X Commissione

Attività produttive, commercio e turismo

Attività produttive, commercio e turismo (X)

Commissione X (Attività produttive)

Comm. X

Attività produttive, commercio e turismo (X)
SOMMARIO
Mercoledì 8 febbraio 2012

INTERROGAZIONI:

5-05848 Tommaso Foti: Liquidazione di competenze alla società STH Srl da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ... 37

ALLEGATO 1 (Testo della risposta). .. 40

5-05260 Cavallaro: Prospettive industriali del gruppo Merloni Spa ... 38

ALLEGATO 2 (Testo della risposta). .. 41

5-05436 Zazzera: Rispetto delle misure di sicurezza da parte della raffineria ENI di Taranto ... 38

ALLEGATO 3 (Testo della risposta). .. 43

5-04431 Vannucci: Estensione dei benefici previsti dalla legge n. 34 del 2004 (cosiddetta legge Marzano) a favore delle imprese dell'indotto di aziende in amministrazione straordinaria ... 38

ALLEGATO 4 (Testo della risposta). .. 46

5-05566 Carella: Rilancio del sito produttivo e mantenimento dei livelli occupazionali di Frosinone, con particolare riferimento alla società Videocon ... 39

ALLEGATO 5 (Testo della risposta). .. 48

5-05682 Vannucci: Applicazione nei piccoli comuni dei criteri incentivanti per gli impianti fotovoltaici ... 39

ALLEGATO 6 (Testo della risposta). .. 49

5-05850 Rondini: Chiusura dello stabilimento di Milano Vimodrone del gruppo Thales Alenia Space ... 39

ALLEGATO 7 (Testo della risposta). .. 51

5-05970 Poli: Chiusura dello stabilimento Panem di Altopascio, in provincia di Lucca ... 39

ALLEGATO 8 (Testo della risposta). .. 53

X Commissione - Resoconto di mercoledì 8 febbraio 2012

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, e il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 9.

Raffaello VIGNALI, presidente, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, propone di anticipare lo svolgimento dell'interrogazione Tommaso Foti n. 5-05848.

La Commissione concorda.

5-05848 Tommaso Foti: Liquidazione di competenze alla società STH Srl da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Raffaello VIGNALI, presidente, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Raffaello VIGNALI, presidente, replicando, si dichiara soddisfatto.
Sospende brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del sottosegretario allo Sviluppo economico.

La seduta, sospesa alle 9.05, è ripresa alle 9.15.

Raffaello VIGNALI, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Invita, quindi, i colleghi e i sottosegretari presenti ad interventi sintetici al fine di consentire lo svolgimento di tutte le interrogazioni all'ordine del giorno.

5-05260 Cavallaro: Prospettive industriali del gruppo Merloni Spa.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mario CAVALLARO (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che dimostra l'interessamento del Governo sulla vicenda della crisi della Merloni Spa; infatti, proprio nella giornata odierna è convocato presso il Ministero dello sviluppo economico il Comitato di coordinamento dell'accordo di programma per la rimodulazione delle misure di intervento nell'area di crisi. Auspica pertanto che possano essere attuati in tempi brevi sia gli interventi di reindustrializzazione sia le misure agevolative per il rilancio produttivo dell'area interessata dalla crisi.

5-05436 Zazzera: Rispetto delle misure di sicurezza da parte della raffineria ENI di Taranto.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che, in realtà, conferma quanto denunciato nel suo atto ispettivo: il rispetto delle misure di sicurezza degli impianti è documentato solo fino al 2008, mentre per gli anni successivi non si possiede alcun elemento poiché la verifica ispettiva, iniziata nel mese di agosto 2011 presso la raffineria ENI, è ancora in corso. Ricordato l'incidente accaduto nel 2006 miracolosamente senza conseguenze in termini di vite umane, sottolinea che presso lo stabilimento Ilva sono stoccate 2.750 tonnellate di ossigeno altamente comburente, mentre 71 tonnellate sono depositate presso la raffineria ENI. Stigmatizza il fatto che le procedure di sicurezza previste in modo assolutamente chiaro dal decreto legislativo n. 334 del 1999 non siano rispettate ed esprime preoccupazione non solo per gli impianti Ilva ed ENI di Taranto, ma anche per il progetto Tempa Rossa di raddoppiamento della raffineria Eni che aumenterebbe l'afflusso di petroliere nel Golfo di Taranto da 40 a 130 unità.

5-04431 Vannucci: Estensione dei benefici previsti dalla legge n. 34 del 2004 (cosiddetta legge Marzano) a favore delle imprese dell'indotto di aziende in amministrazione straordinaria.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Massimo VANNUCCI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto. Osserva che la legge n. 34 del 2004 prevede interventi limitati solo alle aziende con più di 49 dipendenti, mentre la normativa europea estende i benefici a tutte le aziende indipendentemente dalle loro dimensioni. Osservato che la legislazione italiana dovrebbe essere adeguata alla più favorevole normativa europea, sottolinea che nella vicenda Merloni richiamata dall'atto ispettivo del collega Cavallaro, le imprese monomandatarie dell'indotto hanno subito conseguenze drammatiche.

5-05566 Carella: Rilancio del sito produttivo e mantenimento dei livelli occupazionali di Frosinone, con particolare riferimento alla società Videocon.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Renzo CARELLA (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, soprattutto in relazione alla convocazione, prevista per il prossimo 16 febbraio, del tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico in cui auspica si possano trovare le opportune soluzioni per il futuro occupazionale dei 1.300 lavoratori della Videocon.

