ALLEGATO 1
Disciplina del settore della tutela del credito. C. 4583 Mariarosaria Rossi.
PROPOSTA DEL RELATORE DI UN NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 4583
Art. 1.
(Definizione).
1. I servizi per la tutela del credito consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso, nel sollecito e nel recupero in via epistolare, telematica, telefonica e domiciliare per conto di terzi di crediti insoluti; essi si concretizzano nel contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero..
2. I servizi di cui al comma 1 si concretizzano anche mediante l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito.
Non costituisce, pertanto, attività di concessione di crediti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 2009 l'acquisto di crediti commerciali o finanziari se esso avviene: allo scopo di realizzarne il recupero e la riscossione; attraverso l'individuazione e la formazione di un patrimonio separato in cui i fondi necessari siano costituiti esclusivamente da mezzi propri.
3. Le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dalle imprese per la tutela del credito assumono efficacia probatoria qualora siano rispondenti ai princìpi individuati dall'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Regime giuridico dell'attività dei servizi per la tutela del credito).
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione all'organismo di controllo abilita allo svolgimento delle attività.
2. In ordine alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, gli addetti alla tutela del credito che operano in forma autonoma, in regime di mandato con rappresentanza, sono equiparati fiscalmente agli agenti di commercio.
Art. 3.
(Addetti alla tutela del credito: attività, formazione e qualifica professionale).
1. I soggetti o le imprese muniti dell'autorizzazione dell'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, anche per il tramite di propri addetti, in qualità di lavoratori autonomi, parasubordinati Pag. 59dipendenti, svolgono le seguenti attività:
a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato;
b) attività di sollecito e recupero dei crediti che comporti qualsiasi rapporto, telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, con l'obbligato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante ovvero per conto proprio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1;
d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.
2. I soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 e i loro addetti, in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di aggiornamento e qualificazione professionali sulla base di percorsi formativi definiti dall'organismo bilaterale di controllo e regolazione, al fine di garantire la conoscenza il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito, in particolare della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla privacy e tutela del debitore.
Art. 4.
(Organismo bilaterale di controllo e regolazione: definizione e funzioni).
1. È istituito un organismo bilaterale di controllo e regolazione, di seguito denominato «organismo», avente personalità giuridica e ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria con compiti di controllo e di regolazione dell'attività degli associati e competente in materia di gestione degli elenchi delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 1.
2. I componenti dell'organismo sono otto e sono nominati per tre anni, non rinnovabili, con decreto del Ministro della giustizia, secondo le seguenti modalità: due su proposta del Ministero della giustizia, due su proposta delle associazioni di imprese operanti nel settore della tutela del credito di cui all'articolo 1 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, due su proposta delle associazioni riconosciute dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e due su proposta delle associazioni di imprese di parte creditrice comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I componenti dell'organismo svolgono la propria attività a titolo gratuito.
3. In sede di prima attuazione, l'organismo, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, delibera il proprio statuto ed elegge tra i suoi membri un presidente e gli altri organi che lo statuto prevede. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della giustizia, che può proporre eventuali modifiche.
4. L'organismo è finanziato dalle quote associative previste dallo statuto e poste a carico degli iscritti.
5. L'organismo di propria iniziativa o su istanza degli associati, detta norme regolatorie relative all'attività di recupero del credito, nonché all'attività di cui all'articolo 1260 del codice civile. Provvede altresì al sollecito adeguamento dei propri regolamenti alle disposizioni nazionali o comunitarie.
6. L'organismo provvede alla stipula di convenzioni con singoli istituti finanziari, creditizi o assicurativi, ovvero con le loro associazioni di rappresentanza, nonché con i fornitori di servizi pubblici e privati, per lo scambio di dati utili alle rispettive attività, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali dei soggetti terzi coinvolti. Pag. 60
7. Al fine di assicurare la piena operatività dei propri iscritti nell'ambito dell'Unione europea, l'organismo provvede, secondo criteri di reciprocità, al loro accreditamento presso analoghi organismi o presso le autorità preposte al controllo dell'attività di recupero del credito esistenti negli Stati membri dell'Unione.
8. L'organismo verifica la congruità dei requisiti dei richiedenti l'iscrizione, provvede alla loro iscrizione in appositi elenchi e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti per l'iscrizione negli elenchi e individua le regole di dettaglio per l'esercizio delle attività.
9. L'organismo definisce i requisiti formativi che devono essere acquisiti dagli addetti delle imprese iscritte e definisce la struttura dei programmi di formazione che non possono essere comunque inferiori a 40 ore annuali.
10. L'organismo verifica il rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
11. Per il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovuti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti l'organismo applica nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi.
