IX Commissione

Trasporti, poste e telecomunicazioni

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

Commissione IX (Trasporti)

Comm. IX

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
SOMMARIO
Mercoledì 29 luglio 2009

INTERROGAZIONI:

5-01246 Contento: Alienazione della tratta ferroviaria dismessa Casarsa della Delizia-Pinzano al Tagliamento ... 140

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta). .. 143

5-01348 Contento: Regolarità degli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche ... 140

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta). .. 144

5-01447 Bonavitacola: Abolizione della tassa fissa di ricarica degli apparecchi Telepass prepagati ... 141

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta). .. 147

5-01482 Schirru: Soppressione del servizio marittimo di trasporto di veicoli ferroviari sulla tratta Civitavecchia-Golfo Aranci ... 141

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta). .. 148

IX Commissione - Resoconto di mercoledì 29 luglio 2009

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 19.15.

5-01246 Contento: Alienazione della tratta ferroviaria dismessa Casarsa della Delizia-Pinzano al Tagliamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Auspica che presso il Ministero si possa svolgere un incontro con la provincia di Pordenone al fine di risolvere la questione della tratta ferroviaria dismessa «Casarsa della Delizia - Pinzano al Tagliamento».

5-01348 Contento: Regolarità degli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-01447 Bonavitacola: Abolizione della tassa fissa di ricarica degli apparecchi Telepass prepagati.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Fulvio BONAVITACOLA (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, in quanto ritiene che non sia stata data un'adeguata informazione all'utenza del fatto che attraverso i cosiddetti «Punti blu» l'utente non paghi un costo per la ricarica del dispositivo Telepass ricaricabile.

5-01482 Schirru: Soppressione del servizio marittimo di trasporto di veicoli ferroviari sulla tratta Civitavecchia-Golfo Aranci.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Amalia SCHIRRU (PD) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva che le notizie rese dal Governo erano già note, dato che era stata presentata una precedente interrogazione a propria firma, alla quale era stata data risposta nei medesimi termini. Fa presente che le imprese hanno bisogno del trasporto reso dalla società Trenitalia e che sono costrette ad improvvise interruzioni del servizio. Sottolinea che per la seconda volta la società Trenitalia ha assunto delle decisioni in modo autonomo, senza neppure informare le istituzioni e in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che questo ha comportato, per l'azienda Keller, rilevanti disguidi a causa del ritardo nella consegna della merce, cui è conseguito il pagamento, da parte dell'azienda, di penali anche ingenti. Osserva che tale situazione non appare del tutto chiara, stante il fatto che la Keller fornisce prodotti per la stessa società Trenitalia. Esprime preoccupazione per la notizia di un bando di gara finalizzato alla rottamazione della nave Garibaldi, che ricorda essere stata revisionata non più di due anni fa, con una spendita ingente di denaro pubblico. Evidenzia che, in caso la notizia corrispondesse a verità, questo confermerebbe la volontà di eliminare questo servizio di trasporto, senza alcuna assicurazione che venga garantita la continuità della mobilità delle merci dalla Sardegna al continente. Rileva inoltre che dai programmi di Trenitalia non si evince la volontà di completare le tratte ferroviarie dell'isola necessarie ad assicurare il trasporto delle merci ad altri punti di imbarco. Ritiene che, nel caso in cui Trenitalia non si rendesse disponibile ad intervenire per il completamento di tali tratte ferroviarie, sarebbe opportuno che il Ministero si impegnasse a trovare altri soggetti disposti a farlo. Chiede al Governo un intervento nei confronti della società Trenitalia affinché dia assicurazioni sul servizio di trasporto delle merci e si impegni al completamento della ferrovie di Porto Torres e San Gavino, anche al fine di risolvere il problema recato dall'insularità.