5-05682 Vannucci: Applicazione nei piccoli comuni dei criteri incentivanti per gli impianti fotovoltaici.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Massimo VANNUCCI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, lamentando come a causa della confusione tra i vari Conti energia, la cui responsabilità deve essere attribuita esclusivamente al Governo, siano i piccoli comuni a pagarne le conseguenze. Giudica pertanto negativamente la volontà - confermata nella risposta - di non voler procedere ad alcuna sanatoria.

5-05850 Rondini: Chiusura dello stabilimento di Milano Vimodrone del gruppo Thales Alenia Space.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Marco RONDINI (LNP)replicando, si dichiara insoddisfatto perché la risposta conferma le preoccupazioni espresse nella premessa della sua interrogazione. Osserva che il Governo non può presentare in termini positivi ed ottimistici il piano di riassetto industriale della Thales Alenia Space, soprattutto alla luce del fatto che esso comporterà una negativa ricaduta occupazionale. Stigmatizza altresì la mancanza di interesse del Governo ad un intervento incisivo per tutelare il sito tecnologicamente strategico di Vimodrone che, di fatto, impedirà il rilancio di un settore che ha grandi potenzialità di sviluppo.

5-05970 Poli: Chiusura dello stabilimento Panem di Altopascio, in provincia di Lucca.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che riferisce elementi già noti agli interroganti. Auspica che il Governo possa aprire in tempi brevi un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico per assicurare la continuità produttiva di questo importante sito produttivo di Altopascio.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.

