Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Protezione internazionale e diritto d'asilo - A.C. 327 ' A.C. 944 ' A.C. 1444 - Testo a fronte tra le norme vigenti e le proposte di legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 91 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 20/11/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
Documentazione per l’esame di |
Protezione internazionale e diritto d’asilo A.C. 327 – A.C. 944 – A.C. 1444 |
Testo a fronte tra le norme vigenti e
le proposte di legge |
n. 91/1 |
20 novembre 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi –
Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it |
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La
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citata la fonte. |
File: AC0228a.doc |
Testo a fronte tra le norme vigenti e le Pdl AA.CC. 327, 944 e 1444
Nel presente dossier le proposte di legge A.C. 327 e A.C. 944 vengono messe a confronto con le disposizioni vigenti in materia di protezione internazionale e diritto di asilo, che sono rappresentate da:
- decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (c.d. decreto “accoglienza”);
- decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (c.d. decreto “qualifiche”);
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (c.d. decreto “procedure”);
- nonché dagli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
Per agevolare la lettura, il testo a fronte segue l’ordine dato dalle disposizioni dell’A.C. 327, posto nella colonna centrale, che introduce una disciplina organica che sostituisce integralmente la vigente. Nella colonna di sinistra sono indicate le disposizioni vigenti con i relativi riferimenti normativi e, nella colonna di destra, la proposta A.C. 944.
Il testo a fronte non prende in considerazione l’A.C. 1444 in quanto tale proposta ha oggetto un solo aspetto dell’intera disciplina della protezione internazionale, introdotto mediante un articolo aggiuntivo al D.L. 416/1989, di cui si dà conto del dossier Schede di lettura.
Norme vigenti |
A.C. 327 |
A.C. 944 |
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Titolo I |
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Capo I |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Finalità |
Finalità |
Protezione della persona |
1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di
seguito denominati: «stranieri», della qualifica di rifugiato o di protezione
sussidiaria, nonché norme sul contenuto degli status riconosciuti. Articolo 1 1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle
domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da
cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di
seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione
degli status riconosciuti. |
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione ha per oggetto la disciplina organica del diritto di asilo, la
condizione di rifugiato e la protezione sussidiaria dei cittadini di Paesi
terzi e degli apolidi, nel rispetto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
del Protocollo relativo allo status
dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla
legge 14 febbraio 1970, n. 95, e della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata Parigi il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. |
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione
umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge, in attuazione dell’articolo 10 della Costituzione e in conformità
alle convenzioni e agli accordi internazionali a cui l’Italia aderisce. |
Articolo 1 1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative
all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio
nazionale. 2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva
2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in àmbito comunitario. |
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2. Lo Stato italiano, in nome del principio di solidarietà
internazionale, anche mediante l'approvazione della disciplina organica di
cui alla presente legge, promuove nell'ambito dell'Unione europea e della
comunità internazionale un sistema di condivisione della responsabilità e di
collaborazione che pone in primo piano le finalità umanitarie dell'asilo,
anche rispetto alle esigenze interne di controllo dei flussi migratori, e che
è attuato distribuendo i costi e la responsabilità del diritto di asilo,
dello status di rifugiato e della
protezione sussidiaria tra i Paesi. |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Definizioni |
Definizioni |
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1. Ai fini della presente legge s'intende per: |
1. Ai fini della presente legge s'intende per: |
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a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle
lettere f) e h); |
a) «protezione internazionale»: la protezione riconosciuta all'avente
diritto all'asilo, allo status di
rifugiato o alla protezione sussidiaria; |
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b) «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è
stato riconosciuto, lo status di
rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, ovvero il diritto di
asilo ai sensi degli articoli 3, 4 e 5; |
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b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
legge 14 febbraio 1970, n. 95; |
c) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione del 1951 e il Protocollo
del 1967, di cui all'articolo 1, comma 1; |
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c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato
a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n.
848; |
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d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848; |
d) «Convenzione sui diritti dell'uomo»: la Convenzione del 1950, di
cui all'articolo 1, comma 1; |
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e) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e l'apolide; |
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c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda
di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una
decisione definitiva; (art. 2,
D.Lgs. 25/2008) |
f) «richiedente»: qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che
ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è
stata presa una decisione definitiva; |
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e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova
fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa
di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure
apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di
siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui
all'articolo 10; |
g) «rifugiato»: il cittadino straniero al quale lo Stato ha
riconosciuto lo status di
rifugiato; Vedi anche art. 3 |
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f) «status di rifugiato»:
il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale
rifugiato; |
Vedi art. 3 |
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g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino
straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato
ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse
nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel
quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il
quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese; |
Vedi art. 4 |
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h) «status di protezione
sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale
persona ammissibile alla protezione sussidiaria; |
h) «status di beneficiario
di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno
straniero quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; Vedi anche art. 4 |
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i) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione
presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; |
i) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di
protezione presentata secondo le procedure previste dalla presente legge e
dal regolamento di cui all'articolo 58, diretta a ottenere il diritto di
asilo, lo status di rifugiato o di
beneficiario di protezione sussidiaria; |
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l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare,
già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i
quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di
protezione internazionale: |
l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare
del beneficiario di protezione internazionale o sussidiaria: |
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a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria; |
1) il coniuge del beneficiario; |
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b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo
carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli legittimi; |
2) i figli minori del beneficiario, a condizione che siano non
sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o
adottivi; |
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3) il padre, la madre o un altro adulto che sia responsabile, in base
a quanto previsto dall'ordinamento italiano, del beneficiario, nei casi in
cui tale beneficiario è minore e non coniugato ovvero persona vulnerabile; |
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4) tutti gli altri familiari dipendenti con esso conviventi; |
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m) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni
diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo
di assistenza e di rappresentanza legale; |
m) «minore non accompagnato»: il minore di età inferiore agli anni
diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo
di assistenza e di rappresentanza legale. Il termine include il minore che è
abbandonato dopo essere entrato nel territorio italiano; |
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Vedi art. 8, D.Lgs. 140/2005. |
n) «persona vulnerabile»: le donne in stato di gravidanza, i
disabili, gli anziani, le vittime di torture o altre gravi forme di violenza
fisica o psicologica, o i minori che hanno subìto qualsiasi forma di abuso,
sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che hanno
gravemente sofferto gli effetti di un conflitto armato; |
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n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente è
cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora
abituale. |
o) «Paese d'origine»: il Paese di cui il richiedente è cittadino o,
se apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale; |
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p) «permesso di soggiorno»: il titolo rilasciato dalle competenti
autorità dello Stato italiano che permette al cittadino di un Paese terzo, o
a un apolide, di soggiornare nel territorio dello Stato; |
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i) «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
(art. 2,
D.Lgs. 25/2008) |
q) «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
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Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Definizioni |
Status di rifugiato |
Titolari del diritto di asilo |
e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di
essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza
ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale
timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide
che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto
timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui
all'articolo 10; |
1. Lo status di rifugiato è
riconosciuto allo straniero che, avendo giustificato timore di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche,
appartenenza a un determinato gruppo sociale, di genere o di orientamento
sessuale, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza ovvero,
se apolide, dal Paese nel quale aveva residenza abituale, e non può o, sulla
base di suddetto timore, non vuole tornare in tale Paese o avvalersi della sua
protezione. |
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, e` garantito: a) allo straniero o all’apolide al quale e` riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito
denominata « Convenzione di Ginevra », e dal protocollo relativo allo statuto
dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla
legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese
del quale e` cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non
può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore
di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di orientamento
sessuale, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o
etnico, ovvero per le sue opinioni politiche; |
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Articolo 2 |
Articolo 4 |
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Definizioni |
Status di beneficiario di protezione sussidiaria |
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g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino
straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato
ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse
nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel
quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il
quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese; |
1. Lo status di
beneficiario di protezione sussidiaria è riconosciuto allo straniero che, pur
non avendo i requisiti per la condizione di rifugiato, si trova fuori dal
Paese d'origine e non può rientrare in quanto teme rischi reali di subire un
danno grave, definito dall'articolo 9. |
b) allo straniero o all’apolide che non può o non vuole avvalersi
della protezione del Paese del quale e` rispettivamente cittadino o residente
abituale, in quanto si trova nell’effettiva necessità di salvare sé o i
propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di
tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana. |
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Articolo 5 |
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Diritto di asilo |
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1. In attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, allo straniero
cui è impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio dei diritti di
libertà democratica garantiti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto
di asilo nel territorio della Repubblica, quanto non vi siano i presupposti
per il riconoscimento dello status
di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria. |
Vedi lettera b). |
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2. La limitazione generale delle libertà democratiche è valutata
anche nel caso di impedimento dell'effettivo godimento di uno o più dei
diritti di cui al comma 1, purché determini una condizione di invivibilità
democratica nel Paese d'origine. |
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Vedi artt. 44 e 55. |
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui
all’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di
asilo é esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio
minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente
convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato. |
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Titolo II |
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Capo I |
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Articolo 6 |
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Cause di esclusione |
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1. Il diritto di asilo non è applicabile nelle sedi diplomatiche,
consolari, sulle navi da guerra e in tutte le sedi regolate da specifiche
norme di diritto internazionale. |
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2. È escluso il riconoscimento del diritto di asilo quando il
richiedente si è reso responsabile di atti volti a sovvertire l'ordine
costituzionale del Paese d'origine, se questo garantisce formalmente e
sostanzialmente i diritti fondamentali di libertà democratica della
Costituzione italiana. La protezione non è esclusa quando gli atti compiuti
dal richiedente asilo sono stati mirati a liberare il Paese d'origine da un
regime formalmente o solo sostanzialmente antidemocratico e illiberale. Ai
fini del presente comma non rileva la presenza o assenza di atti concreti ed
effettivi di persecuzione. |
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3. Il riconoscimento del diritto di asilo è inoltre escluso quando
ricorrono gravi ed effettivi motivi che possono mettere a serio rischio la
sicurezza nazionale dello Stato. |
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Capo III |
Capo II |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Atti di persecuzione |
Atti e motivi della persecuzione |
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1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di
persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono
alternativamente: |
1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A,
della Convenzione di Ginevra gli atti che, alternativamente: |
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a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; |
a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo; |
|
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti
umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona
un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). |
b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei
diritti umani, il cui impatto è sufficientemente grave da esercitare sulla
persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). |
|
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro,
assumere la forma di: |
2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al
comma 1 possono assumere la forma di: |
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a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; |
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; |
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b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio; |
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio; |
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c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie; |
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie; |
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d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria; |
d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria; |
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e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di
prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare
la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di
esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; |
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di
prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la
commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 8 o nel caso di obiezione di coscienza; |
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f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro
l'infanzia. |
f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia. |
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Articolo 8 |
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Motivi di persecuzione |
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1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo
7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: |
3. Nel valutare i motivi di persecuzione, si deve tenere conto dei
seguenti elementi: |
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a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti
al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato
gruppo etnico; |
a) il concetto di «razza» si riferisce, in particolare, a
considerazioni sul colore della pelle, sulla discendenza o sull'appartenenza
a un determinato gruppo etnico; |
|
b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non
teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto
celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri
atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento
personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; |
b) il concetto di «religione» include, in particolare, le convinzioni
teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di
culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità,
altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento
personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; |
|
c) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza,
o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad
un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica,
comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione
di un altro Stato; |
c) il concetto di «nazionalità» si riferisce alla cittadinanza, o
all'assenza di cittadinanza, e designa, in particolare, l'appartenenza a un
gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, da
comuni origini geografiche o politiche o dalla sua affinità con la
popolazione di un altro Stato; |
|
d) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che
condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere
mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così
fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe
essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità
distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla
società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un
particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica
comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non
includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; |
d) un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale, in
particolare quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica
innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una
caratteristica o una fede fondamentale per l'identità o per la coscienza di
una persona o quando tale gruppo possiede un'identità distinta nel Paese
d'origine, perché è percepito come diverso dalla società circostante. In
funzione delle circostanze nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale
può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento
sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può
includere atti penalmente rilevanti ai sensi dell'ordinamento vigente. Ai
fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o
dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene
conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; |
|
e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla
professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione
inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro
politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente
abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. |
e) il concetto di «opinione politica» si riferisce, in particolare,
alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una
questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 11 e alle
loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia
tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. |
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4. Ai sensi dell'articolo 3, i motivi di cui al comma 3 devono essere
collegati agli atti di persecuzione definiti dai commi 1 e 2, o alla mancanza
di protezione contro tali atti. |
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2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere
perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le
caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che
provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli
venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. |
5. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere
perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le
caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che
provocano gli atti di persecuzione, purché tale caratteristica gli sia
attribuita dall'autore delle persecuzioni. |
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Articolo 10 |
Articolo 8 |
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Esclusione |
Cause di esclusione, cessazione e revoca |
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1. Lo straniero è escluso dallo status
di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della
Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o
di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata
definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate
dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle
forme di protezione previste dal presente decreto. |
1. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se: a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione D,
della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o all'assistenza di un
organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'ACNUR. Quando la
protezione o l'assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione
di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle
pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
le persone sono ammesse ai benefìci della presente legge; |
|
|
b) le autorità competenti del Paese nel quale ha stabilito la sua
residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della
cittadinanza del Paese stesso ovvero diritti e obblighi equivalenti. |
|
2. Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere: |
2. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano
fondati motivi per ritenere che: |
|
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali
relativi a tali crimini; |
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali
relativi a tali crimini; |
|
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio
del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che
abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un
dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati
gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena
prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro
anni o nel massimo a dieci anni; |
b) abbia commesso al di fuori del territorio italiano un reato grave
prima di essere ammesso come rifugiato, ovvero abbia commesso atti
particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo
politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto
comune; la gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista
dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o
nel massimo a dieci anni di reclusione; |
|
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli
1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite. |
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai princìpi
delle Nazioni Unite stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 dello
statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso
esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, di seguito denominato
«Statuto». |
|
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti
concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti. |
|
|
Articolo 13 |
|
|
Revoca dello status di rifugiato |
|
|
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso,
la revoca dello status di rifugiato
di uno straniero è adottata su base individuale, qualora, successivamente al
riconoscimento dello status di
rifugiato, è accertato che: |
3. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso,
la revoca dello status di rifugiato
è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento
dello status di rifugiato, è
accertato che: |
|
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12; |
a) sussistono le condizioni di cui ai commi 1 e 2; |
|
b) il riconoscimento dello status
di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in
modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa
documentazione dei medesimi fatti. |
b) il riconoscimento dello status
di rifugiato è stato concesso, in modo esclusivo, in base a fatti presentati
in modo erroneo o alla loro omissione, ovvero al ricorso ad una falsa
documentazione dei medesimi fatti. |
|
Articolo 9 |
|
|
Cessazione |
|
|
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando: |
4. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide cessa di essere un
rifugiato qualora: |
|
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese
di cui ha la cittadinanza; |
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese
d'origine in maniera non occasionale; |
|
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata; |
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata; |
|
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza
e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza; |
c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione
del Paese d'origine; |
|
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in
cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; |
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in
cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; |
|
e) non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la
cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il
riconoscimento dello status di
rifugiato; |
e) non possa più rinunciare alla protezione del Paese d'origine
perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il
riconoscimento dello status di
rifugiato; |
|
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel
quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che
hanno determinato il riconoscimento dello status
di rifugiato. |
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese
d'origine perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il
riconoscimento dello status di
rifugiato. |
|
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il
cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da
eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi
motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. |
5. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del comma 4, gli
Stati membri dell'Unione europea valutano se il cambiamento delle circostanze
sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato
timore di persecuzioni e non sussistano gravi motivi umanitari che
impediscano il rimpatrio. |
|
3. La cessazione è dichiarata sulla base di una valutazione
individuale della situazione personale dello straniero. |
|
|
|
6. Il comma 4 non si applica al rifugiato che possa invocare
l'esistenza di motivi d'imperio derivanti da precedenti persecuzioni, tali da
rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza
ovvero, se trattasi di apolide, del Paese in cui aveva precedentemente la
dimora abituale. |
|
|
7. Il presente articolo si applica, per quanto compatibile, anche nei
casi di diritto di asilo. |
|
Articolo 11 |
|
|
Riconoscimento dello status di rifugiato |
|
|
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda è
valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5
e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non
sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e
10. |
|
|
|
|
|
Articolo 12 |
|
|
Diniego dello status di rifugiato |
|
|
1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando: |
|
|
a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non
sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le
cause di esclusione di cui all'articolo 10; |
|
|
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; |
|
|
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale. |
|
|
|
|
|
Capo IV |
Capo III |
|
Articolo 14 |
Articolo 9 |
|
Danno grave |
Danni gravi |
|
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono
considerati danni gravi: |
1. Ai fini della concessione della protezione sussidiaria sono
considerati danni gravi: |
|
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; |
a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; |
|
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; |
b) la tortura o un'altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; |
|
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale. |
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale. |
|
|
|
|
Articolo 15 |
Articolo 10 |
|
Cessazione |
Cessazione, esclusione e revoca dalla protezione
sussidiaria |
|
1. La cessazione dello status
di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le
circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono
mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria. |
1. Il beneficiario dello status
di protezione sussidiaria cessa di avere tale status quando le circostanze che hanno indotto alla concessione
dello stesso sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione
non è più necessaria. |
|
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le
mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la
persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta
al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono
sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di
origine. |
2. Nell'applicare il comma 1 le mutate circostanze devono essere di
natura significativa e non temporanea garantendo che la persona avente titolo
a beneficiare dello status di
protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno
grave. |
|
|
3. Il comma 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che
può invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da
rifiutare di avvalersi della protezione del Paese d'origine. |
|
Articolo 16 |
|
|
Esclusione |
|
|
1. Lo status di protezione
sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo
straniero: |
4. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dalla
qualifica di persona avente titolo a beneficiare dello status di protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi
per ritenere che: |
|
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali
relativi a tali crimini; |
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali
relativi a tali crimini; |
|
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato
grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista
dalla legge italiana per il reato; |
b) abbia commesso un reato grave; la gravità del reato è valutata
anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione; |
|
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi
delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2
della Carta delle Nazioni Unite; |
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai princìpi
delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2
dello Statuto; |
|
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica. |
d) rappresenti un serio pericolo per la sicurezza dello Stato. |
|
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti
concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati. |
|
|
Articolo 17 |
|
|
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria |
|
|
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformità a quanto
stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di
cui agli articoli 15 e 16. |
|
|
Articolo 18 |
|
|
Revoca dello status di protezione sussidiaria |
|
|
1. La revoca dello status
di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al
riconoscimento dello status, è
accertato che: |
5. Fatto salvo l'obbligo del beneficiario dello status di protezione sussidiaria di rivelare tutti i fatti
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso,
la revoca dello status di
beneficiario di protezione sussidiaria è adottata su base individuale,
qualora, successivamente al riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria, è accertato
che: |
|
a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16; |
a) sussistono le condizioni di cui al comma 4; |
|
b) il riconoscimento dello status
di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti
presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa
documentazione dei medesimi fatti. |
b) il riconoscimento dello status
di beneficiario di protezione sussidiaria è stato concesso, in modo
esclusivo, in base fatti presentati in modo erroneo o alla loro omissione,
ovvero al ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti. |
|
|
|
|
Capo II |
Capo IV |
|
Articolo 5 |
Articolo 11 |
|
Responsabili della persecuzione o del danno grave |
Responsabili degli atti di persecuzione o di danni
gravi |
|
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione
internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: |
1. I responsabili degli atti di persecuzione o di danni gravi possono
essere: |
|
a) lo Stato; |
a) il Paese d'origine; |
|
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte
consistente del suo territorio; |
b) i partiti politici o le organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano il Paese d'origine o una parte del suo
territorio; |
|
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e
b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono
fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o
danni gravi. |
c) i soggetti non statali, se può essere dimostrato che i
responsabili di cui alle lettere a) e b) non possono o non vogliono fornire
la protezione contro le persecuzioni, contro la grave limitazione del
godimento dei diritti di libertà democratiche o contro danni gravi. |
|
|
|
|
Articolo 6 |
Articolo 12 |
|
Soggetti che offrono protezione. |
Agenti della protezione nel Paese d'origine |
|
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è
valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio. |
1. La protezione internazionale contro persecuzioni o danni gravi può
essere fornita esclusivamente dal Paese d'origine. |
|
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di adeguate
misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni
gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta
di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del
richiedente a tali misure. |
2. La protezione internazionale si intende fornita quando sono
adottate misure razionali e adeguate per impedire che possano essere inflitti
atti persecutori, limitativi delle libertà garantite dalla Costituzione o che
procurino danni gravi. Tali misure devono, altresì, avvalersi di un sistema
giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e
sanzionare i responsabili delle persecuzioni o dei danni gravi procurati e se
il richiedente ha accesso a tali misure. |
|
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno
Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai
sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti
negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto
opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni
internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati. |
3. Per stabilire se un'organizzazione controlla un Paese o una parte
del suo territorio e se fornisce protezione ai sensi del comma 2 si deve,
altresì, tenere conto degli eventuali orientamenti e atti dell'Unione
europea. |
|
|
4. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di
essere perseguitato o corre rischi reali ed effettivi di subire danni gravi,
le autorità competenti tengono conto al momento della decisione sulla domanda
delle condizioni generali vigenti nel Paese, nonché delle circostanze
personali del richiedente. A tal fine, la valutazione avviene anche sulla
base delle informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti competenti,
quali l'ACNUR e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. |
|
|
|
|
Articolo 4 |
Articolo 13 |
|
Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver
lasciato il Paese d'origine. |
Necessità di protezione internazionale |
|
1. La domanda di protezione internazionale può essere motivata da
avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di
origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal
Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte
costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti
già manifestati nel Paese d'origine. |
1. I fondati motivi di persecuzione o di danni gravi possono essere
basati anche alternativamente su avvenimenti successivi o attività a cui ha
partecipato il richiedente posteriormente all'abbandono del Paese d'origine.
