2

22,4

22,3

ESTERI

2761

Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero

12.753,5

400,0

400,0

400,0

ESTERI

3751

Contributo speciale a favore dell'Istituto italo-latino-americano

1.702,0

50,0

50,0

50,0

MIUR

1261

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

1.478,0

171,8

171,8

171,8

MIUR

1688

Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento

3.733,4

112,0

112,1

112,3

MIUR

7235

Somma occorrente per il finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI

12.000,0

360,0

-

-

MIUR

1678

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)

22.407,1

500,0

500,0

500,0

MIUR

1678

Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble

20.056,2

500,0

500,0

500,0

INTERNO

2961

Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento

745,5

50,0

50,0

50,0

AMBIENTE

8831

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale [6]

19.848,0

600,0

600,0

600,0

AMBIENTE

1531

Contributo da erogare all'Ente geopaleontologico di Pietraroia

243,0

10,0

10,0

10,0

AMBIENTE

1531

Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna

1.657,6

90,0

90,0

90,0

AMBIENTE

1552

Enti parco

71.957,7

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MIT

1921

Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

1.152,2

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MPAAF

2200

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

471,9

50,0

50,0

50,0

MPAAF

2083

Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

5.568,4

1.000,0

1.000,0

1.000,0

MIBACT

6821

Spese di funzionamento dell' E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo

2.380,4

300,0

300,0

300,0

MIBACT

6823

Somma da erogare a favore della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo

2.000,0

100,0

100,0

100,0

SALUTE

3398

Spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)

5.201,5

100,0

100,0

100,0

SALUTE

3412

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

3.261,6

100,0

100,0

100,0

SALUTE

3443

Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità

9.400,9

500,0

500,0

500,0

SALUTE

3457

Spese di funzionamento per le attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali

400,4

200,0

200,0

200,0

SALUTE

3458

Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco

578,3

100,0

100,0

100,0

TOTALE

849.695,6

22.060,0

21.699,3

21.699,4

 


Articolo 21, commi 1-3
(Proroga del blocco della contrattazione e degli
incrementi stipendiali nel pubblico impiego)

 

 

 

L’articolo 21 detta norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego.

 

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

L'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[7], prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Si ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

 

Il comma 2 estende fino al 2018 l’efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale[8] da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

L’articolo unico, comma 452, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il triennio 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale[9], sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

Si ricorda, altresì, che con il D.P.R. n. 122/2013 (emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 88/2011), è stato previsto il blocco, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010), per il biennio 2013-2014, degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti.

 

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da ultimo prorogate, per l’anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013[10].

 

Pertanto, in virtù di tale disposizione, anche per l’anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[11] non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti  dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998[12].

 Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all’anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

 

Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell’articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010  concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch’esse prorogate, per l’anno 2014, dal D.P.R. n. 122 del 2013.

 

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 in esame, la proroga al 31 dicembre 2015 non si riferisce, altresì, alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 (blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti), comma 2 (riduzione del 10% delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri), comma 2-bis (blocco del trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010) del D.L. n.78/2010, da ultimo prorogate, per l’anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013.

 

In relazione alla proroga delle  disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si rileva che l’allegata relazione illustrativa sottolinea che la proroga del blocco opera “nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate)”. Andrebbe valutata pertanto l’opportunità di indicare in maniera puntuale l’ambito soggettivo di applicazione della norma.

 

Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni in esame al personale di magistratura di cui alla legge n. 27 del 1981.

Si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni dell’articolo 9, commi 21 e 22, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati.

 

 

 


 

Articolo 21, comma 4
(Abrogazione norme promozioni FF.AA. e corpi di polizia)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 21 dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

È, altresì, disposta l’abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

 

Nello specifico ai sensi del richiamato comma 260 della legge n. 266 del 2005 ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti  la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

 

In relazione al comma 4 dell’articolo 21 si segnala che secondo quanto riportato nella relazione tecnica le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

I risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, in base ai dati del conto annuale 2012, si possono rappresentare come segue (numero di beneficiari annui complessivi nel comparto sicurezza-difesa: 30 unità, beneficio medio su buonuscita 50.000,00 euro medi pro-capite - una tantum -, beneficio su pensione 15.000,00[13] medi annui pro-capite - strutturale):

 

Economie lorde in milioni di euro

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,975

2,175

2,625

3,075

3,525

3,975

 

 


Articolo 21, comma 5
(Indennità di ausiliaria FF.AA. e polizia militare)

 

 

Il comma 5 prevede la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, dell’indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria).

 

Al riguardo, si ricorda che la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione (articolo 886 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, D.Lgs. n. 66 del 2010). Il personale militare permane in ausiliaria:

a)  fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b)  fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Ai sensi dell’articolo 1864 del richiamato Codice, per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’ articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, “per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente – 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l’indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell’ultimo anno è ridotto alla metà”.

 

Effetti – valori in milioni di euro lordo Stato

 

Valori lordo Stato in milioni di euro

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5

15

25

35

40

40

40

 


Articolo 21, commi 9-10
(Riordino carriere personale FF.AA.)

 

 

I commi 9 e 10 dell’articolo 21 intervengono sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia previsti dall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

In particolare il comma 9 dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l’anno 2015 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia.

 

Al riguardo, si ricorda che, da ultimo, il comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nell’incrementare di 100 milioni di euro per l’anno 2014 la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni di comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha contestualmente disposto la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003.

Ulteriori riduzioni che hanno inciso sulla richiamata autorizzazione di spesa erano state precedentemente disposte dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011 e dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013. In particolare, il primo di questi due provvedimenti aveva attinto alle richiamate risorse al fine di incrementare di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del citato fondo relativo al finanziamento di misure perequative. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013 aveva a sua volta disposto la riduzione di 4 milioni al fine di concorrere alle spese relative a garantire la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013 (comma 2, articolo 6).

 

A sua volta il successivo comma 10 dispone che siano versate all’entrata del bilancio 2015 le somme disponibili in conto residui relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e relative alle autorizzazioni di spesa riguardanti:

1.   l’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (vedi sopra);

2.   l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Al riguardo la relazione tecnica precisa che “l’accertamento complessivo dei residui sarà verificato solo al termine dell’esercizio 2014, quindi, prudenzialmente, l’entità del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sarà colto solo a consuntivo”.

 


Articolo 21, comma 11
(Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e dei Vigili del fuoco)

 

 

Il comma 11 prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi dal decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis), non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015. Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di PS del concorso 2014, personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi.

La disposizione quantifica in un importo non inferiore a 27,2 milioni di euro il risparmio complessivo risultante dal rinvio delle assunzioni.

 

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008 ha stabilito disposizioni speciali per il turn over del comparto sicurezza: per il biennio 2010-2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale facoltà di assumere è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016.

In deroga a tali percentuali, l’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per il 2015 (l’ultima deroga, relativa alle assunzioni per il 2013, è stata disposta con il D.P.C.M. 23 settembre 2013).

La legge di stabilità 2014 (L. 147, 2013, art. 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suesposti, prevedendo l’effettuazione di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza[14].

 

Come anticipato sopra, la disposizione in esame prevede, inoltre, che non sono sottoposte al rinvio le assunzione di alcune specifiche quote di personale, che pertanto potranno essere assunte a partire dal 1° gennaio 2015.

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

§  vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2014 la cui assunzione è stata autorizzata dal D.L. 90/2014 (art. 3, co. 3-quater), utilizzando in parte le quote residue dei 1.000 posti previsti dalla legge di stabilità 2014 e in parte quelle previste dall'art. 66, co. 9-bis del D.L. 112/2008;

§  personale del Corpo di polizia penitenziaria, la cui assunzione è stata autorizzata dal medesimo D.L. 90/2014 per quanto riguarda l’anno 2014 (art. 3, co. 3-quinquies), utilizzando i fondi di cui alla citata legge finanziaria 2014 e per quanto riguarda il 2015 (art. 3, co. 3-sexies) nell’ambito delle autorizzazioni già previste dal citato articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, utilizzando le graduatorie dei concorsi indetti nel 2013 e approvate nel 2014;

§  allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali e allievi marescialli (si tratta di qualifiche presenti nelle forze di polizia ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di finanza);

§  personale dei gruppi sportivi (di tutte le forze di polizia).

 

 

 


Articolo 21, commi 12-14
(Revisione dell’Accordo nazionale quadro delle Forze di Polizia
ad ordinamento civile)

 

 

I commi 12, 13 e 14 dispongono la revisione, entro il 1° aprile 2015 dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata. Dal 1° gennaio 2015 è inoltre autorizzato l’impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali, anche in deroga dagli orari previsti dagli accordi in vigore.

 

In particolare, il comma 12 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 30 gennaio 2015) siano avviate le procedure per il rinnovo dell’Accordo nazionale quadro. Con tale accordo, l’ultimo dei quali è stato sottoscritto il 31 luglio 2009, vengono definiti gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata.

Per comprendere la portata normativa della disposizione in esame è necessario ricordare le peculiari modalità che disciplinano il regime di lavoro degli operatori di Polizia.

Il personale delle Forze di polizia rientra nella categoria del c.d. personale in regime di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3. A differenza della maggior parte dei dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro di questo personale non è regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, frutto di concertazione tra l’Aran e i sindacati, che hanno rilievo normativo, bensì da accordi sindacali stipulati tra delegazioni delle amministrazioni centrali e le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono poi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, sono regolate dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195.

Per quanto riguarda le forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale della Stato) l’accordo sindacale è stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dai Ministri della funzione pubblica, dell’interno, dell’economia, della difesa, della giustizia, dell’agricoltura e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei tre corpi.

Formano oggetto di contrattazione il trattamento economico fondamentale ed accessorio (compresi gli straordinari), il trattamento di fine rapporto, l’orario di lavoro e di servizio, i congedi, le aspettative ecc. E’ ammessa la contrattazione collettiva integrativa, anche territoriale, sulle medesime materie, purché non sia in contrasto con l’accordo nazionale.

L’accordo sindacale è recepito, come accennato con decreto del Presidente della Repubblica.

L’ultimo accordo sindacale è stato sottoscritto al 2007 ed è stato recepito con il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (c.d. IV contratto comparto sicurezza) recante appunto il recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, integrato dal D.P.R. 16 aprile 2009, n.51 (coda contrattuale).

 

Nel 2009 è stato sottoscritto l’Accordo quadro, in attuazione di quanto disposto dal III contratto comparto sicurezza di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. L’art. 24 del contratto, infatti, prevede la stipulazione fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di accordo nazionale quadro di amministrazione, di durata quadriennale nelle seguenti materie:

§  destinazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

§  princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati;

§  turni di servizio,

§  alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;

§  formazione e aggiornamento professionale;

§  programmazione di turni di lavoro straordinario;

§  riposo compensativo;

§  reperibilità;

§  attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

§  impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

 

L’avvio delle procedure per la revisione dell’Accordo quadro, oggetto del comma 12, dovrà rispettare le procedure di cui all’art. 24 del contratto del 2002 e ha l’obiettivo, come chiarito dalla disposizione in esame, di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia in relazione alla specificità ad esse riconosciute.

Il rinnovo dell’Accordo costituisce una anticipazione della definizione delle procedure contrattuali per la parte normativa previste dall’'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (blocco rinnovi contrattuali).

Con tale disposizione da ultimo citata si è disposto il blocco contrattuale totale (sia della parte economica, sia di quella normativa) del pubblico impiego per il triennio 2010-2012. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 (e 2015, come previsto dal comma 1 dell’articolo in esame cui si rinvia) del personale dipendente dalle amministrazioni per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

L’avvio delle procedure è disposto in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del citato accordo del 2002, che prevede che per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi. Alla luce di quanto disposto dal comma 12, andrebbe chiarita la portata normativa della citata deroga.

 

Ai sensi del successivo comma 13 si dispone che la revisione dell’Accordo nazionale quadro avvenga entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° aprile 2015).

 

Inoltre, il comma 14 introduce alcuni criteri direttivi da considerare in sede di revisione dell’Accordo, per il quale si deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

 

Infine, il comma 14 autorizza, dal 1° gennaio 2015, l’impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore.

 

Come indicato nella relazione tecnica, “l’iniziativa consente, tra l’altro, di superare l’attuale incertezza applicativa sorta in sede giudiziaria, con riferimento alla citazione davanti al giudice del lavoro di alcuni questori per comportamento antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), derivante dall’impiego del personale di polizia per specifiche esigenze operative, al di fuori dell’orario previsto dagli Accordi nazionale quadro attualmente in vigore”.

.

 

 

 


Articolo 24
(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

 

 

L’articolo 24 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell’elenco n. 2 al disegno di legge.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge (per il dettaglio delle riduzioni relative al Ministero dell’interno si veda il paragrafo “Gli effetti del disegno di legge di stabilità sullo stato di previsione del ministero dell’interno”).

Va rilevato come la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dall’articolo in esame, ed esposta riepilogata nell’Elenco che segue, si aggiunge alle misure correttive disposte dall’articolato, in particolare, negli articoli da 25 a 32.

