CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2010
355.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Atto n. 225.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio scorso.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), la quale recepisce buona parte dei suggerimenti avanzati informalmente da alcuni componenti della Commissione, in particolare dal deputato Fluvi.

Franco CECCUZZI (PD), pur valutando favorevolmente le osservazioni formulate dal relatore in merito all'articolo 111 del TUB, relativamente alla disciplina del settore del microcredito, sottolinea l'esigenza di integrare sul punto il parere, al fine di segnalare al Governo la necessità di distinguere maggiormente l'attività di concessione di finanziamenti in favore di soggetti imprenditoriali, contemplata dal comma 1 del predetto articolo 111, da quella di concessione di finanziamento in favore di persone fisiche, disciplinata dal comma 3 del medesimo articolo. Rileva infatti come l'attuale formulazione del comma 3, nel consentire l'erogazione di finanziamenti alle persone fisiche ai soggetti di cui al comma 1 che svolgano tale attività solo in via non prevalente, rischi di generare confusione, ovvero di limitare questa tipologia di finanziamento alle sole associazione non lucrative di cui al comma 4 dell'articolo 111.

Alberto FLUVI (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore di accogliere alcune delle osservazioni da lui formulate, rileva la necessità di chiarire o integrare alcuni aspetti della proposta di parere.
In primo luogo, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera a), non ritiene opportuno attribuire esclusivamente all'Esecutivo, e non anche alle autorità di vigilanza, il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione finanziaria.
Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera e), non condivide l'opportunità di richiamare, nel testo dello schema di decreto, la normativa di rango secondario emanata dall'ISVAP relativamente ai conflitti di interesse sussistenti in capo a quegli intermediari creditizi che collochino al pubblico polizze assicurative connesse al contratto di credito, pur condividendo pienamente la finalità di contrastare tali conflitti.
In riferimento alla lettera i), suggerisce l'opportunità di specificare che le modalità di calcolo del TAEG dovranno risultare in conformità alla disciplina comunitaria in materia, al fine di evitare che il rinvio, previsto dallo schema di decreto, ad un provvedimento secondario della Banca d'Italia circa tali modalità di calcolo possa rendere la disciplina nazionale in materia difforme rispetto a quella seguita negli altri Stati membri dell'Unione europea.
In relazione alla lettera pp), chiede se essa intenda prefigurare un obbligo di iscrizione nell'apposito elenco ivi richiamato anche per gli appartenenti ad ordini professionali che svolgano attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nella gestione dei crediti, ai fini del loro recupero. Esprime quindi un giudizio favorevole sulla lettera ee), la quale individua una soluzione atta a corrispondere all'esigenza, per i consorzi di garanzia collettiva fidi, di avvalersi, per attività istruttorie, delle associazioni di categoria o delle società di servizi da essi promosse, sottolineando tuttavia l'opportunità di estendere tale soluzione anche ai soggetti operanti nel settore del microcredito, i quali, pur svolgendo un'attività diversa, hanno anch'essi bisogno di una rete di sostegno per effettuare gli adempimenti istruttori finalizzati all'erogazione dei finanziamenti: in tale contesto si potrebbe

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consentire ai predetti soggetti di avvalersi delle associazioni iscritte negli albi regionali in materia.

Antonio PEPE (PdL) con riferimento alla lettera cc) della proposta di parere, non comprende il motivo di eliminare la norma secondo la quale le associazioni non lucrative possono concedere finanziamenti solo ai propri associati.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni del deputato Ceccuzzi, ritiene possibile integrare la proposta di parere, segnalando al Governo l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 111, nel senso di eliminare la previsione secondo la quale i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo possono erogare finanziamenti anche a favore di persone fisiche solo in via non prevalente.

Franco CECCUZZI (PD) ritiene che l'integrazione alla proposta di parere suggerita dal Presidente possa risultare utile, ritenendo tuttavia preferibile distinguere in modo più netto l'attività di finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 111, svolta in favore di soggetti imprenditoriali, rispetto a quella contemplata dal comma 3 dello stesso articolo, effettuata in favore di persone fisiche.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, sottolinea come le tematiche relative al microcredito costituiscano uno degli aspetti più dibattuti ed interessanti affrontati dallo schema di decreto, rilevando al riguardo l'esigenza di definire un quadro normativo certo del settore, al fine di tutelare i diritti dei consumatori, senza al tempo stesso privarli di un utile strumento di finanziamento. Ritiene quindi condivisibile la proposta di riformulazione prospettata dal Presidente in relazione ai rilievi del deputato Ceccuzzi.
Rileva, peraltro, come lo spirito in base al quale è stata predisposta, sotto questo specifico profilo, la proposta di parere sia quello di evitare di creare un solco troppo ampio tra il settore bancario e creditizio quei soggetti, in alcuni casi economicamente marginali, che hanno difficoltà ad accedere alle forme tradizionali del credito.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fluvi, rileva innanzitutto come la delega in materia di educazione finanziaria non sia stata ancora esercitata dal Governo in quanto le relative disposizioni, contenute nell'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 - Legge Comunitaria 2009 - siano state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale solo successivamente alla predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame; reputa, peraltro, che la richiesta di riformulazione avanzata dallo stesso deputato Fluvi in merito alla lettera a) della proposta di parere possa essere facilmente accolta dal relatore.
In merito alle osservazioni concernenti la lettera e), ritiene che esse siano formalmente corrette, ma ritiene che possa essere comunque utile richiamare all'attenzione del Governo il problema del conflitto di interessi che si verifica quando un intermediario finanziario collochi contratti assicurativi connessi al contratto di credito da lui stesso erogato.
Concorda quindi con le considerazioni relative alla lettera i), mentre, per quanto riguarda la lettera pp), segnala come essa intenda fornire un inquadramento giuridico a quelle figure professionali, ormai molto diffuse nella prassi che si pongono a mezza strada tra la categoria dei mediatori creditizi e quella degli agenti in attività finanziaria.
Non condivide invece i rilievi relativi alla possibilità di consentire anche ai soggetti del microcredito di avvalersi di reti di supporto, sottolineando come in tal modo si potrebbe correre il rischio di snaturare tale settore, trasformando tali soggetti in una sorta di agenti in attività finanziaria. Ritiene, peraltro, che la normativa in materia abbia, per certi aspetti, natura sperimentale, e dovrà probabilmente essere rivista, alla luce della sua prima fase di