Mario VALDUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 21 luglio 2009, pagina 204, seconda colonna, trentunesima riga, la parola: «Verdini» è sostituita dalla seguente: «Taglialatela»; pagina 204, seconda colonna, trentaduesima riga, la parola: «Taglialatela» è sostituita dalla seguente: «Verdini»; pagina 230, seconda colonna, le righe dalla ventitreesima alla trentasettesima sono soppresse; pagina 231, prima colonna, ultima riga, le parole: «**22. 03» sono sostituite dalle

seguenti: «*22. 03»; pagina 231, seconda colonna, ventiquattresima riga, le parole: «**22. 04» sono sostituite dalle seguenti: «*22. 04»; pagina 235, prima colonna, ottava riga, dopo la parola «confisca» sono inserite le seguenti: «adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c) 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis»; pagina 247, seconda colonna, le righe dalla trentaduesima alla trentacinquesima sono sostituite dalle seguenti: «di modificare la normativa in vigore per introdurre un corso teorico obbligatorio per il conseguimento di tutte le categorie di patenti»; pagina 259, seconda colonna, le righe dalla decima alla diciassettesima sono soppresse; pagina 259, seconda colonna, dopo la ventiseiesima riga, sono inserite le seguenti: Al medesimo articolo 27, comma 4, capoverso Art. 224-ter, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 214-ter»; pagina 259, seconda colonna, sono aggiunte, in fine, le righe seguenti: «All'articolo 33-bis, comma 2-bis, sostituire le parole: che richiedono la patente di guida di cui al comma 1 con le seguenti: che la richiedono»; pagina 260, seconda colonna, dopo la quarta riga, sono inserite le seguenti: «All'articolo 39-bis, comma 1, capoverso Art. 46-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo secondo le procedure previste dall'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice».

IX Commissione - Resoconto di mercoledì 29 luglio 2009

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01246 Contento: Alienazione della tratta ferroviaria dismessa Casarsa della Delizia-Pinzano al Tagliamento.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione in oggetto relativa alla richiesta da parte della Provincia di Pordenone della cessione della tratta dimessa «Casarsa della Delizia-Pinzano al Tagliamento» si evidenzia che Rete Ferroviaria Italiana assunse nel 2001 accordi formali (preliminare di vendita) con la Provincia di Udine.
In data 28 ottobre 2003 tramite scissione, RFI trasferì la proprietà all'allora beneficiaria Ferrovie Real Estate che, indipendentemente dai valori netti contabili registrati nel bilancio della Società, dovette garantire e subentrare all'impegno assunto da Rete Ferroviaria Italiana nei confronti della Provincia sottoscrivendo, pertanto, l'atto di vendita producendosi così una minusvalenza.
La tratta ferroviaria Casarsa-Pinzano, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, costituisce porzione della più ampia linea dismessa Casarsa-Gemona, la cui proprietà è stata trasferita da Rete Ferroviaria Italiana a Ferrovie Real Estate per effetto della scissione del 4 agosto 2006, e da Ferrovie Real Estate a Ferrovie dello Stato attraverso la scissione totale del 18 maggio 2007.
I valori della linea Casarsa-Pinzano (valore netto contabile) citati nell'interrogazione in esame, di fatto rappresentano i valori iscritti a bilancio di Ferrovie dello Stato (euro 5.308.754,04).
Tale condizione propone quindi una complessa trattazione tecnico/amministrativa che eviti nuove minusvalenze causate dalla vendita di beni con importi inferiori a quanto rappresentato in bilancio; per rimuovere infine l'elemento ostativo alla alienazione dell'immobile, ossia il prezzo troppo alto, si presume si debbano trovare strumenti giuridici diversi dalla semplice vendita.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce ad ogni modo il proprio interessamento nei confronti di Ferrovie dello Stato s.p.a., per quanto di propria competenza, affinché la questione possa trovare una pronta soluzione nei tempi e nei modi più consoni atti a consentire alla Provincia di Pordenone di poter conseguire i fini di sviluppo turistico e sociale che sono stati previsti con lo sfruttamento della linea in questione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01348 Contento: Regolarità degli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Com'è noto gli apparecchi per la rilevazione a distanza dell'eccesso di velocità ovvero per la rilevazione di altre infrazioni sanzionate dal Codice della Strada necessitano, in primo luogo, della omologazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui compete l'accertamento dei requisiti tecnici delle apparecchiature stesse.
Tali apparecchiature, impiegate prevalentemente per la violazione degli articoli 142 (eccesso di velocità) e 148 (sorpasso) del Codice, hanno denominazione e caratteristiche tecniche diverse che sono state perfezionate nel corso del tempo benché il loro utilizzo determini un consistente contenzioso.
I documenti fotografici delle violazioni commesse presso le intersezioni regolate da semaforo vengono approvati dal Ministero con precise prescrizioni, dettate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, circa le modalità di installazione e di funzionamento alle quali le amministrazioni procedenti devono attenersi.
La scelta dei luoghi ove installare i suddetti dispositivi ricade nelle facoltà delle amministrazioni procedenti che decidono in piena autonomi quali intersezioni sottoporre a controllo.
Tra le varie specie di strumenti per la rilevazione a distanza, ossia «da remoto» delle infrazioni (Autovelox, Tutor eccetera) negli ultimi tempi hanno trovato notevole diffusione anche sistemi tecnologici per la verifica delle violazioni commesse nell'attraversamento di incroci.
Si tratta più precisamente dei cosiddetti «foto semafori» ovvero congegni in grado di rilevare, mediante fotografie o vere e proprie riprese cinematografiche, la condotta di utenti della strada non conforme a legge nell'attraversamento di un incrocio o comunque in prossimità di una intersezione stradale.
Il sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche VISTARED è una apparecchiatura che funziona in automatico, anche senza la presenza dell'operatore di polizia.
Le disposizioni dell'articolo 201, comma 1-bis, del Codice della strada, prevedono che la contestazione immediata dell'infrazione non sia necessaria quando la violazione consista nell'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.
Il comma 1-ter, ultimo periodo, del medesimo articolo, prevede che nel caso precedente non sia necessaria la presenza di organi di polizia, qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Il loro impiego deve avvenire nel rispetto delle eventuali condizioni fissate nel provvedimento di approvazione dello strumento.
Nel caso specifico del VISTARED, le condizioni sono:
l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
deve essere fornita documentazione fotografica (o filmica) in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione

controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione;
devono essere scattati per ogni infrazione almeno due fotogrammi (o deve essere effettuata una ripresa del medesimo segno), di cui uno al momento del superamento della linea di arresto e, l'altro, quando il veicolo in infrazione si trovi circa al centro dell'intersezione controllata;
l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti;
in ogni fotogramma deve risultare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora;
è necessario, inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso.

Quando l'apparecchiatura è utilizzata senza la presenza di un operatore di polizia, in modalità automatica, l'Amministrazione che la utilizza è tenuta a far eseguire verifiche ed eventuali tarature della stessa, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi.
Va tuttavia evidenziato che, qualora emergano comportamenti surrettizi nell'esercizio di tali dispositivi, questi devono essere segnalati al Ministero dell'interno cui compete, a norma dell'articolo 11, comma 3 del Codice della Strada il coordinamento dei servizi di Polizia stradale da chiunque espletati.
Il consistente contenzioso instauratosi non dipende dalle apparecchiature in se stesse ma dall'impiego secondo modalità difformi da quanto prescritto dal Codice della Strada.
In taluni casi, difatti, le apparecchiature di controllo sono state asservite a dispositivi misuratori della velocità (i cosiddetti semafori intelligenti) e sono state usate per governare la velocità dei veicoli anziché regolare nel tempo, come da norma, l'avanzamento delle correnti di traffico configurando così l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme al Codice.
L'incremento dei ricorsi rilevato dall'interrogante è da mettere in relazione agli eventuali abusi commessi dalle amministrazioni procedenti per le quali tuttavia è attualmente prevista solo la sanzione di cui all'articolo 45, comma 7 del Codice della strada nonché l'obbligo di ripristinare il funzionamento originale.
Il Ministero dell'interno, dal 2007 e con cadenza quadrimestrale, effettua una specifica rilevazione sull'intero territorio nazionale che riguarda però tutte le violazioni al codice della strada, non disponendo dei dati disaggregati relativi ai soli gravami originati dall'impiego dei congegni in argomento.
Il Ministero dell'interno ha fatto conoscere che non risultano attività giudiziarie che abbiano interessato le Prefetture - UTG mentre non sono mancati i casi in cui, di recente, i Prefetti hanno sottoposto a riconsiderazione precedenti valutazioni in base alle quali era stato autorizzato l'uso di apparecchiature a rilevazione remota, espressamente fondato su criteri di legge (elevata sinistrosità, variazioni altimetriche del fondo stradale eccetera).
In merito ai procedimenti di fronte al Giudice di Pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, si mette a disposizione della Commissione l'allegato prospetto predisposto dal Ministero della giustizia riferito agli anni 2007 e 2008.
Si tratta, tuttavia, di dati aggregati riferiti alla totalità delle opposizioni a sanzioni amministrative non essendo rilevati in modo separato i ricorsi contro violazioni al Codice della strada.
Va peraltro rilevato che la Polizia Stradale non dispone di alcun sistema di rilevazione in automatico delle infrazioni semaforiche e, a sua volta, non dispone di