A tale fine risulta rilevante in particolare la dimostrazione che tali
avvenimenti o attività costituiscono l'espressione di convinzioni o di
orientamenti manifestati nel Paese d'origine. |
|
|
|
|
|
Titolo III |
|
Capo I |
Capo I |
|
|
Articolo 14 |
|
|
Ambito generale di applicazione |
|
Vedi art. 1. |
1. Il presente titolo stabilisce le procedure che si applicano alle
domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale, ai
sensi della presente legge e delle norme di diritto internazionale o
dell'Unione europea, da cittadini di Paesi terzi o apolidi, nonché le
procedure per la revoca o per la cessazione dei relativi status riconosciuti. |
|
|
2. Le procedure si applicano alla richiesta degli status di cui agli articoli 3, 4 e 5. |
|
Articolo 37 |
|
|
Riservatezza |
|
|
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel
presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a
tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento. |
3. I soggetti coinvolti nelle procedure hanno l'obbligo di
riservatezza relativamente alle informazioni ottenute nel corso del
procedimento. |
|
|
|
|
Articolo 2 |
|
|
Definizioni |
|
|
[...] |
Vedi art. 2 |
|
|
|
|
Articolo 3 |
Articolo 15 |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti a ricevere e ad esaminare la
domanda. Criteri di inammissibilità |
|
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a
ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26. Vedi anche art. 6, co. 1 |
1. La polizia di frontiera e la questura sono competenti, secondo i
criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58, e
mediante uffici appositi, a ricevere la domanda di protezione internazionale
e la documentazione di cui all'articolo 34. |
|
1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, di cui all'articolo 4. |
2. Le autorità competenti all'istruttoria e all'esame delle domande
di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per la
protezione internazionale, di seguito denominate «commissioni territoriali». |
|
3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità
Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità
Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
|
Articolo 29 |
|
|
Casi di inammissibilità della domanda |
|
|
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e
non procede all'esame, nei seguenti casi: |
4. La commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e
non procede all'esame nei seguenti casi: |
|
a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato
firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale
protezione; |
a) il richiedente dichiara o certifica di aver ottenuto protezione
internazionale in un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e
può realmente avvalersi di tale protezione; |
|
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata
presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi
elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo
Paese di origine. |
b) il richiedente ha presentato una nuova domanda di protezione
internazionale dopo che la precedente domanda è stata respinta da parte della
commissione territoriale e della commissione nazionale di cui all'articolo 17
senza addurre nuovi e significativi elementi in merito alla sua condizione
personale o alle condizioni del Paese d'origine. |
|
Articolo 30 |
|
|
Casi soggetti alle procedure di cui al regolamento
(CE) n. 343/2003 |
|
|
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale
sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza
territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la
Commissione dichiara l'estinzione del procedimento. |
5. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la commissione territoriale
sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza
territoriale di un altro Stato, ai sensi del comma 3, la commissione
territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. |
|
|
|
|
Articolo 4 |
Articolo 16 |
|
Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale |
Commissione territoriale |
|
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la
denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», e si
avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
1. La commissione territoriale, oltre che all'istruttoria e all'esame
delle domande, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è competente a decidere,
in primo grado, sul riconoscimento della protezione internazionale. 2. Le commissioni territoriali si avvalgono del supporto organizzativo
e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno e della prefettura – ufficio territoriale del Governo
(UTG) – del capoluogo, salvo diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 58. |
|
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di
dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le
circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. 2-bis. Con decreto del
Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono
essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo
strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più
sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni
possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per
l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che
regolano l'attività delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto
previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. |
3. Le commissioni territoriali sono istituite in ogni regione. La
circoscrizione di competenza coincide con il territorio regionale. |
|
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro
dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di
genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di
un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il
Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su
indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione
territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti
supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni
territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali
occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da
personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni
appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni
partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di
presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. |
4. Le commissioni territoriali sono nominate dal Ministro
dell'interno, nel rispetto del principio di parità di genere, e sono composte
da un rappresentante della prefettura-UTG del capoluogo, da un rappresentante
dell'ACNUR in Italia e da personalità scelte per competenza in materia,
compresi i rappresentanti delle principali organizzazioni che si occupano di
protezione internazionale. Per ciascun componente sono nominati i rispettivi
supplenti e l'incarico di componente effettivo ha durata triennale,
rinnovabile. Le commissioni territoriali possono essere integrate da un
delegato del Ministero degli affari esteri, con la qualifica di componente
effettivo, ogni volta che è necessario, in relazione a particolari e
significativi afflussi di domande di protezione internazionale, in ordine
alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alle situazioni dei Paesi terzi. Il presidente è eletto
tra i componenti della commissione territoriale, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 58. |
|
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole
di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. |
|
|
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata
la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è
determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il
centro. |
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6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal
personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno. |
5. Le attività di supporto delle commissioni territoriali sono svolte
da personale individuato con il regolamento di cui all'articolo 58. |
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Articolo 7 |
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Competenza delle Commissioni territoriali |
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1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai
richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale
è collocato il centro individuato per l'accoglienza. |
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2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo è trasmessa alla
Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui
quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma
2, del regolamento. |
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Articolo 5 |
Articolo 17 |
Articolo 3 |
Commissione nazionale per il diritto di asilo |
Commissione nazionale per la protezione
internazionale |
Commissione centrale per il riconoscimento del
diritto di asilo |
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in
materia di revoca e cessazione degli status
di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e
coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento
dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di
una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio
delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine
dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al
fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di
fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di
collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di
carattere internazionale relativi all'attività svolta. |
1. La Commissione nazionale per la protezione internazionale, di
seguito denominata «Commissione nazionale», è competente in materia di revoca
e di cessazione degli status di protezione internazionale ai sensi della presente
legge, ha compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni
territoriali, di creazione e di aggiornamento di una banca dati informatica
contenente le informazioni relative al monitoraggio delle domande di
protezione internazionale e delle situazioni socio-politico-economiche dei
Paesi d'origine dei richiedenti, di reperire e di fornire alle commissioni
territoriali le informazioni e la documentazione ricevute dalle
organizzazioni internazionali e di fornire al Presidente del Consiglio dei ministri
le informazioni sui flussi dei richiedenti asilo per l'adozione del decreto
previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. La Commissione nazionale mantiene rapporti con il
Ministero degli affari esteri in merito all'attività svolta. Vedi anche art. 23. |
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, e dell'interno, è istituita la
Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito
denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di
esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della
presente legge e sulla permanenza o cessazione dell'asilo, nonché ogni altra
funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente
legge e dal regolamento di attuazione della medesima legge di cui
all'articolo 14, comma 1. La Commissione centrale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione. |
|
2. La Commissione nazionale è competente a decidere, in secondo
grado, sulle domande respinte dalle commissioni territoriali. |
|
2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di
equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La
Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in
servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da
un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha
durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita
con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto
favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di
voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione
nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
3. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio
della parità di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari
esteri. I componenti della Commissione nazionale sono scelti, in base ai
criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58, tra i maggiori
esperti della materia in ambito nazionale e internazionale, con
l'integrazione di un rappresentante dell'ACNUR, del Ministero dell'interno,
del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del Ministro dell'interno. Nel rispetto del principio di
terzietà rispetto all'interesse della pubblica amministrazione, il numero dei
componenti rappresentanti di pubblici uffici, di cui al presente comma, non
può superare un terzo del totale. L'incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile. Il presidente è eletto tra i componenti effettivi. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno
salvo diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 58 per il corretto espletamento delle funzioni della Commissione
nazionale. |
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta
da un professore universitario ordinario in materie giuridiche. La nomina a
presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta
consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica
fino al rinnovo della Commissione medesima. |
|
4. La Commissione nazionale può avvalersi della collaborazione, oltre
che dell'ACNUR, delle maggiori organizzazioni nazionali e internazionali che
si occupano di protezione internazionale. |
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3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una
o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione
sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni
della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le
medesime modalità previste per la Commissione nazionale. |
|
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute da
professori universitari in materie giuridiche. Le disposizioni del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, devono comunque
tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con
particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per
la cessazione dello status di
rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo. |
|
|
4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con
qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero
dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di
primo dirigente e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e
umani, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, nonché da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro
supplente per ogni componente della Commissione. In caso di parità di voti
prevale la decisione più favorevole per il richiedente. Le sezioni possono
deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la
necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la
propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della
prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per
ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a
viceprefetto aggiunto. |
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5. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di
presidenza, di cui al comma 6, ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
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|
6. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di
presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente
della Commissione, che lo presiede. Al consiglio di presidenza partecipa, su
invito del presidente della Commissione, anche uno degli esperti in materia
di diritti civili ed umani e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza
all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella
valutazione delle domande di asilo, nonché i criteri di massima per il
funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le
modalità e i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti
della Commissione centrale. |
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Capo II |
Capo II |
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Articolo 7 |
Articolo 18 |
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Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda |
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda |
|
1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello
Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla
decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma
dell'articolo 32. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o
un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare. |
1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello
Stato, ai fini dell'espletamento della procedura, fino alla decisione della
commissione territoriale in ordine alla domanda. Le condizioni dell'accoglienza
sono disciplinate dalla presente legge. |
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2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che
debbano essere: |
2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che devono
essere: |
|
a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da
un mandato di arresto europeo; |
a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da
un mandato di arresto europeo; |
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b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; |
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; |
|
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame
dell'istanza di protezione internazionale. |
c) avviati verso un altro Stato appartenente all'Unione europea
competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. |
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Articolo 8 |
Articolo 19 |
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Criteri applicabili all'esame e alle decisioni sulle
domande. |
Criteri applicabili all'esame e alle decisioni sulle
domande. |
|
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere
respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state
presentate tempestivamente. |
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere
respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate
tempestivamente. |
|
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo
individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della
domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. |
2. La decisione su ogni domanda deve essere assunta in modo
individuale, obiettivo e imparziale e sulla base di un adeguato esame della
domanda, effettuato ai sensi della presente legge. |
|
3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e
aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei
richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati,
elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR,
dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione
stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni,
costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni
territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali
chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. |
3. Ogni domanda è esaminata in base a informazioni precise e
aggiornate sulla situazione generale esistente nel Paese d'origine dei
richiedenti e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati,
elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR,
dal Ministero degli affari esteri o, comunque, acquisite dalla Commissione
stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni,
costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle commissioni
territoriali e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a
pronunciarsi su impugnazioni di decisioni di diniego. |
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Articolo 6 |
|
Articolo 4 |
Accesso alla procedura |
|
Presentazione della domanda di asilo |
1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente
dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto
dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura
competente in base al luogo di dimora del richiedente. |
Vedi art. 15, comma 1. |
1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di
dimora. |
|
|
2. Non si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 10 e
del comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo
straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di
linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della
presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. |
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai
figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore
all'atto della presentazione della stessa. |
4. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai
figli minori non coniugati presenti nel territorio nazionale con il genitore
all'atto della presentazione della stessa. |
|
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non
accompagnato ai sensi dell'articolo 19. |
5. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non
accompagnato ai sensi dell'articolo 50. |
|
Articolo 9 |
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|
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità
accertante |
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|
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono
comunicate per iscritto. 2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da
motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di
impugnazione ammissibili. |
6. Le decisioni sono comunicate per scritto e, quando respingono la
domanda, devono essere corredate di motivazioni di fatto e di diritto e
devono recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili. |
Vedi art. 7, co. 2 e 4 |
|
|
|
Articolo 10 |
Articolo 20 |
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Garanzie per i richiedenti asilo |
Garanzie per i richiedenti |
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|
1. Il richiedente asilo è considerato tale dal momento in cui
manifesta in qualsiasi forma, anche oralmente, la propria volontà di chiedere
protezione. |
Segue art. 4 3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante
dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. |
|
|
5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con
indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo
vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale |
1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia
competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei
suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione
per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna
al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. |
2. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia di
frontiera ovvero la questura competente a riceverla informa il richiedente
della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento
e dei tempi e dei mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli
elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo
informativo di cui al comma 3. |
|
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che
illustra: |
3. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite dal
regolamento di cui all'articolo 58, un opuscolo informativo che illustra: |
|
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale; |
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale; |
|
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua
permanenza in Italia; |
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua
permanenza in Italia; |
|
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per
riceverle; |
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per
riceverle; |
|
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione
internazionale. |
d) l'indirizzo e il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali
organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale. |
|
3. Al richiedente è garantita,
in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra
organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo. |
4. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la
possibilità di contattare l'ACNUR o un'altra organizzazione competente di sua
fiducia. |
|
4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte
le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della
protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui
indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o
araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al
richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della
sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. |
5. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Le
comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della
protezione internazionale sono rese al richiedente nella lingua da lui
indicata. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e
all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario,
l'assistenza di un interprete della sua lingua o di un'altra lingua a lui
comprensibile. |
|
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale,
allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate
le stesse garanzie di cui al presente articolo. |
6. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale,
allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate
le garanzie di cui al presente articolo. |
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Articolo 11 |
Articolo 21 |
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Obblighi del richiedente asilo |
Obblighi del richiedente |
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1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire
personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di
consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda,
incluso il passaporto. |
1. Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di comparire
personalmente davanti alla commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di
consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda,
incluso il passaporto. |
|
2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in
ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. |
2. Il richiedente è tenuto a informare la commissione territoriale,
anche mediante la questura competente e la prefettura-UTG del capoluogo, in
ordine ad ogni suo mutamento di residenza o di domicilio. |
Segue art. 4 4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda
autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con
l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli
atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e
con l'obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per
territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla
Commissione centrale e in copia alla questura. [...] 6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio
dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle
informazioni fornite dal richiedente asilo. |
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Vedi art. 44 |
7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno
temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla
sua richiesta. |
|
Vedi art. 44 |
8. Il questore rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di
asilo. |
|
Vedi art. 44 |
9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo
stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono
distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui
è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di
cui all'articolo 2. |
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2,
eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente
effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. |
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2,
eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente
effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. |
|
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad
agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in
materia di pubblica sicurezza. |
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad
agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in
materia di pubblica sicurezza. |
|
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Articolo 6 |
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Esame della domanda di asilo |
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Vedi art. 34, comma 2. |
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione
centrale, che a tal fine valuta: a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita
d'ufficio; b) le dichiarazioni rese in sede di audizione svolta dallo straniero
di fronte alla Commissione centrale; c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di
origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo
alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima
dell'allontanamento; d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non
governative di tutela dei diritti civili e umani. |
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Articolo 12 |
Articolo 22 |
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Colloquio personale |
Colloquio personale |
|
1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono
l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura
territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata
dell'interessato, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno
solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente. |
1. La Commissione nazionale e le commissioni territoriali dispongono
l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura
competente e, su richiesta motivata del richiedente, possono decidere di
svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile,
dello stesso sesso del richiedente. |
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,
l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione
necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza
giustificato motivo alla data fissata per l'audizione. |
2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la
domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti
i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o
l'impossibilità di sostenere un colloquio personale. |
2. La commissione territoriale può omettere l'audizione del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la
domanda di protezione internazionale in relazione agli elementi forniti dal
richiedente ai sensi dell'articolo 34, e in tutti i casi in cui risulta
certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di
sostenere un colloquio personale. |
|
3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute
del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano
possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi. |
3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute
del richiedente certificate ai sensi del comma 2, non lo rendono possibile,
ovvero qualora l'interessato richiede e ottiene il rinvio per gravi motivi. |
|
4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si
presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente
decide sulla base della documentazione disponibile. |
4. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta
al colloquio senza aver chiesto il rinvio, la commissione territoriale o la
Commissione nazionale decide sulla base della documentazione disponibile. |
|
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del
richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di
trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di
accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o
la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni
dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del
colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di
cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura. |
5. Qualora la convocazione non sia stata portata a conoscenza del
richiedente non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e
non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della
domanda, la commissione territoriale o la Commissione nazionale dispone, per
una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha
consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione, secondo le
modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura. |
|
Articolo 13 |
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|
Criteri applicabili al colloquio personale |
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|
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la
presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un
esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari. |
6. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, in ambienti idonei,
senza la presenza dei familiari, a meno che la commissione territoriale o la
Commissione nazionale non ritenga che un esame adeguato comporti anche la
presenza di familiari. |
|
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari
esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza. |
7. In presenza di un richiedente persona vulnerabile, al colloquio
può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria
assistenza. |
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che
abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la
Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato
per lo svolgimento di un colloquio preliminare, volto a garantire una idonea
assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale
presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente.
L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora ciò sia ritenuto necessario
per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente. |
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che
esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il
colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5. |
8. Il colloquio del minore deve avvenire alla presenza del genitore
che esercita la potestà. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si
svolge alla presenza del tutore nominato dalle competenti autorità
giudiziarie. |
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve
essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente. |
|
Vedi art. 20, co. 5. |
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o
in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un
interprete. |
4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi
dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio. |
9. Se il richiedente è assistito da un avvocato ai sensi
dell'articolo 24, questi è ammesso ad assistere al colloquio. |
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da
una persona di sua fiducia. |
Articolo 14 |
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Verbale del colloquio personale |
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7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo
straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta
dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e
l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione. |
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|
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande
dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del
delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della
persona che assiste lo straniero. |
1. Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero è
rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee
misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le
dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale. |
10. Dell'audizione è redatto verbale che, dopo rilettura, è
sottoscritto dal richiedente e contiene le informazioni di cui all'articolo
34. Al richiedente è rilasciata copia del verbale. La commissione
territoriale e la Commissione nazionale adottano le idonee misure per
garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le
dichiarazioni dei richiedenti. |
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo
straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della
documentazione da lui prodotta alla medesima Commissione. 8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non
aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della
competente sezione. |
2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a
che l'autorità decidente adotti una decisione. |
11. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano
all'adozione della decisione. |
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|
Vedi art.
44, comma 7. |
11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla
domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo
ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento. |
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Articolo 15 |
Articolo 23 |
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Formazione delle commissioni territoriali e del
personale |
Formazione del personale |
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1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico
aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni
territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria
perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale
o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la
vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la
formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per
assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione
del personale di supporto delle Commissioni. |
1. La Commissione nazionale cura la formazione e il periodico
aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni
territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria
perché il colloquio di cui all'articolo 22 si svolga con la dovuta attenzione
al contesto personale o generale del Paese d'origine del richiedente, compresa
la sua origine culturale o la sua condizione di persona vulnerabile. La
Commissione nazionale cura, altresì, la formazione degli interpreti di cui
essa e le commissioni territoriali si avvalgono per assicurare una
comunicazione adeguata in sede di colloquio, nonché la formazione del
personale di supporto delle stesse commissioni territoriali. |
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Articolo 16 |
Articolo 24 |
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Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali |
Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali |
|
1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un
avvocato. 2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale,
il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito
patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei
redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto. |
1. Il richiedente può farsi assistere da un avvocato, a proprie spese,
o ha diritto all'assistenza gratuita, anche in sede giudiziaria, ove
ricorrano le condizioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso
per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94
del medesimo testo unico. |
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Articolo 17 |
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Ambito di applicazione dell'assistenza e della
rappresentanza legali |
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1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché
all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le
informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di
giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione
territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui
all'articolo 18. |
2. Al richiedente o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato
che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni e
la documentazione relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di
giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della commissione
territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui
all'articolo 25. |
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Articolo 18 |
Articolo 25 |
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Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 |
Applicazione delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti amministrativi |
|
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione
internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad
esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge
7 agosto 1990, n. 241. |
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione
internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai capi I, ad
esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. |
|
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Articolo 19 |
Articolo 26 |
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Garanzie per i minori non accompagnati |
Garanzie per i minori non accompagnati |
|
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere
la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la
presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore
in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 5. |
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere
la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la
presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore
in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto
previsto dall'articolo 33, comma 5. |
|
2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato
può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del
minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti
medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti
effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le
disposizioni del presente articolo. |
2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato
può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del
minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti anche
medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti
effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le
disposizioni del presente capo. |
|
3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età
può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle
conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da
parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di
impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione. |
3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età
può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle
conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da
parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di
impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione. |
|
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione
sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale. |
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto
dall'articolo 22, commi 7 e 8, e allo stesso è garantita adeguata
informazione sul significato e sulle eventuali conseguenze del colloquio personale. |
|
|
5. Tutti i minori non accompagnati presenti nel territorio nazionale
hanno diritto a ricevere informazioni sulla protezione internazionale in una
lingua da essi conosciuta. A tale fine il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, predispone
apposito materiale informativo sulla protezione internazionale e sui diritti
ad essa connessi. |
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Articolo 20 |
Articolo 27 |
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Casi di accoglienza |
Princìpi sull’accoglienza del richiedente |
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1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare
la sua domanda. |
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2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti
asilo nei seguenti casi: |
1. Il richiedente è ospitato in una struttura di accoglienza, di cui
agli articoli 47 e 48, quando non è in possesso dei mezzi necessari a
provvedere a sé, e, in ogni caso, quando: |
|
a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o
identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità,
ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti
risultati falsi o contraffatti; |
a) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o
identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di
identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti; |
|
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver
eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; |
b) ha presentato la domanda di protezione internazionale dopo essere
stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o
subito dopo; |
|
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare; |
c) ha presentato la domanda di protezione internazionale dopo essere
stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare. |
|
2. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato
nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti
e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri
casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente
necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e,
in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo
scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di
soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della
domanda. |
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il richiedente è ospitato
nella struttura di accoglienza per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a
cinque giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nella struttura di
accoglienza per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda da
parte della commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non
superiore a venti giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al
richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla
decisione sulla domanda di protezione internazionale. |
|
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie
inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo
il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al
comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore
diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di
allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a
quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti
all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della
procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla
richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4. |
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la residenza nella struttura di
accoglienza non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla domanda di
protezione internazionale, né sulla sfera della vita privata del richiedente,
fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento
di cui al comma 4, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dalla
struttura di accoglienza nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al
prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dalla struttura di
accoglienza per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita,
per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda,
fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della
stessa domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione
all'allontanamento è motivato e comunicato al richiedente. |
|
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le
caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente
locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al
richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del
nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR,
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è
comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. |
4. Con il regolamento di cui all'articolo 58 sono fissate le
caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente
locale, della struttura di accoglienza che devono assicurare al richiedente
un'ospitalità rispettosa della dignità della persona e l'unità del nucleo
familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque
consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati e agli organismi ed
enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore
autorizzati dal Ministero dell'interno. |
|
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Articolo 21 |
Articolo 28 |
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Casi di trattenimento |
Casi di trattenimento |
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1. È disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: |
1. È disposto il trattenimento nei centri di identificazione ed
espulsione solo nei casi in cui il richiedente: |
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a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo
F, della Convenzione di Ginevra; |
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, sezione F,
della Convenzione di Ginevra; |
|
b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per
reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attività illecite; |
b) è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per
reati inerenti agli stupefacenti o alla libertà sessuale, ovvero per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite; |
|
c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di
respingimento. |
c) è destinatario di un provvedimento di espulsione o di
respingimento. |
|
2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le
modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale
in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui
all'articolo 28. |
2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le
modalità stabilite dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Quando è già
in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale, in composizione
monocratica, la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta
giorni per consentire l'effettuazione dell'esame di cui all'articolo 36. |
|
3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque
garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal
Ministero dell'interno. |
3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque
garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati e agli organismi di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal
Ministero dell'interno. |
|
|
4. Il trattenimento è escluso per le persone vulnerabili richiedenti
asilo. |
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Articolo 22 |
Articolo 29 |
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Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento |
Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento |
|
1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è
subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento
in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla
prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che
ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21è
comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo
di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli
atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione
internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, è
fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente
Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 11. |
1. L'accoglienza dei richiedenti è subordinata all'effettiva
permanenza nella struttura di accoglienza di cui agli articoli 47 e 48, salvo
il trasferimento in un'altra struttura che può essere disposto, per motivate
ragioni, dalla prefettura-UTG in cui ha sede la struttura che ospita il
richiedente. L'indirizzo delle strutture di accoglienza è comunicato dal
questore alla commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza
valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti
relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.
