CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
C. 4865-B Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono state presentate 563 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 216 del 2011 e al relativo disegno di legge di conversione (vedi allegato). Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in caso di testi già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera può deliberare solo sulle parti modificate e le proposte emendative possono riferirsi ed essere conseguenti esclusivamente alle medesime. Avverte, pertanto, che talune proposte emendative non saranno pubblicate, perché irricevibili alla luce di tale criterio.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, ricorda che il Senato ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento in esame, dopo l'iter svolto presso la Camera. In particolare, il decreto-legge in esame si compone ora di 46 articoli: nel corso dell'esame del Senato sono stati introdotti 8 nuovi articoli e ne sono stati modificati 16, prevedendo principalmente l'introduzione di ulteriori disposizioni. Inoltre, sempre al Senato, sono stati aggiunti due

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commi all'articolo 1 del disegno di legge di conversione che prorogano o differiscono i termini per l'esercizio di deleghe legislative.
Avverte che nella relazione illustrativa si soffermerà quindi sulle parti su cui è intervenuto il Senato, rispetto al testo definito dalla Camera, seguendo la ripartizione di articoli con il relatore della V Commissione già definita in prima lettura.
L'articolo 1, reca disposizioni in materia di assunzioni e concorsi nella pubblica amministrazione. Il nuovo comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per uno specifico concorso presso l'Agenzia delle entrate. È stato poi soppresso il comma 6 in coordinamento con le modifiche apportate al comma 4.
Le disposizioni del comma 6-bis concernono l'applicazione di specifiche disposizioni, a decorrere dal 2013, in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di norme in materia di assunzioni di personale in materia di polizia locale nonché, secondo le modifiche apportate al Senato, di lavoratori socialmente utili coinvolti in specifici percorsi di stabilizzazione già avviati.
Il comma 6-quater introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente al Dipartimento della funzione pubblica, per specifiche esigenze funzionali, di utilizzare temporaneamente il contingente di personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, fino al 31 dicembre 2015, secondo specifiche modalità. Il comma 6-quinquies, anche esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge, tra le finalità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, gli interventi inerenti i rapporti convenzionali in essere attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, al fine della loro proroga.
L'articolo 2 non è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato.
Dopo l'articolo 2 è inserito il nuovo articolo 2-bis che prevede che dal 1o luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla normativa vigente.
Gli articoli 3, 4, 4-bis e 5 non sono stati modificati nel corso dell'esame presso il Senato.
Dell'articolo 6 parlerà il collega Alfano, relatore per la Commissione bilancio.
All'articolo 7 è stato aggiunto un nuovo comma 1-bis che porta da sei a sette mesi il termine, decorrente dalla sua costituzione, entro il quale l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, deve provvedere a riorganizzare i propri uffici, rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica e concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
Le modifiche apportate dal Senato al comma 1 dell'articolo 8 riguardano talune disposizioni concernenti la normativa in materia di rappresentanza militare.
In primo luogo, con la finalità di rendere il sistema della rappresentanza militare più rispondente al principio della rappresentatività del personale militare, si prevede che nell'organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa.
La medesima disposizione introdotta dal Senato specifica che, nonostante l'allargamento della platea dell'elettorato passivo, resta fermo il numero complessivo dei rappresentanti.
Il testo interviene poi sul comma 3 dell'articolo 1477 del codice dell'ordinamento militare in base al quale, attualmente, i militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. La modifica

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inserita dal Senato è volta a prevedere che i citati militari possano essere rieletti nel limite complessivo di due volte. Tale questione era stata richiamata da più parti anche nel corso della discussione alla Camera del provvedimento in prima lettura.
Quindi, attraverso due modifiche all'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare si prevede la proroga, fino al 30 maggio 2012, del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.
Si dispone inoltre la conclusione, entro il 15 luglio 2012, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.
All'articolo 9 sono stati aggiunti i nuovi commi 1-bis ed 1-ter, che assegnano 6 milioni di euro nel 2012 per il completamento di talune iniziative previste nel Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura.
È stato inoltre inserito il nuovo articolo 9-bis, che interviene sull'articolo 18 della legge n. 99 del 2009, che ha introdotto specifici interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici.
All'articolo 10 sono stati inseriti nuovi commi che consentono, da una parte, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure già autorizzate. Dall'altra parte, il nuovo comma 5-ter, è volto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il comma 5-quater reca la copertura finanziaria del suddetto finanziamento.
Sono state quindi apportate numerose modifiche all'articolo 11.
Il comma 2 reca la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adozione del provvedimento relativo al rilascio di concessioni aeroportuali, limitatamente alle società di gestione degli aeroporti che, pur avendo subito perdite di esercizio, presentino un piano da cui risultino il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Contestualmente si prevede che entro il medesimo termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione.
Il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31 luglio 2012 il termine entro il quale l'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali deve subentrare ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere.
Il comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, si proroga per il 2012 l'agevolazione, consistente nell'erogazione di un trattamento economico corrispondente all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, a favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Allo stesso tempo, si proroga ulteriormente al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale,

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aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia.
Il comma 6-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 98/2011, concernente la nullità di provvedimenti dichiarati incostituzionali, alla procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo n. 80 del 1998, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali. In proposito sarebbe opportuno disporre di ulteriori chiarimenti per poter adeguatamente valutare la disposizione introdotta dal Senato.
Il comma 6-septies differisce dal 31 marzo al 31 luglio 2012, il termine - fissato dall'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 201/2011 - entro il quale dovrà avvenire il trasferimento alla società Fintecna S.p.A. di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS S.p.A. in società co-concedenti.
Il comma 6-octies proroga al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 59/2008, per la pubblicazione, da parte dell'ANAS, del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero, a condizione che intervenga (entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame) un atto di intesa con i Ministeri dell'economia e delle infrastrutture che contenga l'impegno degli enti territoriali interessati a far fronte agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla proroga.
L'articolo 13, reca una serie di disposizioni volte a prorogare termini in materia ambientale. In particolare, il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato proroga al 31 dicembre 2012 il termine per provvedere all'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina». Il comma 5, lettera d), modificato nel corso dell'esame al Senato consente alle società provinciali di avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, di determinate tipologie di soggetti nell'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella regione Campania.
È stata quindi introdotta al Senato una precisazione riguardante la formulazione dell'articolo 13-bis, introdotto dalla Camera, recante proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale.
Alcune modifiche sono state apportate all'articolo 14. In particolare, il comma 2-ter, fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, dispone l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di alcune categorie di docenti, per i quali è istituita una fascia aggiuntiva. Con decreto ministeriale saranno definiti i termini per l'inserimento, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. In proposito, servirebbe peraltro disporre di ulteriori chiarimenti in merito agli effetti connessi all'istituzione di una fascia aggiuntiva.
Il nuovo comma 2-quater dell'articolo 14 dispone che i beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 (disabili, nonché orfani o coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, e categorie equiparate) e delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2006 (soggetti con patologie oncologiche) possono far valere annualmente il titolo di riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento.
Il comma 2-quinquies dell'articolo 14, riguardante il piano straordinario di chiamata di professori universitari associati di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 240/2010, dispone in materia di ripartizione delle risorse per il 2012 e 2013, adottando criteri diversi da quelli relativi alla ripartizione delle risorse per il 2011.
Il nuovo comma 3-quinquies dell'articolo 15 proroga le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31

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dicembre 2011, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, con decreto ministeriale del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico. Si prevede che fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012, e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del comma in esame.
Il commi 7 e 8 dell'articolo 15, modificati dal Senato, riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, prorogando di due anni il termine per la messa a norma da parte di tali strutture. Viene anche prorogato il termine decorso il quale si applicano determinate sanzioni.
Il comma 8-bis reca una proroga al 31 dicembre 2012 delle disposizioni riguardanti attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.
Gli articoli 17 e 18 non sono stati modificati nel corso dell'esame al Senato.
Dopo l'articolo 18 è stato inserito il nuovo articolo 18-bis volto a precisare che gli organi degli enti previdenziali soppressi possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1o aprile 2012.
Degli articoli 19 e 20 parlerà il collega Alfano.
È stata aggiunta una precisazione, sull'invarianza degli oneri, all'articolo 21, comma 3.
Degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 parlerà il collega Alfano.
L'articolo 28 non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.
L'articolo 28-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, e modificato successivamente da Senato, stanzia per l'anno 2012 risorse pari a 1 milione di euro per l'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.
Ampie modifiche sono state apportate all'articolo 29, su cui si soffermerà il collega Alfano.
Per quanto riguarda il nuovo articolo 29-ter, questo proroga al 31 dicembre 2012 l'operatività del Commissario straordinario che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, ha la funzione di assegnare le quote latte di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, e di definire le relative modalità di applicazione.
L'articolo 29-quater, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a prorogare non oltre il 31 dicembre 2012 gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 dicembre 2011 nel limite massimo di tre unità.
Infine, per quanto riguarda il disegno di legge di conversione, all'articolo 1 sono stati inseriti i nuovi commi 2 e 3, che intervengono su termini di deleghe legislative. Ricordo che, com'è noto, per prassi consolidata, alla Camera non è invece consentito presentare emendamenti volti a prorogare termini di delega legislativa.
Per quanto riguarda le suddette disposizioni, introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, ricordo che il comma 2 differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, il cui termine è scaduto il 24 novembre 2011, precisando che è disposta «limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute». Si specifica inoltre, che a tal fine, sono compresi tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.
In proposito, va segnalato come si tratti di una proroga di termini di una delega già scaduta, su cui si erano anche già espresse le competenti Commissioni parlamentari, e nel cui ambito vengono inseriti nuovi criteri direttivi.