X Commissione - Resoconto di mercoledì 8 febbraio 2012

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05848 Tommaso Foti: Liquidazione di competenze alla società STH Srl da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla vicenda esposta dall'onorevole interrogante, la competente Direzione generale del Ministero riferisce che il progetto di ricerca 7218, avente a oggetto lo «Studio di un sistema innovativo per la lavorazione delle lamiere piane mediante tecnologia Laser, caratterizzato da un incremento dell'accelerazione e della velocità e della precisione della lavorazione (taglio) rispetto agli standard attualmente in uso», è stato presentato in data 8 maggio 2001 dalla Giotto High Tecnology Spa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, riguardante i progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale.
Al termine dell'iter istruttorio, tale progetto è stato ammesso al finanziamento con decreto direttoriale del 3 luglio 2007, per un importo di credito agevolato pari a euro 1.163.043,50 e un contributo nella spesa pari a euro 489.607,00. La predetta società Giotto High Tecnology Spa ha poi ceduto un ramo d'azienda, contenente, fra l'altro, anche il progetto agevolato, alla Schiavi High Tecnology Srl e il contratto di finanziamento tra quest'ultima società e l'istituto bancario convenzionato con il Ministero (Efibanca) è stato sottoscritto il 31 ottobre 2008.
Al riguardo, giova precisare che il decreto ministeriale n. 593 del 2000, all'articolo 5, comma 36, stabilisce che «Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dal soggetto convenzionato e dall'esperto tecnico-scientifico di cui al comma 14 - è subordinata la relativa erogazione contrattuale. Ciascuna erogazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto alla erogazione». Inoltre, il contratto di finanziamento, all'articolo 13, prevede che l'Istituto convenzionato ha il dovere di riferire al Ministero in ordine a ogni situazione foriera di pregiudizio per il regolare svolgimento del progetto e/o la restituzione del corrispondente finanziamento.
Orbene, in data 21 ottobre 2010, Efibanca ha comunicato al Ministero che la predetta società Schiavi High Tecnology Srl era stata posta in liquidazione dall'11 giugno 2009.
Considerato che la messa in liquidazione avrebbe determinato l'impossibilità per la stessa di realizzare le attività di ricerca connesse al progetto finanziato, di esporre i relativi stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte dei costi sostenuti, e, conseguentemente, di restituire le rate di credito agevolato, il Ministero ha ritenuto che fossero venute meno le condizioni per il mantenimento del finanziamento e per questa ragione, con il decreto direttoriale n. 975 del 28 dicembre 2010, ha disposto la revoca dello stesso con contestuale recupero delle somme già erogate e degli interessi dovuti, come previsto dalla legge e dal contratto di finanziamento.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05260 Cavallaro: Prospettive industriali del gruppo Merloni Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo segue con profonda attenzione la vicenda della crisi industriale della Antonio Merloni Spa. sia nella funzione di organo di vigilanza della procedura di Amministrazione straordinaria del Gruppo Merloni, che nella funzione di soggetto coordinatore dell'intervento di reindustrializzazione disciplinato con l'accordo di programma, sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico con le regioni Umbria Marche ed Emilia Romagna il 19 marzo 2010.
Sulla prima delle due azioni è utile evidenziare che il bacino occupazionale coinvolto della crisi del perimetro della Antonio Merloni Spa, al momento del suo ingresso nella Amministrazione straordinaria, era pari a 3094 persone alle dipendenze di quattro imprese societarie.
Con la cessione del perimetro aziendale della Antonio Merloni alla QS Group, sono stati ricollocati complessivamente 1.500 dipendenti del gruppo e, trasferite in via operativa quattro società.
In tal modo si è consentito di raggiungere un risultato che, se non elimina, sicuramente attenua, l'impatto di una crisi dalle proporzioni rilevanti per le caratteristiche economiche dell'area in cui si è manifestata.
La seconda azione riguarda l'attuazione dell'intervento di reindustrializzazione disciplinato dall'Accordo di programma.
Il giorno 11 ottobre 2011, si è riunito il Comitato di Coordinamento dell'Accordo di programma, presieduto dal Direttore Generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello Sviluppo Economico e composto dai rappresentanti delle Regioni firmatarie, che ha stabilito di pervenire in tempi rapidi ad una rimodulazione dell'Accordo stesso, per adeguarne i contenuti all'esito della procedura di Amministrazione Straordinaria.
In particolare, si è ritenuto opportuno orientare le risorse dell'Accordo verso le agevolazioni alle imprese, al fine di favorire il reimpiego del maggior numero possibile di lavoratori del bacino dell'azienda e, al fine di calibrare gli interventi alla luce della situazione che si va determinando, operare la verifica dello stato di attuazione delle misure regionali contenute nell'accordo.
A seguito della sottoscrizione del contratto di cessione del complesso aziendale della Antonio Merloni, avvenuta il giorno 27 dicembre 2011, nei primi giorni del mese di gennaio 2012 si è proceduto alla convocazione del Comitato di coordinamento per la rimodulazione delle misure di intervento nell'area di crisi. Tale riunione, si terrà il giorno 8 febbraio 2012.
Per affrontare compiutamente il tema proposto, è necessario tuttavia riprodurre il quadro normativo di riferimento degli interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi. Il sistema degli interventi reindustrializzazione di aree o distretti in crisi industriale trae origine e risorse dal programma di promozione industriale, introdotto con il decreto legge 181 del 1989, per fronteggiare la crisi dell'industria siderurgica ed era originariamente finanziato con circa 300 milioni di euro destinati all'agevolazione degli investimenti delle imprese nella aree di crisi.
Il programma di promozione industriale, affidato originariamente alla SPI, ed oggi gestito dalla Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa, Invitalia, mira a delineare il quadro operativo necessario per cogliere le opportunità del mercato con l'avvio di iniziative in grado di sviluppare e sostenere le vocazioni imprenditoriali locali.
Nel 2003, con l'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), è stato stabilito che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori ed in aree diversi da quello siderurgico ed è stato creato, inoltre, un Fondo Unico in cui sono confluite le risorse residue.
La Commissione Europea con la decisione positiva della del 18 settembre 2003 (n. C(2003) 3365), ha stabilito la compatibilità con il mercato comune del regime di aiuti di cui all'articolo 73 della legge n. 289/2002.
Con l'articolo 1, commi 265 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si è stabilito che gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui alle legge 181 del 1989, fossero attivati in aree individuate mediante specifici accordi di programma e Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa, in accordo con le rispettive regioni, potesse prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
Questo sistema di reindustrializzazione, costituito dagli accordi di programma e della agevolazione agli investimenti produttivi, è poi confluito nella disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 99 del 2009 che, al fine di conferire efficacia e tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale complessa, ha rafforzato lo strumento negoziale, qualificandolo fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti ed ha stabilito che, all'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, mediante l'applicazione del regime della legge 181 del 1989.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di rendere più incisivo l'intervento in relazione alle caratteristiche concrete della complessità della crisi territoriale, sta valutando una proposta di modifica dell'impianto normativo finalizzata da un lato, a concentrare le risorse per l'attuazione degli interventi di reindustrializzazione e, dall'altro, a rendere l'accordo di programma il contenitore di interventi agevolativi eterogenei volti al sostegno dei fattori della produzione che consentano il rilancio produttivo dell'area interessata dalla crisi.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05436 Zazzera: Rispetto delle misure di sicurezza da parte della raffineria ENI di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-05436 presentata dall'onorevole Zazzera ed altri afferenti il rispetto della normativa vigente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con riferimento all'Ilva e all'Eni di Taranto, si rappresenta quanto segue.
La Raffineria Eni spa e lo stabilimento siderurgico Ilva spa, risultando adiacenti tra loro ed accomunati dalla produzione e dall'uso di sostanze altamente infiammabili e tossiche, fanno si che la Città di Taranto sia soggetta a rischio di incidente rilevante.
In particolare, la raffineria ENI Spa, Divisione Refining & Marketing di Taranto risulta soggetta agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 334/99 e successive modificazioni, (che ha recepito la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
Il gestore dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, ha redatto il Rapporto di Sicurezza, includendo sia la raffineria che il deposito di GPL.
L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria ENI Spa di Taranto è stata rilasciata dal Ministero dell'ambiente con decreto del 24 maggio 2010 (Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 134 dell'11 giugno 2010).
Tale decreto prescrive all'articolo 2 che: «... costituiscono parte integrante del presente provvedimento le prescrizioni derivanti dall'istruttoria del Rapporto di Sicurezza svolta ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. nonché gli altri eventuali provvedimenti che l'autorità competente ai sensi del medesimo decreto adotterà».
Nell'aprile 2011 il gestore ha trasmesso il report annuale 2011 relativo all'esercizio della raffineria nell'anno 2010, come richiesto al paragrafo 8.4 del piano di monitoraggio e controllo parte integrante dell'AIA.
Le verifiche ispettive, previste ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 334/99 e successive modifiche e integrazioni, predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono tese ad accertare, nella conduzione degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, l'adeguata e corretta applicazione della politica di prevenzione posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi di sicurezza. Presso lo stabilimento in oggetto sono state condotte tre verifiche ispettive, rispettivamente nel 2001, 2005 e 2008, ed è stata predisposta, nel mese di agosto 2011, una quarta ancora in corso.
Con l'ispezione conclusa nel 2008, la Commissione ispettiva ha riscontrato che il Sistema di gestione della sicurezza risulta sostanzialmente adeguato e rispondente nei suoi elementi essenziali, sia in termini strutturali sia di contenuto, a quanto previsto dalla normativa e dal documento di politica. Tuttavia sono state riscontrate alcune non conformità, in relazione alle quali sono state disposte alcune prescrizioni e sono stati evidenziati aspetti con ulteriori possibilità di miglioramento, per i quali sono state formulate raccomandazioni.