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applicazione, ricorrendo ai decreti correttivi e integrativi previsti dalla stessa normativa di delega.
Per quanto riguarda le considerazioni espresse dal deputato Antonio Pepe circa la modifica proposta al comma 4 dell'articolo 111, rileva come il vincolo, imposto alle associazioni non lucrative, di concedere finanziamenti solo ai propri associati, risulti poco più che formale, essendo esso facilmente eludibile associando il destinatario del finanziamento immediatamente prima dell'erogazione di quest'ultimo.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) condivide le riflessioni del Presidente circa l'esigenza di non snaturare le caratteristiche del microcredito, evitando il proliferare di quelle figure che già oggi sfruttano le difficoltà finanziarie delle fasce più deboli della popolazione.
Per quanto riguarda la lettera pp) della proposta di parere, non ritiene invece opportuno individuare ulteriori figure professionali nel settore della consulenza e dell'assistenza stragiudiziale nella gestione dei crediti, ritenendo che già attualmente gli avvocati ed i commercialisti possano svolgere tali attività consulenziali in ambito finanziario.

Gianfranco CONTE, presidente, richiamandosi alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Fogliardi, evidenzia come la lettera pp) intenda interessarsi di un settore specifico sviluppatosi nel corso degli ultimi anni, connesso alla prassi, diffusamente seguita dalle banche, di avvalersi di professionisti per lo svolgimento di attività di recupero crediti in sede stragiudiziale, al fine di evitare l'allungamento dei tempi che necessariamente deriverebbero dal ricorso agli strumenti giurisdizionali.

Antonio PEPE (PdL) in merito alla questione affrontata dalla lettera pp), rileva come i soggetti iscritti in albi professionali non possano svolgere attività di mediazione creditizia, pena la violazione delle rispettive norme deontologiche.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva come le attività richiamate dalla lettera pp) non siano svolte da soggetti iscritti in albi professionali, ma da soggetti qualificati, spesso muniti di laurea in materie giuridiche o economiche, i quali stipulano contratti di collaborazione con istituti di credito e che si iscrivono nell'albo dei mediatori creditizi.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede al relatore di integrare la propria proposta di parere, segnalando al Governo l'esigenza di rivedere la formulazione del nuovo articolo 128-quinquies2 del TUB, nel senso di escludere l'obbligo, per i mediatori creditizi, di costituirsi in forma di società di capitale, con il capitale minimo previsto per le società per azione. Ritiene, infatti, che tale obbligo non abbia alcun fondamento logico né giuridico, in quanto la responsabilità patrimoniale personale di tali soggetti costituirebbe uno strumento più forte di quello rappresentato dalla forma societaria.
Con riferimento al nuovo articolo 128-octies del TUB, relativo all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ritiene necessario prevedere che in tale organismo siano presenti esponenti di tali categorie professionali.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alle considerazioni svolte dal deputato Bragantini, evidenzia come tanto la Banca d'Italia quanto il Ministero dell'Economia e delle finanze siano fortemente contrari all'ipotesi di eliminare l'obbligo, per i mediatori creditizi, di costituirsi in forma di società di capitale. Per quanto riguarda invece la composizione dell'Organismo di cui al nuovo articolo 128-octies del TUB, rileva come essa sarà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ritenendo che, in tale sede, si provvederà a nominare anche esponenti degli agenti e dei mediatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede chiarimenti in merito alla formulazione della

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lettera n), in particolare per quanto riguarda la previsione secondo cui l'inserimento nelle banche dati creditizie di informazioni negative per il consumatore dovrebbe essere subordinato allo spirare di in termine.
Chiede quindi se sia possibile affrontare in tale sede la questione relativa ai tassi di interesse applicabili agli sconfinamenti di tasso di conto corrente, in connessione con il nuovo articolo 125-octies del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto.

Gianfranco CONTE, presidente, in relazione all'intervento del deputato Fugatti, ritiene che la lettera n) delle osservazioni riprenda le indicazioni contenute nel documento conclusivo approvato dalla Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, al fine di prevedere che le informazioni negative per il consumatore possano essere inserite nelle banche dati creditizie solo dopo che sia stata data la possibilità, al consumatore interessato, di opporsi entro un congruo termine all'iscrizione delle medesime informazioni in tali banche dati.
Non ritiene invece opportuno affrontare in questa sede il tema, più generale, relativo ai tassi applicabili agli sconfinamenti di conto corrente, che devono, a suo giudizio, essere oggetto di uno specifico intervento legislativo.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, alla luce dei numerosi suggerimenti emersi nel corso del dibattito, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 2), accogliendo, in particolare, le considerazioni espresse dal deputato Fluvi in merito alle lettere a), e) ed i), i rilievi del deputato Ceccuzzi circa la formulazione del comma 3 dell'articolo 111 del TUB, nonché la richiesta del deputato Bragantini concernente il nuovo articolo 128-octies dello stesso TUB.

Alberto FLUVI (PD), nel rilevare come sulle problematiche attinenti all'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la Commissione abbia svolto un ottimo lavoro, in primo luogo svolgendo un'indagine conoscitiva che ha consentito di approfondire in maniera adeguata le principali criticità della disciplina vigente, auspica che un analogo metodo possa essere seguito, laddove possibile, anche in occasione dell'esame di altri provvedimenti.
In particolare, ritiene che siffatto metodo debba essere adottato per procedere alla rivisitazione complessiva della disciplina recata dal TUF e dal TUB, i quali sono stati interessati, nel corso degli anni, da numerosi e frammentari interventi volti ad adeguarne il contenuto alle nuove esigenze ed alle innovazioni derivanti dalla disciplina comunitaria.
Pur ribadendo, quindi, l'apprezzamento espresso per lo sforzo compiuto dal relatore, al quale dà atto che la proposta di parere recepisce molti suggerimenti formulati dall'opposizione, ritiene tuttavia inopportuna la scelta, operata dal Governo, di demandare alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l'attuazione di numerose disposizioni recate dalla direttiva 2008/48/CE.
A tale proposito, rileva come l'Esecutivo, anziché attribuire una sostanziale delega in bianco alla Banca d'Italia - per la quale nutre, comunque, la massima fiducia - avrebbe potuto recepire tali disposizioni in maniera più puntuale, già all'atto della predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame, sottolineando, inoltre, come appaia in ogni caso inappropriato il mancato coinvolgimento della Consob nell'attuazione delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE relative ai temi della trasparenza e della tutela dei consumatori.
Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) rivendica alla Commissione il merito di avere saputo determinare, attraverso le concrete iniziative assunte nel corso della legislatura, il superamento di talune rigidità che hanno connotato la disciplina recata dal TUB, ad esempio in materia di gestione delle banche