12. Per le violazioni previste dal comma 11, l'organismo di controllo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 11, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
13. L'organismo dispone altresì la cancellazione dagli elenchi nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
b) inattività protratta per oltre un biennio;
c) cessazione dell'attività.
14. I soggetti cancellati dagli elenchi possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.
15. In casi di necessità e di urgenza l'organismo di controllo può disporre in via cautelare la sospensione dagli elenchi per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.
Art. 5.
(Vigilanza del Ministero della giustizia).
1. La vigilanza sull'organismo è esercitata dal Ministero della giustizia secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità e di economicità dell'azione di controllo e regolazione e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dal medesimo organismo per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia può:
a) accedere al sistema informativo dell'organismo che gestisce gli elenchi in forma elettronica; Pag. 61
b) richiedere all'organismo la comunicazione periodica di dati e di notizie;
c) richiedere all'organismo la trasmissione di atti e di documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
d) effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo, nonché convocare i componenti dell'organismo stesso.
3. L'organismo informa tempestivamente il Ministero della giustizia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette al medesimo Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
Art. 6.
(Esclusioni).
1. Ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Pag. 62ALLEGATO 2
Interrogazione n. 5-06711 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, con la quale l'onorevole Bernardini ha chiesto notizie in ordine al suicidio del detenuto Aurel Condrea, avvenuto in data 31 dicembre 2011 presso la C.C. di Torino Le Vallette, si rappresenta quanto segue.
Il Condrea veniva arrestato a Verona in data 8 febbraio 2011 e condotto nel locale istituto penitenziario a disposizione della Procura della Repubblica di Bergamo. Su richiesta della predetta Autorità, motivata da esigenze investigative, si disponeva indi il trasferimento del Condrea presso la struttura di Torino, ove lo stesso faceva ingresso in data 16 aprile 2011.
Il detenuto Condrea, ristretto per i reati di omicidio aggravato in concorso, rapina, lesioni personali e violazione legge sulle armi, veniva dapprima sottoposto al regime di massima sorveglianza e poi, dopo la prima visita psichiatrica del 17 aprile, a quello di grande sorveglianza.
Le visite psichiatriche successive delineavano un quadro in fase di progressivo miglioramento, tanto che l'ultima visita del 24 novembre 2011 (la più vicina all'evento tragico) conclusivamente riportava «buon compenso ed umore in asse».
In data 2 dicembre 2011 il detenuto chiedeva ed otteneva di far parte della squadra di rugby, rivelando interesse ad intraprendere un percorso positivo, in un ambiente fortemente motivato e caratterizzato da un alto impegno trattamentale. Veniva, al riguardo, trasferito al padiglione Arcobaleno (struttura a custodia attenuata), all'interno del quale si trova la sezione rugby.
In data 31 dicembre 2011, presso quella struttura si teneva una festa di fine anno, alla quale il Condrea non poteva partecipare perché affetto da sindrome influenzale, certificata in cartella clinica.
Verso le 21.00 circa della stessa serata un Assistente di Polizia penitenziaria si recava presso la cella del medesimo, portandogli il vassoio con la cena di capodanno preparata dai compagni; verso le ore 21.30 un altro Assistente di polizia penitenziaria si recava dal detenuto per verificare se avesse bisogno di qualcosa, e non vedendolo in cella cominciava a chiamarlo; egli, non ricevendo risposta apriva immediatamente la porta del bagno e rinveniva il Condrea impiccato alle sbarre della finestra con un lenzuolo stretto intorno al collo. Immediatamente lo slegava e chiamava i medici in servizio, che cercavano di rianimarlo: le operazioni proseguivano fino alle ore 22.15, allorché veniva constatato il decesso.
La competente Direzione Generale di questo Dipartimento ha disposto una indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per il Piemonte al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto.
Relativamente agli altri quesiti posti dall'interrogante, si rappresenta che:
a) il detenuto era stato visitato più volte dal momento dell'ingresso in istituto, considerato anche che egli svolgeva attività sportiva come componente della squadra di rugby;
b) il detenuto condivideva una cella di mq. 28,2 con annesso bagno di mq. 10,2 insieme ad altre tre persone, connazionali, Pag. 63ed anche questi componenti della squadra di rugby;
c) la Direzione dell'istituto di Torino da anni verifica le condizioni del disagio detentivo attraverso i «gruppi di attenzione», ed ultimamente ha avviato, con il volontario contributo degli stessi ristretti, un'attività di sostegno nell'ambito della quale gli stessi detenuti, debitamente formati, svolgono attività di supporto nei confronti dei compagni più fragili.
