SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI.
La seduta comincia alle 11.05.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Raffaella MARIANI (PD) ricorda che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato dalla Camera e poi modificato dal Senato.
Ricorda che la VIII Commissione aveva espresso sul testo originario del decreto-legge - nella seduta del 18 gennaio scorso - un parere favorevole con condizione e con osservazioni.
Nel prendere atto positivamente del fatto che gran parte dei rilievi evidenziati nel parere della VIII Commissione si sono tradotti in proposte emendative poi approvate, fa presente che, a norma del regolamento, l'esame odierno si concentrerà esclusivamente sulle parti del decreto legge e del disegno di legge di conversione di competenza della VIII Commissione oggetto di modifiche.
In primo luogo, segnala i commi 5 e 6 dell'articolo 11 che prorogano taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita e disciplinata dai commi da 1 a 10 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
In particolare il comma 5 dispone che, fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, anziché il 31 marzo 2012, originariamente previsto, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.
Il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, attraverso una novella al comma 4 dell'articolo 36 del decreto-legge 98/2011, dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 5 sopra citato, il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 luglio 2012, anziché entro il 31 marzo 2012, come previsto nel testo originario del decreto-legge. Conseguentemente, secondo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, dell'articolo 36, a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia.
Fa presente che il differimento del termine previsto dal comma 6 è coerente con quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 del decreto legge 98/2011, come novellato dal comma 6-septies dell'articolo 11, che ha differito al 31 luglio 2012 il termine per il trasferimento a Fintecna S.p.A. delle partecipazioni detenute da ANAS nelle società co-concedenti. Ricordo che il comma 7 dell'articolo 36 è stato dapprima sostituito dall'articolo 20 della legge n. 183/2011, (che ha previsto il trasferimento a Fintecna di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS a decorrere dal 1o gennaio 2012) e poi di nuovo integralmente modificato dall'articolo 22, comma 9-bis, del decreto legge 201/2011 (che ha limitato la cessione alle sole partecipazioni in società co-concedenti ed ha prorogato il termine dal 1o gennaio al 31 marzo 2012), determinando quindi un'abrogazione implicita del citato articolo 20 della legge 183/2011, ora espressamente abrogato dal comma 6-septies, dell'articolo 11 in esame.
All'articolo 11 è stato poi introdotto il comma 6-octies che proroga al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2010, per la pubblicazione, da parte dell'ANAS, del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero, a condizione che intervenga (entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame) un atto di intesa con i Ministeri dell'economia e delle infrastrutture che contenga l'impegno degli enti territoriali interessati a far fronte agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla proroga.
All'articolo 13, che reca una serie di disposizioni volte a prorogare termini in materia ambientale, il comma 5, lettera d), modificato nel corso dell'esame al Senato consente alle società provinciali di avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella regione, dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 446/1997. Si dispone che, in ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.
A tale riguardo, fa presente che la VIII Commissione, nel citato parere del 18 gennaio 2012, aveva rilevato la necessità di modificare il testo dell'articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l'anno 2012 la competenza non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009.
L'articolo 27-bis reca la soppressione, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, del Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini recentemente istituito dall'articolo 21, comma 12, del decreto legge n. 201/2011 e, conseguentemente, la ricostituzione dei tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda che opereranno con le risorse finanziarie, strumentali e di personale attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale). È demandata a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 20 giorni dalla data di assegnazione, la determinazione delle modifiche statutarie relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo - anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, che dispone in ordine al numero massimo dei componenti di tali organi in enti pubblici -, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, al fine di accrescere la funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività dei tre consorzi. Da ultimo, vengono previste norme transitorie che prevedono che i presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei tre consorzi soppressi, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.
All'articolo 29 è stato introdotto il comma 11-ter, che proroga al 31 marzo 2013 il termine - previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 - a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Al medesimo articolo 29, il comma 15, che recava la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mese di ottobre e novembre 2011 nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara e di Genova, è stato modificato estendendo le agevolazioni ivi previste anche ai soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nella provincia di Livorno, nonché dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio del comune di Ginosa (provincia di Taranto) ed in quello della provincia di
Matera, rispettivamente, nei primi mesi di marzo 2011 e dal 18 febbraio al 1o marzo 2011.
Sempre all'articolo 29 è stato poi introdotto il comma 16-undecies, a norma del quale, a decorrere dal 1o gennaio 2012, la percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, nonché del canone massimo di locazione, in materia di edilizia residenziale pubblica, è stabilita dai comuni.
Ciò premesso, e riservandosi comunque di valutare le eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).
