II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
5-03058 Motta: Sulla necessità di urgenti interventi di manutenzione presso il tribunale di Parma ... 23
ALLEGATO 1 (Testo della risposta). .. 31
5-02472 Brandolini: Sulla carenza di organico degli uffici giudiziari di Cesena ... 23
ALLEGATO 2 (Testo della risposta). .. 33
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-03527 Melis: Sulla eventuale destinazione al carcere di Nuoro di detenuti sottoposti a regime dell'articolo 41-bis ... 23
ALLEGATO 3 (Testo della risposta). .. 36
5-03529 Rao: Sui tempi della riforma della magistratura onoraria ... 23
ALLEGATO 4 (Testo della risposta). .. 37
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 24
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (Seguito dell'esame e rinvio) ... 25
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio) ... 28
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Seguito dell'esame e rinvio) ... 30
INTERROGAZIONI
Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.
La seduta comincia alle 13.30.
5-03058 Motta: Sulla necessità di urgenti interventi di manutenzione presso il tribunale di Parma.
Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Carmen MOTTA (PD), replicando rileva come l'unico elemento soddisfacente nella risposta fornita dal rappresentante del Governo sia il fatto che si stia tentando di addivenire ad una soluzione del grave problema che paralizza il servizio giustizia presso il tribunale di Parma. Ritiene peraltro che gli interventi debbano essere molto più veloci, per evitare di bloccare la giustizia a danno dei cittadini. Ritiene inoltre che sia necessaria una modifica normativa che consenta ai tribunali di effettuare autonomamente gli interventi più semplici di manutenzione.
5-02472 Brandolini: Sulla carenza di organico degli uffici giudiziari di Cesena.
Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, sottolinea la complessità del problema posto all'attenzione del Governo. Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta fornita, evidenziando come il problema degli uffici giudiziari di Forlì e Cesena debba essere affrontato tenendo conto della realtà locale e dell'articolazione della relativa provincia.
Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.50.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.
La seduta comincia alle 13.50.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
5-03527 Melis: Sulla eventuale destinazione al carcere di Nuoro di detenuti sottoposti a regime dell'articolo 41-bis.
Guido MELIS (PD) illustra la propria interrogazione esprimendo l'auspicio che la realizzazione del nuovo padiglione presso il carcere di Nuoro non preluda al trasferimento presso il medesimo carcere di detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Guido MELIS (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita della quale si dichiara soddisfatto.
5-03529 Rao: Sui tempi della riforma della magistratura onoraria.
Roberto RAO (UdC) illustra la propria interrogazione con la quale si sollecita il Governo a chiarire quali siano i tempi per la riforma della magistratura onoraria.
Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Roberto RAO (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che appare estremamente generica. Sottolinea quindi la fondamentale esigenza di intervenire in tempi rapidi per dare finalmente certezze ai giudici onorari, evitando che se ne disperda la professionalità. Ricorda inoltre il costante impegno del gruppo dell'UdC su questo tema.
Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 settembre 2010.
Fabio GARAGNANI (PdL) rileva come il testo trasmesso dalla XII Commissione attenga a principi fondamentali, adottando delle soluzioni normative sulle quali la Commissione giustizia dovrà riflettere attentamente.
In particolare, il provvedimento in esame tratta di una materia estremamente delicata che deve essere disciplinata nel rispetto dell'esigenza di tutelare la vita umana e la dignità della persona, superando errate interpretazioni giudiziarie che, come nel caso Englaro, hanno portato all'uccisione di una persona.
Il legislatore ha l'obbligo di intervenire su questa materia, evitando che la sua disciplina sia rimessa ad una interpretazione giudiziaria che si rimette totalmente alla volontà dei familiari e che viene sensibilmente condizionata dai mass-media. Lo Stato, in una materia che esula dai diritti disponibili, ha il dovere di farsi carico di tutti i problemi etici che essa comporta prescindendo, quando è necessario per non violare i principi etici, anche dalla volontà dei familiari.
Ritiene che il testo in esame rappresenti una sintesi, sia pure macchinosa, delle diverse esigenze in campo, riuscendo comunque a salvaguardare l'esigenza di tutela della vita umana.
Per quanto attiene alle singole disposizioni, ritiene che all'articolo 2 si dovrebbero meglio precisare i contenuti della revoca, specialmente in relazione al soggetto interdetto. Esprime perplessità sul comma 5 dell'articolo, 3 laddove viene fatto riferimento alla convenzione O.N.U.
In relazione alla questione dell'assistenza da parte di parenti alla persona in stato vegetativo, tiene a precisare che egli non intende in alcun modo disconoscere le sofferenze che tale assistenza comporta. Tuttavia, non per questo lo Stato non deve farsi carico di principi inviolabili che devono essere osservati anche quanto ciò possa essere in contrasto con la volontà dei familiari.
Esprime inoltre perplessità sull'articolo 6, laddove disciplina la sostituzione del fiduciario.
Dichiara di condividere quanto previsto dall'articolo 7 sul ruolo del medico.
Ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno affrontare una disciplina dalla quale consegua un ridimensionamento del ruolo della magistratura, privilegiando piuttosto quello del medico. Osserva, a questo proposito,
che spesso la magistratura si è dimostrata più sensibile alle pressioni dell'opinione pubblica e dei mass-media che all'esigenza di trovare, nel caso concreto, soluzioni che fossero conformi ai principi fondamentali del nostro ordinamento, per il quale la tutela della vita rappresenta un bene primario e insopprimibile.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE REFERENTE
Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 30 settembre 2010.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi bollettino delle Giunte e Commissione del 30 settembre).
Manlio CONTENTO (PdL), relatore, preliminarmente precisa come i propri pareri presuppongono di adottare due soluzioni tra loro alternative: l'una che limita l'intervento normativo alla nomina come notai dei concorrenti risultati idonei al concorso del 10 luglio 2006, l'altra che, oltre a prevedere una disposizione come quella appena citata, interviene, come la proposta di legge originaria, sulla percentuale del numero dei posti che il Ministro della giustizia può aumentare rispetto a quelli messi a concorso nel bando. In entrambe le ipotesi, a suo parere è necessario rinviare ad una riforma organica la questione della temporaneità delle funzioni di coadiutore notarile, oggetto della lettera b) del comma 1 dell'articolo unico.
Per tale ragione esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.30, riconducibile alla prima alternativa, e sull'articolo aggiuntivo 1.010, che si limita ad aggiungere un articolo 1, al quale si riferiscono gli emendamenti del relatore 1.20, 1.35 e 1.21, sui quali esprime parere favorevole.
In particolare, gli emendamenti 1.20 e 1.35 intervengono sulla percentuale dei posti che il Ministro può aumentare portandola rispettivamente dal 12 per cento al 20 o 15 per cento, anziché al 35 per cento, come previsto dalla proposta di legge.
Ricorda che il gruppo del PD su questa questione ha più volte manifestato la propria preoccupazione sottolineando come un aumento eccessivo della quota rimessa al Ministro possa comportare il rischio di bloccare i concorsi, che invece dovrebbero avere sempre una cadenza annuale.
Invita, pertanto, la Commissione a riflettere su quale delle due soluzioni alternative sia da adottare.
Sui restanti emendamenti invita al ritiro, esprimendo parere contrario qualora non venisse accolto l'invito.
Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, esprime parere conforme al relatore, pur ritenendo preferibile la soluzione che ricalca l'impostazione del testo, ritenendo preferibile portare la percentuale rimessa al Ministro al 20 per cento anziché al 15 per cento. Ritiene importante prevedere una soluzione normativa specifica per la questione dei candidati idonei al concorso bandito il 10 luglio 2006, così come previsto dall'emendamento del relatore 1.30 e articolo aggiuntivo 1.010.
Enrico COSTA (PdL) ritiene che le questioni poste dal relatore siano tali da
richiedere un apposito dibattito al cui esito si potrà poi passare alla votazione degli emendamenti.
Giulia BONGIORNO, presidente, concordando con l'onorevole Costa, avverte che gli emendamenti saranno posti in votazione nella seduta di domani.
Donatella FERRANTI (PD) pur condividendo nella sostanza gli emendamenti del relatore, ritiene che l'emendamento 1.1 da lei presentato sia tecnicamente più corretto rispetto all'emendamento 1.30 del relatore, le cui finalità sono identiche.
Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che si tratti di una verifica tecnica che potrà essere effettuata anche alla luce delle disposizioni che in passato il legislatore ha adottato per disciplinare casi simili.
Roberto CASSINELLI (PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.15.
Ritiene assolutamente evidente che il fine della proposta di legge di cui si sta discutendo sia - ripetendo quanto detto dal relatore - quello di «favorire l'accesso alla professione dei giovani che, superando le prove concorsuali, abbiano dimostrato di esserne meritevoli».
L'emendamento che si propone tende anch'esso - come queste proposte di legge - ad incrementare l'accesso alla professione di notaio.
Esso dunque riguarda sempre la normativa riguardante l'accesso al notariato, normativa disciplinata da varie norme, le quali tutte però sono strettamente collegate le une alle altre, quasi formando un corpo unitario a sé stante.
L'emendamento che si propone ha - anch'esso - un fondamento di utilità pubblica e di equità e ragionevolezza legislativa.
Il fondamento di utilità pubblica è quello di coprire almeno parte delle molte sedi notarili attualmente scoperte in Italia, e quindi di migliorare il «servizio notarile» per la collettività, con un mezzo che, tra l'altro, sarebbe del tutto senza costo per l'erario.
Occorre, infatti, ricordare la sempre più cronica «paralisi» del concorso notarile, e con la conseguente esasperante lentezza con cui vengono coperte le sedi notarili in Italia. In media attualmente le procedure del concorso notarile, dal bando al decreto di nomina, durano più di 4 anni. Tanto per fare un esempio e prendendo a riferimento gli ultimi due concorsi, per quello bandito nel 2006 le prove scritte si sono tenute ad ottobre 2007, i risultati sono usciti a luglio 2009 (17 mesi dopo), gli orali si sono tenuti alla fine del 2009, e ad oggi, settembre 2010 (e quindi a quattro anni dal bando) ancora non è stata neanche approvata la graduatoria. Il concorso successivo è stato bandito nel 2008, le prove scritte si sono tenute a marzo 2009, e ad oggi ancora si è lontani dalla fine della correzione di tali prove il che significa che sicuramente ci vorranno non meno di 2 anni solo per terminare la correzione degli scritti.
