CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Giampaolo FOGLIARDI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4865-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto - legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Ricorda innanzitutto che la Commissione ha già esaminato il testo originario del decreto-legge, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole, con due osservazioni, nella seduta del 17 gennaio 2012.
Limitandosi in questa sede ad illustrare le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, modificate o nuove rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, il comma 2-quinquies dell'articolo 6 prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente già intervenuti, è disposto annualmente l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, al fine di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-quater e 2-decies del medesimo articolo 6, i quali, rispettivamente, recano norme pensionistiche di favore per talune categorie di soggetti che abbiano diritto di accesso alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore ovvero aventi particolari anzianità contributive, e prorogano dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il finanziamento di 3 milioni di euro in favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, nonché dell'articolo 15, comma 8-bis, che proroga al 31 dicembre 2012 l'autorizzazione al trasferimento di 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per l'attività degli uffici giudiziari e della sicurezza legate allo svolgimento dell'EXPO 2015. La disposizione del comma 2-quinquies specifica che rimane ferma la previsione dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, la quale ha già conferito all'AAMS ampia potestà nell'emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici, dirette ad assicurare maggiori entrate, attribuendo inoltre al Direttore generale dell'AAMS il potere di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.
All'articolo 13, la lettera d) del comma 5, modificata nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, stabilendo che, fino al 31 dicembre 2012, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, nella regione Campania le società provinciali possono avvalersi dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di riscossione dei tributi. La disposizione specifica che, in ogni caso, i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.
L'articolo 13-bis proroga sino al 31 dicembre 2012 tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche se ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, che risultavano in essere al 31 dicembre 2011.
La norma fa comunque salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, con cui è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, il quale prevedeva che, in occasione del rinnovo delle concessioni, si desse preferenza al concessionario uscente, e si è

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prorogato, sino al 31 dicembre 2015, le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009.
A tale proposito segnala come la normativa in materia di concessioni demaniali marittime sia oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia relativamente la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.
Il comma 1-bis dell'articolo 20 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'utilizzo delle risorse, già destinate all'Agenzia del demanio quale «conduttore unico» ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, stanziate sugli appositi capitoli/piani gestionali degli stati di previsione dei Ministeri conseguentemente all'entrata in vigore della norma (di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) che ha affidato la stipula dei contratti di locazione alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio.
A tal fine, la norma prevede che le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 siano conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.
Il comma 1-ter dell'articolo 22 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, avvii un tavolo di consultazione tra Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali finalizzato a prorogare al 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto il 16 febbraio 2011.
In merito rammenta che il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale.
L'Avviso Comune, che si rivolgeva alle imprese con una situazione economica e finanziaria tale da avvalorare la continuità aziendale ma che, a causa della crisi, presentassero difficoltà economiche temporanee, ha consentito l'introduzione di misure volte principalmente:
alla temporanea sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui);
alla sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di locazione finanziaria «mobiliare» (targato, strumentale, nautico) ovvero «immobiliare».

Il predetto Accordo del 16 febbraio 2011, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese mira invece a favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese attraverso:
la proroga di ulteriori 6 mesi dei termini previsti dall'Avviso Comune, che vengono così fissati al 31 luglio 2011, sempre in favore delle imprese richiedenti aventi posizioni classificate dalla banca «in bonis» alla data del 30 settembre 2008;
l'allungamento della durata del piano di ammortamento dei mutui che hanno beneficiato della sospensione del pagamento della quota «capitale» delle rate ai sensi dell'Avviso Comune.