Al termine del periodo di accoglienza nelle strutture o del periodo di
trattenimento di cui all'articolo 28, è fatto obbligo al richiedente di
comunicare alla questura e alla commissione territoriale il luogo di
domicilio. |
|
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato
motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale
decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso. |
2. L'allontanamento del richiedente dalla struttura di accoglienza, o
da un'altra struttura individuata ai sensi del comma 1, senza giustificato
motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la commissione territoriale
decide sulla domanda in base alle informazioni e alla documentazione in suo
possesso. |
|
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3. La struttura di accoglienza rappresenta dimora abituale per i
richiedenti asilo e per i beneficiari di protezione internazionale in esso
ospitati ai fini dell'accesso all'iscrizione anagrafica. |
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Articolo 24 |
Articolo 30 |
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Ruolo dell'ACNUR |
Compiti dell'ACNUR |
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1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8,
comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi
nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalità previste dal
regolamento di cui all'articolo 38. |
|
|
2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali
attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni
territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno. |
1. Oltre ai compiti assegnati dalla presente legge e dalle norme di
diritto internazionale, l'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti
istituzionali attività di consulenza e di supporto in favore del Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, delle
commissioni territoriali e della Commissione nazionale, su richiesta degli
stessi o del Ministero dell'interno. |
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Articolo 23 |
Articolo 31 |
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Ritiro della domanda |
Ritiro della domanda |
|
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima
dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è
formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che
dichiara l'estinzione del procedimento. |
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda di protezione
internazionale prima dell'audizione presso la commissione territoriale, il
ritiro è formalizzato per scritto e comunicato alla stessa commissione
territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento. |
|
|
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Articolo 25 |
Articolo 32 |
|
Raccolta di informazioni su singoli casi |
Raccolta di informazioni su singoli casi |
|
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono
essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai
danni del richiedente. |
1. Ai fini dello svolgimento della procedura relativa alla domanda di
protezione internazionale in nessun caso possono essere acquisite
informazioni dai presunti responsabili di persecuzione o di danni gravi nei
confronti del richiedente. |
|
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun
caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale
presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere
all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla
libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di
origine. |
2. Le commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun
caso forniscono informazioni sulla domanda di protezione internazionale
presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possono nuocere
all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla
libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese
d'origine. |
|
|
|
|
Capo III |
Capo III |
|
Procedure di primo grado |
Procedure di primo grado |
|
Articolo 26 |
Articolo 33 |
|
Istruttoria della domanda di protezione
internazionale |
Istruttoria della domanda di protezione
internazionale |
|
1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di
frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di
presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del
richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna,
alle operazioni partecipa personale femminile. |
1. La domanda di protezione internazionale è presentata all'ufficio
di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di
dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è
disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per
territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in
cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale
femminile. |
|
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli
predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione
prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il
verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia,
unitamente alla copia della documentazione allegata. |
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli
predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione
prevista dall'articolo 34. Il richiedente, qualora lo richieda o se ritenuto
necessario, usufruisce di un adeguato supporto linguistico. Il verbale è
approvato e sottoscritto dal richiedente, al quale ne è rilasciata copia
unitamente alla copia della documentazione allegata. |
|
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti
alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18
febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello
Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3. |
3. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure
per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda,
secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3. |
|
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20
e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia
al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di
richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di
permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di
soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della
procedura di riconoscimento dello status
di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione
territoriale. |
4. Il questore, qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 27
e 28, dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia
al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di
richiedente presente nella struttura di accoglienza o di trattenimento. Negli
altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento della protezione internazionale da parte
della commissione territoriale. |
|
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Articolo 5 |
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Minori non accompagnati richiedenti asilo |
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|
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente
legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un
affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero
di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria. |
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato,
l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione
al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela
e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice
civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero
della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore
successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore.
Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della
domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei
provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. |
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato,
l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione
al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della
tutela e per la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del
codice civile. Il giudice tutelare, nelle quarantotto ore successive alla
comunicazione del questore, provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende
immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore. |
2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente
comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente
competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il presidente
del tribunale per i minorenni nomina un tutore, il quale ha l'obbligo di
prendere contatto con le autorità competenti per la riattivazione del
procedimento. |
|
Vedi art. 36. |
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità
sugli altri. |
6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa
immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito
del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei
minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato
inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza
del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune
dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono
essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21. |
6. L'autorità che riceve la domanda, ai sensi del comma 5, informa
immediatamente il servizio centrale di cui all'articolo 56, comma 5, per
l'inserimento del minore in una delle strutture per minori operanti
nell'ambito del sistema di protezione ivi previsto e ne dà comunicazione al
tribunale per i minorenni e al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia
possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture,
l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dai
servizi sociali del comune dove si trova il minore. |
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Articolo 3 |
Articolo 34 |
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Esame dei fatti e delle circostanze |
Esame dei fatti e delle circostanze |
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1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di
protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e
la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto
in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi
significativi della domanda. |
1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di
protezione internazionale o comunque appena disponibili, gli elementi e la
documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in
collaborazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi
della domanda. |
|
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a
produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso
del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei
congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza,
paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo
pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i
motivi della sua domanda di protezione internazionale. |
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a
presentare comprendono le dichiarazioni e la documentazione in possesso del
richiedente in merito all'età, alla condizione sociale, anche quella dei suoi
familiari, se rilevante ai fini del riconoscimento, all'identità, alla
cittadinanza, ai paesi e ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle
eventuali domande di asilo già presentate, agli itinerari di viaggio, ai
documenti di identità e di viaggio, nonché ai motivi della sua domanda di
protezione internazionale. |
Vedi art. 6. |
3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su
base individuale e prevede la valutazione: |
3. L'esame della domanda è effettuato su base individuale e prevede
la valutazione: |
|
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al
momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove
possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e
relative modalità di applicazione; |
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al
momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove
possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e
relative modalità di applicazione; |
|
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate
dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di
subire persecuzioni o danni gravi; |
b) della dichiarazione e della documentazione presentate dal
richiedente, dei suoi familiari e di persone ad esso associate, che deve
anche rendere noto se ha già subìto o rischia di subire persecuzioni o danni
gravi; |
|
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del
richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine
di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti
a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o
danno grave; |
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del
richiedente, dei suoi familiari e delle persone ad essi assimilate, in
particolare della condizione sociale, del sesso e dell'età, al fine di
valutare se, in base ad esse, gli atti a cui è stato o potrebbe essere
esposto si configurano come persecuzioni o danni gravi; |
|
d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver
lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente,
a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di
protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano
il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; |
d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver
lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente,
a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di
protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano
il richiedente a persecuzioni o danni gravi in caso di rientro nel Paese; |
|
e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione
prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di
altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso
alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino. |
e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione
prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di
altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso
alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino. |
|
4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni
gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio
della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del
rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o
motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e
purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel
Paese di origine. |
4. Il fatto che il richiedente abbia già subìto persecuzioni o danni
gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni gravi costituisce un serio
indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o
del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino
elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si
ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il
ritorno nel Paese d'origine. |
|
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi
sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda
ritiene che: |
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se
l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: |
|
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda; |
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda; |
|
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti
ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri
elementi significativi; |
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti
ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri
elementi significativi; |
|
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e
specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; |
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e
specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; |
|
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto
un giustificato motivo per ritardarla; |
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto
un giustificato motivo per ritardarla; |
|
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale,
attendibile. |
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale,
attendibile. |
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|
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Articolo 27 |
Articolo 35 |
|
Procedure di esame |
Procedure di esame |
|
1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle
Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui
al capo II. |
1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle
commissioni territoriali secondo i princìpi fondamentali e le garanzie di cui
al capo II del titolo II. |
|
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni
feriali successivi. |
2. La commissione territoriale provvede al colloquio con il
richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro
i tre giorni feriali successivi. |
|
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza
di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i
termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura
competente. |
3. Qualora la commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza
di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i
termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura
competente; inoltre, su richiesta del richiedente, la commissione informa lo
stesso sui tempi previsti per la decisione in merito alla domanda, che non
possono comunque superare i successivi quindici giorni. |
|
|
4. Nel caso in cui nel corso del procedimento emergano elementi
sufficienti a far presupporre che il richiedente possa essere vittima del
traffico di esseri umani, la commissione territoriale sospende il
procedimento e, informato il richiedente, investe del caso le autorità
competenti e le associazioni di tutela impegnate nell'assistenza alle vittime
del traffico di esseri umani, secondo modalità stabilite con il regolamento
di cui all'articolo 58. |
|
|
5. Nel caso di vittime di tortura o di richiedenti che abbiano subìto
altre gravi forme di sfruttamento, abusi o violenze psicologiche, fisiche o
sessuali, ovvero di richiedenti con vulnerabilità gravi la commissione
territoriale può sospendere il procedimento e, con il consenso informato del
richiedente, può chiedere la consulenza di psicologi o esperti medici. |
|
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Articolo 28 |
Articolo 36 |
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Esame prioritario |
Esame prioritario |
|
1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II,
quando: a) la domanda è palesemente fondata; b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140; c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati
disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21,
fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o
accertare l'identità del richiedente. |
1. La commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda
di protezione internazionale, secondo i princìpi fondamentali e le garanzie
di cui al capo II del titolo II, quando la domanda è presentata da un
richiedente persona vulnerabile, ovvero quando si tratta di un minore non
accompagnato e privo di rappresentanza legale, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 33, comma 5. 2. La commissione territoriale può esaminare in via prioritaria la
domanda quando essa è presentata da un richiedente per il quale sono disposti
l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 27 o 28, fatto salvo
il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare
l'identità del richiedente. |
Vedi art. 5. |
2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il
questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il
trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e
contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i
successivi due giorni. |
|
|
3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle
domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003. |
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Articolo 31 |
Articolo 37 |
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Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi
elementi |
Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi
elementi |
|
1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e
documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente
reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli
elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito
della precedente domanda. |
1. Il richiedente può inviare alla commissione territoriale memorie e
documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente
reiteri la domanda di protezione internazionale prima della decisione della
commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda
sono esaminati nell'ambito della precedente domanda. |
|
|
2. La commissione territoriale può richiedere alla Commissione
nazionale ulteriori informazioni o documentazione ovvero, mediante la
medesima Commissione nazionale, richiedere all'ACNUR o all'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo, nonché al Ministero degli affari esteri, ulteriori
elementi conoscitivi e documentali. |
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Articolo 32 |
Articolo 38 |
Articolo 7 |
Decisione |
Decisione |
Decisione sulla domanda di asilo |
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: |
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 31, la commissione
territoriale adotta una delle seguenti decisioni: |
1. Al termine dell'istruttoria, la Commissione centrale adotta una
delle seguenti decisioni: |
a) riconosce lo status di
rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli
11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; |
a) riconosce lo status di
rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria o il diritto di asilo,
secondo quanto previsto dalla presente legge; |
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i
requisiti previsti dalla presente legge; |
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione
o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto
legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e
non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2; |
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale stabiliti dalla presente
legge, e in particolare dagli articoli 7 e 9, o ricorra una delle cause di
cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dagli
articoli 6, 8 e 10, ovvero il richiedente provenga da un Paese d'origine
sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2. |
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i
requisiti previsti dalla presente legge; |
|
|
