II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Sui lavori della Commissione ... 53
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (Seguito dell'esame e conclusione) ... 54
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) ... 55
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio) ... 56
Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (Atto n. 455) di rappresentanti: dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA) e dell'Associazione dirigenti giustizia ... 58
5-06740 Bernardini: Problematiche relative al carcere di Spoleto ... 58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 61
5-06741 Bernardini: Problematiche relative alla Casa di lavoro di Sulmona ... 59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 63
5-06743 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Secondigliano-Napoli ... 59
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 67
5-06749 Bernardini: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario Coroneo di Trieste ... 59
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 70
5-06776 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Badu e Carros di Nuoro ... 59
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 75
SEDE REFERENTE
Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.
La seduta comincia alle 13.55.
Sui lavori della Commissione.
Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO, con riferimento allo schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (atto del Governo n. 455), dichiara che il Governo è disposto ad attendere fino al 30 giugno 2012 che la Commissione esprima il parere.
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 giugno 2012.
Federico PALOMBA, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 giugno prossimo. Dà atto quindi che hanno espresso il parere sul provvedimento in esame le Commissioni VI e XIV. In particolare, la VI Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione e la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. Sospende brevemente la seduta in attesa che anche le Commissioni I e X esprimano il parere.
La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.20.
Federico PALOMBA, presidente, dà atto che la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione.
Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, con riferimento al parere della Commissione XIV contesta con decisione che l'ordinamento comunitario osti ad una scelta del legislatore nazionale di sottoporre a riserva l'attività di consulenza legale, se svolta professionalmente. Basti al riguardo considerare la Direttiva Bolkestein (2006/123/CE recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010). Ai sensi di uno specifico considerando, il n. 88, sono compatibili con la direttiva sistemi normativi nazionali che addirittura sottopongano a riserva l'attività di consulenza legale: «La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati». Il che accade, per esempio, in Portogallo, con la legge 24 agosto 2004 n. 49. Ciò che importa sottolineare è che la disposizione appena citata conferma come un Paese possa introdurre una simile riserva di attività in conformità al diritto comunitario.
Non sono mancate pronunzie giudiziali che hanno riconosciuto – già allo stato attuale della legislazione vigente – la soggezione a riserva dell'attività svolta professionalmente. Si consideri innanzitutto il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'articolo 348 c.p. (e a ben vedere dall'intero impianto dell'assetto normativo delle professioni regolamentate), cioè quello della «necessità di tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell'esercizio della professione, o indegni di esercitarla»; «la libera professione, per la sua naturale attitudine a soddisfare bisogni collettivi rilevanti anche per l'interesse generale della comunità, e per la funzione di mediazione che spesso svolge tra lo Stato e il cittadino, ha una rilevanza sociale e pubblica». Così, espressamente, si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1151/02. Da qui la distinzione tra atti riservati espressamente dalla legge agli iscritti negli albi, ed atti non riservati ma comunque caratteristici della professione ed il cui compimento può essere considerato libero solo se non condotto in forma sistematica ed organizzata, e dietro corrispettivo. Solo, insomma, se non è svolto in modo professionale. Più recentemente, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 9237/2007 della terza sezione civile – ha superato l'ambiguità sul sistema delle competenze professionali, dovute alla tradizionale incertezza sulla ripartizione tra prestazioni «riservate» e prestazioni «protette». Come afferma la Corte, «le attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti ai relativi albi».
Quanto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, osserva che il principio di libera concorrenza è da tempo oggetto di bilanciamento con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali. Di recente, in materia di farmacie, può essere utile ricordare la fondamentale pronunzia del 19 maggio 2009 (nella causa C-531/06): la restrizione all'accesso alla gestione delle farmacie comunali – contestata dalla Commissione all'Italia – è giustificata sulla base della tutela dei diritto alla salute.
Sull'articolo 16, comma 4, rileva che si tratta di una misura che serve ad evitare l'abuso del diritto comunitario di stabilimento, in modo che di esso facciano uso effettivamente i professionisti stranieri che hanno reale interesse a stabilirsi in Italia, e non cittadini italiani che, non riuscendo ad abilitarsi in Italia, passano per lo più attraverso l'ordinamento spagnolo per avvantaggiarsi delle meno selettive modalità di accesso ivi vigenti. Si potrebbe eventualmente precisare che il periodo «congruo» corrisponde ad un determinato numero di mesi.
Federico PALOMBA, presidente, dà atto che la X Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Roberto Cassinelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Federico PALOMBA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.
La seduta comincia alle 14.
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva che il testo unificato in esame si compone di 14 articoli e che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, attribuisce alle Stato il compito di sostenere l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 (comma 1).
Il testo precisa, quindi, quali soggetti che possono avviare un'attività imprenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione, di incentivazione e di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, per un periodo di trentasei mesi che decorre dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere, di regola, dalla data di entrata in vigore della legge: si tratta di soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e delle donne, a prescindere dall'età anagrafica, purché siano rispettate determinate condizioni (devono essere soggetti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia) (commi 3 e 4).
L'articolo 2 prevede le agevolazioni in materia previdenziale; l'articolo 3 gli incentivi per le cure parentali; l'articolo 4 gli incentivi all'occupazione; l'articolo 5 stabilisce il regime fiscale; l'articolo 6 disciplina l'accesso al credito e fondi di garanzia; l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile; l'articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; l'articolo 9 prevede misure a sostegno dell'impresa sociale.
L'articolo 10 delinea le forme imprenditoriali ammesse. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.
L'articolo 11 reca talune modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; l'articolo 12 reca una delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti; l'articolo 13 interviene in materia di pensione di vecchiaia supplementare; l'articolo 14 contiene le disposizioni finanziarie.
Propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento.
Osserva che il testo unificato in esame si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 delinea il campo di applicazione del provvedimento e precisa, al comma 1, che le relative disposizioni si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese.
L'articolo 2, che si compone di 19 commi, dispone l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, precisando che sono esclusi dall'applicazione dell'articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
Il comma 2 reca le definizioni necessarie all'applicazione della normativa in esame e, in particolare, quella di «transazioni commerciali», che sono le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.
Il comma 3 precisa che nelle transazioni in oggetto il creditore ha diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.
Il comma 4 stabilisce il tasso di riferimento applicabile.
Il comma 5 fissa i termini a decorrere dai quali il creditore, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, ha diritto agli interessi di mora, distinguendo a seconda che la data di scadenza o il periodo di pagamento siano o meno stabiliti nel contratto.
In base al comma 7, il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia «gravemente iniquo» per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14. Eventuali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni di calendario.
È fatta salva la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, a determinate condizioni e purché il periodo di rateizzazione non superi i centottanta giorni di calendario (comma 8).
Si prevede, inoltre, che, ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore (comma 9). Il creditore ha inoltre diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda il predetto importo forfetario, sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.
Il comma 11 stabilisce che «una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore». Nel successivo comma 12 si precisa che per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare: a) di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; b) della natura del prodotto o del servizio; c) della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 5, 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.
Il comma 14 stabilisce che le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.
Si precisa quindi che il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci (comma 16).
Il comma 17 stabilisce delle condizioni per ottenere un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni.
Il comma 19 fa salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
L'articolo 3 stabilisce che, in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, e ne stabilisce modalità, procedure, condizioni ed effetti. Sulla base del predetto certificato l'impresa creditrice potrà chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento ai sensi del successivo articolo 4.
L'articolo 5 stabilisce quindi che l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente, deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, depositando la documentazione allo scopo necessaria.
L'articolo 6 reca disposizioni sanzionatorie. In base al comma 1, chiunque produce documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 è punito ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria). Il comma 2 dispone che chiunque attesta il falso nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo (dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa creditrice che attesta che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto) è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo (comma 3).
