ALLEGATO 1
5-08689 Antonio Pepe e Contento: Applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa le conseguenze derivanti dalla mancata adozione entro il termine del 31 ottobre 2012 del regolamento in tema di tributo comunale per i rifiuti e i servizi (TARES), previsto dall'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, si chiede di conoscere le implicazioni della predetta mancata adozione sulla maggiorazione prevista, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, dal comma 13 del citato articolo 14.
Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che la mancata adozione entro il 31 ottobre 2012 del regolamento concernente i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, non inficia l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1o gennaio 2013, poiché sono comunque applicabili i criteri già elaborati per la TIA1 di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Lo stesso Dipartimento, inoltre, precisa che, in conseguenza della mancata adozione del predetto regolamento, non possa essere inibita la maggiorazione prevista dal citato comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che la maggiorazione si applica alla tariffa determinata in base alle disposizioni contenute nei commi da 8 a 12 dello stesso articolo ed è pari a 0,30 euro per metro quadrato.
Tale misura può essere aumentata fino a 0,40 euro con deliberazione del consiglio comunale, con facoltà di graduarla in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato l'immobile.
La maggiorazione, quindi, dipende esclusivamente dai due parametri, costituiti dalla superficie assoggettabile al tributo comunale sui rifiuti e dalla misura fissata dal comune – la cui determinazione non è collegata all'emanazione del regolamento di cui al citato comma 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 201 del 2011.
Ciò comporta che la maggiorazione in questione potrebbe anche prescindere dal tributo sui rifiuti ed essere applicata ai prelievi attualmente vigenti, ossia la TARSU, la TIA1 e la TIA2.
ALLEGATO 2
5-08690 Cesario: Regime giuridico dei produttori degli apparecchi da gioco VLT e svolgimento dei collaudi su tali apparecchi.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alle procedure di controllo dei sistemi di gioco con videoterminali (VLT). In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale sia il regime giuridico applicabile ai produttori di tecnologia VLT, se si siano verificati casi di durata dei procedimenti di collaudo più elevata rispetto alla durata media dei procedimenti stessi ed, infine, se siano previste specifiche sanzioni amministrative nei casi di imperizia o negligenza tecnica dei fornitori dei sistemi VLT.
Al riguardo, l'Agenzia della Dogane e dei Monopoli rappresenta quanto segue. Relativamente al regime giuridico applicabile ai produttori di tecnologia VLT, gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si distinguono in:
apparecchi di cui alla lettera a) del citato comma 6 (c.d. AWP -amusement with Prizes- o Slot);
apparecchi di cui alla lettera b) (c.d. VLT).
L'offerta del gioco tramite le VLT e le AWP risulta essere fortemente influenzata dalle differenti caratteristiche tecniche dei suddetti apparecchi da intrattenimento.
In questa prospettiva, va in primo luogo valorizzata la circostanza secondo cui, per le AWP, la gestione del gioco avviene con sistemi del tutto autonomi e che trovano all'interno della singola AWP la tecnologia necessaria per l'offerta del gioco.
Le VLT, invece, costituiscono dei videoterminali attraverso i quali è offerto il gioco, sono raccolte le giocate e sono prive di una propria autonomia funzionale in quanto, per poter raccogliere gioco devono essere necessariamente collegate tramite la rete alla cosiddetta piattaforma tecnologica. Detta piattaforma è composta dall'hardware centrale, dal software centrale e dalle altre componenti che consentono il funzionamento delle VLT.
In questa prospettiva, pertanto, la singola VLT deve essere considerata solo come una parte del sistema VLT attraverso il quale è offerto il gioco.
Ciò premesso, occorre considerare che il corretto funzionamento della piattaforma di gioco e la gestione della piattaforma tecnologica delle VLT richiedono uno specifico know-how ed elevate conoscenze tecnologiche che i gestori tradizionali non sono in grado di garantire.
Conseguentemente, dall'esame del peculiare comparto delle VLT, emerge che nella prassi operativa si è consolidata, accanto alla figura del gestore, la presenza del cosiddetto «fornitore/manutentore» della piattaforma di gioco (di seguito il «Fornitore»).
Più in dettaglio, il Fornitore è in primo luogo il soggetto che mette a disposizione del concessionario la componentistica hardware e software sia a livello centrale (presso la piattaforma di gioco) che a livello periferico.
Tuttavia, l'apporto del Fornitore alla filiera delle VLT non si limita alla mera messa a disposizione della suesposta componentistica hardware e software, ma si sostanzia soprattutto in una serie di ulteriori Pag. 139attività necessarie al corretto funzionamento dell'intero sistema del gioco.