c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio
di cui all'articolo 8. |
b-bis) rigetta la domanda
per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei
presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero
quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o
impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. |
|
|
|
|
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e
motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione
espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese
dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la
sua impugnazione |
|
|
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese
dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni
successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga
motivatamente un approfondimento dell'istruttoria. |
|
|
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma
sintetica della motivazione e del dispositivo, nonché dell'indicazione del
termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata
durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente. |
|
Vedi il comma 4. |
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per
l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua
notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello
Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. A
tal fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede
alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio
nazionale. |
|
|
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con la Croce rossa
italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata
affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai
quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo. |
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine
sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle
circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può
pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai
principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi
motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di
comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine
sicuro. |
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese d'origine
sicuro e abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro tale Paese nelle
circostanze specifiche in cui egli si trova, la commissione territoriale non
può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto secondo i princìpi
fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo III. Tra i gravi
motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di
comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese d'origine
sicuro. |
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Articolo 8 |
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Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio |
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere
umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per
l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
3. Nei casi in cui non accolga la domanda e ritenga che possano
sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la commissione territoriale
trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. |
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei
presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia
rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente
rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel
Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al
rimpatrio. |
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il
verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla
scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di
lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e
21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei
confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno
per richiesta asilo. |
4. Il rigetto di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e
il verificarsi delle ipotesi di ritiro della domanda, di cui all'articolo 31,
ovvero di inammissibilità della stessa, di cui all'articolo 15, comportano
per il richiedente l'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla
scadenza del termine per l'impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato
un permesso di soggiorno ad altro titolo. |
Vedi art. 7, comma 5. |
|
|
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà
titolo al rilascio di un'autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo,
della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo
stesso periodo, qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle
condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente
comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode
degli stessi diritti previsti all'articolo 13 per lo straniero che abbia
ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza
e di integrazione di cui all'articolo 14. |
|
|
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri
eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti
all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza
temporanea, alla cessazione di tali misure coloro che ne hanno beneficiato
possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. Ai richiedenti che non hanno ottenuto il
riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al
comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto
dal comma 2. |
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Capo IV |
Capo IV |
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Revoca, cessazione e rinuncia della protezione
internazionale |
Revoca, cessazione e rinuncia della protezione
internazionale |
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Articolo 33 |
Articolo 39 |
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Revoca e cessazione della protezione internazionale
riconosciuta |
Revoca e cessazione della protezione internazionale
riconosciuta |
|
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale,
l'interessato deve godere delle seguenti garanzie: |
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, il
beneficiario deve godere delle seguenti garanzie: |
|
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede
al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione
internazionale e dei motivi dell'esame; |
a) essere informato per scritto che la Commissione nazionale procede
al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione
internazionale e dei motivi dell'esame; |
|
b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma
degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui
il suo status non dovrebbe essere
revocato o cessato. |
b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale ai sensi
dell'articolo 22 o in una dichiarazione scritta i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o
cessato. |
|
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica
in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo
II. |
2. La Commissione nazionale, nell'ambito della procedura di cui al
comma 1, applica, in quanto compatibili, i princìpi fondamentali e le
garanzie di cui al capo II del titolo III. |
|
|
3. Il beneficiario ha diritto al supporto linguistico e alla
rappresentanza legale qualora non possa provvedere con propri mezzi e
risorse. |
|
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3. |
4. Nel caso di decisione di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 54. |
|
|
|
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Articolo 34 |
Articolo 40 |
|
Rinuncia agli status riconosciuti |
Rinuncia |
|
1. La rinuncia espressa allo status
di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la
decadenza dal medesimo status. |
1. La rinuncia espressa allo status
di protezione internazionale o di protezione sussidiaria determina la
decadenza dal medesimo status. |
|
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Capo V |
Capo V |
|
Procedure di impugnazione |
Ricorso alla commissione nazionale e procedure di
impugnazione |
|
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Articolo 41 |
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|
Ricorso
alla Commissione nazionale |
|
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1. Avverso la decisione della commissione territoriale, il
richiedente può inoltrare ricorso motivato alla Commissione nazionale, entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento. |
|
|
2. La Commissione nazionale, acquisita la documentazione e sentiti un
delegato della commissione territoriale e il richiedente, o un suo
rappresentante legale, decide entro i successivi trenta giorni. La
Commissione nazionale può richiedere alle organizzazioni nazionali, all'ACNUR
e agli uffici dell'Unione europea ulteriori informazioni e documentazione. |
|
|
3. La Commissione nazionale, ultimate le procedure di cui ai commi 1
e 2, adotta una delle decisioni di cui all'articolo 38, comma 1. |
|
|
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Articolo 35 |
Articolo 42 |
Articolo 9 |
Impugnazione |
Impugnazione |
Ricorsi |
1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione
della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è
accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui
l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione
sussidiaria. |
1. Avverso le decisioni della commissione territoriale e della
Commissione nazionale, compresa quella sulla revoca o sulla cessazione dello status di protezione internazionale, è
ammessa impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è
ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato e gli sia stato riconosciuto solo lo status di beneficiario di protezione
sussidiaria o il diritto di asilo. |
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al
tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è
presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione
del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui
all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta
di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di tale permesso per
richiesta di asilo. |
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo
19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. |
2. Le controversie di cui al comma 1 del presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, come modificato dall'articolo 59, comma 2, della presente legge. |
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo
si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del
capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Nel
giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e
l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì
notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente
al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi
alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare
depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di
discussione, ogni controdeduzione. |
|
|
3. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza. L'appello sospende
l'esecuzione della decisione della Commissione centrale. . |
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4. La sentenza che accoglie il ricorso e riconosce il diritto di
asilo sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione centrale. |
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5. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti
dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo |
Articolo 36 |
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Accoglienza del ricorrente |
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1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140. |
3. Al richiedente che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo
41 e l'impugnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica
l'articolo 44, comma 5. |
|
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui
all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità
stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. |
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3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha
ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo
35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalità
stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. |
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Titolo IV |
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Condizioni materiali di accoglienza assistenza e
reinserimento sociale |
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Capo V |
Capo I |
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Contenuto della protezione internazionale |
Diritto
alla protezione internazionale |
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Articolo 19 |
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Disposizioni
generali |
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1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti
stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. |
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2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene
conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione
delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne
in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale. |
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Articolo 20 |
Articolo 43 |
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Protezione
dall’espulsione |
Contenuto |
|
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione
sussidiaria è espulso quando: a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la
sicurezza dello Stato; b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o
nel massimo a dieci anni. |
1. Il diritto all'asilo, lo status
di rifugiato e la protezione sussidiaria consistono nel diritto dello
straniero a non essere espulso, respinto o estradato dal territorio
nazionale, in conformità al principio di non respingimento verso le frontiere
ove il godimento delle sue libertà democratiche sarebbe limitato, ovvero la
sua vita gravemente minacciata per i motivi di cui agli articoli 4 e 5. |
|
|
2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, di concerto con le regioni, l'Unione delle province
d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'ACNUR
e i maggiori enti di tutela ed assistenza dei beneficiari di protezione
internazionale, pubblica ogni anno un piano per l'integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale che individua le priorità e le
misure da adottare per facilitare i percorsi di autonomia dei beneficiari. |
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3. Il beneficiario al quale è concessa la protezione internazionale,
ha diritto all'accoglienza, all'assistenza e al reinserimento sociale secondo
quanto disciplinato dal presente titolo. |
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Articolo 23 |
Articolo 44 |
Articolo 10 |
Permesso di soggiorno |
Permesso di
soggiorno e mantenimento dell’unità familiare |
Riconoscimento
del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio |
|
|
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce
il diritto di asilo un apposito certificato, che è consegnato
all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della
decisione. |
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità
quinquennale ed è rinnovabile. |
1. Il permesso di soggiorno per lo status di rifugiato è rilasciato ai beneficiari con validità
quinquennale ed è rinnovabile. |
2. Lo straniero cui è stato riconosciuto il diritto di asilo può
richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno
per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa
menzione del riconoscimento del diritto di asilo. |
2. Ai titolari dello status
di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica
della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento
della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l’accesso
al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone
i requisiti. |
2. Ai beneficiari dello status
di protezione sussidiaria o del diritto di asilo è rilasciato un permesso di
soggiorno con validità triennale, rinnovabile previa verifica della
permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della
protezione sussidiaria o del diritto di asilo. 3. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2 consente l'accesso
al lavoro e allo studio, nonché ai benefìci di cui al presente titolo, ed è
convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti. |
|
Articolo 22 |
|
|
Mantenimento dell’unità familiare |
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1. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. |
4. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. |
Vedi art. 2, comma 2. |
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale
hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status. […] v. infra |
5. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale
hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status. |
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo
familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del
diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a
ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti
dei genitori. |
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6. Il permesso di soggiorno rilasciato ai familiari ha la stessa
validità di quello rilasciato al beneficiario. |
Vedi art. 4, comma 9. |
Articolo 11 |
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Lavoro e formazione professionale |
|
|
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata
entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa
essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per
richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere
attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. […]. |
7. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta
di asilo di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla
domanda di riconoscimento. Dopo il primo rinnovo del permesso di soggiorno al
richiedente è consentito il lavoro dipendente ed autonomo. |
Vedi art. 4, commi 7-8 e art. 6, comma
11. |
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Articolo 21 |
Articolo 45 |
|
Informazioni |
Informazioni |
|
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale è consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente
informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua a lui
comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba. |
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale è consegnato al beneficiario un opuscolo contenente
informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua a lui
comprensibile. |
|
2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e sui doveri
degli status riconosciuti, in sede
di audizione del richiedente lo status
di protezione internazionale è comunque fornita un'informazione preliminare
sui medesimi diritti e doveri. |
2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e sui doveri
degli status riconosciuti, in sede
di audizione del richiedente è comunque fornita un'informazione preliminare
sui medesimi diritti e doveri. |
|
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|
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Articolo 29 |
Articolo 46 |
|
Libera circolazione, integrazione e alloggio |
Libera circolazione e documenti di viaggio |
|
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, i titolari dello status
di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul
territorio nazionale. |
1. I beneficiari possono circolare liberamente nel territorio
nazionale. |
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Articolo 24 |
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Documenti di viaggio |
|
|
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la
competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità
quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di
Ginevra. |
2. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la
questura competente rilascia ai rifugiati un documento di viaggio di validità
quinquennale, rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di
Ginevra. |
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione
del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di
soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di
cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno
medesimo. |
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare
dello status di protezione
sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di
cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il
titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per
dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il
documento è rifiutato o ritirato. |
3. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al
beneficiario dello status di
protezione sussidiaria o del diritto di asilo di chiedere il passaporto alle
autorità diplomatiche del Paese d'origine, la questura competente rilascia al
beneficiario il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano
ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare dello status di protezione sussidiaria, il
documento è rifiutato o ritirato. |
|
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato
ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono
gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne
impediscono il rilascio. |
4. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato
ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravi
motivi attinenti alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico che ne
impediscono il rilascio. |
|
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Articolo 11 |
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|
Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di
viaggio |
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|
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di
soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della
questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della
permanenza del diritto di asilo. Qualora la Commissione centrale si esprima
in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura
rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno prevista ai sensi della
normativa vigente in materia di immigrazione; in caso contrario, si applica
l'articolo 9. |
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Articolo 3 |
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Informazione |
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1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.