L'articolo 7 reca una norma finale che consente alle imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della legge, di esperire, a determinate condizioni, la procedura di mediazione di cui all'articolo 5.
Federico PALOMBA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 7 giugno 2012.
Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (Atto n. 455) di rappresentanti: dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA) e dell'Associazione dirigenti giustizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.15.
INTERROGAZIONI
Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.
La seduta comincia alle 15.15.
5-06740 Bernardini: Problematiche relative al carcere di Spoleto.
Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Manifesta particolare insoddisfazione con riferimento al comportamento del magistrato di sorveglianza, la dottoressa Manganaro, sottolineando, tra l'altro, come sia inaccettabile che quest'ultima, oltre a non incontrare detenuti che ne abbiano fatto ripetutamente richiesta, abbia addirittura ritenuto di poter «delegare» taluni compiti al direttore dell'istituto penitenziario.
5-06741 Bernardini: Problematiche relative alla Casa di lavoro di Sulmona.
Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Contesta, inoltre, che le condizioni degli «internati» possano considerarsi migliorate, anche tenuto conto che nelle case lavoro non vi è la concreta possibilità di svolgere attività lavorativa e ritiene inaccettabile non solo la riduzione del relativo stanziamento di bilancio, tenuto conto del rilievo costituzionale assegnato alla funzione rieducativa della pena, ma anche il semplice fatto di addurre tale riduzione come scusa per il trattamento riservato agli internati.
5-06743 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Secondigliano-Napoli.
Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Ritiene inaccettabile che siano destinate risorse insufficienti all'assistenza psicologica ai detenuti.
5-06749 Bernardini: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario Coroneo di Trieste.
Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Ritiene assolutamente inaccettabile la riduzione di fondi destinati al pagamento delle mercedi.
5-06776 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Badu e Carros di Nuoro.
Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Cita, a titolo esemplificativo, la dichiarazione secondo la quale l'ultima ispezione della ASL presso è avvenuta nel 2008, ricordando come invece la legge preveda un obbligo di ispezione semestrale.
Federico PALOMBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.30.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini.
SEDE CONSULTIVA
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.
C. 5180 Governo.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.
C. 5193 Governo.
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.
ALLEGATO 1
Interrogazione n. 5-06740 Bernardini: Problematiche relative al carcere di Spoleto.
TESTO DELLA RISPOSTA
Onorevole Bernardini, a fronte delle segnalazioni riguardanti il carcere di Spoleto e la gestione da parte della magistratura di sorveglianza dei detenuti ivi collocati, rappresento i seguenti elementi informativi.
Presso l'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Spoleto risultano attualmente in servizio due magistrati, con funzioni di sorveglianza suddivise tra la Casa di Reclusione di Spoleto e quella di Terni. Di recente, in seguito all'eccezionale aumento della popolazione detenuta, le competenze dell'Ufficio sono state riorganizzate in relazione ai numero ed alla tipologia dei detenuti assegnati ai due Istituti. Pertanto, la dottoressa G. Manganaro segue i 508 detenuti presenti (al 27 febbraio 2012) nella Casa di Reclusione di Spoleto. Di questi, 74 si trovano in regime di 41-bis, 259 in alta sicurezza per reati di massimo allarme sociale, 135 in media sicurezza per reati cosiddetti comuni e 40 sono in detenzione cosiddetta protetta, in considerazione del particolare titolo di reato.
Il dottor P. Gianfilippi segue, invece, i detenuti della Casa Circondariale di Terni e 144 detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto, che si trovano in regime di media sicurezza per reati cosiddetti comuni, di cui 44 sono in detenzione cosiddetta protetta, in ragione del particolare titolo di reato.
Nel corso dell'anno 2011, la dottoressa G. Manganaro si è recata in istituto 23 volte e ha ascoltato 77 detenuti. Durante lo stesso periodo il dottor F. Gianfilippi si è recato in istituto 20 volte ed ha ascoltato 140 detenuti.
Tutti i dati comunicati dall'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto sono stati ricavati dal Registro colloqui e dal Registro SIUS e sono, pertanto, accessibili e consultabili.
Peraltro, così come significato dalla stessa Amministrazione penitenziaria, i rapporti tra la Direzione dell'istituto di Spoleto e la magistratura di sorveglianza sono sempre stati corretti, improntati a disponibilità e collaborazione, nel pieno rispetto delle finalità dell'ordinamento penitenziario e delle reciproche competenze e funzioni. Entrambi i magistrati dell'Ufficio hanno, infatti, chiesto agli operatori dell'area educativa dell'Istituto di segnalare, anche per le vie brevi, profili di particolare rilevanza trattamentale, oltre ovviamente alle urgenze riguardanti aspetti di vita penitenziaria o di interesse dei singoli detenuti.
Le informazioni, con l'invio di atti e relazioni relativi allo svolgimento del servizio e dell'organizzazione della Casa di Reclusione di Spoleto, sono state e sono attualmente fornite con regolarità ai magistrati di sorveglianza, allorquando non vengono assunte di iniziativa dalla stessa Autorità giudiziaria.
Agli atti risultano, infatti, frequenti richieste di chiarimenti sollecitate dalla dottoressa Manganaro su materie, istanze o reclami inoltrati dai detenuti, anche con le modalità della busta chiusa.
L'attività di osservazione e trattamento è normalmente formalizzata con la redazione delle relazioni di sintesi e dei programmi individuali, che vengono approvati dal magistrato di sorveglianza per i detenuti in esecuzione di pena. Le verifiche delle ipotesi formulate sono, poi, sistematicamente aggiornate in occasione delle richieste di benefici.
Inoltre, allo scopo di snellire le procedure, la dottoressa Manganaro ha delegato il direttore dell'Istituto al rilascio delle autorizzazioni ordinarie e straordinarie, alle istanze riguardanti la corrispondenza telefonica con familiari e terze persone, soprattutto in presenza di motivi urgenti, ragionevoli o di particolare rilevanza. Numerose sono, peraltro, le autorizzazioni rilasciate dalla dottoressa Manganaro per ammettere in Istituto coloro che si dimostrino capaci di favorire e promuovere azioni educative fra la comunità penitenziaria e la società libera.
Quanto, infine, ai rilievi di valenza disciplinare avanzati dall'onorevole Bernardini a carico della dottoressa Manganaro sulla base delle considerazioni espresse da un detenuto nel suo diario quotidiano postato su internet, comunico che trattasi di doglianze destituite di fondamento.
Dalle risultanze istruttorie acquisite dalla competente Articolazione ministeriale è emerso, piuttosto, che il magistrato di sorveglianza dottoressa Manganaro ha regolarmente svolto le visite ed i colloqui presso la casa circondariale di Spoleto, con cadenza quantomeno mensile, di talché nessuna violazione della normativa di cui agli articoli 5 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 risulta essere stata commessa dal predetto magistrato.
A ciò si aggiunga che nessuna disfunzione o disservizio è stato segnalato a carico della dottoressa Manganaro da parte del Presidente della Corte di Appello di Perugia.
ALLEGATO 2
Interrogazione n. 5-06741 Bernardini: Problematiche relative alla Casa di lavoro di Sulmona.
TESTO DELLA RISPOSTA
In risposta all'interrogazione dell'onorevole Bernardini si comunicano le informazioni che seguono.
La Casa di lavoro di Sulmona è costituita da n. 4 sezioni ospitate nel reparto penale: gli internati presenti alla data del 31 maggio 2012 erano 197. Al primo piano dello stesso reparto vi sono anche due sezioni destinate ai detenuti del circuito «media sicurezza»: il loro numero attuale è di n. 77 unità, che è di gran lunga più ridotto di quanto non fosse nel recente passato.