Sergio Michele PIFFARI (IdV), preliminarmente, ribadisce i dubbi già espressi nella seduta del 18 gennaio 2012, in occasione dell'esame in prima lettura del decreto-legge in titolo. Aggiunge, quindi, che le modifiche apportate dal Senato, e segnatamente quelle di interesse della VIII Commissione, hanno peggiorato il testo del provvedimento rappresentando, di fatto, un arretramento e, in alcuni casi, una vera e propria rinuncia al perseguimento degli obiettivi annunciati al momento dell'emenazione del decreto-legge.
In tal senso, giudica negativamente, anzitutto, la soppressione del Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini recentemente istituito e la conseguente ricostituzione dei tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda, che rischia di vanificare ogni sforzo per cercare di ridurre, in questo ambito particolare, gli sprechi di risorse e le sovrapposizioni di organismi e di procedure burocratiche. Allo stesso modo, critica il differimento di un anno della norma che inizialmente aveva fissato al 31 marzo di quest'anno il termine accordato ai comuni con meno di 5.000 abitanti per l'affidamento ad una centrale unica di committenza dei compiti relativi all'espletamento delle gare d'appalto, che appare come una rinuncia al conseguimento dell'obiettivo della creazione sul territorio di più efficienti e trasparenti organismi di gestione degli appalti pubblici. Esprime, infine, un giudizio ugualmente critico sulla disposizione che, modificando la ratio della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, ha nuovamente sottratto ai comuni campani le competenze relative all'accertamento e alla riscossione dei tributi per la gestione dei rifiuti, riconducendole ancora una volta alle province e alle società da esse promananti.
Raffaella MARIANI (PD) fa presente di essere stata negativamente colpita dalla reintroduzione al Senato della cosiddetta «provincializzazione» delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi per la raccolta dei rifiuti nella regione Campania. Fa notare quindi che per tale motivo ha inserito nella proposta di parere che ha sottoposto all'attenzione della Commissione in apertura di seduta una specifica osservazione in merito. Quanto, invece, al differimento del termine per l'istituzione della stazione unica appaltante per i piccoli comuni, ritiene che - fermo restando l'obiettivo della norma testé richiamato dal collega Piffari - il termine del 31 marzo 2012, a suo tempo previsto dal decreto legge n. 201 del 2011, sia da considerare oggettivamente troppo ravvicinato.
Renato Walter TOGNI (LNP) propone che l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore sia trasformata, data l'importanza del tema, in una condizione.
Carmen MOTTA (PD) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal collega Togni.
Raffaella MARIANI (PD), alla luce degli interventi svolti, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole sul provvedimento recante la trasformazione dell'osservazione della proposta originaria in una condizione (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di
Pag. 301parere favorevole con condizione, come riformulata dal relatore.
La seduta termina alle 11.35.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 febbraio 2012.
Audizioni di rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH Onlus) e della Federazione Associazioni Nazionali Disabili (FAND), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche».
Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.35 alle 12.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 febbraio 2012.
Audizioni di rappresentanti di Legambiente e Assobioplastiche sulle problematiche connesse all'applicazione del divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto.
Le audizioni informali sono state svolte dalle 12.05 alle 13.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 febbraio 2012.
Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Prefetto Franco Gabrielli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3869 Rosato, recante «Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.
AUDIZIONI
Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
La seduta comincia alle 14.35.
Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sull'assetto del Dipartimento della Protezione Civile.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).
Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda, quindi, che nella precedente seduta del 16 febbraio 2012 i membri della Commissione avevano formulato quesiti e osservazioni, sui quali il prefetto Gabrielli si era riservato di rispondere nella seduta odierna.
Il prefetto Franco GABRIELLI fornisce risposte e precisazioni in ordine alle questioni ed alle osservazioni poste nella seduta del 16 febbraio 2012.
Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.25.
N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
La seduta comincia alle 15.25.
Pag. 302Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo unificato in oggetto.
Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e abbinate recante il riordino della disciplina in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Trasporti nella seduta del 14 febbraio 2012.
Si tratta, come è noto, di un provvedimento già approvato dalla Commissione Trasporti, in sede referente, nella seduta dell'11 ottobre 2011 e, successivamente, riesaminato dalla stessa Commissione sulla base dei pareri espressi, in sede consultiva, dalle Commissioni interessate - in primo luogo alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione Bilancio -, nonché sulla base dell'affermata intenzione del nuovo Governo di presentare talune proposte emendative dirette a migliorare in alcuni punti il testo precedentemente elaborato dalla Commissione ed a conseguire un'equilibrata sintesi fra il lavoro istruttorio già svolto e le criticità emerse nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento.