Il Comitato Tecnico Regionale della Puglia:
esaminata la relazione del Gruppo di Lavoro, giusta nota prot. n. 5937 dell'11/05/2011, incaricato alla verifica dell'avvenuta ottemperanza di ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Raffineria di Taranto (Gestore) alle prescrizioni impartite con provvedimento del C.T.R. prot. n. 7393 del 09/07/09;
valutata la nota del Gestore del 19/03/2010 con allegati gli atti con cui operare riscontro di quanto oggetto di osservazione operata dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro Comandante Provinciale dei VVF di Taranto con nota prot. n. 3308 del 27/02/2010;
posto che il Gestore con nota prot. del 29/04/2011 ha comunicato «l'avvio di campagne di misurazione» oggetto di studio del suddetto gruppo di lavoro,
con nota del 18/07/2011 (prot. n. 8523), ritenendo che gli atti documentali presentati da ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Raffineria di Taranto «non possono ritenersi adeguati per dimostrare la compiuta attuazione di quanto oggetto di prescrizione impartita dal C.T.R.», ed inoltre «il C.T.R. ha in definitiva ritenuto che il Gestore non ha attuato compiutamente quanto oggetto della prescrizione di cui alla nota del C.T.R. prot. n. 7393 del 09/07/09», ha disposto la «sospensione dell'attività in tutte le aree dello stabilimento asservite da impianti di protezione attiva antincendi per i quali il gestore non ha posto in essere quanto oggetto della prescrizione ... che dovrà permanere fino all'attuazione completa della prescrizione, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento (ovvero entro il 16/10/2011)».

In seguito, nel settembre 2011, il CTR, valutata la documentazione presentata dal gestore nel luglio 2011 in riscontro al suddetto provvedimento di sospensione, ha ritenuto ottemperate dal gestore le relative prescrizioni ed ha pertanto revocato il provvedimento restrittivo comminato.
L'inadempienza di cui trattasi, non riguardava aspetti strutturali ma un aspetto formale dovuto alla carenza di documentazione certificativa degli impianti. Gli impianti di protezione attiva erano comunque in funzione non inficiando, quindi, la sicurezza e, comunque, per raggiungere un ancor maggiore livello di efficienza, sono state potenziate le squadre aziendali di vigili del fuoco integrate da unità del Comando Provinciale di Taranto a titolo oneroso. In base a questo il C.T.R. ha ritenuto di non dover adottare provvedimenti restrittivi grazie alle misure compensative e migliorative poste in atto.
La Prefettura di Taranto è dotata di un piano di emergenza esterna «provvisorio» riferito alle due principali industrie della provincia, ILVA S.p.A. ed ENI S.p.A. approvato, da ultimo, con provvedimento in data 30 giugno 2008, a rielaborazione del precedente documento di rischio, risalente all'anno 2003 e riferito alle citate industrie ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 8 della normativa in argomento. Il piano di emergenza esterno vigente è da ritenersi provvisorio in quanto redatto sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli Stabilimenti in questione, ai sensi degli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo, essendo, fino all'approvazione del vigente P.E.E. i rapporti di sicurezza delle due industrie ancora in corso di istruttoria presso il Comitato Tecnico regionale. Al riguardo, si evidenzia che solo nel mese di luglio dello scorso anno, lo stesso Comitato ha concluso l'esame del rapporto di sicurezza ILVA, mentre è ancora in corso l'istruttoria concernente il rapporto di sicurezza della raffineria ENI.
La pianificazione in esame è stata oggetto di recente aggiornamento e revisione quanto alle modalità di intervento in condizioni di emergenza e, pertanto, in considerazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni, sono state avviate, le procedure di consultazione della popolazione,

