SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.
La seduta comincia alle 13.50.
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che il provvedimento in titolo sarà posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea il prossimo mercoledì 2 novembre 2011 e che, pertanto, l'esame in Commissione dovrà essere molto veloce. Informa inoltre i colleghi che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato nelle ore 18 odierne.
Enzo RAISI (FLpTP), relatore, ricorda che il provvedimento, approvato dal Senato lo scorso 20 ottobre, giunge in seconda lettura alla Camera. Illustra quindi le modifiche apportate al testo che risulta ora composto di 21 articoli.
Pag. 149All'articolo 2 recante i principi generali, si specifica che anche il modello societario concorre a definire lo statuto delle imprese e si include, sempre fra i principi generali quello per cui l'impresa debba operare in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità e che, nell'accesso al credito, l'impresa debba godere di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie. Si prevede, altresì, di valorizzare la formazione svolta in azienda, soprattutto per le tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Inoltre, la nuova lett. p) prevede «il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a princìpi di equità, solidarietà e socialità». I nuovi commi 2 e 3 dispongono rispettivamente che, nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui al comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate già individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purché non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.
All'articolo 3 in materia di libertà associativa, si prevede che le norme sui componenti degli organi amministrativi si applichino anche agli enti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base associativa. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione.
All'articolo 6, in materia di procedure di valutazione, si prevedono alcune modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). In particolare, nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali; i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione; la relazione AIR dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo, si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa. Il nuovo comma 6 stabilisce, inoltre, che le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo articolo 8 prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per la finalità descritta è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.
All'articolo 10 sono state soppresse le disposizioni specifiche relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, mentre si prevede espressamente l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il nuovo articolo 12 prevede una modifica all'articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevedendo che, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici e ai servizi di progettazione, sia sostituito l'importo massimo di 100.000 con le soglie previste dai contratti di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del citato codice degli appalti pubblici.
Il nuovo articolo 14 disciplina la creazione di un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi per l'efficientamento dei processi produttivi, il miglioramento delle performance ambientali e la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico. Il citato Consorzio (COSL) dovrà gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio. Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate. Il COSL è sottoposto alla vigilanza del MISE a cui deve infatti inviare il piano operativo annuale ed il bilancio.
Anche il successivo articolo 15 prevede l'applicazione dell'articolo 118, comma 3, del citato Codice degli appalti, che disciplina le modalità di pagamento e di fatturazione degli importi dovuti anche ai contratti di fornitura con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento delle forniture.
All'articolo 16 in materia di politiche pubbliche per la competitività le modifiche introdotte al Senato prevedono che la riserva minima del 60 per cento garantita alle micro, piccole e medie imprese sia per ciascuna delle misure di incentivazione previste. Fra gli obiettivi elencati espressamente la nuova lett. h) prevede che lo Stato promuova l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e medie imprese. Il nuovo comma 3 dispone che tutti i provvedimenti sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nuovo comma 4 dispone che per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere più effettivo il principio di equità e di libera concorrenza nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.
Anche l'articolo 17, che istituisce il nuovo Garante per le micro, piccole e medie imprese, è stato ampiamente modificato. Segnala, in particolare, la nuova lett. d) che prevede fra le funzioni ad esso attribuite anche quella di segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese; la lettera f) volta monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche; la lettera g) volta a coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e).
Infine, con riferimento al tavolo di consultazione permanente previsto fra Garante ed associazioni maggiormente rappresentative si prevede che tali consultazioni si svolgano con regolarità e che le associazioni possano presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.
All'articolo 18, dedicato alla legge annuale, si specifica che tale strumento legislativo riguarda le micro, le piccole e le medie imprese.
Gabriele CIMADORO (IdV) chiede chiarimenti sull'articolo 14 del provvedimento, introdotto dal Senato, che prevede la costituzione di un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi.
Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che l'articolo 14 è nato dall'iniziativa di alcuni senatori, che il Governo ha sostenuto, volta a fronteggiare l'attuale crisi del settore della produzione di laterizi che coinvolge numerose piccole imprese.
Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.
La seduta comincia alle 14.30.
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Testo unificato C. 3681 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.
Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo dichiarandosi comunque disponibile a recepire eventuali osservazioni che emergessero dal dibattito.
Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.
La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.
C. 4624 Governo
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Stefano ALLASIA (LNP), relatore, sottolinea che l'istituzione dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (International Renewable Energy Agency, IRENA) è avvenuta il 29 gennaio 2009 con
Pag. 152la Conferenza istitutiva di Bonn in occasione della quale è stato adottato lo Statuto in esame, firmato in quella circostanza da 75 Paesi, tra i quali l'Italia.
La funzione dell'Agenzia in questione è quella di promuovere l'adozione accresciuta e generalizzata e di tutte le forme di energia rinnovabile nella prospettiva dell'implementazione della sostenibilità dell'approvvigionamento, in un contesto di accresciute misure volte ad assicurare l'efficienza energetica, come si evince dall'Articolo II dello Statuto. Tali misure, sono considerate prioritarie nel sostegno alle politiche degli Stati aderenti per il contributo che l'energia rinnovabile può dare alla tutela dell'ambiente.