L'ulteriore testo approvato dalla IX Commissione nella seduta del 14 febbraio 2012 presenta, dunque, diverse novità rispetto a quello sul quale la VIII Commissione si era espressa favorevolmente, con la formulazione di una condizione e di una osservazione, nella seduta del 19 ottobre 2011.
Fra queste novità, segnala fin d'ora, salvo tornarvi più avanti in sede di illustrazione del loro contenuto, figurano anche quelle derivanti dall'accoglimento della condizione e della osservazione che accompagnavano il citato parere favorevole della VIII Commissione.
Rileva quindi che l'insieme delle modifiche apportate dalla Commissione Trasporti riguardano sia taluni aspetti ordinamentali sia i profili finanziari evidenziati dalla Commissione Bilancio.
In particolare, per quanto concerne i profili finanziari, nel nuovo testo viene precisato anzitutto che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture sono svolte senza aggravio di oneri finanziari e che ai componenti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spetta alcun emolumento. Inoltre, si prevede che l'individuazione degli investimenti annuali per la realizzazione e l'implementazione delle infrastrutture non sia demandata al momento dell'approvazione della manovra di finanza pubblica ma attraverso l'istituzione di un apposito stanziamento di 5 milioni annui per il triennio 2012-2014.
Per quanto concerne, invece, gli aspetti ordinamentali, si prevede anzitutto che il Piano generale per l'intermodalità sia elaborato dal Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, alla quale viene invece affidato un ruolo di carattere consultivo. Inoltre, i Comitati interregionali per l'intermodalità sono sostituiti da un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro delle infrastrutture, che può articolarsi in sottocomitati territoriali definiti in funzione degli ambiti interessati allo sviluppo delle diverse infrastrutture.
Con riferimento, poi, agli specifici rilievi formulati dalla VIII Commissione, nel ribadire la soddisfazione per l'integrale loro accoglimento, ricorda che essi si sono tradotti, in sede di esame degli emendamenti da parte della Commissione Trasporti, nell'approvazione di due specifiche modifiche del testo del provvedimento: la prima diretta a garantire, in osservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice ambientale, l'assoggettamento del previsto Piano generale per l'intermodalità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); la seconda diretta invece a snellire, ove possibile, le procedure relative allo svolgimento delle attività di
gestione dei rifiuti speciali e di stoccaggio delle merci pericolose all'interno delle piattaforme logistiche territoriali.
Deve, tuttavia, rilevare che il nuovo testo predisposto dalla Commissione Trasporti presenta un'ultima novità di rilievo che, intervenendo, in una materia, quella urbanistica, di stretta competenza della VIII Commissione, presenta tuttavia, ad una prima lettura, alcuni aspetti problematici e meritevoli di essere approfonditi.
Infatti, con l'intento di accelerare e di rendere più agili le procedure relative alla definizione delle varianti urbanistiche conseguenti all'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti e delle infrastrutture intermodali (elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità e con il coinvolgimento degli organismi nazionali di rappresentanza delle regioni e degli enti locali), nel nuovo testo predisposto dalla Commissione Trasporti si prevede che i richiamati progetti, individuati dal Ministro delle infrastrutture, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità, «costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali».
Si tratta, come è evidente, di una modifica sostanziale del precedente testo nel quale, sia pure intervenendo con effetti di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, le varianti urbanistiche erano conseguenti, fatte salve le competenze delle Regioni, all'approvazione dei progetti da parte dei consigli comunali interessati.
Al riguardo, fa presente che la disposizione, così come da ultimo configurata, sembrerebbe lesiva della competenza legislativa delle regioni in materia di governo del territorio, nonché delle competenze amministrative dei comuni e delle regioni relativamente all'approvazione e alla variazione degli strumenti urbanistici. Pertanto, pur comprendendo che, trattandosi di infrastrutture strategiche, ci sia la necessità di snellire e accelerare le relative procedure amministrative, esprime tuttavia dubbi circa l'opportunità di introdurre nel testo una disciplina speciale che, al di là del caso in questione, potrebbe costituire un precedente di cui è difficile oggi valutare appieno la portata e gli effetti. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione approfondisca questo punto, anche al fine di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di espungere o, quantomeno, di modificare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del testo in esame.
Nel ribadire, quindi, il giudizio complessivamente favorevole su un provvedimento importante, che va nella direzione ripetutamente indicata dalla VIII Commissione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese ponendo al centro delle politiche di settore gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti, preannuncia la predisposizione comunque di un parere sul nuovo testo del provvedimento in esame che tenga conto degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.
Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 15.30.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 21 febbraio 2012.
Princìpi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.