Infatti il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a seguito della nota del 15 febbraio 2011 a firma del Presidente del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, ha provveduto a trasferire dalla struttura penitenziaria di Sulmona n. 130 detenuti del circuito media sicurezza e, nel contempo, ha provveduto a rideterminare le assegnazioni di detenuti nello stesso circuito; con ciò condividendo le linee di intervento elaborate dal Provveditorato Regionale di Pescara, volte all'organizzazione di due sezioni destinate, la prima, ai detenuti di cosiddetta prima accoglienza o alla prima esperienza detentiva, e la seconda ai detenuti specializzati nelle attività lavorative organizzate nell'istituto.
Va poi osservato che l'Ordinamento Penitenziario non esclude la possibilità di organizzare sezioni di Case di Lavoro in stabilimenti destinati ad ospitare Case di Reclusione (articolo 62, comma 3, legge n. 354/75), che le sezioni detentive destinate ai detenuti sono strutturalmente identiche a quelle destinate agli internati, e che l'organizzazione dei reparti non consente alcuna possibilità di incontro o commistione tra le due categorie di ospiti.
D'altra parte, il trattamento riservato agli internati è distinto da quello riservato ai detenuti comuni, e si distingue in particolare per le maggiori possibilità di accesso ai vari spazi e servizi trattamentali, ivi compresa la rimodulazione – secondo criteri di premialità – degli orari della vita di sezione.
Per garantire la migliore differenziazione trattamentale tra internati e detenuti, la Direzione di Sulmona ha recentemente disposto che gli internati appartenenti o afferenti alle organizzazioni criminali siano destinati alle sezioni del 3o piano, mentre gli internati tossicodipendenti iscritti alle liste Sert siano destinati alle sezioni del 2o piano: tale organizzazione ha effettivamente dato ottimi risultati, poiché nelle sezioni destinate alla casa di lavoro sono drasticamente diminuiti gli eventi critici.
Ancora, in una delle sale destinate ad ospitare i colloqui con i familiari di detenuti ed internati si è già proceduto in economia all'abbattimento del muretto divisorio; essa è stata dunque prioritariamente destinata ai colloqui degli internati con i propri familiari. Non è stato invece ancora possibile finanziare i lavori di abbattimento dei muri divisori nelle restanti salette, ma tale intervento sarà eseguito non appena si renderanno disponibili le relative risorse.
Per ciò che concerne le questioni legate alle attività lavorative degli internati, appare doveroso sottolineare che lo stanziamento di bilancio sul capitolo 7361 articolo 1, denominato «Servizio delle industrie» ha subito per l'esercizio finanziario 2012 una decurtazione del 66 per cento rispetto a quanto ottenuto per il 2011, riducendo la disponibilità economica a soli euro 2.929.892,05.
Il capitolo di bilancio sul quale è stata operata tale drastica riduzione (analoga a quella operata sul capitolo 7361 articolo 2, relativo alle attività agricole, che è stata pari al 78 per cento rispetto al 2011), sostiene i costi relativi al funzionamento delle officine e delle lavorazioni gestite dall'amministrazione penitenziaria. In particolare, su di esso gravano i costi per l'acquisto delle materie prime, i costi relativi alle mercedi dei detenuti occupati e quelli relativi all'acquisto e manutenzione dei macchinari.
È evidente che le dette risorse sono assolutamente insufficienti, tanto a garantire la produzione degli arredi necessari per l'apertura dei nuovi padiglioni e/o istituti, quanto a sostenere le necessità delle lavorazioni presenti presso le case di lavoro.
Perciò, anticipando sotto questo profilo le preoccupazioni rassegnate dall'interrogante, già da tempo l'Amministrazione ha invitato le direzioni sede di lavorazioni penitenziarie – prima fra tutte la Direzione di Sulmona che ospita un numero elevato di internati – a presentare appositi progetti da finanziarie con i fondi della Cassa delle Ammende. Nelle more della loro approvazione, e prima della segnalazione del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha potuto in tal modo assegnare l'importo di 100.000 euro all'istituto in questione (nota del 9 gennaio 2012).
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende, in data 20 marzo 2012, ha poi approvato il finanziamento dei progetti presentati dalla Direzione di Sulmona; sarà perciò garantita, fino a marzo del 2013, l'occupazione di circa 80 internati, che saranno impiegati in falegnameria, sartoria, calzaturificio e nell'officina fabbri.
Relativamente alle attività lavorative agricole, la Direzione di Sulmona ha concordato con il Dipartimento di Salute Mentale della locale ASL uno specifico progetto per la prevenzione del disagio psichico dei detenuti e degli internati, da attuarsi con programmi di trattamento che contemplano espressamente il lavoro all'aperto.
Per quel che concerne l'Assistenza sanitaria, il Presidio della ASL presso l'istituto di Sulmona assicura le seguenti prestazioni:
a) medico responsabile: 18 ore settimanali;
b) servizio di guardia medica h/24;
c) servizio infermieristico h/24;
d) servizio di psichiatria n. 144 ore mensili;
e) servizio di fisioterapia 144 ore mensili;
f) fisiatra: 8 ore mensili;
g) medico Ser.T.: 27 ore settimanali;
h) psicologo Ser.T.: 23 ore settimanali;
i) servizio salute mentale: 36 ore mensili.
Sono inoltre attivi il laboratorio odontoiatrico ed un'infermeria attrezzata.
La possibilità di trasferire i detenuti ed internati disabili nei Centri Diagnostico-Terapeutici dell'Amministrazione, considerata dall'interpellante, deve naturalmente tener conto della serietà e complessità delle patologie sofferte dagli interessati, posto che i centri clinici presenti in alcuni istituti penitenziari del territorio nazionale sono adibiti al ricovero temporaneo dei detenuti con necessità terapeutiche che non possono essere assicurate negli istituti penitenziari ordinari. Una volta terminato il periodo di acuzie della malattia e prescritta l'eventuale terapia, infatti, il ristretto deve essere dimesso dal Centro e ricondotto all'istituto penitenziario di provenienza. Sono altresì assegnati agli istituti penitenziari con annesso centro diagnostico terapeutico i detenuti portatori di patologie croniche che richiedono un costante controllo medico, anche specialistico (ad esempio per patologie cardiache o infettive), onde favorire il loro costante monitoraggio clinico.
Per i disabili, invece – i quali nella maggioranza dei casi presentano deficit motori cronici – deve ritenersi preferibile l'allocazione in un ambiente intramurale che possa alleggerire il più possibile le conseguenze derivanti dallo stato detentivo, e consentire loro la possibilità di partecipazione alle attività trattamentali.
In proposito, alcuni anni orsono questa Amministrazione aveva avviato un progetto per la realizzazione di quattro strutture, individuate negli istituti di Busto Arsizio, Parma, Bari e Catanzaro, destinate ad accogliere detenuti portatori di gravi disabilità motorie. Dall'anno 2005 sono funzionanti due dei quattro reparti previsti, ossia quelli di Parma e di Bari.
Relativamente ai restanti reparti, il competente Dipartimento ha più volte ha rappresentato nelle diverse sedi istituzionali – Tavolo di Consultazione permanente per la sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata, Ministero della Salute e singole Regioni – la necessità che dette strutture siano rese operative al più presto. Sono stati presi gli opportuni contatti con gli organi sanitari delle Regioni Lombardia e Calabria, perché assicurino le risorse necessarie per l'avvio ad esercizio delle sezioni in argomento, ma non è ancora possibile indicare i tempi per il loro completamento.
In relazione ai fenomeni autoaggressivi denunciati nell'atto di sindacato ispettivo, va rappresentato che da tempo sono operanti nell'istituto penitenziario di Sulmona misure di sostegno tese a ridurre il disagio derivante dalla detenzione. A sopporto del servizio di accoglienza sono stati elaborati progetti finanziati dal provveditorato regionale, che prevedono l'ausilio di uno psicologo e di un educatore, la cui attività è sostenuta dall'organizzazione di gruppi terapeutici di auto-aiuto, da colloqui clinici individualizzati e dall'apertura di un centro di ascolto.