Recentemente, tra l'altro, con decreto del Ministero della giustizia, la pianta organica dei notai è stata aumentata di 467 unità, rendendo così le sedi notarili attualmente vacanti più di 1000, ovvero un quinto dell'intera pianta.
Sino ad oggi, ogni anno vengono in media ad essere libere circa 156 sedi notarli, mentre, considerando i tempi «biblici» dell'iter di un concorso notarile medio, vengono coperte in media circa duecento sedi ogni tre o quattro anni.
È evidente che, così stando le cose, non solo tali sedi non verranno mai coperte, ma il numero dei notai in Italia è destinato a diminuire, in quanto la «paralisi» del concorso notarile non consente di far nominare un numero di notai pari a quelli che cessano l'esercizio della professione. Il notariato è l'unica categoria professionale che, nel decennio 1999/2009, invece di incrementarsi come tutte le altre categorie professionali è regredita di circa 200 unità.
Il numero attuale delle sedi notarili in Italia è circa 5.700. Oggi vi sono in esercizio poco più di 4500 notai, a fronte di
una popolazione residente nella Nazione (tra cittadini e non) di circa sessanta milioni di persone.
Considerato anche il fatto che il commercio giuridico attuale non è certo quello di trenta o quaranta anni fa, ritiene evidente l'assoluta anomalia della situazione, data l'importanza della funzione notarile nel traffico giuridico commerciale del sistema-Paese.
Pertanto l'emendamento che si propone ha, come la norma originale oggetto della proposta di legge in esame, il fine di coprire più rapidamente parte delle sedi notarili attualmente scoperte, iniziando così ad rimediare alla stasi determinata dalla situazione in cui si trova attualmente il concorso notarile, oltre a quello di dare, in un momento di grave crisi economica, una professione a soggetti che hanno dimostrato di essere estremamente preparati, che da anni vivono nella professione notarile, e che ad essa hanno dedicato gran parte della loro vita.
L'emendamento proposto, applicando la disciplina valutativa delle prove scritte attualmente in vigore per i candidati notai (e che si è applicata agli idonei del 2006) ai candidati dei cinque concorsi notarili dal 1998 al 2004, consente a coloro che in questi concorsi hanno raggiunto il punteggio da 90 a 104 (i cosiddetti «novantini») di sostenere le prove orali e, se le superano, di immettersi nella professione notarile.
Il fondamento di equità e ragionevolezza legislativa di questo emendamento risiede in quanto segue.
L'attuale disciplina valutativa delle prove scritte, introdotta col decreto legislativo n. 166 del 2006, ha abbassato il livello necessario per accedere alle prove orali dalla cosiddetta eccellenza alla sufficienza, equiparando sostanzialmente il vecchio punteggio 90-104 all'attuale 105 (come ha espressamente riconosciuto anche il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4687 del 2006). Per cui il giudizio di eccellenza diviene ex lege giudizio di idoneità e sufficienza.
Dal punto di vista sostanziale, quindi, è del tutto evidente come i cosiddetti «novantini» dei concorsi dal 1998 al 2004 abbiano avuto una valutazione delle loro prove sostanzialmente identica a quella degli «idonei» del concorso 2006.
Inoltre, lo scorso anno è stata abolita la prova di preselezione informatica, prova durissima che, sino al concorso del 2006, doveva superare chiunque volesse accedere al concorso notarile. Conseguentemente, coloro che nei concorsi con preselezione (dal 1998 al 2006) sono stati ammessi agli orali hanno superato uno scoglio superiore rispetto a coloro che dal 2008 in poi verranno ammessi a sostenere le prove orali.
In altri termini i «novantini» dal 1998 al 2004 (come gli «idonei» del 2006), non solo hanno raggiunto, ed in taluni casi abbondantemente superato, la sufficienza, ma hanno anche superato la preselezione, che, giova ricordarlo, si superava solo facendo un «percorso netto», ovvero senza sbagliare neanche uno dei 45 quiz in 45 minuti.
Essi hanno pertanto dimostrato un notevolissimo livello di preparazione, superiore a quello che dal 2008 in poi è richiesto dalla legge per essere ammessi alle prove orali del concorso notarile. Insomma, il candidato nei concorsi notarili dal 2008 in poi avrà avuto un accesso decisamente più agevole alla professione.
In sintesi, gli «idonei» del concorso 2006 sono stati ammessi agli orali, che poi hanno superato, con una valutazione degli scritti «sostanzialmente identica» a quella dei «novantini» dei concorsi dal 1998 al 2004 e, come questi ultimi, hanno dovuto superare la prova di preselezione informatica.
È evidente come tutti questi soggetti siano accomunati da posizioni sostanzialmente identiche. Inoltre, è opportuno anche precisare che l'ammissione alle prove orali, e l'eventuale superamento delle stesse, dei candidati in questione non creerebbe problemi ai vincitori, né potrebbe inficiare l'aumento delle sedi ulteriori, previsto in relazione agli idonei del concorso 2006. Difatti, tali candidati, una volta superata la prova orale, andrebbero collocati in una graduatoria diversa e
successiva a quella dei vincitori del concorso 2006, con assegnazione agli stessi delle sedi rimaste vacanti.
