SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.
La seduta comincia alle 12.35.
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), il disegno di legge C. 4086, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese.
Il decreto-legge, che si componeva originariamente di 3 articoli, è stato radicalmente modificato nel corso dell'esame al Senato, è si arricchito di numerosi altri contenuti.
Passando ad una sintetica illustrazione dei contenuti del decreto-legge rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto come l'articolo 1, comma 1, fissi al 31
marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei «regimi giuridici» indicati nella Tabella 1 allegata, con scadenza anteriore al 15 marzo 2011.
Il comma 2 rimette invece al Governo la possibilità di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2011, con uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine del 31 marzo 2011 indicato dal comma 1, ovvero di prorogare fino al 31 dicembre 2011 gli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella Tabella 1 allegata con scadenza successiva al 14 marzo 2011.
Il comma 2-bis prevede che le proroghe dei termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
Il comma 2-quinquies stabilisce inoltre che i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1 con scadenza successiva al 31 marzo 2011 sono prorogati al 20 aprile 2012.
In tale contesto, evidenzia specificamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come la disposizione escluda dal meccanismo di proroga i termini relativi alla pubblicazione degli studi di settore, i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 195 del 1999, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ciascun anno.
Sono inoltre esclusi i termini relativi alla disciplina per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e quelli concernenti la presentazione, entro il mese di aprile di ogni anno, della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.
Per quel che concerne le disposizioni elencate nella Tabella 1 allegata all'articolo 1, segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze:
la proroga del termine, fissato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 207 del 2008, fino al quale continuano ad applicarsi le norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale;
la proroga del regime transitorio introdotto dall'articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009 sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA);
la proroga del termine di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, nonché della decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma;
la proroga del termine di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008, a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni;
la proroga del termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005, entro il quale l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali che non sia stata trasferita dalla società concessionaria ad altra società, viene gestita da Riscossione Spa o dalla sue società partecipate;
la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale; al riguardo si ricorda che a partire dall'anno 2009 tale pubblicazione deve avvenire entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore;
il differimento del termine previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009 per l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi;
la proroga del periodo di sperimentazione, previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo alla destinazione delle entrate del gioco del Bingo, fissata nel seguente modo: le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco;
la proroga del termine di cui all'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007, entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 reca disposizioni concernenti il 5 per mille dell'IRPEF.
In particolare, il primo periodo del comma 1 estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 - con le quali è stata dettata la disciplina del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2010 relativamente alle dichiarazioni dei redditi 2009 - anche all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010.
Il secondo periodo del comma 1 estende all'esercizio finanziario 2011 l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, con il quale sono state indicate le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010. Conseguentemente, i termini stabiliti nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono aggiornati dal 2009 al 2010, dal 2010 al 2011 e dal 2011 al 2012.
Il terzo periodo individua l'ammontare delle risorse complessivamente destinate al 5 per mille per l'anno 2011 in 400 milioni di euro, specificando inoltre che, a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro è destinata ad interventi per ricerca e assistenza domiciliare dei malati in tema di sclerosi amiotrofica (ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria per il 2007, istitutivo del Fondo per le non autosufficienze).
Il quarto periodo precisa che alla determinazione delle risorse, come sopra individuate, concorrono le somme già indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) stanziate per le stesse finalità, ossia 100 milioni di euro per la liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF e 100 milioni di euro per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica. Le maggiori risorse complessivamente individuate dalla norma rispetto alla legge di stabilità 2011 ammontano, pertanto, a 200 milioni di euro, ai quali si fa fronte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge.
Il comma 1-ter stabilisce che, fino all'attuazione del processo di attuazione del federalismo demaniale, l'autorità competente provvede alla ricognizione dei compendi immobiliari, costituiti da terreni agricoli e da valli da pesca della laguna di Venezia, che risultavano in precedenza di proprietà privata, in quanto costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.
