CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2012
746.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.  C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. 1. Cimadoro, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: , delle attività in ambito sanitario.
1. 2. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: e garantire il rispetto delle regole con le seguenti: , diffondere tra essi il rispetto di regole.
2. 1. Cimadoro, Borghesi.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 3.
4. 1. Cimadoro, Borghesi.

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ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: È vietato sono inserite le seguenti: per i produttori.
3. 1. Vignali, Saglia.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: chiunque violi con le seguenti: il produttore che.
4. 1. Vignali, Saglia.

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ALLEGATO 3

7-01003 Torazzi: Sul regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche.

ULTERIORE PROPOSTA DI RISOLUZIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di individuare per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale;
    in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo, l'Autorità con la delibera 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11, ha approvato le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche;
    la norma in questione risulta molto generica ed attribuisce un ampio potere discrezionale all'Autorità che, in assenza di specifici criteri legislativi, ha fissato modalità di calcolo che stanno creando incertezza per gli operatori di settore;
    le piccole gestioni elettriche sono da tempo sottoposte a pesanti obblighi normativi e gli orientamenti adottati dall'Autorità con la citata delibera 168/11, potrebbero comportare un aumento dei costi di gestione con ricadute importanti sulla qualità del servizio offerto ai cittadini,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, affinché siano definiti criteri di calcolo per l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale che preservino l'attività delle piccole imprese di gestione elettrica, a garanzia del mantenimento di un elevato standard qualitativo della distribuzione elettrica.
(7-01003)
«Torazzi, Fugatti, Fava, Bitonci, Froner».

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ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-01003 Torazzi: Sul regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di individuare per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale;
    in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo, l'Autorità con la delibera 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11, ha approvato le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche;
    la norma in questione risulta molto generica ed attribuisce un ampio potere discrezionale all'Autorità che, in assenza di specifici criteri legislativi, ha fissato modalità di calcolo che stanno creando incertezza per gli operatori di settore;
    le piccole gestioni elettriche sono da tempo sottoposte a pesanti obblighi normativi e gli orientamenti adottati dall'Autorità con la citata delibera 168/11, potrebbero comportare un aumento dei costi di gestione con ricadute importanti sulla qualità del servizio offerto ai cittadini,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze e senza oneri aggiuntivi sulla componente tariffaria, affinché siano definiti criteri di calcolo per l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale che preservino l'attività delle piccole imprese di gestione elettrica, a garanzia del mantenimento di un elevato standard qualitativo della distribuzione elettrica.
(8-00214) «Torazzi, Fugatti, Fava, Bitonci, Froner».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 512);

   preso atto che le somme residue dello stanziamento già effettuato in favore dell'ISVAP sono destinate ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell'assicurazione RC auto, con particolare riferimento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori,

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
   a) provveda il Governo ad attivare i meccanismi di controllo necessari a verificare che dalle iniziative intraprese derivino benefici concreti per gli assicurati, anche in termini di riduzione dei costi delle polizze, e che le compagnie assicurative si impegnino, per quanto di loro competenza, in misura corrispondente nell'opera di informazione e trasparenza verso i propri clienti.

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ALLEGATO 6

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012) 209 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Doc. XVIII, n. 65.

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012) 209 final);
   acquisito il parere espresso, in data 28 novembre 2012 dalla XIV Commissione, (Politiche dell'Unione europea) di cui si condividono le valutazioni,
   considerato che:
    tale minaccia appare particolarmente pericolosa in presenza dell'attuale crisi economica che induce diversi Paesi membri a ricorrere a forme di aiuto ai rispettivi sistemi produttivi per favorirne la competitività a livello internazionale e per sostenere la domanda interna. Ciò vale in particolare per gli Stati che, potendo disporre di condizioni più favorevoli per quanto concerne la finanza pubblica, possono destinare maggiori risorse allo scopo. Significativi al riguardo appaiono i dati ufficiali della stessa Commissione europea da cui si evince che paesi come la Germania e la Francia erogano aiuti di Stato in una misura nettamente superiore all'Italia, sia in valore assoluto che il rapporto ai rispettivi PIL. In tal modo si determina il paradosso di aggravare i divari e di produrre effetti distorsivi nelle prospettive di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando i paesi che già registrano peggiori performances economiche anche in ragione delle più rigorose politiche di risanamento della finanza pubblica che devono attuare;
    appare pienamente condivisibile l'obiettivo, che ha indotto la Commissione a presentare la comunicazione, di una ricognizione dei maggiori problemi che l'esperienza ha sino ad ora evidenziato in materia di aiuti di Stato allo scopo di porvi rimedio. In particolare, risultano apprezzabili le intenzioni di:
     a) privilegiare, nella destinazione delle scarse risorse a disposizione, gli utilizzi in grado di fronteggiare effettive carenze del mercato e di favorire la crescita, attraverso un'accurata analisi costi/benefici degli incentivi erogabili;
     b) pervenire ad una più puntuale definizione di aiuti di Stato attraverso una sistematica e complessiva ricognizione delle tipologie di intervento da considerare tali;
     c) responsabilizzare maggiormente gli Stati membri nella verifica ex ante della compatibilità degli aiuti erogati, purché di minore importo, concentrando l'intervento della Commissione europea sugli aiuti più consistenti, suscettibili di alterare la concorrenza e di incidere in misura significativa sulle grandezze macroeconomiche;
     d) semplificare e razionalizzare la normativa europea vigente in materia, in modo da assicurare, anche attraverso una riduzione dei tempi previsti per l'istruttoria da parte delle istituzioni europee, Pag. 142maggiore certezza alle imprese interessate circa la possibilità o meno di fruire di specifici incentivi;
  esprime una valutazione positiva sulla comunicazione

con le seguenti osservazioni:
  1. si mantenga inalterato l'attuale importo, pari a 200 mila euro in tre anni, degli aiuti de minimis erogabili a ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri che dispongono di maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese erogando aiuti di ammontare superiore;
  2. per le medesime ragioni, si valuti la possibilità di stabilire un tetto massimo, in percentuale al PIL, applicabile al complesso degli aiuti erogabili da ciascun Paese alle rispettive imprese, eventualmente con riferimento a specifici settori;
  3. al fine di responsabilizzare gli Stati membri, si valuti il precedente costituito dalla disciplina antitrust per cui si è attribuito alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza la valutazione ex ante della conformità dei regimi di aiuti con il diritto dell'Unione europea;
  4. si pervenga ad un elenco esaustivo delle tipologie di intervento qualificabili come aiuti in modo da assicurare certezza del diritto e ridurre il rischio di contenzioso. A tal fine appare necessario che tra gli aiuti dispensati dall'obbligo di notifica ex ante, in quanto ritenuti compatibili con il mercato, siano inclusi quelli concessi in presenza di gravi calamità naturali, quali in particolare i terremoti particolarmente frequenti in Italia;
  5. al fine di accrescere la certezza giuridica e la possibilità di tutela in sede giurisdizionale, si provveda a codificare in appositi regolamenti le regole di esenzione attualmente contenute in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica erga omnes.

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ALLEGATO 7

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569, approvato dal Senato e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge recante Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569, approvato dal Senato, e abbinate),

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui all'articolo 4, comma 2, in fase di prima applicazione sia prorogata la data del 30 aprile, al fine di consentire al nuovo Parlamento di esprimersi sui piani di impiego pluriennali.