 

Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri

2015

2016

2017

Economia e finanze

85,6

145,4

285,5

Sviluppo economico

11,7

9,0

10,1

Lavoro e politiche sociali

4,6

0

0

Giustizia

102,7

102,7

102,7

Affari esteri

0

0,5

0,5

Istruzione, università e ricerca

148,6

136,2

136,2

Interno

100,9

100,0

100,0

Ambiente

6,6

6,4

6,9

Infrastrutture e trasporti

11,3

11,3

11,3

Difesa

504,5

614,9

611,6

Politiche agricole

8,3

8,3

8,3

Beni e attività culturali e turismo

21,5

21,5

21,5

Salute

11,3

11,0

11,0

TOTALE

1.017,7

1.167,3

1.305,6

 

Si tratta pertanto, di due differenti modalità di intervento sulle spese dei Ministeri e, come tali, quantificate in due diverse sezioni dell’Allegato 3 al disegno di legge di stabilità – allegato che, riporta gli effetti finanziari del d.d.l. sui saldi di finanza pubblica – costituite:

§  dall’Allegato 3-A “Riduzione spesa Ministeri”, che indica voce per voce gli effetti delle disposizioni recate dagli articoli da 25 a 32 che hanno un impatto “diretto” sulle attività del singolo Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., che l’Allegato 3 raggruppa sotto quattro voci (due di entrata e due di spesa);

§  dall’Allegato 3-B, riferito agli importi indicati nell’elenco n. 2 allegato all’articolo 24, indicando però gli effetti di tali importi - che nell’elenco sono riferiti al saldo netto da finanziare - anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.

Le risultanze di tali due Allegati sono poi riportate in modo riassuntivo, venendo raggruppate in due voci di entrata e due voci di spesa, nell’Allegato 3.

 

Nella tabella che segue sono riportate le misure correttive (riduzioni) sulle spese dei Ministeri determinate dall’articolo 24 e dagli articoli da 25 a 32 in termini di indebitamento netto, come indicate nei suddetti Allegati.

La tabella non considera gli interventi di segno positivo nei confronti delle Amministrazioni centrali contenuti in ulteriori disposizioni dell’articolato, non contemplate, dunque, negli Allegati 3A e 3B in commento, né gli effetti riduzione determinati delle tabelle C, D ed E del disegno di legge di stabilità in esame:

 

Indebitamento netto – effetto sulla spesa

2015

2016

2017

Art. 24 – Riduzione spesa Ministeri
(Allegato 3-B Relazione tecnica - Elenco n. 2)

-989,7

-1.147,6

-1.257,8

- di cui parte corrente

-412,1

-426,5

-488,1

- di cui conto capitale

-578,9

722,3

770,9

Artt. 25-32 – Riduzioni singoli Ministeri
(Allegato 3-A Relazione tecnica)

-956,0

-1.104,0

-1.107,6

- di cui parte corrente

-665,2

-937,0

-937,2

- di cui conto capitale

-290,8

167,0

-170,4

TOTALE Comparto Ministeri

1.945,7

2.251,6

2.365,4

Artt. 25-32 – Effetti riflessi (maggiori entrate per il bilancio dello Stato)

+392,6

+67,0

+97,0

 

 

 

 


Articolo 25, commi 1-4
(Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale,
CNEL e Presidenza del Consiglio)

 

 

L’articolo 25, commi 1-4, reca disposizioni per la riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale, con disposizioni specifiche per il CNEL, e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riduzione dei trasferimenti agli organi di rilevanza costituzionale

Il comma 1 dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, la riduzione risulta pari, per ciascun organo interessato, al 15,3% per il 2015, al 14,8% per il 2016 ed al 14,4% per il 2017.

La seguente tabella riepiloga gli stanziamenti iscritti in bilancio e le relative riduzioni.

 

Cap.lo
Bilancio
MEF

Organo

Stanziamento
2015

Stanziamento
2016

Stanziamento
2017

Riduzione
2015

Riduzione
2016

Riduzione
2017

2160

Corte dei conti

38.659.877

40.327.160

41.654.259

5.931.222

5.948.365

5.997.120

2170

Consiglio di Stato e TAR

20.913.107

22.048.720

22.399.079

3.208.502

3.252.246

3.224.880

2195

CSM

5.376.760

5.176.427

5.161.404

824.906

763.537

743.107

2182

Consiglio Giustizia amm.iva Sicilia

230.543

243.063

242.358

35.370

35.852

34.893

Totale

65.180.287

67.795.370

69.457.100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Riduzione delle spese del CNEL

Il comma 2 prevede che l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

Viene dunque in sostanza disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere del CNEL.

 

Si ricorda in proposito che il CNEL è attualmente composto dal Presidente e da 64 membri (tra cui 2 vicepresidenti).

Le indennità annue lorde sono attualmente pari a: euro 187.598 per il Presidente, euro 41.532 per i vicepresidenti, euro 30.938 per l’unico presidente di commissione ed euro 25.633 per ciascun componente.

 

Come detto, non può inoltre comportare oneri a carico della finanza pubblicaqualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni” del CNEL.

Tale espressione, sembra riferirsi, come risulta dalla relazione tecnica e dalle abrogazioni disposte dal comma successivo, alla attività istruttoria affidata a soggetti esterni al CNEL.

 

Secondo la relazione tecnica, la disposizione comporterebbe un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL verrebbe infatti ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell’unica sede demaniale concessa in uso governativo all’Organo.

 

Appare al riguardo opportuno un chiarimento sull’effettiva entità del risparmio da conseguire, in quanto dai dati forniti dalla relazione tecnica, lo stanziamento a seguito della riduzione dovrebbe risultare pari a circa 10 milioni di euro (di cui 8 milioni per il personale e 2 milioni per la sede) e non a 8,7 milioni di euro.

 

Il comma 3 abroga conseguentemente alcune disposizioni della legge sul CNEL (L. n. 936/86), relative agli emolumenti per i componenti ed all’affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché “ogni regolamento ad esse connesso”.

 

Sono, in particolare, soppresse le disposizioni che prevedono:

a)  l’indennità, la diaria di presenza ed il rimborso delle spese dei membri del CNEL (art. 9);

b)  il potere del CNEL di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base, al fine di esprimere le proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali (modifica all’art. 10, co 1, lett. d));

c)  l’affidamento ad istituti specializzati di studi e ricerche in materia di lavoro (modifica all’art. 16, comma 2, lett. c));

d)  la stipula di convenzioni con soggetti privati per il compimento di indagini (modifica all’art. 19, comma 3);

e)  il conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (art. 19, comma 4).

 

Si ricorda che il progetto di riforma costituzionale, approvato dal Senato, ed attualmente all’esame della Camera (AC 2613), dispone la soppressione del CNEL, prevedendo l’abrogazione dell’art. 99 della Costituzione (art. 27).

 

L’articolo 40 del disegno di legge dispone l’immediata applicazione della abrogazione dell’art. 99, mentre le disposizioni finali e transitorie disciplinano i profili amministrativi della soppressione del CNEL (articolo 39, comma 1). In particolare, è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi, come specificato nel corso dell’esame al Senato, presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario, decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

Nella relazione di accompagnamento al progetto di riforma costituzionale in esame, la soppressione del CNEL è motivata in ragione del fatto che tale organo ha prodotto un numero ridotto di iniziative parlamentari e non appare oggi più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che in origine ne avevano giustificato l'istituzione.

 

Secondo la relazione tecnica, il comma 3 è volto a recuperare a favore dell’erario le risorse finanziarie che si renderanno disponibili – a regime – con la soppressione del CNEL, consentendo che, nelle more dell’approvazione parlamentare del disegno di legge di riforma, il Consiglio continui ad operare in regime di “ordinaria amministrazione”.

Nelle ultime legislature, il Parlamento ha approvato alcuni interventi di contenimento della spesa che hanno riguardato specificamente anche gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 5 co. 2, del D.L. n. 98/2011), nonché il trattamento economico dei sui membri (art. 5, co. 3, del D.L. n. 78/2010). Successivamente, è intervenuta una riforma del CNEL che ne ha significativamente ridotto i componenti.

Nell'attuale ordinamento, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono disciplinate dalla legge 936/1986.

Attualmente il CNEL è composto da 64 membri. Fino al 2011 erano 121. La riduzione è stata disposta dapprima con l’art. 17 del D.L. n. 138/2011[15] e, poi, con l'articolo 23, co. 8-13, del D.L. n. 201/2011, n. 201. Essi sono:

§  10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

§  48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali:

-      22 in rappresentanza del lavoro dipendente, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati,

-      9 in rappresentanza del lavoro autonomo,

-      17 in rappresentanza delle imprese;

§  6 in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

Riduzione delle spese della Presidenza del Consiglio

L’articolo 25, comma 4, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 10 milioni di euro.

Le relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che le spese di della Presidenza del Consiglio sono iscritte nei capitoli 2115 e 2120 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, relativi, rispettivamente, alle spese di funzionamento (capitolo rimodulabile) ed alle spese di natura obbligatoria.

La seguente tabella riepiloga i relativi stanziamenti.

 

 

Cap.lo Bilancio MEF

Spesa

2015

2016

2017

2115

Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

34.907.463

35.180.552

35.090.690

2120

Spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei ministri

301.485.535

299.514.718

300.747.033

 


Articolo 31, comma 1
(Soppressione indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA., Forze di polizia, VV.FF. e Prefetti)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 31 prevede l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in base alla quale il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia, all’atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l’indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

 

Come precisato nella relazione tecnica, “tenuto conto del numero medio annuo di rientri in Patria, il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015”.

 

 

 


 

Articolo 43
(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

 

 

L’articolo 43 interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL) modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno.

 

L’articolo prevede (co. 1, n. 1) l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, attribuendo - in caso di inottemperanza - al Presidente della regione l’esercizio dei poteri sostituitivi. La predisposizione della relazione richiesta dalla legislazione vigente per l’affidamento del servizio viene quindi posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario.

Viene, inoltre, disposto (co. 1, n. 2) il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell’equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere.

Il testo richiede altresì (co. 1, n. 3) che i finanziamenti concessi a valere su risorse statali relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano attribuiti agli enti di governo o ai relativi gestori del servizio purché siano risorse aggiuntive o a garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo. Riguardo ai criteri stabiliti per l’assegnazione delle risorse in via prioritaria la norma richiama: i soggetti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica; i gestori di cui venga attestata l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

Viene poi disposto (co. 1, n. 4), che le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione - di partecipazioni in società sono escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno. E’ stabilito invece che non sono escluse dal suddetto patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.

L’ambito di applicazione delle norme è definito dalla disposizione finale dell’articolo (co. 1, n. 5), che fa riferimento, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione da parte di un’Autorità indipendente.

 

Alla luce del contenuto dell’articolo appare opportuno riformulare la rubrica dello stesso, che riguarda solo in parte le società partecipate locali.

 

Finalità delle previsioni recate dall’art. 43, in base a quanto evidenziato nell’incipit della norma nonché nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, sono quelle di incentivazione dei processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, con l’obiettivo di “rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, attraverso misure quali l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali”.

A tale scopo, sono introdotte nuove disposizioni all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

In primo luogo, il comma 1, n. 1), stabilisce l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei.

A tal fine, sono aggiunte previsioni più stringenti rispetto a quanto già stabilito al comma 1-bis dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale dispone che unicamente i suddetti enti di governo svolgono le funzioni di:

§  organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica, quali elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto;

§  scelta della forma di gestione;

§  determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza;

§  affidamento della gestione e relativo controllo.

Con la finalità di rendere più efficiente la gestione dei servizi, il legislatore ha previsto una disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei SPL, contenuta nell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011), che è stato introdotto dall'art. 25, co. 1, del D.L. 1/2012 (convertito, con modificazioni, da L. n. 27/2012). Tale disposizione - che si applica solo ai servizi pubblici locali a rete (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) di rilevanza economica - attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di:

§  individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Gli ambiti devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. E' riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa. Ciò purché la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio;

§  istituire o designare gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali; ad essi la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; determinazione delle tariffe all'utenza (art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. n. 138/2011, introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012).

È stata, in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di salvaguardia è stata posta in relazione alla necessità di coordinare tali disposizioni con le normative di settore che prevedono l’organizzazione di singoli servizi pubblici locali secondo ambiti territoriali ottimali. In particolare, ai sensi dell’articolo 147 del Codice ambientale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (L. 36/1994). Analoga organizzazione territoriale è prevista dall’articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Le disposizioni recate dall’articolo in commento si riferiscono invece, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera do un’Autorità indipendente (v. infra).

 

Rispetto all’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo, secondo la lettera della disposizione, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni.

 

Il comma 90 dell’art. 1, nel caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi (di competenza comunale o provinciale) ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale dispone che:

§  le leggi statali o regionali, ovvero il D.P.C.M. che determina i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, in base ai principi e le procedure ivi previsti;

§  sono individuate misure premiali per le regioni che si adeguino a tali previsioni (approvando leggi di riorganizzazione delle funzioni, prevedendo la soppressione di enti o agenzie) da definire con decreto interministeriale previsa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

Appare opportuno valutare l’opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del comma 1, n. 1) rispetto a quanto disposto dal comma 90 dell’art. 1 della legge 56/2014, del quale è espressamente previsto che “restino ferme” le relative previsioni, considerato che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell’altro caso, alle province.

 

In base al testo iniziale dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del perimetro degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell'unità giuridica ed economica.

In un secondo momento, con l’articolo 13 del D.L. n. 150/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono state previsto due ipotesi (comma 2):

§  mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011;

§  mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014.