Il comma 2 differisce dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine, previsto dal decreto ministeriale 1o dicembre 2010 relativamente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto nei giorni dal
31 ottobre al 2 novembre 2010, per il versamento dei tributi; dei contributi previdenziali ed assistenziali; dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
All'onere derivante dalla disposizione, stimato in 93 milioni di euro per l'anno 2010, si fa fronte ai sensi del già citato articolo 3.
I commi da 2-bis a 2-octies recano una serie di disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti.
In particolare, il comma 2-bis stabilisce che la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del completo ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata attraverso aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali. In dettaglio, i comuni e le province possono deliberare un'apposita maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica rispettivamente spettanti.
Il comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania per i quali sia stata disposta una riduzione dei trasferimenti erariali, a seguito dell'abbattimento dei debiti dei predetti comuni nei confronti dei consorzi operanti nel ciclo di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 195 del 2009, deliberino, a decorrere dal 2011, a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione della predetta addizionale all'accisa sull'energia elettrica, con aliquota indifferenziata, tale da determinare un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.
Il comma 2-quater prevede che il Presidente della regione interessata da calamità naturali o catastrofi possa deliberare aumenti, siano al limite massimo consentito dalla legislazione vigente, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di 5 centesimi per litro. Inoltre, qualora le predette misure non siano sufficienti, la regione può chiedere l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile; nel caso in cui venga utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste, il Fondo stesso è reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e dell'aliquota dell'accisa sul gasolio, la quale è disposta, in misura non superiore a 5 centesimi per litro, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane.
Il comma 3 prevede la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, in scadenza tra il 1o gennaio ed il 31 ottobre 2011.
La disposizione prevede inoltre che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia disciplinata la ripresa della riscossione delle rate non versate, in termini tali da non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 4 dispone, a decorrere dal 1o gennaio 2001, la proroga sino al 31 dicembre 2013 di una serie di incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e scaduti nel 2010.
Più in dettaglio, rileva come le disposizioni agevolative di cui viene disposta la proroga siano quelle dettate dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
Al riguardo, ricorda che i commi da 325 a 334 della legge n. 244 hanno introdotto meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (cosiddetto tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (cosiddetto tax credit interno).
I commi da 335 a 337 hanno inteso avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. I commi 338, 339, 340 e 341 hanno disposto ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografica.
Il comma 4-bis specifica, per quanto concerne specificamente gli interventi agevolativi recati (sotto forma di crediti di imposta) dai commi 325, 327 e 335 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, che ad essi non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della stessa legge finanziaria per il 2008, il quale ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2008, un limite massimo di utilizzo del credito d'imposta, fissato in misura pari a 250.000 euro annui.
Il comma 4-ter prevede che a decorrere dal 1o luglio 2011, e fino al 31 dicembre 2013 è istituito un contributo di un euro per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche escluse quelle delle comunità ecclesiali o religiose. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia saranno stabilite le disposizioni attuative, anche ai fini della riscossione e versamento del contributo, il quale è a carico dello spettatore.
Il comma 4-quater reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, stabiliti in 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, a valere, per metà, sulle risorse individuate dall'articolo 3 del decreto-legge e, per l'altra metà, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo istituito dal comma 4-ter.
Il comma 5, dispone la proroga, per il periodo d'imposta 2011, dell'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.
La proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012, per la cui copertura si rimanda al successivo articolo 3.
Al riguardo, rammenta che l'agevolazione di cui si dispone la proroga (inizialmente istituita dall'articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal 1998 al 2000 e successivamente prorogata fino al 2010) consiste in una deduzione forfetaria dai ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica (ossia dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, ai fini della ristrutturazione delle reti distributive.
La disposizione del comma 5 prevede altresì che con successivo decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in modo tale da rispettare il tetto di spesa (pari a 24 milioni di euro) fissato dalla norma.
Il comma prevede inoltre che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, debbano assumere quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.
Il comma 5-bis differisce al 30 aprile 2011 il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in Catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in Catasto. La disposizione prevede inoltre che, alla luce del notevole numero di operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifichi i relativi atti mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni di cui è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Agenzia. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria competente.