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Il comma 3, a sua volta, differisce di tre anni (dal 16 settembre 2012 al 16 settembre 2015), e limitatamente ai tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti, il termine per l'esercizio della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, segnala preliminarmente che, come concordato con il collega Bressa, tratterà solo le disposizioni, maggiormente riconducibili alla competenza della Commissione bilancio, che sono state modificate o introdotte dal Senato, ricordando come il presidente della I Commissione nella seduta del 26 gennaio 2012 avesse indicato quali fossero le questioni ancora aperte, anche ai fini del loro esame da parte del Senato. Con riferimento all'articolo 6, fa presente che il Senato è intervenuto innanzitutto precisando meglio la data entro la qual doveva essere risolto il contratto di lavoro per beneficiare della disciplina derogatoria di cui al comma 2-ter. Segnala che le modifiche al comma 2-quinquies sono invece volte a garantire, anche nel 2012, un gettito, pari a 7,5 milioni di euro, derivante dall'aumento dell'accisa sui tabacchi nella misura che sarà proposta dal direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per la copertura degli oneri recati dall'introduzione nel testo del medesimo articolo 6 del comma 2-decies, volto a concedere alla Fondazione Verdi un contributo di 3 milioni di euro per il 2012 e dell'articolo 15, comma 8-bis, volto a concedere un ulteriore finanziamento, per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'Expo di Milano 2015 pari a 4,5 milioni di euro. Osserva che le disposizioni di cui ai commi 2-septies, 2-octies e 2-novies sono volte ad includere nel novero dei soggetti per i quali si applicano le nuove regole di accesso al pensionamento anche i soggetti che, al 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave i quali maturino i requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza indipendentemente dall'età anagrafica entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del congedo. Secondo la relazione tecnica tale disposizione è suscettibile di recare oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in termini di minori economie. Alla copertura di tali oneri si provvede mediate corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Relativamente al comma 2-decies osserva come, pur rispettando i criteri adottati dall'altro ramo del Parlamento, la collocazione di tale disposizione in questa sede appare non propriamente coerente. Ricorda che il comma 2-undecies è infine volto a prorogare, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i benefici previdenziali per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto.
Con riferimento all'articolo 20, segnala che le modifiche apportate dal Senato al comma 1-bis, sono di carattere essenzialmente formale e sono volte a consentire l'utilizzo delle somme stanziate nel 2011 per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni anche nel 2012 in conto residui. La relazione tecnica conferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Rileva che il Senato ha quindi modificato il termine, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, oltre il quale i terzi non rispondono della violazione del diritto d'autore per la fabbricazione di prodotti concernenti opere del disegno industriale divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, che viene quindi fissato in 13 anni, rispetto ai 15 previsti dalla Camera e ai 5 previsti dalla legislazione vigente.

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Fa presente che all'articolo 23, è stato inserito il comma 1-bis, volto a novellare l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di compensi per gli amministratori di società non quotate direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare segnala che si è ora precisato che il decreto con cui sarà effettuata la divisione per fasce delle società ai fini della determinazione del compenso potrà essere emanato entro il 31 maggio 2012 e vengono quindi precisate le modalità con le quali determinare la parte variabile della retribuzione. Ad entrambe le richiamate modifiche non sono ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica.
Fa presente che il Senato ha quindi modificato l'articolo 25-bis, volto a prorogare per l'anno 2012 l'impegno di spesa relativo agli indennizzi per i soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative, stabilendo che la copertura dei relativi oneri sia effettuata modificando l'addizionale IRES di minimo prelievo, aumentando al 7,5 per mille tale aliquota per il periodo di imposta 2012. Conseguentemente si prevede per i contribuenti la necessità di calcolare l'acconto 2012 tenendo conto della nuova disposizione.
Ricorda che è stato quindi introdotto l'articolo 26-bis, recante proroga di disposizioni in favore della SVIMEZ, volto in particolare a prevedere per l'anno 2012 la proroga dell'autorizzazione di spesa di 500.000 euro quale contributo all'Associazione medesima per la prosecuzione delle attività di studio e ricerca cui è deputata. Alla relativa copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Segnala inoltre che l'articolo 27-bis sopprime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini costituito ai sensi dell'articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, disponendo che siano contestualmente ricostituiti i consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda.
Osserva che il Senato ha, poi, modificato in più parti l'articolo 29 del decreto. In primo luogo, segnala che stato inserito il comma 11-bis, che proroga di dodici mesi, fino al 31 marzo 2013, il termine di decorrenza dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi del quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti all'affidamento obbligatorio ad un'unica centrale di committenza dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi. Rileva che è stato, inoltre, inserito il comma 12-bis, che modifica, a decorrere dal 1o marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli che attualmente viene versata il mese successivo a quello di riferimento. Sulla base della nuova disciplina, solo l'imposta di competenza del mese di dicembre viene versata nell'esercizio successivo, analogamente a quanto avviene a legislazione vigente, e pertanto l'effetto dell'innovazione consiste essenzialmente in un maggior differimento dei termini all'interno dell'anno di riferimento. Gli oneri derivanti dal comma sono pertanto quantificati in 4 milioni di euro per l'anno 2012 e ad essi si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Fa presente che al comma 15 si è precisato che la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 2011 non si applica alla sola frazione di Metaponto del comune di Bernalda, ma all'intera provincia di Matera. Osserva, inoltre, che è stato inoltre soppresso il comma 16-quater, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, che differiva il termine di applicazione delle disposizioni dell'articolo 34, comma 7, della legge di stabilità per il 2012 ai sensi delle quali le transazioni di importo inferiore ai 100 euro regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti sono gratuite

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sia per l'acquirente che per il venditore. Ricorda, peraltro, che una disposizione analoga è contenuta nell'articolo 27 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di liberalizzazioni, attualmente all'esame del Senato. Segnala, poi, che il comma 16-decies, introdotto dal Senato, proroga di un anno, al 31 dicembre 2013, il termine per l'esaurimento dell'attività del contenzioso tributario concernente ricorsi iscritti a ruolo da oltre dieci anni, stabilendo con una disposizione di interpretazione autentica che in caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria in primo grado, la mancata riforma della decisione nei gradi successivi determini l'estinzione della controversia ed il passaggio in giudicato della decisione stessa. Ricorda che il successivo comma 16-undecies prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2012 non spetti al Ministero dell'economia e delle finanze, ma ai comuni il compito di individuare la percentuale sulla base della quale calcolare il corrispettivo per la rimozione dei vincoli previsti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 in materia di edilizia residenziale pubblica. Fa presente che il comma 16-duodecies modifica la disciplina in materia di fabbisogni standard di alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province, individuando nel 2013 l'anno di avvio della fase transitoria per il superamento del criterio della spesa storica e nel 31 marzo 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni. Viene, quindi, soppressa la disposizione che prevede la determinazione di almeno un terzo dei fabbisogni entro il 30 aprile 2012. In proposito, segnala un evidente difetto di coordinamento nell'ambito dell'articolo in esame, in quanto da un lato il comma 1 modifica la lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, mentre il comma 16-duodecies sopprime la medesima lettera. Osserva che il comma 16-terdecies reca un'articolata disciplina volta a consentire alle imprese assicurative di poter valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche al fine della valutazione della solvibilità. Le modifiche normative introdotte, che si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la cosiddetta direttiva «solvibilità II», sono volte a tener conto dell'andamento della crisi e a non rendere problematica la detenzione di titoli di debito pubblico degli Stati membri da parte delle imprese assicurative.
Ricorda, poi, che il Senato ha modificato l'articolo 29-bis del decreto, relativo alla liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, prorogando dal 4 giugno 2012 al 30 settembre 2012 il termine entro il quale le funzioni dell'Ente soppresso devono essere trasferite al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate.
Da ultimo, per quanto attiene alle implicazioni finanziarie delle modifiche apportate dal Senato, fa proprie le richieste di chiarimento formulate nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se sia disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, al fine di valutarne i complessivi effetti finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che è allo stato disponibile la relazione tecnica all'emendamento 1.1000 approvato dal Senato della Repubblica, che ricomprende tutte le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Emanuele FIANO (PD) evidenzia che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 8 del decreto-legge, in materia di rinnovo degli organi di rappresentanza del personale della Forze armate, hanno sovvertito il senso delle disposizioni che erano state inserite dalla Camera. Chiede, quindi, un chiarimento al Governo su come debba intendersi la limitazione prevista alla lettera 01a) al numero di rinnovi possibili: infatti non è chiaro se la doppia rieleggibilità