Il Fornitore, infatti, mette a disposizione del concessionario le proprie elevate competenze tecnologiche in relazione sia all'installazione delle VLT presso le sale, sia alla manutenzione – correttiva ed evolutiva – del software centrale e del software periferico.
Il Fornitore si occupa inoltre di fornire la c.d. «libreria» dei giochi, prodotti internamente e «customizzati» in relazione alle specifiche poste dalla normativa italiana e dal concessionario.
In aggiunta, il Fornitore garantisce che tutte le VLT siano connesse con il sistema della SOGEI S.p.A., partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, compie tutte le attività di assistenza necessarie per l'adeguamento alle modifiche normative ovvero alle specifiche tecniche definite da Agenzia delle dogane e dei monopoli/SOGEI e si occupa di fornire al concessionario gli strumenti necessari per monitorare la funzionalità delle diverse componenti del sistema.
Si tratta quindi di un'attività di assistenza sul sistema VLT che non riguarda il singolo apparecchio ma coinvolge l'intera piattaforma di gioco.
Il servizio offerto dal Fornitore è quindi un'assistenza altamente specialistica che soltanto il Fornitore, in quanto titolare e sviluppatore del software e dell'hardware, è in grado di offrire.
I produttori di sistemi di gioco VLT devono essere obbligatoriamente iscritti in un apposito elenco.
Relativamente alla domanda posta dall'Onorevole interrogante se si siano verificati casi di durata dei procedimenti di collaudo più elevata rispetto alla durata media dei procedimenti stessi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risponde in base a quanto riscontrato dal partner tecnologico Sogei S.p.A..
Pertanto, la responsabilità della verifica di conformità dei sistemi VLT e dei relativi giochi è assegnata a Sogei, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77.
A partire dalla fine del 2009 quindi, e fino alla data odierna, Sogei ha svolto e concluso 68 processi di verifica di conformità riferiti a 19 diversi sistemi/piattaforme di gioco e 354 processi di verifica di conformità riferiti ai giochi, a cui è seguito il rilascio, da parte di Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei relativi certificati di conformità.
Lo stesso sistema di gioco, infatti, può (e deve) essere sottoposto, nel tempo, a più processi di verifica, che si rendono necessari a seguito di modifiche evolutive del sistema stesso (modifiche richieste dall'introduzione di nuove norme o di iniziativa del concessionario stesso per finalità commerciali), così come può essere richiesta dal concessionario, in qualunque momento, la verifica di nuovi giochi.
Inoltre, lo stesso sistema viene (e deve) essere sottoposto a verifica di conformità anche se già certificato per altri concessionari, a causa delle inevitabili personalizzazioni apportate sia per ragioni di carattere tecnico e/o commerciale, sia per l'adeguamento all'interfaccia di comunicazione con il sistema di controllo di Agenzia delle dogane e dei monopoli/Sogei, propria di ciascun concessionario e prevista dalla convenzione di concessione.
Il processo di verifica di conformità prevede:
la trasmissione ad Agenzia delle dogane e dei monopoli e contemporaneamente a Sogei di apposita richiesta da parte del concessionario;
la trasmissione, da parte di Sogei al concessionario richiedente, di una submission list contenente il dettaglio delle componenti documentali, hardware e software, da consegnare a Sogei per consentire l'avvio delle attività;
la trasmissione, da parte di Sogei al concessionario richiedente, di uno o più rapporti di verifica, in occasione del riscontro di non conformità alla normativa vigente nel corso del processo di verifica;
la trasmissione, da parte di Sogei ad Agenzia delle dogane e dei monopoli, Pag. 140della lettera di fine verifica di conformità, al termine delle attività con esito positivo, contestualmente alla generazione del certificato di conformità disponibile sulla intranet di Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la stampa e la successiva consegna al concessionario richiedente.
Nel caso di verifica di conformità di un sistema già certificato per altri concessionari, il processo si limita alla valutazione relativa esclusivamente alle modifiche apportate, senza prevedere la verifica delle componenti non modificate.
I sistemi di gioco sottoposti nel tempo a verifica di conformità e analizzati da Sogei sono piattaforme già utilizzate in altri mercati europei e mondiali che, tuttavia, non risultano «adeguati» al modello architetturale tipico del mercato italiano né a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle regole tecniche vigenti; ciò rende il processo di verifica di conformità lungo e laborioso, in considerazione dei tempi tecnici necessari ai produttori ad apportare gli adeguamenti che, in taluni casi, possono richiedere complesse modifiche architetturali nonché lo sviluppo di specifiche versioni software per il mercato italiano.