Si prevede inoltre che la rendita catastale presunta, nonché quella proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, salva la prova contraria. Le procedure
previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto.
Il comma 5-septies prevede che la CONSOB proceda, entro il 31 luglio 2011, a riorganizzare i propri servizi, anche attraverso l'impiego del personale immesso in ruolo a seguito della conclusione delle procedure concorsuali in atto al 1o gennaio 2011.
Il comma 5-octies prevede che la CONSOB, entro il 31 luglio 2011, adotti disposizioni volte a disciplinare le attività di controllo della regolarità amministrativa e contabile, assicurando la presenza a tal fine di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre la disposizione prevede l'applicazione, al personale in servizio ed a quello proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici del medesimo trattamento riconosciuto al personale di ruolo di pari qualifica ed anzianità.
Il comma 9-bis prevede che gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma Capitale ai sensi della legge n. 396 del 1990 (recante interventi per Roma Capitale) non possono essere oggetto di retrocessione o restituzione, salvo assenso di Roma Capitale alla richiesta in tal senso avanzata dal soggetto privato precedentemente proprietario del bene.
Il comma 12-undecies, terzo periodo, prevede che gli enti non commerciali che abbiano almeno una sede operativa nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia colpite dagli eventi sismici e vulcanici del 2002 hanno diritto alla sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dei termini di pagamento di contributi, tributi ed imposte dovuti a qualsiasi titolo, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011.
I commi da 13 a 16 recano disposizioni dirette ad autorizzare la Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) in relazione ad operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria, nonché per la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri. Su tali prestiti viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi, nonché per la copertura degli eventuali rischi di cambio.
I commi 17-quater e 17-quinquies intervengono sulla disciplina delle garanzie ipotecarie nel caso di sospensione dell'ammortamento dei mutui.
In particolare, il comma 17-quater stabilisce che le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento continua ad assistere il rimborso del debito senza necessità di alcuna formalità o annotazione. La disposizione precisa che tale previsione si applica anche per i finanziamenti erogati al soggetto mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti: in tale caso la banca è surrogata nelle garanzie ipotecarie senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, con effetto dall'integrale soddisfacimento del credito.
Inoltre il comma 17-quinquies prevede che la banca la quale riacquisti il credito precedentemente oggetto di cartolarizzazione, ne deve dare notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione specifica che i privilegi e le garanzie esistenti a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria, senza necessità di formalità o annotazioni.
Il comma 17-septies stabilisce che, ai fini della realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano si ricorre, a decorrere dal 30 settembre 2011, alle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali. Inoltre la disposizione prevede che lo Stato sia autorizzato a sottoscrivere, nel limite di un milione di euro, quote di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare chiusi che abbiano, tra i propri obiettivi, la realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale.
I commi da 17-octies a 17-duodecies intervengono sulla disciplina relativa all'operatività di Poste italiane.
In particolare, i commi da 17-octies a 17-undecies prevedono che, al fine di assicurare
l'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, Poste italiane costituisca, entro il 30 giugno 2011, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di Bancoposta, disciplinando inoltre le relative deliberazioni assembleari, i rapporti obbligazionari, le responsabilità, nonché le modalità di contabilizzazione del predetto patrimonio separato.
Ai sensi del comma 17-duodecies, Poste italiane può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche, ferma restando la disciplina in materia di autorizzazioni alla partecipazione al capitale degli istituti di credito previste dal Testo unico bancario, nonché i provvedimenti in materia di tutela della concorrenza previsti dalla legge n. 287 del 1990.
Il comma 17-terdecies inserisce due nuovi articoli 15-bis e 15-ter nel decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di valutazione a bilancio di titoli.
In dettaglio, il nuovo articolo 15-bis del decreto-legge n. 185 prevede che le imprese di assicurazione possono, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, tener conto dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea, ai fini della verifica della loro situazione di solvibilità. Tale misura, i cui effetti non sono duplicabili con altri benefici che incidano sul calcolo della solvibilità delle compagnie assicurative, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia, sentito l'ISVAP.