Concludendo, stante quanto appena illustrato, sempre per ottenere il risultato di pubblica utilità perseguito dall'articolato originario della proposta di legge in esame, e cioè quello di favorire l'accesso al notariato di giovani meritevoli e così coprire più celermente parte delle tante sedi notarili attualmente scoperte con un provvedimento avente un fondamento di equità, legittimità e ragionevolezza legislativa, avente costo praticamente nullo per l'erario, e non lesivo di interessi di terzi, si raccomanda l'approvazione dell'emendamento Cassinelli 1.15, con il quale, con apposita norma, la vigente disciplina valutativa delle prove scritte, applicata agli «idonei» del concorso 2006, viene sostanzialmente applicata anche ai «novantini» di quei concorsi precedenti che, come quest'ultimo, sono stati obbligatoriamente preceduti dalla prova di preselezione informatica.
Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 1.19 ed agli altri identici, che riprendono un emendamento già approvato al Senato rispetto ad un altro provvedimento, che è stato poi soppresso dalla Camera a causa dei forti dubbi di costituzionalità che esso suscitava, anche alla luce di una specifica nota del Presidente della Repubblica.
Roberto CASSINELLI (PdL) ribadisce la propria convinzione circa la legittimità del suo emendamento ritenendo non conforme ai principi costituzionali che da parte della Presidenza della Repubblica vi siano interventi volti a condizionare l'esame parlamentare di un progetto di legge.
Giulia BONGIORNO, presidente, nel replicare all'onorevole Cassinelli, precisa che il Presidente della Repubblica non ha mai compresso le prerogative del Parlamento e che ogni suo intervento, oltre ad essere riconducibile agli ambiti riconosciutigli dalla Costituzione, è stato, a suo parere, sempre condivisibile nel merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2010.
Anna Paola CONCIA (PD), relatore, fa presente di avere incontrato, il 1o ottobre scorso, presso la sala San Claudio di Palazzo Marini a Roma, le associazioni LGBT, in qualità di relatrice delle proposte di legge in esame.
Erano presenti all'incontro, i rappresentanti delle seguenti associazioni: Arcigay, Arcilesbica, Agedo, Famiglie Arcobaleno, Circolo di cultura omosessuale «Mario Mieli», Rete Landford, Associazione radicale «Certi Diritti», Nuova Proposta, DiGayProgect, Ufficio nuovi diritti - CGIL Roma e Lazio.
Ritiene quindi opportuno, ed utile al fine di arricchire il dibattito parlamentare, dare conto di quanto accaduto nell'ambito del predetto incontro.
Marco Di Carlo (Rete Landford) ha evidenziato la netta preferenza per la proposta di legge C. 2807 Di Pietro che prevede l'estensione della legge Mancino rispetto all'ipotesi di un'aggravante specifica sulla base di considerazioni meramente tecniche. Ritiene infatti necessario predisporre un dispositivo legislativo che tuteli le persone LGBT non soltanto nel caso di aggressione fisica, ma anche dai comportamenti che ledono la loro onorabilità.
Paolo Patanè (Presidente nazionale di Arcigay) dopo aver dichiarato di aver già richiesto un'audizione alla Commissione giustizia, ribadisce la posizione delle quattro associazioni nazionali (Arcigay, Arcilesbica, Agedo e Famiglie Arcobaleno) ritenendo anch'egli che la proposta C. 2802
Soro sia debole dal punto di vista tecnico, perché non prevede una fattispecie ad hoc per tutte quelle situazioni che sono percepibili come reati ma che non vengono prese in considerazione, in particolare la mancanza di una previsione di reato per tutti quei fatti che ledono l'onore delle persone gay, lesbiche e transessuali. Sul piano politico, inoltre, ritiene che il ruolo delle associazioni debba rimanere distinto da quello dei partiti; per questo motivo difende la posizione già espressa dall'ultimo congresso nazionale di Arcigay, che chiarisce come non si possano difendere percentuali di diritti.
Sergio Rovasio (Segretario «Certi Diritti») ha dichiarato di non concordare con Patanè, ritenendo necessario scindere il piano tecnico da quello politico. Considera che nessuna delle due proposte di legge risolva definitivamente il problema dell'omofobia, perché l'omofobia è un dramma sociale che si combatte sul piano culturale ed è quindi necessaria un'azione coordinata degli enti locali e del Governo che affianchi l'iter legislativo. Considerando poi che non sussistono i presupposti politici per l'approvazione del testo a firma Di Pietro, appellandosi al realismo politico degli esponenti della comunità LGBT, ritiene che la proposta a firma Soro possa essere un buon punto di partenza. Occorre, infatti, dare finalmente un segnale alla società civile e una risposta alla domanda di giustizia delle vittime di aggressioni omofobe, ribadendo che lo scopo del diritto è favorire l'evoluzione della società.
Paolo Patanè (Arcigay) ha poi affermato che è vero che nessuna delle due proposte di legge risolve la questione dell'omofobia senza un lavoro culturale delle istituzioni, ma difende la posizione precedentemente espressa, ribadendo che non si possono difendere percentuali di diritti. Inoltre, asserisce che il punto debole della proposta a prima firma Soro sia che l'aggravante nella prassi giudiziaria spesso può essere compensata dalle attenuanti.