A titolo esemplificativo, per quanto fino ad oggi riscontrato, la durata del processo di verifica di conformità di un sistema di giochi varia da pochi giorni (ad es.: in occasione di un aggiornamento di un sistema di gioco in esercizio per la risoluzione di un bug software) fino a circa due anni (ad es.: per la verifica di conformità di un nuovo sistema di gioco che ha richiesto sostanziali interventi da parte del produttore nel corso del processo di verifica di conformità in quanto totalmente difforme dai requisiti normativi nazionali).
Nel caso di verifica di un sistema di gioco già certificato per altro concessionario, il tempo richiesto è dell'ordine di poche settimane.
In alcuni casi, inoltre (eventi documentabili grazie alla tracciatura formale del processo sopradescritto), i concessionari (ma sarebbe meglio dire i produttori dei sistemi di gioco) hanno impiegato mesi a rispondere ad un rapporto di verifica ad essi inviato; tale tempo, evidentemente non imputabile a Sogei, concorre significativamente alla durata complessiva del processo di verifica di conformità.
Per lo svolgimento delle verifiche di conformità, Sogei ha allestito appositi laboratori sviluppando, anche attraverso l'acquisizione di opportune risorse professionali provenienti dal mercato nonché attraverso specifici percorsi di formazione e certificazione del personale, le competenze necessarie all'espletamento dell'attività.
Relativamente, infine, alla domanda dell'interrogante se siano previste specifiche sanzioni amministrative nei casi di imperizia o negligenza tecnica dei fornitori dei sistemi VLT, è opportuno precisare innanzitutto che, con riferimento a ciascun sistema di gioco VLT, l'interlocutore unico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è il concessionario di rete e che nei confronti dei soggetti produttori non sono previste direttamente sanzioni amministrative riguardanti i casi di imperizia negligenza tecnica.
Ciascun concessionario, come sopra specificato, sceglie tra le soluzioni disponibili sul mercato i prodotti dei fornitori di tecnologia che devono essere, per legge, iscritti all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni. Tale elenco, istituito e regolamentato dal decreto direttoriale del 9 settembre 2011, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e riporta tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
I soggetti produttori dei sistemi di gioco VLT, devono possedere, ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti richiesti Pag. 141dal menzionato decreto direttoriale 9 settembre 2011, tra cui, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7 il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008.
La conseguenza diretta nei confronti dei produttori dei sistemi di gioco, nei casi di perdita dei requisiti richiesti dall'elenco, è la cancellazione dallo stesso.
I concessionari di rete devono, a pena di nullità, sottoscrivere contratti funzionali alla raccolta di gioco con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., esclusivamente con i soggetti iscritti al menzionato elenco. Tali contratti sono disciplinati dalle vigenti norme di natura civilistica.
I contenuti minimi dei predetti contratti da stipularsi a seguito dell'affidamento delle nuove concessioni, sono stati previsti nelle disposizioni contenute nel nuovo schema di atto di convenzione all'articolo 21, tra i quali in particolare alla lettera k): «...l'obbligo da parte del produttore di accettare le penali previste dal concessionario per inadempimenti contrattuali...».
Tale obbligo, tuttavia, scatterà con la firma delle nuove convenzioni di concessione, al termine della procedura selettiva attualmente in corso.
ALLEGATO 3
5-08691 Piccolo e Fluvi: Rimborsi d'imposta in favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'Isveimer.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere, in relazione ai rimborsi spettanti agli ex dipendenti dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Italia Meridionale per le maggiori trattenute subite nell'anno 1999, quali siano i criteri adottati dall'Agenzia delle entrate e del territorio nella redazione dell'elenco degli aventi diritto al rimborso, in considerazione del fatto che molti ex dipendenti sembrerebbero essere stati esclusi dal beneficio pur avendone i requisiti o pur trovandosi nella stessa posizione giuridica dei soggetti presenti in elenco.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate e del territorio rappresenta che al fine di evitare duplicazioni di rimborsi e scongiurare il pagamento di somme in favore di soggetti non aventi diritto, a tutela dell'Erario, sono stati adottati i seguenti criteri per individuare gli ex dipendenti per i quali il rimborso non poteva essere erogato:
soggetti che, a qualunque titolo, avevano già ottenuto il rimborso;
soggetti che, in esito ad un giudizio instaurato autonomamente, non avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso;
soggetti con un giudizio ancora pendente o interessato da sentenza non ancora definitiva, che potevano invocare l'applicazione del giudicato favorevole alla società ai sensi dell'articolo 1306 del codice civile, secondo cui i coobbligati solidali possono avvalersi del giudicato formatosi a favore di un altro coobbligato;
soggetti che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso in esito ad un giudizio instaurato autonomamente.