Il nuovo articolo 15-ter stabilisce che le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione, ovvero controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, assicurano la permanenza, nell'ambito del gruppo, di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 17-terdecies.
Il comma 17-quaterdecies prevede che il termine per l'adempimento dell'obbligo di alienazione delle partecipazioni al capitale delle banche popolari eccedenti il limite dello 0,5 per cento, di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del Testo unico bancario, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che al 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione superiore a tale percentuale, nel caso in cui il superamento del predetto limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche o tra investitori. La disposizione mantiene fermo il divieto di incrementare la predetta partecipazione.
Il comma 18, prevede, per il 2011, il differimento al 30 giugno del termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali. La norma differisce inoltre, corrispondentemente, tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
Il comma 18-bis dispone una misura agevolativa per i contribuenti che si trovino in condizione di difficoltà finanziaria. In particolare, la norma prevede che le dilazioni di versamento dei debiti tributari per le quali si sia verificato il mancato pagamento della prima rata, ovvero il mancato pagamento di due rate successive, possono essere ulteriormente prorogate, fino a 72 mesi, qualora il debitore provi di trovarsi in una condizione di temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica che aveva motivato la concessione dell'originaria dilazione di pagamento.
Il comma 18-quater autorizza le amministrazioni competenti a completare il programma di reclutamento di personale previsto da due bandi di concorso del Ministero dell'economia e delle finanze (relativi alla selezione di dirigenti di seconda fascia), al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale, nonché al fine di rafforzare le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.
Il comma 18-quinquies stabilisce che il termine di 5 anni, di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 244 del 2007, entro il quale deve essere completata l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ai fini della fruizione dell'aliquota ridotta dell'1 per cento dell'imposta
di registro, relativamente al trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati volti all'attuazione dei predetti programmi di edilizia residenziale decorre dal 2005.
Inoltre, la disposizione prevede che le norme di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 si applicano agli atti ed alle scritture private poste in essere a decorrere dal 2005.
Al riguardo, ricorda che il citato comma 26 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 prevede l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, con aliquota del 3 per cento sulle trascrizione di atti che comportano il trasferimento di proprietà di immobili compresi in piano urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale.
I commi da 18-septies a 18-decies disciplinano il recepimento nell'ordinamento nazionale dei principi contabili internazionali.
In dettaglio, il comma 18-octies introduce tre nuovi commi 7-bis, 7-ter, e 7-quater nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005, in materia di principi contabili internazionali. Le nuove disposizioni prevedono che i principi contabili internazionali adottati con regolamenti dell'Unione europea ed entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 si applicano alla redazione dei bilanci di esercizio secondo le disposizioni applicative definite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, sentiti l'Organismo italiano di contabilità, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP. Tali disposizioni applicative sono volte a coordinare i principi contabili con la disciplina in materia societaria di cui al Titolo V del Libro V del codice civile.
Il Ministro dell'economia provvede inoltre, se necessario, ad emanare ulteriori disposizioni di coordinamento, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
Secondo quanto specificato dal comma 18-decies, le predette disposizioni di coordinamento ai fini della determinazione della base imponibile possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con il regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.
Il comma 18-novies interviene sull'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRES, al fine di specificare che il riferimento, ivi contenuto, ai principi contabili internazionali, riguarda anche la formulazione dei predetti principi derivante dall'emanazione del sopra richiamato decreto del Ministro della giustizia.
Il comma 18-septies reca una norma di carattere transitorio, volta a precisare che la normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nelle materie oggetto dei commi da 18-octies a 18-decies, si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 18-octies.
All'articolo 2-quater, il comma 4 integra l'articolo 1, comma 1, del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, la cessione degli stipendi dei dipendenti della Pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, al fine di prevedere che non possono essere oggetto di cessione del quinto i trattamenti di fine servizio, fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L'articolo 2-quinquies prevede, al comma 1, che, qualora nel bilancio individuale delle società esercitanti attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformati in crediti d'imposta.
Al riguardo, ricorda che il comma 3 dell'articolo 106 del TUIR stabilisce che, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
La previsione è volta a favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, come è noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari.
