CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2010
416.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 DICEMBRE 2010

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350 e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2010.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che è stata presentata una relazione tecnica, che è depositata agli atti della Commissione, e chiede al rappresentante del Governo quale sia il suo avviso in merito al prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame al fine di svolgere ulteriori approfondimenti anche alla luce della relazione tecnica presentata, sottolineando come la materia oggetto del provvedimento sia particolarmente delicata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura - ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani.
Atto n. 299.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame reca l'istituzione della Prefettura-ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e che il provvedimento è adottato ai sensi delle leggi n. 146 del 2004, n. 147 del 2004 e n. 148 del 2004, istitutive delle medesime province. Con riferimento alle risorse per far fronte agli oneri relativi all'istituzione delle nuove prefetture, rileva che le autorizzazioni di spesa richiamate dalla relazione tecnica sono finalizzate, non solo all'attivazione dei citati uffici territoriali del Governo ma, in termini più generali, all'istituzione, nelle predette province, di tutti gli uffici periferici dello Stato. In proposito osserva che l'effettivo rispetto dei limiti finanziari recati dalla suddette autorizzazioni di spesa potrà essere verificato soltanto sulla base di elementi quantitativi che diano conto dello stato di realizzazione del complessivo processo di generale implementazione delle nuove articolazioni periferiche dello Stato, nell'ambito delle suddette province. Sul punto ritiene opportuno acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione da parte del Governo. Ritiene che andrebbe, inoltre, chiarito se e in quale misura sussistano ancora risorse a valere sulle contabilità speciali intestate ai commissari e finalizzate all'istituzione delle tre nuove prefetture. In proposito, osserva che andrebbe altresì precisato se dette risorse siano ricomprese nell'ambito dei finanziamenti disponibili a legislazione vigente per le finalità indicate dalla RT in esame. Rileva, infine, che la relazione tecnica computa all'interno dei costi previsti a regime anche le spese per l'invio del personale in missione. La stessa relazione tecnica indica, tuttavia, dette spese come connesse ad «esigenze iniziali di funzionamento». Anche su tale punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che la copertura integrale degli oneri derivanti dalle spese di funzionamento delle prefetture di cui sopra è assicurata dalle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 146 del 2004, recante l'istituzione

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della provincia di Monza e della Brianza, dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 147 del 2004, recante l'istituzione della provincia di Fermo, e dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 148 del 2004, recante l'istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani. Precisa che le risorse autorizzate dalle suddette disposizioni legislative, classificate come spese rimodulabili, risultano iscritte nel capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e ammontano, ai sensi della legge di bilancio per il triennio 2011-2013 di recente approvazione, a complessivi 14.621.878 euro annui per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e a 14.724.835 euro per l'anno 2013. Considerato che la relazione tecnica quantifica gli oneri in 5.916.618 euro complessivi per il primo anno di attuazione del presente schema di decreto e in 2.684.418 euro annui a partire dall'anno successivo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le residue risorse previste a legislazione vigente siano sufficienti per l'eventuale istituzione, nell'ambito delle predette province, di uffici periferici dello Stato diversi dalle prefetture-Uffici territoriali del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene sia preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Antonio BORGHESI (IdV) nel ricordare l'affermazione del Ministro Tremonti secondo la quale, dall'eliminazione delle province, si sarebbero conseguiti solo risparmi marginali, sottolinea come solo con il provvedimento in esame, relativo a tre nuove province sia prevista una maggiore spesa di oltre 50 milioni di euro. Evidenzia come sarà presto nuovamente all'attenzione dell'Assemblea la proposta di legge costituzionale dell'Italia dei Valori relativa all'abolizione delle province. Sottolinea che, dopo i forti tagli di bilancio, le province, che già erogavano servizi minimi, per mantenersi in vita sono state costrette a ridurre ulteriormente tali prestazioni, ormai., a suo avviso, inesistenti.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che si debbano tenere distinte le questioni finanziarie attinenti all'istituzione di nuove province e quelle relative alla costituzione delle prefetture in dette province, evidenziando che non necessariamente la creazione di una nuova provincia comporta l'istituzione di altrettanti nuovi uffici nei relativi territori.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe motivare più approfonditamente la richiesta di rinvio formulata. Sottolinea come occorra distinguere il profilo amministrativo da quello finanziario. Sotto il primo profilo, infatti, evidenzia come vi siano ragioni di carattere storico e socio economico dietro l'istituzione di province come quella di Monza e della Brianza e quella di Barletta-Andria-Trani. Sotto il secondo profilo, osserva come occorrerebbe procedere all'abolizione delle province coincidenti con le aree metropolitane, come nel caso della provincia di Bari, che ha ceduto una porzione di territorio e di risorse in favore della nuova provincia di Barletta-Andria-Trani. Sottolinea, inoltre, che alla nuova provincia pugliese andranno risorse corrispondenti a quelle sottratte alle province di Bari e Foggia, ridimensionate a seguito dell'istituzione di quest'ultima. In ragione della sostanziale invarianza finanziaria, non ritiene necessario un rinvio e ribadisce che il Partito Democratico è disponibile ad abolire tutte le province che coincidono con aree metropolitane, ma non ad eliminare completamente il livello di governo provinciale.

Rolando NANNICINI (PD) osserva come le valutazioni della Commissione debbano tenere conto delle peculiarità delle diverse realtà territoriali, ritenendo necessario al riguardo che il Governo chiarisca se nei territori interessati dall'applicazione del provvedimento, e in particolare nel territorio della provincia di Monza-Brianza, già esistessero uffici periferici di amministrazioni centrali, quali comandi provinciali della Guardia di finanza, uffici dell'Agenzia del demanio e

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delle Camere di commercio. A suo avviso, infatti, prima di procedere alla creazione di nuovi uffici territoriali, dovrebbe effettuarsi un accurato censimento delle strutture amministrative esistenti e dei relativi costi, in quanto troppo spesso nel nostro Paese si realizzano riforme senza tenere conto della situazione esistente. In un tale contesto, la creazione di nuove strutture rischia di portare inevitabilmente ad una dispersione di funzioni tra gli uffici operanti al livello locale, che contrasta l'esigenza di razionalizzazione dell'intervento statale a livello periferico. A suo giudizio, quindi, l'esame dello schema di regolamento non dovrà costituire l'occasione per un inutile dibattito sulla utilità delle province e sul loro possibile accorpamento, ma dovrà concentrarsi sui profili più propriamente attinenti agli uffici da istituire e ai costi derivanti dalla loro istituzione.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ricordare di avere seguito con attenzione l'istituzione della provincia di Fermo, sottolinea che, malgrado le perplessità relative in generale all'istituzione di nuove province, ora si debba rispettare una decisione assunta con una legge dello Stato. Osserva che la questione delle province potrà essere oggetto di una riflessione più generale, nell'ambito del disegno di legge sulla Carta delle autonomie e dell'attuazione del federalismo fiscale. Evidenzia tuttavia che il provvedimento in esame poteva essere un'occasione per anticipare un nuovo modello di organizzazione provinciale più leggero, evitando appesantimenti burocratici e finanziari, che inevitabilmente ricadranno nei tagli da effettuare con le successive riforme. Nel sottolineare la necessità del livello di governo provinciale, ritiene comunque possibile effettuare economie, anche attraverso l'accorpamento di uffici e servizi di province vicine, secondo lo schema della «provincia leggera».