Ancora con riferimento alle tematiche dei suicidi e degli atti di autolesionismo, si rappresenta che in data 29 febbraio 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico a composizione mista (Regione, AA.SS.LL. e Amministrazione Penitenziaria per adulti e minori), con il compito di elaborare un programma operativo di prevenzione del rischio auto-lesivo e di suicidio negli Istituti Penitenziari per adulti e servizi minorili.
Le risorse umane disponibili presso l'Istituto di Sulmona sono le seguenti:
1) il personale appartenente al ruolo degli agenti/assistenti di polizia penitenziaria è pari a n. 225 unità, con una carenza di n. 39 unità, pari al 15 per cento della pianta organica; ovviamente, le esigenze dell'Istituto saranno tenute in debita evidenza allorquando si procederà alla mobilità connessa all'assegnazione dei neo-agenti del 164o corso di formazione che avrà termine alla fine di questo mese;
2) quanto al personale dell'amministrazione, su una previsione organica di n. 44 unità distinte per diverse figure professionali, sono attualmente presenti n. 35 operatori: con particolare riguardo ai funzionari della professionalità giuridico pedagogica risulta una presenza di n. 5 unità, a fronte di una previsione organica di n. 11 posti. Le difficoltà rilevate nella sede di Sulmona riflettono purtroppo una condizione riscontrabile diffusamente in altre realtà penitenziarie del territorio nazionale, che inevitabilmente si ripercuote sull'efficienza di tutti i servizi dell'amministrazione, ivi comprese le attività di osservazione.
3) relativamente all'assistenza psicologica ex articolo 80 O.P, si precisa che la gestione del servizio ha subito, negli ultimi anni, una costante riduzione degli stanziamenti di bilancio, tale da comportare una drastica diminuzione delle prestazioni degli esperti. Si rappresenta comunque che l'esperto ex articolo 80 O.P. svolge la propria attività presso l'istituto di Sulmona per complessive diciotto ore mensili.
Per quel che concerne le questioni prettamente normative del sistema delle misure di sicurezza, ugualmente sollevate dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.
Il sistema italiano del cosiddetto doppio binario, fondato sulla distinzione sanzioni penali – misure di sicurezza, è previsto dalla Costituzione (articolo 25). Le seconde differiscono dalle prime per diverse ragioni. La loro ratio giustificatrice risiede non già nella necessità di punire un soggetto che ha violato un precetto penale, bensì nell'esigenza di tenerne a freno la pericolosità, intesa come indice rivelatore della futura potenziale commissione di ulteriori reati. Esse sono necessariamente svincolate da termini precostituiti di durata, in quanto si devono calibrare sulla pericolosità sociale del soggetto, sottoposto ad un periodico monitoraggio volto a verificare la persistente necessità della misura. Infine, mentre la pena può essere inflitta unicamente a soggetti imputabili o semimputabili, la misura di sicurezza può essere applicata anche a soggetti non imputabili.
La misura di sicurezza prevista dall'ordinamento italiano rientra certamente nella nozione di «pena» di cui all'articolo 7 CEDU come interpretata dalla Corte Europea, alla cui tradizione è per vero estraneo il sistema del doppio binario. La Corte europea, infatti, si aggancia ad un unitario e sostanziale concetto di «pena», che ingloba, al di là della natura giuridica riconosciuta nel singolo Stato, sia le pene che le misure di sicurezza.
Ciononostante, da diversi anni il mondo accademico e la giurisprudenza hanno avviato una seria riflessione sull'intero impianto normativo delle misure di sicurezza e sulla sua persistente attualità nel moderno sistema della legge penale.
In proposito può ricordarsi la proposta di legge n. 872, d'iniziativa dei deputati Pecorella e altri, presentata l'8 maggio 2008 ed avente ad oggetto la «Riforma della parte generale del codice penale», che recepiva la proposta per la modifica del codice penale elaborata dalla Commissione ministeriale istituita nel corso della XIV legislatura.
La proposta di legge prevedeva l'eliminazione delle misure di sicurezza per gli imputabili e l'istituzione per i non imputabili di apposite «misure di controllo e di cura», rappresentate dal ricovero in una struttura giudiziaria di custodia con finalità terapeutiche o di disintossicazione, dall'obbligo di sottoporsi a un trattamento di cura presso strutture sanitarie non giudiziarie sotto il controllo del servizio sociale e dalle altre misure individuate dalla legge.
Pare ragionevole osservare, pertanto, che la discussione sugli indirizzi giuridici e normativi da assumere in materia ben potrà prendere le mosse dalla rielaborazione delle proposte contenute nel disegno di legge sopra ricordato.
ALLEGATO 3
Interrogazione n. 5-06743 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Secondigliano-Napoli.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il problema del sovraffollamento dell'istituto penitenziario di Napoli Secondigliano riflette purtroppo una situazione comune alla gran parte degli istituti penitenziari del Paese. Per fronteggiare tale situazione, l'Amministrazione interviene con periodici interventi deflattivi tesi a distribuire negli spazi detentivi disponibili la popolazione detenuta.
Presso l'istituto, a fronte di una capienza regolamentare di n. 988 posti e tollerabile di n. 1656 posti, alla data del 31 maggio 2012 erano presenti n. 1334 detenuti. Sicché, pur rimanendo certamente elevato di numero delle presenze, preme sottolineare che esse non superano la soglia del tollerabile.
Per quel che concerne le iniziative trattamentali connesse alla lavorazione ed al riciclaggio dei rifiuti, esse si avvicinano ad un importante ed ulteriore sviluppo: è infatti prossima la realizzazione di un impianto di compostaggio nell'area esterna al fabbricato, che darà lavoro ad una decina di detenuti. L'impianto sarà realizzato grazie alle intese raggiunte tra l'amministrazione penitenziaria, il Comune di Napoli ed il Consorzio sociale Rolando Innocenti.
Per il pagamento delle mercedi ai detenuti lavoranti, il provveditorato regionale ha assegnato all'istituto di Secondigliano un importo superiore rispetto a quello stanziato lo scorso anno: dai 601.000 euro assegnati nel 2011, si è passati ai 900.000 euro.
I servizi sanitari sono di competenza dell'ASL Na 1, che assicura l'assistenza sanitaria con personale convenzionato e/o dipendente del SSN. Di recente la Direzione dell'ASL ha ritenuto di non rinnovare le convenzioni con il personale medico che da tempo operava presso l'Istituto, sostituendolo con altro: ne è derivato un periodo piuttosto difficile, soprattutto per la necessità dei nuovi sanitari di adattarsi ad operare in un ambiente di lavoro del tutto peculiare.
Per quanto concerne le singole doglianze avanzate dai detenuti e riportate nell'atto di sindacato ispettivo, si evidenzia quanto segue:
A.C. = ANTONIO CALIENDO è stato di recente trasferito presso altro istituto, in accoglimento delle varie richieste da egli presentate, previo interessamento dell'area educativa e dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria che lo ha sentito in merito al senso di minaccia avvertito;
V.T. = VITTORIO TRIPODI attualmente si trova in altra sede per motivi di giustizia. Le istanze di trasferimento dallo stesso avanzate, trattandosi di sedi fuori regione, sono al vaglio della competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
G.F. = GIOVANNI FORMOSO risultano inoltrate due richieste di trasferimento per la Sicilia, ancora al vaglio della competente Direzione Generale;
L.D.M. = LUCIANO DE MARCO risulta costantemente controllato dal personale medico ed è seguito dalla psicologa del Sert dell'Istituto per i suoi problemi di tossicodipendenza.
A.A. ARCANGELO ABETE è presente agli atti una recente relazione sanitaria inviata su richiesta degli organi della Magistratura e del Dipartimento. Da informazioni assunte risulta che il detenuto ha più volte rifiutato ricoveri programmati presso strutture esterne.