informazioni concernenti le vicende giudiziarie accennate dall'interrogante, né di dati statistici relativi al contenzioso amministrativo o giudiziario avviato dai cittadini con il ricorso avverso i verbali di accertamento.
Per completezza di esposizione, si rappresenta infine che, a seguito di un'attività di intensa concertazione degli Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero dell'Interno, è di imminente pubblicazione un «Protocollo operativo per l'organizzazione delle attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo sul rispetto dei limiti di velocità». Tale documento è inteso a ridefinire in un unico documento tutte le indicazioni derivanti da normativa primaria, da circolari e da note ministeriali che nel tempo hanno dettato i principi del corretto uso delle apparecchiature di rilevamento automatico e/o presidiato.
Inoltre, nel testo unificato recante disposizioni in materia di sicurezza stradale (A.C. 44 e abb. definitivamente approvato alla IX Commissione della Camera in sede legislativa e trasmesso al Senato) sono previste due puntali disposizioni sull'argomento: una volta a scoraggiare eventuali effetti distorsivi dell'impiego dei dispositivi per il rilevamento delle violazioni della velocità con apparecchiature presidiate e/o automatiche - nell'eventualità che gli stessi vengano utilizzati più per «far cassa» che per fare «sicurezza stradale» che introduce il comma 12-bis all'articolo 18 del citato disegno di legge prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di siffatti apparecchi siano destinati non più all'ente proprietario dell'apparecchio di rilevazione stesso - a cui spetterà solo una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento - ma all'ente proprietario della strada su cui esso è posto.
Secondo, sempre nell'ottica del corretto esercizio dell'attività di che trattasi da parte degli enti proprietari delle strade, l'articolo 45 del citato testo unificato prescrive che gli enti locali possano svolgere l'attività di accertamento strumentale delle violazioni a disposizioni del Codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01447 Bonavitacola: Abolizione della tassa fissa di ricarica degli apparecchi Telepass prepagati.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Bonavitacola, la problematica che si ripropone, con l'interrogazione cui oggi rispondo, è sostanzialmente identica nei contenuti a quanto già esposto lo scorso 15 gennaio presso questa Sede e, di conseguenza non posso che confermare quanto allora affermato dal mio Collega, se non fornendo ulteriori precisazioni.
Nell'atto, si pone, in buona sostanza, l'accento sui costi fissi e di ricarica del sistema Telepass, richiedendone l'abolizione.
Si fa presente preliminarmente che concessionaria per l'ANAS per la costruzione e gestione dall'autostrada A3 Napoli Pompei Salerno è la Autostrade Meridionali S.p.A., Società a capitale privato controllata da Autostrade per l'Italia S.p.A.
Autostrade per l'Italia S.p.A. ha adottato una serie di iniziative per agevolare l'utilizzo del Telepass Ricaricabile sulla A3 Napoli Pompei Salerno.
Infatti, sin dallo scorso novembre, la Concessionaria ha attuato una modifica di sistema per consentire di non pagare alcunché agli utenti che effettuano le operazioni di ricarica presso i Punto Blu autostradali e via web, tramite il sito www.telepass.it.
Attualmente, quindi, il cliente paga 1 euro solo per la ricarica effettuata presso terzi provider (per esempio le tabaccherie), come corrispettivo del servizio di erogazione della ricarica da essi fornito.
Chi non volesse sostenere l'onere di acquisto dell'apparato Telepass, può ricorrere, oltre che al pagamento mediante contante, ad uno degli altri, numerosi sistemi di pagamento offerti, quale il Telepass Family - che è un «post-pagato», concesso in locazione ad 1,24 euro al mese - o la Viacard, che è un pre-pagato che non costa nulla, oppure il Bancomat o la propria carta di credito, che sono dei post-pagati.