In particolare la ratio della norma risiede nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali mano favorevoli quali, ad esempio, l'impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell'anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite.
Il comma 2 dell'articolo 2-quinquies fissa la decorrenza della trasformazione prevista al comma 1 dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, operando per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra la perdita d'esercizio e il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.
Il comma 3 chiarisce che il credito d'imposta di cui al comma 1 non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP.
Ai sensi del comma 4, dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non saranno deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta, mentre il comma 5 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire eventuali modalità di attuazione delle norme.
Il comma 6 provvede a modificare il penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 (a mente del quale la deduzione di cui all'articolo 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva), stabilendo che la suddetta deduzione possa ora effettuarsi in misura non superiore ad un decimo.
Il comma 7 prevede una deroga all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto del contribuente (a mente del quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni
che le prevedono), stabilendo che le disposizioni del sopra descritto comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il medesimo periodo d'imposta.
Il comma 8 reca la norma di copertura finanziaria, stabilendo che l'onere derivante dai commi da 1 a 4, quantificato in 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvederà mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai sopra descritti commi 6 e 7, essendo il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
Il comma 9 reca una norma di interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile, il quale prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
A tale riguardo la disposizione prevede che, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si debba interpretare nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.
L'articolo 2-sexies provvede a riformare il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell'Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.
Al riguardo, ricorda che il regime tributario attuale risulta informato al criterio della maturazione, in base al quale la società di gestione preleva annualmente, a titolo di imposta definitiva, un ammontare pari al 12,5 per cento sul risultato annuo conseguito dal fondo. Qualora, invece, il risultato della gestione dell'investimento risulti negativo, viene considerato un equivalente risparmio di imposta che si può portare in compensazione o accantonare per effettuare una futura compensazione.
In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo comma 5-quinquies nell'articolo 73 del TUIR, ai sensi del quale gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 (applicabile agli interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di durata inferiore a 18 mesi). La ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari non si applica, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, né si applicano le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 e dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.
Il comma 2 inserisce nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 un nuovo articolo 26-quinquies, ai sensi del quale sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, derivanti dalla partecipazione a OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni, e quelli incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. I soggetti non residenti devono
nominare quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata, che risponda dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia, provvedendo a versare la ritenuta e a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
La disposizione stabilisce inoltre che la ritenuta prevista si applichi sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Si considera come cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti originari, fatto salvo il caso della successione o donazione.
Si prevede, altresì, che la ritenuta sia applicata a titolo di acconto nei confronti: degli imprenditori individuali, se le partecipazioni si riferiscono all'impresa; delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice o equiparate; delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione; degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dei trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; delle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
I commi da 3 a 7 recano una serie di disposizioni che modificano, a fini di coordinamento, la legislazione vigente in materia, mentre il comma 8 fissa la decorrenza degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 a partire dal 1o luglio 2011.
Il comma 9 affida alle SGR, alle SICAV e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni il compito di prelevare l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e di versare tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.
Il comma 10 codifica un altro aspetto importante della riforma della tassazione dei fondi comuni, prevedendo che dal 1o luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV, che residuano dopo la compensazione, possano essere utilizzati, totalmente o parzialmente, dalle SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate in capo ai partecipanti ai sensi del nuovo articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, senza alcun limite di importo.
Il comma 11 prevede il caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 10 non siano stati utilizzati, riconoscendo ai partecipanti una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del TUIR, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Il comma 12 precisa che, ai fini della determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva, possedute alla data del 30 giugno 2011, si deve considerare il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, invece che il valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
Parimenti, il comma 13 prevede lo stesso criterio per la determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, dovendo in tali casi il costo o il valore di acquisto essere aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
Il comma 14 stabilisce che sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta previsto dalle disposizioni ivi richiamate sia riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1o luglio 2011; ciò fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
Il comma 15 segue lo stesso criterio indicato dai commi precedenti, stabilendo che sui proventi realizzati mediante la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997 (ai sensi del quale i soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive hanno diritto, facendone richiesta alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati), debba essere riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1o luglio 2011, fino a concorrenza appunto della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Al pagamento della predetta somma si provvede computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Il comma 16 prevede parimenti che sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12, possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 252 del 2005 è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1o luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.