C.P. = CARMINE PERNA risultano pareri favorevoli della Direzione dell'istituto alla concessione dei permessi premio: le istanze non sono state ancora riscontrate dalla Magistratura di Sorveglianza.
S.Z. = SALAH GARBI detenuto in dialisi presso il Nosocomio di Santa Maria Capua Vetere, è stato assegnato alla Casa Circondariale più vicina al presidio ospedaliero.
A.B. = ANTONIO BUSIELLO uscito per fine pena.
A.C. = ANTONIO CARDINALE Risultano recenti ricoveri programmati presso strutture esterne per la cura delle patologie di cui soffre.
N.C. NICOLA CATERINO è giunto in Istituto per partecipare ad alcune udienze in processi a suo carico. Va precisato che lo stesso interessato ha più volte espresso la volontà di essere trasferito presso il Centro Penitenziario di Secondigliano per la vicinanza al nucleo familiare, residente nella zona.
M.M. = MUSA MOHAMES ha rappresentato che, calcolando i giorni di liberazione anticipata che gli spetterebbero, si troverebbe già libero; ha lamentato di non aver mai avuto riscontro alle sue richieste. Effettivamente risulta che le sue istanze sono state inviate alla competente A.G., senza però che su di esse si sia provveduto.
Per quel che concerne il personale di Polizia Penitenziaria, presso l'Istituto in esame sono presenti n. 1317 unità, con una carenza di n. 53 unità, pari al 4 per cento della pianta organica. Ne risentono alcuni servizi (ad esempio il servizio di vigilanza armata ed il servizio scorte nelle traduzioni), che devono essere organizzati facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
Premesso che la situazione di difficoltà segnalata è analoga a quella di buona parte degli istituti penitenziari del Paese, a causa delle generalizzate carenze di organico, si assicura comunque che il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria segue attentamente e in maniera costante la condizione degli organici, cercando di adoperarsi con ogni possibile iniziativa intesa a migliorare le condizioni lavorative del personale.
Le esigenze dell'Istituto di Napoli Secondigliano saranno dunque tenute in debita evidenza allorquando si procederà alla mobilità connessa all'assegnazione dei neo agenti del 164o corso di formazione che avrà termine alla fine del mese.
L'assistenza psicologica ai detenuti soffre della scarsità delle risorse disponibili, insufficienti e sempre più inadeguate rispetto alle reali esigenze operative del servizio, tenuto conto anche dello stato di sovraffollamento delle carceri: relativamente all'istituto in questione, si osserva che gli esperti convenzionati ex articolo 80 O.P. sono tre, e che essi prestano servizio per un totale annuo di n. 600 ore. Considerata la popolazione detenuta presente, effettivamente il contributo degli esperti risulta piuttosto modesto e necessariamente rivolto alle situazioni più particolari.
Al fine di migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza degli istituti penitenziari della Campania, è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303 di recente istituzione, l'assegnazione di 3.400.000 euro a favore del provveditorato regionale di Napoli, a cui compete la gestione dei fondi stessi, per l'esecuzione degli interventi più urgenti e prioritari delle strutture del distretto di competenza.
Va ancora sottolineato che nel programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2013 sono stati inseriti i lavori di adeguamento funzionale e di rifacimento dei servizi igienici del reparto infermeria dell'istituto, per un importo di 800.000,00 euro.
Per quel che concerne, infine, l'attività della magistratura di sorveglianza, si segnala che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con nota del 19 aprile 2012, ha rappresentato che le difficoltà di quell'ufficio dipendono dal gran numero di affari trattati e dalle gravi carenze di organico del personale amministrativo ivi impiegato, che si è ulteriormente ridotto nel 2010/2011 a causa del pensionamento di nove unità (un direttore di cancelleria, cinque funzionari, un operatore e due ausiliari).
ALLEGATO 4
Interrogazione n. 5-06749 Bernardini: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario Coroneo di Trieste.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'istituto penitenziario di Trieste, alle cui problematiche fa riferimento l'onorevole Bernardini nell'interrogazione ora in discussione, ha una capienza regolamentare di 155 posti ed una tollerabile di 197 posti. Poiché alla data del 31 maggio 2012 risultavano collocati in istituto 247 detenuti, la Direzione è stata costretta a raddoppiare la presenza dei ristretti in tutte le stanze detentive comuni.
L'evidente stato di sovraffollamento è, comunque, monitorato costantemente sia dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sia dal Provveditorato, entrambi attenti ad intervenire, nell'ambito delle rispettive prerogative funzionali, per ridurre la concentrazione numerica dei detenuti con interventi deflattivi attuati in ambito intra ed extra-regionale.
Quanto allo stato della struttura, preme evidenziare che l'onorevole Bernardini ha visitato il carcere nel corso di una stagione invernale particolarmente difficile per la città di Trieste: per tutto l'inverno hanno imperversato forti venti di bora, con raffiche che, talvolta, hanno superato i 160 km orari. Le disagiate condizioni metereologiche hanno evidentemente accelerato la rottura e/o il deterioramento di finestre, infissi, ganci di sicurezza e di qualunque cosa fosse esposta alle persistenti raffiche di vento, durate per intere settimane.
Nell'immediato, in attesa di dar corso ai relativi lavori di riparazione, è stata disposta una diversa collocazione delle finestre, stabilendosi che quelle non sottoposte a battuta di vento fossero posizionate al posto di quelle rotte. Queste ultime sono state riparate in modo provvisorio con tavole di legno recuperate dai laboratori di formazione professionale.
Per le portefinestre, non disponendosi – sempre nell'immediato – di possibili ulteriori soluzioni, si è provveduto con supporti in cartone, a loro volta sostituiti dopo il logorio. L'irruenza degli agenti atmosferici ha, poi, rovinato anche alcune pareti, deteriorando muri e causando infiltrazioni e segni di umidità.
La descritta situazione, veritieramente esistente al momento della visita del parlamentare, è oggi decisamente mutata, essendo state medio tempore riparate e sostituite porte e finestre ed essendo stati autorizzati gli indispensabili interventi manutentivi.
Relativamente all'impianto antincendio sono svolti controlli periodici sugli estintori e sulle lance antincendio.
Inoltre, al fine di migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza degli istituti penitenziari del Triveneto, è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303 di recente istituzione, l'assegnazione di 3.300.000 euro a favore del provveditorato regionale di Padova, a cui compete la gestione dei fondi stessi, per l'esecuzione degli interventi più urgenti e prioritari delle strutture del distretto di competenza.
Viceversa, poiché sono stati ridotti i fondi necessari al pagamento delle mercedi, è diminuita nel tempo l'offerta occupazionale per i detenuti. Per la manutenzione ordinaria del fabbricato la Direzione riesce ad impegnare un solo detenuto lavorante e modesto risulta essere anche il numero dei detenuti lavoranti nei servizi domestici (al momento 20 unità).
Il quadro strutturale descritto trova un significativo bilanciamento nelle diverse offerte trattamentali, rese possibili grazie alle ottime intese con il mondo della scuola, della formazione professionale e del volontariato. Ciò ha consentito di proporre e realizzare numerosi corsi di formazione scolastica (scuola dell'obbligo, corsi di lingua per stranieri ed italiani, corsi di cittadinanza attiva, eccetera); di formazione professionale (per falegnami, ceramisti, mosaicisti, cera artistica, tappezzeria, eccetera); di musica, di teatro e di lettura.
Attività tutte che, insieme ai periodici incontri culturali per la presentazione di libri e per discutere ditemi sociali hanno aperto stabilmente il carcere al territorio.