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dati contenenti informazioni nominative sul credito e di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, nonché con riferimento all'ampliamento, disposto dal nuovo articolo 125-quater del TUB, del termine entro il quale deve essere comunicato al consumatore il recesso del finanziatore dai contratti di credito a tempo indeterminato.
Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Roberto OCCHIUTO (UdC), dà atto al presidente e ai componenti della Commissione di avere svolto un ottimo lavoro, fornendo un notevole contribuito alla definizione di uno schema di decreto legislativo che costituisce indubbiamente un passo in avanti nell'opera di miglioramento della legislazione che disciplina i contratti di credito ai consumatori, la trasparenza, i soggetti operanti nel settore finanziario, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.
Nell'auspicare, quindi, che il metodo adottato in questa occasione, dimostratosi particolarmente proficuo, possa essere utilizzato anche in futuro, anche al fine di restituire dignità al ruolo dell'istituzione parlamentare, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nel ringraziare il presidente, il relatore e gli uffici della Commissione per il lavoro svolto, osserva, in particolare, come l'indagine conoscitiva sul credito al consumo abbia consentito ai componenti della Commissione di arricchire notevolmente le proprie conoscenze in materia e, conseguentemente, di individuare, con il fattivo contributo dell'opposizione, alcune linee guida delle quali il Governo ha potuto tenere conto in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame.
Non giudica condivisibili, peraltro, i rilievi formulati dal deputato Fluvi riguardo alla scelta, operata dall'Esecutivo, di demandare l'attuazione di talune disposizioni recate dalla direttiva 2008/48/CE alla normazione secondaria, osservando come tale opzione sia da ricondurre al lodevole intendimento di salvaguardare l'indipendenza delle Autorità di vigilanza e, in particolare, di non invadere le attribuzioni della Banca d'Italia in materia di stabilità complessiva, di efficienza e di competitività del sistema finanziario.
Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come, anche grazie alla fattiva interlocuzione con il Governo, la proposta di parere sia stata formulata in termini tali da incidere il più possibile sulle scelte che saranno compiute in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri, evitando invece di indulgere in una pletora di osservazioni delle quali, tuttavia, l'Esecutivo difficilmente avrebbe tenuto conto.
Rivolge quindi un ringraziamento ai componenti della Commissione per l'appassionato impegno da essi profuso nei lavori concernenti il recepimento della direttiva 2008/48/CE.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni.
C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3620, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
Rileva innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica è finalizzato ad integrare la Serbia nel contesto politico ed economico europeo, ed è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Serbia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo).
Passando ai contenuti dell'Accordo, esso si articola in 139 articoli, suddivisi in 10 Titoli, cui sono annessi 7 allegati, 7 protocolli, un Atto finale e Dichiarazioni comuni relative all'interpretazione ed applicazione di taluni articoli dell'Accordo.
Il Titolo I (composto dagli articoli da 2 a 9) definisce gli obiettivi dell'Accordo, che sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale.
Ai sensi degli articoli da 2 a 7 i principi generali cui le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale - con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia - e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; il rispetto dei principi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti. Tale sviluppo è definito come essenziale per l'incremento delle relazioni e della cooperazione tra l'Unione europea e la Serbia e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
L'articolo 9 afferma la piena compatibilità dell'Accordo con il quadro normativo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO).
Il Titolo II (composta dagli articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale, che è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.
Il dialogo politico avviene in seno al Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 119 dell'Accordo, ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari o attraverso i canali diplomatici (articolo 11).
L'Accordo prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, in seno al Comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione istituito dall'articolo 125 (articolo 12),

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nonché a livello multilaterale e regionale, anche nell'ambito del Forum UE-Balcani occidentali (articolo 13).
Il Titolo III (composto dagli articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale e prevede in particolare che la Serbia promuova attivamente la cooperazione regionale, mentre l'Unione europea, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. La Serbia, entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno firmato un Accordo di stabilizzazione e associazione, sulla base dei seguenti elementi: il dialogo politico; l'instaurazione di una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio; concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali; disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, segnatamente in materia di giustizia libertà e sicurezza (articolo 15).
La Serbia si impegna inoltre ad avviare la cooperazione regionale con gli altri Paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, nei settori contemplati dall'Accordo (articolo 16), nonché con qualsiasi Paese candidato all'adesione all'Unione europea, concludendo apposite convenzioni. Con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con l'Unione europea, la Serbia dovrà concludere un accordo per l'istituzione di una zona di libero scambio al fine di realizzare un'analoga area e liberalizzare lo stabilimento e la prestazione di servizi in misura equivalente all'Accordo (articolo 17).
Il Titolo IV (composto dagli articoli da 18 a 48) reca le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, prevedendo che le Parti instaurino progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18).
In tale contesto segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le previsioni degli articoli da 20 a 23, relative ai dazi doganali.
L'articolo 20 prevede che, all'entrata in vigore dell'Accordo, saranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari della Serbia.
Ai sensi dell'articolo 21 i dazi doganali applicabili alle importazioni in Serbia di prodotti industriali provenienti da Paesi della Comunità sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo ovvero, per le merci di cui all'Allegato I, progressivamente ridotti secondo un calendario prestabilito. Sono inoltre abolite, sempre a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo, le restrizioni quantitative sulle importazioni in Serbia di prodotti industriali originari della Comunità, i dazi doganali all'importazione e gli oneri di effetto equivalente, nonché tutte le restrizioni quantitative all'importazione e le misure ad esse equivalenti.
In base all'articolo 22, dall'entrata in vigore dell'Accordo la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri ad effetto equivalente, nonché le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, sempre con riferimento ai prodotti industriali. Secondo l'articolo 23 la Serbia si dichiara inoltre disponibile, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore lo consentano, a ridurre i suoi dazi doganali in tempi più rapidi di quelli sopra indicati.
Specifiche disposizioni, contenute negli articoli da 24 a 33, riguardano i prodotti agricoli e della pesca.
Sempre per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 36 e 38, i quali vietano, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali, e sanciscono l'abolizione dei dazi doganali di carattere fiscale.