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si intenda valida solo per il futuro, nel senso che coloro che sono rappresentanti negli attuali organi possono essere rieletti ancora due volte, ovvero si intenda riferita anche al passato, nel senso che coloro che sono già stati rieletti due volte non possono esserlo una terza volta consecutivamente. Rileva quindi che il comma 3 dell'articolo 8 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si chiede quindi che cosa accadrà se non si riuscirà entro il termine del 15 luglio 2012 previsto per la conclusione dei procedimenti elettorali di rinnovo dei consigli di rappresentanza, a modificare i criteri per l'eleggibilità agli organi e in che modo in ogni caso sarà possibile a tale modifica senza oneri per la finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come, malgrado spesso accada che non si riesca ad individuare le necessarie coperture finanziarie per taluni interventi, mentre per altri il problema non sussiste. Pertanto, in primo luogo, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se le risorse impiegate per la modifica dei termini di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse di sui all'articolo 29, comma 12-bis, arrechi un corrispondente vantaggio per le casse dell'UNIRE. Chiede quindi di chiarire le ragioni per la marcia indietro in ordine agli accorpamenti amministrativi delle strutture dei consorzi per i grandi laghi prealpini deciso con il decreto-legge n. 201 del 2011. In riferimento poi alle disposizioni relative alle retribuzioni degli amministratori delle società non quotate direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, rileva come il collegamento della quota variabile della retribuzione al conseguimento degli obiettivi non rappresenti necessariamente una garanzia di buona amministrazione, potendo i medesimi obiettivi essere fissati in maniera arbitraria e comunque non mirare necessariamente al vantaggio economico della società interessata. Rileva quindi come sia paradossale l'ulteriore proroga per l'istituzione del parco teatino la cui entrata in funzione doveva avvenire già dodici anni fa. Osserva quindi come si sia fatto un regalo alla sanità privata, che gode degli stessi benefici fiscali della sanità pubblica, in un momento in cui si riflette sull'opportunità di prevedere aumenti per il ticket per i cittadini. Stigmatizza quindi gli interventi disposti in favore della fondazione Verdi e della fondazione istituto mediterraneo di ematologia che, al di là della meritevolezza di tali istituzioni, rivestono, a suo avviso, carattere clientelare.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel dichiararsi consapevole dei limiti derivanti dalla prossima scadenza del termine per la conversione del decreto in esame, fa presente che non intende soffermarsi sulle singole disposizioni del provvedimento, ma, prendendo anche spunto dalle considerazioni dei colleghi Fiano e Borghesi, ritiene che in questa sede sia opportuno avviare una riflessione sull'atteggiamento tenuto dal Governo con riferimento al decreto. A suo avviso, infatti, anche alla luce dei limiti temporali esistenti per l'esame dei decreti-legge, è assolutamente necessario che il Governo si comporti in modo coerente nei due rami del Parlamento, assicurando comportamenti e valutazioni omogenee, anche al fine di evitare una rincorsa tra Camera e Senato per esaminare il provvedimento nella lettura presumibilmente definitiva. In questa ottica, richiamando anche gli aspetti problematici evidenziati dai relatori, sottolinea la necessità che - dopo l'esperienza assolutamente straordinaria dell'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, approvato in circostanze emergenziali - si individuino modalità di esame che consentano un equilibrio fisiologico nel nostro sistema bicamerale. Sembra, infatti, che nell'altro ramo del Parlamento siano stati assicurati margini di modifica negati invece nel corso dell'esame in prima lettura, nel quale i relatori sono stati chiamati ad operare una difficile mediazione, talvolta senza successo, con i rappresentanti del Governo.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto,

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rileva come siano state effettuati nell'altro ramo del Parlamento interventi che non sarebbero stati possibili in questo. Pur consapevole della scadenza ravvicinata del provvedimento, sottolinea la necessità di verificare taluni dubbi. In particolare, chiede al Governo di chiarire le ragioni per la proroga degli interventi infrastrutturali in materia informatica per gli uffici giudiziari e per garantire la sicurezza delle attività collegate all'Expo di Milano 2015 e in particolare se ciò non comporti il ripetersi di prassi già viste negli ultimi anni in connessione all'organizzazione di grandi eventi. Con riferimento all'articolo 22-bis, osserva come la proposta di modifica alla normativa vigente sulla tutela del diritto d'autore sembri porsi in contrasto con le norme europee in materia e chiede quindi al Governo di chiarire tale problematica, anche in relazione alle procedure di infrazione già iniziate e al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con riferimento, infine, all'articolo 29, comma 11-ter, osserva come la scelta di prorogare la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2001, relativa alla previsione di una centrale di committenza unica per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, sembri dimostrare la volontà di non dare piena attuazione alle norme previste nella manovra di dicembre. In proposito chiede al Governo di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara preliminarmente di condividere le considerazioni dell'onorevole Baretta, evidenziando come il Governo debba prendere coscienza del fatto che nel corso dell'esame del provvedimento presso i due rami del Parlamento non sempre ha espresso valutazioni omogenee. A tale riguardo, segnala, ad esempio, come nel corso dell'esame presso il Senato siano state introdotte disposizioni in materia di rappresentanza militare, che invece si era ritenuto impossibile introdurre in sede di esame in prima lettura da parte della Camera. Ritiene in ogni caso, che le valutazioni in ordine alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare non possano prescindere da una attenta valutazione delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, recentemente depositata. Segnala, infatti, come in tale pronuncia la Corte richiami il Governo e il Parlamento ad attenersi, in sede di esame parlamentare dei decreti-legge, all'oggetto e alle finalità dei decreti stessi, individuati dal Governo in sede di adozione di tali provvedimenti di urgenza. Ritiene, pertanto, che le motivazioni della recente sentenza della Corte costituzionale sollecitino una riflessione approfondita sui limiti che incontra l'attività emendativa con riferimento ai decreti-legge, anche alla luce di una prassi che non solo in passato, ma anche con riferimento al decreto in esame, debba andare in direzione assolutamente contraria. Sottolinea, in proposito, che a giudizio della Corte l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario è imposta dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione. Alla luce di tale pronuncia, a suo avviso, non è possibile ipotizzare uno stravolgimento in sede parlamentare dei contenuti dei decreti emanati dal Presidente della Repubblica ed arrivare all'approvazione di veri e propri provvedimenti omnibus. Nel segnalare come il Senato abbia inserito nel decreto in esame interventi senz'altro eterogenei, come i contributi alla fondazione orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano e alla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, osserva tuttavia come già nel corso dell'esame presso la Camera i relatori avessero presentato proposte emendative che non si limitavano a prorogare termini legislativi e come anche le valutazioni della presidenza in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative avessero consentito un ampliamento del decreto a nuovi argomenti. Ritiene, pertanto, che nel corso dell'esame di futuri decreti-legge le valutazioni

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di ammissibilità dovranno necessariamente tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 22 del 2012.