Il comma 17 stabilisce che l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997 sia applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1o luglio 2011, in relazione ai rapporti di custodia o amministrazione aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari.
Il comma 18 abroga una serie di norme con effetto dal 1o luglio 2011.
Con riguardo al regime di tassazione agli OICVM esteri, il comma 19 sostituisce l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, prevedendo che sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, che derivano dalla partecipazione appunto a determinati OICVM di diritto estero, situati nell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo TUIR (cosiddetta white list, che comprende gli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea) e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato, va operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, una ritenuta del 12,50 per cento, applicandosi la ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVM e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime.
Si considera come cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti originari, fatto salvo il caso della successione o donazione.
Si prevede altresì che la ritenuta sia applicata a titolo di acconto nei confronti: degli imprenditori individuali, se le partecipazioni si riferiscono all'impresa; delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice o equiparate; delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione; degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dei trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; delle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
I commi 20 e 21 provvedono ad apportare alcune modifiche formali a fini di coordinamento con la legislazione vigente, mentre il comma 22 fissa al 1o luglio 2011 la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 21.
Il comma 23 reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo che alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 22, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si debba provvedere mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
Giampaolo FOGLIARDI (PD) esprime una valutazione negativa sul decreto-legge, il cui contenuto dimostra l'assoluta mancanza di consapevolezza, da parte del Governo, circa la gravità dei problemi che affliggono il nostro sistema economico e del momento che il Paese sta attraversando.
Osserva, quindi, come il provvedimento, dopo l'ennesimo polverone mediatico sollevato con il recentissimo annuncio di una serie di iniziative legislative, anche di rilievo costituzionale, volte a dare all'economia una scossa che è finora mancata, avrebbe potuto costituire l'occasione per affrontare, tra gli altri, il tema della rivalutazione ai fini civilistici dei beni immobili detenuti dalle società - onde consentire a queste ultime di evitare eventuali interventi sul capitale e di mantenere, soprattutto nei confronti delle banche, valori patrimoniali più aderenti alle realtà aziendali -, ovvero quello della deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di immobili strumentali da parte dei contribuenti soggetti al regime dei contribuenti minimi.
A tale proposito, rammenta come siano state consentite, in passato, operazioni straordinarie simili a quelle indicate, le quali hanno dato alle imprese la
possibilità di fronteggiare meglio i momenti di congiuntura sfavorevole, peraltro senza determinare riduzioni di gettito per l'Erario.
Manifesta, pertanto, profonda amarezza per l'ulteriore prova di insensibilità offerta dal Governo, il quale impone tempi eccessivamente ristretti all'esame del decreto-legge presso la Camera, evidentemente perché considera inutile il contributo che i parlamentari avrebbero potuto offrire al fine di alleviare i problemi dell'economia nazionale.
Alberto FLUVI (PD) ritiene imbarazzante dover intervenire in un dibattito i cui tempi, eccessivamente ridotti, non consentono di valutare con la dovuta ponderazione un provvedimento d'urgenza che va ben al di là della semplice proroga di termini previsti da disposizioni legislative e che affronta, invece, questioni di grande rilevanza per il Paese.
Preannuncia, quindi, che il proprio gruppo esprimerà sulla proposta di parere del relatore un voto contrario, non soltanto per il già evidenziato motivo di metodo, ma anche per ragioni di merito.
Soffermandosi brevemente su queste ultime, osserva come il Governo e la maggioranza che lo sostiene stiano costringendo il Parlamento ad approvare un provvedimento che produce un considerevole incremento di svariate imposte, tasse e accise.