così come disciplinate dal decreto ministeriale n. 139 del 24/07/2009, dando ampia pubblicità al documento contenente gli elementi di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso Decreto, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nonché sul sito internet di questa Prefettura.
Con decreto prefettizio, n. 23727 del 9 novembre 2011, si è quindi approvato l'aggiornamento/revisione del piano in questione, procedendo, altresì, all'integrazione dello stesso con l'apposita sezione dedicata all'informazione alla popolazione, dopo che, a cura del Sindaco di Taranto, è stata effettuata la redazione di opuscoli divulgativi da distribuire alla popolazione.
Infine, è intendimento della Prefettura di Taranto organizzare, entro l'anno, una esercitazione anche allo scopo di valutare l'efficacia del Piano di cui trattasi, in vista della redazione definitiva, prevista per i primi mesi del 2012, all'atto della validazione del Rapporto di Sicurezza ENI.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04431 Vannucci: Estensione dei benefici previsti dalla legge n. 34 del 2004 (cosiddetta legge Marzano) a favore delle imprese dell'indotto di aziende in amministrazione straordinaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello Sviluppo Economico è consapevole della situazione in cui viene usualmente a trovarsi l'indotto delle grandi imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria e del conseguente rischio di asimmetria rispetto agli interventi da adottare nella soluzione delle crisi.
Si segnala che la amministrazione straordinaria (decreto legislativo 270/99) è la procedura conservativa delle grandi imprese in stato di insolvenza e che la cosiddetta Marzano, venne introdotta per far fronte a crisi di rilevantissime dimensioni (quali quella della Parmalat).
In entrambi i casi, l'introduzione di una disciplina derogatoria rispetto al fallimento è motivata dalla necessità di contemperare l'interesse dei creditori (già tutelato dal fallimento), con quello della conservazione dell'attività e dei livelli occupazionali in situazioni in cui il dissesto assume una significativa rilevanza sociale.
Si rammenta che tale istituto è stato interamente rivisitato alla fine degli anni novanta, a seguito in particolare di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea sul presupposto della ipotizzata attitudine della amministrazione straordinaria a produrre effetti distorsivi della concorrenza, consentendo la permanenza sul mercato di imprese altrimenti destinate al fallimento.
Proprio in considerazione di ciò, la amministrazione straordinaria è stata concepita quale strumento di soluzione dell'insolvenza, in presenza di determinati requisiti (dimensionali e di merito), e come tentativo conservativo alternativo al fallimento, fintanto, che lo stesso risulti utilmente perseguibile.
Da quanto sopra consegue, venendo alla prima delle domande degli interroganti, che non sembra esservi spazio per modifiche normative, nel senso dell'abbassamento dei predetti requisiti dimensionali, anche in termini di compatibilità con la normativa comunitaria.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per il «Fondo per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà», istituito in attuazione degli Orientamenti Comunitari in materia, con la legge 80 del 2005 e rifinanziato con la legge 296/2007. Il Fondo è tuttora attivo, a seguito dell'emanazione della delibera CIPE 110/2008 e del decreto ministeriale 25 febbraio 2010, con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande da parte delle imprese.
L'accesso è consentito alle imprese di media e grande dimensione, individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 800/08, che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50.
La scelta di tale limite dimensionale è stata dettata, considerata la limitata dotazione di risorse del Fondo, pari ad 80 milioni di euro, dall'esigenza di intervenire su imprese di dimensione medio grande, prevedendo, quindi, un criterio selettivo fondato sul numero degli occupati, dando priorità all'interesse alla conservazione di rilevanti livelli occupazionali.
Va inoltre considerato che, un'azione di politica industriale su medie e grandi e imprese, così come richiesto per l'accesso

al Fondo, va nella direzione di aiutare le grandi imprese ad uscire dalla crisi, limitando gli effetti di ricaduta negativa sulle PMI che costituiscono il proprio indotto.
Nella attuale fase congiunturale nella quale si è resa sempre più difficile la soluzione delle crisi soprattutto se di rilevanti dimensioni, il MiSE si è attivato per la individuazione di misure compensative a favore delle piccole e medie imprese coinvolte nella crisi stessa.
Va tenuto conto, infatti, che è stato adottato uno strumento che va incontro alle esigenze delle PMI subfornitrici delle grandi imprese insolventi. Con decreto interministeriale n. 69 del 23 marzo 2011, di modifica al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, è stato disciplinato l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di incentivare l'ammissione delle imprese subfornitrici di aziende in amministrazione straordinaria.
Nello specifico, si tratta di riconoscimento di garanzia statale, con trattamento di maggior favore, di carattere derogatorio rispetto alle condizioni ordinarie, alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici, di durata non inferiore a cinque anni e dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.
È prevista l'applicazione della misura massima dell'intervento del Fondo all'80 per cento quale copertura dell'operazione garantita e dell'esposizione (nel caso di garanzia diretta), nonché il limite massimo della garanzia prestata dai confidi (nel caso di controgaranzia), ed è inoltre prevista la gratuità della garanzia, cioè l'azzeramento del costo della commissione dell'1 per cento che le banche sono tenute a pagare per le operazioni ordinarie.
Sotto il profilo della valutazione del merito di credito, viene sancito il principio di adeguare i criteri di valutazione alla straordinarietà della situazione, prevedendo che l'esame dei bilanci si fondi sui quattro anni precedenti la richiesta di garanzia (invece dei due previsti dalle vigenti disposizioni operative) e stabilendo che la valutazione venga svolta sulla base di specifici criteri che tengano conto della particolare situazione di criticità dei soggetti beneficiari, che sono in ogni caso imprese economicamente e finanziariamente sane.
Inoltre, con particolare riferimento al secondo quesito, si evidenzia che questo Ministero con decreto ministeriale 24 marzo 2010, in applicazione dell'articolo 2 della legge sviluppo, ha definito aree di crisi complessa quei territori in cui la crisi di una grande impresa ha avuto effetti sull'indotto. In queste aree il Ministero dello sviluppo economico può intervenire di concerto con le Regioni interessate attraverso lo strumento dell'accordo di programma prevedendo misure specifiche di sostegno per le piccole e medie imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi o in amministrazione straordinaria.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05566 Carella: Rilancio del sito produttivo e mantenimento dei livelli occupazionali di Frosinone, con particolare riferimento alla società Videocon.