Lino DUILIO (PD) osserva come talune delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non appaiono condivisibili e rileva pertanto l'opportunità di modificare ulteriormente il provvedimento, anche a rischio di una sua scadenza. In proposito sottolinea come al Senato siano stati giudicati ammissibili proposte emendative, già dichiarate inammissibili presso la Camera, solo perché riformulate in maniera formale. Ricorda che anche nel corso dell'esame presso la Camera vi era stata una deroga ai criteri generali di ammissibilità, rilevando in proposito come il contributo in favore del comune di Pietrelcina di cui all'articolo 14-bis non possa essere considerato una proroga ma una nuova autorizzazione di spesa. Tuttavia evidenzia come il Senato abbia inserito contributi come quelli in favore della fondazione orchestra sinfonica Giuseppe Verdi, salvo poi ritenere non ammissibile un contributo in favore del Duomo di Milano che rischia di vedere crollare la sua guglia principale, con danni incalcolabili per il patrimonio artistico del Paese e per l'immagine dell'Italia.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento alle considerazioni del collega Cambursano, osserva che l'articolo 22-bis, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, intende introdurre una disciplina transitoria in materia di protezione accordata da diritto d'autore concernente disegni e modelli. A tale riguardo, ricorda che con il decreto legislativo n. 131 del 2010 si era introdotta una normativa transitoria volta a salvaguardare i terzi che avessero fabbricato prodotti nei cinque anni successivi al 19 aprile 2001, senza quindi prevedere alcuna tutela per i prodotti fabbricati fino all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Ritiene, pertanto, che la proroga inizialmente introdotta dalla Camera e successivamente limitata dal Senato sia pienamente compatibile con la normativa dell'Unione europea ed osserva che l'integrale applicazione della tutela del diritto d'autore ai disegni e ai modelli impedisca in sostanza il loro libero utilizzo nei settant'anni successivi alla morte dell'autore. In questo contesto, rileva, ad esempio, che le opere di Le Corbusier non sarebbero utilizzabili liberamente fino al 2035, con evidenti danni per le imprese italiane che da tempo utilizzano i suoi modelli. Ritiene, pertanto, che la proroga prevista dia la possibilità alle imprese di riconvertire le proprie produzioni in conformità alla normativa europea, evitando comportamenti che rischiano di danneggiare il tessuto imprenditoriali di molte aree industriali. Invita, pertanto, i colleghi ad approfondire compiutamente i contenuti delle disposizioni in discussione, evitando di limitarsi a riportare valutazioni formulate da altri. Esorta, inoltre, il collega Duilio a non esprimere considerazioni ingenerose nei confronti del lavoro del Parlamento, come se le modifiche introdotte rappresentassero un peggioramento di un decreto di per sé virtuoso. Nel ricordare, infatti, le problematiche affrontate nel corso dell'esame parlamentare, osserva come anche le disposizioni spesso additate come problematiche, quale il contributo al comune di Pietrelcina, appaiono giustificabili, in quanto quel comune è chiamato ad affrontare flussi turistici che evidentemente non possono essere gestiti con le risorse ordinarie. Ritiene, piuttosto, che sarebbe opportuno prevedere interventi analoghi in favore di altri enti territoriali.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara che il suo gruppo prende atto del fatto che, per la seconda volta, la Camera dei deputati non è messa nelle condizioni di esercitare appieno la propria prerogativa di modifica dei disegni di legge di conversione di un decreto-legge: era già accaduto con il decreto-legge cosiddetto «svuota-carceri». A suo avviso si tratta di un atteggiamento poco serio da parte del Governo. Prende altresì atto che il Governo ha scelto di non

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intervenire al Senato, nonostante da parte di pressoché tutte le forze parlamentari fosse stato rivolto un appello in tal senso, per riparare all'errore commesso con arroganza con il decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di province, nel mentre la Commissione Affari costituzionali sta seriamente lavorando ad un progetto di revisione costituzionale volto a ripensare la relativa disciplina fondamentale. Esprime, quindi, un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, manifestando il proprio rammarico per l'assenza del deputato Zaccaria, che certamente avrebbe potuto diffondersi a lungo sulle criticità del medesimo, che presenta diversi profili di incostituzionalità e che, non di meno, in questa fase di normalizzazione, il Presidente della Repubblica ha firmato senza riserve.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare le osservazioni già svolte dai relatori, nonché gli interventi svolti dai colleghi Fiano e Duilio, rispettivamente in riferimento agli organismi di rappresentanza militare e ai benefici contributivi per i familiari dei disabili, sottolinea come non sarebbe comunque opportuno procedere ad un intervento sulle province in assenza di un provvedimento di riordino complessivo, pur comprendendo come le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 abbiano comunque dei problemi. In proposito evidenzia l'opportunità di lasciare spazio alla Commissione affari costituzionali che già si sta occupando della materia. Evidenzia quindi come con l'attuale provvedimento si sia superato quel monocameralismo di fatto che aveva caratterizzato la produzione normativa nei tempi più recenti. Auspica pertanto che analoga possibilità si possa ripetere anche con riferimento a provvedimenti importanti come il decreto-legge sulle liberalizzazioni attualmente all'esame del Senato. Nel ricordare comunque come vi siano degli interventi da giudicare positivamente come quelli sui lavoratori precoci ed esodati, malgrado siano ancora parziali, rileva come si sia tentato di introdurre modifiche migliorative rispetto alla manovra di dicembre. Ricorda inoltre le disposizioni in materia scolastica che hanno opportunamente modificato disposizioni risalenti al 2010, come anche quelle relative al patto di stabilità. Conclusivamente sottolinea come prevalgano gli aspetti positivi ed annuncia pertanto un atteggiamento favorevole del suo gruppo.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come, nel complesso, le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento abbiano un impatto finanziario sostanzialmente contenuto, ancorché molte delle proposte emendative approvate abbiano prorogato il termine di applicazione di disposizioni volte a conseguire risparmi. Rileva, inoltre, come non sia opportuno che in un ramo del Parlamento si introducano disposizioni giudicate inammissibili nel corso dell'esame in prima lettura ed auspica che su queste materie si possa intervenire nell'ambito di una riforma più complessiva dell'organizzazione dell'ordinamento dello Stato. Con riferimento alle considerazioni del collega Volpi, ritiene esagerato l'atteggiamento dei deputati della Lega Nord Padania, osservando come in passato i decreti-legge in materia di proroga dei termini avessero assunto dimensioni ben maggiori. A titolo di esempio, ricorda in primo luogo come nel corso dell'esame del decreto-legge n. 225 del 2010, intervenne lo stesso Capo dello Stato che inviò una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri. Richiama, altresì, il decreto-legge n. 248 del 2007, approvato sul finire della passata legislatura, il quale, nel corso dell'esame parlamentare, con il consenso di maggioranza e opposizione, si arricchì di disposizioni che in molti casi nulla avevano a che vedere con proroghe di termini contenuti in disposizioni legislative. Ritiene, invece, di raccogliere la provocazione del collega Volpi sul tema delle province, osservando come, a suo avviso, il Governo non debba intervenire in prima persona sulle materie attinenti all'organizzazione dello Stato, alla disciplina degli organi costituzionali e alla regolamentazione dei partiti, in quanto la sua agenda

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già contiene interventi assai complessi e delicati in materia di crescita, di liberalizzazioni e di semplificazioni. Con specifico riferimento al tema delle province, ritiene insoddisfacente la soluzione individuata a legislazione vigente, che di fatto impedirà la celebrazione dell'elezioni in otto province, affidando la gestione delle relative amministrazioni ad un commissario. A suo avviso, si tratta di una normativa irragionevole, che penalizza otto province rispetto alle altre, e ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per procedere ad un intervento organico in materia, che potrebbe realizzarsi anche nell'ambito del decreto-legge in materia di semplificazioni. Osserva, infatti, che il tema delle province dovrebbe essere affrontato nell'ambito di un complessivo ripensamento dell'organizzazione napoleonica del nostro Stato, ricordando come in occasione della costituzione della provincia di Fermo siano state contestualmente istituiti 17 uffici territoriali dello Stato. A suo avviso, pertanto, si potrebbe ipotizzare un intervento organico in materia, volto a ridurre le funzioni delle province e ad alleggerire il peso delle strutture territoriali dello Stato, anche avvalendosi dei risultati dell'attività di revisione della spesa avviata dal Ministro Giarda. Nel sottolineare come tale intervento potrebbe trovare collocazione, piuttosto che in provvedimenti d'urgenza, nell'ambito del disegno di legge relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato, ritiene che il Governo dovrebbe in questa fase evitare di ricorrere a continui interventi normativi in materia.