 

Per entrambe le fattispecie è stato previsto l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto, che deve provvedere al compimento degli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Tale disposizione ha consentito, implicitamente, una proroga del termine del 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014 per l'adempimento delle misure organizzative preliminari all'affidamento. La previsione dell’esercizio di poteri sostitutivi a decorrere dal 30 giugno 2014 comporta una sostanziale proroga di sei mesi del termine del 31 dicembre 2013 nel caso di totale inerzia dell’ente rispetto all’obbligo di conformarsi agli adempimenti prescritti dall’art. 34 D.L. 179/2012. Invece, se l’ente ha già avviato le procedure di affidamento entro tali sei mesi, l’intervento sostitutivo prefettizio ha ad oggetto gli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, da realizzare entro il 31 dicembre 2014.

 

Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro 60 giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo, da effettuare in base alle suddette scadenze fissate dalla legge (31 dicembre 2014), il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni, i poteri sostitutivi.

 

Il testo in esame pone in capo agli enti di governo il compito di effettuare la relazione prescritta dalla normativa vigente al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e di definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

In base alla normativa contenuta, in particolare, nell'art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da legge n. 221/2012, la scelta delle modalità di affidamento del servizio viene rimessa all'ente affidante, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso, che deve dare conto dei suddetti elementi. 25-bis. Gli enti locali sono inoltre tenuti ad inviare le relazioni di cui al suddetto articolo 34, commi 20 e 21, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio (in base all’art. 13, comma 25-bis, del decreto-legge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/2014).

Obiettivi dell’obbligo di pubblicare la relazione sono: il rispetto della disciplina europea; la parità tra gli operatori; l’economicità della gestione; l’adeguata informazione della collettività di riferimento.

Pertanto, in base alle suddette previsioni, la scelta della modalità di affidamento è stata rimessa alla valutazione dell’ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Da tale disciplina sono stati espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

Le disposizioni recate dall’articolo in commento si riferiscono invece, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera do un’Autorità indipendente (v. infra).

La normativa richiamata ha previsto anche una disciplina transitoria (art. 34, co. 21), disponendo per gli affidamenti in essere, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, l’obbligo dio adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013 (pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista). Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, viene previsto che gli enti competenti provvedano contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, è intervenuto l'articolo 13, co. 1, del D.L. n. 150/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'ente affidante, ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l'adozione e la pubblicazione della relazione che motiva l'affidamento prescelto. Il mancato rispetto del termine, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Disposizioni particolari sono state stabilite per gli "affidamenti diretti", cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012. Per questi è stato previsto che, se sono assentiti alla data del 1° ottobre 2003 e riguardanti società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020 (art. 34, co. 22).

 

Le nuove previsioni introdotte dall’articolo in commento pongono dunque in capo agli enti di governo l’obbligo, nella suddetta relazione:

§  di dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

§  di motivarne le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

§  di ricomprendere anche un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio.

 

Il testo prevede che tale piano economico-finanziario debba essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

 

Il testo prevede che le deliberazioni degli enti di governo “sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali”.

Come già anticipato, le funzioni attribuite “unicamente” agli enti di governo sono quelle di organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica; scelta della forma di gestione; determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza; affidamento della gestione e relativo controllo.

La relazione illustrativa motiva la previsione in base alla quale le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali con la finalità di “limitare comportamenti dilatori”.

 

Il testo interviene, inoltre, (co. 1, n. 2) al fine di precisare che, anche in caso di operazioni societarie quali l’acquisizione o la fusione, viene mantenuta la concessione in essere; in tale quadro, è consentita ove necessario, la rideterminazione dell’equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere.

 

In particolare, viene stabilito che, a seguito di operazioni societarie effettuate “con procedure trasparenti”, comprese fusioni o acquisizioni, l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, è accertata dal soggetto competente la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, che può avvenire anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere.

A tal fine, è disposto che l’Autorità di regolazione competente (ove istituita) svolge le verifiche richieste dall’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

 

Il suddetto comma 8 prevede, in particolare, che la stazione appaltante possa stabilire, per assicurare l’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, che la concessione abbia durata superiore a 30 anni tenendo conto di una serie di elementi (quali il rendimento della concessione, la percentuale del prezzo rispetto all’importo totale, i rischi connessi alle condizioni di mercato). Le variazioni apportate, previa verifica del CIPE sentito il NARS, comportano la necessaria revisione da attuare con rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche con la proroga di scadenza del termine della concessione. Nel caso di nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro la durata può essere stabilita fino a 50 anni.

 

Appare opportuno valutare l’opportunità di definire più puntualmente il riferimento alle operazioni societarie effettuate “con procedure trasparenti”, specificando a quali procedure ci si intenda riferire con tale specificazione.

 

L’articolo in commento, sostituendo il comma 4 del citato art. 3-bis del decreto-legge 148/2011 (co. 1, n. 3), richiede necessariamente (fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei) che i finanziamenti concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio, si configurino come:

§  risorse aggiuntive;

ovvero

§  a garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo.

 

Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente ovvero (come previsto dalla norma in esame) l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata istituita attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa o dall’ente di governo dell’ambito o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria (aggiunta quest’ultima anch’essa disposta dalla norma in esame).

 

All’articolo 3-bis viene inoltre (n. 4) inserito un nuovo comma 4-bis, nel quale si dispone che le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione - di partecipazioni in società sono escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno.

La norma fa riferimento ai proventi individuati nei seguenti codici SIOPE[16]:

§  E4121, concernente i proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di Imprese di pubblici servizi. Tale codice attiene alla fattispecie di alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi;

§  E 4122, relativamente ai proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di soggetti non appartenenti al comparto delle imprese di pubblici servizi; questo codice concerne il caso di alienazione di partecipazioni in altre imprese.

Il comma 4-bis precisa inoltre che non sono invece escluse dal patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.

 

Com’è noto, il patto di stabilità interno per gli enti locali è disciplinato dall’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dall’articolo 1, commi 532-540, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, per il 2014 il patto di stabilità si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (con regole differenziate per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti), nonché, a partire dal 2014, alle le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti. L’obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali - comprese dunque le spese in conto capitale - espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita).Sono previste alcune esclusioni di specifiche voci di entrata e di spesa dal computo del saldo, che non rientrano, pertanto, nei vincoli del patto. A queste si aggiungono ora le ulteriori esclusioni disposte dal comma 4-bis in esame.

 

Da ultimo, al medesimo articolo 3-bis è aggiunto (co. 1, n. 5) un nuovo comma 6-bis concernente l’ambito di applicazione delle disposizioni recate dall’articolo in esame e delle altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (in particolare, elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto). In particolare, viene disposto che le stesse si intendono riferite, “salvo deroghe espresse”, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’Autorità indipendente.

Si tratta, in particolare, dei seguenti settori:

§  energia elettrica, gas, sistema idrico: con la legge 481/1995 è stata istituita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, successivamente denominata - a seguito delle previsioni del DL 201/2011 - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

§  trasporti: con il decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, da L. n. 216/2011) è stata prevista l’istituzione di un’Autorità di regolazione nel settore dei trasporti alla quale sono affidati compiti di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza nel settore dei trasporti. Le competenze dell'Autorità attengono sia alle infrastrutture di trasporto che alla qualità dei servizi prestati.

Si ricorda inoltre che all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), istituita con la legge 249/97, attualmente competono funzioni di regolamentazione e vigilanza nei seguenti settori: telecomunicazioni, audiovisivo, editoria e poste.

 

Attualmente, la disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei SPL, contenuta nell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011), introdotto dall'art. 25, co. 1, del D.L. 1/2012 (convertito, con modificazioni, da L. n. 27/2012) (v. supra) fa, in ogni caso, salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di salvaguardia è stata ricondotta alla necessità di coordinare tali disposizioni con le normative di settore che prevedono l’organizzazione di singoli servizi pubblici locali secondo ambiti territoriali ottimali. In particolare, ai sensi dell’articolo 147 del Codice ambientale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (L. 36/1994). Analoga organizzazione territoriale è prevista dall’articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 7 del decreto-legge 133/2014, in corso di esame parlamentare per la relativa conversione in legge, reca una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla gestione delle risorse idriche, prevedendo in particolare l’obbligo per gli enti locali di aderire agli enti di governo dell'ambito individuati dalle regioni e ulteriori disposizioni in materia di affidamento del servizio.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in commento si inserisce nel quadro delle previsioni da cui ha avuto luogo il cosiddetto Rapporto Cottarelli recante: “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, presentato il 7 agosto 2014. Il suddetto Rapporto ha evidenziato, da un lato, che il fenomeno delle società partecipate dalle amministrazioni locali ha raggiunto numeri molto elevati, con circa 7700 società di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi inefficienti; dall’altro, ha messo in luce, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che attualmente vi sono circa 1.800 società che operano nei comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, il cui assetto proprietario, in larga prevalenza costituito da aziende partecipate da enti pubblici territoriali, risulta essere troppo frammentato e di conseguenza non permette la realizzazione dei programmi di investimento adeguati, i quali esigono ingenti capitali cui solo attraverso grandi dimensioni d’impresa è possibile far fronte.

In proposito, si ricorda che l’articolo 23 del D.L.n.66/2014 (L. n. 89/2014) aveva conferito al Commissario per la razionalizzazione della spesa (istituito con l'articolo 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013) la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge di contabilità n. 196/2009 predisposto annualmente dall’ISTAT.

Il Commissario ha presentato il programma nei primi giorni di agosto.

Il Commissario ha utilizzato i dati forniti dal Tesoro per analizzare le 7.726 società partecipate dalle amministrazioni locali. Secondo le sue rilevazioni, i servizi pubblici di rilevanza economica a rete (in particolare, elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) rappresentano il 23 per cento del numero totale delle società e il 60 per cento del valore della produzione. Ammonta invece al 42 per cento il numero delle società che svolgono servizi pubblici privi di rilevanza economica, mentre il 13 per cento svolge servizi strumentali per l'ente pubblico di riferimento. Il 22 per cento svolge attività di vendita di beni e servizi in mercati concorrenziali.

Nel 2012 le perdite lorde delle partecipate censite sono state di circa 1.200 mln. Si rilevano perdite in quasi tutti i settori anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il trasporto pubblico (con perdite eccedenti i 300 mln, di cui la metà sono relative all’ATAC di Roma). Altri settori con perdite elevate (superiori al 20 percento) rispetto al capitale investito sono l’informatica, i servizi amministrativi, le società di trasformazione urbana (STU), le multiutility e il turismo.

Secondo il Commissario, vi sono poi perdite non palesi finanziate da contratti di servizio e trasferimenti in conto corrente e conto capitale. I contratti di servizio e gli altri trasferimenti – che, sulla base di dati SIOPE, ammontavano nel 2012 a circa 16.500 mln per l’intero settore – compensano le partecipate per un servizio reso e quindi sarebbe errato, come alcuni fanno, assumere che un risparmio corrispondente potrebbe emergere dalla soppressione delle partecipate. Tuttavia, una parte di queste risorse, di incerto ammontare, va a compensare inefficienze di gestione.

Il Programma del Commissario volge l'attenzione al sottodimensionamento di molte partecipate: circa 3000 società hanno un numero di dipendenti minore o uguale a 5 e altre 500 circa hanno un massimo di 10 dipendenti. Inoltre, tra i servizi pubblici economici a rete, nei quali vi è un'elevata incidenza delle economie di scala (energia, gas, acqua, rifiuti), il 62 per cento delle partecipate è rappresentato da piccole imprese con un valore della produzione inferiore a 10 mln che nell'insieme coprono soltanto il 7 per cento della produzione e che si presentano concentrate prevalentemente al Sud. Al polo opposto si trova un numero esiguo di imprese di medie e grandi dimensioni che rappresenta numericamente solo il 4 percento dell’insieme delle partecipate, ma copre più della metà del valore della produzione del comparto.

 

 

 

Servizi pubblici locali: il referendum del 12 e 13 giugno 2011 e
la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012

 

Sulla materia dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo alle modalità di affidamento della relativa gestione, si sono succedute diverse discipline normative, nel cui ambito si sono inserite sia un'abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimità costituzionale.

In particolare, l'art. 23-bis del D.L. 112/2008, nel testo risultante dalle modifiche successivamente approvate, è stato dichiarato abrogato con il D.P.R. 113/2011, a seguito degli esiti delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011. L'art. 23-bis del D.L. 112/2008 era intervenuto sulla disciplina del comparto dei servizi pubblici locali (SPL), affermando l’obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi: a tal fine il principio della gara era stato posto come regola generale degli affidamenti di servizi ed era stata stabilita una specifica normativa in deroga per le fattispecie che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato".

Per colmare il conseguente vuoto normativo è quindi intervenuto sulla materia l’articolo 4 del D.L. 138/2011. Tale articolo ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali le cui linee portanti in tema di affidamenti hanno ripreso quelle della disciplina varata nel 2008, come successivamente modificata e integrata in sede di delegificazione.

Tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell’articolo 9, co. 2, della legge 183/2011, legge di stabilità 2012 e dell’art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012 (c.d. D.L. Liberalizzazioni) cui è seguita l’introduzione dell'art. 3-bis nel D.L. 138/2011, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo di realizzare economie di scala e di prevedere differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi. Il D.L. liberalizzazioni ha anche novellato l’art. 4 del D.L. 138/2011 con l’obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto. Ulteriori novelle, di entrambi gli articoli, 3-bis e 4, sono state disposte dall’art. 53 del D.L. 83/2012 (c.d. D.L. Crescita del Paese). Tale disciplina ha previsto una clausola di generale applicazione di tutte le norme ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili, escludendo dall’ambito applicativo, oltre al servizio idrico integrato, i seguenti servizi, disciplinati da normative di settore: servizio di distribuzione di gas naturale; servizio di distribuzione di energia elettrica; servizio di trasporto ferroviario regionale; gestione delle farmacie comunali.