L'Agenzia IRENA, in quanto centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile, agisce sia sul piano della ricerca, della formazione, dello sviluppo e dell'implementazione tecnologica favorendone la diffusione tra gli Stati membri anche tramite forme di assistenza strategica, sia assicurando una interazione tra i vari organismi interessati alle questioni inerenti tali forme di energia, dopo aver accuratamente analizzato e monitorato quanto avviene sullo scenario globale. Sottolinea che l'elemento caratterizzante di IRENA consiste nella sua vocazione universale, che la rende potenzialmente aperta all'adesione di tutti i Paesi della comunità internazionale su base paritaria, anche se rileva che, ad oggi Brasile, Russia e Cina, non hanno firmato lo Statuto, che l'India, quarto paese BRIC, ha invece sottoscritto e ratificato.
Lo Statuto, finalizzato a regolare l'organizzazione e le attività di IRENA, alla data del 18 settembre 2011 risulta firmato da 155 membri e ratificato da 85 Stati, tra cui Stati l'Unione europea. Attualmente lo statuto dell'IRENA deve ancora essere ratificato da otto Stati dell'Unione europea, tra cui figurano, oltre all'Italia, l'Austria, il Belgio, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, il Regno Unito e l'Ungheria.
Illustrando sinteticamente i contenuti, ricorda che lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili si compone di 20 articoli. Particolare rilievo assume l'articolo III che reca le definizioni di energia rinnovabile - bioenergia, energia geotermica, idraulica, dei mari, solare ed eolica - e l'articolo IV che individua le attività dell'Agenzia, consistenti, tra l'altro, nell'analisi e monitoraggio delle migliori pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile; nella fornitura, a richiesta, di consulenza e assistenza ai Paesi membri, anche riguardo il tema dei finanziamenti; nella promozione e sviluppo di capacità e competenze relativi a tale ambito; nella messa a disposizione di interventi di rafforzamento delle capacità; nella promozione della ricerca e nella diffusione di informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile.
Con l'articolo VIII sono costituiti come organi principali dell'Agenzia l'Assemblea, il Consiglio e il Segretariato, con sede ad Abu Dhabi. All'Assemblea e al Consiglio è riconosciuta la facoltà di costituire, con l'approvazione dell'Assemblea, gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con le norme dello Statuto.
L'articolo IX riguarda l'Assemblea di IRENA, che ne è l'organo supremo e dove sono presenti tutti i Paesi membri con un loro rappresentante dotato di diritto a un voto. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio, approva il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia come trasmessi dal Consiglio e dispone dell'autorità per modificare entrambi; approva eventuali emendamenti allo Statuto; delibera su ogni questione statutaria e sui progetti aggiuntivi dei Paesi membri che non comportino oneri di bilancio; decide questioni procedurali (adozione delle regole di procedura proprie e del Consiglio, elezione dei membri, eventuale istituzione di organi sussidiari); sceglie la sede dell'Agenzia e nomina il Direttore generale. I suoi lavori sono organizzati in sessioni annuali che, salvo diversa decisione, avranno luogo presso la sede di Abu Dhabi.
Con l'articolo X vengono delineati composizione, compiti e funzioni del Consiglio: composto di un numero variabile di membri,
da undici a ventuno eletti dall'Assemblea a rotazione e a scadenza biennale, si riunisce con frequenza semestrale presso la sede dell'Agenzia. Il Consiglio è responsabile nei confronti dell'Assemblea e ad essa risponde. Ne prepara il lavoro curando l'ordine del giorno, nonché i progetti di bilancio e di programma di lavoro; indirizza e controlla l'attività del Segretariato, in particolare esaminandone il rapporto consuntivo annuale delle attività svolte da sottoporre poi all'Assemblea e, con l'accordo di quest'ultima, conclude accordi con singoli Paesi, organizzazioni e agenzie internazionali.
Il bilancio dell'IRENA (articolo XII) è finanziato da contributi obbligatori dei suoi membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, da contributi volontari e da altre fonti.
Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA. L'articolo 3, che reca la clausola di copertura finanziaria, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 570.240 euro all'anno a decorrere dal 2011 si provvede tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Andrea LULLI (PD) nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, riterrebbe tuttavia opportuno prevedere una osservazione volta a informare le istituzioni parlamentari sull'attività e i risultati annualmente conseguiti dall'Agenzia per le energie rinnovabili.
Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene opportuno prevedere un'osservazione che dia conto dell'impiego delle risorse economiche da parte dell'Agenzia.
Stefano ALLASIA (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni che recepiscono i rilievi formulati dagli onorevoli Lulli e Cimadoro (vedi allegato 1).
La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.
La seduta comincia alle 19.30.
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di questa mattina.
Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che sono pervenuti alcuni emendamenti, che sono in distribuzione (vedi allegato 2).
Enzo RAISI (FLpTP), relatore, ha già sottolineato l'opportunità di non modificare il testo pervenuto dal Senato, ed
Pag. 154esprime coerentemente parere contrario sugli emendamenti presentati, a prescindere dal loro contenuto.
Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.
Andrea LULLI (PD), dichiara che il suo gruppo è favorevole nel complesso al provvedimento e che quindi si adopererà per una sua sollecita approvazione; non può non sollevare però pesanti perplessità in relazione all'articolo 12, inserito dal Senato.
La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Versace 2.1, gli identici Mariani, 12.1 e Versace 12.2, e Zeller 13.1.
Manuela DAL LAGO, presidente, avverte i colleghi che, a conclusione dell'esame degli emendamenti, il testo sarà ora inviato tempestivamente alle commissioni competenti per l'espressione del parere.
La seduta termina alle 19.40.