L'Agenzia manifesta la sua piena disponibilità a fornire tutta la necessaria assistenza ai soggetti, al momento presenti nell'elenco degli esclusi, che richiedano una revisione della propria posizione esibendo eventuale documentazione a supporto della richiesta di rimborso.
Pag. 143ALLEGATO 4
5-08692 Lo Monte ed altri: Controlli svolti dalla Guardia di finanza di Trieste relativamente al pagamento della tassa sulle unità da diporto.
TESTO DELLA RISPOSTA
In relazione al contenuto dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta che la norma che ha introdotto la tassa annuale sulle unità da diporto ha anche previsto che i controlli sul relativo assolvimento siano effettuati, fra gli altri, dagli organi di polizia tributaria (articolo 16 comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).
A seguito delle specifiche direttive impartite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 30 maggio 2012, questo Comando Generale, con la circolare n. 238599 in data 6 agosto 2012, ha fornito le dovute indicazioni per l'esecuzione dei controlli.
In concreto, il Comando Generale della guardia di finanza ha fatto presente che l'azione ispettiva è limitata al riscontro di un singolo adempimento tributario e quindi il modulo procedurale più consono è risultato quello già adottato in via generale per i «controlli fiscali», per le cui modalità di attuazione si è fatto rinvio alla Circolare n. 1/2008, recante «Istruzione sull'attività di verifica».
Inoltre, tenuto conto della peculiarità della tassa in oggetto, è stato previsto che i controlli possano essere effettuati anche in mare – in concomitanza con le attività ordinariamente svolte dalla componente navale per altre finalità (polizia marittima, tutela ambientale, codice della navigazione, pesca, dogane, accise, eccetera) – o nei punti di approdo e/o rimessaggio.
In ogni caso, la predetta direttiva richiama l'attenzione sulla «necessità che l'approccio dei militari all'attività ispettiva sia costantemente improntato alla sobrietà, al rispetto della privacy ed al consueto tatto».
Per quanto concerne la specifica azione di controllo sviluppata dalla Stazione Navale di Trieste, questa, dopo aver acquisito dagli approdi turistici della Regione Friuli Venezia Giulia gli elenchi delle imbarcazioni e delle navi da diporto ormeggiate o rimessate presso le rispettive strutture (circa 1741 unità), ha provveduto, nella generalità dei casi, al riscontro telematico dei pagamenti effettuati tramite modello «modello F24».
In un numero limitato di casi, invece, laddove il dato non era riscontrabile dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria per effetto della mancata utilizzazione del citato modello di pagamento, il Reparto ha provveduto secondo le modalità e le procedure all'uopo previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
In attuazione di questa disposizione, pertanto, 64 proprietari residenti nella città di Trieste sono stati invitati a presentare al Reparto la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento tributario.
Al fine di arrecare il minimo disagio agli interessati, a tutte le persone convocate che ne hanno fatto richiesta è stato consentito di inviare la documentazione con modalità alternative alla presentazione, ovvero a mezzo fax o mail.
ALLEGATO 5
5-08693 Galletti: Interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovute dal subappaltatore.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, l'Onorevole Galletti ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nell'ambito dei contratti d'appalto di opere e servizi, prevista dall'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che, a sua volta, ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
A parere dell'interrogante, infatti, nonostante i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E dell'8 ottobre 2012, permangano taluni dubbi interpretativi. In particolare, non sembrerebbe chiaro se l'ambito di applicazione della norma sia limitato al solo settore edilizio – come appare desumibile dal fatto che l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 è inserito nel capo III intitolato «Misure per l'edilizia» – ovvero se si estenda anche a tutti i contratti di appalto e subappalto di opere e servizi (a prescindere dal settore economico di intervento), ai contratti d'opera previsti dall'articolo 2222 del codice civile e ai contratti di fornitura di beni e di servizi.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate e del territorio rappresenta che è in via di predisposizione uno specifico documento di prassi volto a chiarire i dubbi interpretativi connessi all'applicazione della disposizione in esame, come auspicato dall'Onorevole interrogante.
