SEDE CONSULTIVA
Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.
La seduta comincia alle 11.30.
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre scorso.
Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il contenuto del provvedimento è stato già illustrato nella seduta del 27 settembre scorso.
Tea ALBINI (PD), relatore, rileva come la Commissione Affari sociali, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 5440, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, abbia apportato numerose modifiche al testo del decreto-legge.
In particolare, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, all'articolo 2, comma 1, lettera c), la quale, tra l'altro, demanda ad una disposizione regionale la disciplina della infrastruttura di rete per il collegamento tra gli enti o le aziende sanitarie o le strutture nelle quali sono erogate le prestazioni di attività libero-professionale intramuraria si è specificato che, ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni sanitarie e dei relativi pagamenti, la predetta disposizione deve prevedere anche le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.
Segnala inoltre, nell'ambito della lettera e), la quale prevede la rideterminazione degli importi a carico dell'assistito per le prestazioni fornite, attraverso la definizione di un tariffario, la previsione secondo cui, al fine di garantire trasparenza circa le somme corrisposte al medico, Pag. 21nel documento fiscale rilasciato al paziente deve essere descritta analiticamente la composizione di tali importi.
Nell'ambito dell'articolo 3, il quale disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, segnala la nuova lettera c-bis) del comma 2, ai sensi della quale il provvedimento regolamentare, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, con cui deve essere definita la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, deve anche prevedere per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile relativa ai danni subiti dai pazienti a causa della condotta colposa degli operatori sanitari o degli amministratori della struttura, contemplando il diritto del danneggiato ad esercitare direttamente l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.
Nell'ambito del nuovo articolo 3-ter, introdotto dalla Commissione di merito, il quale prevede che le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture di ricovero private accreditate debbano dotarsi di un'unità risk management, si specifica che tali unità devono anche interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore qualora si verifichi un fatto che comporti l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria prevista dall'appena illustrato articolo 3, comma 2, lettera c-bis), nonché fornire consulenza anche in materia assicurativa.
Nell'ambito dell'articolo 5, il quale prevede, al comma 1, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, è stato sostituito il comma 2, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, istituisca un apposito Fondo, alimentato dai «proventi» dei giochi pubblici, al fine di garantire idonea copertura finanziaria ai livelli assistenziali di assistenza con riferimento alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia.
A tale proposito segnala come la norma sia formulata in termini piuttosto generici, in particolare senza specificare termini e modalità di alimentazione del Fondo né chiarendo se con la nozione «proventi» si intendano le entrate erariali derivanti dai giochi oppure l'intero ammontare delle somme derivanti dalla raccolta di gioco, al netto delle vincite; in tale secondo caso risulterebbero evidenti le conseguenze dirompenti che essa potrebbe avere sugli equilibri economici dell'intero comparto dei giochi, ponendo a rischio la stessa realizzazione delle entrate erariali attese da tale comparto.
La norma non specifica inoltre quale sia la percentuale dei predetti proventi destinata al Fondo.
Nel nuovo articolo 6-bis, al comma 1, si consente alle regioni di utilizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili del proprio patrimonio, per l'importo eccedente quello destinato al ripiano dei disavanzi sanitari relativi al 2011, anche per finalità extrasanitarie, anche in deroga alla disciplina contabile delle regioni, ai sensi della quale le eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale, devono essere iscritti in una riserva del patrimonio netto.
Ulteriori modifiche sono state inoltre apportate all'articolo 7, il quale reca disposizioni sulla vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per favorire l'attività sportiva non agonistica.
A tale proposito rileva, in linea generale, come la materia del contrasto alla ludopatia sia affrontato anche dal disegno di legge C. 5291-A, esaminato in sede referente ed attualmente in discussione in Assemblea, «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», il quale, all'articolo 4, comma 7, lettera a), prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi Pag. 22pubblici sia effettuato anche in funzione dell'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile.
In particolare, il nuovo comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano di giocare su piattaforme di gioco on line, sia che tali piattaforme siano messe a disposizione di soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, sia che siano messe a disposizioni di soggetti privi di titoli concessori.
