Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme sulla cittadinanza - A.C. 9 e abb.-A
Riferimenti:
AC N. 274/XVII   AC N. 604/XVII
AC N. 606/XVII   AC N. 647/XVII
AC N. 836/XVII   AC N. 1204/XVII
AC N. 1269/XVII   AC N. 2376/XVII
AC N. 9/XVII   AC N. 200/XVII
AC N. 250/XVII   AC N. 273/XVII
AC N. 349/XVII   AC N. 369/XVII
AC N. 404/XVII   AC N. 463/XVII
AC N. 494/XVII   AC N. 525/XVII
AC N. 707/XVII   AC N. 794/XVII
AC N. 945/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 37    Progressivo: 2
Data: 25/09/2015
Descrittori:
CITTADINANZA   L 1992 0091
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Norme sulla cittadinanza

25 settembre 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

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La Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso il 24 settembre 2015 l'esame in sede referente di un testo unificato di 25 proposte di legge in materia di cittadinanza)  (A.C. 9 e abb.-A).

Il testo approvato si concentra sulla questione fondamentale dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori.

Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae).

 

In particolare, acquista la Ius solicittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli) (art. 1, comma 1, lett. a)).

   Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo  - disciplinato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 – è rilasciato allo straniero cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:
  •           titolarità, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  •          reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
  •          disponibilità di alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge;
  •          superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
  Il permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Esso è a tempo indeterminato e deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
  Il permesso può essere rilasciato anche ai familiari purché ricorrano determinate condizioni previste dalla legge.
  Disposizioni particolari vigono per i titolari di protezione internazionale.
  Non hanno diritto al permesso gli stranieri che:
  a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
  c) hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
  d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  e) godono di uno status giuridico particolare previsto dalle convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche. 

 

Si osserva che la nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita non appare applicabile ai cittadini europei, in quanto possono essere titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo solo icittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

 

La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. Quest'ultimo può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purchè in possesso di altra cittadinanza. (art. 1, comma 1, lett. b), cpv. 2-bis).

Ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età (art. 1, comma 1, lett. b), cpv. 2-ter).

 

Inoltre, con riferimento alla fattispecie di acquisto della cittadinanza per ius soli già prevista dalla normativa vigente – relativa allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età – il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età (art. 1, comma 1, lett. c)).

 

LaIus culturae seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza introdotta dal testo unificato riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzioneo percorsi di istruzione e formazione professionaletriennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. (art. 1, comma 1, lett. d), cpv. 2-bis). Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte del genitore, è dunque richiesta la residenza legale dello stesso, che presuppone la regolarità del relativo soggiorno.

Anche per tale fattispecie l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purchè in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà (art. 1, comma 1, lett. d), cpv. 2-bis e 2-ter).

 

Oltre a queste Naturalizzazioneipotesi, che configurano un vero e proprio diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titoloconclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe riguardare soprattutto il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età (art. 1, comma 1, lett. e)).

Figli minori di chi acquista la cittadinanzaViene inoltre modificata la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, che attualmente subordina l'acquisto da parte dei minori al requisito della convivenza con il genitore. Il requisito della convivenza viene eliminato ed è richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 1, comma 1, lett. g)).

 

Il Esonero dal contributotesto unificato prevede l'esonero dal contributo di 200 euro - previsto dalla normativa vigente per le istanze o dichiarazioni riguardanti la cittadinanza – per le istanze o dichiarazioni relative a minori o conseguenti a dichiarazione di acquisto della cittadinanza dell'interessato da rendere entro due anni dal raggiungimento della maggiore età (art. 1, comma 1, lett. f)).

 

Sono poiDisposizioni interpretative dettate una serie di disposizioni di carattere interpretativo. In particolare:

  • il requisito della minore età deve essere riferito al momento della presentazione dell'istanza da parte del genitore (art. 1, comma 1, lett. h), cpv. Art. 23-bis, comma 1);
  • si considera legalmente residente chi risieda nel territorio dello Stato avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti prevista dalla normativa sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri e da quella sull'iscrizione anagrafica (art. 1, comma 1, lett. h), cpv. Art. 23-bis, comma 2);
  • come termine iniziale del periodo di residenza legale, si considera la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, se ad essa ha fatto seguito l'iscrizione anagrafica; inoltre, eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la residenza legale se ad essi ha fatto seguito la reiscrizione nei registri anagrafici se l'interessato dimostra di avere continuato a risiedere (art. 1, comma 1, lett. h), cpv. Art. 23-bis, comma 2);
  • si considera che abbia soggiornato o risieduto in Italia senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati (art. 1, comma 1, lett. h), cpv. Art. 23-bis, comma 3);
  • ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita da uno straniero in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, si considera in possesso del predetto permesso anche lo straniero che, avendo maturato i relativi requisiti, abbia presentato l'istanza prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso successivamente alla nascita (art. 1, comma 1, lett. h), cpv. Art. 23-bis, comma 4).

 

È Comunicazione dell'ufficiale di anagrafeprevisto l'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, ai residenti di cittadinanza straniera la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza per ius soli o ius culturae, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. In caso di inadempimento di tale obbligo, è sospeso il termine di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza (art. 1, comma 1, lett. h), cpv. Art. 23-bis, comma 5).

La disposizione riprende quanto già previsto - per l'acquisto della cittadinanza per ius soli in base alla normativa vigente - dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che viene conseguentemente abrogato (articolo 2, comma 2).

 

È Educazione alla cittadinanzaattribuita ai comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, la promozione in favore di tutti i minori di iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e di una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini, senza oneri aggiuntivi (art. 1, comma 1, lett. h), cpv. Art. 23-ter).

 

A Istanze di concessionelivello procedimentale, viene previsto che le istanze per la concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione) sono presentate al prefetto o all'autorità consolare (art. 2, comma 1), legificando quanto già previsto da fonte regolamentare (art. 1, comma 1, DPR n. 362/1994).

 

I Atti di stato civileprovvedimenti inerenti agli atti di stato civile sono esclusi da quelli per il cui rilascio è necessaria l'esibizione da parte dello straniero del permesso di soggiorno (art. 2, comma 3).

 

L'Regolamentiesecuzione delle disposizioni della legge è demandata ad un regolamento governativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima (art. 2, comma 4).

Con un ulteriore regolamento governativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, si provvede al riordino e all'accorpamento delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di cittadinanza (art. 2, comma 5).