ALLEGATO 6
5-08694 Barbato: Regime tributario degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ad ogni emolumento aggiuntivo corrisposto a titolo diverso dai rimborsi spese, ai componenti degli organi dei consigli regionali.
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria fa presente quanto segue.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, dunque, assoggettati interamente ad IRPEF, «le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica».
Il successivo articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, stabilisce, inoltre, che, ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g), del sopracitato articolo 50, non concorrono a formare il reddito «le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi».
Pertanto, l'Agenzia delle entrate e del territorio, come tra l'altro già riferito in sede di risposta al question time n. 5-08348 presenta dello stesso interrogante, ribadisce che la stessa formulazione del sopraindicato articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, stante anche il carattere tassativo delle fattispecie individuate dalla disposizione, non consente di comprendervi anche le somme corrisposte ad altro titolo dai gruppi politici ai loro componenti; conseguentemente, non può essere applicato quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del TUIR in tema di non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme erogate a titolo di rimborso spese.
In altri termini, l'Agenzia delle entrate precisa che la menzionata «non imponibilità» ai fini IRPEF deve riferirsi soltanto alle somme erogate, a titolo di rimborso spese, direttamente ai componenti dei collegi «dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi», vale a dire dalle assemblee elette, tra cui si annoverano tra l'altro i consigli regionali.
ALLEGATO 7
5-08695 Forcolin: Andamento del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione che ha previsto l'istituzione delle direzioni provinciali in luogo dei preesistenti uffici locali e i vantaggi che tale riorganizzazione avrebbe comportato.
Al riguardo, come già riferito in sede di risposta ad altri documenti di sindacato ispettivo, l'Agenzia delle entrate e del territorio evidenzia che la concentrazione dell'attività di controllo a livello provinciale ha lo scopo di rendere più incisiva la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attraverso una razionalizzazione della presenza dell'Agenzia sul territorio che a sua volta avrebbe reso possibili significative economie di scala e di specializzazione nell'utilizzo delle risorse professionali qualificate.
Il processo di riorganizzazione, avviato all'inizio del 2009, si è concluso alla fine del 2010, nel rispetto del termine biennale a suo tempo preventivato. Attualmente operano pertanto sul territorio 111 strutture di livello provinciale (a Roma sono tre, a Milano Torino e Napoli due), supportate da una rete di uffici territoriali che erogano servizi all'utenza.
L'interrogante chiede se il nuovo modello organizzativo abbia comportato una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La risposta è decisamente positiva: al riguardo è sufficiente richiamare i dati – peraltro ampiamente pubblicizzati dai media – relativi alla forte crescita del gettito nei recenti anni a seguito dell'azione di contrasto all'evasione fiscale.
L'interrogante lamenta, inoltre, che dall'operazione non deriverebbe alcun risparmio, in quanto non sarebbe prevista né la chiusura di uffici né la diminuzione degli organici. In realtà le cose stanno diversamente. Per quanto riguarda gli uffici, già prima dell'adozione delle misure di revisione della spesa pubblica di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, l'Agenzia aveva avviato un piano di revisione delle proprie strutture territoriali, al fine di chiudere quelle i cui ridotti carichi di lavoro non giustificavano gli oneri connessi alloro funzionamento. Al momento è stata già disposta la chiusura di un primo gruppo di 17 uffici, per un risparmio, a regime, di 2,2 milioni di euro per canoni di locazione e altre spese di gestione.
Il numero dei dipendenti, poi, è in forte e continuo calo. Alla data di attivazione dell'Agenzia (gennaio 2001) i dipendenti erano 37.500; alla data di avvio del processo di riorganizzazione (gennaio 2009) erano 35.500; oggi sono meno di 32.400. La riduzione verificatasi dal 2001 a oggi (oltre 5.000 unità) è pari al 12 per cento, mentre nello stesso arco di tempo, secondo la relazione della Corte dei conti, il personale complessivo della pubblica amministrazione è diminuito solo del 4,4 per cento.
ALLEGATO 8
5-07123 Maurizio Turco: Istituti finanziari ubicati nello Stato della Città del Vaticano che accedono ai sistemi di pagamento dell'area euro.
5-07124 Maurizio Turco: Strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano oggetto della Convenzione monetaria con l'UE.
5-07125 Maurizio Turco: Applicazione delle misure antiriciclaggio adottate dallo Stato della Città del Vaticano alle attività della Santa Sede.
5-07130 Maurizio Turco: Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dalla Città del Vaticano.