L'articolo 25-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera, è stato modificato dal Senato.
In particolare, al comma 1 si prevede la proroga per il 2012 (il testo approvato dalla Camera indicava anche le annualità 2013 e 2014), alle stesse condizioni, dell'impegno di spesa previsto dall'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, che ha disposto il riconoscimento di un ulteriore indennizzo

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ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Il Senato ha modificato la copertura del relativo onere, attraverso due novelle all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 7 del 2009.
Il richiamato comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 7 prevede che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:
a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;
b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto:
1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;
2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;
3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

La prima modifica apportata dal Senato riguarda l'introduzione di un nuovo numero 1-bis, il qualeprevede l'applicazione di una percentuale di addizionale del 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011.
La seconda modifica interessa il n. 2, stabilendo l'applicazione della percentuale del 5,8 per mille a partire dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2012 (in luogo del 2011), e confermando il termine finale al 31 dicembre 2015.
Il nuovo comma 2 prevede che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'IRES dovuto per l'anno 2012 si tiene conto del nuovo numero 1-bis, introdotto dal comma 1 dell'articolo.
Il comma 3, che corrisponde al precedente comma 2, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 29 rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 5-bis interviene sull'applicabilità nel tempo delle norme che disciplinano il nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, contenute nell'articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis) a gg-septies) del decreto-legge 70 del 2011, al fine di consentire l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale da parte dei terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali, sino al momento di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione, che sarà operativo dal 31 dicembre 2012.
Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis) a gg-septies) del decreto-legge n. 70 ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate dal 31 dicembre 2012.
Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l'affidamento del servizio a soggetti

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esterni, essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.
È stata conseguentemente prorogata alla stessa data del 31 dicembre 2012 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.
Nell'esercizio di tale attività i comuni potranno avvalersi (ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge n. 70) dello strumento dell'ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale (di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973) in quanto compatibili, a prescindere dalla scelta delle modalità - affidamento esterno o esercizio in house - con cui effettuare la riscossione delle entrate.
In tale contesto il comma 5-bis subordina l'efficacia di alcune abrogazioni, disposte ai sensi dei numeri 1 e 3 della lettera gg-septies), all'applicazione della nuova disciplina della riscossione degli enti territoriali.
In particolare, è posticipata al momento di applicazione del nuovo sistema (e cioè al 31 dicembre 2012), l'abrogazione di quelle norme che consentono l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale anche da parte di soggetti privati concessionari della riscossione.
Al riguardo evidenzia come la disposizione recepisca sostanzialmente l'osservazione di cui alla lettera b) del parere espresso dalla Commissione Finanze nel parere espresso durante l'esame in prima lettura del provvedimento, la quale segnalava l'opportunità di intervenire sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel senso di ripristinare la possibilità, per i comuni, le province, le regioni e le società di riscossione, di avvalersi anche dello strumento della cosiddetta «ingiunzione rafforzata», evitando che le modifiche in materia introdotte dal predetto decreto-legge n. 70 possano pregiudicare l'efficacia dell'attività di riscossione.
Il comma 6-bis, lettera a), proroga all'anno 2012 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007, e successivamente prorogata ogni anno.
La lettera b) del comma 6-bis stabilisce che la predetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2013.
Il comma 6-ter individua la copertura degli oneri finanziari determinati dal comma 6-bis, quantificati in 1,3 milioni per il 2012 e 4,7 milioni per il 2013, cui si fa fronte a valere sugli accantonamenti della Tabella A della legge di stabilità 2012 relativi al Ministero del lavoro.
Il comma 8 fa salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali anche dopo il termine del 30 settembre 2011 (originariamente previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011), entro e non oltre il 30 giugno 2012 (la versione originaria del comma 8 stabiliva la data del 31 marzo 2012).
Il comma 8-bis interviene sulla disciplina del nuovo sistema di riscossione delle entrate dei comuni, contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis) a gg-septies) del decreto-legge n. 70 del 2011, estendendo anche alla società Riscossione Sicilia spa (oltre che a Equitalia Spa e alle società da essa partecipate) la previsione secondo cui essa, dal 31 dicembre 2012, cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Dal momento di tale cessazione i comuni del territorio siciliano provvederanno dunque a effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. Nell'esercizio di tale attività gli enti potranno avvalersi dello strumento dell'ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale con cui effettuare la riscossione delle entrate.