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda come la nostra Carta costituzionale preveda, in una pluralità di disposizioni riferimenti alle province, osservando pertanto come, in assenza di una riforma costituzionale, non possa procedersi ad una soppressione delle province, ma solo ad una riduzione del loro numero e ad un loro accorpamento. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, ricorda come, nella passata legislatura, avesse espresso la propria contrarietà alla costituzione della provincia di Fermo e della provincia di Barletta-Andria-Trani, ed un giudizio più articolato con riferimento alla costituzione della provincia di Monza - Brianza, proprio in ragione dell'esigenza di verificare la presenza di uffici statali a livello territoriale. Su un piano generale, si chiede quale senso abbia l'istituzione di nuove province se, come sta avvenendo per la provincia di Biella, poco dopo l'istituzione i politici a livello locale già si muovono per sottrarre territori alla nuova provincia. Per quanto attiene, invece, alle considerazioni del collega Boccia, in ordine alla futura costituzione delle città metropolitane, osserva che in alcune realtà territoriali, come nella città metropolitana nella quale è compreso il comune di Torino, la soppressione delle province potrebbe determinare evidenti problemi applicativi, in quanto la città metropolitana comprenderebbe oltre 300 comuni, alcuni dei quali caratterizzati da situazioni assolutamente peculiari. Ritiene, pertanto, necessario affrontare un esame puntuale delle attuali circoscrizioni provinciali, al fine di verificare una loro possibile rideterminazione che consenta di contenere i costi, evitando il perpetuarsi di situazioni paradossali, come quella prodottasi nella regione Sardegna, nella quale le province sono passate da quattro a otto, a fronte di un numero di residenti nella regione di poco superiore a un milione e mezzo.

Simonetta RUBINATO (PD) richiama la relazione prodotta dalla commissione tecnica, istituita dal Ministro Padoa Schioppa durante il Governo Prodi nella XV legislatura, per effettuare una revisione della spesa di alcuni Ministeri. In particolare, ricorda che, nel predetto studio, era contenuta un'interessante analisi sull'efficienza delle prefetture in Italia e emergeva il suggerimento che esse riguardassero territori

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di almeno 500.000 abitanti. Osserva che quindi si potrebbe evitare l'istituzione di nuove prefetture in province con meno di 200.000 abitanti.

Remigio CERONI (PdL) osserva come gli interventi nel dibattito abbiano fatto riferimento ad una pluralità di profili problematici, molti dei quali tuttavia non rientrano nel campo di applicazione del provvedimento all'esame della Commissione, in quanto essi postulano modifiche alle previsioni delle leggi n. 146, n. 147 e n. 148 del 2004, che hanno istituito le province di Monza e Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla costituzione delle nuove province, osserva che risorse riferite all'istituzione delle tre nuove prefetture sono già state stanziate nell'ambito delle contabilità speciali intestate ai commissari, rilevando altresì che, per quanto riguarda la provincia di Fermo, il contenimento delle spese è stato assicurato da una corrispondente riduzione del 43 per cento delle risorse destinate alla provincia di Ascoli Piceno. In ogni caso, segnala che maggiori oneri si sono invece prodotti per effetto di politiche incontrollate di stabilizzazione del personale realizzate negli ultimi anni nella provincia di Ascoli Piceno, che hanno portato ad un sensibile incremento del personale dipendente dall'amministrazione provinciale, del quale dovranno farsi carico le province di Fermo e Ascoli Piceno. Conclusivamente, pur condividendo l'auspicio della realizzazione di amministrazioni provinciali e di uffici territoriali «leggeri», osserva come il provvedimento in esame non sembri presentare profili finanziari critici, dal momento che il personale destinato alle nuove prefetture è individuato nell'ambito delle dotazioni organiche previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che la questione in discussione è stata a lungo dibattuta e fa presente che il Governo deve acquisire ulteriori elementi. Osserva che sono stati sollevati temi che investono la competenza di altre Commissioni ed altri procedimenti legislativi, mentre la valutazione del Governo non potrà che attenersi ai profili finanziari del provvedimento in esame. Nel ribadire la richiesta di rinvio, fa presente che sono in corso approfondimenti per chiarire le questioni sollevate dal relatore e nel corso del dibattito in Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.
Atto n. 298.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione alla direttiva 2009/17/CE, in tema di sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Con riferimento all'articolo 1, relativo al Sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, pur rilevando, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, che il provvedimento nel quale si inseriscono le disposizioni in esame è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi diretti a suffragare, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, tale neutralità finanziaria, pure in presenza delle modifiche previste dal provvedimento in esame. Precisa, in particolare, che alcuni sistemi di rapportazione navale e di scambio di dati sul traffico marittimo, le cui definizioni sono introdotte nel decreto legislativo

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n. 196 del 2005, non risultano citati nella relazione tecnica. Ritiene, quindi, opportuno acquisire ulteriori delucidazioni in merito alla neutralità finanziaria dell'implementazione di tali dispositivi. Appare, altresì, opportuno che il Governo fornisca elementi volti ad accertare che i nuovi compiti attribuiti all'amministrazione, segnatamente per la cooperazione con la Commissione e gli altri Stati membri nell'attuazione della normativa introdotta, non comportino un aggravio di costi. In particolare, nella relazione tecnica non viene chiarito con quali modalità l'attribuzione all'amministrazione dei compiti di realizzazione e gestione del sistema VTMIS nazionale possa realizzarsi senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Appaiono, pertanto, necessari ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione e all'attuazione dei piani di accoglienza di cui al comma 29 e delle relative occorrenze finanziarie. Infine, ritiene opportuno un chiarimento in merito alla soppressione di due clausole di invarianza finanziaria attualmente previste dagli articoli 7, comma 3, e 14, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2005.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel far presente di avere depositato una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volta a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame dello stesso al fine di consentire ai componenti della commissione di valutarne il contenuto. Segnala, comunque, che la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda sull'opportunità di rinviare almeno alla seduta pomeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che potrà essere convocata nel pomeriggio.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale reca la disciplina transitoria e a regime del finanziamento dei comuni, prevedendo il superamento del sistema di finanza derivata, incentrato sui trasferimenti statali, finora adottato, in favore del riconoscimento di una più ampia autonomia finanziaria. Ritiene che i contenuti del provvedimento, sul quale è stato svolto un ampio ciclo di audizioni congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, siano ormai noti a tutti e che i diversi elementi di valutazione raccolti nell'ambito delle audizioni dovranno essere considerate con attenzione nell'esame dello schema presso la Commissione bilancio. Precisa che in questa sede non intende soffermarsi sulle molteplici questioni sollevate nelle audizioni, che potranno essere esaminate successivamente, ai fini dell'elaborazione della proposta di parere sullo schema, ritenendo piuttosto opportuno prevedere una ricognizione dei contenuti dello schema di decreto. Osserva che lo schema prevede