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Ai sensi dell'articolo 39 l'Accordo è compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni doganali della Serbia, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell'Accordo stesso. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping, sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 41, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice (articolo 42).
In tale contesto l'articolo 43 impegna la Serbia ad adeguare progressivamente i monopoli nazionali di natura commerciale, eliminando entro tre anni discriminazioni nell'approvvigionamento e commercializzazione delle merci a danno di cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'Accordo per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale (articolo 45).
L'articolo 46 sancisce altresì uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali per la Parte corresponsabile di irregolarità amministrative e commerciali. La validità delle misure di sospensione è limitata a sei mesi, rinnovabili.
Il Titolo V (composto dagli articoli da 49 a 71), riguarda la circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la prestazione di servizi e la circolazione dei capitali, stabilendo che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49).
Si prevede inoltre il mantenimento, nonché la possibilità di ampliamento, delle agevolazioni all'ingresso dei lavoratori della Serbia concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, stabilendosi che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione dopo tre anni valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi compresa la possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50). È previsto altresì che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori della Serbia ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri dell'Unione europea, mentre la Serbia, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e ai loro congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 51).
L'Accordo prevede che ciascuna delle due Parti conceda, per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita (articolo 53). Le norme sullo stabilimento non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo, con salvaguardia, tuttavia, dell'Accordo sullo spazio aereo comune europeo (articolo 55).
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze considera rilevante, anche alla luce dell'attuale congiuntura economico-finanziaria internazionale, l'articolo 54, ai sensi del quale le Parti potranno adottare, per quanto riguarda i servizi finanziari, misure cautelari per garantire gli investitori, i risparmiatori e gli assicurati, o per garantire la stabilità del sistema finanziario; tali misure non saranno utilizzate per eludere gli obblighi assunti a norma dell'Accordo.
L'Accordo promuove anche, a partire dal quarto anno successivo alla sua entrata in vigore, la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi (articolo 59).
Nel campo dei trasporti marittimi le Parti si impegnano ad applicare la più

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ampia liberalizzazione commerciale, contestualmente all'adeguamento della normativa della Serbia a quella comunitaria nei settori del trasporto aereo, marittimo, fluviale e terrestre (articolo 61).
Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 62 a 64, in materia di pagamenti correnti e circolazione dei capitali.
In particolare, l'articolo 62 prevede che qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Serbia verranno autorizzati in moneta liberamente convertibile.
L'articolo 63 stabilisce che la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo; dalla stessa data le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. Sempre a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo, la Serbia autorizza i cittadini comunitari ad acquistare beni immobili sul suo territorio e, al fine di garantire loro parità di trattamento con i cittadini serbi, si impegna ad adeguare, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo stesso, la propria legislazione in materia. Infine, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno, trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti hanno inoltre facoltà di adottare, per un periodo non superiore ai sei mesi, eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di capitale, nel caso in cui possano causare difficoltà al funzionamento della politica di cambio o monetaria di una delle Parti.
L'articolo 64 stabilisce che durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo le Parti adottano le misure necessarie per favorire l'applicazione graduale dell'acquis communautaire alla Serbia in materia di libera circolazione di capitali.
Le disposizioni generali dell'Accordo in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio di potestà pubbliche, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 65). Le disposizioni dell'Accordo, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 70).
Ai sensi degli articoli 66 e 71, nessuna disposizione dell'Accordo impedisce alle Parti di applicare le leggi nazionali in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, stabilimento delle persone fisiche, prestazione di servizi (rilascio, rinnovo, rifiuto di un permesso di residenza), nonché in materia di elusione delle disposizioni relative all'accesso di Paesi terzi ai rispettivi mercati.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama gli articoli 68 e 69. Ai sensi dell'articolo 68 il trattamento di nazione più favorita concesso a norma dell'Accordo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che saranno concesse in futuro, e nessuna disposizione dell'Accordo può impedire alle Parti di adottare o applicare misure per prevenire l'evasione fiscale, ovvero di fare distinzioni rispetto al regime tributario applicabile a contribuenti la cui situazione non sia identica.
L'articolo 69 stabilisce che, in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o della Serbia, una delle Parti può adottare misure restrittive in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, informandone l'altra Parte; tali misure restrittive

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non si applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti né ai redditi da essi derivanti.
Il Titolo VI (composto dagli articoli da 72 a 79) riguarda le norme in materia di disciplina della concorrenza, prevedendo che il graduale ravvicinamento della legislazione serba a quella comunitaria abbia inizio con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis ivi contemplati entro sei anni, concentrandosi, nella prima fase, su alcuni elementi fondamentali relativi al mercato interno e gli altri aspetti connessi al commercio e, successivamente, sulle rimanenti parti. A tal fine, tra Commissione europea e Serbia sarà concordato un programma che riguarderà anche le modalità per il controllo del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi (articolo 72).
Ai sensi dell'articolo 73 la Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità indipendente e li allinea con i criteri previsti dall'acquis comunitario entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo reca inoltre disposizioni specifiche relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi (articolo 74); alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 75); all'aggiudicazione di appalti pubblici (articolo 76); alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità (articolo 77); alla tutela dei consumatori (articolo 78).
Il Titolo VII (composto dagli articoli da 80 a 87) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.
Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni amministrative e giudiziarie, dell'indipendenza del sistema giudiziario e del miglioramento della sua efficienza, del miglioramento del funzionamento delle Forze di polizia, della lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata (articolo 80). La Serbia si impegna ad assicurare l'adeguamento della propria legislazione a quella comunitaria per quanto concerne la protezione dei dati personali, istituendo uno o più organi di controllo indipendenti (articolo 81). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione nonché controllo dell'immigrazione illegale (articolo 82).
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 84 e 86, ai sensi del quale le Parti si impegnano, tra l'altro, a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e finanziamento del terrorismo, nonché nella lotta alle frodi fiscali.
Il Titolo VIII (composto dagli articoli da 88 a 114) riguarda le politiche di cooperazione e stabilisce che le Parti si impegnano a rafforzare i legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita della Serbia attraverso politiche ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese nel rispetto dell'ambiente. L'Accordo prevede inoltre che vengano promosse misure atte a favorire la cooperazione fra la Serbia ed i Paesi limitrofi, compresi gli Stati membri dell'Unione europea. Il Comitato di stabilizzazione stabilisce le priorità tra le diverse politiche di cooperazione contemplate dall'Accordo, in linea con il partenariato europeo (articolo 88). La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta della Serbia, per aiutare il Paese ad instaurare un'economia di mercato funzionante e avvicinare le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. La cooperazione mira a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio riferito all'attività commerciale (articolo 89).
In tale contesto evidenzia, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 91, ai sensi del quale le Parti cooperano tra loro per favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi e finanziari.