Onorevole Bonavitacola, queste sono le notizie che oggi posso fornire e che mi sono state confermate da ANAS e dalla società Autostrade per l'Italia anche se non riescono a riscontrare le sue legittime aspettative. Infatti, nel loro complesso, non appaiono presentare aspetti di particolare onerosità per l'utenza autostradale alla luce delle iniziative assunte dalla concessionaria per facilitare i pagamenti che sembrano consentire all'utenza una vasta gamma di scelta nelle modalità dei pagamenti ciascuna con una minima onerosità.
Si dà comunque assicurazione che, laddove venissero riscontrate specifiche anomalie nei sistemi di pagamento ovvero situazioni di particolare gravosità per l'utenza autostradale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non si esimerà dall'esercitare il proprio potere di vigilanza sull'ANAS che, ricordo, è il concedente del servizio autostradale.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01482 Schirru: Soppressione del servizio marittimo di trasporto di veicoli ferroviari sulla tratta Civitavecchia-Golfo Aranci.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, da settembre 2008 il trasporto ferroviario merci da/per la Sardegna, in particolare con i carri tradizionali - che era un sistema economicamente svantaggioso in quanto si traghettava molta tara a scapito di maggiori quantità di merci, con elevati costi di esercizio e prezzi che non erano in grado di remunerare il costo effettivo del servizio - è stato trasformato in un sistema di solo trasporto intermodale, una catena (ferro-nave-ferro), con intermodalità delle unità di carico fra treno e nave e terminalizzazioni stradali insulari in origine e destinazione.
È stato, comunque, previsto fino al cambio orario invernale 2009 un servizio di traghettamento materiale rotabile per esigenze discontinue, come ad esempio quelle delle Forze Armate, dei fornitori di materiale ferroviario operanti in Sardegna (quali la ditta Keller) e per l'inoltro del materiale rotabile di Trenitalia alle Officine Grandi Riparazioni sul continente. Si è così cercato di ottimizzare gli inoltri per evitare corse vuote e concordando, a tal fine, con il gestore del servizio di traghettamento (RFI), con un preavviso di circa 45 giorni, l'effettuazione di una corsa/mese (sufficiente a soddisfare i volumi di trasporto della Keller).
Con riferimento a quanto specificatamente riportato dall'interrogante circa la prevista corsa del 27-28 maggio scorso, si evidenzia che la stessa è stata spostata al 4-5 giugno successivo, proprio per impegnare quanto più possibile la capacità della Nave Traghetto «Garibaldi» (12-13 carrozze a corsa): dalla Keller, infatti, era pervenuta, a metà maggio, una richiesta riguardante il trasferimento di 5 carrozze e, pochi giorni dopo, un'ulteriore richiesta di trasferimento di altre 4 carrozze per i primi di giugno.
La corsa del 4-5 giugno è stata regolarmente effettuata, trasportando 6 carrozze (invece delle 9 previste, poiché della seconda tranche di 4 vetture, ne è stata consegnata una sola).
Successivamente, il 30 di giugno, è stato effettuato un ulteriore trasporto richiesto dalla Keller e ne è previsto un altro (già autorizzato) per il 6 agosto prossimo.
Va evidenziato, inoltre, che si sta attualmente verificando con i soggetti interessati la possibilità di adottare eventuali diverse soluzioni organizzative per l'effettuazione di questo tipo di trasporti.
Per quanto concerne, infine, l'aspetto relativo al personale della Divisione Cargo di Trenitalia impiegato in Sardegna, si pone in rilievo che è stato attivato al riguardo un tavolo di confronto con le Rappresentanze Sindacali territoriali.
Va, comunque, sottolineato che il suddetto personale, possedendo profili professionali di interesse societario, potrà trovare idonea riallocazione, prioritariamente nell'ambito di Strutture Organizzative di Trenitalia presenti in Sardegna, ovvero in funzioni afferenti ad altre Società dei Gruppo FS nell'Isola.
Attualmente a Civitavecchia è ancora operativa la nave traghetto Garibaldi.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantirà il proprio supporto a tutte le iniziative volte a definire gli standard ed i servizi del trasporto merci con la Sardegna.