303, di seguito denominato: «regolamento» provvede, entro un termine non
superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle
condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna
all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del
regolamento. |
Vedi art. 20, comma 2. |
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Articolo 4 |
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Documentazione |
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|
1. Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai
sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge», la
questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al
medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente
asilo, nonché, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante regolamento di attuazione del testo unico. 2. Quando è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge,
la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la
sua qualità di richiedente asilo presente nel centro di identificazione
ovvero nel centro di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 3,
comma 2, del regolamento. 3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identità
del richiedente asilo. |
Vedi art. 33, comma 4. |
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Capo II |
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Condizioni
di accoglienza |
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Articolo 5 |
Articolo 47 |
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Misure di accoglienza |
Misure di
accoglienza |
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1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero
nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempo
stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. |
|
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2. Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno,
che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita
adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari,
ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le
norme del presente decreto. |
1. Il richiedente asilo o il beneficiario di protezione
internazionale che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità
di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei suoi
familiari ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo quanto disciplinato dal presente articolo e dall'articolo 48. |
|
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui
al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata
dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri
relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del
Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. |
2. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui
al comma 1, riferita a un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata
dalla prefettura-UTG, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di
turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno emanata ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. |
|
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 è garantito
a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di
asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico,
decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il
richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro
titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di
persecuzione addotti nella domanda. |
|
|
5. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della
presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di
soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati
a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233 del
Ministro dell'interno. |
3. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della manifestazione
di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo
20, comma 1. |
|
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo
15, comma 3, del regolamento. |
|
|
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in
caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda
d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha
accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il
lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le
condizioni fisiche non gli consentano il lavoro. |
4. In caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto
della domanda di protezione internazionale, il richiedente, autorizzato a soggiornare
nel territorio nazionale, ha accesso all'accoglienza fino alla decisione
definitiva. |
|
Articolo 6 |
|
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Accesso all’accoglienza |
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1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i propri
familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della
presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di
sussistenza. |
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il richiedente asilo o il
beneficiario di protezione internazionale, ai fini dell'accesso alle misure
di accoglienza per sé e per i suoi familiari, redige un'apposita richiesta,
previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda di
protezione internazionale, di essere privo di mezzi sufficienti di
sussistenza. |
|
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1,
valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo
del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del sistema di protezione
dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge. |
6. La prefettura-UTG alla quale viene trasmessa, da parte della
questura, la documentazione di cui al comma 5, valuta l'insufficienza dei
mezzi di sussistenza, ai sensi del comma 2, e accerta, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti nella
struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 56. |
|
3. In caso d'indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2,
l'accoglienza è disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture
allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario
all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento. |
7. In caso di indisponibilità nelle strutture di cui al comma 6, i
richiedenti sono ospitati a cura delle regioni, fino all'individuazione della
disponibilità delle strutture di cui al citato comma 6. |
|
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei
mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri
conseguenti sono a carico della Prefettura. |
8. La prefettura-UTG provvede all'invio del richiedente asilo o del
beneficiario di protezione internazionale nella struttura individuata ai
sensi del comma 6, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto propri, o
comunque con oneri a carico della prefettura-UTG stessa. |
|
5. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo
il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate
ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede
la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. |
9. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in tale struttura, salvo
il trasferimento in un'altra struttura, che può essere disposto, per motivate
ragioni, dalla prefettura-UTG in cui ha sede la struttura di accoglienza che
ospita il richiedente. |
|
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, è comunicato, a cura
della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché
alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del
richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli
atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché alle procedure relative
all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. È nella facoltà del
richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o
consulente legale. |
10. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura
della prefettura-UTG, alla questura e alla commissione territoriale e
costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti
della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di
riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle procedure
relative all'accoglienza. È nella facoltà del richiedente comunicare tale
luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale, anche mediante
l'ausilio del personale della struttura di accoglienza o di quello della
commissione territoriale. |
|
|
11. Il beneficiario di protezione internazionale ha diritto a
rimanere in accoglienza per il periodo di un anno. |
|
7. Nei casi d'indisponibilità di posti nelle strutture di cui ai
commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il
contributo di cui all'articolo 1-sexies,
comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo è
limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità
presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del
domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo
eroga. |
|
|
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. |
|
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|
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Articolo 9 |
Articolo 48 |
|
Modalità relative alle condizioni materiali di
accoglienza |
Strutture di accoglienza |
|
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di identificazione ed
espulsione, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti
asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono: |
1. I richiedenti sono alloggiati in strutture che garantiscono: |
|
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile; |
a) la tutela della vita e della salute e, ove possibile, della
presenza del nucleo familiare; |
|
b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché
con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento. |
b) la possibilità di comunicare con i parenti, con i rappresentanti
legali, nonché con i rappresentanti dell'ACNUR e con i rappresentanti delle
associazioni e degli enti che si occupano di protezione internazionale; |
|
|
c) condizioni di alloggio dignitose e non coercitive; |
|
|
d) supporto legale per la procedura e l'assistenza specifica per le
persone vulnerabili; |
|
|
e) orientamento ai servizi sul territorio e corsi di italiano come
seconda lingua. |
|
|
2. Per i beneficiari di protezione internazionale, oltre a quanto
previsto al comma 1, le strutture di accoglienza garantiscono specifici
servizi finalizzati ad assicurare processi d'integrazione secondo quanto
disposto dal piano annuale di cui al comma 2 dell'articolo 43. |
|
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio è collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma
2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari
controlli per accertare la qualità dei servizi erogati. |
3. La prefettura-UTG nel cui territorio è collocata la struttura di
accoglienza dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i
controlli per accertare la qualità dei servizi erogati. |
|
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una
formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di
assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le
notizie concernenti i richiedenti asilo. |
4. Le persone che lavorano nelle strutture di accoglienza hanno una
formazione adeguata alle funzioni che esercitano e sono soggette all'obbligo
di riservatezza in ordine ai dati e alle notizie concernenti i richiedenti. |
|
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri
di identificazione ed espulsione e dall'articolo 8 del regolamento, sono
ammessi nei centri, di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le
associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di
prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati. |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 12 |
|
|
Misure di carattere assistenziale in favore dei
richiedenti asilo |
|
|
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di
frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni,
il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di
accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere il
richiedente asilo e i suoi familiari. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da
utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non
sia possibile riadattare locali già esistenti. |
Vedi art. 10, D.Lgs. 140/2005. |
Vedi art.
51. |
2. Durante la fase dell'esame della richiesta, il richiedente asilo
deve ricevere le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del
Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia e infortunio, il
vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura
si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente
attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi
igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne e per i
minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il
riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a
carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia e
una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di
sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo si applicano, se la
domanda di asilo è presentata presso posti di frontiera, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni. |
Vedi art. 5, D.Lgs. 140/2005.. |
Vedi art. 47. |
3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio
ai sensi dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta,
l'assistenza e l'accoglienza immediate. Il successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di
bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per
un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento
del diritto di asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali
procedimenti giurisdizionali. |
|
|
4. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di
garantire l'assistenza e l'accoglienza, può stipulare convenzioni con
organizzazioni di volontariato od organismi internazionali umanitari dotati
di idonee strutture. |
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5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi
sostenute per l'accoglienza, compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di
minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il
vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento
di cui all'articolo 14, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo
più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione
centrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'alloggio e il vitto del
medesimo nella località ove si svolge l'audizione. |
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6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di
asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte
del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero
dell'interno. |
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Articolo 8 |
Articolo 49 |
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Accoglienza
di persone portatrici di esigenze particolari |
Accoglienza di persone portatrici di esigenze
particolari |
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1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei
richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza,
genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale. |
1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei
richiedenti e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili e
delle persone per le quali è stato accertato che hanno subìto torture, stupri
o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. |
|
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza
delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del
centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per
territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato
supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento. |
2. I richiedenti di cui all'articolo 28, comma 4, sono ospitati nei
centri di cui all'articolo 48. |
|
3. Nell'àmbito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i
richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle
misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue
specifiche esigenze. |
3. Nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 56, sono
attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di
esigenze particolari, che tengono conto delle misure assistenziali da
garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. |
|
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il
provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale.
Nell'àmbito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti
asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo. |
4. L'accoglienza dei minori non accompagnati è effettuata, secondo il
provvedimento del tribunale per i minorenni, dall'ente locale. Nell'ambito
dei servizi del sistema di protezione di cui all'articolo 56, gli enti locali
interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai
minori non accompagnati e ai richiedenti, finanziati dalle risorse del Fondo
nazionale di cui all'articolo 57. |
|
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non
accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei
minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la
sicurezza del richiedente asilo. |
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, sentito il
Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e con la Croce
rossa italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta
nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo dell'assoluta
riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente. |
|
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Articolo 28 |
Articolo 50 |
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Minori non accompagnati |
Minori non accompagnati |
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1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazionale di minori
non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli
articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei
provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di
richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi
erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'articolo 1-septies del citato
decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989. |
1. Quando è accertata la presenza nel territorio nazionale di richiedenti
minori non accompagnati si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice
civile, e l'articolo 33, commi 5 e 6, della presente legge. Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che ha espresso la
volontà di richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei
servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione di cui
all'articolo 56, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale di cui
all'articolo 57. |
|
2. Ferma la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di
accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non
accompagnato richiedente la protezione internazionale è affidato dalla
competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente
soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale;
ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I
provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse
prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai
fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al
minimo gli spostamenti sul territorio stesso. |
2. Ferma restando la possibilità di beneficiare degli specifici
programmi di accoglienza, riservati alle persone portatrici di esigenze
particolari ai sensi dell'articolo 49, il richiedente minore non accompagnato
è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e
regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato nel
territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati
nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il
medesimo dai fratelli, eventualmente presenti nel territorio nazionale, e di
limitarne al minimo gli spostamenti nel territorio stesso. |
|
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non
accompagnato, titolare dello status
di protezione internazionale, sono assunte nell'ambito delle convenzioni di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da
stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale
o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse
del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la
sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari. |
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del beneficiario
minore non accompagnato sono assunte nell'ambito delle convenzioni da
stipulare, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, anche con organismi o con
associazioni umanitarie nazionali o internazionali. |
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Articolo 13 |
|
|
Diritti del titolare del diritto di asilo |
Vedi art. 22, comma 4, D.Lgs.