Su tale disciplina è intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l’art. 4 del D.L. 138/2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette sostanzialmente a reintrodurre la disciplina abrogata dalla volontà popolare col suddetto referendum, quindi in contrasto con il divieto desumibile dall’art. 75 Cost.

La Corte ha infatti rilevato che, nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato, “risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis e l’identità della ratio ispiratrice”.

La declaratoria di illegittimità ha riguardato non solo l’art. 4, ma anche le successive modificazioni dello stesso articolo disposte dalle seguenti fonti: art. 9, co. 2, della legge 183/2011; art. 25 del decreto-legge 1/2012; art. 53 del decreto-legge 83/2012. Non è invece incluso nel perimetro dell’illegittimità il predetto art. 3-bis, introdotto dal citato art. 25 del D.L. 1/12.

Nella sentenza in questione la Corte costituzionale ha rilevato come il suddetto art. 23-bis, abrogato a seguito del referendum popolare, si caratterizzava per il fatto di dettare una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva demandata ad un regolamento governativo (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168). La Corte ha quindi ricordato come con la suddetta consultazione referendaria tale normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente.

La Corte costituzionale ha ricordato come, a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, il legislatore è intervenuto sulla materia con il richiamato art. 4, il quale ha dettato una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che - ha ritenuto la Corte – “non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel D.P.R. n. 168 del 2010”.

Ad avviso della Corte con tali previsioni viene resa ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo si limita, in via generale, «l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall’art. 23-bis (comma 3) del D.L. n. 112 del 2008, ma la si àncora anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale determina automaticamente l’esclusione della possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto – ha precisato la Corte - si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell’ente locale, oltre che della Regione, ed anche – in linea con l’abrogato art. 23-bisin difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.

In conclusione, ad avviso della Corte le poche novità introdotte dall’art. 4 rispetto all’abrogato art. 23-bis accentuavano la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Al contempo, la Corte ha rilevato come, tenuto conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non è possibile ritenere che l’esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che il suddetto art. 4 costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.

La caducazione della normativa stabilita con l’art. 4 del D.L. 138/2011 e con le successive modifiche ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privo di una specifica disciplina nazionale di carattere generale, ma non per questo in una situazione di vuoto normativo.

Infatti, in primo luogo, per effetto dell’appartenenza all’Unione europea, in materia trova applicazione quanto stabilito in sede UE, sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza comunitaria. In questa sede la gestione diretta del SPL da parte dell’ente pubblico è ammessa se lo Stato membro ritiene che l’applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto od in fatto, alla speciale missione del servizio pubblico restando riservato all’ordinamento comunitario il sindacato sull’eventuale “errore manifesto” alla base della decisione dello Stato. In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria, le regole sulla concorrenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che: l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene.

In secondo luogo, la declaratoria di illegittimità non ha riguardato l’art. 3-bis del D.L. 138/2011 e successive modificazioni, sopra illustrato, le cui disposizioni, pur non riguardando le modalità di affidamento del servizio, hanno una generale applicazione. In terzo luogo, i settori c.d. esclusi, sopra ricordati, restano disciplinati dalle normative di settore.

Al contempo, in base alla normativa contenuta, in particolare, nell'art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da L. n. 221/2012, la scelta delle modalità di affidamento del servizio viene rimessa all'ente affidante, sulla base di una relazione (v. supra).

In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, è poi intervenuto l'articolo 13, co. 1, del D.L. 150/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'ente affidante, ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l'adozione e la pubblicazione della relazione che motiva l'affidamento prescelto. Il mancato rispetto del termine, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Le più recenti analisi sulle partecipate pubbliche

La Corte dei conti ha presentato nel giugno 2014 una Relazione sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali, ai sensi dell'art.7, co.7, L. 5 giugno 2003, n. 131[17]; l’indagine muove dagli organismi censiti nella banca dati SIQUEL della Corte dei conti, di cui sono stati esaminati i dati di bilancio anche al fine di ricostruire i flussi finanziari con i soggetti pubblici partecipanti/controllanti. Nel sistema SIQUEL, al 18 aprile 2014, risultano censiti n. 7.472 organismi, di cui 6.386 in attività (la restante parte è costituita da enti cessati o in liquidazione).

 

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato nel luglio 2014 un Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012.

Il censimento effettuato dal Tesoro ha rilevato nel 2012 8.146 società partecipate, di cui 423 partecipate dalle amministrazioni centrali, 7.726 dalle amministrazioni locali, 17 da enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza e 201 da amministrazioni non appartenenti al sottosettore S13 rilevante ai fini della normativa europea. Inoltre, sono state rilevate 36.125 partecipazioni.

 

 

 


 

Articolo 46
(Fondi speciali e tabelle)

Per quanto riguarda le variazioni degli importi iscritti nelle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità si rinvia al paragrafo “Gli effetti del disegno di legge di stabilità sullo stato di previsione del Ministero dell’interno”.

In questa sede rileva il comma 3 dell’articolo 46 recante l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, esposte per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge n. 196 del 2009 di contabilità prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 3 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2015, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

 

Come già per le precedenti leggi finanziarie e di stabilità, la legge di stabilità per il 2015 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

§  n. 1, indica le quote degli anni 2015 ed esercizi successivi non impegnabili;

§  n. 2, indica le quote degli anni 2015 e successivi impegnabili al 50%;

§  n. 3, indica le quote degli anni 2015 e successivi interamente impegnabili.

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impugnabilità).

 

Le autorizzazioni di spesa iscritte in Tabella E ammontano complessivamente a 23.338,1 milioni per il 2015, a 19.817,3 milioni per il 2016, a 19.124,9 milioni per il 2017 e a 98.824,7 milioni per il 2018 e anni successivi.

 

Nel complesso, la Tabella E determina:

§  definanziamenti per 1.146,7 milioni nel 2015, 208 milioni nel 2016, 125 milioni nel 2017 e 225 nel 2018 e anni successivi;

§  rifinanziamenti per 1.630 milioni nel 2015, 2.880 milioni nel 2016, 4.380 milioni nel 2017 e 12.940 milioni per il 2018 e successivi;

§  una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano aumenti di 100 milioni nel 2015, di 500 milioni nel 2016 e di 1.500 milioni nel 2017, con conseguente riduzione di 2.100 milioni della quota relativa al 2018 e anni successivi.

Conseguentemente la Tabella E determina maggiori spese per 583 milioni nel 2015, per 3.172 milioni nel 2016 e per 5.755 milioni nel 2017,nonché di 10.615 milioni nel 2018 e annualità successive.

 

E’ di seguito illustrata la variazione disposta dalla Tabella E relativa al Progetto Tetra, di interesse della I Commissione

Legge n. 41 del 2013, articolo 1, comma 41 – Progetto Tetra

 

MISSIONE: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia
MINISTERO DELL’INTERNO (cap. 7506)

(migliaia di euro)

2015

2016

2017

2018 e ss.

BLV

64.470

65.000

64.610

199.439

Riduzione Tab. E

-25.000

-25.000

-25,000

-75.000

Importi esposti in Tabella E

39.470

40.000

39.610

124.439

 

La tabella E dispone una riduzione complessiva di 150 milioni nel periodo 2015-2020 dello stanziamento sul cap. 7506 denominato “Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia”,  articolata nella misura di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2015-2017 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il capitolo afferisce alla missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, nello Stato di previsione del Ministero dell’interno, e fa parte del programma 7.10: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia.

 

Si tratta della riduzione del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge di Stabilità 2014, che ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra (Terrestrial Trunked Radio), di 30 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Nel disegno di legge di bilancio 2015 è previsto uno stanziamento di 64,46 milioni con una riduzione di 15,46 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014, che recano uno stanziamento di 79,93 milioni di euro (determinato sia dai 30 milioni della legge di stabilità 2014, sia dai 50 milioni autorizzati dall'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013).

Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

 

Il sistema TETRA (TErrestrial Trunked RAdio,) rappresenta uno standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

TETRA è la tecnologia digitale, realizzata dall'azienda italiana Selex Elsag (ora confluita nella Selex Es, del gruppo Finmeccanica) adottata dall'Unione europea come standard digitale per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione.

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete TETRA, considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto.

Ai componenti della suddetta commissione non spettano compensi, ed eventuali pareri chiesti ad esperti estranei all'amministrazione statale non possono comportare oneri per la finanza pubblica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva.

 

 

 


Il disegno di legge di bilancio


Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tab. n. 8)

 


Premessa

Nelle presenti schede si riportano i dati relativi agli stanziamenti di competenza recati dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (A.C. 2680), che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione (Affari costituzionali).

Preliminarmente, si ricorda che, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, è stata prevista la riarticolazione del bilancio di previsione dello Stato, nel rispetto della legislazione vigente, sulla base di una classificazione delle risorse finanziarie in missioni di spesa (indicate in 34 sin dal 2008), a loro volta articolate in programmi (181 nel 2015) che costituiscono le unità di voto parlamentare.

 

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa ed a comunicare le direttrici dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni. Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che numerosi Ministeri partecipano a più di una Missione istituzionale e d’altra parte varie Missioni istituzionali sono affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali).

I Programmi costituiscono aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali di quest’ultimo. Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni.

 

Tale struttura intende valorizzare una lettura dei documenti di bilancio basata sulle funzioni affidate ai singoli Ministeri, attraverso l’individuazione delle grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le missioni), e della loro concreta realizzazione attraverso uno o più programmi di spesa.

Gli ambiti di competenza del Ministero dell’interno

Il Ministero dell’interno svolge tradizionalmente, nel nostro ordinamento, un ruolo di “amministrazione generale”, intesa come amministrazione preposta alla cura di interessi che si riferiscono non soltanto allo Stato centrale, ma all’intero ordinamento, complessivamente considerato.

L’art. 14 del D.Lgs. 300/1999[18] enuncia la “missione” del Ministero dell’interno, al quale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle seguenti materie: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico.

La stessa fonte normativa (art. 16) individua poi espressamente le seguenti cinque aree funzionali nelle quali, in particolare, il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale[19]:

§  garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

§  tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

§  amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

§  tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

§  organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell’amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.

Il Ministero svolge inoltre le funzioni e i compiti assegnati dalla legislazione vigente in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco[20].

A livello centrale, il Ministero è articolato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro (disciplinati con D.P.R. 98/2001) ed in 5 dipartimenti (disciplinati con D.P.R. 398/2001).

L’organizzazione periferica del Ministero è costituita dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo – aventi, come si è accennato, anche compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio – dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Si ricorda che il Ministero dell’interno deve ancora provvedere all’attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa previste nell'ambito della c.d. spending review, dall’art. 2, co. 1, D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012), consistenti nella riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale su base percentuale, e nella conseguente riorganizzazione degli uffici. Tale applicazione era stata sospesa per il Ministero con diverse disposizioni. Da ultimo, l’art. 21-bis del D.L. n. 90 del 2014 (conv. L. n. 114/2014) ha disposto che il Ministero dell'interno provveda a definire le citate riduzioni entro il 31 ottobre 2014, mentre entro è prorogato al successivo 31 dicembre 2014 il termine per "predisporre" il nuovo regolamento di organizzazione con d.P.C.M.

In via analoga, è differito al 31 dicembre 2014 anche il termine entro il quale definire la previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

Le previsioni di competenza: dati aggregati

Gli stanziamenti, in termini di competenza, nel bilancio di previsione per il 2015 a legislazione vigente (A.C. 2680/Tab. 8), ammontano a 24.437,76 milioni di euro, di cui 21.740,36 milioni di euro per la parte corrente (per circa la metà riconducibili alle spese di funzionamento, pari a 10.036,69 milioni circa), 2.654,15 milioni di euro in conto capitale, destinati quasi interamente ad investimenti (per circa 2.448,95 milioni) e 43,25 milioni per rimborso di passività finanziarie (quest’ultima somma si riferisce all’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato). Nell’ambito del bilancio dell’Interno, le spese correnti e quelle in conto capitale incidono sul totale delle spese finali rispettivamente per l’88,96% e il 10,86%.

Rispetto al totale delle spese finali dell’intero bilancio dello Stato, tali stanziamenti rappresentano il 4,1% (erano il 3,5% secondo il bilancio assestato per il 2014 e il 3,4% secondo la legge di bilancio 2014).

La tabella ed il grafico che seguono mostrano l'evoluzione delle spese del Ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di incidenza sulle spese finali del bilancio dello Stato.

 

(in milioni di euro)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Stanziamenti Interno

26.898

26.749

28.311

26.693

29.463

31.391

% su bilancio Stato

6

5,7

6

5,3

5,4

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stanziamenti Interno

30.415

28.772

27.743

26.219

21.064

24.438

% su bilancio Stato

5,7

5,5

5,1

4,4

3,5

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b. Per gli anni 2003-2013 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2014 dalla legge di assestamento e per il 2015 dal disegno di legge di bilancio.

 

 

 

Complessivamente, rispetto ai 20.236,98 mln della legge di bilancio 2014[21], le previsioni 2015 (24.437,76) evidenziano un aumento di 4.200,77 mln (+20,7%).

Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l’anno 2014[22] erano pari a 21.064,29 milioni di euro, di cui 20.311,37 milioni di euro di parte corrente, 679,02 milioni di euro in conto capitale e 73,89 mln di rimborso passività. Lo stato di previsione del Ministero per il 2015 registra, dunque, rispetto al bilancio assestato 2014, un incremento delle spese pari complessivamente a 3.373,47 milioni di euro (+16%).

 

La tabella che segue espone un quadro sintetico del bilancio triennale di competenza per il 2015-2017.

(in milioni di euro)

 

2015

2016

2017

Parte corrente

21.740,36

18.001,75

17.567,75

Conto capitale

2.654,15

693,27

603,4

Rimborso passività

43,25

44,02

15,59

Totale

24.437,76

18.739,03

18.186,75

 

Per il 2016, in ordine alla previsione di spese per la parte corrente, viene proposta una riduzione tale da giungere a un importo pari a 18.001,75 milioni; la previsione per la parte in conto capitale è pari a 693,27 milioni e per il rimborso delle passività finanziarie a 44,01 milioni. Il totale complessivo per il 2016 è quindi pari a 18.739,03 milioni.

Per il 2017 si prevede, per la spesa di parte corrente, una variazione in riduzione sino a un importo pari a 17.567,75 milioni; la previsione per la parte in conto capitale viene ulteriormente ridotta, giungendo a 603,399 milioni. Il totale complessivo per il 2017 è di 18.186,75 milioni.

Le previsioni di spesa in base alle missioni e ai programmi

Settori di intervento

La nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno conferma come fenomeni di particolare rilievo e criticità propri dell’attuale scenario socioeconomico quelli già previsti negli ultimi anni:

§  la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, anche di natura fondamentalista; la globalizzazione del crimine impone una intensificazione della cooperazione in ambito europeo ed internazionale;

§  il fenomeno migratorio, connesso alla situazione di instabilità politica dell’Africa e del Medio Oriente, che ha determinato una crescita esponenziale della pressione migratoria di natura umanitaria; in tale contesto, che richiede un approccio globale, si è resa più pressante l’azione strategico-diplomatica a livello bilaterale e multilaterale e a livello di UE;

§  la “sicurezza del territorio”, su cui incidono fattori patologici di varia natura, da affrontare con politiche integrate che vedano il fattivo coinvolgimento degli enti territoriali;

§  le problematiche connesse all’economia che richiedono un rafforzamento dell’integrazione interistituzionale e dell’assistenza in favore degli enti locali, alla luce degli effetti di carattere strutturale introdotti dalle ultime manovre finanziarie;

§  le criticità connesse alla necessità di ridefinire gli assetti istituzionali degli enti locali per far fronte alle esigenze di riduzione della spesa pubblica in linea con le indicazioni della Corte costituzionale. In tale contesto, si sottolinea la necessità di supportare e stimolare l’effettiva attuazione della normativa concernente l’obbligo dell’esercizio delle funzioni associate per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

§  le emergenze ambientali e il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, per le quali si rende necessaria un’azione di monitoraggio, analisi, prevenzione e soccorso;

§  il persistere della grave situazione economica, che impone un’opera di recupero delle risorse e di razionalizzazione amministrativa.

Nella nota, infine, il Ministero segnala un nuovo fenomeno, che ha assunto una crescente rilevanza negli ultimi due anni, consistente nell’azione svolta per il controllo sugli enti dissestati, deficitari e in pre-dissesto. Tale azione rileva proprio al fine di assicurare un efficace controllo sul contenimento della spesa pubblica.

 

Le missioni, i programmi, gli obiettivi

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi, secondo il seguente schema. Rispetto allo scorso anno il numero delle missioni non è mutato, mentre il numero dei programmi è sceso da 16 a 15 in conseguenza dell’unificazione dei due programmi ex Garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) ed ex Gestione flussi migratori (27.3) nell’unico programma Flussi migratori, garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2). L’unificazione ha comportato l’accorpamento delle attività e dei relativi capitoli.

 

Missione

Programma

1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1.2 Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell’interno sul territorio (2.2)

 

1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)

2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)

 

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche via perequativa (3.3)

 

2.4 Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

3. Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

 

3.2 Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

 

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)

4. Soccorso civile (8)

4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

 

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)

 

5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (27.5)

6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

 

6.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

7. Fondi da ripartire (33)

7.1 Fondi da assegnare (33.1)

 

La nota preliminare alla Tabella 8 reca altresì un “quadro contabile riassuntivo” nel quale ogni programma è ulteriormente scorporato in uno o più “obiettivi”, a ciascuno dei quali corrisponde uno stanziamento di competenza. Gli obiettivi sono complessivamente 52. Apposite schede descrivono ciascun obiettivo, indicando altresì il centro di responsabilità competente per la sua esecuzione e segnalando l’indicatore di risultato ad esso associato.

Si ricorda in proposito che la riclassificazione del bilancio per missioni e per programmi è stata introdotta a partire dal bilancio 2008 al fine di favorire una maggiore leggibilità e trasparenza del bilancio e di consentire un effettivo esercizio del potere di controllo da parte del Parlamento, e, in generale, dalla collettività.

Le missioni rappresentano infatti le principali funzioni e i programmi sono intesi come aree omogenee di attività dirette al perseguimento di obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Centrale risulta in proposito la costruzione di un sistema che individui gli obiettivi dell’azione amministrativa e determini gli indicatori per misurare concretamente il grado di raggiungimento di questi obiettivi, i cosiddetti indicatori di performance.

Obiettivi ed indicatori di performance costituiscono inoltre la base per la cd. spending review, il processo di revisione della spesa pubblica in corso volto ad una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie, mediante l’eliminazione degli sprechi e delle inefficienze e la concentrazione delle risorse verso gli obiettivi considerati prioritari.

 

Nel Piano degli obiettivi per missioni e programma, per ciascun programma di spesa, è dunque indicata la ripartizione delle risorse tra i diversi obiettivi, alcuni dei quali individuati come strategici (questa individuazione è effettuata nelle cc.dd. schede obiettivo).

Si nota peraltro che agli obiettivi strategici sono attribuite una parte minoritaria delle risorse dei programmi; le restanti risorse sono assegnate ad un obiettivo considerato non strategico individuato in tutti i programmi con la medesima denominazione "Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività".

 

A titolo esemplificativo, la seguente tabella riporta, la destinazione ai singoli obiettivi delle risorse del programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza della missione Ordine pubblico e sicurezza.

 

 

3.1. - Programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” (7.8)

 

Obiettivo

Strategico

Stanziamenti c/competenza 2014

 

%

54 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività

No

6.207.658.214

94,83%

94 – Sviluppare e diffondere conoscenze nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 (produttività del lavoro pubblico)

89.305

0,00%

96 – Realizzare un modello informatizzato per l’attuazione del programma di analisi e valutazione della spesa

89.743

0,00%

98 – Valorizzare e migliorare l’efficienza delle risorse umane e finanziarie

281.190

0,00%

100 - Prevenire e contrastare la minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e rafforzare la collaborazione internazionale con quei Paesi nei quali il fenomeno è maggiormente rilevante

58.716.757

0,90%

102 – Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie varato dal Governo

61.912.523

0,95%

104 – Diffondere migliori condizioni di sicurezza giustizia e legalità per i cittadini e le imprese – Obiettivo del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007-2013

1.815.403

0,03%

118 – Implementare l’azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune

60.160.285

0,92%

120 – Potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina

57.476.453

0,88%

122 – Implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni

57.086.654

0,87%

152 – Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, e la governance delle frontiere esterne finanziando interventi addizionali, per lo sviluppo economico e sociale delle Regioni meno sviluppate.

551.057

0,01%

153 - Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione amministrativa degli Uffici Periferici della PS tramite un più diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto all'automazione procedimentale e demateralizzazione documentale

 

Si

40.447.096

0,62%

TOTALE

 

6.546.284.680

100,00%

 

L'unico obiettivo non strategico è Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività, cui peraltro sono destinate quasi il 95 per cento dello risorse.

 

Gli stanziamenti per l’esercizio finanziario 2015

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione delle spese di competenza secondo le missioni contenute nello stato di previsione del Ministero.

Sono posti a confronto, in termini di competenza, i relativi stanziamenti secondo i rendiconti 2012 e 2013, la legge di bilancio 2014, l’assestamento 2014 e le previsioni 2015.

 

(in milioni di euro)

Missione

2012

2013

Bilancio 2014

Ass. 2014

BLV 2015

1. Amministrazione generale e rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

607,32

559,63

474,61

521,49

521,36

2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

16.040,48

14.603,24

9.500,35

9.835,64

13.518,94

3. Ordine pubblico e sicurezza

8.374,32

7.990,25

7.825,30

7.880,92

7.910,87

4. Soccorso civile

2.005,19

2.121,09

1.835,93

1.867,48

1.876,19

5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

488,63

573,34

418,11

744,23

417,30

6. Servizi istituzionali e generali

209,47

163,82

128,48

165,99

136,94

7. Fondi da ripartire

17,33

207,07

54,20

48,52

56,14

Totale

27.742,74

26.218,44

20.236,98

21.064,29

24.437,76

 

Il grafico che segue evidenzia la quota percentuale, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna missione.

 

 

 

La tabella che segue pone a confronto gli stanziamenti relativi alle missioni e ai programmi del Ministero dell’interno nel disegno di legge di bilancio 2015, messi a confronto con quelli del 2014 (dati della legge di bilancio e delle previsioni assestate) nonché con il rendiconto del 2013.

 


(in milioni di euro)

Missioni

2013

Bilancio 2014
L. 148/2013

Ass. 2014
L. 145/2014
(a)

BLV 2015 AC 2680
(b)

Variazione

2015/2014
(b/a)

Variazione % 2015/2014

(b/a)

Programmi

Amm.generale e supporto alla rappresentanza gen.dello Stato sul territorio (2)

559,63

474,61

521,49

521,36

-0,13

-0,03

Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero interno sul territorio (2.2)

556,8

472,525

519,27

519,49

0,22

0,04

Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale del territorio (2.3)

2,83

2,09

2,23

1,87

-0,35

-15,86

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

14.603,24

9.500,35

9.835,64

13.518,94

3.683,30

37,45

Interventi, servizi e supporto alle autonomie (3.2)

329,32

110,381

110,33

29,71

-80,62

-73,07

Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali (3.3)

14.207,15

9.346,71

9.681,71

13.451,90

3.770,20

38,94

Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

66,76

43,26

43,60

37,33

-6,28

-14,40

Ordine pubblico e sicurezza (7)

7.990,25

7.825,30

7.880,92

7.910,87

29,96

0,38

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

6.063,89

6.466,12

6.489,07

6.546,28

57,22

0,88

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.9)

252,61

721,76

722,29

754,60

32,32

4,47

Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)

1.673,74

637,42

669,56

609,99

-59,58

-8,90

Soccorso civile (8)

2.121,09

1.835,93

1.867,48

1.876,20

8,71

0,47

Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

14,63

5,38

6,39

5,39

-0,99

-15,53

Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3)

2.106,46

1.830,55

1.861,10

1.870,80

9,70

0,52

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

573,34

418,11

744,23

417,30

-326,93

-43,93

Flussi migratori e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)

567,07

412,04

738,23

411,91

-326,31

-44,20

Rapporti con le confessioni religiose e Fondo edifici del culto (27.5)

6,27

6,07

6,01

5,39

-0,61

-10,21

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

163,82

128,48

166,00

136,94

-29,06

-17,51

Indirizzo politico (32.2)

31,66

29,09

30,14

27,86

-2,28

-7,56

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)

132,16

99,40

135,86

109,08

-26,78

-19,71

Fondi da ripartire (33)

207,07

54,20

48,52

56,14

7,63

15,72

Fondi da assegnare (33.1)

207,07

54,20

48,52

56,14

7,63

15,72

 

 

 

 

 

 

TOTALE

26.218,44

20.236,98

21.064,28

24.437,75

3.373,47

16,02

 

La missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Nel bilancio di previsione 2015 (AC 2680/tab. 8), alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale sul territorio è assegnata una dotazione pari a 521,36 milioni di euro, in aumento di 46,7 milioni di euro rispetto alle previsioni di bilancio 2014 (+10%) e stabile rispetto alle previsioni assestate. La missione è articolata in 2 programmi di spesa:

§  1.2. Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell’interno: rientrano in tale programma, in particolare, le attività di esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e le attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti. Le previsioni di spesa del programma sono pari a 519,49 milioni di euro e non si registrano scostamenti significativi rispetto alle previsioni assestate 2014;

§  1.3. Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio: vi rientrano tutte le attività di supporto ai prefetti in materia di rappresentanza generale sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato. Le previsioni di spesa per il 2015 sono pari a 1,87 milioni di euro in diminuzione circa del 15% rispetto ai dati dell’assestamento 2014 e del 10% rispetto al bilancio 2014.

 

La nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le riduzioni previste dalle recenti manovre di contenimento delle già esigue disponibilità finanziarie non hanno permesso una rimodulazione all’interno delle categorie del programma in questione; pertanto, le previsioni proposte sono state formulate al fine quantomeno di assicurare la indispensabilità dei servizi.

 

La missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Nel bilancio di previsione 2015, alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione pari a 13.518,94 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2014 (+37% rispetto ai dati dell’assestamento 2014 e +42,3% rispetto alla legge di bilancio 2014).