TESTO DELLA RISPOSTA

La difficile e complessa vicenda che interessa lo stabilimento VDC Technologies di Anagni, è all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico fin dal 2005, quando la multinazionale francese Thomson ha trasferito le produzioni di schermi televisivi ed altri apparati per l'industria elettronica alla Società indiana VIDEOCON, della importante famiglia Dhoot.
Da allora, con il concorso costante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero si è adoperato, in un primo tempo, per favorire i processi innovativi di prodotto anche attraverso la messa a disposizione di finanza pubblica (contratto di programma approvato da CIPE) e, successivamente, per tutelare i lavoratori colpiti dalla crisi conseguita alla decisione di Videocon di abbandonare la presenza italiana.
Va precisato a questo riguardo che non sono state erogate risorse pubbliche per finanziare gli investimenti di VDC Technologies poiché, nonostante la approvazione dei progetti di ricerca nel campo degli schermi al plasma, la Società ha comunicato la dismissione delle attività prima di qualsiasi erogazione.
Tuttavia, è utile aggiungere che risorse pubbliche, anche in misura notevole, sono state erogate per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori che si trovano in CIGS (in alcuni periodi con rotazione della presenza al lavoro) già dal 2006.
Come correttamente richiamano gli interroganti, lo scorso 21 dicembre il Tribunale Fallimentare di Frosinone ha nominato il prof. Antonio Caiafa commissario giudiziale, nell'ambito della procedura di concordato preventivo attivata dalla proprietà. Purtroppo i tempi di nomina sono stati superiori al previsto e si sono aggiunti ad un tentativo, poi ritirato dall'Azienda, di ricorso all'articolo 182 bis della Legge Fallimentare.
Ciò non ha certamente favorito il processo di individuazione di nuovi investitori e di riavvio (seppure parziale) della produzione al quale molta attenzione è stata posta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Di ciò vi è testimonianza anche nella istanza di concordato preventivo che è, fra l'altro, basata anche sul presupposto di poter riavviare la produzione attraverso un immediato affitto di ramo d'azienda.
Per quanto riferito dagli Onorevoli interroganti in relazione alla inattività del Ministero, in merito alla vicenda in questione, si precisa che il tavolo di confronto, tuttora aperto, si è riunito il 27 luglio dello scorso anno, in occasione della comunicazione di avvio della procedura di ammissione al concordato preventivo.
In tale riunione, oltre a confermare l'impegno istituzionale dei Ministeri e della Regione Lazio a garantire la prosecuzione del sostegno al reddito dei 1300 lavoratori con l'ausilio della CIG in deroga, tutte le parti hanno convenuto di aggiornare il confronto a valle della nomina del Commissario Giudiziale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver conferito con il prof. Caiafa con il quale sono state esaminate le principali criticità da affrontare per giungere positivamente al concordato, convocherà il prossimo 16 febbraio il tavolo di confronto per esaminare i problemi da affrontare e le possibili soluzioni nella prospettiva che gli interroganti richiamano giustamente di ripresa della attività lavorativa.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-05682 Vannucci: Applicazione nei piccoli comuni dei criteri incentivanti per gli impianti fotovoltaici.

TESTO DELLA RISPOSTA

La specifica normativa in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici copre, senza soluzione di continuità, almeno sotto il profilo temporale, tutto il periodo preso in considerazione dagli On.li Interroganti nell'atto in esame.
Infatti, il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (il cosiddetto Secondo conto energia), trova applicazione per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra l'11 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 90/07) e il 31 dicembre 2008, nonché per gli impianti entrati in esercizio tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. Tale regime è stato eccezionalmente esteso, per effetto di una norma di legge, agli impianti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011 (articolo 2-sexies del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito in legge n. 41 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 105 del 2010, convertito in legge n. 129 del 2010).
Il successivo decreto ministeriale del 06 agosto 2010 (il c.d. Terzo conto energia) trova, invece, applicazione per gli impianti entrati in esercizio tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 maggio 2011 mentre il decreto ministeriale 5 maggio 2011 (il cosiddetto Quarto conto energia), emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28/2011, si applica agli impianti che entrano in esercizio tra il 1 giugno 2011 ed il 31 dicembre 2016.
Considerato che l'elemento discriminante per l'individuazione della disciplina applicabile è dato da un evento oggettivo e certo, che è la data di entrata in esercizio dell'impianto, è evidente che il quadro normativo descritto, connotato dall'avvicendarsi di differenti regimi tariffari e di premialità, sia caratterizzato da continuità e che non vi sia il prospettato «periodo di vuoto».
Pertanto, poiché l'impianto realizzato dal Comune di Sassocorvaro è entrato in esercizio il 29 aprile 2011 e non aveva completato i lavori entro il 31 dicembre 2010, ad esso non è applicabile il Secondo conto energia né il relativo regime di proroga ex lege, bensì il Terzo conto energia.
A tal riguardo, occorre precisare che l'articolo 19 del Terzo conto energia prevede l'equiparazione degli impianti degli enti locali a quelli su tetto, solo per quei casi in cui ricorrano una serie di condizioni tra cui, in particolare, l'aver completato le procedure di gara finalizzate alla realizzazione dell'impianto in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo sistema di incentivazione, ossia entro il 25 agosto 2010, ciò al fine di tutelare l'affidamento da parte di chi avesse già completato o avviato il proprio investimento. Tale condizione non ricorre nel caso prospettato, essendo la procedura di gara conclusasi il 3 novembre 2010.
Si fa presente, inoltre, che per l'impianto di Sassocorvaro non ricorre nemmeno l'altro e autonomo presupposto necessario per l'equiparazione ad impianti sul tetto, cioè l'operare in regime di scambio sul posto, in quanto la potenza dello stesso è di gran lunga superiore al limite dei 200 kW previsto per l'applicabilità di tale regime.