Imma Battaglia (DiGayProject) ha dichiarato il pieno sostegno al lavoro della relatrica, Paola Concia, e alla proposta di legge a prima firma Soro, in quanto il punto fondamentale della questione è la necessità di dare una risposta concreta alle vittime di aggressioni sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Occorre perciò deideologizzare il tema per arrivare ad una soluzione condivisa che sia una legge di tutti, superando gli schemi tradizionali della politica, perché la società negli anni è mutata e anche la destra ha imparato ad aprirsi verso il mondo omosessuale. Inoltre si appella al senso pragmatico del movimento LGBT, affermando che non ci sono le condizioni politiche per l'approvazione del testo a prima firma Di Pietro.
Paolo Trevisani (Nuova Proposta) ha proposto di richiedere un'incontro con i gruppi parlamentari che lo scorso anno hanno votato la pregiudiziale di costituzionalità: Lega Nord, Pdl e UDC. Imma Battaglia (DiGayProject) si è dichiarata favorevole, adducendo che la sua associazione si farà portavoce di questa richiesta verso i parlamentari della maggioranza. Anche Paolo Patanè (Arcigay) si è dichiarato disponibile ad incontrare i deputati della maggioranza per un confronto sui temi dell'omofobia e transfobia.
Rita Desantis (Agedo) ha sostenuto l'utilità di una legge che ponga fine all'emergenza di violenza omofoba che si è scatenata in questi ultimi anni in tutto il Paese, sottolineando la necessità di un'azione unitaria del movimento LGBT a sostegno di tutte quelle leggi che mirano a tutelare la dignità delle persone omosessuali, lesbiche e transessuali e auspicando perciò che si possa arrivare ben presto all'approvazione di un testo condiviso.
Ettore Ciano (Agedo) ha chiesto che si tengano in considerazione anche le famiglie di persone omosessuali, in particolare i genitori di persone gay, lesbiche e transessuali che spesso subiscono in prima persona aggressioni omofobe e violenze verbali.
Andrea Berardicurti (Circolo di cultura omosessuale «Mario Mieli») ha dichiarato di aver preso parte alla riunione unicamente per ascoltare le posizioni espresse.
Daniele Stoppello, che ha seguito per conto dell'Arcigay, come legale, numerosi casi di vittime di violenza omofoba, ha avvalorato l'importanza della proposta di legge Soro, poiché l'aggravante può incidere fortemente, arrivando persino a modificare il titolo del reato. Inoltre ha dichiarato che sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, anche nel caso della legge «Mancino», la giurisprudenza non applica quasi mai il reato, ma sempre l'aggravante, anche perché più semplice da provare in sede processuale. Ritiene difficile che una corte condanni a quattro anni di reclusione un soggetto reo di avere detto «sporco negro», mentre è assai più probabile che il giudice punisca con la previsione di un'aggravante la condotta violenta basata sulla razza o il colore della pelle. Inoltre ha sottolineato la necessità di un'aggravante con la caratteristica di specialità che non preveda nella sua fattispecie la possibilità di essere bilanciato in sede processuale dalle attenuanti, in modo da risolvere la questione avanzata poco prima da Patanè.
Marco Di Carlo (Rete Landford) ha evidenziato come i due elementi della legge Mancino che occorre conservare anche nel testo a prima firma Soro siano la previsione di adeguate pene accessorie che mirino alla rieducazione del soggetto omofobo autore della violenza, attraverso attività socialmente utili, eventualmente nel mondo dell'associazionismo LGBT, e la previsione di un'aggravante ad effetto speciale. Patanè (Arcigay) ha concordato sulla necessità di prevedere la caratteristica di specialità per l'aggravante che non è presente nel testo Soro.
Il rappresentante dell'Ufficio nuovi diritti CGIL, in quanto sindacalista, dichiara di conoscere bene quanto sia complesso il lavoro di mediazione e di compromesso. Ritiene inoltre che occorra dare una risposta decisa al problema e appoggiare la proposta di legge Soro.
Dopo aver illustrato lo svolgimento della riunione del 1o ottobre ribadisce, in qualità di relatrice dei provvedimenti in esame, di essere in attesa che intervengano nel dibattito i rappresentanti di tutti i gruppi. Auspica inoltre che l'iniziativa di un incontro fra i rappresentanti dei gruppi parlamentari e i rappresentanti del mondo LGBT possa essere accolta favorevolmente e svolgersi in breve tempo.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2010.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire avverte che la prossima settimana si procederà alla scelta del testo base. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 5 ottobre 2010.
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
5-03528 Palomba: Sulla riorganizzazione della giustizia minorile.
ALLEGATO 1
5-03058 Motta: Sulla necessità di urgenti interventi di manutenzione presso il tribunale di Parma.
TESTO DELLA RISPOSTA
Nel rispondere all'onorevole Motta e alle problematiche evidenziate in merito ai necessari interventi di riparazione su alcuni impianti di archivio del Tribunale di Parma, ritengo doveroso premettere che si è provveduto, con estrema solerzia, a garantire l'esecuzione degli adempimenti richiesti dal Tribunale parmense, nel rispetto della procedura dettata dal Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
Rappresento, infatti, così come comunicato dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi di questo Ministero, che con Atti di determina del 17 novembre 2009, e del 16 dicembre 2009, sono state emesse le autorizzazioni necessarie per l'espletamento della gara finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione dei predetti impianti di archivio.