In particolare, ritiene emblematica della confusione che caratterizza l'azione dell'Esecutivo la disposizione recata dall'articolo 2, comma 2-quater, il quale prevede che i presidenti delle regioni interessate da calamità naturali o catastrofi possano deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di 5 centesimi per litro. L'assurdità di tale disposizione è resa evidente dal fatto che le regioni sono autorizzate ad aumentare la tassazione in danno delle stesse popolazioni già danneggiate dalle calamità naturali, a favore delle quali, peraltro, si suole prevedere, in simili casi, la dilazione dei termini per il pagamento di imposte e contributi.
Parimenti preoccupante, per le conseguenze che essa determinerà sul livello della pressione fiscale, appare la norma di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, la quale consente ai comuni di aumentare tributi, addizionali ed aliquote d'imposta per assicurare l'integrale copertura dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti, nonché la previsione, recata dal comma 4-ter, del medesimo articolo 2, che introduce un contributo di un euro su ogni biglietto cinematografico.
In tale contesto segnala inoltre la disposizione recata dall'articolo 2-quinquies, cui ha fatto riferimento anche il relatore, la quale consente la trasformazione in crediti d'imposta compensabili, per gli enti creditizi e finanziari, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e non ancora dedotte, derivanti da operazioni di erogazione del credito alla clientela. Sebbene la norma sia volta a favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III, rileva infatti come tale previsione risulti in palese contraddizione con l'intenzione, dichiarata da autorevoli esponenti del Governo fin dall'inizio della legislatura in corso, di inasprire la tassazione sulle banche e le società petrolifere.
Osserva, del resto, come, anche in altri settori, sia facile individuare ulteriori testimonianze del comportamento confuso e contraddittorio dell'Esecutivo, il quale, ad esempio, è stato costretto a rivedere le proprie posizioni in materia di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA e di tracciabilità dei pagamenti.
Pur essendo conscio del fatto che il decreto-legge sia ormai immodificabile, invita l'Esecutivo a valutare attentamente il contenuto delle disposizioni, di cui ai commi da 18-septies a 18-decies dell'articolo 2, in materia di recepimento dei principi contabili di cui ai commi internazionali e a monitorarne l'applicazione,
in considerazione delle ripercussioni negative che questi potrebbero avere sulle imprese italiane.
Gerardo SOGLIA (PdL), pur prendendo atto della circostanza che i tempi per l'esame del provvedimento presso la Camera sono effettivamente assai ristretti, e riconoscendo la necessità di assicurare la conversione in legge del decreto, sottolinea comunque l'esigenza di valutare attentamente la norma di interpretazione autentica dell'articolo 2935 del codice civile recata dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge.
Rileva infatti come tale disposizione stabilisca, con efficacia retroattiva, che, relativamente alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, la prescrizione relativa ai diritti nascenti dalle annotazioni in conto inizia a decorrere dal giorno della stessa annotazione in conto, e non già, come finora indicato dalla giurisprudenza, dal momento dell'estinzione del rapporto di conto corrente, determinando in tal modo evidenti conseguenze sul contenzioso in atto tra le banche e molti correntisti in merito alle modalità di addebito degli interessi passivi.
Francesco BARBATO (IdV), svolgendo una preliminare considerazione politica di carattere generale, osserva come dietro il blitz, che il Governo ha realizzato imponendo alla Camera tempi di esame del decreto - legge estremamente ridotti, si celi, in realtà, il tentativo di nascondere le numerose criticità del provvedimento, che il gruppo Italia dei Valori ritiene doveroso palesare stigmatizzandone il contenuto e formalizzando una proposta alternativa di parere contrario.
Ritiene infatti assolutamente necessario arginare la pericolosa deriva della maggioranza e del Governo, i quali, dopo avere dichiarato nell'Assemblea della Camera, anche stamani, di volere restituire rigore e serietà all'attività politica, in particolare mettendo in campo tutte le azioni necessarie per soddisfare il bisogno di legalità dei cittadini, si accingono a chiedere al Parlamento di approvare senza alcuna discussione un provvedimento che appare inaccettabile sotto molti punti di vista.