Fabio MERONI (LNP) ricorda che nel corso dell'esame alla Camera è stato approvato un ordine del giorno Simonetti che prevede il mantenimento delle province fino al 2013 e si chiede come mai quanti oggi contestano l'intervento del Governo in materia di province non lo abbiano votato: un intervento che impedisce oggi a tre milioni di cittadini di votare per il rinnovo degli organi provinciali e che domani lo impedirà a tutti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata alle 10.30.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.30.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.
C. 4205 e abb.-B.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame del testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 4205-4525-4526-4594-4596-4607-4620-4646-B, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato.
Fa presente che le Commissioni riunite I e V sono quindi chiamate ad esaminare il disegno di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione. Ricorda, infatti, che la Camera ha approvato in prima deliberazione il testo unificato dei progetti di legge costituzionale il 30 novembre 2011 e il Senato ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 15 dicembre 2011. Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento

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della Camera, dal 30 novembre 2011, data della prima deliberazione della Camera e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha conseguentemente iscritto il provvedimento nel programma dei lavori dell'Assemblea come primo punto del mese di marzo 2012.
Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti. Fa presente, pertanto, che nell'odierna seduta si svolgeranno le relazioni introduttive e l'esame preliminare, per poi passare direttamente alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Donato BRUNO (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda che il testo del quale le Commissioni avviano oggi l'esame per la seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione è lo stesso approvato dalla Camera in prima deliberazione il 30 novembre scorso. Il Senato, infatti, non lo ha modificato.
Le vicende che hanno portato all'approvazione del provvedimento sono a tutti note. La delicatezza del frangente attraversato dall'Italia e dall'Europa negli ultimi mesi dello scorso anno, col determinarsi di una situazione di grave emergenza nazionale e internazionale dovuta alle pressioni speculative dei mercati finanziari sull'area dell'euro e all'acuirsi delle incertezze relative alla sostenibilità dei debiti sovrani di molti Stati, tra cui l'Italia, ha fatto sì che in Parlamento i gruppi mettessero da parte le ordinarie e legittime divisioni per unirsi e contribuire a raggiungere in modo unanime e costruttivo un obiettivo che, prima ancora che richiesto dall'Unione europea, era stato da esse stesse riconosciuto come necessario.
Ricorda che il testo in esame è il risultato del lavoro svolto alla Camera, nel giro di appena due mesi, dalle diverse forze politiche in pressoché piena unità di intenti, con l'appoggio e il sostegno del Governo: un lavoro che ha permesso, a partire da otto progetti di legge, compreso un disegno di legge di iniziativa del Governo, di arrivare a definire un testo condiviso, che l'Assemblea, con alcune modifiche per lo più suggerite dalle stesse commissioni attraverso il comitato dei nove, ha esaminato in tre sole sedute, approvandolo infine il 30 novembre 2011 a larghissima maggioranza: 464 voti favorevoli, 11 astensioni, nessun voto contrario.
Lo stesso spirito di concordia ha permesso al Senato non solo di discutere il provvedimento in tempi ancor più ridotti, ma di approvarlo nello stesso testo adottato dalla Camera. Al Senato le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno esaminato il provvedimento in una sola settimana (dal 7 al 14 dicembre scorso) e l'Assemblea lo ha approvato senza modifiche rispetto alla Camera il 15 dicembre 2011, anche qui a larghissima maggioranza: 255 voti favorevoli, 14 astensioni e nessuno voto contrario.
È appena il caso di ricordare che in questo modo l'Italia ha di fatto già adempiuto a uno degli impegni previsti dal trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria, il quale prevede che le regole del cosiddetto patto di bilancio, tra cui quella secondo cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo, siano formalizzate negli ordinamenti interni con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di rango costituzionale, o di altro tipo purché ne garantiscano l'osservanza nella procedura di bilancio nazionale. Questo deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, che non è ancora stato firmato e dovrebbe essere firmato a marzo, presumibilmente in occasione del prossimo Consiglio europeo dell'1 e 2 marzo prossimi. Per l'attuazione di questo punto l'Italia è quindi in largo anticipo.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, si limita a ricordare in estrema sintesi che viene interamente novellato l'articolo 81 della Costituzione stabilendosi l'obbligo per lo Stato di assicurare per il proprio bilancio «l'equilibrio tra le entrate e le spese», in modo da

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tenere conto «delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Come deroga a questa regola generale è consentito il ricorso all'indebitamento al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali, comunque con la definizione di un percorso di rientro. È inoltre previsto che tutte le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, questo al fine di generalizzare l'obbligo, rendendolo valido per tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica.
Conclude osservando che la rapidità con cui si è giunti alla modifica della Costituzione su un punto importante come questo dimostra che, quand'è necessario, è possibile lavorare assieme in spirito di collaborazione per arrivare a un risultato in tempi brevi. Come presidente della Commissione affari costituzionali, non può che auspicare che lo stesso spirito di fattiva collaborazione si formi tra i gruppi anche sulle riforme istituzionali e della legge elettorale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore per la V Commissione, nel ricordare l'andamento dell'esame parlamentare del provvedimento, rileva che le ragioni che avevano suggerito al Parlamento un procedimento di approvazione accelerato - la volontà di stabilizzare la finanza pubblica e di fornire un'immagine solida ed affidabile del Paese - appaiono oggi ancora pienamente valide e, anzi, ancora più evidenti alla luce degli ulteriori impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea. Segnala che se, infatti, in occasione della prima deliberazione, il Parlamento era chiamato a tenere presente essenzialmente gli impegni assunti dal Governo con il Patto euro plus del 25 marzo 2011, volto a sollecitare l'introduzione, a livello nazionale, di disposizioni normative, preferibilmente ma non necessariamente, di livello costituzionale, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità e crescita, oggi il quadro europeo risulta più articolato e dettagliato ed idoneo a condizionare in misura più penetrante i legislatori nazionali.
Fa presente a riguardo che il Consiglio europeo straordinario del 30 gennaio 2012 ha raggiunto un'intesa in merita ad uno schema di «trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria», che sarà sottoscritto a marzo, verosimilmente nel corso del prossimo Consiglio europeo del 1o e 2 marzo 2012. Segnala che il nuovo trattato, pur essendo stato stipulato al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea e delle relative procedure, è volto a sviluppare il Patto euro plus nonché ad implementare il sistema risultante dalle proposte legislative approvate il 23 novembre in materia di governance economica, il cosiddetto six pack. Fa presente che il contenuto fondamentale del trattato è costituito da un patto di bilancio, il cosiddetto fiscal compact, diretto a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e a promuovere la governance economica dell'eurozona, in modo da supportare gli obiettivi della crescita sostenibile, dell'occupazione nonché della competitività e della coesione sociale. In particolare, le Parti contraenti, fermo restando il rispetto del diritto dell'Unione europea, sono impegnate ad introdurre e ad applicare, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, nella procedura di bilancio nazionale, le seguenti regole: il bilancio delle pubbliche amministrazioni dovrà essere in pareggio o in attivo: tale regola si considera rispettata se il disavanzo strutturale delle pubbliche amministrazioni rispetta l'obiettivo a medio termine specifico per paese come stabilito dalla recente modifica del Patto di stabilità, con un deficit che non eccede lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo; gli Stati contraenti potranno temporaneamente deviare dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di aggiustamento solo nel caso di circostanze eccezionali,