In data 4 febbraio 2010 e 19 febbraio 2010, il Tribunale di Parma ha trasmesso la documentazione relativa alla gara espletata e, in data 4 marzo 2010, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha provveduto (dopo le necessarie verifiche amministrativo-contabili) ad autorizzare la stipula del contratto di assistenza con la ditta TECNO SAMA. Quest'ultima, tuttavia, si è dichiarata indisponibile alla stipula del contratto per «sopraggiunti motivi personali» ed il Presidente del Tribunale parmense, nel prenderne atto, ha dovuto procedere ad una nuova selezione tra le proposte in gara, con conseguente e successiva comunicazione, in data 5 marzo 2010, del nominativo della TECNO FUTURA, quale ditta individuata per la stipula del contratto.
In data 1o aprile 2010, la competente Direzione Generale ha, quindi, autorizzato la stipula del contratto con la ditta TECNO FUTURA, per l'assistenza e la manutenzione di 13 impianti di archivio del Tribunale, nel periodo tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011.
Subito dopo l'autorizzazione e, cioè in data 17 maggio 2010, il Tribunale di Parma ha comunicato l'esigenza di provvedere alla riparazione di un guasto, constatato dalla TECNO FUTURA nel corso di un sopralluogo agli impianti di archivio, effettuato il 27 aprile 2010.
Poiché l'intervento in questione non era contrattualmente ricompreso nella attività di ordinaria assistenza e manutenzione della TECNO FUTURA e rientrava, invece, negli atti di natura straordinaria, è stato necessario acquisire una autorizzazione specifica per l'acquisto dei pezzi da sostituire.
Anche in questo caso, l'Amministrazione è stata solerte nell'adottare i provvedimenti volti a fronteggiare le esigenze rappresentate dal Tribunale di Parma, provvedendo nel rispetto della normativa di settore.
Non va dimenticato, infatti, che l'articolo 10 del Codice degli Appalti obbliga le Pubbliche Amministrazioni, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un pubblico contratto, a nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento per i compiti previsti dallo stesso Codice per l'approvvigionamento di beni.
Pertanto, non appena il Tribunale di Parma, in data 14 giugno 2010, ha comunicato il nominativo del funzionario da designare come responsabile unico del procedimento, l'Amministrazione ha provveduto, in data 15 giugno 2010, ad emettere l'Atto di determina a contrarre, di cui all'articolo 11, comma 2 del citato Codice degli Appalti.
Segnalo, inoltre, che il Tribunale di Parma ha trasmesso in data 21 luglio 2010, i preventivi acquisiti in seguito all'Atto di determina e che l'Amministrazione, già in data 30 luglio 2010, ha autorizzato la spesa per l'acquisto dei pezzi richiesti.
Detto ciò, è evidente che questo Ministero, con riferimento alla problematica del malfunzionamento degli elettroarchivi in uso al Tribunale di Parma, non soltanto ha autorizzato tutto quanto è stato richiesto, sia per il contratto di assistenza e manutenzione, sia per l'acquisto di materiali non compresi nel predetto contratto, ma ha anche adottato i relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di legge ed in tempi decisamente congrui.
Per quanto concerne, poi, una eventuale modifica delle attuali procedure normative - nel senso di una maggiore autonomia di spesa dei Capi degli Uffici in caso di «interventi organizzativi collegati ad un immediato impiego di risorse materiali» - va sottolineato che qualsiasi valutazione al riguardo non può prescindere dalle più ampie considerazioni afferenti l'esigenza del controllo della spesa pubblica.
ALLEGATO 2
5-02472 Brandolini: Sulla carenza di organico degli uffici giudiziari di Cesena.
TESTO DELLA RISPOSTA
In risposta all'interrogazione dell'onorevole Brandolini si evidenzia, preliminarmente, che le sezioni distaccate di tribunale, in quanto articolazioni territoriali della sede circondariale, non hanno un'autonoma pianta organica del personale di magistratura, che viene ivi assegnato mediante provvedimento di natura tabellare, in conformità delle deliberazioni assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Rientra, infatti, tra le prerogative del responsabile dell'Ufficio, individuare concrete misure organizzative idonee a consentire un'efficace risposta alla domanda di giustizia sul territorio, nei limiti della dotazione fissata per la sede circondariale ed in accordo con il Consiglio Superiore della Magistratura.
Ciò chiarito, deve porsi nel dovuto rilievo che le esigenze operative del Tribunale di Forlì sono già state oggetto di positiva valutazione in occasione degli interventi di ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge n. 48 del 2001 (realizzati con decreti ministeriali 23 gennaio 2003, 7 aprile 2005, 17 settembre 2007 e decreto ministeriale 8 aprile 2008) disponendo un ampliamento della relativa pianta organica in ragione di complessivi 2 posti di giudice.
Per effetto delle determinazioni assunte, la pianta organica del personale magistratuale togato del Tribunale di Forlì risulta composta da 21 unità ed è formata, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da un Presidente di Sezione e da 19 giudici (uno dei quali con funzioni di giudice deb lavoro). Allo stato, l'Ufficio presenta la-vacanza del posto di Presidente del Tribunale, pubblicata, peraltro, dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 novembre 2009.