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Le Parti, inoltre, collaborano nel settore statistico (articolo 90), nel controllo gestionale interno ed esterno delle finanze pubbliche (articolo 92) e nella promozione e tutela degli investimenti privati nazionali ed esteri (articolo 93). La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria serba (articolo 94) ed è mirata, in particolare, allo sviluppo delle piccole e medie imprese (articolo 95), alla promozione del settore turistico (articolo 96), alla modernizzazione del comparto agro-industriale serbo, favorendo il progressivo avvicinamento della legislazione locale alle norme ed agli standard comunitari (articoli 97 e 98).
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 99 e 100.
Il primo riguarda il settore delle dogane, e prevede che le Parti cooperino per riavvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario secondo procedure di assistenza amministrativa reciproca regolate dal Protocollo n. 6. Il secondo riguarda invece la cooperazione nel settore della fiscalità, prevedendo che le Parti cooperino per riformare il sistema fiscale e ristrutturare l'amministrazione fiscale della Serbia, al fine di assicurare un'efficace riscossione delle imposte e potenziare la lotta alle frodi o alle evasioni fiscali.
La cooperazione prevista dall'Accordo si estende inoltre al settore del sociale, con particolare riferimento alla politica occupazionale, al regime previdenziale, alle pari opportunità, alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 101), dell'istruzione e formazione (articolo 102).
L'Accordo promuove altresì la cooperazione culturale e nei settori dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo, cinematografico e televisivo, della comunicazione e delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nonché dei trasporti (articoli 103-107) È quindi prevista la cooperazione nel settore dei trasporti (articolo 108); dell'energia (articolo 109); della sicurezza nucleare (articolo 110); nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto (articolo 111); della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (articolo 112); dello sviluppo regionale e locale, con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (articolo 113); della pubblica amministrazione a tutti i livelli, in particolare per lo sviluppo delle istituzioni (articolo 113).
Il Titolo IX (composto dagli articoli da 115 a 118) regola la cooperazione finanziaria, stabilendo norme per consentire alla Serbia di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. L'erogazione degli aiuti comunitari è subordinata al compimento di ulteriori progressi in conformità con i criteri politici di Copenaghen (articolo 115). L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, può riguardare qualsiasi settore della cooperazione - segnatamente giustizia e affari interni, ravvicinamento delle legislazioni e sviluppo economico - ed è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale ed in base a programmi di azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Serbia (articolo 116). L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti (articolo 118).
Il Titolo X (composto dagli articoli da 119 a 139) reca le disposizioni di natura istituzionale e prevede in particolare l'istituzione di un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo serbo (articoli 119 e 120).
Il Consiglio, che adotta decisioni vincolanti in merito all'attuazione dell'Accordo, ma può anche formulare raccomandazioni (articolo 121), è assistito nel

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suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA), composto da membri del Consiglio UE e della Commissione e da rappresentanti del Governo serbo (articolo 122).
Come ricordato in precedenza, l'articolo 125 istituisce un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, il quale costituisce la sede di incontri e scambi di opinioni tra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo.
L'Accordo dispone inoltre (articolo 129) che le Parti adottino tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo stesso e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati e stabilisce che possano essere adottate, dopo l'esame da parte del Consiglio di stabilizzazione, opportune misure in caso di inottemperanza.
Ulteriori clausole generali riguardano la garanzia della tutela giurisdizionale ed amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti (articolo 126), nonché la possibilità di adottare eventuali misure restrittive per ragioni di sicurezza interna e internazionale (articolo 127). In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, competente a decidere è il Consiglio di stabilizzazione, salvo che per le controversie per le quali sia possibile il ricorso alla procedura di arbitrato regolata dal Protocollo n. 7 (articolo 130).
A norma dell'articolo 133, la durata dell'Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica, ovvero di sospenderne l'applicazione con effetto immediato, in caso di non applicazione di uno degli elementi essenziali di esso. Sono inoltre disciplinati l'ambito territoriale di applicazione (articolo 135), le versioni linguistiche (articolo 137) l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 138), e si prevede la possibilità della conclusione di un Accordo interinale (articolo 139).
Come accennato in precedenza, all'Accordo sono annessi sette allegati e sette protocolli.
L'Allegato I elenca le concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità europea.
L'Allegato II reca la definizione di alcuni prodotti agricoli ai quali si applica uno speciale regime di dazi doganali.
L'Allegato III elenca le concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli di base originari della Comunità europea.
L'Allegato IV elenca le concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi.
L'Allegato V elenca le concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità.
L'Allegato VI reca la definizione dei servizi finanziari ai fini dell'applicazione delle norme del titolo V dell'Accordo in materia di stabilimento di società che prestino tali servizi.
L'Allegato VII elenca le Convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui sono Parti gli Stati membri dell'Unione europea, alle quali la Serbia si impegna ad aderire.
Il Protocollo n. 1 disciplina gli scambi tra la Comunità europea e la Serbia di prodotti agricoli trasformati.
Il Protocollo n. 2 elenca le concessioni commerciali che le Parti reciprocamente si riconoscono relativamente a taluni vini, e disciplina il riconoscimento, la protezione e il controllo delle denominazioni di taluni prodotti vinicoli.
Il Protocollo n. 3 reca la definizione di prodotti originari ai fini della disciplina degli scambi tra la Comunità europea e la Serbia.
Il Protocollo 4 n. riguarda i trasporti terrestri.
Il Protocollo n. 5 reca la disciplina sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica.
Il Protocollo n. 6, già ricordato in precedenza, regola l'assistenza reciproca in materia doganale prevista dall'articolo 97 dell'Accordo. Il Protocollo prevede che l'assistenza possa avvenire su richiesta oppure spontaneamente; essa si sostanzia nella comunicazione, da parte dell'Autorità