5-07134 Maurizio Turco: Obblighi di identificazione della clientela a fini antiriciclaggio da parte dello IOR.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con le interrogazioni in Commissione n. 5-07123, n. 5-07124, n. 5-07125, n. 5-07130 e n. 5-07134 l'onorevole Maurizio Turco ed altri pongono quesiti sulle relazioni finanziarie intrattenute dall'Italia con lo Stato Città del Vaticano e, in particolare, con l'Istituto Opere di Religione (IOR).
Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha comunicato quanto segue.
Nel gennaio 2010 la Banca d'Italia ha diramato ai gruppi bancari che intrattenevano rapporti con l'Istituto Vaticano indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Nel settembre 2010, sono state diramate ulteriori indicazioni operative, dirette all'intero sistema bancario, volte a definire i rapporti intrattenuti con l'Istituto Opere di Religione (IOR).
A seguito della Convenzione monetaria stipulata tra l'Unione europea e lo Stato Città del Vaticano, entrata in vigore il 10 gennaio 2010, le Autorità Vaticane hanno emanato, il 30 dicembre 2010, la legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, sul modello delle disposizioni comunitarie in vigore.
In particolare, è stata introdotta una normativa che persegue penalmente le condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e impone obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette.
Inoltre, con la Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, in pari data (30 dicembre 2010) è stata disposta l'estensione della citata normativa vaticana alle attività degli enti della Santa Sede, tra cui lo IOR. In particolare, è stato stabilito che la citata legge antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano, e le sue future modificazioni, hanno vigenza anche per i dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede.
Conseguentemente, la normativa antiriciclaggio è in vigore tanto per gli enti e le attività riconducibili allo Stato Città del Vaticano (SCV), quanto agli enti e alle attività Pag. 148riconducibili alla Santa Sede. Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di dello Stato della Città del Vaticano/Santa Sede è stato recentemente valutato dal Moneyval, Organismo del Consiglio d'Europa, affiliato al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Il rapporto, adottato dall'Assemblea Plenaria, il 4 luglio 2012, ha approvato il sistema antiriciclaggio vaticano ed è disponibile sul sito http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyvall.
Con riferimento ai capitali rimpatriati in Italia dallo SCV tra 2009 e 2010, ai sensi della normativa sul cd. «scudo fiscale», si fa presente che, dalle evidenze in possesso della Banca d'Italia, tali attività ammontano complessivamente a 1,5 milioni di euro. La raccolta e l'elaborazione da parte della Banca d'Italia dei dati sui capitali emersi a seguito dello scudo fiscale sono state effettuate per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, ai sensi e secondo le modalità previste nel Provvedimento 28 settembre 2009 (il testo è consultabile al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/scudo_fiscale/Provv_scudo_fiscale_ 28.09.20.09.pdf).
Per quanto riguarda, infine, l'attività degli istituti finanziari operanti nello Stato della Città del Vaticano, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha precisato che allo stato attuale non risultano istituti finanziari operanti nello Stato della Città del Vaticano partecipanti ai sistemi gestiti direttamente dalla Banca d'Italia (sistema di compensazione BI-COMP della Banca d'Italia) ovvero nell'ambito delle attività condivise a livello di Eurosistema (sistema di regolamento lordo in tempo reale europeo TARGET2).
Come riferito in data 12 dicembre 2012 presso questa Commissione in occasione dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-08533, le banche extracomunitarie possono operare in Italia tramite succursali ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (cd. Testo Unico bancario). Lo IOR non è stato autorizzato dalla Banca d'Italia ad operare sul territorio della Repubblica Italiana tramite succursali, ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.
ALLEGATO 9
5-07131 Maurizio Turco: Segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'UIF in relazione all'inchiesta sulla cosiddetta «cricca degli appalti».
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere informazioni in merito alle movimentazioni finanziarie che sarebbero state effettuate dai soggetti inseriti nella cosiddetta «lista Anemone» implicati nella nota vicenda della «cricca degli appalti» e chiede al Governo se abbia evidenza di regolarizzazioni di questi flussi in base alla normativa sullo scudo fiscale nonché di eventuali segnalazioni effettuate alla magistratura dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia su tali operazioni.
Al riguardo, per quanto di competenza, il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma ha in corso indagini di polizia giudiziaria delegate dalla locale Procura della Repubblica. Le indagini sono tuttora coperte dal segreto ex articolo 329 del Codice di procedura penale.
Il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, dal canto suo, ha rappresentato quanto segue.
L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia ha precisato di prestare ampia collaborazione nei confronti della magistratura, svolgendo i necessari approfondimenti e rendendo disponibili, fra l'altro, le segnalazioni di operazioni sospette, unitamente alle relazioni tecniche, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla legge (articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 321).