Deve aggiungersi, inoltre, che la situazione come sopra descritta tiene conto dell'assegnazione dei dottori Carmen GIRALDI e Camillo POILLUCCI, destinati a tale ufficio con decreti ministeriali del 12 maggio 2010.
Quanto alla sede di Cesena, che l'organico magistratuale togato previsto per tale sezione distaccata dalle tabelle di composizione valevoli per il triennio 2009-2011 è composto da 5 unità e, di esse, tre svolgono funzioni civili e due quelle penali.
Ciò premesso, si assicura che eventuali richieste di ulteriore ampliamento dell'organico del Tribunale di Forlì saranno oggetto di attenta valutazione in occasione della ripartizione delle 42 unità recate in aumento dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), sulla base di valutazioni comparative idonee a garantire un'equa e razionale distribuzione dei posti disponibili, nell'ottica del tendenziale conseguimento di un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie del Paese.
Quanto all'organico del personale amministrativo, si evidenzia che ogni valutazione in ordine ai fabbisogni dei singoli uffici giudiziari non può essere compiuta senza tener conto dell'attuale assetto complessivo degli organici nazionali, sulla cui evoluzione appare opportuno fornire brevi cenni.
Al di là delle riduzioni già operate nel corso degli ultimi anni, in attuazione di specifiche disposizioni legislative, si rappresenta che in base al decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, le Amministrazioni dello Stato hanno dovuto procedere, entro il 30 novembre 2008, a «ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore al 20 e al 15 per cento» nonché a «rideterminare le rispettive dotazioni organiche del personale non dirigenziale» realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore del 10 per cento della spesa complessiva riferita a queste ultime.
La proposta di rimodulazione predisposta dal Ministero e trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla citata legge n. 133 del 2008 (tradottosi in una riduzione complessiva del personale pari a circa il 7 per cento), è stata diretta ad assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di part-time obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2), ove era dato rilevare elevati contingenti di posti vacanti. Ciò, al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili, in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che da tempo opera nell'Amministrazione, il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.
Allo stesso tempo, nell'ambito della proposta, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.
In data 15 dicembre 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la rideterminazione delle piante organiche che, peraltro, ha recepito integralmente i contenuti della proposta ministeriale, è stato firmato ed è stato successivamente perfezionato per effetto della registrazione alla Corte dei conti avvenuta il 26 gennaio 2009.
Con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5, del 15 marzo 2010 si è, quindi, provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, riflettendo la percentuale di riduzione dei contingenti nazionali sulle diverse figure professionali e fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.
All'applicazione del criterio proporzionale, tuttavia, considerata la disomogeneità delle riduzioni previste per le singole professionalità e posizioni economiche, sono stati apportati correttivi idonei a sanare le più evidenti incongruenze determinatesi per gli uffici di primo e secondo grado, proprio in virtù dell'articolazione delle rispettive piante organiche, strutturate in modo complesso, con la presenza di figure professionali tecniche e di elevati contingenti nell'ambito delle posizioni economiche apicali.
Per tali uffici si è, quindi, provveduto a correggere l'applicazione del criterio proporzionale in funzione del tendenziale raggiungimento di un valore corrispondente alla riduzione complessiva della dotazione nazionale (pari, come detto, al 7 per cento).
Oltre ai predetti correttivi di carattere generale, sono state previste specifiche deroghe in funzione di situazioni particolari rilevate all'esito dell'indagine condotta in ordine ai fabbisogni delle singole strutture.
Per l'ufficio citato, sulla scorta delle risultanze dell'analisi menzionata, si è ritenuto di non applicare la decurtazione proporzionale, mantenendo invariata la preesistente consistenza numerica complessiva, pur dovendosi necessariamente tener conto della differente articolazione dei contingenti nazionali nell'ambito delle diverse aree e fasce retributive, sopra sinteticamente rappresentata.
Per quanto attiene gli Uffici NEP, va posto nel dovuto rilievo che, in linea generale, l'applicazione del criterio proporzionale ha presentato senz'altro minori
criticità: le figure professionali e posizioni economiche effettivamente presenti presso tali strutture sono state infatti aumentate o sono rimaste invariate nella relativa consistenza numerica (nello specifico trattasi delle ex posizioni economiche C1, B3 e B2) per tutti gli uffici a livello nazionale, riflettendosi le riduzioni sulle sole ex posizioni economiche C3 e C2 integralmente vacanti, trattandosi di posti creati per la riqualificazione, mai avvenuta, del personale.
Per la sede di Cesena sono state adottate determinazioni conformi ai criteri generali, procedendo alla soppressione dei soli posti vacanti nell'ambito delle posizioni apicali.
Da quanto sin qui rappresentato appare chiaro che le determinazioni complessivamente assunte testimoniano, in ogni caso, l'attenzione costante che il Ministero della Giustizia ha riservato alle esigenze funzionali della sezione distaccata di Cesena.
Peraltro, con specifico riferimento alla situazione del personale amministrativo presso detto ufficio, deve rappresentarsi che, allo stato, su 13 posti in dotazione le risorse umane presenti sono 12.