Inoltre, si è concretizzata e sta continuando l'esperienza del laboratorio di panetteria e pasticceria, realizzato in carcere mediante la Cassa delle Ammende e gestito da una cooperativa sociale. Tale iniziativa ha rappresentato, infatti, una seria opportunità professionale, che è stata colta favorevolmente da numerosi detenuti.
Attiva è anche la locale biblioteca, che ha ricevuto numerosi libri in donazione e che rappresenta una realtà importante, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Trieste ed agli insegnamenti impartiti ad alcuni detenuti «volontari» su come gestire il servizio.
Per quanto concerne, poi, le singole segnalazioni oggetto della presente interrogazione, va evidenziato che:
il detenuto M.B., ammalato di AIDS, al momento della visita parlamentare – pur a fronte di uno stato di salute critico per quanto apparentemente stabilizzato – non beneficiava ancora di alcuna misura alternativa, posto che la magistratura di sorveglianza riteneva necessari ulteriori accertamenti. Va detto che il ristretto in questione, data la sua lunga storia di devianza legata soprattutto al tema della droga, era ben conosciuto dagli operatori penitenziari ed era seguito con attenzione per il suo grave stato di salute. Qualche giorno dopo la suddetta visita, lo stesso è stato trasferito in un centro clinico, a perfezionamento della relativa pratica di ricovero;
il detenuto R.S. presenta un grosso lipoma sulla spalla destra, da asportare previo intervento chirurgico. La sua richiesta di essere trasferito in luogo prossimo a quello dei familiari (possibilmente in Campania) per ricevere conforto e per quanto possibile assistenza è al vaglio della competente Direzione Generale;
M.Z. è un detenuto seriamente ammalato (HIV positivo ed altro), trasferito da un istituto del Lazio (luogo prossimo a quello di residenza) alla Casa Circondariale di Trieste, con le conseguenti difficoltà inerenti al mantenimento dei rapporti familiari. Anche per lui erano state avviate, ancor prima della visita della parlamentare, le relative pratiche per il trasferimento e per l'applicazione della misura della detenzione domiciliare, in ragione della pena da espiare, ex legge n. 199 del 2011. L'istanza ha trovato accoglimento: al detenuto – che era stato costantemente seguito dagli operatori penitenziari che conoscevano perfettamente la sua vicenda – è stato concessa la detenzione domiciliare da scontare presso la città di Terni;
il giovane detenuto straniero, tunisino, ha effettivamente problemi urinari ed è costretto ad utilizzare un catetere: egli, tuttavia, è sottoposto al controllo costante del sanitario del carcere.
Va, peraltro, segnalato che risponde al vero la lamentela proveniente da molti detenuti in merito agli alti costi pagati per le telefonate; tale circostanza, tuttavia, non dipende dalla Direzione che, di fronte ai gestori di telefonia, si pone come un semplice utente.
Non corrisponde, invece, al vero la doglianza relativa all'alto costo dei prodotti venduti in istituto: i prezzi dei prodotti smerciati sono, infatti, sottoposti a periodici controlli da parte dell'ufficio di segreteria al quale è demandata tale attività e sono, pertanto, confrontati con quelli non analoghi, ma uguali, venduti nel più vicino supermercato. Ove si rilevino scostamenti in eccesso, viene chiesto immediatamente il rientro nel prezzo più basso o, in alternativa, che il prodotto sia eliminato dal paniere e sostituito con altro più economico il cui prezzo pure viene controllato. Inoltre i prezzi sono posti all'ulteriore confronto con i periodici listini dell'apposito ufficio comunale di rilevazione.
Poiché non è previsto dai capitolati d'oneri, non è possibile che l'impresa di mantenimento commercializzi i generi attraverso offerte speciali, prezzi civetta o addirittura sottocosto, così come avviene nella generalità dei grandi centri di distribuzione.
Per quanto attiene l'utilizzo di skype, la Direzione sta avviando una sperimentazione riferita, al momento, esclusivamente a possibili colloqui informativi tra detenuti che siano genitori di minori in età scolare ed autorità scolastiche, in primis gli insegnanti, al fine di consentire di seguire l'andamento degli studi dei figlioli.
Quanto, ancora, alle ulteriori doglianze da parte soprattutto dei detenuti stranieri, le stesse sono determinate dal fatto che ci si trova in una Casa Circondariale che, per sua natura, non può offrire le opportunità diffuse e «certe» di lavoro, ne tantomeno può agevolare, per quanti non siano residenti in Provincia, la cura delle pratiche processuali e il mantenimento dei rapporti familiari.
Relativamente all'assistenza sanitaria, vale osservare che la regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora perfezionato l'assunzione della competenza esclusiva in materia di medicina penitenziaria e che, pertanto, la gestione della sanità (in parte ancora demandata all'Amministrazione penitenziaria) presenta problemi organizzativi e di raccordo.
Ed invero, nonostante l'adozione del Decreto Legislativo 19 novembre 2010, n. 252 recante «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari», la Regione Friuli Venezia Giulia ha evidenziato che la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto indicato è subordinata al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale, tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali. Detta quota viene determinata, come precisato dalla Regione, con una legge statale di modifica dello Statuto Regionale, quale «posta compensativa delle finzioni in materia di sanità penitenziaria da svolgere nell'ambito del Servizio sanitario regionale». Per tale motivo, ad avviso della Regione Friuli Venezia Giulia, il transito delle funzioni non potrà avvenire fino al predetto intervento legislativo.
Per ovviare alle conseguenze di siffatta determinazione, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ha proposto di introdurre nella legge finanziaria relativa all'anno 2012 l'espressa previsione dell'aumento di detta quota, nonché l'indicazione relativa alla decorrenza giuridica ed economica del transito in tale Regione: la vicenda, al momento, è in attesa di definitiva soluzione.
Per completezza informativa va, infine, segnalato che presso l'istituto triestino operano i seguenti specialisti: dermatologo, ginecologo, odontoiatra e psicologo; inoltre, la Direzione ha stipulato con l'ASL n. 1 una convenzione per l'organizzazione del servizio di salute mentale.
Con riguardo al personale, la forza di polizia penitenziaria effettivamente presente presso la Casa Circondariale di Trieste risulta pari a 123 unità, con una carenza di 36 unità. Le esigenze segnalate saranno tenute in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1546 unità, frequentanti il 164o e il 165o corso di formazione che avranno termine, rispettivamente, nel mese di luglio 2012 e nel mese di dicembre 2012.
Quanto al personale del comparto ministeri, su un organico di 22 unità (distinte per diverse figure professionali) risultano attualmente presenti 19 operatori. Con riguardo agli educatori, su una previsione di 6 unità risultano presenti tre.
Va inoltre segnalato, che in occasione della recente immissione in servizio di complessivi 76 funzionari giuridici pedagogici, la competente Direzione Generale aveva programmato l'assegnazione di un educatore anche alla Casa Circondariale di Trieste: tale unità, tuttavia, ha rinunciato alla costituzione del rapporto. Considerato che i vincoli normativi previsti dall'articolo 1, comma 4 della legge 14 settembre 2011, n. 148, non consentono di effettuare ulteriori assunzioni di personale, dovrà essere esaminata la possibilità di diramare degli interpelli mirati per la copertura delle sedi che manifestano particolari situazioni di criticità.
Quanto all'assistenza psicologica offerta ai detenuti, sulla stessa si riflette l'inadeguatezza delle risorse disponibili, che appaiono non sufficienti a coprire tutte le reali esigenze operative del servizio. Al riguardo, va segnalato che l'unico psicologo convenzionato ha un monte di 17 ore mensili.
Ciononostante, grazie alla buona e collaudata collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASS di Trieste – che si traduce in una frequente interazione tra operatori penitenziari, ivi compresi quelli della polizia penitenziaria, ed il personale medico e paramedico dell'azienda – la Direzione è riuscita ad evitare l'acuirsi di problematicità di disagio psichiatrico e psicologico.
