CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 LUGLIO 2012

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: , con il Ministro della Giustizia, aggiungere le seguenti: con il Ministro della Salute.
1. 1. Monai, Borghesi, Zazzera.

  Al comma 1, le parole: concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale sono sostituite dalle seguenti: concernente la disciplina della motorizzazione, della circolazione stradale e della sosta.
1. 4. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 1, dopo le parole: commi 1 e 2, della presente legge inserire le seguenti: , nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
1. 2. Motta, Bratti, Lovelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
   1-bis. I decreti attuativi di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si ispirano al principio della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
1. 3. Bratti, Motta, Lovelli.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:
   «a) mantenendo ferme le attuali attribuzioni, riassetto delle competenze in relazione alle modifiche legislative intervenute Pag. 231e coerentemente con l'attuazione della delega legislativa di cui alla presente legge;
   b) disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori;
   c) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3.».

  Conseguentemente al comma 2, del medesimo articolo 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 3 del predetto articolo 2, alinea, sostituire le parole: nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: con riferimento alla lettera c) del comma 1.
*2. 1. Biasotti.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) b) e c), con le seguenti:
   «a) mantenendo ferme le attuali attribuzioni, riassetto delle competenze in relazione alle modifiche legislative intervenute e coerentemente con l'attuazione della delega legislativa di cui alla presente legge;
   b) disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori;
   c) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3.».

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 3 del predetto articolo 2, alinea, sostituire le parole: nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: con riferimento alla lettera c) del comma 1.
*2. 2. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo in particolare la qualificazione degli autoveicoli quali beni mobili ai sensi dell'articolo 812, comma 3, del codice civile e l'espressa abrogazione di ogni ulteriore disposizione normativa incompatibile con tale qualificazione giuridica.
2. 3. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  All'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole da disciplinano fino alla fine con le seguenti devono essere improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti principi di carattere generale:

  Conseguentemente sopprimere la lettera a) del citato comma 1.

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola disciplina con le seguenti: revisione della disciplina.
2.100 Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: mantenendo ferma l'attribuzione delle stesse,.
2. 4. Velo.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da assetto fino a alle con le seguenti: riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le
2. 4. (nuova formulazione) Velo.
(Approvato)

Pag. 232

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: armonizzata dell'Unione europea.
2. 200. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nell'ambito dell'Unione europea; inserire le seguenti: definizione e qualificazione giuridica dei servizi ausiliari di polizia stradale anche nel campo della viabilità autostradale;.
2. 11. Lovelli, Motta, Bratti.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole assi viari inserire le seguenti: compresi quelli autostradali.
2. 11. (nuova formulazione) Lovelli, Motta, Bratti.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire la parola: precedenza; con le seguenti: precedenza, di sorpasso e di divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida;.
2. 12. Monai, Borghesi, Zazzera.

  Al comma 2, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il mancato utilizzo, qualora previsto, di un sistema di ritenuta per bambini di statura inferiore a 1,50 m;.
2. 5. Garofalo.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: , quali fino alla fine con le seguenti: e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;
*2. 5. (Nuova formulazione) Garofalo.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   «2-bis) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente riprovevoli dal punto di vista sociale quali l'occupazione degli spazi riservati alle persone disabili, prevedendo altresì disposizioni volte a consentire la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada nelle ipotesi di uso improprio da parte di soggetti non legittimati;».
2. 13. Borghesi, Monai, Zazzera.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   «2-bis) introduzione del divieto di fumare durante la marcia dell'autoveicolo, prevedendo una sanzione amministrativa non inferiore a quella prevista per il divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida».
2. 14. Monai, Borghesi, Zazzera.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
2. 6. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   «3-bis) l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, da denominare omicidio stradale, per i casi di omicidio commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione».
2. 15. Miserotti.

Pag. 233

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: per la notifica degli atti di accertamento inserire la seguente: anche.
2. 16. Biasotti, Garofalo.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d) dopo le parole: posta elettronica certificata, nonché di disposizioni volte inserire le seguenti: ad individuare l'importo massimo cui devono corrispondere gli oneri accessori delle spese di notifica e di accertamento delle infrazioni commesse al codice della strada e.
2. 17. Zazzera, Monai, Borghesi.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: , individuando eventualmente ambiti di competenza diversi;
2. 7. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 2, lettera f), numero 1), sopprimere le parole da: esclusivamente fino a istruttoria,.
2. 8. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 2).
*2. 9. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 2).
*2. 18. Monai, Borghesi, Zazzera.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale inserire le seguenti: effettuati da organismi in possesso di specifiche caratteristiche e competenze tecniche e professionali.
2. 10. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti degli ausiliari del traffico e le relative abilitazioni e potenziamento dell'ambito operativo in aree urbane tenendo conto delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connessi all'esercizio del loro servizio.
2. 19. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) procedere a una ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni.
2. 21. Velo.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) individuare forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità sulle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, e idonee sanzioni in caso di violazioni.
2. 22. Velo.

  Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, in tale ambito, il ricorso obbligatorio al test audiometrico strumentale;
2. 23. Nizzi.

  Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) regolamentazione amministrativa dell'attività di accertamento dei requisiti Pag. 234psichici e fisici per il conseguimento, il rinnovo e il mantenimento dei documenti di guida;.
2. 24. Velo.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: sosta dei veicoli inserire la parola: anche.
2. 20. Mereu, Compagnon, Lusetti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) estensione della definizione di utente debole della strada ai ciclomotoristi e ai motociclisti.
2. 26. Monai, Zazzera, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire la lettera m) con le seguenti:
   m) introduzione di disposizioni di atte a favorire, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e per contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici e di rilevazione satellitare applicati ai trasporti, con particolare riferimento ai veicoli utilizzati per l'autotrasporto, così da consentire la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte;
   m-bis) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale, con l'ausilio delle Forze dell'ordine ed organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, la sicurezza della circolazione e la trasparenza del mercato dell'autotrasporto;
2. 27. Borghesi, Monai, Zazzera.

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: la diffusione e l'installazione di sistemi telematici con le seguenti: , anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici.
2. 28. Garofalo.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:
   m-bis) introduzione di più incisive regole per la formazione iniziale e continua dei conducenti, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani;
2. 29. Velo.

  Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:
   m-bis) implementazione, al fine di una migliore regolazione, delle disposizioni di accesso agli esami teorici e pratici per la guida dei veicoli e di quelle concernenti lo svolgimento degli stessi;
2. 30. Velo.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine, le seguenti parole: , attribuendo, in tal caso, la facoltà all'ente proprietario o al concessionario di autostrade di imporre l'utilizzo dei soli pneumatici invernali;
2. 31. Bergamini, Garofalo.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine, le seguenti parole: attribuendo, esclusivamente in tal caso, la facoltà all'ente proprietario o al concessionario di autostrade di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;
2. 31. (nuova formulazione) Bergamini, Garofalo.
(Approvato)

Pag. 235

  All'emendamento 2.300 del relatore, sostituire le parole degli accessi e diramazioni con le seguenti degli accessi, con rideterminazione dei canoni dei passi carrabili e delle relative esenzioni, delle diramazioni
0.2.300.1. Monai, Garofalo, Proietti Cosimi, Desiderati, Montagnoli.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

  Conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2
2. 300. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) revisione della definizione di utente debole della strada, di cui al codice della strada, articoli 53-bis e 208, in particolare prevedendo l'applicazione della stessa agli utenti di ciclomotore e motociclo, in ciò conformandosi alla disciplina dell'Unione europea.
*2. 32. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) revisione della definizione di utente debole della strada, di cui al codice della strada, articoli 53-bis e 208, in particolare prevedendo l'applicazione della stessa agli utenti di ciclomotore e motociclo, in ciò conformandosi alla disciplina dell'Unione europea.
*2. 33. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione su tutti i veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.
2. 34. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire l'installazione facoltativa sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.
2. 34. (nuova formulazione) Garofalo.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di infrastrutture che garantiscano la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, con particolare riferimento a:
    1) guard-rail;
    2) ostacoli fissi lungo la carreggiata e vie di fuga;
    3) visibilità in prossimità degli incroci;
    4) vernici ed asfalti drenanti;
    5) parcheggi dedicati.
*2. 35. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione Pag. 236di infrastrutture che garantiscano la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, con particolare riferimento a:
    1) guard-rail;
    2) ostacoli fissi lungo la carreggiata e vie di fuga;
    3) visibilità in prossimità degli incroci;
    4) vernici ed asfalti drenanti;
    5) parcheggi dedicati.
*2. 36. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che tengano conto della sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.
**2. 37. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.
**2. 37. (nuova formulazione) Garofalo.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che tengano conto della sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.
**2. 38. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.
**2. 38. (nuova formulazione) Desiderati, Di Vizia, Crosio.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) revisione della disciplina della segnaletica stradale orizzontale e verticale, prevedendo l'introduzione di segnali espressamente dedicati alla circolazione di veicoli a due ruote, con particolare riferimento alla «linea d'arresto avanzata».
***2. 39. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) revisione della disciplina della segnaletica stradale orizzontale e verticale, prevedendo l'introduzione di segnali espressamente dedicati alla circolazione di veicoli a due ruote, con particolare riferimento alla «linea d'arresto avanzata».
***2. 40. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

Pag. 237

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) disciplina generale degli accessi e della circolazione all'interno delle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto di persone, in particolare prevedendo il libero accesso di ciclomotori e motocicli, salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione locale competente.
2. 41. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) disciplina generale degli accessi e della circolazione nelle aree metropolitane all'interno delle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto di persone, in particolare prevedendo il libero accesso di ciclomotori e motocicli, salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione locale competente.
2. 42. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) riforma della disciplina in materia di autoscuole, prevedendo l'istituzione di autoscuole espressamente dedicate alla preparazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A e AM, al fine di assicurare agli utilizzatori di veicoli a due ruote una formazione specialistica di qualità, finalizzata ad una maggiore tutela della sicurezza nella circolazione.
2. 43. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) revisione delle prescrizioni che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di cui all'articolo 78 del codice della strada, al fine di semplificare le attuali procedure, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, di armonizzazione delle procedure messe in atto dalle sedi locali della Motorizzazione Civile e di contrasto delle modifiche illegali apportate ai veicoli.
2. 44. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente.
2. 44. (nuova formulazione) Desiderati, Di Vizia, Crosio.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) revisione della normativa vigente che disciplina l'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e della patente AM, introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, riconoscendo agli interessati la facoltà di rivolgersi anche al proprio medico di base, in aggiunta alle figure mediche attualmente previste dall'articolo 119, comma 2, del codice della strada.
2. 45. Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 2 dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) previsione di linee guida per la definizione di sistemi di mobilità urbana delle merci tendenzialmente armonizzati su base nazionale, efficienti, efficaci e sostenibili, tali da garantire la concorrenza fra gli operatori.
2. 46. Mereu, Compagnon, Lusetti.

Pag. 238

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) modifica del limite di massa complessiva dei veicoli adibiti alla locazione senza conducente;
2. 47. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) introduzione dell'obbligo di valutazione dei rischi stradali, attraverso l'affidamento alle Regioni, alle Province ed ai Comuni capoluogo della redazione, rispettivamente, di piani regionali, provinciali e comunali della sicurezza stradale in cui siano individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità, siano definite le misure per raggiungere gli obiettivi e siano predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento;
2. 48. Motta, Bratti, Lovelli.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole procedimenti amministrativi aggiungere le seguenti: e tecnici.
2. 49. Velo.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: costruzione aggiungere la seguente: , competenza.
2. 50. Montagnoli, Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: della pubblicità inserire le seguenti: , in particolare con azioni di contrasto all'abusivismo,
2. 51. Montagnoli, Desiderati, Di Vizia, Crosio.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: all'autotrasporto inserire le seguenti: di persone e.
2. 63. Tullo, Biasotti.

  Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: merci
2. 63. (nuova formulazione) Tullo, Biasotti.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei carichi sporgenti trasportati.
2. 52. Gidoni, Desiderati, Di Vizia, Crosio.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera d) dopo le parole: segnaletica stradale, inserire le seguenti: ivi compresa la segnaletica destinata alla mobilità ciclistica,
2. 53. Bratti, Motta, Lovelli.

  Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;
2. 54. Lovelli, Motta, Bratti.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di produzione Pag. 239e personalizzazione delle targhe automobilistiche;
2. 55. Velo.

  Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di produzione delle targhe automobilistiche;
2. 55. (nuova formulazione) Velo.

(Approvato)

  Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) adozione di misure di tutela e incentivazione dell'utenza debole sulle strade, in coerenza con quanto indicato nell'obiettivo 7 del IV programma quadro comunitario sulla sicurezza stradale;
2. 57. Motta, Bratti, Lovelli.

  Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché l'estensione della copertura assicurativa per l'uso della bicicletta durante gli spostamenti casa-lavoro, anche nel caso di percorsi brevi, o di possibile utilizzo del mezzo pubblico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.
2. 56. Cavallaro.

  Al comma 3, dopo la lettera l), inserire le seguenti:
   l-bis) revisione del quadro normativo al fine di eliminare incongruenze ed anacronismi, in modo da garantire la massima tutela dell'utenza debole e promuovere la mobilità sostenibile;
   l-ter) inclusione dello spostamento in bicicletta casa-lavoro tra le fattispecie riconosciute dall'INAIL per la copertura assicurativa dell'infortunio in itinere;
   l-quater) previsione e adozione di un piano generale della mobilità ciclistica, anche attraverso il servizio nazionale per la mobilità ciclistica;
   l-quinquies) previsione di campagne di informazione, sensibilizzazione e promozione della mobilità sostenibile;
   l-sexies) avvio di un programma per il miglioramento della sicurezza stradale, attraverso la raccolta di dati sulla composizione degli spostamenti a livello locale e sull'incidentalità e il loro utilizzo per promuovere interventi da parte degli enti locali.
2. 58. Bratti, Lovelli, Motta.

  Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali.
2. 59. Desiderati, Di Vizia, Crosio.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
   5. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
2. 400. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 240

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) riordino della normativa in materia di competizioni sportive motoristiche (rally, motorally, enduro e trial) che si svolgono su strade aperte al traffico;
2. 60. Lovelli, Motta, Bratti, Garofalo, Desiderati, Nizzi.

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) istituzione di un'autorità di controllo, la cui composizione preveda la presenza di associazioni di tutela dell'utenza debole della strada, che verifichi l'effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stabiliti da regioni ed enti locali;

2. 62. Motta, Lovelli, Bratti.

  Al comma 4, dopo le parole: sono abrogate inserire le seguenti: o derogate.

2. 61. Velo.