Con riferimento infine alle affermazioni dell'Onorevole interrogante in merito ad un presunto comportamento omissivo tenuto dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei controlli di competenza in materia di antiriciclaggio, il CICR fa presente quanto segue.
In ossequio alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la Banca d'Italia svolge la propria azione di controllo antiriciclaggio nel quadro delle funzioni di vigilanza prudenziale e sul sistema dei pagamenti previste dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario TUB) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della finanza TUF).
La Banca d'Italia conduce un intenso programma di accertamenti ispettivi antiriciclaggio generali e mirati condotti presso le direzioni generali nonché, su base territoriale, un programma di verifiche presso la rete.
Tra il 2007 e il 2011, la Banca d'Italia ha condotto oltre 860 accertamenti ispettivi di vigilanza a carattere generale nel corso dei quali è stato anche verificato il rispetto della normativa antiriciclaggio. Nel medesimo periodo, sono stati effettuati 23 accertamenti mirati al rispetto della normativa antiriciclaggio presso le Direzioni Generali di intermediari vigilati.
Parallelamente, nel quadro dell'azione di vigilanza cartolare, la Banca d'Italia riceve e verifica le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 231 del 2007 da parte degli organi di controllo degli intermediari vigilati. In esito all'attività di controllo cartolare e ispettivo, la Banca d'Italia provvede a sanzionare in via amministrativa le Pag. 150irregolarità riscontrate. Per il solo anno 2011 sono state irrogate sanzioni pecuniarie per oltre 10 milioni di euro.
Quando dall'attività di vigilanza emergono fatti di possibile rilievo penale, la Banca d'Italia provvede alla relativa segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Con specifico riferimento alla materia antiriciclaggio, nel 2011 sono state inoltrate 91 Comunicazioni della specie (63 nel 2010; 26 nel 2009).
Intensa è anche la partecipazione della Banca d'Italia sia nelle diverse sedi internazionali che trattano la materia del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale sia nel versante interno, attraverso una costante e proficua collaborazione istituzionale con i vari organismi e autorità interessati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, la Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo alle iniziative messe in atto dal G20, dall'OCSE e dal GAFI per contrastare l'attività delle giurisdizioni non cooperative nei settori fiscale e dell'antiriciclaggio.
In questi ultimi anni si è registrato un notevole incremento del numero di segnalazioni di operazioni sospette, che da 12.500 nel 2007 sono passate a oltre 49.000 nel 2011. Dal maggio del 2011 è entrato a regime il nuovo sistema di raccolta delle operazioni sospette (RADAR), che consente – tra l'altro – una rappresentazione più completa dei rapporti e dei legami tra i soggetti interessati.
Tale incremento rende ancor più rilevante il ruolo di filtro tra il sistema economico e le citate autorità, che la legge assegna alla UIF. Esso mira a prevenire l'utilizzo dei circuiti dell'intermediazione finanziaria da parte della criminalità, ostacolando il coinvolgimento degli operatori in attività illecite. L'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, proprio perché incentrata su questa logica essenzialmente preventiva, rappresenta la base per l'avvio delle indagini investigative e dei procedimenti penali. In molti casi, tra l'altro, grazie al quadro informativo fornito dalla UIF, sia le indagini sia i procedimenti giudiziari sono in grado di colpire anche i reati presupposto, oltre che quello di riciclaggio.
Notevole è anche l'impegno della UIF nell'attività ispettiva, tesa a verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione, e nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
In linea con gli standard internazionali, la UIF ha inoltre sviluppato un'intensa attività di collaborazione internazionale con le omologhe controparti estere, realizzando proficui scambi di informazioni, che si sono rivelati utili anche per le indagini penali.
ALLEGATO 10
5-08397 Pes: Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli ubicati nei comuni montani.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo di assumere iniziative, anche normative, per modificare la disciplina dell'IMU con riguardo ai terreni incolti siti in aree montane o di collina.
Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, occorre procedere all'inquadramento giuridico della questione.
L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'IMU di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Il comma 2 dell'articolo 13 citato prevede che «l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
Il presupposto impositivo dell'IMU è costituito, dunque, dal possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, e anche, ad esempio, di terreni incolti.
Il richiamo all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, effettuato dal citato comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, ha il solo scopo, infatti, di mantenere anche ai fini IMU le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, già utilizzate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). La lettera c) del predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce, in particolare, che per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
L'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, applicabile anche all'IMU, infine, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
I terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, dunque, in base ad un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono, come evidenziato nell'interrogazione in esame, alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Tuttavia, si deve sottolineare che una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera h) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il possesso di qualunque immobile.