A tanto contribuisce anche una folta presenza di operatori del mondo del volontariato, sia laico che cattolico, oltre che la particolare attenzione dedicata dalla Direzione nel consentire l'esercizio delle diverse fedi religiose (cattolica, serbo-ortodossa, greco-ortodossa, rumena, buddista, evangelista e protestante, islamica, eccetera), tenuto conto che, mediamente, oltre il 65 per cento della popolazione è straniera.
Infine, molto presente risulta essere la magistratura di sorveglianza: regolari e sistematici sono, infatti, i colloqui con le persone detenute, così come frequentissimi sono i confronti ed i contatti con gli operatori penitenziari sui temi più importanti.
In particolare, conformemente a quanto rappresentato dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste in ordine ai tempi impiegati per rispondere alle istanze dei detenuti di applicazione della legge n. 199 del 2010 (modificata con decreto-legge 211 del 22 dicembre 2011), va precisato che la registrazione informatica delle domande non permette di distinguere fra istanze provenienti da condannato libero o da condannato detenuto. Il calcolo dei tempi medi di trattazione – effettuato, pertanto, senza tener conto di tale distinzione – è di circa due mesi. La priorità di trattazione viene, comunque, data alle istanze provenienti da condannati in condizione di detenzione.
I tempi dell'istruttoria sono normalmente in finzione di un possibile accoglimento. Peraltro, quando la domanda viene presentata da soggetto già detenuto in espiazione pena, iniziata da poco, la sua posizione è stata spesso valutata di recente dal Tribunale di Sorveglianza, il quale ha rigettato le domande di misure alternative. In tal caso le informazioni da acquisire tendono a verificare, in favore del condannato, se vi siano elementi di novità rispetto a quanto già apprezzato con esito negativo dal Tribunale. Il tempo dell'istruttoria è chiaramente in favore del condannato, perché provvedere subito sulla base delle stesse informazioni già in possesso del Tribunale, comporterebbe un sicuro e immediato rigetto.
Nella tipologia di casi ora descritta rientra, invero, il caso riguardante la citata detenuta rumena, la quale ha asseritamente presentato domanda il 23 dicembre 2011 (data indicata nell'interrogazione parlamentare in oggetto), ma che risulta in realtà aver presentato la domanda a mezzo del difensore soltanto in data 3 gennaio 2012. La domanda è stata accolta il 17 febbraio 2012, dopo adeguata istruttoria, considerando, tra l'altro, che gli atti sono pervenuti all'Ufficio in data 14 febbraio 2012 e che il prescritto parere del pubblico ministero, è stato espresso in data 16 febbraio 2012. Peraltro, con ordinanza del 20 settembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste aveva già esaminato la posizione della predetta condannata, rigettando le domande di misure alternative sotto il profilo essenziale della mancata collaborazione della condannata con l'UEPE di competenza, con conseguente impossibilità di definire l'indagine socio familiare ed un progetto di sostegno in misura alternativa.
Va segnalato, infine, che la legge n. 199 del 2010 non prevede la collaborazione da parte dell'UEPE di competenza con definizione di un'indagine socio familiare, (diversamente da quanto, invece, previsto per l'applicazione della detenzione domiciliare ex articolo 47-ter O.P. da parte del Tribunale di Sorveglianza), ma soltanto un compito di verifica dell'idoneità del domicilio, con ricerca e acquisizione aliunde delle informazioni necessarie al giudice di Sorveglianza per assumere la propria decisione.
ALLEGATO 5
Interrogazione n. 5-06776 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Badu e Carros di Nuoro.
TESTO DELLA RISPOSTA
Onorevole Bernardini, alla data del 1o giugno 2012 la popolazione detenuta nella Casa Circondariale di Nuoro era costituita da 184 detenuti, di cui 171 uomini e 13 donne. Il numero delle presenze risulta, peraltro, ridotto rispetto alla capienza regolamentare stabilita in 252 posti detentivi, a causa della chiusura temporanea di una sezione.
Il 8 maggio 2012, infatti, è stata disposta la temporanea chiusura della prima sezione – che ospitava i detenuti ascritti al circuito alta sicurezza – in considerazione della presenza di gravi carenze strutturali e dell'inadeguatezza degli impianti elettrici ed idrici. Sarà cura della Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e servizi predisporre un adeguato piano di risanamento della stessa.
Sono stati, invece, ultimati i lavori della seconda sezione e cioè del «padiglione completamente nuovo» a cui fa riferimento l'interrogazione ed al cui interno sono stati allocati i detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza, in seguito alla chiusura della prima sezione.
Attualmente non è previsto alcun incremento di posti per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, i quali occupano soltanto una piccola sottosezione, identificata nell'ex quarta sezione dell'istituto. Anzi, al momento, è presente un solo detenuto in regime di 41-bis, per le cui esigenze di sicurezza (motivate dal ruolo di vertice dallo stesso rivestito nell'ambito dell'organizzazione criminale di appartenenza), è stata disposta una condizione di assoluta separatezza rispetto alla restante popolazione carceraria.
Per far fronte alla custodia del predetto detenuto è stato inviato un adeguato contingente di personale di Polizia penitenziaria appartenente al Gruppo Operativo Mobile dell'Amministrazione penitenziaria.
Ai detenuti cosiddetti di «media sicurezza» sono destinate la terza sezione e la sezione protetti: queste ultime, alla data del 1o giugno 2012, su una capienza di 60 posti, contavano 78 detenuti presenti. Va segnalato, al riguardo, che il criterio di territorializzazione della pena – il quale favorisce l'assegnazione dei detenuti in istituti prossimi alla residenza dei familiari – può trovare applicazione compatibilmente con le esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari, nonché con le esigenze di opportunità proprie di talune categorie di soggetti, che richiedono l'assegnazione in apposite sezioni (circuiti alta sicurezza, 41-bis, collaboratori).
Quanto agli aspetti retributivi, va segnalato che la riduzione dei fondi sui vari capitoli di bilancio ha riguardato anche il capitolo delle mercedi dei detenuti, con conseguente inevitabile riduzione sia del numero dei detenuti lavoranti, che delle ore lavorative.
Le sale colloqui dell'istituto sono in buone condizioni generali e sono state, negli ultimi tempi, rese ancora più accoglienti con la realizzazione di murales. Persiste, comunque, il muro divisorio, che sarà rimosso non appena lo consentiranno le risorse a disposizione.
Il numero delle traduzioni espletate durante l'anno è sicuramente elevato, ma correlato alla presenza di un cospicuo numero di detenuti di Alta Sicurezza, che devono essere tradotti costantemente per ragioni di giustizia.
Viceversa, va evidenziato che l'area trattamentale della C.C. di Nuoro risulta essere una delle aree all'avanguardia nel panorama isolano. All'interno del progetto di istituto 2012, nonostante la carenza di fondi, vengono espletate numerose attività, sia per i detenuti a media sicurezza, sia per i detenuti ad alta sicurezza.
Per quanto concerne l'assistenza sanitaria approntata per i detenuti ristretti negli istituti penitenziari dell'isola, va rilevato che la normativa di riordino della sanità penitenziaria è stata adottata con il decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2011, in base al quale è stato previsto il transito delle finzioni sanitarie penitenziarie all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Tuttavia, non essendo giunto a compimento l’iter per il trasferimento dei finanziamenti relativi al settore in argomento, è sempre l'Amministrazione Penitenziaria a continuare a finanziare l'organizzazione dell'assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati nella Regione Sardegna per l'anno 2012.
Ed infatti, per l'esercizio finanziario relativo a tale annualità (sul capitolo di bilancio 1762, destinato all'organizzazione ed al funzionamento del servizio sanitario), sono stati previsti complessivamente 17.000.000,00 euro, di cui 3.150.000,00 sono stati destinati al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Cagliari, per assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati presenti nelle strutture penitenziarie dell'isola.