251/2007. |
Vedi art. 55. |
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è
riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel
territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e
modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con
familiari stranieri. |
|
|
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del
rifugiato e dei suoi familiari nel territorio nazionale nei modi e nei limiti
stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 14. |
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Articolo 10 |
Articolo 51 |
|
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori |
Assistenza sanitaria e sociale |
|
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10 del regolamento, i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui
all’articolo 1-sexies del
decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza,
al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del
testo unico. […] |
1. I richiedenti e i loro familiari sono iscritti temporaneamente, e
comunque fino alla conclusione delle procedure di riconoscimento della
protezione internazionale, a cura del gestore della struttura di accoglienza,
al Servizio sanitario nazionale. |
3. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha
accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di
studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con
il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, le modalità di accertamento
dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in
Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire
per il conseguimento dei titoli di studio italiani. Lo straniero al quale è
stato riconosciuto il diritto di asilo ha diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda
l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego
nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Lo
straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo gode, altresì,
del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di
previdenza e di assistenza sociali, nonché di assistenza sanitaria. |
Vedi art. 22, D.Lgs. 251/2007. |
Vedi art. 55. |
4. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si
estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne
facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare. |
Articolo 27 |
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|
Assistenza sanitaria e sociale |
|
|
1. I titolari dello status
di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. |
2. I beneficiari hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto
al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. In
particolare godono di specifici programmi di assistenza i beneficiari di
protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne
in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di tortura, stupri o altre
gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che
abbiano subìto qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura,
trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti
di un conflitto armato. |
Vedi art. 13, comma 3. |
|
|
|
Articolo 10 |
Articolo 52 |
|
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori |
Accesso all’istruzione |
|
[…] 2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di
identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti
asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo
scolastico, ai sensi dell’articolo 38 del testo unico. |
1. I richiedenti minori e i minori figli di richiedenti sono soggetti
all'obbligo scolastico. |
Vedi art. 13, comma 3. |
Articolo 26 |
|
|
Accesso all’istruzione |
|
|
1. I minori titolari dello status
di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado,
secondo le modalità previste per il cittadino italiano. |
2. I beneficiari minori hanno accesso agli studi di ogni ordine e
grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano. |
|
2. I maggiorenni, titolari dello status
di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione
generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei
modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti. |
3. I beneficiari maggiorenni hanno diritto di accedere al sistema di
istruzione e di formazione generale. Si applicano le disposizioni vigenti in
materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri. |
|
3. Si applicano ai titolari dello status
di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il
riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i
cittadini italiani. |
|
|
|
4. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca predispone apposite procedure per agevolare il pieno accesso
dei beneficiari incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a
sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento, nel rispetto
dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. |
|
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|
Articolo 25 |
Articolo 53 |
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Accesso
all’occupazione |
Accesso
all’occupazione |
|
1. I titolari dello status
di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento
previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro
autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione
professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro. |
1. I beneficiari hanno diritto di godere del medesimo trattamento
previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di
lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi e ai collegi professionali, per
la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro. |
Vedi art. 13, comma 3. |
2. È consentito al titolare dello status
di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le
limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea. |
2. Sono predisposti appositi programmi per agevolare il pieno accesso
dei beneficiari alle attività di cui al comma 1. |
|
|
3. Si applica la normativa vigente in materia di retribuzione e di
accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro
dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro. |
|
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Articolo 12 |
Articolo 54 |
|
Revoca delle misure di accoglienza |
Revoca delle misure di accoglienza |
|
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato
decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: |
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede la struttura di
accoglienza di cui all'articolo 47 dispone, con proprio motivato decreto, la
revoca delle misure di accoglienza in caso di: |
|
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza
preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente; |
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono
della struttura di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva
comunicazione alla prefettura-UTG, anche mediante il personale della stessa
struttura; |
|
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti
l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza; |
b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti
l'organo di esame della domanda di protezione internazionale, nonostante la
convocazione sia stata comunicata presso la struttura di accoglienza ove lo
stesso richiedente è ospitato; |
|
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; |
c) presentazione in Italia di una precedente domanda di protezione
internazionale; |
|
d) accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi
economici sufficienti per garantirsi l'assistenza; |
d) accertamento della disponibilità del richiedente di mezzi
economici sufficienti per garantirsi alloggio e assistenza; |
|
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza
da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente
violenti. |
e) violazione grave o ripetuta delle regole della struttura di
accoglienza da parte del richiedente, ivi ospitato, ovvero comportamenti violenti. |
|
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro
è tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del
richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si
presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione,
il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi
addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza.
Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono
sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito. |
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore della
struttura di accoglienza comunica immediatamente alla prefettura-UTG la
mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Qualora il richiedente sia rintracciato o si
presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o alla struttura di
accoglienza, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli
elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di
accoglienza. Il ripristino è disposto solo se la mancata presentazione o
l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o da caso fortuito. |
|
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro
deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una
relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre
giorni dal loro verificarsi. |
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore della
struttura di accoglienza trasmette alla prefettura-UTG una relazione sui
fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca delle misure di
accoglienza, entro tre giorni dal loro verificarsi. |
|
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto
dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente. |
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto
dal momento della sua comunicazione. Avverso il provvedimento di revoca è
ammesso ricorso in sede giudiziaria. |
|
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d),
il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto
all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate. |
5. Nell'ipotesi di revoca disposta ai sensi del comma 1, lettera d),
il richiedente è tenuto a rimborsare al gestore della struttura di
accoglienza i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate. |
|
|
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Articolo 22 |
Articolo 55 |
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Mantenimento dell’unità familiare |
Mantenimento dell’unità familiare |
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1. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari. |
Vedi art. 2, comma 2 e art. 13, comma
4. |
|
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale
assumono i medesimi diritti riconosciuti al familiare beneficiario. |
|
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio
nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari
ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
3. Ai familiari del beneficiario dello status di protezione sussidiaria presenti nel territorio
nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari
ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. |
|
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al
ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo
29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica l'articolo
29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998. |
|
Vedi art. 13, comma 1. |
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli
articoli 10, 12 e 16. |
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai familiari
esclusi dalla protezione internazionale ai sensi degli articoli 6, 8 e 10. |
|
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|
Articolo 30 |
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|
Rimpatrio |
|
|
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione
internazionale è disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi
dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti. |
Vedi art. 56. |
|
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|
|
Articolo 31 |
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Punto di contatto |
|
|
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione, in qualità di punto di contatto, adotta, nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della
legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione
diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente
decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea. |
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Articolo 32 |
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Personale |
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1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che
provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una
formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti
degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attività ed è soggetto
all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui
titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attività
svolta. |
Vedi art. 14, comma 3, e art. 23. |
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Capo III |
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Strumenti della protezione internazionale |
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Articolo 1-sexies |
Articolo 56 |
Articolo 14 |
Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati |
Sistema di protezione internazionale |
Regolamento di attuazione. Misure di assistenza e di
integrazione |
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza
dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri
destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'àmbito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di
sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
1-bis e 1-ter. |
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza e
alla tutela dei richiedenti asilo e degli stranieri destinatari di altre
forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi
medesimi il richiedente privo di mezzi di sussistenza. |
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri
competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, il regolamento di attuazione della presente legge,
volto, in particolare, a definire i programmi di accoglienza, di assistenza,
di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per
il coordinamento e il finanziamento degli interventi in favore dei rifugiati,
a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione
dei diritti civili e umani e delle altre associazioni che rispondono ai
criteri indicati dallo stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi
sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al
numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo
alle attività di assistenza e di integrazione dei rifugiati poste in essere
dai comuni stessi. |
|
2. Gli enti locali privi dei servizi di cui al comma 1 possono
accedere alle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57 al fine di
provvedere all'erogazione dei medesimi servizi. |
2. Allo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo e
che si trova in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero
di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi ovvero, in
alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza. |
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, al
sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura
non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale. |
3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede
annualmente, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo
57, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui ai commi 1 e 2,
in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni
singola iniziativa territoriale. |
Vedi il comma 1. |
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: |
4. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di
cui al comma 3: |
|
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; |
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; |
|
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, la
continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati; |
b) assicura, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui
all'articolo 57, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto,
previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; |
|
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, le modalità
e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in
favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli
1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'àmbito dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1. |
c) determina, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui
all'articolo 57, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo
economico di prima assistenza in favore del richiedente che non usufruisce dei
servizi di cui al comma 1. |
|
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione
del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso
umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza
territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli
enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il
servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. |
5. Al fine di razionalizzare e di ottimizzare il sistema di
protezione internazionale e di facilitare il coordinamento, a livello
nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno
attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1, di seguito denominato «servizio centrale». La
gestione del servizio centrale è affidata, con apposita convenzione,
all'ANCI. |
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5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: |
6. Il servizio centrale provvede a: |
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a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei
rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; |
a) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti; |
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b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; |
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti; |
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c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; |
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi di cui
alla lettera b); |
|
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1; |
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1. |
|
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per
le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario. |
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6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies. |
7. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo
57. |
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|
8. Ai fini dell'attuazione dei servizi e degli interventi di cui al
presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare
eventuali convenzioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale di cui
all'articolo 57, con organizzazioni e associazioni che si occupano di
protezione internazionale, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 58. |
3. I comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con
organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili e umani,
progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il
raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché l'attivazione di corsi
di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza. |
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Articolo 1-septies |
Articolo 57 |
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Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo. |
Fondo nazionale per la protezione internazionale |
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1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui
all'articolo 1-sexies, presso il
Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da: |
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso il Ministero
dell'interno è istituito il Fondo nazionale per la protezione internazionale,
la cui dotazione è costituita da: |
|
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5
«Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di
cui all'articolo 1-sexies e
corrispondenti a 5,16 milioni di euro; |
a) le risorse destinate annualmente dal Ministero dell'interno; |
|
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed
in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e
delle finanze; |
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati; |
|
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione
europea. |
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dell'Unione europea. |
|
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1. |
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1. |
|
|
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può disporre lo stanziamento di ulteriori
risorse in favore del Fondo di cui al comma 1, a copertura di eventuali e
maggiori oneri per l'attuazione della presente legge. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Titolo V |
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DISPOSIZIONI FINALI |
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Capo I |
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Regolamento di attuazione, modificazioni e
disposizioni transitorie e finali |
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Articolo 58 |
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(Regolamento di attuazione). |
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1. Il Governo emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento
di attuazione. |
|
|
2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è inviato alle competenti
Commissioni parlamentari che esprimono, entro i successivi trenta giorni, il
proprio parere. Trascorso tale termine, anche in mancanza del parere
parlamentare il regolamento è emanato. |
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Articolo 59 |
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Modificazione
delle norme |
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1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 58, sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) gli articoli 1, 1-sexies
e 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni; |
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b) il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; |
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c) il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; |
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d) il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. |
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2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 58 della presente legge, all'articolo 19 del decreto legislativo
1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, le parole: «dall'articolo 35 del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legislazione
vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria»; |
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|
b) al comma 2, le parole: «per il riconoscimento della» sono
sostituite dalle seguenti: «per la», le parole: «per il diritto di asilo»
sono sostituite dalle seguenti: «per la protezione internazionale», dopo le
parole: «il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la
cessazione» sono inserite le seguenti: «ovvero su cui la Commissione
nazionale per la protezione internazionale si è pronunciata in secondo grado»
e le parole: «degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25,» sono sostituite dalle seguenti: «della legislazione vigente in
materia di protezione internazionale e sussidiaria»; |
|
|
c) al comma 3, le parole: «degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono sostituite dalle seguenti: «della
legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria»; |
|
|
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: |
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«4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene
proposto: |
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a) da parte di un soggetto trattenuto nei centri di identificazione
ed espulsione ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione
internazionale e sussidiaria; |
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b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di
riconoscimento della protezione internazionale; |
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c) avverso il provvedimento adottato dalla commissione territoriale
per la protezione internazionale in caso di allontanamento senza giustificato
motivo dalle strutture o dai centri di cui alla lettera a)»; |
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e) il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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«5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b) e c), l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto
previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al
ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di protezione
internazionale e ne viene disposta l'accoglienza nelle strutture di cui al
citato comma 4, lettera a)»; |
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f) al comma 9, le parole: «di rifugiato o di persona cui è accordata
la protezione sussidiaria» sono sostituite dalle seguenti: «di beneficiario
di protezione internazionale». |
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3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 58 della presente legge, all'articolo 29-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
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a) la parola: «rifugiato», ovunque ricorre, è sostituita dalle
seguenti: «beneficiario di protezione internazionale»; |
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b) nella rubrica la parola «rifugiati» è sostituita dalle seguenti:
«beneficiari di protezione internazionale». |
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Articolo 60 |
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Disposizioni
transitorie e finali |
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1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58
in materia di diritto di asilo, di status
di rifugiato e di protezione sussidiaria, si applicano le disposizioni
vigenti. |
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2. Il Governo notifica alle competenti autorità dell'Unione europea
le modifiche legislative intervenute, a seguito dell'entrata in vigore della
presente legge, in materia di protezione internazionale e di attuazione delle
specifiche direttive europee. |
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