È stato inoltre riformulato il comma 4, prevedendo il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata la pubblicità, in qualsiasi forma, sulla stampa destinata ai minori, nonché nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati ai minori.
Si conferma il divieto di messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, in presenza di uno dei seguenti elementi: incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; presenza di minori; assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e di note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), su quelli dei singoli concessionari dei giochi, nonché presso i punti di raccolta dei giochi. In tale ambito si specifica che la pubblicità dei giochi con vincite in denaro deve riportare chiaramente la percentuale di probabilità di vincita, ovvero la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione si prevede l'obbligo, per il soggetto proponente della pubblicità, di ripetere la pubblicità stessa, indicando i requisiti appena descritti nonché il fatto che la pubblicità è stata ripetuta per violazione della normativa.
Nell'ambito del comma 5, il quale prevede l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi, sugli apparecchi di gioco (cosiddetti AWP – Amusement with prizes, nelle aree e nelle sale con videoterminali (cosiddette VLT – Video lottery terminal), nonché nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro, si è introdotta la previsione in base alla quale i gestori di sale da gioco ovvero di scommesse su eventi sportivi e non sportivi hanno l'obbligo di esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali per evidenziare i rischi del gioco, nonché di evidenziare la presenza dei servizi di assistenza dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate alla sindrome da gioco.
Il nuovo comma 5-bis, anch'esso aggiunto durante l'esame in sede referente, stabilisce che il Ministero dell'istruzione segnali alle scuole primarie e secondarie la valenza educativa del tema del gioco responsabile, affinché gli istituti scolastici predispongano, nella propria autonomia, iniziative didattiche in tal senso.
Nell'ambito del comma 8, il quale prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonché l'obbligo di identificare i minori di età, si è introdotto un nuovo periodo ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di soluzioni tecniche idonee ad escludere automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, anche mediante l'uso di tessera elettronica, della tessera sanitaria o del codice Pag. 23fiscale, nonché per avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.
Nel quadro del comma 9, il quale prevede un piano annuale di controlli, predisposto da AAMS, d'intesa con la SIAE, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, è stato portato da 5.000 a 10.000 il numero dei controlli annuali specificamente destinati al contrasto del gioco minorile.
La Commissione di merito ha inoltre modificato la formulazione del comma 10, il prevede la pianificazione, da parte dell'AAMS, e, dopo la sua incorporazione in questa, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei giochi, di una progressiva ricollocazione dei punti di raccolta del gioco praticato con gli apparecchi di gioco a moneta (AWP), sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, che saranno definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Rispetto alla versione originaria del decreto-legge, il quale prevede direttamente l'applicazione della pianificazione con riferimento alla prossimità territoriale dei predetti punti di raccolta dagli istituti, dalle strutture sanitarie e dai luoghi di culto, si fa rinvio al decreto ministeriale di individuazione dei criteri e si introduce anche il riferimento ai centri socio-ricreativi e sportivi.
Si conferma che la previsione si applica alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che la pianificazione tenga conto dei controlli svolti dall'AAMS ai sensi del comma 9, nonché delle proposte dei comuni o di loro rappresentanze.
Inoltre è stato aggiunto un periodo con il quale si prevede che presso l'AAMS e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito un Osservatorio chiamato ad individuare le misure più efficaci al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, cui partecipano, oltre ad esperti individuati dai ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni.
Il comma 10-bis integra il secondo comma dell'articolo 419 del codice civile, consentendo giudice, nell'ambito dei procedimenti di interdizione o inabilitazione, di disporre la sospensione di procedure esecutive qualora il soggetto sia affetto da ludopatia.
Il nuovo comma 11-bis prevede un incremento di 4 milioni di euro nel 2013 dell'autorizzazione di spesa per l'acquisto di defibrillatori esterni, stabilendo che alla copertura del predetto onere si provvede mediante variazioni dell'aliquota di base ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.