 

La missione è articolata in 3 programmi di spesa:

 

2.2. Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc..); attività autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo città, ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità nelle strutture amministrative degli enti disciolti

 

Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2015 per questo programma è pari a 29,71 milioni di euro, in significativa riduzione rispetto agli esercizi precedenti (circa -73% rispetto sia alle previsioni assestate sia alla legge di bilancio 2014).

 

Anche in questo caso, la nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le riduzioni previste dalle recenti manovre di contenimento hanno comportato una riduzione delle dotazioni finanziarie tali da dover procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione di quelle rese disponibili.

 

Oltre ad una rimodulazione in negativo di tutte le voci relative alle spese di funzionamento e per interventi, si evidenziano tra le voci di maggior interesse di questo programma, per quanto riguarda gli investimenti:

Ø  il cap. 7014, relativo alle spese per l’attuazione del documento digitale unificato, istituito in attuazione delle previsioni contenute nel D.L. n. 179/2012 (conv. da L. n. 221/2012), le cui previsioni per il 2015 risultano pari a 3,6 milioni di euro (-96% rispetto sia alle previsioni assestate sia alla legge di bilancio 2014, pari a 82 milioni). è compensata dalle previsioni nel triennio dell’investimento per l’attuazione del documento digitale unificato, per cui sono stanziati 13,42 milioni di euro nel 2016 e 57,53 milioni nel 2017. Si tratta di una rimodulazione degli stanziamenti, tra gli anni ricomprese nel bilancio triennale, effettuata ai sensi dell’articolo 16, co. 6, del D.L. 95/2012;

Ø  il cap. 7015, istituito in attuazione del D.L. n. 179/2012 (conv. da L. n. 221/2012), relativo alle spese per l’istituzione dell’anagrafe nazionale delle popolazione residente, le cui previsioni subiscono un ulteriore taglio, passando da 12 milioni nell’assestamento 2013 a 0,5 milioni nel la legge di bilancio e nelle previsioni assestate 2014 a 0,4 nelle previsioni 2015 (si consideri che nel rendiconto 2013 lo stanziamento per il capitolo era pari a 10,8 milioni). La nota al bilancio 2015 riporta che tale variazione è apportata in relazione alle effettive esigenze.

 

2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: elaborazione e quantificazione, sulla base di parametri demografici e finanziari, dei trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. Analisi dei documenti contabili degli enti locali per l'individuazione di indicatori finanziari e di efficienza anche ai fini della perequazione delle risorse assegnate. Acquisizione ed elaborazione delle certificazioni rese dagli enti locali per l'attribuzione da parte dello Stato dei rimborsi per minori entrate tributarie. Pagamento agli enti locali delle somme loro spettanti. Attribuzione agli enti locali di contributi statali previsti dalla legge per interventi speciali sul territorio. Risanamento finanziario degli enti locali dissestati.

Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2015 per questo programma è pari a 13.451,9 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2014 (circa +37% rispetto alle previsioni assestate 2014 e +44% rispetto ai dati della legge di bilancio 2014), dipendenti in gran parte dall’aumento dello stanziamento per il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.

All'interno del programma, le risorse stanziate per i capitoli più rilevanti sono:

Ø  Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316) con stanziamento pari a 2.918,13 milioni di euro (+ 2.734,18 milioni rispetto ai dati dell’assestamento 2014, pari a 183,95 milioni);

Ø  Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (cap. 1317) con stanziamento pari a 103,64 mln di euro (-127,32 milioni);

Ø  Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1318) con stanziamento pari a 428,89 mln di euro (-19 milioni);

Ø  Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 1319) con stanziamento pari a 1.351,67 mila euro (+906,1 milioni);

Ø  Contributi per gli interventi dei comuni e delle province (cap. 1324) con stanziamento pari a 353,71 mln di euro (-81,2 milioni);

Ø  Fondo solidarietà comunale (cap. 1365) con stanziamento pari a 5.725,87 mln di euro (-891,25 milioni);

Ø  Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di grave squilibrio (cap. 7030) con stanziamento pari a 200 mln di euro (+80 milioni).

 

2.4. Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: accesso in carriera di cui all'articolo 13 del d.P.R. n.465/1997; iscrizione, sospensione, cancellazione e assegnazione; collocamento in disponibilità; tenuta e aggiornamento dei curricula; sviluppo delle relazioni sindacali; collocamento in quiescenza; gestione dei procedimenti disciplinari; definizione del trattamento economico ai sensi del C.C.N.L. di categoria; aggiornamento professionale e formazione; gestione delle entrate derivanti dai diritti di segreteria versati da comuni e province.

Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2015 per questo programma è pari a 37,33 milioni di euro, in decremento rispetto all’esercizio 2014 (circa -14% rispetto sia alle previsioni assestate sia ai dati della legge di bilancio 2014).

 

La missione Ordine pubblico e sicurezza

Nel bilancio di previsione 2015, alla missione Ordine pubblico e sicurezza è assegnata una dotazione pari a 7.910,87 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all’esercizio 2014 (circa +30 milioni rispetto ai dati dell’assestamento 2014, pari allo 0,4%, e all’1% rispetto alla legge di bilancio 2014). Tuttavia, all’interno della missione, si può rilevare come l’aumento delle risorse per il Programma Contrasto al crimine ed il programma Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri sia in parte compensato dalle riduzioni previste per il Programma Pianificazione e coordinamento Forze di polizia.

 

La missione è articolata in 3 programmi di spesa:

 

3.1. Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; concorso all'applicazione di misure di prevenzione; servizi di contrasto all'immigrazione clandestina; espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; gestione banche dati a fini di sicurezza; interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; servizi di ordine pubblico; attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; misure di protezione individuali; cooperazione internazionale di polizia; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; monitoraggio appalti opere pubbliche; dislocazione presidi forze di polizia; monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; polizia e comunicazioni antimafia.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a 6.546,28 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all’esercizio 2014 (circa + 1% rispetto alle previsioni assestate e ai dati del bilancio 2014) di cui 5.155,84 milioni di euro (cap. 2501) sono destinati alle spese per competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato al netto dell’imposta regionale delle attività produttive.

 

Si segnala inoltre che risultano allocati nello stato di previsione del MEF:

Ø  al capitolo 3019, 126 milioni di euro per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i corpi di polizia per il 2014;

Si tratta dei fondi già sbloccati dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, co. 90, L. 228/2012), che ha previsto la possibilità per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, anche in deroga alle percentuali del turn over per i comparti interessati, che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70% (in luogo del 50%) nel 2015. Si ricorda, inoltre, che la dotazione del fondo istituito presso il MEF è stata già decurtata per il 2013 di un importo pari a 43 milioni per coprire una parte degli oneri derivanti dal D.L. 102/2013 (c.d. decreto IMU).

Ø  al capitolo 3019, di ulteriori 119,84 milioni di euro da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco;

Successivamente, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, art. 1, comma 464, su cui, si v. infra) ha stabilito l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso e a tal fine ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Peraltro, si segnala che il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis), all’art. 21, comma 11 (su cui, si v. supra), prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015.

 

All’interno del programma si evidenzia, inoltre, che, nell’ambito delle spese per l’acquisto di beni e servizi:

Ø  il cap. 2622/22 (spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimenti di espulsione o respingimento), il cui stanziamento è pari a 2,7 milioni di euro (-4,05 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014);

Ø   il cap. 2817 (Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari) il cui stanziamento è pari a 4,74 milioni di euro (mentre nel 2013 non risultava alcun finanziamento).

 

3.2. Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: attività poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sostegno ai servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; dislocazione presidi forze di polizia.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a 754,6 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all’esercizio 2014 (circa + 4,5% rispetto alle previsioni assestate e ai dati del bilancio 2014).

 

3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; attività di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere; impiego forze armate; attività investigativa e operazioni speciali.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 610 milioni di euro, in riduzione rispetto all’esercizio 2014 (circa - 9% rispetto alle previsioni assestate 2014 e -4,3% rispetto alla legge di bilancio 2014).

 

La missione Soccorso civile

Nel bilancio di previsione 2015, alla missione Soccorso civile è assegnata una dotazione pari a 1.876,2 milioni di euro, che non registra scostamenti significativi rispetto all’esercizio 2014 (circa +8,7 milioni rispetto ai dati dell’assestamento 2014, pari allo 0,5 in termini percentuali; rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2014, invece, si registra un +2%).

La missione è articolata in 2 programmi di spesa:

 

4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: pianificazione ed esercitazioni difesa civile nazionale ed internazionali; progettazione sale operative integrate provinciali difesa e protezione Civile; organizzazione e coordinamento Centri Assistenziali Pronto Intervento; interventi e gestione emergenza; organizzazione e gestione della struttura operativa centrale difesa Civile; valutazione situazione emergenziali, indirizzo, coordinamento iniziative Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 5,39 milioni di euro, in riduzione rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa - 16%) e sostanzialmente invariato rispetto ai dati della legge di bilancio 2014.

La nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che la misura degli stanziamenti allocata sulle singole voci di bilancio relative alle spese rimodulabili (nella quasi totalità: consumi intermedi ed investimenti ) recepisce le riduzioni di spesa per l acquisto di beni e servizi operate ai sensi dell’art. 1, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012. In particolare, la nota segnala che l’entità di tali decurtazioni accentua notevolmente il già evidente squilibrio tra i costi per l’espletamento dei servizi istituzionali che annualmente si rilevano e le risorse finanziarie disponibili. La presenza di un così evidente squilibrio, in sostanza, rende vano un efficace tentativo di rimodulazione delle dotazioni iniziali che, necessariamente, debbono subire delle sostanziali integrazioni per far fronte alle spese incomprimibili.

 

4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: studi, ricerche, prove in materia di prevenzione; predisposizione Regole Tecniche prevenzione incendi; certificazione prodotto e omologazioni, abilitazione e controllo organismi esterni notificati; valutazione rischio per autorizzazione impiego, commercio, trasporto, deposito sostanze radiogene; controllo impiego pacifico energia nucleare; vigilanza applicazione normativa prevenzione incendi; radioprotezione addetti; monitoraggio radioattività; controllo e taratura strumenti radiometrici; certificazione prevenzione incendi; assistenza imprese; servizi formativi; gestione elenchi professionali; servizio vigilanza antincendio sul territorio; attività investigazione incendi e polizia giudiziaria; valutazioni tecniche rischi incidenti rilevanti; pianificazione, organizzazione, gestione sistema operativo soccorso pubblico; definizione POS; organizzazione, gestione sistema emergenza CMR, Nuclei specialistici; esercitazioni nazionali e internazionali; servizio antincendi portuale e aeroportuale.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 1.870,8 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2014 di circa 10 milioni (circa +0,5% rispetto alle previsioni assestate 2014 e +2,2% rispetto alla legge di bilancio).

Si evidenziano tra le voci di maggior interesse di questo programma, per quanto riguarda gli investimenti:

ü  i capitoli 1801 e 1802, relativi alle retribuzioni personale e volontari vigili del fuoco, le cui previsioni a legislazione vigente risultano, rispettivamente, pari a 1.396,98 milioni di euro (+4,4) e a 45,67 milioni (-45,7% rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio 2014);

ü  il capitolo 1901, relativo alle spese per acquisto di beni e servizi, le cui previsioni a legislazione vigente risultano, rispettivamente, pari a 49,68 milioni di euro (+5,2%);

ü  il capitolo 1987, relativo al Fondo per la gestione e la funzionalità della flotta aerea antincendio dei Vigili del fuoco, le cui previsioni per il 2015 aumentano a 91,51 milioni di euro.

 

La missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Nel bilancio di previsione 2015, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti è assegnata una dotazione pari a 417,3 milioni di euro, che registra una diminuzione di 326,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa - 43,9%), mentre non si discosta dalle previsioni contenute nella legge di bilancio 2014 (-0,2%).

La missione, a partire dall’esercizio 2015 (v., supra), è articolata in 2 programmi di spesa:

 

5.1. Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: gestione sportelli unici immigrazione. Rilascio, rinnovo e revoca titoli soggiorno a cittadini stranieri (permesso, carta soggiorno). Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria. Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo...) e relativi interventi assistenziali. Vigilanza e controllo enti area sociale. Iniziative a tutela minori stranieri. Tutela minoranze etniche e linguistiche. Benefici per vittime della criminalità (estorsione, usura, mafia). Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi accoglienza alle frontiere, centri identificazione ed espulsione, accoglienza per stranieri irregolari e richiedenti asilo e rifugiati; Interventi primo soccorso a stranieri irregolari. Convenzioni per gestione e vigilanza sulla relativa attuazione. Gestione emergenze.

 

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 411,9 milioni di euro, in riduzione rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa -44%) e sostanzialmente invariato rispetto ai dati della legge di bilancio 2014.

Tale riduzione rispetto all’assestamento attiene principalmente al:

Ø  capitolo 2351, relativo alle spese per i servizi dì accoglienza in favore di stranieri, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2015 risultano di 192,31 milioni di euro rispetto ai 417,94 milioni dell’assestamento 2014 (-54%) e ai 217,94 milioni della legge di bilancio 2014;

Ø  capitolo 2352, relativo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2015 risultano di 54,74 milioni di euro rispetto ai 118,58 milioni dell’assestamento 2014 e ai 5,6 milioni di euro rispetto ai dati della legge di bilancio 2014;

In proposito, la nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le risorse del disegno di legge di bilancio non sono sufficienti a coprire le spese relative allo SPRAR, ma in corso di esercizio si provvederà con risorse aggiuntive, anche per effetto di manovre compensative attuate allo scopo di adeguare gli stanziamenti alla effettiva esigenza di attivazione dei servizi di accoglienza.