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una realizzazione del nuovo assetto del federalismo municipale in due fasi temporali, stabilendo che la riforma entri a regime dal 2014. Nella prima fase, della durata di tre anni, dal 2011 al 2013, gli enti locali riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno per questo periodo l'assetto attuale; nella fase successiva, che prenderà avvio dall'anno 2014, saranno introdotte nell'ordinamento fiscale due nuovi tributi comunali, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta municipale secondaria facoltativa. Per quanto riguarda, invece, i meccanismi di perequazione, il sistema transitorio, imperniato intorno ad un apposito Fondo sperimentale di riequilibrio, è destinato a durare sino all'attivazione del regime di perequazione ordinario previsto dalla legge delega e, comunque, non oltre un periodo di cinque anni. In particolare, rileva che l'articolo 1 prevede la devoluzione ai comuni del gettito derivante da tributi statali sugli immobili ubicati nel loro territorio. Come precisato, dall'articolo 8, comma 8, il nuovo regime avrà applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2011. In particolare, l'articolo 1, che si applicherà direttamente solo alle regioni a statuto ordinario, prevede la devoluzione del gettito relativo ai seguenti tributi: imposta di registro e imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sulla medesima imposta e nei contratti di locazione relativi ad immobili; imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA, tributi speciali catastali, nonché tasse ipotecarie; IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario; cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'articolo 2 del provvedimento in esame. Il gettito relativo alle imposte ipotecarie e catastali versate in corrispondenza di atti soggetti ad IVA rimane attribuito allo Stato, al quale è altresì attribuito il gettito dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. I tributi non saranno, tuttavia, devoluti direttamente ai comuni interessati, ma alimenteranno un Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito con la finalità di assicurare una devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare che risulti progressiva e territorialmente equilibrata. Come anticipato, il Fondo ha durata quinquennale e cessa di funzionare alla data di attivazione del Fondo perequativo per i comuni di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Precisa che il Fondo è articolato in due sezioni, finanziate con il gettito derivante dai tributi sugli immobili devoluti ai comuni. La prima sezione è finanziata con i gettiti derivanti: dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili; dalle imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA; dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, applicata sui contratti di locazione relativi ad immobili; dai tributi speciali catastali; dalle tasse ipotecarie. La seconda sezione è finanziata con i gettiti rivenienti: dall'IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario; dalla cedolare secca sugli affitti, di nuova istituzione. Osserva che, in sostanza, alla prima sezione sono devolute le entrate connesse all'imposizione indiretta e ai tributi speciali catastali; alla seconda sono, invece, devolute le entrate relative all'imposizione diretta. A decorrere dall'anno 2014, entrambe le sezioni saranno finanziate con quote dell'imposta municipale propria sul trasferimento di immobili istituita, a decorrere dal medesimo anno, ai sensi dell'articolo 4 del presente provvedimento. Sottolinea che la relazione tecnica precisa che il massimo gettito potenzialmente devolvibile che potrà confluire nel Fondo sperimentale di riequilibrio è stimato, per l'anno 2011, in 15.583 milioni di euro, di cui 6.559 milioni afferenti alla prima sezione e 9.024 milioni alla seconda sezione. In particolare, il comma 5 prevede che le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città

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ed autonomie locali. Il successivo comma 6, a fronte della devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sopra descritti e in aggiunta alla riduzione dei trasferimenti erariali, dispone l'attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni la cui percentuale è stabilita, in sede di prima applicazione, entro il 30 novembre 2010, termine che evidentemente non è più possibile rispettare, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e, dunque, di riduzione. Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e può essere successivamente ridotta, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione, o comunque rivista, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard. Alla determinazione della quota di compartecipazione è subordinata l'efficacia delle disposizioni introdotte dai commi da 1 a 5 del presente articolo. Il medesimo comma dispone altresì la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, devoluto ai Comuni. La riduzione è operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In proposito, osserva che la relazione tecnica, basandosi sui dati già forniti dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nel documento allegato alla Relazione sul federalismo fiscale, presentata dal Governo a giugno 2010, stima l'entità complessiva dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, e, dunque, di riduzione, nell'esercizio finanziario 2011 nell'importo di 12.952 milioni di euro. La percentuale di compartecipazione statale al gettito dei tributi devoluti ai comuni è quantificata con riferimento all'esercizio 2011 come differenza tra il gettito delle imposte, al netto di quello dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica che è invece trattenuta dall'erario, e l'ammontare dei trasferimenti fiscalizzabili individuati dalla relazione della COPAFF, ridotti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento al comma 7, rileva che quest'ultimo reca disposizioni dirette a rafforzare il ruolo dei comuni nella lotta all'evasione prevedendo: la devoluzione ai comuni del maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto; l'incremento dal 33 al 50 per cento della quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del Comune nell'attività di accertamento riconosciuta agli enti locali in relazione alle somme riferite a tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo; il riconoscimento ai Comuni di un maggiore potere di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria; l'integrazione tra il sistema informativo della fiscalità con i dati relativi alla fiscalità locale, previa intesa con l'ANCI. In relazione all'articolo 2, osserva che lo stesso prevede invece l'istituzione, con decorrenza dall'anno 2011, di una nuova imposta sui canoni di locazione, la cosiddetta cedolare secca. La disposizione introduce la facoltà per il contribuente di applicare un regime fiscale sostitutivo, con aliquota al 20 per cento, sui redditi rivenienti da immobili locati ad uso abitativo. La cedolare sostituirebbe l'IRPEF sulle locazioni, le addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito, l'imposta di bollo e quella di registro sui contratti di locazione. La sostituzione di tale ultima imposta avverrà, peraltro, solo a partire dal 2014 per i contratti diversi da quelli a canone concordato. In merito all'ambito soggettivo, il comma 7 esclude espressamente dall'ambito di applicazione le locazioni realizzate nell'esercizio di attività d'impresa, arte e professione nonché quelle realizzate da enti non commerciali. Precisa che le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

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dello schema, prevedendosi un acconto nella misura dell'85 per cento dell'imposta per l'anno 2011 e del 95 per cento a decorrere dal 2012. In materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Il comma 5 reca un forte inasprimento delle sanzioni previste a legislazione vigente per l'omessa o l'infedele indicazione dei redditi da locazione. Il comma 8 contiene, invece, disposizioni di natura sanzionatoria applicabili nei casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo. Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione, attualmente applicabile ai contratti non registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, anche ai casi in cui nel contratto di locazione registrato sia indicato un importo inferiore a quello effettivo e sia stato registrato un contratto di comodato fittizio, ossia in presenza di una gratuità in luogo del canone di locazione. I commi 8 e 9 non si applicano per i contratti registrati entro il 31 dicembre 2010. Nel complesso, osserva che la relazione tecnica ipotizza che, per effetto del vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della cedolare secca e dell'inasprimento delle sanzioni si determini annualmente, a partire dal 2011, un crescente fenomeno di emersione di base imponibile relativa a locazioni non dichiarate riguardanti immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione. L'emersione è stimata nella misura del 15 per cento nel 2011, del 25 per cento nel 2012 e del 35 per cento nei due anni successivi. Con riferimento all'articolo 3, rileva che quest'ultimo stabilisce che a partire dal 2014 il finanziamento dei comuni sia assicurato, in sostituzione delle attuali imposte, da due nuove forme di tributo:l'imposta municipale propria e l'imposta municipale facoltativa. L'imposta municipale propria è disciplinata dagli articoli 4, 5 e 6 e ha per presupposto due differenti fattispecie:il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e il trasferimento di immobili. La nuova imposta, da istituire con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il 30 novembre 2013, sarà introdotta in sostituzione, per la componente immobiliare, delle seguenti forme di prelievo: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari determinati con riferimento ai beni non locati; l'imposta di registro; l'imposta ipotecaria; l'imposta catastale; l'imposta di bollo; l'imposta sulle successioni e donazioni; le tasse ipotecarie; i tributi speciali catastali; l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Precisa che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, la base imponibile dell'imposta sul possesso corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i vigenti criteri per la determinazione dell'ICI di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Per quanto riguarda la disciplina relativa alla imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, il comma 3 dell'articolo 4 disciplina l'esclusione dall'applicazione di tale imposta adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze. L'esenzione è riconosciuta solo se l'immobile è il luogo in cui il contribuente ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale e non rientri tra le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per quanto riguarda l'imposta da applicare, la misura dell'aliquota sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Lo schema indica come data per l'emanazione del decreto il 30 novembre 2010 e anche in questo caso si rende, pertanto, necessario un aggiornamento dello schema. La determinazione dell'aliquota dell'imposta da applicare in caso di possesso di immobili dovrà assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in termini di saldi di finanza pubblica ed il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva. Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota fissata a livello nazionale fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali. Ai sensi

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dei commi 6 e 7 l'aliquota ordinaria è ridotta alla metà qualora l'immobile sia locato ovvero sia relativo «all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» oppure sia posseduto da ente non commerciale. Il comma 7 precisa, inoltre, che tali immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Quanto all'articolo 5, sottolinea che lo stesso reca la disciplina concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso di immobili, prevedendo in particolare il versamento dell'imposta da parte del contribuente in favore del Comune, al quale è riconosciuta la facoltà di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997. Il comma 8 disciplina le esenzioni soggettive dall'imposta, riprendendo sostanzialmente le esenzioni già previste per l'imposta comunale sugli immobili, mentre il successivo comma 9 indica i redditi che continuano ad essere assoggettati ad IRPEF. Il secondo periodo del comma 9 stabilisce che il gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame nonché dell'IRPEF relativa ai redditi di locazione diversi da quelli assoggettati alla cedolare secca resta attribuito ai Comuni. Rileva che l'articolo 6 dello schema disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, che sostituirà, per la componente immobiliare, numerose tipologie di imposte, tra cui le imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, le tasse ipotecarie e l'imposta sulle successioni e donazioni. L'imposta per il caso di trasferimento è dovuta per i seguenti atti: atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere; atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi; provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità; trasferimenti coattivi. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 fissano le aliquote da applicare; ai sensi del successivo comma 5, tuttavia è prescritta una misura minima dell'imposta pari a 1.000 euro. In particolare, precisa che il comma 2 prevede un'aliquota ordinaria dell'8 per cento, in luogo dell'aliquota complessiva del 10 per cento prevista per le attuali imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il comma 3 prevede un'aliquota agevolata del 2 per cento, in luogo dell'attuale aliquota del 3 per cento prevista per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i trasferimenti a causa di morte. Il comma 4 prescrive l'applicazione dell'imposta in misura fissa, pari a 1.000 euro, ai trasferimenti a causa di morte nei quali il beneficiario o, se più di uno, almeno uno di essi, sia nelle predette condizioni di cui alla lettera a) del comma 3, ovvero si tratti di abitazione principale, non «di lusso» e in capo all'acquirente sussistano le condizioni richieste per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata dal Testo unico sull'imposta di registro. Il comma 6 prevede che l'imposta sia ridotta della metà per i contratti preliminari dei trasferimenti indicati al comma 1. L'importo pagato, in tal caso, è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo. Il comma 7 consente che a decorrere dal 2015 i Comuni, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, possano modificare di 1 o 2 punti percentuali l'aliquota ordinaria dell'8 per cento. Il comma 8 dispone l'esenzione da una serie di imposte (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie) di tutti gli atti assoggettati all'imposta municipale sui trasferimenti con aliquota ordinaria e aliquota agevolata, dei contratti preliminari oggetto della medesima imposizione, nonché di tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari. Rileva che l'articolo 7 disciplina l'imposta municipale secondaria facoltativa, che potrà essere istituita dai Comuni a partire dal 2014, con delibera del Consiglio comunale e previo svolgimento di consultazioni popolari,

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secondo lo Statuto del Comune interessato; essa non riguarda gli immobili ad uso abitativo. Precisa che l'imposta municipale facoltativa è volta a sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari; l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il comma 2 affida a un regolamento governativo, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria facoltativa, in base ad una serie di criteri predeterminati dal medesimo comma. In particolare, il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari e l'imposta è determinata sulla base della durata e dell'entità dell'occupazione, essendo consentita la fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune. I Comuni, con proprio regolamento potranno, comunque, disporre esenzioni ed agevolazioni. Osserva che l'articolo 8 reca, infine, una disciplina dell'ambito di applicazione del decreto, nonché disposizioni finanziarie e transitorie. In particolare, oltre alle disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto, prevista per il 1o gennaio 2011, l'articolo 8 prevede che tutte le disposizioni del decreto si applichino anche nelle regioni a statuto speciale, con l'esclusione dell'articolo 1 in materia di devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, le quali si applicano anche ai Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ma con modalità e con decorrenza previste in conformità ai rispettivi statuti e con applicazione delle procedure concertative previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009. Il comma 4 precisa che l'intervento recato con lo schema in esame concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni, prescrivendo che gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni prevista dalla medesima legge. Il successivo comma 5 affida all'istituenda Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo sistema di finanziamento dei comuni attraverso la devoluzione a tali enti della fiscalità immobiliare. Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la Decisione di finanza pubblica. Il comma 6 rimette ad un successivo decreto legislativo correttivo del presente, che dovrà essere adottato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'individuazione delle diverse fonti di finanziamento dei comuni, in attuazione dell'articolo 11 della legge delega, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica. Il medesimo decreto dovrà altresì recare la disciplina del riparto del fondo perequativo, in attuazione dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Osserva che il comma 7 prevede, infine, che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le risorse destinate all'ANCI siano calcolate applicando l'aliquota percentuale allo 0,6 per mille, indicata nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'articolo 1, e, a decorrere dal 1o gennaio 2014, con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che l'organizzazione del seguito

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dell'esame potrà essere definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alle procedure seguite ai fini dell'acquisizione dell'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. In particolare, osserva come, su un piano generale, l'articolo 3 di quel decreto legislativo preveda che, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri possa provvedere con deliberazione motivata, disponendo che, in caso di motivata urgenza, il Consiglio dei ministri possa, comunque, procedere sottoponendo i relativi atti all'esame della Conferenza nei successivi quindici giorni. Al riguardo, osserva che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 richiama espressamente la disciplina dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e chiede, pertanto, se sia stata rispettata la procedura indicata in tale ultima disposizione. Rileva, infatti, che lo schema di decreto legislativo non è corredato della richiesta intesa, che, a suo avviso, sarebbe auspicabile considerata la rilevanza del provvedimento in esame.
Esprime inoltre preoccupazione in relazione all'esito dell'esame dello schema, evidenziando come il comma 4 dell'articolo 2 non garantisca il rispetto delle condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni bilancio delle due Camere e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, dal momento che il Governo, qualora non intenda conformarsi a tali condizioni, è tenuto esclusivamente a ritrasmettere il testo dello schema alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e a rendere comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso un termine di trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto potrà quindi essere adottato in via definitiva, anche in difformità rispetto alle indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti. Ritiene, pertanto, essenziale che il Governo presti attenzione alle eventuali condizioni contenute nei pareri, rilevando l'esigenza di tenere conto del gran numero di informazioni e di valutazioni acquisite nel corso dell'istruttoria sul provvedimento ed invitando il relatore ad una maggiore attenzione per le indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, sottolinea come il lavoro fin qui svoltosi non sia stato disattento e che nel prosieguo del dibattito vi sarà la possibilità di approfondire le questioni emerse anche nel corso delle audizioni.

Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente che il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in questione alla Conferenza unificata il 13 agosto 2010 ed ha inviato il testo alle Camere, con la motivazione del mancato raggiungimento dell'intesa il 9 novembre 2010. Sottolinea che il Governo, pur avendo accolto le richieste di rinvio dei rappresentanti dei Comuni, non ha consentito all'ulteriore proroga di 15 giorni volta solo a permettere all'ANCI di svolgere la sua assemblea già prevista per la metà dello scorso mese di novembre con un testo ancora aperto. Rileva che il testo dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2011, non per motivi formali, ma per consentire un'attenuazione dei tagli disposti ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 attraverso le nuove entrate tributarie previste dallo schema di decreto legislativo in esame. Ricorda inoltre che i Comuni non potevano esprimere una valutazione positiva poiché giudicavano eccessivi i tagli previsti dalla manovra, poi attenuati ai sensi della legge di stabilità per il 2011. Esprime quindi il convincimento che, alla luce delle disposizioni recate dalla richiamata legge di stabilità, vi sarebbe potuta essere un'intesa nella Conferenza unificata.

Rolando NANNICINI (PD), pur ritenendo che la ricostruzione fornita dal Ministro Calderoli sia estremamente puntuale

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in termini di diritto, giudica comunque necessario un approfondimento in ordine al rispetto delle procedure previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 e dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare come il provvedimento in esame rappresenti il più importante, il più complesso ed allo stesso tempo innovativo, rispetto all'ordinamento vigente, dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, ritiene che l'esame dello stesso richieda tempi adeguati, da concordare anche con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ricorda che si sono svolte audizioni importanti che hanno fatto emergere questioni rilevanti e profili problematici. In particolare, in primo luogo rileva che, riducendo l'addizionale IRPEF regionale, pur non per somme particolarmente rilevanti, si creerà un problema per la finanza regionale cui sarà necessario porre rimedio. In secondo luogo, sottolinea come occorra svolgere una riflessione sui rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali per capire bene quali sono gli effetti della riforma. In terzo luogo, richiamando l'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti, evidenzia che, a seguito dell'abrogazione dell'ICI sulla prima casa, le imposte comunali per l'erogazione dei servizi ricadranno prevalentemente su soggetti non residenti in quei comuni, in contraddizione con lo spirito del federalismo fiscale che dovrebbe enfatizzare il collegamento tra tributi pagati e servizi erogati. In quarto luogo, evidenzia come la riforma di una serie di imposte, garantendo la parità di gettito, non potrà che avere come conseguenza una rimodulazione del carico fiscale in favore di talune categorie e a discapito di altre, rendendosi in proposito necessario un ulteriore approfondimento anche al fine di poter spiegare ai cittadini i cambiamenti effettivi. Per le ragioni esposte, ribadisce la necessità di un approfondimento in tempi adeguati.

Renato CAMBURSANO (IdV), rilevando preliminarmente l'opportunità di verificare il rispetto delle procedure previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 e dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, secondo quanto richiesto dall'onorevole Nannicini, osserva come le audizioni svolte congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale abbiano consentito di acquisire molti e qualificati elementi di valutazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo. Nel sottolineare la particolare rilevanza dello schema, che rappresenta il provvedimento attuativo della legge n. 42 del 2009 più rilevante, unitamente al decreto in materia di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, rileva l'esigenza di garantire l'elaborazione di un parere condiviso dalle diverse parti politiche in tempi adeguati alla delicatezza delle materie affrontate, evitando tuttavia inutili lungaggini. Auspica, pertanto, che il termine per l'espressione del parere possa essere prorogato, al fine di consentire alle Commissioni di esprimersi alla ripresa dei lavori dopo le festività natalizie

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione è fissato all'8 gennaio 2011 e che la possibilità di richiedere una proroga è rimessa alla valutazione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in seno alla quale i gruppi potrebbero utilmente rappresentare tale esigenza.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur dichiarandosi consapevole della circostanza che la legge n. 42 del 2009 rimette alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la facoltà di richiedere la proroga del termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, ritiene, comunque, che la Commissione bilancio possa comunque attivarsi al fine di segnalare alla Commissione bicamerale l'esigenza di richiedere tale proroga.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, assicura che l'esigenza prospettata dai parlamentari

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dell'opposizione di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere sarà portata all'attenzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
C. 3909-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni periferiche della regione Campania nell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, relativo alla localizzazione di siti per discariche, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la mancanza di oneri connessi alla soppressione di alcuni siti dall'elenco delle discariche da realizzare. Alla luce di quanto segnalato dalla relazione tecnico-normativa e in relazione alle questioni oggetto della procedura di infrazione avviata in sede europea, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le implicazioni della norma in esame sulla disponibilità di impianti di smaltimento. In relazione all'articolo 1, comma 2, che prevede l'introduzione di Commissari straordinari con funzioni di amministrazione giudicatrice, pur rilevando che si dispone l'attuazione di tali previsioni nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati, ritiene che andrebbe chiarito se siano previsti compensi per le attività dei commissari stessi e se possano configurarsi oneri ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, per l'espletamento delle relative attività. Precisa che andrebbe altresì confermato che per la realizzazione degli impianti in questione sussistano le necessarie disponibilità, da utilizzare secondo i termini di urgenza indicati dalla norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di modificare la clausola di neutralità al fine di riferirla, tenuto conto degli enti interessati all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 in esame e come affermato anche dalla relazione tecnica, all'aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Con riferimento alla disciplina del trattamento dei rifiuti, sottolinea, in merito al comma 3, che dispone l'aggiunta del codice riferito al «compost fuori specifica» riguardo ai processi di lavorazione ammessi presso gli impianti, l'opportunità di acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria e riguardo all'assenza di costi aggiuntivi per il funzionamento degli impianti medesimi. Con riferimento all'autorizzazione degli impianti di digestione

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anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, di cui al comma 4, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'entità dei costi connessi alla realizzazione di tali impianti e andrebbero altresì indicate le risorse con cui fare fronte a tali costi; in particolare, andrebbe precisato se detta realizzazione sia riconducibile sempre al limite di spesa di 10,9 milioni, individuato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008. In relazione al comma 5, che disciplina la funzionalità del ciclo di gestione dei rifiuti nella provincia di Napoli, considerato che le norme non specificano le modalità di subentro della provincia, tramite la relativa società, nei compiti prima attribuiti all'ASIA s.p.a., al fine di evitare oneri a carico della provincia subentrante andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire eventuali effetti derivanti dall'esposizione debitoria e creditoria della società ASIA s.p.a. e dal relativo assetto organizzativo e gestionale. Ritiene che andrebbero altresì esclusi oneri riferiti al personale già impegnato dall'ASIA s.p.a. per le attività ora attribuite alla provincia. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 1, che prevede l'accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, ritiene opportuno acquisire elementi dal Governo circa le modalità con cui si procederà allo smaltimento dei rifiuti a seguito dell'accordo interregionale e alla ripartizione degli oneri ad esso connessi. Tali oneri, infatti, potrebbero risultare superiori rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento in loco presso la regione Campania, anche in considerazione dei costi di stoccaggio e di trasporto. In relazione al regime transitorio della raccolta rifiuti nella regione Campania, disciplinato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a, e comma 2, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le attività oggetto della proroga possano continuare ad essere esercitate dai comuni nell'anno 2011 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In merito al comma 1, lettera d), dell'articolo 1-bis, sottolinea che andrebbe chiarito se il rinvio di un anno delle disposizioni di cui al citato comma 5-quater sia compatibile con la norma inserita nel medesimo comma 5-quater che esclude la possibilità di proroga o rinnovo dei contratti in essere con i soggetti affidatari delle attività di accertamento o riscossione. Ciò al fine di escludere possibili nuovi oneri collegati al predetto rinvio. In merito al comma 1, lettere b) e c), non ritiene che vi siano osservazioni da formulare in base al presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA, già utilizzate nel 2010, siano idonee a garantire la copertura integrale dei costi derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti, come disposto dal comma 5-bis del citato articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009. In relazione all'articolo 2, comma 1, che prevede la proroga degli ammortizzatori sociali per il personale in esubero dei consorzi, premesso che la modifica del testo approvata dalla Commissione di merito non appare modificare sostanzialmente la portata normativa del testo originario, ritiene opportuno acquisire conferma che la copertura degli oneri recati dalla disposizione sia ricompresa nei limiti di spesa a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione, come indicato dalla relazione tecnica, ma non esplicitato nella disposizione, disposti per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011, dalla legge di stabilità di recente approvata dalle Camere. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica afferma che la proroga, fino al 31 dicembre 2011, degli ammortizzatori sociali al personale non collocato nella dotazione organica dei consorzi operanti nella regione Campania, interessa una platea di 700 unità, con un conseguente onere pari a complessivi 30.000.000 di euro. La relazione tecnica precisa, inoltre, che l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui si autorizza la proroga scade il 31 dicembre 2010 e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale per l'occupazione e formazione senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso.

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Le indicazioni contenute nella relazione tecnica in merito ai profili finanziari della disposizione in esame non sono tuttavia esplicitate nel testo in esame. A tale proposito, rileva, in primo luogo, la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla quantificazione degli oneri recata dalla relazione tecnica, specificandone anche il profilo temporale, e alla disponibilità delle relative risorse nell'ambito del Fondo per l'occupazione e formazione, senza che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a valere delle medesime risorse. Inoltre, ritiene che il Governo dovrebbe valutare l'eventualità di esplicitare nel testo sia l'ammontare degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, come quantificati dalla relazione tecnica, sia le modalità di copertura degli stessi. In relazione alle disposizioni in merito all'esercizio delle funzioni del Consorzio unico di bacino, previste dal comma 2 dell'articolo 2, osserva che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non sembrano modificare sostanzialmente la portata normativa del testo originario del comma in esame. In proposito, premesso che la disposizione esclude esplicitamente l'insorgenza di oneri unicamente con riferimento al bilancio dello Stato, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria, anche con riferimento agli enti locali interessati. A tal fine andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di funzionamento delle due unità provinciali, anche con riguardo al personale necessario ed ai relativi trattamenti economici. Quanto ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di modificare la clausola di neutralità, al fine sia di renderla conforme alla prassi consolidata, sostituendo le parole «ulteriori oneri» con le parole «nuovi o maggiori oneri» sia di riferirla, tenuto conto degli enti interessati all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 in esame e come affermato anche dalla relazione tecnica, all'aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Con riferimento all'assorbimento del personale in esubero dei consorzi, disciplinato dall'articolo 2, comma 2-bis, rileva che le disposizioni appaiono recare oneri a carico della finanza pubblica che necessitano di quantificazione nonché dell'indicazione delle risorse con le quali farvi fronte. In particolare, l'obbligo di riassorbimento del personale in esubero posto a carico delle pubbliche amministrazioni, anche locali, comporta un aumento degli oneri, di natura permanente, sui saldi di finanza pubblica. Ritiene pertanto necessario acquisire i dati relativi ai soggetti interessati, alla natura del rapporto di impiego da instaurare con le amministrazioni interessate, nonché ogni altro dato necessario alla stima dei relativi oneri. Riguardo al personale che dovrà invece essere assorbito dalle società provinciali secondo le esigenze prospettate dai relativi piani industriali, sottolinea la necessità di acquisire elementi di valutazione al fine di escludere che possano determinarsi aggravi di costi per le società, suscettibili di determinare, sia pur indirettamente, maggiori oneri per le amministrazioni di riferimento. Riguardo alle misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale, previste dall'articolo 3, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni in esame sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto della public amministrazione. Osserva infatti che la finalità delle disposizioni sembra quella di consentire un più celere utilizzo delle risorse del FAS già destinate alla regione Campania al fine di far fronte alle urgenti finalità di gestione del ciclo dei rifiuti e di realizzazione delle opere di compensazione e bonifica. Tale effetto appare suscettibile di determinare modifiche nelle dinamiche di cassa rispetto a quanto indicato nelle previsioni tendenziali, con conseguenti possibili oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Tali effetti potrebbero essere neutralizzati, per la quota di spesa riferita alla regione Campania, se l'effettiva spendibilità delle risorse di competenza della regione stessa, pari a 150 milioni in base al comma 1 e a 141 milioni

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in base al comma 2, incontrasse dei limiti nei vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità interno. Anche in questo caso, resterebbero comunque da chiarire gli effetti di cassa per le spese di competenza del Ministero dell'ambiente a valere su risorse FAS, precedentemente destinate al Programma attuativo regionale della Campania, pari a ulteriori 141 milioni in base al comma 2, che verrebbero in ogni caso sottratte ai vincoli del patto di stabilità interno. Segnala infine che entrambe le disposizioni non indicano gli esercizi entro i quali devono utilizzarsi le risorse ivi stanziate. In merito ai profili di copertura finanziaria, con specifico riferimento al comma 2, ritiene, in primo luogo, opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali la norma sia stata formulata in termini di novella dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008. Tale chiarimento appare necessario anche al fine di chiarire se la quota della spesa autorizzata di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, coincida con le risorse stanziate precedentemente dal suddetto comma, nella misura di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, o se tali risorse siano state già utilizzate. In secondo luogo, dal momento che la disposizione prevede, da un lato, la corrispondente riduzione, nella misura di 141 milioni di euro, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla Regione Campania dal punto 1.2 della delibera CIPE n. 1 del 2009 e, dall'altro, l'immediata assegnazione alla Regione Campania di un'ulteriore quota delle suddette risorse pari ad ulteriori 141 milioni di euro, ritiene opportuno che il Governo chiarisca il profilo temporale dell'onere, anche al fine di verificare se dalla disposizione possa conseguire un'accelerazione della spesa suscettibile di produrre effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle proposte emendative presentate, evidenzia che presentano una quantificazione ovvero una copertura carente o inidonea le seguenti proposte emendative gli identici Piffari 1.22 e Bocchino 1.79; Bonavitacola 2.71; Piffari 3.1; Iannuzzi 3.70; Piffari 3.6; Cosenza 3.8; Lo Monte 3.074 e Bonavitacola 3.073; Zamparutti 1.7; Iannuzzi 1.9; gli identici Iannuzzi 1.14, Margiotta 1.15 e Libè 1.80; Zamparutti 1.27; Piffari 1.34; Piffari 1.35; Zamparutti 1.28; Piffari 1.45; Iannuzzi 1.01, Rubinato 1.071; Fedriga 2.2; Piffari 2.72; Bratti 2.6; Beccalossi 2.70; Mariani 3.9; Iannuzzi 3.01; Realacci 3.071 e Bonavitacola 3.072. Ritiene, inoltre, utile approfondire le valutazioni in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Guido Dussin 3.10.

Maino MARCHI (PD) richiamando le osservazioni formulate dal relatore, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, sono suscettibili di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura finanziaria. Ritiene, pertanto, che la Commissione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, non possa esimersi dal formulare una condizione volta a sopprimere tale disposizione.

Renato CAMBURSANO (IdV) richiama il suo intervento in Assemblea, ove ha evidenziato come sarebbe stato opportuno anticipare l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del provvedimento in esame, al fine di rendere un parere alla Commissione di merito, sottolineando in particolare come le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, relative alla stabilizzazione di lavoratori precari, siano suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto ritiene che sia opportuna una relazione tecnica, al fine di poter disporre di dati certi relativi alla quantificazione ed alla congruità delle coperture. Esprime, comunque, profondo dissenso sulla scelta di merito di stabilizzare lavoratori già in esubero, assunti, a suo avviso, per finalità meramente elettorali.

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi alle considerazioni dei colleghi Marchi e Cambursano, osserva che il comma 2-bis dell'articolo 2 determina con certezza l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica,

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in quanto prevede l'assorbimento da parte delle società delle province della Regione Campania di circa 700 unità di personale in esubero dai disciolti consorzi operanti nel settore dei rifiuti, che in passato, a quanto si dice, si sarebbero dedicate più alla raccolta di voti per il Popolo delle libertà che alla raccolta dei rifiuti.

Amedeo CICCANTI (UdC) esprime, a nome del gruppo dell'UdC, una valutazione favorevole in ordine alla relazione svolta dall'onorevole Marinello. Condivide in particolare le criticità riscontrate in particolare con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, malgrado le assicurazioni del Ministro competente sull'esistenza di una copertura adeguata a valere sul fondo per gli ammortizzatori sociali. Esprime quindi una valutazione favorevole, oltre che sulla relazione attinente ai profili finanziari, sul merito del provvedimento.

Massimo BITONCI (LNP) osserva che l'emendamento Guido Dussin 3.10 autorizza la Regione Veneto ad utilizzare 30 milioni di euro della quota destinata alla medesima regione nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo per le aree sottoutilizzate al fine di far fronte alle conseguenze dei recenti eventi alluvionali. In proposito, nel segnalare l'assoluta necessità dell'intervento di sostegno alla regione Veneto, rileva come la misura proposta non determini maggiori oneri finanziari, limitandosi ad una riprogrammazione di risorse già stanziate.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda sulle perplessità espresse in ordine alla stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2, comma 2-bis, ed in proposito ricorda quanto avvenuto con la stabilizzazione nella stessa regione di telefonisti. Sottolinea che occorre evitare un nuovo spreco di denaro pubblico ed invita il relatore a tenere conto di ciò nella proposta di parere che si accinge a formulare.

Roberto SIMONETTI (LNP) esprime la propria assoluta contrarietà agli interventi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge, osservando come la previsione di un obbligo di assunzione di personale da parte di società partecipate dalle province appaia in assoluta controtendenza rispetto alla linea di rigore seguita dal Governo e dalla maggioranza, che ha comportato, anche di recente, dolorose riduzioni dei trasferimenti destinati agli enti territoriali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rileva che il comma 2 dell'articolo 1-bis estende anche all'anno 2011 il periodo di applicazione nella Regione Campania, in via provvisoria e sperimentale, delle modalità di calcolo della TARSU e della TIA, così come definite dall'articolo 11 comma 5 bis del decreto-legge n. 195 del 2009. Conseguentemente, il secondo periodo del predetto comma 2 modifica il termine previsto dal citato articolo 11, comma 5-bis, per l'emissione dell'elenco degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010, differendolo dal 30 settembre 2010 al 30 settembre 2011. Ritiene sarebbe pertanto opportuno prevedere, per effetto dell'estensione anche al 2011 dell'applicazione, in via provvisoria e sperimentale delle modalità di calcolo dei menzionati tributi e del differimento al 30 settembre 2011 del termine entro il quale presentare il predetto elenco, che detto elenco sia comprensivo sia degli importi dovuti relativi all'anno 2010, come attualmente presente nel testo, sia di quelli dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali relativi all'anno 2011. Ritiene pertanto necessario modificare conseguentemente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-bis. Per quanto riguarda le proposte emendative, nell'esprimere una valutazione conforme al relatore, evidenzia che l'emendamento Guido Dussin 3.10 non sembra presentare profili finanziari problematici.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come, su un piano generale, sarebbe opportuno che il Governo rispondesse puntualmente a tutti i rilievi formulati dal relatore sulla base della documentazione predisposta dagli

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uffici della Camera, rilevando come, con riferimento al presente provvedimento, sia stata più volte segnalata la necessità di acquisire un'integrazione dei dati contenuti nella relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che il Governo ha dovuto esaminare il provvedimento in tempi molto rapidi dovuti alla sua calendarizzazione in Assemblea per la giornata odierna e che se quindi richiedono ulteriori elementi di approfondimento, occorrerebbe rinviare il seguito dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita il gruppo del Partito Democratico a chiarire se intende chiedere un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che la richiesta di rinvio non è stata avanzata dal suo gruppo, ma dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che il Governo ritiene possibile addivenire all'espressione di un parere favorevole, ma condizionato nei termini già esposti, nella seduta odierna. Evidenzia che le ulteriori questioni emerse nel dibattito riguardano temi che non inficiano comunque la valutazione complessivamente positiva sul provvedimento. Ribadisce tuttavia che, ove questi fossero ritenuti fondamentali dalla Commissione, occorrerebbe procedere ad un rinvio, sottolineando come questa non sia la richiesta del Governo, a fronte della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3909-A, di conversione del decreto legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerato che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria;
nel presupposto che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, possa provvedersi nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo per l'occupazione e la formazione;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: il bilancio dello Stato, con le seguenti: la finanza pubblica;
all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010», «30 settembre 2010» e le parole «per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e «per gli anni 2010 e 2011»;
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
sopprimere l'articolo 2, comma 2-bis;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 1.22, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.45, 1.79,

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1.80, 2.2, 2.6, 2.70, 2.71, 2.72, 3.1, 3.6, 3.8, 3.9, 3.70 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.071, 3.01, 3.071, 3.072, 3.073, 3.074, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Simonetta RUBINATO (PD) chiede al relatore di rivedere il parere sul suo articolo aggiuntivo 1.071. In proposito richiama la vicenda dello scioglimento del comune di Casigliano in provincia di Caserta per la mancata trasmissione degli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA alla provincia di Caserta nel termine perentorio fissato dal decreto-legge n. 195 del 2009. Osserva che il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di rimozione del sindaco del ricordato comune è stato adottato malgrado il livello della raccolta differenziata avesse superato il 65 per cento ed il comune di Casigliano fosse considerato virtuoso dal punto di vista ambientale. Sottolinea che la sua proposta emendativa, non recante, a suo avviso, conseguenze di carattere finanziario, è volta ad impedire l'adozione di tali provvedimenti in caso di comuni particolarmente virtuosi, precisando che la mancata trasmissione degli atti alla provincia nel termine prefissato non può essere considerato un atto di grave inosservanza di legge e come tale essere considerato una causa di scioglimento del consiglio comunale e di rimozione del sindaco ai sensi del testo unico sugli enti locali.

Maino MARCHI (PD) rileva come l'emendamento Bratti 2.6 si limiti a prevedere l'elaborazione da parte del Governo di una relazione avente ad oggetto le attività dei consorzi operanti nel settore dei rifiuti e, pertanto, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa potrà essere redatta avvalendosi del personale e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dagli onorevoli Rubinato e Marchi, dichiarandosi conseguentemente disponibile a modificare la propria proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che, con riferimento all'articolo 1, comma 5, occorra inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Massimo POLLEDRI (LNP), concordando con l'onorevole Cambursano, si associa alla richiesta di inserire una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, ribadendo le sue preoccupazioni in ordine alla volontà di stabilizzare lavoratori precari in esubero, al di là delle effettive esigenze dell'amministrazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, anche tenendo conto delle osservazioni dei deputati Cambursano e Polledri, riformula la proposta di parere (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la nuova formulazione proposta di parere formulata dal relatore.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) esprime la propria contrarietà alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 2-bis, sia per ragioni di merito che finanziarie.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.
Atto n. 298.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, alla luce dei chiarimenti contenuti nella nota depositata dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana di oggi, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione d un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
il sistema Bonifacio traffic è già stato istituito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 2 ottobre 2008, recante definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena;
il sistema Adriatic traffic è già stato istituito con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 maggio 2001, recante disposizioni relative all'organizzazione del traffico mercantile nella parte meridionale del Mare Adriatico;
i sistemi Bonifacio traffic e Adriatic traffic si traducono essenzialmente in obblighi di comunicazione preventiva, adempiuti attraverso sistemi tecnologici di telecomunicazione già esistenti, e i relativi oneri si collocano nel quadro delle fattispecie contrattuali indicate nella relazione tecnica allegata allo schema in esame;
il sistema VTMIS risulta dall'interazione coordinata di più sottosistemi già esistenti e, pertanto, non necessita l'impiego di risorse umane e materiali ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente;
i piani di accoglienza rappresentano una più puntuale configurazione di adempimenti già previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2005, che prevede l'adozione del piano di accoglienza da parte del Capo del Compartimento marittimo e, pertanto, non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica;

considerato che la clausola di invarianza prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 196 del 2005, con riferimento all'intero provvedimento, non rende necessaria la previsione di specifiche clausole riferite ai singoli articoli
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 16.35.