In merito alla predetta modalità di copertura segnala come tale aliquota di base, più volte incrementata nel corso degli anni, abbia raggiunto livelli già molto elevati, attestandosi attualmente, per le sigarette, al 58,50 per cento, e come, in linea generale, ulteriori aumenti delle stesse potrebbero determinare una caduta del gettito relativo, incentivando indirettamente il consumo di prodotti di contrabbando, atteso anche che nel corso di quest'anno già si registra una riduzione dei volumi di vendita delle sigarette.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con tre condizioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Gianfranco CONTE, presidente, chiede al Sottosegretario quale sia la posizione del Governo relativamente alle modalità di copertura degli oneri determinati dal comma 2 dell'articolo 5 ed al comma 11-bis dell'articolo 7.
Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime la propria contrarietà in merito alla modalità di copertura individuata dal comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento – il quale prevede che agli oneri finanziari derivanti dalle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone Pag. 24affette da ludopatia si faccia fronte mediante un apposito Fondo, che attingerà ai proventi dei giochi autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato –, rilevando come in tal modo si disponga di entrate già destinate ad altre finalità.
Alberto FLUVI (PD) osserva come stia aumentando, soprattutto di recente, il numero dei provvedimenti che individuano la copertura degli oneri da essi recati nelle entrate derivanti dai giochi, peraltro senza che sia stata effettuata, preliminarmente, un'adeguata valutazione circa le conseguenze che tale scelta può determinare sul gettito del settore del gioco lecito.
Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge, ritiene opportuno indicare alla Commissione di merito l'esigenza di individuare una forma di copertura diversa da quella ivi prevista.
Alberto FLUVI (PD), nel condividere il rilievo del Presidente, suggerisce di trasformare in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) della proposta di parere, in particolare segnalando alla Commissione di merito, con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, la necessità di individuare una forma di copertura diversa da quella attualmente contemplata nel testo del disegno di legge.
Gianfranco CONTE, presidente, osserva come la trasformazione in osservazioni delle condizioni di cui ai numeri 2) e 3) rischi di indebolire le indicazioni in esse contenute, le quali mirano proprio ad affermare, in maniera chiara e il più possibile efficace, che non si possono individuare altre coperture a valere sulle entrate derivanti dai giochi, anche in considerazione del fatto che ulteriori aumenti del prelievo in tale settore potrebbero aggravare il calo di gettito già registratosi, per la prima volta dopo molti anni, nella prima parte dell'anno in corso.
Alberto FLUVI (PD), pur condividendo nel merito le considerazioni svolte dal Presidente, ritiene opportuno, tuttavia, limitare strettamente all'ambito delle competenze della Commissione Finanze il contenuto del parere, trasformando in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) della proposta e invitando la Commissione di merito a individuare una diversa forma di copertura degli oneri recato dal comma 2 dell'articolo 5 e dal comma 11-bis dell'articolo 7.
Evidenzia, peraltro, come ogni questione relativa alla quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e all'adeguatezza della copertura indicata per farvi fronte attenga alla competenza della Commissione Bilancio, la quale avrà modo di pronunciarsi al riguardo anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Commissione Finanze, come già accaduto in passato, segnatamente in occasione dell'esame del testo unificato delle proposte di legge n 5103 e abbinate, concernente i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
Tea ALBINI (PD), relatore, alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere, trasformando in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) della proposta, esplicitando in modo ancor più chiaro l'esigenza di definire una diversa forma di copertura degli oneri determinati dall'articolo 5, comma 2, nonché inserendo un'ulteriore premessa con la quale si segnala, in linea generale, come non sia sostenibile continuare a ricorrere alle entrate dai giochi e dai tabacchi per dare copertura a nuove previsioni di spesa, in quanto ciò rischia di pregiudicare gli obiettivi di gettito in tali settori e di vanificare la copertura di oneri, già previsti a legislazione vigente, individuata a valere su tali fonti di entrata.
Antonio PEPE (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore, rimarcando, con riferimento alle Pag. 25previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), concernenti la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni sanitarie, l'esigenza che la salvaguardia degli interessi erariali sia perseguita comunque senza gravare i contribuenti di ulteriori oneri.
Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 11.50.
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