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ovvero eventi inusuali che sfuggono al controllo dello Stato interessato o che hanno un impatto significativo sul bilancio, ovvero in periodi di grave recessione, salvaguardando la stabilità del bilancio nel medio termine; nel caso di deviazioni significative dal valore di riferimento o dal percorso di aggiustamento verso di esso, le parti contraenti dovranno attivare un meccanismo di correzione automatica, da definire sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione, che includa l'obbligo per la parte contraente interessata di attuare misure per correggere la deviazione entro un determinato termine temporale.
Osserva che il provvedimento in esame appare idoneo a garantire il perseguimento di tutti gli obiettivi indicati dal nuovo trattato. Si riferisce, nello specifico, all'articolo 2, in base al quale il pareggio di bilancio viene introdotto in Costituzione facendo riferimento all'equilibrio dei bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni da attuare «in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea». Ritiene che tale formulazione appaia dotata della flessibilità necessaria a recepire, tra l'altro, la regola contenuta nel trattato secondo la quale l'obiettivo di medio termine, espresso in termini di disavanzo strutturale, può ritenersi rispettato qualora il deficit non ecceda lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo. In tal senso, rileva come trovi conferma la scelta del Parlamento di fare riferimento nell'articolato al concetto di «equilibrio» e non di «pareggio», quest'ultimo contenuto peraltro nel titolo del provvedimento e destinato ad assumere rilievo in sede di interpretazione e applicazione della disciplina di bilancio anche di livello sub costituzionale. Ritiene coerente, inoltre, la scelta di qualificare la nozione di equilibrio facendo riferimento «alle fasi favorevoli ed alle fasi avverse dei ciclo economico», in modo da poter riferirsi, in sede di applicazione del disposto costituzionale, al concetto di disavanzo strutturale.
Fa presente inoltre che le circostanze eccezionali previste dal trattato quali giustificazioni idonee a deviare temporaneamente dagli obiettivi di bilancio appaiono trovare all'articolo 5, comma 1, lettera d), del provvedimento un'adeguata tipizzazione ed un specifica disciplina aderente alla loro peculiare natura. Rileva che anche il meccanismo di correzione automatica appare trovare un fondamento nel meccanismo prefigurato, sia pure in termini generali, sempre dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) del provvedimento che richiede di accertare le cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di finanza pubblica, al fine di distinguere quelli legati all'andamento del ciclo economico, che non richiedono misure di correzione, quelli dovuti all'inefficacia degli interventi e quelli riconducibili agli eventi eccezionali di cui si è detto. Osserva che gli scostamenti negativi relativi alle ultime due tipologie di scostamenti dovranno essere registrati su di uno specifico conto e, una volta superato un determinato limite percentuale rispetto al prodotto interno lordo, si dovrà intervenire con misure di correzione. Rileva che il predetto limite può tuttavia essere superato quando lo scostamento negativo è dovuto ad eventi eccezionali, ma solo previa definizione di un apposito piano di rientro.
Rileva, inoltre, che ulteriori disposizioni del provvedimento risultano quantomeno opportune alla luce di un altro atto normativo della Unione europea, riferendosi, in particolare, alla proposta di regolamento, presentata il 23 novembre 2011, recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell'eurozona (COM(2011)821), laddove prevede che gli Stati debbano pubblicare annualmente i propri programmi di bilancio a medio termine basati su previsioni economiche fornite da un organismo indipendente, nonché istituire un ente di controllo indipendente per il monitoraggio degli andamenti di bilancio. Segnala che a riguardo viene in evidenza l'articolo 5, comma 1, lettera f), del provvedimento ove sono rese costituzionalmente necessarie verifiche, non solo preventive ma anche a

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consuntivo, sugli andamenti di finanza pubblica che dovranno essere affidate a un organismo indipendente da istituire presso le Camere, al quale attribuire altresì compiti di analisi della finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio da parte di Governo e Parlamento.
Volendo completare la verifica della coerenza del provvedimento con la più recente legislazione dell'Unione europea, ricorda come, sempre l'articolo 5, al comma 1, lettera e), preveda l'introduzione di regole sulla spesa al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di ridurre il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, in linea con il regolamento (UE) n. 1175/2011 che riforma il Patto di stabilità e crescita, ai sensi del quale la crescita annua della spesa non deve superare un tasso di riferimento commisurato al potenziale di crescita del PIL.
Ritiene che il rispetto e, al contempo, la possibilità di un adeguamento che tenga conto delle specificità del nostro Paese alla disciplina europea risulti facilitato dalla scelta effettuata dal Parlamento con il provvedimento in esame di intervenire in maniera articolata su tre livelli: poche ed essenziali novelle alla Carta; alcune disposizioni più puntuali, sempre di livello costituzionale, volte ad assicurare spessore ed efficacia ai principi contenuti nelle novelle; il rinvio ad una legge ordinaria, da approvare a maggioranza assoluta, della disciplina di dettaglio.
Evidenzia come, secondo l'opinione di alcuni economisti, alcuni dei quali sono stati ascoltati dalla Commissione in occasione dell'esame in sede referente finalizzato alla prima deliberazione del provvedimento, il pareggio di bilancio rappresenterebbe un vincolo eccessivamente rigido, specie se introdotto per via costituzionale, e che può ritenersi giustificato nell'attuale fase del ciclo economico ma non può valere come regola di valenza generale e con carattere permanente. Ritiene che un dato incontestabile e che risulta consolidato alla luce dell'attività istituzionale e normativa dell'Unione europea successiva al primo esame della materia da parte della Commissione, sia in ogni caso costituito dall'assunzione del principio del pareggio del bilancio quale elemento fondante nel medio-lungo periodo della politica di stabilizzazione finanziaria dell'eurozona.
Segnala che resta il problema, da tutti riconosciuto ma spesso, come emerge da ultimo dal trattato al quale ho accennato, più a parole che attraverso atti e fatti concreti, dell'altrettanto incontestabile necessità per i paesi dell'Unione europea di incrementare i rispettivi tassi di crescita e di poter competere a livello internazionale. Fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione non può risolvere tale ultima fondamentale questione ma ritiene che, se visto nel suo complesso, presenti margini di elasticità e di flessibilità non trascurabili e, in particolare, non precluda affatto ma, al contrario, agevoli, a fronte di una precisa garanzia in termini corretta ed equilibrata gestione della finanza pubblica a livello nazionale, il perseguimento in ambito europeo di strategie che si pongano come obiettivi la crescita, l'occupazione e la competitività.

Renato CAMBURSANO (Misto) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Parlamento, che, con grande anticipo rispetto ai tempi previsti dall'Unione europea, ha introdotto nella Costituzione una disciplina ferrea ma abbastanza flessibile da tenere conto dei casi eccezionali. Confida quindi nella possibilità di una rapidissima conclusione dell'esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalle Camere.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai presidenti, in qualità di relatori, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti

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del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
C. 4865-B Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta odierna, convocata alle ore 8.30.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, intervenendo in sede di replica, prende atto delle considerazioni critiche svolte nel corso della discussione, ma invita gli intervenuti a tenere conto anche degli aspetti migliorativi del provvedimento rispetto al passato, a cominciare dal fatto che reca un numero di proroghe più contenuto.
Si dice d'accordo con quanti hanno evidenziato come, in regime di bicameralismo perfetto, occorrerebbe assicurare ad entrambe le Camere lo stesso potere effettivo di modifica del testo. Rileva peraltro che la procedura di esame parlamentare di questo tipo di provvedimento, il quale ha assunto il carattere di provvedimento annuale, presenta diversi elementi di criticità. Si tratta infatti di fatto di un provvedimento «omnibus», sul modello dei disegni di legge finanziaria di una volta, ma, a differenza che per questi ultimi, i regolamenti parlamentari non prevedono una disciplina specifica, in particolare per quanto attiene all'ammissibilità degli emendamenti. Da questo punto di vista incidono, tra l'altro, anche le differenze tra i regolamenti di Camera e Senato, di cui non può che prendere atto. L'assenza di specifici presidi ha reso possibile, prima alla Camera e poi al Senato, in modo cumulativo, l'introduzione nel provvedimento di modifiche non coerenti con il testo iniziale.
Osserva, ancora, che servirebbe un miglior coordinamento tra gli omologhi gruppi parlamentari di Camera e Senato, i quali hanno spesso manifestato su determinati punti del provvedimento posizioni fortemente divergenti. Rileva, poi, che, considerata la natura di provvedimento omnibus, sarebbe stata opportuna la presenza nelle Commissioni di rappresentanti del Governo per ogni dicastero interessato dalle norme, e non del solo rappresentante dell'economia e delle finanze, il quale è chiamato soltanto a verificare che le modifiche parlamentari non determinino effetti negativi per le finanze pubbliche: sottolinea che da questo punto di vista il provvedimento risultante dall'esame parlamentare non presenta profili critici in quanto le innovazioni introdotte hanno determinato costi aggiuntivi contenuti e comunque coperti dal punto di vista finanziario.
Per contro si sono prodotte alcune contraddizioni normative e alcuni errori, anche perché i gruppi sono apparsi divisi su talune questioni e il Governo non ha potuto su alcuni problemi svolgere un ruolo di mediazione: ad esempio sul problema della TARSU in Campania.
Con riferimento agli interventi svolti, si limita a dire che sugli organi di rappresentanza militare si è svolta anche al Senato una lunga discussione e che la norma risultante è il frutto della mediazione raggiunta: l'amministrazione dovrà operare le necessarie compensazioni perché la spesa resti immutata.
Sull'UNIRE, ricorda che è al lavoro per la riforma del settore una commissione ministeriale di studio. Sull'Istituto mediterraneo di ematologia (IME) chiarisce che, di fronte alle pressioni esercitate al Senato, il Governo ha accolto gli emendamenti presentati. È stata prevista una copertura finanziaria per evitare il blocco dell'Istituto. Sulla infastrutturazione informatica per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza, sono stati potenziati i controlli contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. È stato prorogato l'incarico del commissario per la gestione del problema delle quote latte in modo che possa gestire la fase attuale.
In conclusione, auspica che in futuro non sia più necessario ricorrere ad un

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decreto-legge di proroga di termini o che almeno se ne possa ridurre il più possibile il contenuto.