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Il comma 8-ter proroga da 5 a 10 anni il termine per l'utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge finanziaria per il 2006, ai fini della rivalutazione tributaria delle aree fabbricabili non ancora edificate che fossero possedute da imprese e iscritte nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2004.
Il comma 12-bis, introdotto dal Senato, al primo periodo differisce, a decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
Per il periodo di imposta da gennaio ad aprile il termine di versamento è fissato al 31 agosto; per il periodo imposta da maggio ad agosto il termine di versamento è fissato al 30 novembre; per il periodo imposta da settembre a novembre il termine di versamento è fissato al 20 dicembre.
Il secondo periodo del comma 12-bis reca la copertura dell'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, stimato in 4 milioni di euro per il 2012, a cui si fa fronte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, da applicare sull'aliquota di base dell'1,23 per cento. Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
Rispetto alla formulazione della disposizione contenuta nel testo originario del decreto-legge, si specifica che la proroga è disposta in deroga alla norma dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000. la quale sancisce il principio dell'irretroattività delle disposizioni tributarie.
Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
La proroga è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nonché nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché - a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'iter al Senato - nel territorio del comune di Ginosa (provincia di Taranto) ed in quello della provincia di Matera, colpiti da eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 18 febbraio al 1o marzo 2011.
La norma precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree.
Agli oneri derivanti dal comma, previsti entro un limite di spesa di 70 milioni di euro, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Per l'anno 2012, il predetto Fondo è incrementato a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in commento, per l'importo corrispondente di 70 milioni di euro.
Al riguardo rileva come non sia stata recepita la prima parte dell'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, la quale segnalava l'opportunità di armonizzare la formulazione del primo periodo del comma 15,

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che fa riferimento ai versamenti e adempimenti tributari, ai versamenti previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con quella del quarto periodo del medesimo comma, il quale richiama invece solo gli adempimenti e versamenti tributari.
Il comma 15-bis dispone la sospensione, fino al 16 luglio 2012, nel rispetto del limite di spesa di 70 milioni di euro di cui al comma 15 e con gli stessi termini e modalità indicati da tale ultima disposizione, nei confronti dei soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dei termini degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
Segnala come la previsione recepisca la seconda parte dell'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, la quale sottolineava l'opportunità di estendere tale beneficio anche ai contribuenti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti da calamità naturali.
Il comma 16-bis proroga i termini per la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1o maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, contemplata dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011.
In particolare, la lettera a) del comma differisce dal 1o maggio 2011 al 31 dicembre 2011 il termine della pendenza della lite dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, ampliando in tal modo la portata della disposizione.
Conseguentemente, la lettera b) riapre il termine per il versamento delle somme che consentono l'accesso alla procedura in esame, scaduto il 30 novembre scorso, che è ora fissato al 31 marzo 2012, data in cui scade il termine per la presentazione della domanda di definizione della lite.
Rileva come la previsione recepisca una premessa del parere espresso dalla Commissione Finanze, con cui si segnalava l'opportunità di affrontare, nel quadro della piena attuazione degli interventi di riordino della giustizia tributaria operati nel corso del 2011, il tema dell'ambito temporale di applicazione del predetto meccanismo di definizione delle liti fiscali.
Il comma 16-ter prevede, limitatamente al 2012, che le regioni, con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011, possono determinare gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale per i veicoli diesel e della tassa speciale regionale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, in deroga al termine annuale del 10 novembre previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introducendo in tal modo una sorta di «sanatoria» per quelle regioni che hanno deliberato in tema di tasse automobilistiche successivamente al 10 novembre 2011.
In tale ambito ricorda che durante l'esame in sede referente alla Camera era stato introdotto un comma 16-quater, soppresso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il quale sospendeva l'operatività della gratuità - sia per l'acquirente sia per il venditore - delle transazioni effettuate con carte di pagamento presso distributori di carburante di importo inferiore a 100 euro, prevista, con decorrenza dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 34, comma 7, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).
Il comma 16-quinquies apporta alcune modifiche alla legge n. 238 del 2010, recante incentivi fiscali per favorire il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all'estero.
Al riguardo rammenta che la predetta legge n. 238 del 2010, esaminata in sede referente dalla Commissione Finanze, attribuisce, fino al 2013, una riduzione del prelievo IRPEF o IRES a quei lavoratori