Riguardo al fenomeno dei suicidi, preme osservare come costante e accorta sia l'attenzione verso tali situazioni prestata dall'Amministrazione nel corso degli anni, durante i quali si è più volte intervenuto per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché siano sempre più incisivi gli interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi. In particolare:
nell'anno 2000 è stata emanata una lettera circolare concernente le linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri;
nel 2007, sempre con lettera circolare, sono state fornite le linee di indirizzo per istruire o potenziare il «servizio di accoglienza per le persone detenute provenienti dalla libertà»;
nel 2008, con analogo provvedimento è stato esteso tale servizio a qualsiasi altro detenuto o internato a rischio auto-eterolesivo o suicidario;
La necessità di intervenire con apposite linee guida – volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza dell’«accoglienza» e sulla necessità di agevolare per quanto possibile i rapporti con i familiari – è stata particolarmente sentita in questi ultimi anni, proprio in considerazione della situazione di sovraffollamento da cui è afflitta la quasi totalità degli istituti penitenziari del Paese. Va in particolare ricordato che:
nel gennaio del 2010 con lettera circolare e stata prevista la costituzione di «unità di ascolto di polizia penitenziaria» quale strumento per arginare l'emergenza suicidi nell'ambito della popolazione detenuta;
con lettera circolare del mese di aprile del 2010 sono stati delineati nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto-aggressivi;
nel mese di luglio del 2011 è stata diramata una nota con la quale si è provveduto a sensibilizzare ulteriormente i Provveditori regionali perché incentivino e sostengano le direzioni nell'adozione di tutte le iniziative possibili per migliorare la dignità detentiva. A tal riguardo, è stata evidenziata l'importanza di una maggiore presenza del volontariato e dei contatti con la comunità esterna, segnalando che tali ingressi possono essere legittimamente contenuti o ridotti solo in presenza di particolare carenza di personale, di ragioni di giustizia, di pericolosità, di sicurezza, di ordine e di disciplina o di appartenenza a specifici regimi e circuiti detentivi;
nel successivo mese di novembre 2011 è stata diramata una circolare, avente ad oggetto «Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione» i cui contenuti sono stati elaborati proprio con l'obiettivo di superare la dicotomia tra sicurezza e trattamento.
Non solo: a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nel corrente anno (1), si è avvertita la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata così ricostituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio (2), con il compito di verificare
(1) Dal 1o gennaio alla data del 2 settembre si sono verificati n. 36 episodi di suicidio tra la popolazione detenuta.
(2) U.M.E.S., già istituita con ordine di servizio del 22 agosto 2000.Pag. 64la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso la conoscenza dei dati biografici e penali della persona nonché delle condizioni di detenzione, al fine di ottenere ogni utile informazione per una sempre più incisiva azione di contrasto delle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti di eventi auto lesivi.
Relativamente, infine, all'assistenza psicologica ai detenuti, si fa presente che le risorse attualmente disponibili sono del tutto insufficienti ed inadeguate rispetto alle reali esigenze del servizio, ma si confida nell'apporto che sarà prestato dai nuovi educatori che hanno assunto servizio nel corso di quest'anno: un maggior numero di operatori consentirà infatti un'attività di osservazione a più ampio raggio, che abbia come obiettivo non solo la redazione degli atti in vista dell'ammissione alle misure alternative, ma anche la definizione, per ciascun detenuto, di un progetto di recupero personale che renda costruttivo anche il tempo passato in carcere.
Ancora, va ricordato che il 19 gennaio è stato siglato uno specifico Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2012. Tale documento prevede la costituzione, presso gli Osservatori Permanenti sulla Sanità Penitenziaria presenti nelle Regioni, di un gruppo di lavoro composto da operatori penitenziari e sanitari, con l'incarico di predisporre un programma condiviso di prevenzione del suicidio sulla base delle linee guida già esistenti, tenendo altresì conto del documento in tema di prevenzione del suicidio in carcere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del parere del 25 giugno 2010 del Comitato Nazionale di Bioetica.
Sul piano delle iniziative legislative dirette a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica nei confronti dei detenuti malati, in modo da garantire loro opportune misure di supporto psicologico (preventive e di sostegno), va segnalato anzitutto che dal 14 giugno 2008 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, che ha trasferito al Servizio Sanitario Nazionale tutte le competenze sanitarie della medicina generale e di quella specialistica in precedenza a carico del Ministero della giustizia. Secondo il provvedimento, tutte le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria vengono trasferite al Servizio Sanitario Nazionale, trovando così applicazione il principio che riconosce alle persone detenute, alla pari dei cittadini liberi, il diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, con la possibilità di accesso alle risorse tecnologiche già disponibili per la comunità esterna.
