CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2011
474.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e VII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che, la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 34 del 2011, già approvato con modificazioni dal Senato, che reca norme in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, in primo luogo, illustra l'articolo 3, che modifica

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l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, il quale, fino al 31 dicembre 2010, vietava ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il termine di efficacia del divieto, già prorogato al 31 marzo 2011 dal recente decreto proroga termini (decreto-legge n. 225 del 2011), viene ora spostato al 31 dicembre 2012.
Rileva, inoltre, che l'articolo 3 ridefinisce anche l'ambito di applicazione della norma, prevedendo che essa si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. L'articolo in esame introduce altresì una deroga al citato divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (Atto Senato n. 2665) si sottolinea come le modifiche circa l'ambito di applicazione del divieto siano collegate agli orientamenti espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore.
Ricorda, inoltre, che sulla opportunità di mantenere in vigore il divieto in questione la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in una segnalazione del 24 novembre 2010, ha affermato che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza.
Fa presente altresì che l'articolo 4 del decreto-legge introduce alcune modifiche in materia di disciplina dell'assegnazione delle frequenze televisive, anche in relazione all'attuazione delle norme contenute nella legge di stabilità 2011 (articolo 1, commi da 8 a 13, della legge n. 220 del 2010), che prevedono una procedura di gara per l'assegnazione di frequenze agli operatori di telefonia mobile.
In particolare, il comma 1, primo periodo, proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire, con le modalità di cui all'articolo 8-novies, comma 5, del decreto-legge n. 59 del 2008, il calendario definitivo per il passaggio al sistema di trasmissione televisiva digitale terrestre.
Il secondo periodo del comma 1 prevede che, entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione definitiva dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla citata legge n. 220 del 2010. Viene quindi anticipato il termine di tale assegnazione, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della stessa legge n. 220 del 2010, avrebbe dovuto realizzarsi prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica vale a dire entro il 31 dicembre 2012.
Per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, il provvedimento ministeriale dovrà predisporre, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:
entità del patrimonio al netto delle perdite;
numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

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ampiezza della copertura della popolazione;
priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Il secondo e terzo periodo del comma 1 regolamentano le modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al citato articolo 1 della legge di stabilità 2011.
L'ultimo periodo del comma 1, infine, demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1o gennaio 2011, non destinatari di diritti d'uso sulla base delle graduatorie definite secondo i criteri sopra indicati.
La relazione del Governo sottolinea come la nuova normativa introdotta con la sopra citata legge di stabilità, riducendo le risorse frequenziali disponibili, ha determinato un quadro di risorse scarse, che rende necessario procedere allo svolgimento di una selezione per individuare i soggetti destinatari delle stesse. Non risulta infatti possibile assegnare per le trasmissioni in digitale una frequenza a tutti i soggetti legittimamente operanti in analogico, in quanto le risorse, almeno in alcune regioni, sono oggettivamente insufficienti. Si tratta quindi di individuare in tempi brevi efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi, prevedendo nel contempo l'obbligo per gli assegnatari di riservare parte della propria capacità trasmissiva in favore dei soggetti esclusi dall'assegnazione.
Segnala infine una norma, contenuta all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, concernente il settore dell'autotrasporto. L'articolo 1, comma 1, prevede l'incremento delle risorse in favore del Fondo Unico per lo spettacolo, mentre il comma 3 abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale di 1 euro sui biglietti cinematografici per il periodo 1o luglio 2011-31 dicembre 2013. Il comma 4 - a copertura degli oneri di 236 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 per interventi a favore della cultura e di 45 milioni di euro per il 2011 e 90 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 derivanti dall'abrogazione del citato contributo speciale a carico dello spettatore per l'accesso nelle sale cinematografiche - dispone l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo, e sul gasolio usato come carburante.
L'ultimo periodo del comma 4 dispone il rimborso del maggior onere derivante da tali aumenti nei confronti di: soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sulle parti di competenza del provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti di Grandi Navi Veloci in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato Trasporti, FAI-Conftrasporto e Unatras, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.15 alle 20.45.