Sii segnala, peraltro, che il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) prevede un incremento di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, destinato all’ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (art. 17, co. 3, su cui, si v. supra).

 

5.3. Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; conservazione, manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare del FEC costituito principalmente da edifici sacri e opere d'arte in essi custodite.

Lo stanziamento previsto per questo programma a legislazione vigente è pari a circa 5,39 milioni di euro, in riduzione rispetto all’esercizio 2014 (circa - 10% rispetto alle previsioni assestate 2014).

 

Altre missioni

In relazione alla missione n. 32 (Servizi istituzionali), gli stanziamenti per il 2015 registrano una flessione pari a circa il 17 per cento rispetto alle previsioni assetate 2014 (-29,06 milioni di euro), in gran parte derivanti dalla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi allocate nel cap. 2920, all’interno del programma Servizi e affari generali di competenza dell’amministrazione.

 

 

 


I residui

La consistenza presunta dei residui passivi del Ministero dell’interno al 1° gennaio 2015 è stata valutata in 2.073,46 milioni di euro.

Occorre ricordare che la stima effettuata in sede di bilancio di previsione viene accertata in rendiconto e tale accertamento di solito è superiore alle stime iniziali. La valutazione dei residui presenta infatti carattere di provvisorietà, essendo condizionata dal concreto evolversi della gestione nel corso dell’esercizio.

 

(in milioni di euro)

Residui

Assestamento
2014

BLV 2015

Variazione

Parte corrente

3.616,39

1.626,2

-1.990,19

In conto capitale

721,45

410,71

-310,74

Passività finanziarie

36,55

36,55

--

Totale

4.374,39

2.073,46

-2.300,93

 

La voce più consistente di parte corrente è quella relativa alle spese per interventi, per la quale sono previsti residui passivi pari a 1.284,63 milioni di euro.

Le autorizzazioni di cassa

L’autorizzazione di cassa indica il limite entro cui il Ministero è autorizzato ad effettuare pagamenti. Essa è commisurata alla capacità di spesa dell’Amministrazione e viene calcolata sul totale di competenza e residui (massa spendibile).

In base alla sopra indicata previsione relativa alla consistenza dei residui passivi, le autorizzazioni di cassa dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2015 sono pari a 24.464,53 milioni di euro, di cui 21.763,61 milioni di parte corrente, 2.657,67 milioni in conto capitale, con un aumento, rispetto all’assestamento 2014, di complessivi 1.352,33 milioni di euro.

 

(in milioni di euro)

Autorizzazioni di cassa

Assestamento
2014

BLV 2015

Variazione

Parte corrente

22.047,91

21.763,61

-284,30

In conto capitale

990,38

2.657,67

1.667,27

Passività finanziarie

73,89

43,25

-30,64

Totale

23.112,20

24.464,53

1.352,33

 

Per la parte corrente, le autorizzazioni di cassa relative ad interventi, pari a 11.569,18 milioni di euro, rappresentano circa il 53 per cento del totale, con un decremento rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di circa 145 milioni.

Le autorizzazioni relative alla parte in conto capitale sono destinate per circa il 92 per cento del totale alle spese per investimenti, pari a 2.452,46 milioni di euro.

Il coefficiente medio di realizzazione (che rappresenta la percentuale di massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell’esercizio successivo ed è determinata dal rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) è pari al 92,28%.

 

 

 


 

Gli effetti del disegno di legge di stabilità
sullo stato di previsione del Ministero dell’interno

Articolo 24

L’articolo 24 del disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2769) dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi.

Per il Ministero dell’interno, le riduzioni risultano dalla tabella che segue:

 (in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

2015

2016

2017

MINISTERO INTERNO

 

 

 

Spesa corrente

-89,2

-88,9

-88,9

Spesa in conto capitale

-11,7

-11,1

-11,1

Entrate

0

0

0

TOTALE

-100,9

-100,0

-100,0

 

La tabella che segue contiene la ripartizione della riduzione delle dotazioni finanziarie, suddivise tra le missioni del Ministero.

 

(in migliaia di euro)

 

Riduzioni

Missione

2015

2016

2017

1. Amministrazione generale e rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

607

670

670

2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

5.110

5.110

5.110

3. Ordine pubblico e sicurezza

73.973

73.479

73.445

4. Soccorso civile

17.670

17.670

17.670

5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

-

 

 

6. Servizi istituzionali e generali

3.500

3.100

3.100

7. Fondi da ripartire

-

-

-

Totale

100.923

100.029

99.995

 

Tabelle A e B

Come è noto, le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità contengono, rispettivamente, per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti nei fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2014-2016. Si tratta in effetti di "prenotazioni" di spesa, dal momento che gli importi indicati verranno iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l'approvazione di leggi che impegnano tali fondi.

 

La tabella A non prevede accantonamenti in favore del Ministero dell’interno.

La tabella B, invece, prevede un accantonamento in conto capitale pari a 20 milioni nel 2015, 30 milioni nel 2016 e 38 milioni nel 2017.

Tabella C

La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che demandano alla legge di stabilità la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.

Per quanto riguarda il Ministero dell’interno, la Tabella C reca i seguenti stanziamenti per il 2015:

 

(in migliaia di euro)

 

BLV 2015

AC 2680 (a)

DDL STABILITA’

AC 2679-bis (b)

Differenza

B-A

Ministero dell’interno

D.P.R. 309/1990 – Potenziamento prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti -Programma Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - capp.2668, 2815

820,55

538,28

-282,27

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi - Programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per la coesione sociale - cap 2309

1.855.69

1.039,68

- 816.02

D.Lgs. 140/2005, art. 13 – Somme destinate all’accoglienza degli stranieri richiedenti lo status di rifugiato Programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per la coesione sociale – cap 2311

4.010,30

4.010,30

 0

 

 

 

 

Tabella E

La tabella E reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E ed F per le spese in conto capitale, con l’eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Tra i settori di intervento, si segnala la riduzione del finanziamento per il programma Te.T.Ra (Terrestrial Trunked Radio), su cui, si v., supra, la scheda di lettura del disegno di legge di stabilità.

 

 

 


Gli stanziamenti di interesse della I Commissione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. n. 2)

 


La Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri)

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione (Affari costituzionali) possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione n. 1 compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare, gli stanziamenti di competenza – che ammontano a 2.744,97 milioni di euro - diminuiscono di circa 94 milioni di euro rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio per il 2014.

Gli stanziamenti di cassa sono pari a quelli di competenza (2.744,97 milioni), mentre non risultano residui.

Complessivamente, l’incidenza percentuale della missione sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,6% (si conferma il dato dell’assestamento 2014 e degli ultimi esercizi).

I programmi della missione n. 1

La missione n. 1 si articola in tre programmi:

§  il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali;

§  il programma 1.2 relativo agli Organi a rilevanza costituzionale;

§  il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all’andamento della Missione n. 1 e dei programmi ad essa riferibili.

 

(in milioni di euro)

 

Ministero dell’economia

 

Legge di bilancio 2014

Assestamento 2014

DDL Bilancio 2015

 

CP

CS

CP

CS

CP

CS

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

2.832,88

2.836,13

2.839,04

2.840,94

2.744,97

2.744,97

Organi costituzionali (1.1)

1.827,59

1.827,59

1.827,59

1.827,59

1.760,09

1.760,09

Organi a rilevanza costituzionale (1.2)

527,05

527,05

527,09

527,09

502,30

502,30

Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)

478,24

481,49

484,36

486,26

482,58

482.58

 

Per quanto attiene, infine, al bilancio triennale 2015-2017, le previsioni riferite alla Missione n. 1 si mantengono sostanzialmente stabili con lievi scostamenti, in base ai quali scendono a 2.710,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2.696,6 milioni di euro per il 2017.

 

Organi costituzionali

La previsione del disegno di legge di bilancio riferita al programma 1.1, è pari a 1.760,09 milioni di euro, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 67,5 milioni di euro, dovuta, in massima parte, alla riduzione dei fondi relativi alle spese elettorali.

 

Nell’ambito del programma si segnala in particolare la significativa riduzione degli stanziamenti destinati al capitolo 1638, nel quale sono appostati i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Gli stanziamenti per il 2015 presentano, infatti, un decremento pari a 63,5 milioni di euro rispetto ai dati dell’esercizio 2014, in dipendenza della riforma operata con il decreto-legge n. 149/2013 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13), che ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e previsto forme di contribuzione alternative, quali le agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini.

 

Il D.L. n. 149/2013 ha stabilito l’applicazione graduale della riforma per i partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, era riconosciuto il finanziamento pubblico in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso ed il cui termine di erogazione non era ancora scaduto alla data medesima (articolo 14). In base alla disciplina transitoria, tali partiti continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario 2013 e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio 2013, il finanziamento è stato riconosciuto integralmente;

b) nel primo (2014), nel secondo (2015) e nel terzo (2016) esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 149, ossia il 2018.

 

Oltre a ciò, per il 2015 gli stanziamenti destinati alle spese del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) non registrano alcuna variazione rispetto alle previsioni assestate per l’anno 2014. La dotazione della Presidenza della Repubblica (cap. 2101) registra una riduzione di 4 milioni di euro rispetto ai dati del 2014.

 

(in milioni di euro)

Organi costituzionali

dal 2010 al 2012

2013

Ass. 2014
L. 145/2014

BLV 2015

Variazione

2015/2014

 

ass.

%

Presidenza della Repubblica

228

228

228

224

- 4

-1,7

Senato della Repubblica

526,36

505,36

505,36

505,36

0

--

Camera dei deputati

982,8

943,16

943,16

943,16

0

--

Corte costituzionale

52,7

52,7

52,7

52,7

0

--

 

Più in generale, negli ultimi cinque anni le dotazioni di tutti gli organi costituzionali si sono mantenute entro il livello fissato per l’esercizio finanziario 2010.

Inoltre, a partire dall’esercizio 2013, le dotazioni sia della Camera che del Senato sono diminuite ulteriormente rispetto al livello del 2010; in via analoga, a partire dal 2015 la dotazione richiesta dalla Presidenza della Repubblica risulta inferiore rispetto al livello fissato nel 2010.

 

All’interno del programma in esame, si segnala, inoltre, l’invarianza del capitolo 1999, istituito nell’esercizio finanziario 2013, in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell’Ufficio parlamentare di bilancio in attuazione della L. n. 243/2012: le somme destinate sono pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

 

Organi a rilevanza costituzionale

Per quanto riguarda invece la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 e riferita alle spese per Corte dei Conti, Consiglio di Stato e T.A.R, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), la previsione del disegno di legge di bilancio per il 2015, è pari a 502,3 milioni euro, con un decremento di 24,78 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio 2014.

 

Nell’ambito del programma, tale decremento dipende, in particolare, dalle voci relative alla Corte dei conti, le cui previsioni di competenza per l’anno 2015 fanno registrare un decremento di 12,7 milioni di euro (-4,5%) rispetto alle previsioni assestate per il 2014 (capitolo 2160 e capitolo 2162, riguardanti, rispettivamente le spese di funzionamento e le spese obbligatorie della Corte); quelle relative agli organi della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Tar), le cui previsioni di competenza diminuiscono di 11 milioni di euro (-5,8%) e quelle relative al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), il cui stanziamento (capitoli 2178 e 2192) è pari a 18,72 milioni di euro (-1,6%).

 

(in milioni di euro)

Organi a rilevanza costituzionale

2012

2013

Ass. 2014
L. 145/2014

BLV 2015

Variazione

2015/2014

 

ass.

%

Corte dei conti

278,9

279,32

281,2

268,43

-12,7

-4,5

Consiglio di Stato e TAR

194,43

195,79

188,92

177,92

-11

- 5,8

CNEL

19,26

19,14

19,07

18,72

-0,3

-1,6

 

In proposito, si segnala che il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) prevede una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (art. 25, co. 1, su cui, si v. supra).

 

In relazione allo stanziamento per il CNEL, si evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) prevede che l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo (art. 25, co. 2). Secondo la relazione tecnica, la disposizione comporterebbe un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL, pertanto, verrebbe ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro.

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza - a 482,58 milioni di euro, con un lieve decremento di 1,78 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 4,34 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014.

 

Nel programma in questione, oltre alle spese di funzionamento e obbligatorie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, figurano le spese per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges, per il pagamento delle spese derivanti dal contenzioso relativo alle borse di studio per i medici specializzandi, per gli interventi del Servizio Civile Nazionale, per il finanziamento delle iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane per le celebrazioni del settantesimo Anniversario della Resistenza e delle Guerra di Liberazione, per promuovere la conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale in favore delle future generazioni, per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "luoghi della memoria" per la celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

 

Più in particolare, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, destinati alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 336,39 milioni di euro di cui 34,9 milioni di euro per spese di funzionamento (cap. 2115) e 301,48 milioni per spese obbligatorie (cap. 2120).

Rispetto al 2014, si registra un decremento di complessivi 6,2 milioni di euro sulle previsioni assestate (pari all’1,8%) e di 5,1 milioni rispetto ai dati della legge di bilancio 2014.

 

In generale, con riferimento agli stanziamenti riferibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri si ricorda che fino all’esercizio finanziario 1999 era previsto un autonomo stato di previsione, che individuava 20 centri di responsabilità, riportato nella Tabella 2 – Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata alla legge annuale di bilancio.