A conferma di ciò, il Dipartimento delle finanze segnala che nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 – pubblicato sulla Pag. 152Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 258 del 5 novembre 2012 – recante l'approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni – vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra queste, viene fatto, in generale, riferimento ai «terreni ricadenti nelle aree montane e di collina» e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l'intento di escludere dall'assoggettamento al tributo in argomento anche i terreni cosiddetti incolti.
ALLEGATO 11
5-08463 Borghesi: Misure a tutela dei possessori di azioni Alitalia.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08463 l'onorevole Antonio Borghesi chiede se non si ritenga di dover esaminare il concambio delle azioni AZ con un controvalore nominale in titoli di viaggio a vantaggio dei risparmiatori Alitalia.
Al riguardo, occorre premettere che a titolo di parziale indennizzo della perdita subita dai titolari di azioni ed obbligazioni Alitalia, l'articolo 7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009, ha dato ai risparmiatori la facoltà di cedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze i titoli Alitalia (azioni e obbligazioni) in cambio di titoli di Stato di nuova emissione.
In attuazione della citata normativa, il Dipartimento del Tesoro ha provveduto ad effettuare le operazioni di verifica delle istanze presentate entro il termine di legge fissato al 31 agosto 2009 e, sempre nel rispetto dei tempi previsti dalla norma di riferimento, ha disposto l'emissione dei titoli di Stato in favore dei titolari di azioni ed obbligazioni Alitalia, che hanno aderito all'offerta di scambio.
I titoli di Stato, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012, sono stati emessi e assegnati agli aventi diritto nel dicembre 2010, per il tramite degli intermediari finanziari, per un ammontare di circa 315 milioni di euro rispetto a 330 milioni stanziati dalla norma.
I soggetti aderenti all'offerta di scambio sono stati oltre 100 mila (tra azionisti e obbligazionisti) e rappresentano la quasi totalità dei detentori dei titoli Alitalia.
Per quanto riguarda eventuali altre ipotesi o proposte a favore di coloro che a suo tempo non hanno aderito allo scambio, si fa presente che ogni iniziativa deve essere prevista da una specifica norma di legge.
Con riferimento agli aspetti di competenza dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la stessa ha comunicato che Alitalia è emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, inserito nel relativo elenco a decorrere dalla revoca delle proprie azioni dalla quotazione nel mercato regolamentato.
In particolare, a decorrere dalla seduta del 26 gennaio 2009, Borsa Italiana, con provvedimento del 20 gennaio 2009, ha disposto la revoca dalla quotazione nel mercato MTA delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili emesse da Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA in amministrazione straordinaria.
Pertanto, Alitalia, come emittente revocato dalla negoziazione nei mercati regolamentati e possedendo i requisiti indicati nell'articolo 2-bis del regolamento Consob n. 11971 del 1999 (Regolamento Emittenti), è stata qualificata emittente azioni diffuse e soggetta ai conseguenti obblighi informativi, a decorrere dal 26 gennaio 2009, ossia dal momento immediatamente successivo a quello del delisting, senza soluzione di continuità tra lo status di società quotata e quello di società diffusa.
Le obbligazioni emesse da Alitalia, invece, non sono state qualificate come diffuse tra il pubblico in misura rilevante, in quanto la società aveva affermato che, sebbene non fosse a conoscenza dell'esatto numero degli obbligazionisti, il patrimonio netto «è da ritenersi ridotto al di sotto dei 5 milioni di euro».Pag. 154
A seguito dell'inclusione nell'elenco degli emittenti diffusi, Alitalia è tenuta al rispetto delle relative disposizioni legislative, tra cui gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico delle informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento Emittenti.
Tuttavia, con riferimento agli obblighi derivanti dalla qualifica di emittente diffuso, Alitalia – in quanto società in amministrazione straordinaria – è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi compatibili con la citata procedura. In particolare, la società è tenuta, ai sensi dell'articolo 114, comma, 1, del Tuf, a diffondere al pubblico un comunicato stampa:
in occasione dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale della relazione trimestrale e finale, specificando il luogo dove tali relazioni sono accessibili;
in presenza di eventi tali da determinare una modifica della situazione patrimoniale dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, tale da rendere concreta la possibilità per gli azionisti di ricevere un eventuale residuo dell'attivo a conclusione della procedura in corso.