Emanuele FIANO (PD) invita il Governo a fornire i chiarimenti da lui precedentemente richiesti in merito all'interpretazione dell'articolo 8, comma 1, lettera 01a), in materia di rieleggibilità immediata dei componenti degli organi di rappresentanza militare.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alla richiesta di chiarimenti del deputato Fiano.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dopo aver svolto i necessari accertamenti con il ministro competente.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che il provvedimento trasmesso dal Senato si muove in direzione opposta rispetto all'obiettivo della riduzione degli enti inutili. A suo avviso era corretta la modifica prevista dalla Camera in relazione all'Istituto mediterraneo di ematologia (IME).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le Commissioni passeranno ora alla votazione degli emendamenti e chiede se qualcuno intende intervenire sul complesso degli stessi.

Antonio BORGHESI (IdV) chiarisce che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono a risolvere i problemi generati dagli interventi sbagliati compiuti sul testo dal Senato e già richiamati nel corso della discussione preliminare.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, anche a nome del deputato Gioacchino Alfano, relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni, le Commissioni respingono gli emendamenti Lussana 1.34, Pastore 1.38, Volpi 1.36, Vanalli 1.35, Bragantini 1.37.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a verificare se i presentatori degli emendamenti siano disponibili a ritirare gli stessi per ripresentarli in Assemblea.

Massimo BITONCI (LNP) chiarisce che il suo gruppo è disponibile a ritirare gli emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea, salvo insistere per la votazione di un numero di emendamenti assai limitato presentati all'articolo 8.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, verifica che nessuno dei presentatori degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 insiste per la votazione.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede che sia posto in votazione l'emendamento Vanalli 8.3, osservando che la disposizione inserita dal Senato all'articolo 8, comma 1, lettera 01a) era stata respinta alla Camera per evitare una troppo prolungata permanenza negli organi di rappresentanza militare da parte di componenti già eletti. Il suo gruppo, in coerenza con la posizione assunta nel corso della prima lettura, propone la soppressione della disposizione in questione, chiedendo alla maggioranza di mostrare la medesima coerenza. Per quanto riguarda le altre modifiche apportate dal Senato all'articolo 8, fa presente che occorrerebbe tenere conto del fatto che la rappresentanza militare incontra ovvie limitazioni in ragione della natura e dell'ordinamento delle Forze armate.

Maurizio TURCO (PD) chiede che sia posto in votazione l'emendamento a sua prima firma 8.23 nonché chiarimenti in ordine alla possibilità che la questione dei sergenti possa essere effettivamente risolta nei tempi già previsti dal Senato senza oneri a carico del bilancio dello Stato e cosa accadrebbe qualora ciò non avvenisse. In particolare, chiede se si procederebbe

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in ogni caso alla elezione dei rappresentanti ovvero se verrebbe ulteriormente prorogato il loro mandato, che ha già superato i sei anni rispetto ai tre originariamente previsti. Pur confermando il voto favorevole sulla questione di fiducia che presumibilmente verrà posta dal Governo, conferma la propria contrarietà sulle disposizioni in discussione.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come il Senato, nel modificare il provvedimento in esame, in riferimento alla rappresentanza militare, abbia introdotto una questione sulla quale occorre sviluppare una riflessione. Evidenzia in proposito la debolezza dell'istituto e quindi la necessità di un intervento, confermando tuttavia la propria volontà di non concorrere a causare la decadenza del decreto-legge con un rinvio del testo al Senato. Al di là della possibilità di approvare un eventuale ordine del giorno, ritiene importante che il Governo fornisca indicazioni certe sulla volontà di procedere ad un riordino complessivo della materia, evidenziando come un'ulteriore proroga degli organi di rappresentanza militare rischi di avvalorare la tesi di chi vi vede la volontà di favorire una rendita di posizione ed annuncia pertanto la propria astensione sugli emendamenti in discussione.

Emanuele FIANO (PD) pur ricordando come l'eventuale modifica del decreto provocherebbe inevitabilmente la sua decadenza, fa presente che condivide le finalità degli emendamenti in discussione. Annuncia, quindi, la presentazione di un ordine del giorno in materia al fine di impegnare il Governo a compiere delle scelte definitive e insiste sulla richiesta di chiarimenti già avanzata in proposito, con particolare riferimento al fatto che il rinnovo degli organi avvenga effettivamente entro il 15 luglio. Sottolinea inoltre la necessità di chiarire, a seguito della modifica introdotta dal Senato, le questioni relative all'eventuale rielezione dei componenti degli organi di rappresentanza sindacale.

Raffaele VOLPI (LNP) richiamando il proprio intervento nel corso dell'esame preliminare del provvedimento, sottolinea la necessità di fare chiarezza, rilevando come gli organi di rappresentanza militare svolgano sicuramente compiti importanti e debbano pertanto garantire un'adeguata rappresentatività. Nel ricordare l'intervento dell'onorevole Vanalli, osserva come le modifiche adottate dalla Camera siano state più asettiche, mentre il Senato ha inteso compiere una scelta più complessa che solleva il dubbio di essere diretta a soddisfare gli interessi degli attuali membri. Evidenzia quindi come un ordine del giorno in materia non avrebbe la necessaria efficacia, essendo invece necessaria una modifica normativa.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come non vi siano le condizioni per rinviare il provvedimento al Senato e come la partecipazione ad una maggioranza importi anche una serie di responsabilità. Rileva come tale atteggiamento, per quanto concerne il suo gruppo, varrà per tutto il provvedimento e non solo su tale questione e annuncia quindi un voto contrario del Partito Democratico, per tali ragioni, sulle proposte emendative in questione.

Maurizio TURCO (PD) rileva come ci si trovi di fronte alla terza violazione consecutiva della legge. Chiede quindi di accantonare l'emendamento in questione, relativo all'articolo 8, in attesa che il Governo chiarisca, senza lasciare ombra di dubbio, che entro il 15 luglio saranno terminate tutte le procedure previste dall'articolo 8, come modificato dal Senato, per poter procedere al rinnovo degli organismi in questione, a prescindere dal resto. Non vorrebbe, infatti, che si utilizzasse il testo della legge come alibi per un'ulteriore proroga del mandato dei componenti in carica, che sarebbe assolutamente inaccettabile.
Chiede quindi al Governo di chiarire se è disposto ad impegnarsi ad indire comunque, e nei tempi previsti, le elezioni per gli organi di rappresentanza militare.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, ricorda che il Governo

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si è già espresso dando una interpretazione chiarificatoria sui dubbi e le perplessità riguardanti la formulazione dell'articolo 8, rappresentati nel corso della seduta. Il Governo si è inoltre riservato di svolgere un ulteriore intervento sulla questione nel corso della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che nel corso dell'esame in Assemblea potrà intervenire del Ministero della difesa per specificare puntualmente come si intende operare alla luce delle nuove disposizioni legislative.

Guido CROSETTO (PdL) ritiene che il Ministero della difesa abbia la possibilità di adeguare in tempo le procedure in essere rispetto a quanto stabilito dal provvedimento in esame. Occorre comunque, a suo avviso, prevedere una «rete di salvaguardia» per evitare che vi siano motivi per disporre un ulteriore rinvio nello svolgimento delle elezioni in questione.
Rileva in proposito come sia inaccettabile che motivi organizzativi possano divenire motivo per disporre una ulteriore proroga. Il Governo deve dunque fornire elementi di certezza, assicurando che, se anche dovesse insorgere qualche impedimento, venga comunque assicurato lo svolgimento delle elezioni nei tempi previsti, con un sistema o con un altro.

Claudio D'AMICO (LNP) prende atto che sul merito della questione testé posta dai colleghi vi è ampia condivisione ma non si interviene per non rischiare di mettere in discussione la stessa conversione del decreto-legge in esame. Sottolinea peraltro come sia necessaria una scelta: credere che il Governo darà seguito all'ordine del giorno che è stato preannunciato o modificare il testo in esame.
Ricorda come più volte non vi sia stata una piena rispondenza dell'operato del Governo rispetto ad ordini del giorno accolti in Parlamento. Pertanto, nel momento in cui si decidesse di limitarsi solo alla presentazione di un ordine del giorno, ciò equivarrebbe a «gettare la spugna».