Trattandosi, poi, di questioni strettamente legate alle condizioni di vita all'interno delle strutture penitenziarie, fortemente penalizzate dal sovraffollamento che esse attualmente patiscono, possono ricordarsi le iniziative legislative assunte dal Governo per contrastare la tensione detentiva nelle carceri italiane.
A questo proposito possono dunque sinteticamente ricordarsi:
1) il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9), contenente misure volte a ridurre il fenomeno delle cosiddette «porte girevoli» attraverso la modifica della disciplina del giudizio direttissimo conseguente all'arresto per reati di competenza del giudice monocratico e della custodia degli arrestati prima della loro presentazione al giudice, nonché misure in materia di detenzione domiciliare;
2) il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato), Pag. 65che favorirà una maggiore consapevolezza individuale dei diritti e delle regole che informano la vita del detenuto e dell'internato;
3) il disegno di legge delega A.C. n. 5019 («Delega al Governo in materia di depenalizzazione, introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova e della sospensione del processo per assenza dell'imputato, nonché per l'introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie», presentato il 29 febbraio 2012 e di cui è in corso l'esame in Commissione), che prevede: la trasformazione in illeciti amministrativi di alcuni delitti minori, per i quali è prevista la pena della multa o dell'ammenda, nonché delle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (articolo 2); la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (articolo 3); la sospensione del processo per assenza incolpevole dell'imputato (articolo 4); l'introduzione delle pene detentive non carcerarie (articolo 5).
Si tratta di interventi tutti tesi a ridurre in termini strutturali – e non più solo emergenziali – il fenomeno del sovraffollamento carcerario, a contrastare la tensione detentiva ad esso conseguente ed in definitiva a restituire l'esecuzione della pena alle funzioni risocializzanti assegnatele dalla Costituzione, escludendovi ogni afflizione che non sia inscindibilmente connessa alla privazione della libertà personale.
Pag. 66ALLEGATO 3
Interrogazione n. 5-06712 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Buoncammino di Cagliari.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, relativo al suicidio di Bellafiore Monia, detenuta nella casa circondariale di Buoncammino, si rappresenta quanto segue.
La Direzione della Casa Circondariale di Cagliari comunicava che alle ore 6.50 circa del 4 dicembre 2011 veniva riscontrato l'avvenuto decesso per suicidio della detenuta Bellafiore.
Dalla documentazione agli atti risulta che la donna aveva compiuto il gesto autosoppressivo mediante impiccagione, utilizzando una rudimentale corda che aveva annodato e legato a forma di cappio alla finestra del bagno della propria cella.
La detenuta veniva tempestivamente soccorsa dal personale di custodia e da quello medico che, dopo aver praticato gli interventi rianimatori di rito, unitamente al personale del 118 nel frattempo sopraggiunto ne constatava il decesso.
La detenuta in argomento era stata tratta in arresto in data 4 novembre 2011 e si trovava in stato di custodia cautelare per i reati di omicidio e soppressione di cadavere, giusta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari.
Il giorno seguente al suo ingresso in carcere la detenuta aveva effettuato un colloquio con l'esperto psicologo, che riscontrava un livello di rischio suicidio medio-alto.
Pertanto, visto che alla stessa era stato anche diagnosticato un disturbo di personalità borderline, nei suoi confronti veniva disposta la grande sorveglianza per prevenire atti autolesivi, l'intensificazione dei controlli sanitari, maggiore attenzione da parte degli operatori dell'area educativa e più assidui controlli da parte del personale di polizia penitenziaria.
Si rappresenta poi che in relazione al decesso della Bellafiore sono ancora in corso le indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari: non risulta però che sia stata ancora depositata la relazione del consulente tecnico medico legale che ha eseguito l'esame autoptico sul cadavere della detenuta.
Le dichiarazioni delle compagne di cella indicherebbero che la Bellafiore si suicidò, impiccandosi alla doccia del bagno con un laccio rudimentale, poco dopo le ore 6 del mattino del 4 dicembre 2011.
Sarebbe stata inoltre sequestrata una missiva, datata 3 dicembre 2012, scritta dalla detenuta a sua figlia Federica Salis, nella quale la donna aveva manifestato disperazione per la propria situazione e per non aver ricevuto la visita della ragazza.
Dall'indagine ispettiva svolta dal Provveditore Regionale della Sardegna non sono state riscontrate responsabilità da parte degli operatori penitenziari né da parte degli operatori sanitari.
Quanto al tema del sovraffollamento carcerario, alla data del 3 settembre 2012 la Casa Circondariale di Cagliari risulta ospitare n. 550 detenuti, di cui 24 donne e 526 uomini, a fronte di una capienza tollerabile di 472 ristretti e di una capienza regolamentare di 324.