Tale impostazione è stata radicalmente modificata a seguito della riforma dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio conseguente all’approvazione del D.Lgs. n. 303/1999[23]. Questo decreto legislativo, da un lato, ha trasferito numerose funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni, dall’altro le ha conferito piena autonomia contabile e di bilancio disponendo l’iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell’economia e delle finanze). L’ammontare dello stanziamento è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria (oggi legge di stabilità). A partire dall’esercizio finanziario 2010, le risorse destinate alla Presidenza sono state divise in due capitoli:

-      il cap. 2115, spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio, che continua ad essere esposto in tabella C;

-      il cap. 2120, spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le risorse stanziate in tali capitoli non esauriscono tuttavia le risorse di competenza della Presidenza stessa, in quanto ad esse si aggiungono le somme da destinare alle politiche di settore gestite dai Ministri senza portafoglio, gli interventi del servizio civile nazionale, le provvidenze per l’editoria e le risorse per gli interventi del Dipartimento della protezione civile.

Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all’autonoma gestione delle spese. Al riguardo, il D.Lgs. n. 303/1999 attribuisce ampia autonomia alla Presidenza, con riferimento sia all’organizzazione interna, sia agli aspetti finanziari. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l’art. 8 del D.Lgs. n. 303/1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i princìpi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato, da ultimo, il D.P.C.M. 22 novembre 2010, Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, che, tra l’altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione. Tale provvedimento prevede che spetta all’Ufficio bilancio e ragioneria elaborare il progetto di bilancio, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale. Sentita la conferenza dei capi dipartimento, il Segretario generale sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente del Consiglio che lo approva con proprio decreto. Il bilancio viene quindi comunicato ai Presidenti delle Camere entro 15 giorni dalla sua approvazione. Qualora, in seguito all’approvazione del bilancio dello Stato, si renda necessario apportare delle variazioni al bilancio dello Presidenza, il Presidente del Consiglio vi provvede con proprio decreto. Il bilancio della Presidenza, infine, viene trasmesso, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In allegato al bilancio di previsione viene presentato il bilancio pluriennale, ed, inoltre, è prevista la predisposizione del conto finanziario entro il 10 giugno di ogni anno.

 

Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) prevede una lieve riduzione della previsione a legislazione vigente, portando l’ammontare del Fondo per le spese di funzionamento, per l’anno 2015, a 33,42 milioni di euro.

In proposito, si segnala, inoltre, che il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 10 milioni di euro (art. 25, co. 4, su cui, si v. supra).

 

L’altro capitolo ricompreso nell’unità di voto riferita alla Presidenza si riferisce al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale (cap. 2185, esposto in Tabella C), il cui stanziamento di competenza per l’anno 2015 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente a 69,17 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate e al bilancio 2014 si registra una riduzione pari a 39,88 milioni di euro (36,6%).

La Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) prevede una lieve riduzione della previsione a legislazione vigente, portando l’ammontare del Fondo a 65,73 milioni di euro per l’anno 2015.

 

(in milioni di euro)

Stanziamenti bilancio 2015

2012

2013

2014

2015

Presidenza del Consiglio (cap. 2115)

35,35

37,8

41,59

34,91

Presidenza del Consiglio (cap. 2120)

302,52

301,84

301,01

301,48

Fondo servizio civile (cap. 2185)

66,99

101,7

109,05

69,17

 

In proposito, si ricorda inoltre che è all’esame, in sede referente presso la Commissione XII (Affari sociali) della Camera, il disegno di legge A.C. 2617, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” d’iniziativa del Governo. In relazione a tale riforma, peraltro, il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) reca una autorizzazione triennale di spesa, con uno stanziamento di:

§  50 milioni di euro per il 2015;

§  140 milioni di euro per il 2016;

§  190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime.

 

Nell’ambito del programma in esame, si segnala, infine, una riduzione delle previsioni di spesa per l’implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges (cap. 2124), che risultano pari a 1,3 mln di euro per il 2015 (circa – 400 mila euro rispetto alle previsioni assestate e al bilancio 2014).

Altri programmi di spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze

Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell’ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri si ricordano:

 

§  gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), la cui dotazione di competenza ammonta a 1.148,4 milioni di euro (+40,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014, in dipendenza delle preferenze espresse dai contribuenti alla destinazione dell’otto per mille nella dichiarazione dei redditi Irpef alle diverse confessioni religiose);

 

§  gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 8 (Soccorso civile) al programma Protezione civile (8.5), per il quale le previsioni di competenza per il 2015 ammontano, a legislazione vigente, a 1.580,53 milioni di euro, in riduzione di 705,49 milioni di euro rispetto all’assestamento 2014 (-30,9%)e di 644,21 milioni rispetto ai dai della legge di bilancio 2014 (-28,9%).

Rientrano nell’ambito del programma le attività relative al Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile.

Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis), attraverso il rifinanziamento dei fonti esposti in tabella, prevede un aumento complessivo delle risorse previste a legislazione vigente, per l’anno 2015, di 70 milioni di euro.

 

§  gli stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) ai programmi:

Ø  Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 relativi agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche. In particolare, la previsione di competenza per il 2014 per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche è pari a 0,92 milioni di euro, con un decremento di circa 134 mila euro (-12,7%) rispetto alle previsioni assestate per il 2014, mentre le spese connesse agli interventi sono previste pari a 819 mila euro, con un decremento di circa 119 mila euro (-12,7%);

Ø Promozione dei diritti e delle pari opportunità (24.8), nel cui ambito si colloca il cap. 2108 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità), con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2015 pari a 28,82 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala una riduzione delle risorse, pari a 8,3 milioni (-22,3%) rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 3,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014 (-10,3%).

Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis), nel quale è esposto il Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità (D.L. 223/2006, art. 19, co. 3 - cap. 2108/P) non apporta variazioni rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente, per l’anno 2015, pari a 9,97 milioni di euro.

Altri stanziamenti di interesse della I Commissione

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Si segnalano, in particolare, gli stanziamenti destinati:

Ø  alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell’art. 29 della L. 124/2007[24] nel capitolo 1670 nell’ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica (7.4). Il capitolo reca uno stanziamento pari a 605,05 milioni di euro per il 2014 (-0,4 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014 e -3,44 mln rispetto alla legge di bilancio 2014). Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio;

Ø  alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall’attuazione dei referendum nel capitolo 3020 nell’ambito della missione Fondi da assegnare. Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 320 milioni euro per il 2015, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nel legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) in materia elettorale;

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 398 ss.) reca diverse misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie.

 

Ø  alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione; il capitolo 5217 (Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione)[25] reca uno stanziamento di 1,44 milioni di euro in termini di competenza (+0,16 milioni di euro rispetto all’assestamento 2014). Inoltre, nel capitolo 5218 sono iscritte le previsioni delle spese di natura obbligatoria per la Scuola, pari a circa 8,6 milioni di euro, in riduzione del 25,7% rispetto ai dati del 2014;

Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis), nel quale è esposto il Fondo, propone una riduzione dello stanziamento previsto a legislazione vigente, per l’anno 2015, stabilendo risorse pari a 1,05 milioni di euro.

Si consideri, inoltre, che, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del medesimo disegno di legge, è prevista una riduzione del trasferimento statale in favore della Scuola di 50 mila euro a decorrere dal 2015.

 

§  alle spese dell’Agenzia per l’Italia digitale; il capitolo 1707[26] reca uno stanziamento di 2,74 milioni di euro in termini di competenza, per le spese di funzionamento, con una diminuzione di circa 19 mila euro rispetto alle previsioni assestate per il 2014 (tale capitolo Tabella C del disegno di legge di stabilità 2015). Inoltre, nel capitolo 1716 sono iscritte le previsioni delle spese di natura obbligatoria per l’Agenzia, pari a 7,1 milioni di euro;

Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis), nel quale è esposto il Fondo per le spese di funzionamento dell’Agenzia (cap. 1707) non prevede alcuna variazione rispetto allo stanziamento a legislazione vigente, per l’anno 2015.

Si consideri, inoltre, che, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del medesimo disegno di legge, è prevista una riduzione del trasferimento statale in favore dell’Agenzia di 200 mila euro a decorrere dal 2015.

 

§  alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca uno stanziamento pari a 5,17 milioni di euro per il 2015 (-0,19 mln di euro rispetto ai dati dell’assestamento e del bilancio 2014);

Si consideri, inoltre, che, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis), è prevista una riduzione del trasferimento statale in favore dell’Autorità di 100 mila euro a decorrere dal 2015.

 

§  alle spese per l’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680)[27], con una previsione di spesa pari a 52,59 milioni di euro, (-10,15 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2014). A questi occorre aggiungere 140 milioni di spese obbligatorie (cap. 1685), che non subiscono variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis), nel quale è esposto il Fondo per le spese di funzionamento dell’ISTAT (cap. 1680) prevede una riduzione ulteriore dello stanziamento previsto a legislazione vigente, per l’anno 2015, prevedendo risorse pari a 36,32 milioni di euro.

Si consideri, inoltre, che, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del medesimo disegno di legge, è prevista una riduzione del trasferimento statale in favore dell’ISTAT di 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

 


 



[1]     Art. 1, lett. F) della Convenzione di Ginevra ratificata dalla legge 24 luglio 1954, n. 722.

[2]     Il Fondo Europeo per i Rifugiati è stato istituito con Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE (cd. “Decisione FER”) per sostenere le azioni degli Stati membri dell’Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi. La Decisione introduce un nuovo sistema di gestione degli interventi, che affida a ciascuno Stato membro il compito di individuare, sulla base della situazione esistente nei singoli Paesi, le carenze nel campo dell’accoglienza, dell’integrazione e del rimpatrio volontario e le azioni da intraprendere per far fronte alle specifiche esigenze riscontrate a livello nazionale, attraverso la predisposizione di un apposito programma di attuazione FER. Le risorse finanziarie del FER vengono ripartite fra gli Stati membri, ai quali viene affidata la responsabilità dell’attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno comunitario e quindi la selezione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei singoli progetti. In Italia, l’Autorità Responsabile è il Ministero dell’Interno. Si cfr.:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema010.html.

[3]     La tabella C dispone un incremento a regime del finanziamento dell’AGEA per 20 milioni annui.

[4]     La tabella C dispone per l’ENEA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 2.500.000 euro.

[5]     L’importo del BLV 2015 qui riportato non ricomprende la quota parte dello stanziamento del capitolo determinato dalla tabella C. Considerando anche tale quota, l’importo complessivo di BLV 2015 è pari a 147,8 milioni, come indicato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

[6]     La tabella C dispone per l’ISPRA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 500.000 euro, che interessa anche il cap. 3621.

[7]     Come modificato, sul punto, dall’articolo unico, comma 453, della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

[8]     L’indennità di vacanza contrattuale è l’incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di un suo rinnovo e finchè questo non sia rinnovato).

[9]     L’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge. La norma, in particolare, ha disposto la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità) per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso tempo, è stata prevista l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, a cui si provvede a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti indicate in precedenza.

[10]   Si ricorda che dopo l’adozione del D.L. n.78/2010, l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 98/2011, al fine di consolidare le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nella scorsa legislatura, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la (eventuale) proroga delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. n. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall’articolo 9 del D.L. 78/2010, tra cui quelle (di cui all’articolo 9, comma 21) concernenti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato

[11]   Il personale in regime di diritto pubblico di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e  della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[12]   Il richiamato articolo 24 L. 448/1998 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

[13]   I benefici scontano gli effetti economici derivanti dall’attribuzione dei sei scatti stipendiali attribuiti al momento del collocamento in servizio, per i quali il personale può optare in alternativa alla promozione alla vigilia.

[14]   Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

[15]   D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148).

[16]   Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009. Le codifiche SIOPE costituiscono una classificazione economica delle entrate e delle spese che dedica particolare attenzione all'individuazione del comparto di appartenenza dei soggetti da cui provengono o a cui sono destinati i flussi finanziari, al fine di consentire il consolidamento dei conti pubblici, nonché alle esigenze del sistema europeo dei conti (SEC 95) al fine di fornire informazioni all'ISTAT. I codici sono differenziati tra i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti locali ed altri).

[17]   Tale norma prevede che la Corte riferisca almeno annualmente, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, anche sulla base dell’attività svolta dalle Sezioni regionali, allo scopo di fornire dati di sintesi rispetto ai controlli eseguiti sul territorio.

[18]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[19]   Approfondimenti sulle funzioni del Ministero dell’interno e sulla organizzazione amministrativa che presiede allo svolgimento delle attività ad esse relative si possono rinvenire sul sito Internet del Ministero: www.interno.it.

[20]   Il Ministero dell’interno, infine, formula alla Presidenza del Consiglio il parere di legittimità sulle leggi regionali, ai fini della promozione della questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

[21] L. 27 dicembre 2013, n. 148, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

[22] L. 3 ottobre 2014, n. 145, Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

[23]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[24]   L. 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

[25]   Il capitolo è collocato nell’ambito dell’U.P.B. 24.1.2 del Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.1), della Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). Il capitolo esposto in Tabella C di legge finanziaria.

[26]   Il capitolo è collocato nell’ambito dell’u.p.b. 12.1.2 del programma Ricerca di base e applicata (17.15) della missione n. 17 (Ricerca e innovazione).

[27]   Il capitolo si colloca nell’ambito dell’u.p.b. 24.1.2 del programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.1), della Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).