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laureati, nati dopo il 1o gennaio 1969, che vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi contestualmente il domicilio o la residenza, stabilendo che i redditi da lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo percepiti siano imponibili nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori.
In particolare, il comma 16-sexies proroga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 (in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013) la spettanza dei benefici fiscali disposti in favore dei lavoratori rientrati in Italia ed amplia la platea dei potenziali beneficiari delle suddette agevolazioni, che sono estese ai cittadini dell'Unione europea i quali possiedono i requisiti di legge a partire dalla data del 20 gennaio 2009 (e non solo a chi possiede il titolo alla data del 20 gennaio 2009).
Il comma 16-sexies, novellando l'articolo 1, comma 204, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), fissa in 6.700 euro per il 2012 la franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera, che, pertanto, risulta ridotta rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.
In relazione con le previsioni di cui al comma 16-sexies, il comma 16-septies reca la copertura del relativo onere finanziario, quantificato in 24 milioni nel 2013, cui si fa fronte a valere, in parte sugli accantonamenti per il 2013 della Tabella A della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) relativi al Ministero dell'economia ed al Ministero del lavoro, in parte sulle risorse indicate dalla Tabella C della legge di stabilità 2012 relative all'attività promozionale delle esportazioni italiane ed in parte a valere sulle risorse indicate dalla Tabella C della legge di stabilità 2012 relative al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, mentre il comma 16-octies autorizza le necessarie variazioni di bilancio.
Il comma 16-decies, introdotto dal Senato, attraverso una novella dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, differisce al 31 dicembre 2013 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2012, per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio, con esclusione delle controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.
La disposizione stabilisce inoltre, con norma di natura interpretativa, che per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
Il comma 16-undecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica, nonché del canone massimo di locazione, di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, è stabilita dai comuni.
Al riguardo ricorda che il citato comma 49-bis dell'articolo 31 dispone che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo. La percentuale deve essere stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare

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del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il comma 16-duodecies, a sua volta introdotto dal Senato, novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, recante la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province.
In particolare, la lettera a), novellando il comma 4 del predetto articolo 2, individua nell'anno 2013 - anziché nell'anno 2012 - l'anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.
La lettera b) abroga la lettera a) del comma 5, nella quale si dispone che entro il 30 aprile 2012 (secondo quanto già stabilito dal comma 1 dell'articolo 29 in esame) si dovrà procedere alla determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province.
In merito a tale disposizione segnala come l'abrogazione della lettera a) del comma 5 risulti in contrasto con quanto già disposto, in tema di determinazione dei fabbisogni standard, dal comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge, il quale ha novellato la predetta lettera a), differendo al 30 aprile 2012 il termine (originariamente previsto per il 2011) per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province.
La medesima lettera b) novella inoltre la lettera b) dello stesso comma 5, fissando al 31 marzo 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con entrata a regime nell'arco del triennio successivo.
Il comma 16-terdecies, anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca norme che consentono alle imprese di assicurazione di derogare agli ordinari criteri di valutazione contabile dei titoli emessi da Stati dell'Unione europea da esse posseduti; l'intervento è volto a contrastare gli effetti negativi della recente crisi del debito sovrano sul patrimonio di tali categorie di imprese.
La norma dispone la proroga, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva nota come «Solvency II» (direttiva n. 2009/138/CE) della possibilità, per le imprese assicurative, di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità.
Le disposizioni attribuiscono inoltre all'ISVAP specifici poteri di vigilanza, al fine di verificare il rispetto delle deroghe così introdotte.
A tal fine la norma novella le disposizioni sulla valutazione dei titoli delle imprese assicurative recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 15 del decreto-legge n. 185 (ai commi da 13 a 15-ter) ha introdotto, in ragione della crisi economico-finanziaria, una deroga ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti in bilancio.
In particolare, a fronte dei criteri ordinari di valutazione, il comma 13 ha disposto la temporanea possibilità di attribuire ai titoli posseduti dalle imprese un valore diverso da quello di mercato, purché corrispondente al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale, ove non costituiscano investimenti durevoli. Tale facoltà interessa i soggetti che non applicano alle proprie scritture contabili i principi internazionali (International Accounting Standards - IAS).
I commi 14 e 15 estendono tale deroga anche alle imprese del settore assicurativo, relativamente alle quali il comma 15 stabilisce l'obbligo di accantonare la quota di utili corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli.
I commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 15, consentono, ai fini della verifica di solvibilità corretta, alle imprese di assicurazione di tenere temporaneamente conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio,