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amministrativa interpellata, di tutte le informazioni che consentono all'Autorità dell'altra Parte di garantire la corretta applicazione della normativa doganale. L'assistenza può comportare anche l'adozione, da parte dell'Autorità interpellata, di misure per controllare persone, luoghi, merci o mezzi di trasporto, nonché di misure per consegnare documenti o notificare decisioni provenienti dall'Autorità richiedente. Il Protocollo stabilisce inoltre i casi nei quali è possibile derogare all'obbligo di prestare assistenza, prevede la tutela della riservatezza negli scambi di informazioni tra le Autorità e disciplina le ipotesi nelle quali funzionari dell'Autorità interpellata possono comparire, in qualità di esperti o testimoni, in procedimenti riguardanti le materie oggetto del Protocollo stesso, ovvero produrre in tale sede oggetti e documenti.
Il Protocollo n. 7 disciplina le modalità di composizione in via arbitrale delle controversie tra le Parti, relative all'interpretazione di talune disposizioni dell'Accordo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 ed abbinate.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il relatore, il quale è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha illustrato la relazione sul provvedimento in esame nella precedente seduta di esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, rileva, in linea generale, come il provvedimento in esame si sia reso necessario per mettere in sicurezza i conti pubblici, a seguito della crescente pressione speculativa verificatasi sui mercati nei confronti dei Paesi dell'Unione europea a più alto deficit pubblico.
A tale proposito ricorda come, ad aprile 2010, il debito pubblico italiano assommasse a 1.760,8 miliardi di euro, corrispondenti al 115,8 per cento del PIL, evidenziando come, in tale difficile contesto, il Governo abbia approvato una manovra che, a regime, produrrà effetti sul bilancio dello Stato pari a 14,2 miliardi di euro nel 2011 2 a 24,9 miliardi di euro nel 2012, al fine di riportare il rapporto tra deficit annuale pubblico e PIL al di sotto del 3 per cento entro il 2012.
Rileva, altresì, come il decreto-legge sia volto ad assicurare il rispetto degli impegni concordati dal Governo in ambito europeo e risponda alla raccomandazione del 30 novembre 2009 dell'Ecofin, che invitava l'Italia a riportare l'indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012 e a garantire un aggiustamento del bilancio pari ad almeno 0,5 punti in termini strutturali, evidenziando come, attualmente,

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l'indebitamento sia pari al 4,7 per cento del PIL e la manovra determini una correzione pari allo 0.75 per cento del PIL nel 2011 e all'1,5 per cento nel 2012. A tale riguardo sottolinea come le modifiche introdotte dal Senato determineranno un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2 milioni nel 2012 e 54,6 milioni nel 2013.
In tale contesto segnala come il provvedimento determini un impatto finanziario a partire dal 2010, sia pure in misura limitata, ma svilupperà pienamente i propri effetti a decorrere dal 2011, determinando alcuni effetti negative indotti sul PIL, che saranno tuttavia bilanciati da una maggiore crescita dell'economia rispetto alle precedenti stime.
Osserva quindi come la manovra si ponga l'obiettivo prioritario di contenere le spese delle pubbliche amministrazioni e del personale e di contrastare le frodi fiscali, attraverso un'ampia serie di interventi finalizzati a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in occasione della presentazione dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità, che vanno dalla variazione delle finestre pensionistiche e dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, al congelamento dei contratti pubblici, alla riduzione dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali, alla revisione delle norme sull'invalidità ai fini dell'attribuzione di benefici statali, alla tracciabilità dei pagamenti, al contrasto all'elusione fiscale, anche attraverso un maggiore coinvolgimento dei comuni e il potenziamento dell'analisi incrociata delle somme dichiarate con i dati dell'INPS, al riconoscimento di una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, al fine di facilitare nuovi insediamenti produttivi, attrazioni di investimenti e reti d'impresa.
Per quanto attiene specificamente alle misure sul lato delle entrate, osserva come il maggior gettito determinato dal provvedimento sia principalmente dovuto all'inasprimento dell'imposizione sostitutiva sui fondi comuni immobiliari chiusi, alla parziale indeducibilità delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie delle società assicuratrici operanti nel ramo vita e, con riguardo al solo esercizio 2010, al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di gran parte del maggior gettito derivante dalla riapertura dei termini dello scudo fiscale.
Un impatto significativo sul gettito sarà inoltre garantito dall'aggiornamento della normativa sull'accertamento sintetico previsto dall'articolo 22, dall'introduzione dell'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture di importo superiore a una certa soglia, dalle disposizioni dell'articolo 26 finalizzate ad incrementare il controllo dell'amministrazione finanziaria in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento.
Per quanto riguarda le misure di contenimento della spesa, esse si sostanziano principalmente nel blocco delle retribuzioni per il triennio 2011-2013, prevedendosi a tal fine di non procedere ai rinnovi dei contratti e di bloccare gli automatismi di carriere ed i meccanismi che determinano l'incremento automatico delle retribuzioni.
Parimenti significative appaiono, anche su un piano squisitamente politico, le misure per la riduzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti di importo superiore a 90.000 euro e degli emolumenti spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari, la riduzione delle risorse destinate a retribuire gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, la riduzione delle spese rimodulabili iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle missioni dei Ministeri (con esclusione delle risorse destinate al fondo ordinario dell'università, all'informatica, alla ricerca e al 5 per mille del gettito IRPEF), nonché le incisive misure riguardanti il comparto pensionistico, volte a conseguire il contenimento della spesa con l'innalzamento dell'età effettiva per l'accesso al trattamento pensionistico.
Rileva quindi come il comparto delle amministrazioni locali abbia un ruolo significativo nella manovra. Le misure correttive poste a carico di tale settore costituiscono, infatti, alla metà della manovra

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per ciò che concerne il 2011, e a un terzo nei due anni successivi. Il comparto maggiormente inciso è quello delle regioni a statuto ordinario, sul quale grava oltre la metà della manovra complessiva. L'intera correzione a carico delle Amministrazioni locali si traduce in una riduzione dei trasferimenti spettanti ai suddetti comparti. In tale contesto si inscrive anche la riduzione delle risorse spettanti ai diversi comparti delle amministrazioni locali.
Per ciò che concerne le regioni a statuto speciale, segnala come lo strumento utilizzato dalla manovra resti affidato al meccanismo del patto di stabilità. Per la sanità, il decreto-legge interviene in materia di spesa farmaceutica, prevedendo alcune misure di contenimento a carico delle regioni, valutate in circa 600 milioni di euro annui, che si estendono anche al personale dipendente e convenzionato del settore sanitario.
Passando quindi ad illustrare in dettaglio le disposizioni del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 10-bis, il quale estende, al comma 1, agli esercenti professioni sanitarie i quali attestino falsamente uno stato di microinvalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi un risarcimento assicurativo, le previsioni dell'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale il medico che attesti falsamente uno stato di malattia per giustificare l'assenza dal servizio di un lavoratore dipendente di una Pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 400 a 1.600 euro.
Ai sensi del comma 2 ciascuna regione costituisce una commissione mista che trasmette trimestralmente i dati in materia al Ministero dello sviluppo economico ed all'ISVAP.
Il comma 4 prevede che il predetto Ministero accerti l'attuazione, da parte delle compagnie assicurative, della riduzione dei premi RC auto, in ragione dei risultati conseguiti dall'applicazione delle predette disposizioni, riferendone annualmente al Parlamento.
Nell'ambito dell'articolo 14 segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alcune disposizioni contenute nei commi da 13-bis a 18, relative all'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma.
In tale contesto il comma 14 prevede la costituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia, dotato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario, disponendo inoltre che la restante somma del contributo annuale statale di 500 milioni di euro, pari a 200 milioni, sia reperita mediante l'istituzione, da parte del Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma, di un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma fino a un 1 euro per passeggero, e dall'incremento, con delibera della giunta comunale, su proposta del Commissario, dell'addizionale comunale all'IRPEF fino al limite massimo dello 0,4 per cento.
Qualora il Comune di Roma, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Comune di Roma è tenuto, ai sensi del comma 14-quater, a garantire in ogni caso l'ammontare di 200 milioni di euro annui. Nel caso in cui le entrate derivanti dalle misure suddette siano inferiori a 200 milioni di euro, a garanzia del bilancio dello Stato, viene vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 15 chiarisce, con riferimento alla predetta quota di 200 milioni, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia è istituito, oltre al fondo di 300 milioni già previsto dal comma 14, un ulteriore fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a partire dal 2011, finalizzato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro. Tale ulteriore capitolo

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di spesa è compensato dalla previsione che le entrate derivanti dall'addizionale sui diritti di imbarco e dall'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, previste dal comma14, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comma 16 elenca una serie di misure che il Comune di Roma può adottare, fermo restando le altre misure di contenimento della spesa previste dal decreto-legge.
In tale ambito segnala, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere e), f-bis) e g).
La lettera e) prevede l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione alla loro classificazione delle stesse strutture ricettive, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
La lettera f-bis) prevede una maggiorazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 446 del 1997, per effetto della quale la tariffa del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari può essere aumentata in modo tale da non eccedere di oltre il 50 per cento - in luogo del 25 per cento, come previsto dalla norma generale - le tariffe stabilite dalle norme vigenti per l'imposta comunale sulla pubblicità.
La lettera g) contempla la possibilità di introdurre una maggiorazione fino al 3 per mille dell'imposta comunale sugli immobili sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.
L'articolo 18 disciplina, incentivandola, la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di tributi e contributi.
Il comma 2, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, precisato che la partecipazione dei Comuni all'accertamento consiste anche nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per determinare maggiori imponibili fiscali e contributivi, prescrive che:
-i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti debbano istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario.
A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;
-i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, per la successiva istituzione del Consiglio tributario.
La relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 2-bis dispone che gli adempimenti organizzativi connessi ai predetti interventi normativi siano svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il comma 3 impone che detti Consigli, in occasione della loro prima seduta successiva al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge) deliberino in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del monitoraggio del territorio volto ad individuare i fabbricati non dichiarati al Catasto, ai sensi del comma 12 dell'articolo 19 del decreto.
Il comma 4 reca modifiche all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, abrogando conseguentemente il successivo articolo 45.
In particolare, la lettera a) novella il secondo comma dell'articolo 44, affidando all'Agenzia delle Entrate il compito di mettere a disposizione dei comuni le dichiarazioni delle persone fisiche contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento sintetico, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.
La lettera b) novella il terzo comma dell'articolo 44 obbligando, oltre che il

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comune di domicilio fiscale del contribuente, anche il consorzio cui partecipa a segnalare all'Amministrazione qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
La lettera c) sostituisce il quarto comma dell'articolo 44, prevedendo che il Comune, con riferimento agli accertamenti segnalati dall'Agenzia delle entrate, comunichi - entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
La lettera d) reca l'abrogazione dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44, mentre la lettera e) abroga l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, alla luce della soppressione del comma settimo dell'articolo 44.
Il comma 5 modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005. In particolare, la lettera a) aumenta dal 30 al 33 per cento la quota attribuita ai comuni delle maggiori somme di tributi statali - nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo - riscossi con l'intervento dei comuni stessi nella fase di accertamento. La disposizione specifica che la partecipazione dei comuni all'attività di contrasto all'evasione è riferita, oltre che all'accertamento fiscale, anche a quello contributivo; inoltre, rispetto alla formulazione originaria della norma, si riconosce la medesima quota anche con riferimento alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;
La lettera b) novella il secondo comma dell'articolo 1, che demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità tecniche di accesso degli enti territoriali alle banche dati e della trasmissione, anche telematica, ai Comuni di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento. In tale ambito si specifica che il suddetto provvedimento è emanato d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata. È poi previsto che per le attività di supporto all'esercizio della funzione accertativa, i comuni possono avvalersi, oltre che delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi, anche degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate.
Il medesimo provvedimento individua inoltre ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale.
La lettera c) abroga il comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, concernente la trasmissione ai Comuni delle iscrizioni a ruolo.
Il comma 6 modifica l'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008, aumentando anche in questo caso dal 30 al 33 per cento la quota spettante al Comune a titolo di incentivo per il contributo offerto nella lotta all'evasione, in particolare nel contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche.
Il comma 7 affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro trenta giorni, l'individuazione dei tributi su cui calcolare la predetta quota del 33 per cento, le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.
Il comma 8 fa salvi i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 203 del 2005.
Il comma 9, con disposizione di chiusura, prescrive che gli importi riconosciuti ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea. Inoltre la disposizione stabilisce che, sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a