Per effetto del nuovo provvedimento di rideterminazione degli organici del 5 novembre 2009 il numero dei posti complessivamente previsti in pianta organica non è cambiato, ma ne è stato modificato l'assetto, nel senso che sono stati ridotti due posti di cancelliere C2 (ora direttore amministrativo F3 - area terza), determinando così l'attuale posizione soprannumeraria, ed un posto di cancelliere B3 (ora cancelliere F3 - area seconda) prima vacante.
In compenso, è stato aumentato un posto di operatore giudiziario B2 (ora assistente giudiziario F2 - area seconda) unico vacante nell'organico di tale figura ed un posto di operatore giudiziario B1 (ora operatore giudiziario F1 - area seconda) e di ausiliario A1 (ora ausiliario F1 - area prima) che hanno assorbito le due precedenti posizioni soprannumerarie.
Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, in linea più generale, che i principali strumenti di cui dispone l'Amministrazione per dotare in tempi rapidi gli uffici di personale e sopperire cosi alle carenze, sono di natura temporanea.
Si fa riferimento, in particolare, al comando di personale da altre amministrazioni.
Va segnalato, in proposito, che l'articolo 3, comma 128, della legge n. 244 del 2007, modificato dall'articolo 4-bis della legge 22 febbraio 2010, ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Avvalendosi della disposizione citata, l'Amministrazione è intervenuta con nota del 2 marzo 2010 attivando una procedura per il comando di una unità di posizione economica C1 (ora area terza - Funzionario giudiziario F1) per la copertura temporanea di uno dei due posti vacanti di cancelliere C1; detta procedura, tuttavia, ha avuto esito negativo per il diniego opposto dall'Amministrazione di appartenenza.
Si ricorda, infine, che è possibile sopperire alle carenze anche temporanee di personale, con l'applicazione in ambito distrettuale.
Tale strumento, per gli uffici giudicanti, rientra nelle competenze del Presidente della Corte di Appello che lo adotta compatibilmente con le esigenze di servizio degli altri uffici giudiziari del distretto nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.
ALLEGATO 3
5-03527 Melis: Sulla eventuale destinazione al carcere di Nuoro di detenuti sottoposti a regime dell'articolo 41-bis.
TESTO DELLA RISPOSTA
In risposta all'onorevole Melis posso comunicare che il nuovo padiglione detentivo presso la Casa Circondariale di Nuoro, attualmente in corso di realizzazione, non è destinato alla custodia di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis O.P. e ciò sia per la tipologia costruttiva, che per le specifiche caratteristiche del progetto.
Quanto all'applicazione del criterio di territorialità della pena, ritengo importante precisare che proprio in Sardegna si registra il dato più basso relativo ai soggetti reclusi fuori Regione.
Infatti, al 30 giugno 2009 (ultimo dato disponibile) su 1.390 detenuti interessati, 1.165 erano reclusi in Sardegna mentre 225 risultavano ristretti presso istituti di altre Regioni.
Tali cifre evidenziano che il criterio di territorialità della pena non trova applicazione, nella Regione citata, solo nel 16,18 per cento dei casi, contro il 60,57 per cento del Molise, il 54,68 per cento del Trentino e il 54,63 per cento della Basilicata.
ALLEGATO 4
5-03529 Rao: Sui tempi della riforma della magistratura onoraria.
TESTO DELLA RISPOSTA
Mi appresto a rispondere all'onorevole interrogante nella fondata consapevolezza di non dover ripercorrere gli stadi evolutivi e le connesse problematiche che nei mesi passati hanno interessato la figura del Giudice di Pace in Italia.
In più occasioni e nei confronti di diversi interlocutori, ho ribadito l'impegno assunto da questo Governo e in particolare dal Ministro Guardasigilli per realizzare una riforma compiuta della magistratura onoraria.
I Dipartimenti di questo Dicastero, infatti, pur a fronte delle molteplici complessità collegate alla tematica, non hanno mai smesso di seguire il progetto di riforma, né hanno mai avuto battute di arresto nel vagliare le soluzioni praticabili al fine di garantire il giusto riconoscimento al molo primario assolto dalla magistratura onoraria nella gestione della domanda di giustizia.
Al riguardo vorrei, infatti, segnalare che l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero - all'esito di numerosi incontri con le organizzazioni sindacali dei giudici di pace e dei magistrati onorari - ha avviato, dietro indicazione dell'Organo politico, un supplemento di riflessione e di studio sulla proposta di disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria.
Tale ulteriore attività è stata intrapresa per verificare nel concreto la possibilità di recepire le istanze delle categorie interessate e ciò, nonostante che nei mesi scorsi, fosse già stato avviato un esame preliminare della proposta da parte del Consiglio dei ministri.
In questo contesto si stanno valutando tutte le opzioni possibili per consentire all'Amministrazione della giustizia di continuare ad avvalersi della professionalità maturata da parte di coloro che hanno già svolto le funzioni di giudice di pace, compatibilmente con la necessità di rispettare i limiti di età già previsti dalla legge ed il carattere onorario e temporaneo delle funzioni giudiziarie.
Quanto alla possibilità di assicurare una copertura previdenziale ed assistenziale, segnalo che anche rispetto a questo fondamentale argomento è in corso uno studio sulle probabili soluzioni perseguibili.
Non a caso, infatti, sono stati già avviati contatti con il Ministero dell'economia al fine di verificare l'entità dei relativi costi.