Ad ogni buon conto, la vicenda del trasferimento dei finanziamenti relativi alla sanità penitenziaria alle Regioni a Statuto Speciale è stata già posta all'attenzione del Tavolo di consultazione permanente nel corso della riunione dello scorso 8 marzo 2012 e formerà oggetto di ulteriori approfondimenti in occasione dei prossimi incontri.
In attesa dei finanziamenti dedicati, la Regione Sardegna ha adottato apposite «Linee guida per l'attuazione del riordino della sanità penitenziaria negli istituti penitenziari di quel territorio», ipotizzando di rilevare le finzioni sanitarie penitenziarie e il personale medico e tecnico infermieristico a decorrere dal giorno 1o luglio 2012.
In particolare, per quanto riguarda l'organizzazione dell'assistenza sanitaria nella Casa Circondariale di Nuoro, va segnalato che nell'istituto è attualmente attivo un servizio di guardia medica h. 24, con presenza di specialisti in dermatologia, infettivologia, odontoiatria e psichiatria; per le consulenze o gli accertamenti specialistici non effettuabili all'interno dell'istituto è possibile fare riferimento alle strutture pubbliche del territorio. Inoltre, nella Casa Circondariale di Nuoro è operativo il Sert della ASL.
Per quanto concerne le singole doglianze avanzate dai detenuti e riportate nell'atto ispettivo si rappresenta che:
la competente Direzione Generale, relativamente al detenuto di 31 anni (F.D.A.), ascritto al circuito alta sicurezza, condannato alla pena dell'ergastolo ed iscritto all'Università degli Studi di Sassari, non ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di trasferimento per ragioni di sicurezza ed opportunità penitenziaria, ma ha autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni dipartimentali in materia, la traduzione (andata e ritorno) presso la Casa Circondariale di Sassari (non dotata di sezione alta sicurezza), per consentire al detenuto di poter sostenere l'esame universitario;
il detenuto albanese sottoposto al regime di cui all'articolo 14-bis O.P. è stato associato nell'istituto di Nuoro nel gennaio 2012 a seguito di estradizione dall'Albania. Trattasi di detenuto ascritto al circuito alta sicurezza, resosi responsabile del reato di evasione dalla casa circondariale di Voghera in data 17 marzo 2011, latitante all'estero e tratto in arresto in data 25 settembre 2011. Il medesimo è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare per la durata di mesi sei, giusto decreto del Capo del Dipartimento del 13 gennaio 2012. Con nota dell'8 marzo 2012 la Direzione della Casa Circondariale di Nuoro ha comunicato l'accoglimento parziale, da parte del Tribunale di Sorveglianza, del ricorso presentato dall'interessato, disponendo che al medesimo sia consentito l'uso del televisore;
il detenuto G.C., affetto da neoplasia prostatica, è costantemente curato e seguito dall'area sanitaria, anche attraverso visite presso il reparto di Urologia dell'Ospedale di Nuoro. Il predetto, giunto in istituto in data 22 febbraio 2011, il successivo 24 febbraio è stato sottoposto a visita urologica di controllo, all'esito della quale gli è stata prescritta la prosecuzione della terapia già in fase di assunzione; il 15 luglio stesso anno è stato nuovamente visitato; in data 17 gennaio c.a. l'urologo, alla luce degli esami ematochimici, gli ha prescritto di continuare la terapia e ha previsto un successivo controllo per il 18 aprile. Anche tale controllo è stato regolarmente effettuato e, a seguito dello stesso, al detenuto in questione è stata consigliata una visita urologica trimestrale, già prenotata per il 4 luglio p.v.
Quanto alle restanti rimostranze avanzate dai detenuti e riportate nell'atto ispettivo, si evidenzia che trattasi di doglianze riconducibili prevalentemente a disagi legati alla detenzione e, come tali, difficilmente conciliabili, anche per fattori contingenti, con gli auspici di ogni singolo soggetto e le reali potenzialità dell'organizzazione.
Relativamente al nuovo padiglione a 97 posti detentivi – la cui ultimazione è prevista per la fine del corrente anno – non sono stati ravvisati particolari problemi circa la sua eventuale destinazione ad ospitare detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis. La polizia penitenziaria di Nuoro – che sarebbe peraltro coadiuvata, come già avviene, da personale del Gruppo Operativo Mobile – ha la professionalità e l'esperienza per gestire detenuti sottoposti a regime di alta e massima sicurezza, anche in considerazione del fatto che da sempre l'istituto nuorese è destinato ad ospitare particolare tipologie di detenuti. Si rappresenta, poi, che l'ultima visita della ASL risale al 13 febbraio 2008: le criticità all'epoca segnalate sono state superate nel corso degli anni grazie a tutta una serie di lavori che hanno migliorato la condizione igienico-sanitaria dell'istituto.
Per quanto concerne gli impianti di sicurezza, sono state avviate una serie di opere di adeguamento, che potranno essere completate grazie all'assegnazione a favore del provveditorato regionale di Cagliari della somma di 1.400.000,00 euro, a valere sui fondi del capitolo 7303 di recente istituzione: somma destinata per la realizzazione di opere, tese a migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza degli istituti penitenziari della Sardegna.
Inoltre, nel programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2013, è stato inserito l'intervento di adeguamento degli impianti tecnologici ed il risanamento del muro di cinta, per un importo presunto di 4.000.000,00 euro, compatibilmente con le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge di bilancio.
Infine, in relazione al personale si osserva che:
la forza di polizia penitenziaria effettivamente presente presso la Casa Circondariale di Nuoro è di 158 unità, con una carenza di 54 unità, pari al 25 per cento, rispetto alla previsione normativa. La competente Direzione Generale segue, attentamente e costantemente, la situazione degli organici del personale: pertanto, le ulteriori esigenze di personale saranno tenute in debita considerazione alla fine del 164o e 165o corso di formazione, in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1546 unità;
il personale del comparto ministeri, su un organico di 26 unità distinte per diverse figure professionali, risulta attualmente costituito da 16 operatori: con particolare riguardo agli educatori si rileva una presenza effettiva di cinque unità, a fronte di una dotazione organica tabellare di 6 posti. Tale situazione, pertanto, non pare registrare elementi di criticità significativi;
l'assistenza psicologica ai detenuti soffre dell'inadeguatezza delle risorse disponibili, non sufficienti rispetto alle reali esigenze operative del servizio, tenuto conto anche dello stato di sovraffollamento delle carceri: ciò vale, relativamente all'istituto in questione, anche per il numero delle ore che sono espletate dalla psicologa e dalla criminologa.
I fattori di criticità di tale servizio, dovuti alla costante riduzione negli anni delle risorse economiche, sono stati segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze. Ad oggi, la questione non ha ancora trovato una soluzione adeguata.
Venendo, infine, ai quesiti riguardanti la competente Magistratura di Sorveglianza e le difficoltà connesse alla scopertura di organico, si rileva che i dati forniti dall'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, pur senza sottacere alcune difficoltà operative, appaiono rassicuranti sia con riguardo ai contatti intrattenuti dalla magistratura con i direttori degli istituti e con il personale dell'area educativa, sia con riferimento al continuo aggiornamento sull'evolversi delle dinamiche della popolazione carceraria. Vale sul punto segnalare che la situazione di sofferenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro può dirsi significativamente attenuata con il trasferimento presso l'Ufficio in questione di ben due magistrati, i quali hanno preso servizio l'uno il 15 dicembre 2011 e, l'altro il 27 febbraio 2012. Entrambi i magistrati hanno immediatamente preso contezza della situazione della Casa Circondariale di Nuoro, effettuando accessi nella struttura e richiedendo informazioni scritte sulle dinamiche carcerarie e sulle esigenze dei reclusi.