Maurizio TURCO (PD) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento in questione, riservandosi di presentarlo in Assemblea, auspicando che quanto evidenziato dal collega Crosetto sia poi accolto dal Governo, dandovi piena attuazione. Il collega Crosetto ha infatti chiesto certezza da parte del Governo, ed in particolare del Ministero della difesa, nell'assicurare che entro il termine del 15 luglio siano concluse le operazioni concernenti la rappresentanza militare. Ciò che non deve assolutamente accadere è l'insorgenza di nuovi alibi per ulteriori proroghe dei mandati in essere. Chiede quindi al Governo di chiarire in Assemblea l'impegno a seguire tale impostazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gidoni 8.3.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia la disponibilità del suo gruppo a considerare gli emendamenti presentati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prende atto che nessuno insiste per la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 9, 9-bis, 10, 11, 13-bis, 14, 15 e 18-bis.

Fabio MERONI (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento Torazzi 22-bis.1. Ricorda a riguardo le modifiche introdotte al Senato - che hanno ridotto a 13 anni i 15 anni previsti dalla Camera per la tutela dei prodotti in questione - ed il rischio che si venga in possesso di importanti know how industriali. Rileva come il rischio sia di azzerare di fatto l'emendamento votato alla Camera.

Le Commissioni respingono l'emendamento Torazzi 22-bis.1.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede che si proceda alla votazione dell'emendamento Bitonci 23.2. Ricorda, infatti, che è in corso la discussione sui compensi riguardanti i dipendenti pubblici e che l'emendamento in questione riguarda la

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modifica intervenuta al Senato con riferimento all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente ai compensi che riguardano le società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Ricorda inoltre che, nell'ambito del provvedimento attuativo dell'articolo 23-ter del medesimo decreto-legge, si sta discutendo in questi giorni se sia possibile intervenire per via normativa sui contratti in essere; non vede quindi per quali ragioni non si possa dare attuazione subito anche al suddetto articolo 23-bis.
Rileva che nel momento in cui vengono chiesti grandi sacrifici ai cittadini, con interventi sulle tasse e sulle pensioni, non si possa derogare sui tetti alle retribuzioni dei manager delle società a partecipazione pubblica. Evidenzia inoltre come da notizie recenti apparse sugli organi di stampa risulti che alcuni consigli di amministrazione delle suddette società starebbero aumentando i loro compensi così da potersi premunire nel caso in cui venisse data attuazione al suddetto articolo 23-bis e fosse sancito il principio dell'intangibilità dei contratti e delle misure già poste in essere

Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 23.2.

Marco MARSILIO (PdL) interviene sul proprio emendamento 25-bis.1 e si dichiara disponibile ad accogliere l'invito al ritiro proposto dai relatori, per rispetto nei confronti della Commissione e di tutti i deputati.
Ricorda che nel corso dell'esame presso la Camera era stata approvata una disposizione sugli indennizzi dei beni dei cittadini italiani in Libia che prevedeva un finanziamento triennale, ricorrendo alla copertura finanziaria già utilizzata in precedenza. Vi era stata una ampia discussione parlamentare ed un tentativo di individuare una differente copertura finanziaria. Quindi, nonostante il parere contrario del Governo, i gruppi avevano unanimemente approvato tale disposizione. Nel ringraziare quindi coloro che lo hanno seguito in tale occasione, prende atto che in questa fase non vi sono le condizioni politiche per modificare nuovamente il testo e prevedere una nuova lettura al Senato del provvedimento.
Sottolinea, peraltro, come resti il fatto che il Senato, limitando a un anno la durata dei benefici, ha assunto una decisione poco rispettosa della volontà espressa dai gruppi politici in Commissione alla Camera e che, alla fine, lo stesso Governo non ha individuato una diversa copertura finanziaria, ripresentandone anche al Senato una analoga. Ciò dimostra che la strada seguita era quella giusta e che quella individuata presso questo ramo del Parlamento era l'unica copertura finanziaria possibile.
Preannuncia quindi l'intenzione di presentare in Assemblea un ordine del giorno ed auspica che tutti i gruppi vogliano sostenerlo. Sottolinea infatti come la vicenda degli indennizzi in questione non possa esaurirsi con la previsione recata dal decreto-legge in esame che, seppure di alto valore morale, è di entità modesta. Occorre infatti intervenire adeguatamente e quanto prima per chiudere definitivamente questa dolorosa vicenda.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si unisce alle considerazioni politiche testé svolte dal collega Marsilio e sottolinea come la necessità di affrontare adeguatamente la questione che attiene ai rimpatriati libici renda urgente un impegno del Governo per dare seguito all'intervento legislativo previsto dal provvedimento in esame, che va in quella direzione.
Richiama quindi la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, da cui si evince l'inappropriatezza di alcune misure contenute nel provvedimento in esame. Sottolinea quindi come la disposizione in esame non sia certamente una misura estranea alla finalità del provvedimento né possa essere considerata in contraddizione con l'articolo 77 della Costituzione.
Sottolinea l'esigenza di riflettere, sotto il profilo politico, sulla circostanza per cui il Senato sistematicamente modifica le disposizioni approvate dalla Camera e il

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Governo assuma atteggiamenti discontinui nei due rami del Parlamento e osserva che quanto accaduto con riguardo alla disposizione in esame è espressione di tale modo ondivago con cui si muovono il Governo e il Parlamento, rilevando la necessità di fare in modo che vi sia continuità nelle posizioni politiche assunte alla Camera e al Senato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che non sia meritato l'epiteto di «ondivago» nei confronti del Governo, tanto più in relazione alla disposizione in esame. Ricorda infatti che il Governo si era espresso alla Camera in senso contrario per la copertura finanziaria utilizzata, che non era stata certificata ed avallata dalla Ragioneria generale dello Stato. Al Senato è stata modificata la previsione - che da triennale è divenuta annuale - ed è stata modificata la copertura finanziaria, con un atteggiamento del Governo quindi coerente rispetto all'impostazione originaria.
Rileva come la difficoltà molto spesso risieda nel fatto che i gruppi parlamentari esprimono posizioni sovente diverse alla Camera e al Senato, rendendo così difficile una piena coerenza da parte del Governo.

Massimo BITONCI (LNP) chiede che si proceda alla votazione dell'emendamento Fogliato 26-bis.1, soppressivo dell'articolo 26-bis che reca, di fatto, un rifinanziamento anziché una proroga di termini. Rileva che la Svimez, nei confronti della quale viene disposto il finanziamento di 500 mila euro, ha già ottenuto cospicue risorse finanziarie, ricevendo in particolare 1.118 mila euro per l'anno 2012, 902 mila euro per l'anno 2013 e 991 mila euro per l'anno 2014. Non comprende pertanto le ragioni di procedere ad un ulteriore finanziamento, considerato che l'ente in questione non ha finora prodotto risultati concreti e visibili e che, oltretutto, in Italia vi sono molte associazioni che svolgono studi economici di rilievo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fogliato 26-bis.1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prende atto che nessuno insiste per la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 27-bis e 29.

Matteo BRAGANTINI (LNP)chiede che si proceda alla votazione dell'emendamento Bitonci 29-bis.2, sottolineando come non sia comprensibile la volontà di continuare a mantenere un carrozzone come l'EIPLI, per chi sa quali motivi. Non concorda quindi sulla previsione di un'ulteriore proroga riguardante l'ente in questione ed auspica che quanto prima di proceda alla sua definitiva soppressione, da cui forse finalmente potranno derivare risparmi per la finanza pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 29-bis.2.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prende atto che nessuno insiste per la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento, che dopo le modifiche apportate dal Senato presenta un contenuto ancora peggiore.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento, riservandosi di ripresentare gli emendamenti del suo gruppo in Assemblea, nel cui ambito potranno essere approfonditamente esaminati e discussi.

Pier Paolo BARETTA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento, richiamando le ragioni politiche già espresse nella seduta odierna. Pur confermando talune perplessità su alcune scelte di merito adottate dal Senato, rileva

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come il rischio connesso ad un'eventuale nuova lettura da parte del Senato lo induca ad esprimersi in senso favorevole.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento, richiamando le considerazioni già espresse nel corso della discussione svolta nella giornata odierna.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.20.