In primo luogo evidenzi come il decreto - legge rinnova il rito, assolutamente devastante, dei condoni e delle sanatorie, ad esempio prevedendo la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi a seguito di sentenze penali di condanna nella regione Campania, tra le più colpite dal disastroso fenomeno dell'abusivismo edilizio, estendendo alle violazioni commesse dopo il 28 febbraio 2010 la sanatoria per i manifesti elettorali abusivi, con il solo pagamento di mille euro una tantum, nonché elargendo, mediante la previsione di cui al comma 18-bis dell'articolo 2, l'ennesimo favore ai debitori del fisco che, pur avendo ottenuto una dilazione dei propri debiti tributari iscritti a ruolo, non hanno corrisposto la prima rata o non hanno pagato due rate successive.
Osserva, quindi, come il provvedimento risulti nettamente orientato a favorire i poteri forti, quali le banche e le assicurazioni, mentre prevede norme che penalizzeranno pesantemente i cittadini ed i consumatori onesti, addirittura cancellando i risultati che i predetti consumatori e le imprese erano faticosamente riusciti a conseguire negli ultimi anni.
In particolare, l'articolo 2-quinquies, comma 9, reca una disposizione che ribalta l'interpretazione della giurisprudenza, recentemente avallata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010, secondo la quale la prescrizione del diritto dei correntisti alla ripetizione degli interessi passivi addebitati in conto corrente dalle banche a titolo di capitalizzazione trimestrale decorre dal momento in cui il conto corrente viene chiuso. Al contrario, la norma citata stabilisce in via di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, che la prescrizione del predetto diritto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione in conto, cancellando sostanzialmente
i diritti di tante piccole e medie imprese, taglieggiate dalle banche, alle quali viene garantito un enorme vantaggio nei giudizi in corso.
Inoltre, il decreto-legge interviene pesantemente, in un'ottica di impropria commistione tra politica e finanza, sugli assetti del settore bancario, in particolare consentendo a Poste Italiane di acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche, apparentemente ai fini della costituzione della «Banca del Sud», ma in realtà permettendo ad un soggetto pubblico, mediante una norma di portata generale, di acquisire pacchetti di controllo anche di altre banche.
Come se ciò non bastasse, in un momento in cui i cittadini avvertono un crescente disagio nei confronti dei partiti e della classe politica, il provvedimento incrementa notevolmente i costi della «casta», aumentando nuovamente il numero dei componenti dei consigli e delle giunte comunali, che era stato appena ridotto, e reintroducendo il gettone di presenza riconosciuto ai componenti dei consigli circoscrizionali, favorendo in tal modo pratiche clientelari che finiscono per trasformare l'attività politica da servizio in favore della collettività a mera attività lucrativa ed aggravando ancor più il già ampio discredito nei confronti delle istituzioni politiche.
Nell'esprimere il forte dissenso del proprio gruppo rispetto ai contenuti del decreto-legge, formula quindi una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato), dichiarando inoltre il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, e dato conto delle sostituzioni pervenute, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, avvertendo che la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Barbato sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.
Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, riferiti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, è fissato alle ore 12 di domani.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.05.
INDAGINE CONOSCITIVA
Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.
La seduta comincia alle 14.15.
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
Audizione di esperti del settore.
(Svolgimento e conclusione).
Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Pag. 279Introduce quindi l'audizione.
Giampio BRACCHI, Presidente dell'AIFI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, presidente, riprende la sua relazione Giampio BRACCHI, Presidente dell'AIFI.
Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Gerardo SOGLIA (PdL), ai quali risponde Giampio BRACCHI, Presidente dell'AIFI.
Svolge, a più riprese, considerazioni e quesiti Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Giampio BRACCHI, Presidente dell'AIFI.
Intervengono ulteriormente i deputati Gerardo SOGLIA (PdL) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Giampio BRACCHI, Presidente dell'AIFI.
Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il professor Bracchi e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.30.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 439 del 16 febbraio 2011, a pagina 70, seconda colonna, trentacinquesima riga, la parola: «Ventucci» è sostituita dalla seguente: «Vannucci»; a pagina 71, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: «Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari», sono sostituite dalle seguenti: «Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche».