CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 febbraio 2011
433.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03270 Palomba: Sull'applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel rispondere alla presente interrogazione, ritengo doveroso evidenziare il dato normativo che è sotteso alla corretta gestione dei detenuti in regime di carcere duro.
Faccio presente, infatti, che l'ordinamento penitenziario, come da ultimo modificato dalla legge n. 94 del 2009, prevede, tra l'altro, che ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis O.P. venga assicurata la fruizione di momenti di socialità, all'interno di gruppi composti da non più di quattro elementi. Nell'ambito di tale normativa vanno inquadrate, quindi, le disposizioni impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in esecuzione delle determinazioni assunte dalla competente Autorità giudiziaria.
In proposito, tengo a precisare che l'assegnazione del detenuto Schiavone Francesco presso la C.R. di Milano Opera fu disposta previa indicazione della D.D.A. di Napoli, la quale, alla luce degli sviluppi investigativi, aveva segnalato l'esigenza di intervenire, procedendo ad una diversa dislocazione degli esponenti di vertice del clan dei Casalesi, per impedire che costoro continuassero ad esercitare dal carcere il loro ruolo direttivo nella gestione delle attività criminali.
Peraltro, sia il trasferimento del detenuto Schiavone, sia la composizione del gruppo di socialità insieme al detenuto Graviano Giuseppe, furono individuati nel corso di una riunione svoltasi presso la Procura Nazionale Antimafia tra la predetta Autorità giudiziaria e DDA di Palermo. Tutte le decisioni furono assunte preventivamente per assicurare la concertazione di ogni singolo aspetto dell'operazione e furono in seguito comunicate al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per assicurare la movimentazione prevista.
Nella sede di nuova assegnazione il detenuto Schiavone Francesco fu sottoposto dal 9 agosto 2008 al 6 maggio 2009 - su richiesta della DDA di Napoli ed in costanza del regime speciale del 41-bis - anche alla sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis O.P., con il conseguente divieto di qualsiasi contatto con gli altri ristretti. Inoltre dal 14 febbraio 2009 al 14 agosto 2009 al predetto detenuto fu fatta espiare anche la pena accessoria dell'isolamento diurno.
Ciò posto, gli unici periodi in cui i detenuti Graviano e Schiavone fruirono congiuntamente della prevista socialità vanno dal 22 giugno 2008 al 9 agosto 2008, dal 15 agosto 2009 al 25 settembre 2009 e, infine, dal 22 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010.
Ad ogni buon conto, vorrei segnalare che la competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria ha ritenuto, all'indomani dell'annullamento dell'isolamento diurno per il detenuto Graviano, di procedere ad una diversa allocazione dei reclusi in regime di 41-bis, presenti nella C.R. di Milano Opera.
In data 3 gennaio 2010 veniva disposta, infatti, una diversa distribuzione dei suddetti reclusi all'interno dei posti disponibili nelle aree riservate dell'istituto. La scelta veniva prontamente comunicata alla Procura Nazionale Antimafia ed alle DDA di Caltanissetta, Napoli e Palermo, ai fini della richiesta ratifica. Da quella data,

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dunque, i detenuti Francesco Schiavone e Graviano Giuseppe sono stati ubicati in spazi diversi e senza possibilità di incontro.
Attualmente, il Graviano trascorre i momenti di socialità normativamente previsti con un altro detenuto, parimenti sottoposto al regime speciale; lo Schiavone, invece, è allocato da solo poiché dal 10 febbraio 2010 sta espiando un ulteriore periodo di isolamento diurno, della durata di anni due.

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ALLEGATO 2

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 127, SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E LA PROTEZIONE DELLE VITTIME, CHE ABROGA LA DECISIONE QUADRO 2002/629/ GAI. (COM(2010)95 DEFINITIVO).

La II Commissione Giustizia,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/ GAI (COM(2010)95 definitivo)
acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), per quanto riguarda i profili di sussidiarietà, espresso l'8 giugno 2010;
rilevato che:
le misure previste nella proposta appaiono necessarie e opportune, stanti le dimensioni preoccupanti e crescenti del fenomeno della tratta degli esseri umani ed il suo carattere prevalentemente transnazionale;
la proposta appare suscettibile di assicurare significativi progressi nel contrasto al fenomeno, in primo luogo in quanto diretta a ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in termini più ampi di quanto previsto dalla vigente decisione quadro 2002/629 GAI e, in secondo luogo, in quanto volta a promuovere la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie;
la proposta contiene, all'articolo 2, una descrizione molto ampia degli atti intenzionali che gli Stati membri devono perseguire come reati; descrizione che potrebbe essere resa più determinata e puntuale, anche con riferimento al concetto di «passaggio o trasferimento dell'autorità» sulle persone, al fine di ridurre la possibilità di un eccessivo ampliamento della sfera della punibilità penale ovvero dell'introduzione di fattispecie penali non sufficientemente determinate negli ordinamenti degli Stati membri;
meritano apprezzamento anche le disposizioni volte a stabilire la procedibilità d'ufficio in assenza di iniziative della vittima nonché quelle dirette a stabilire che gli autori dei reati sono perseguibili anche se commettono il fatto al di fuori del territorio dell'Unione europea;
la proposta prevede assai opportunamente un insieme di misure volte a garantire adeguata assistenza e sostegno alle vittime, sia sul piano materiale che psicologico;
esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di rendere più precise e determinate le definizioni di cui all'articolo 2, specificando, in particolare, il concetto di «passaggio o trasferimento dell'autorità» sulle persone;
b) per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, allo scopo di realizzare un'armonizzazione normativa che garantisca un livello omogeneo di tutela delle vittime della tratta in tutto il territorio dell'Unione

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europea, si valuti l'opportunità di prevedere anche un limite minimo delle pene;
c) relativamente alle misure di assistenza, si valuti la possibilità, come emerso anche in sede di esame della proposta da parte del Consiglio giustizia e affari interni, di inserire disposizioni specificamente finalizzate al sostegno e alla protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani;
d) si valuti l'opportunità di prevedere che le vittime della tratta abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime dei reati intenzionali violenti.