Nel corso dell'anno 2011 sono stati disposti, di concerto con il locale Provveditorato Regionale, numerosi provvedimenti Pag. 67di sfollamento che hanno riguardato i detenuti del circuito di media sicurezza.
Si evidenzia, altresì, che al fine di ovviare alle condizioni di sovraffollamento degli istituti della Regione Sardegna, il nuovo Piano Carceri del Governo ha previsto la realizzazione di due nuove strutture penitenziarie a Cagliari e Sassari, e che i lavori di realizzazione delle due strutture sono in fase di completamento.
Inoltre, già nel corso del 2009 è stato dato inizio ai lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la Casa Circondariale di Nuoro.
La realizzazione di tali opere consentirà senz'altro una migliore distribuzione della presenza detentiva negli istituti, rendendo gli stessi più efficienti e rispondenti al dettato costituzionale in materia di trattamento penitenziario.
Relativamente alle segnalate carenze nell'organico del personale di polizia penitenziaria, si rappresenta che in previsione dell'apertura dei nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Oristano, Sassari e Tempio Pausania, nello scorso mese di luglio sono state assegnate complessivamente agli Istituti della regione Sardegna n. 188 unità di agenti, a seguito delle assegnazioni del personale proveniente dal 164o corso di formazione e delle procedure di mobilità legate all'interpello ordinario nazionale.
Si rappresenta altresì che per l'anno in corso la Legge di bilancio ha previsto uno stanziamento di 41 milioni di euro ripartito sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia - C.d. R. Amministrazione penitenziaria, da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a della legge 26 novembre 2010, n. 199. Tale disponibilità finanziaria consentirà di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti.
L'eventuale completamento delle dotazioni organiche degli istituti in questione si presume possa avvenire entro il mese di gennaio 2013, allorquando potranno essere disponibili le ulteriori unità che stanno frequentando il 165o corso di formazione, di durata semestrale, il cui termine è previsto per la fine dell'anno in corso.
ALLEGATO 4
Interrogazione n. 5-06713 Bernardini: Sull'incendio provocato da un detenuto nel carcere di Sanremo.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il detenuto Alessio Esposito, proveniente dalla libertà, è stato condotto nell'istituto di Sanremo il 22 novembre 2011.
In data 19 dicembre 2011 veniva redatto rapporto disciplinare nei confronti dell'Esposito, per aver egli assunto atteggiamenti polemici, provocatori e violenti nei confronti degli operatori penitenziari; per tali fatti, il successivo 22 dicembre veniva convocato il consiglio di disciplina, all'esito del quale veniva comminata al detenuto la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di 10 giorni.
A seguito della notifica della punizione inflitta, avvenuta nella medesima giornata, e previo nulla osta del sanitario al regime di isolamento, l'Esposito veniva allocato in una cella della sezione isolamento-protetta al fine di scontare la predetta sanzione.
Il 23 dicembre 2011, nel corso della prima notte che il detenuto trascorreva nella sezione protetta, lo stesso si rendeva protagonista dell'episodio oggetto d'interrogazione, che veniva denunciato alla locale Procura della Repubblica.
A seguito di tali fatti, nella stessa mattinata del 23 dicembre 2011, previa visita psichiatrica, l'Esposito veniva inviato in Pronto Soccorso dove, effettuate le visite, veniva disposto il ricovero in reparto psichiatrico.
Allo stato nulla si può riferire in merito alle motivazioni del gesto segnalato; non è stato infatti possibile sentire il detenuto, essendo egli stato immediatamente ricoverato presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Bordighera.
In data 30 dicembre 2011, a seguito di ordinanza emessa in pari data dall'Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Imperia, l'Esposito veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Sanremo, ove attualmente si trova.
L'Amministrazione penitenziaria ha infine comunicato che l'Esposito è stato sottoposto a visite psichiatriche nelle seguenti date: 23 novembre 2011, 28 novembre 2011, 2 dicembre 2011, 5 dicembre 2011, 12 dicembre 2011, 16 dicembre 2011, 19 dicembre 2011 e 23 dicembre 2011.
In ordine, infine, alla segnalata mancanza di una visita ortopedica di controllo sulle condizioni del detenuto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha precisato che la visita era stata regolarmente prenotata dall'Amministrazione in data 5 dicembre 2011 – con appuntamento fissato per il successivo 19 dicembre 2011 ore 11,30 presso l'Ospedale di Bordighera – per poi essere annullata lo stesso 19 dicembre 2011 per il concomitante sciopero nazionale dei medici.