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o garantiti da Stati dell'Unione Europea, effettuando gli opportuni accantonamenti.
In particolare, la lettera a) del comma 16-terdecies modifica il comma 13 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge n. 185, precisando che destinatari della deroga ivi prevista in materia di valutazione di titoli stabilita sono i soggetti che non applicano gli IAS e che sono diversi dalle imprese di assicurazione (imprese indicate dall'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005).
Nei confronti delle imprese assicurative, le successive disposizioni dettano una disciplina specifica.
La lettera b) abroga i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter del citato articolo 15, a decorrere dall'esercizio 2012.
Conseguentemente, la lettera c) introduce all'articolo 15 i commi da 15-quater a 15-octies, contenenti disposizioni applicabili dall'esercizio 2012 e sino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della richiamata direttiva 2009/138/CE.
In particolare, ai sensi del nuovo comma 15-quater, dall'esercizio 2012 le imprese assicurative che non applicano gli IAS hanno la facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea, ove non siano destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio, in base al valore risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, con l'eccezione delle perdite aventi carattere durevole.
L'applicazione di tale valutazione è subordinata alla previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
In sostanza, le norme permettono di svincolare la valutazione dei titoli dall'andamento del mercato che, negli ultimi mesi, ha risentito della crisi del debito sovrano, purché per tali titoli non siano state riscontrate perdite di carattere durevole, in considerazione della eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari.
Il nuovo comma 15-quinquies prevede che le suddette imprese, qualora si avvalgano della predetta deroga nei criteri di valutazione, debbano effettuare gli opportuni accantonamenti. Esse sono tenute a destinare a riserva indisponibile un ammontare di utili pari alla differenza tra i valori registrati in deroga e i valori di mercato dei titoli alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.
Il nuovo comma 15-sexies disciplina la valutazione dei titoli delle imprese assicurative aventi sede in Italia e controllanti o controllate da compagnie estere, di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del Codice delle assicurazioni.
Tali imprese, ai fini della verifica della solvibilità corretta (ovvero della disciplina sulla vigilanza prudenziale sul gruppo assicurativo, disciplinata dal capo IV del titolo XV del Codice delle assicurazioni), a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, potranno tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione del comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
I conseguenti effetti non potranno essere duplicabili con altri benefici incidenti, direttamente o indirettamente, sul calcolo della solvibilità corretta.
La disposizione consente dunque ai predetti gruppi di imprese - che detengono grandi quantità di obbligazioni governative - di non tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità, della volatilità dei titoli di stato connessa all'instabilità

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del debito sovrano; in sostanza, le minusvalenze che discendono dai predetti titoli non sono computate a fini di vigilanza.
Il nuovo comma 15-septies prevede che le imprese assicurative aventi sede in Italia e controllanti o controllate da compagnie estere dovranno effettuare opportuni accantonamenti, per assicurare la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione.
Infine, il nuovo comma 15-octies apporta alcune significative novità in materia di esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ISVAP, sia mediante gli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, sia mediante l'attribuzione di ulteriori, più specifici poteri.
Si demandano anzitutto a un regolamento dell'Istituto le modalità e le condizioni di attuazione delle norme introdotte dai commi da 15-quater a 15-septies.
Inoltre, fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio dell'opzione che consente la valutazione «in deroga» dei titoli, si attribuisce all'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni (avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa, oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi):
di attivare gli specifici strumenti di vigilanza previsti a legislazione vigente e disciplinati dal Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 relativi, rispettivamente, all'esercizio dei poteri di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, all'attivazione della vigilanza supplementare e alle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese;
di emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione;
ove la situazione lo richieda, di adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.

Formula quindi una proposta parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1), la quale evidenzia, nelle premesse, la discrasia, sopra richiamata, tra la lettera b) del comma 16-duodecies dell'articolo 29, che abroga, tra l'altro, la lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, ed comma 1 del medesimo articolo 29, il quale novella invece la predetta lettera a).

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo la forte opposizione del proprio gruppo rispetto ad un provvedimento che sembra ripetere un copione ormai vecchio e che non appare in sintonia con le attuali esigenze del Paese.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti tributari e finanziari, rileva come le continue modifiche e proroghe apportate da provvedimenti di questo tipo alla normativa di settore determinino un'endemica incertezza sul quadro regolatorio che appare particolarmente dannosa per le prospettive economiche del Paese, segnatamente in quanto scoraggia gli investitori e gli imprenditori rispetto all'avvio di iniziative produttive.
Inoltre, considera deleteria la prassi, ormai invalsa, di disporre continue proroghe di adempimenti ed obblighi già previsti dalla normativa vigente, dal momento che ciò determina una permanente situazione di precarietà, impedendo la compiuta attuazione della disciplina vigente ed inibendo ogni serio tentativo di riforma, oltre a porsi in contrasto con l'aspettativa, sempre più diffusa tra i cittadini, di assicurare finalmente al Paese una condizione di normalità.
In tale contesto evidenzia, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 8-bis dell'articolo 29, relative alla disciplina della riscossione delle entrate dei Comuni e degli enti locali, come la prossima cessazione dell'operatività di Equitalia in tale comparto rischi di determinare conseguenze negative, polverizzando l'effettuazione delle attività di riscossione tra una molteplicità di soggetti.

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Ritiene, al contrario, che, stante la delicatezza di tale comparto, la centralizzazione del servizio di riscossione risulti utile per scongiurare i fenomeni clientelari che spesso allignano a livello locale e per ovviare all'incapacità di molti Comuni ad assicurare un efficace svolgimento di tale servizio.
Sottolinea, quindi, come il provvedimento in esame rappresenti l'ennesimo esempio di un modo di governare e di legiferare del tutto insoddisfacente, che, soprattutto, confligge con le reali esigenze del Paese.

Maurizio FUGATTI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano, recante «Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense».
Preliminarmente, segnala come l'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense, sia stato istituito nel 1667, con il fine primario di provvedere all'educazione ed istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie di civile condizione, e sia stato dichiarato istituto di educazione e istruzione femminile ai sensi del regio decreto 18 novembre 1869, n. 2301.
L'articolo 1 dispone, al comma 1, l'estinzione del predetto Istituto «SS. Trinità e Paradiso».
Tale misura è motivata, secondo le relazioni illustrative allegate al testo delle proposte di legge, dal fatto che l'Istituto si trova in una condizione di cronico disavanzo di bilancio, non svolge più alcuna attività educativa da oltre dieci anni, è non quindi più in condizione di perseguire i propri scopi istituzionali, come del resto testimoniato dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, già nel 2002, ha dichiarato l'esaurimento dello scopo statutario e ha richiesto la trasformazione dell'ente al Ministero della pubblica istruzione.
In tale contesto l'unico importante cespite immobiliare residuo dell'Istituto, costituito dalla sede istituzionale e dall'annessa Chiesa, è sottoposto ad un progressivo degrado, a causa dell'impossibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 stabilisce, in armonia con le norme generali che regolano lo scioglimento delle fondazioni a scopo benefico, che il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, dell'Istituto è trasferito al Comune di Vico Equense, il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto stesso.
Il comma 3 specifica che le operazioni di consegna dei beni al Comune sono svolte dal Presidente del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, previa intesa con il dirigente scolastico regionale per la Campania.
Ai sensi del comma 4 il patrimonio trasferito al Comune deve essere utilizzato per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto.

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Sempre per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 2, il quale stabilisce l'esenzione da ogni tributo del trasferimento del patrimonio dell'Istituto e degli atti relativi.
Ricorda che la Commissione Finanze aveva già esaminato, nel corso della XIV Legislatura, la proposta di legge C. 3217, avente contenuto del tutto analogo al testo unificato in esame, esprimendo su di essa parere favorevole, la quale non riuscì tuttavia a completare il suo iter parlamentare, a causa della conclusione della legislatura.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) rileva come il trasferimento del patrimonio immobiliare dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso al Comune di Vico Equense rischi di determinare gravi problemi per lo stesso Comune, il quale, anche a causa delle manovre restrittive operate sugli enti locali dagli ultimi Governi, difficilmente potrà disporre delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la manutenzione e gestione di tale importante compendio immobiliare. In tale ipotesi, si correrebbe, pertanto, il rischio, di condannare tali beni ad un futuro di ulteriore degrado, senza realizzare gli obiettivi sottesi all'intervento legislativo.
Per tali ragioni suggerisce l'opportunità di prevedere la costituzione di una fondazione cui affidare l'amministrazione del predetto patrimonio, al fine di assicurarne una corretta gestione. In caso contrario, preannuncia fin d'ora il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il trasferimento al Comune di Vico Equense del patrimonio dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso», a seguito dell'estinzione di quest'ultimo, da tempo non più in condizione di perseguire i propri scopi istituzionali, non possa causare alcun nocumento all'ente territoriale, ma semmai lo avvantaggi, com'è dimostrato, peraltro, dal forte interesse all'acquisizione costantemente manifestato dalle forze politiche e dalla comunità locali.

Bruno CESARIO (PT), relatore, invita il deputato Barbato a riflettere e a riconsiderare il proprio orientamento di voto sulla proposta di parere, atteso che il provvedimento in esame, a favore del quale si sono unanimemente espresse, già nella XIV legislatura, le forze politiche locali, soddisfa un'esigenza di maggiori spazi pubblici particolarmente avvertita nel Comune di Vico Equense. Evidenzia, quindi, come l'acquisizione del complesso immobiliare dell'Istituto al patrimonio comunale consentirà di destinare tali beni ad attività culturali e formative tradizionalmente presenti nel territorio, come quella nel settore professionale alberghiero.

Francesco BARBATO (IdV) accoglie l'invito alla riflessione formulato dal relatore, sottolineando, tuttavia, come il fatto che il provvedimento risulti sostenuto sia dalle forze politiche di centro destra sia da quelle di centro sinistra non risulti, di per sé rassicurante, ed induca, anzi, a nutrire forti dubbi rispetto alla bontà delle scelte sottese all'intervento legislativo.
Ribadisce pertanto la sua valutazione contraria sul testo, come attualmente formulato, ed il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Velo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, il

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nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
Ricorda preliminarmente che la precedente versione del testo unificato trasmessa dalla Commissione di merito è già stata esaminata dalla Commissione, la quale ha espresso su di essa parere favorevole nella seduta del 19 ottobre 2011.
Illustrando le modifiche al testo rispetto a quello già esaminato dalle Commissione Finanze, il comma 1 dell'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione dellalegge, è stato sostituito nel senso di prevedere che la legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione.
Inoltre, è stato inserito un nuovo comma 2-bis, il quale fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla lettera b) del comma 3, la definizione di interporto è stata modificata nel senso di prevedere che si tratta di strutture gestite da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci (e non più lo scambio di merci) tra le diverse modalità di trasporto.
Alla lettera d) del medesimo comma 3 è stata modificata la denominazione del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, che è ora denominato Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
All'articolo 2 sono state modificate le procedure per la programmazione delle strutture interportuali.
Al comma 1, che riprende il contenuto del comma 5 del precedente testo, si affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di effettuare con propri decreti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, la ricognizione degli interporti già esistenti e la ricognizione delle infrastrutture intermodali.
Al comma 2, si stabilisce il Piano generale per l'intermodalità è elaborato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e non più dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica), previo parere della predetta Consulta generale, integrata, oltre che dai rappresentanti degli interporti, anche da quelli delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale.
Ai sensi del comma 3 il Piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa valutazione ambientale strategica.
Al comma 6, relativo al decreto ministeriale di individuazione di nuovi interporti, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, si sostituisce il riferimento al parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con quello al parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
È stato inoltre introdotto un comma 8, il quale prevede che all'attuazione dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 3, relativo ai requisiti delle strutture interportuali, non ha subito modifiche di rilievo.
All'articolo 4 (precedentemente indicato come 3-bis), recante la disciplina del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, tale organismo è stato ridenominato, al comma 1, Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
Al comma 2 si prevede che il Comitato sia presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato (e non più dal Presidente di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente

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nella medesima piattaforma logistica). Si specifica che il Comitato è composto dai Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali e che la composizione, organizzazione e funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.
La nuova formulazione del comma 3 modifica l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che le Autorità portuali, nel costituire sistemi logistici per promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, devono procedere attraverso atti d'intesa e di coordinamento non solo con le regioni, le province ed i comuni interessati e con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, ma anche d'intesa con il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
La nuova formulazione del comma 4 prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 5, precedentemente indicato come articolo 4, non ha invece subito modifiche.
In particolare, il comma 1 dell'articolo prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
La previsione, che pure è formulata in termini piuttosto generici, ha ricadute sotto i profili del regime tributario di tali soggetti, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quanto riguarda l'IVA. Infatti, il carattere di commercialità dell'attività rappresenta un elemento tenuto in considerazione dall'ordinamento al fine di definire il regime tributario applicabile ai contribuenti, ad esempio per quanto riguarda la qualificazione dei redditi d'impresa (ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), la classificazione dei soggetti passivi IRES (ai sensi dell'articolo 73 del decreto del predetto TUIR), la definizione dell'imponibilità a fini IVA delle operazioni effettuate nell'esercizio imprenditoriale di attività commerciali (ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
Il comma 2 precisa che i soggetti gestori di interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro, ribadendo inoltre che l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici.
All'articolo 6 (precedentemente indicato come articolo 4-bis) è stato integrato il comma 1, nel senso di prevedere che l'individuazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, avviene sentito i Comitati nazionale per l'intermodalità e la logistica, ed è finalizzata a garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa in tale ambito.
Inoltre, i commi 2 e 3 sono stati sostituti dal comma 2, il quale autorizza la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.
All'articolo 7 (precedentemente indicato come articolo 5) è stato integrato il comma 1, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, prevedendosi in tale ambito la possibilità di definire procedure semplificate.
L'articolo 8 (precedentemente indicato come articolo 6) è stato integralmente sostituito. La nuova formulazione stabilisce che, per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità, nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità,

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costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai Piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 9, recante la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 6, comma 2, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).
Audizione dei rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

Cosimo VENTUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo BOCCIA, Vice Presidente di Confindustria e Presidente Piccola Industria con delega per il credito e la finanza per le PMI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), e Cosimo VENTUCCI, presidente, ai quali replica Vincenzo BOCCIA, Vice Presidente di Confindustria e Presidente Piccola Industria con delega per il credito e la finanza per le PMI.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 febbraio 2012.

Audizione dell'Ingegner Massimo Sarmi, Amministratore delegato di Poste Italiane Spa, sulle tematiche relative all'operatività della società nei comparti della riscossione delle entrate degli enti locali, delle attività di banco posta e dell'attività assicurativa nel ramo vita, nonché in merito al coinvolgimento di Poste Italiane nell'attività della Banca del Mezzogiorno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 15.25.