Si ritiene di dover escludere l'opportunità di una sanatoria, con applicazione retroattiva del Quarto conto energia, in quanto non è possibile procedere con decreto ministeriale, considerato che è lo stesso legislatore, ex articolo 25 comma 9 del decreto legislativo n. 28/2011, a circoscrivere l'ambito temporale di efficacia del nuovo regime di incentivo agli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011.
Tra l'altro, anche qualora l'impianto realizzato dal Comune di Sassocorvaro fosse rientrato nella disciplina del Quarto conto energia, avrebbe potuto usufruire dell'equiparazione alla tipologia di impianto su tetto, ma per il riconoscimento del premio del 5 per cento avrebbe dovuto, comunque, dimostrare il possesso di altri requisiti, sempre previsti dalla norma, relativi alla modalità di installazione ed alla titolarità delle aree su cui insiste l'impianto.
Quanto alla paventata violazione del principio di parità di condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica, va evidenziato che il Quarto conto energia, ha reintrodotto, sia pur con qualche maggiore selettività, alcuni «premi» che il Terzo conto energia aveva eliminato, in quanto non avevano dato prova di grande efficienza.
Per questo motivo, è possibile che nei primi mesi di applicazione del Quarto conto energia possa registrarsi un livello tariffario più elevato di quello previsto dal Terzo conto energia per impianti simili.
Tale effetto potrebbe verificarsi solo nella prima fase di applicazione, quando le tariffe di incentivazione sono ancora abbastanza elevate, successivamente si prospetta un percorso di sensibile riduzione progressiva degli incentivi, idoneo a raggiungere il duplice obiettivo di contenere i costi dell'incentivazione e quindi gli effetti di aumento sui prezzi dell'energia e di provvedere ad uno sviluppo di medio-lungo termine del settore fotovoltaico fino all'autosufficienza economica, cosiddetto grid parity.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-05850 Rondini: Chiusura dello stabilimento di Milano Vimodrone del gruppo Thales Alenia Space.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto Thales Alenia Space è una JV tra Finmeccanica e Thales dedicata alla progettazione fabbricazione di satelliti e infrastrutture spaziali presente con diversi insediamenti in Italia, Francia, Belgio, Spagna e Germania.
Le problematiche relative alla sede di Milano-Vimodrone di Thales Alenia Space Italia (TAS-I), sono inserite in un ampio progetto di ridefinizione strutturale dell'assetto industriale dell'azienda a livello italiano.
Il terremoto dell'Aquila del 2009, che ha distrutto completamente il sito di TAS-I lì presente e la relativa decisione di procedere alla sua ricostruzione (un investimento di 42 M euro), ha determinato la ridefinizione profonda dell'assetto delle attività produttive inerenti gli apparati ed i sottosistemi elettronici.
Infatti, la produzione di apparati e sottosistemi elettronici è attualmente e come nel 2009, ripartita tra Milano (Vimodrone) e L'Aquila, dove L'Aquila concentra tutte le attività afferenti ai sistemi di osservazione della terra e di telecomunicazioni (la cui progettazione è concentrata in Roma), mentre Milano (oggi circa 280 risorse) concentra le attività di ingegneria e produzione, relative alla strumentazione e payload scientifici, ai ricevitori di terra e di bordo, ai generatori di segnale (NGSU) ed ai computer di volo (inclusivo delle memorie di massa).
Il Piano di Riassetto industriale di Thales Alenia Space Italia, pertanto, intende cogliere l'opportunità della ricostruzione del sito industriale in Abruzzo, per razionalizzare e concentrare a l'Aquila le attività di produzione in un sito più efficiente ed all'avanguardia. Milano, infatti, ha una realtà manifatturiera limitata e vocata ad attività di piccola o piccolissima serie anche in relazione alla circostanza che le strutture fisiche non sono adatte per attività di tipo seriale.
Per conseguenza la dimensione occupazionale della attuale struttura industriale di Vimodrone, vedrà allo scadere del corrente anno una parziale contrazione determinata dalla migrazione delle attività ora menzionate verso la nuova sede abruzzese.
Thales Alenia Space Italia ha aperto un tavolo di informazione e confronto con le Organizzazioni sindacali dal settembre 2011, dal quale sono scaturiti accordi (Dicembre 2011 e Gennaio 2012) che prevedono il ricorso a livello nazionale alla mobilità (ex lege n. 223/1991) ed altri importanti strumenti di gestione del personale volti a mitigare i disagi delle risorse coinvolte nel trasferimento delle attività in l'Aquila.
L'azienda ha in molteplici occasioni di dialogo confermato la ferma volontà di gestire al meglio le criticità delle singole risorse (ca. 80), garantendo comunque il posto di lavoro presso le sedi italiane.
In tal senso gli azionisti di Thales Alenia Space JV (Thales Group e Finmeccanica), hanno condiviso il Progetto e stanno sostenendo gli sforzi del ramo italiano.
Nello stesso tempo le attività ingegneristiche che continueranno a permanere sull'area milanese verranno trasferite a Gorgonzola (posta a meno di 10 km di

distanza da Vimodrone) in un sito già parzialmente occupato da una società appartenente allo stesso Gruppo; il nuovo sito verrà interessato da un rilevante investimento pari a ca. 4 M euro dove verranno concentrate tutte le attività ingegneristiche (circa 200 unità comprensive di un presidio dello staff), determinando una significativa riduzione dei costi. In tal modo la sede milanese di TAS Italia avrà l'opportunità di concentrarsi maggiormente verso attività a maggiore valore aggiunto, rafforzando la missione di Milano quale Centro di Competenza ingegneristico a livello di Joint Venture.
TAS Italia infatti ha avviato sin dal 2010 un percorso di focalizzazione sui prodotti «core» della sede lombarda nell'intento di garantire all'unità di Milano, una volta trasferita nel nuovo sito, un flusso di attività che consolidasse le competenze ingegneristiche; in particolare i prodotti di eccellenza sui quali l'unità si sta concentrando sono:
Computer di volo: la realizzazione degli 81 computer del Programma IRIDIUM rafforza ulteriormente le competenze già presenti confermando TAS Italia Milano quale Centro di Competenza per tutta TAS JV su questo prodotto;
Generatori di segnale Galileo: una eccellenza riconosciuta che ha portato alla realizzazione di generatori di segnale per la FOC del Programma;
Memorie di Massa: un prodotto di eccellenza che richiederà un intervento per la sua innovazione tecnologica;
Ricevitori GNSS (terra/bordo): impiegati su tutte le missioni satellitari e per i terminali di terra del sistema Galileo.

Allo stesso modo, la futura sede de L'Aquila vedrà rafforzata la missione di centro di produzione avanzato non solo a livello nazionale ma anche nell'ambito internazionale di JV.
Thales Alenia Space Italia con il Piano di Riassetto ha potuto cogliere quindi l'occasione di condividere la futura sede di Gorgonzola con la Thales Italia (già presente sul sito), unificando l'area ed abbattendo in maniera profonda i costi di struttura.
Da quanto ora sintetizzato si evince che il Piano di Riassetto di Thales Alenia Space Italia è orientato verso una concentrazione degli elementi di eccellenza (semplificando: l'ingegneria per l'area milanese e la capacità riproduttiva per l'area abruzzese), già presenti, resi più snelli ed orientati maggiormente alle missioni ad essi assegnate; ad una focalizzazione virtuosa delle risorse umane verso una comunanza di conoscenze sempre più specialistiche e di livello superiore; verso una ottimizzazione delle aree supportata da significativi investimenti di TAS JV.
Occorre evidenziare infine che la ricostruzione della sede di TAS Italia in L'Aquila è stata completamente garantita da TAS JV con mezzi propri, non avendo al momento avuto l'opportunità di beneficiare di un sostegno di natura pubblica. Questo sforzo finanziario è stato convintamente supportato da entrambi gli azionisti di TAS subito dopo il terremoto del 2009.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-05970 Poli: Chiusura dello stabilimento Panem di Altopascio, in provincia di Lucca.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne la situazione produttiva e occupazionale della Panem Italia S.p.A., con particolare riferimento allo stabilimento di Altopascio (Lucca).
Preliminarmente ricordo che la Società ha usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, nei confronti di 32 dipendenti dell'unità produttiva di Muggiò (Monza e Brianza), relativamente al periodo 2 marzo 2010-1o marzo 2011.
Poiché le misure adottate non sono state sufficienti a risolvere la difficile situazione di crisi, la Panem Italia S.p.A. ha deciso di attuare un piano di ristrutturazione aziendale con l'obiettivo di riacquisire una posizione economico-finanziaria sostenibile sul mercato.
Le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto che l'attuazione del predetto piano venisse accompagnata da un percorso di CIGS. Con decreto n. 60416 del 7 luglio 2011 è stato, quindi, approvato il piano di ristrutturazione ed è stata altresì autorizzata la concessione del trattamento di CIGS, in favore di un massimo di 8 lavoratori dipendenti presso lo stabilimento di Altopascio e 27 dipendenti presso il sito produttivo di Muggiò, per 24 mesi a decorrere dal 2 marzo 2011.
Successivamente, con decreto n. 62251 del 20 ottobre 2011, è stato ampliato il numero complessivo dei lavoratori coinvolti dal programma di ristrutturazione, mediante l'autorizzazione al trattamento di CIGS in favore di 25 dipendenti dell'unità produttiva di Altopascio e 25 della sede di Muggiò.
Occorre, tuttavia, precisare che dal 3 agosto 2011 la proprietà della Panem Italia S.p.A. risulta passata al Gruppo Novelli srl, che il 13 dicembre scorso ha disposto la cessazione dell'attività produttiva presso lo stabilimento di Altopascio, annunciando contestualmente la richiesta di concordato preventivo.
In data 22 dicembre 2011, infatti, il tribunale di Monza ha emesso sentenza di ammissione al concordato preventivo a favore della Panem Italia S.p.A., a seguito della quale è stata avanzata al Ministero che rappresento richiesta di esame congiunto al fine del riconoscimento del trattamento di CIGS per procedura concorsuale.
Conseguentemente, in data 27 gennaio 2012, presso la competente Direzione Generale del Ministero che rappresento, le Parti sociali hanno sottoscritto un verbale di accordo che prevede il ricorso alla CIGS ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, per dodici mesi, a decorrere dal 22 dicembre 2011, nei confronti di un numero massimo di 210 lavoratori, di cui 146 presso l'unità di Muggiò (Monza e Brianza) e 64 presso l'unità di Altopascio.
Informo, altresì, che nell'ambito del Tavolo permanente di crisi costituito in sede provinciale, la regione Toscana ha incontrato lo scorso 30 gennaio le Organizzazioni Sindacali e le istituzioni territoriali. Nel corso di tale riunione, si è appreso che oggi la proprietà e le OO.SS.

si incontreranno al fine di verificare ulteriormente la disponibilità dell'azienda a sostituire il piano di cessazione delle attività industriali con un programma che consenta la continuità della produzione.
In questo contesto la regione Toscana ha manifestato la propria disponibilità, qualora ne emergesse la necessità, ad appoggiare un'eventuale richiesta delle Organizzazioni Sindacali per l'apertura di un tavolo di crisi nazionale presso il competente Ufficio del Ministero dello sviluppo economico.
Con riferimento, infine, al secondo quesito posto dall'interrogante faccio presente che dalle informazioni finora acquisite non sono emersi elementi che possano confermare eventuali violazioni di legge.