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quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.
L'articolo 19, al comma 1, dispone l'attivazione entro il 1o gennaio 2011, dell'«Anagrafe Immobiliare Integrata», che consenta, a fini fiscali, l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali. L'attivazione dell'Anagrafe dovrà essere effettuata attraverso le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia del territorio.
Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre il 2 marzo 2011, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe Immobiliare Integrata.
Tali decreti, ai sensi del comma 2-bis, devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del Territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti.
Il comma 3 prevede l'introduzione di un'attestazione integrata ipotecario-catastale, le cui modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
Ai sensi del comma 4 l'accesso alle banche dati catastali è consentito a titolo gratuito a tutti i comuni italiani, ad esclusione dei Comuni facenti parte delle Province autonome di Trento e Bolzano; è inoltre fatta salva l'attribuzione ai comuni delle funzioni relative alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, compresa la partecipazione al processo di determinazione degli estimi, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Il comma 5 stabilisce che, in fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio, secondo quanto verrà disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto dovrà stabilire un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, anche sulla base dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza.
Le regole tecnico-giuridiche costituiscono, secondo la disposizione in esame, principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.
Viene inoltre introdotto un principio di sussidiarietà, in base al quale, in caso di mancato esercizio da parte dei comuni delle funzioni suddette, queste saranno svolte dall'Agenzia del territorio.
Il comma 5-bis prevede che i Comuni utilizzino le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la fissazione di specifiche tecniche ed operative.
Il comma 5-ter prevede l'istituzione, presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il quale è chiamato a riferire con cadenza semestrale al Ministro dell'economia e delle finanze che può proporre al

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Consiglio dei ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.
Il comma 6 indica specificamente le funzioni che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio:
individuazione delle metodologie topografiche e cartografiche;
controllo su informazioni e aggiornamenti catastali;
gestione unitaria dei dati, loro coordinamento, disciplina dell'accesso;
gestione della tecnologia per il Modello unico digitale per l'edilizia sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
vigilanza in materia di accettazione e registrazione degli atti a fini catastali, di cui al comma 5: a tal fine si demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare previa intesa della Conferenza Stato-città e autonomie locali la disciplina delle sanzioni in materia.

I commi da 7 a 13 riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica, che accompagna il provvedimento in esame, tale recupero dovrebbe riguardare 1,3 milioni di unità, con una corrispondente rendita catastale di circa 627 milioni di euro.
Il comma 7 fissa al 30 settembre 2010 entro il quale l'Agenzia del territorio è chiamata a trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. L'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Il comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio, dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Le dichiarazioni verranno rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
Ai sensi del comma 10, in caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali. Gli oneri relativi all'attribuzione provvisoria sono a carico dell'interessato e saranno determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010.
In base al comma 9, il medesimo obbligo di dichiarazione di aggiornamento catastale previsto dal comma 8, grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. La disposizione sembra, pertanto, riferirsi a tutti coloro i cui immobili non siano inclusi negli elenchi sopra menzionati, in quanto la violazione non consiste in un manufatto totalmente o in parte non dichiarato. La disposizione fa salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali,

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nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.
In caso di inottemperanza l'Agenzia del territorio procede, ai sensi del comma 11, agli accertamenti con la collaborazione dei comuni.
I commi 10 e 11 danno inoltre facoltà all'Agenzia del territorio di stipulare convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali per lo svolgimento delle operazioni connesse all'iscrizione provvisoria, all'accatastamento in surroga e agli accertamenti necessari.
Il comma 12 prevede che l'Agenzia del territorio, dal 1o gennaio 2011, avvii un monitoraggio costante del territorio, per l'individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto, avvalendosi delle verifiche tecnico-amministrative, del telerilevamento e dei sopralluoghi sul terreno. Si dispone, inoltre, che l'Agenzia del territorio provveda ad effettuare l'attribuzione della rendita presunta, come previsto dal comma 10, qualora i titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati al catasto non ottemperino all'obbligo di effettuare la dichiarazione.
Il comma 13 prevede che gli uffici dell'Agenzia del territorio per le attività di accertamento catastale si avvalgono dei poteri attribuiti agli uffici ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto (esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, invito ai soggetti interessati a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, o per fornire dati e notizie, invio di questionari e invito a qualsiasi soggetto ad esibire documenti rilevanti ai fini dell'accertamento).
Il comma 14 aggiunge un nuovo comma 1-bis nell'articolo 29 della legge n. 52 del 1985, prevedendo che, a decorrere dal 1o luglio 2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, che hanno ad oggetto il trasferimento e la costituzione di diritti reali, nonché lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità: l'identificazione catastale; il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari.
Il comma 15 prevede che dal 1o luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili, nonché la cessione, risoluzione o proroga, anche tacita, di tali contratti, deve contenere l'indicazione dei dati catastali. La mancata indicazione dei dati catastali comporta l'applicazione della sanzione prevista per chi omette la richiesta di registrazione di elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, consistente nella sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.
Il comma 16, oltre a disporre l'applicazione dal 1o luglio 2010 delle disposizioni previste ai commi 14 e 15, prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adottino, nei territori in cui vige il regime tavolare, disposizioni per l'applicazione di quanto previsto nell'articolo in esame, al fine di assicurare il coordinamento con l'ordinamento tavolare stesso.
L'articolo 20, comma 1, riduce da 12.500 a 5.000 euro i limiti di utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, stabiliti dai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il comma 2, lettera a), posticipa di 2 anni (dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2011) il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con

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saldo pari o superiore a 5.000 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo).
La lettera b) interviene sull'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, incrementando le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni in materia di uso del contante contenute nel Titolo III del predetto decreto legislativo.
Il comma 2-bis esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal già citato articolo 58 del decreto legislativo n. 231 per le violazioni, commesse tra il 31 maggio ed il 15 giugno 2010, delle disposizioni dell'articolo 49 del medesimo decreto legislativo, per le quali il comma 1 dell'articolo 20 ha disposto la riduzione dell'importo massimo di contante e di titoli al portatore utilizzabili.
L'articolo 21 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano individuate modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro La disposizione non precisa in cosa si sostanzino i nuovi obblighi di trasmissione telematica, demandando al provvedimento direttoriale sia la tempistica sia l'ampiezza delle operazioni soggette a trasmissione. È previsto tuttavia che l'introduzione dei nuovi adempimenti debba essere effettuata nell'ottica di «limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti».
La disposizione individua inoltre il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero di una loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, prevedendo in tali casi l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 e un massimo di 2.065 euro.
L'articolo 22 modifica la disciplina relativa al cosiddetto accertamento sintetico dei redditi, novellando a tal fine i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con effetto sugli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Ricorda che l'accertamento sintetico, esperibile esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, consente agli uffici finanziari di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
Il nuovo comma 4 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce che gli uffici finanziari possono sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.
Ai sensi del nuovo comma 5 l'accertamento sintetico può anche essere fondato sul contenuto induttivo di elementi che siano indicativi della capacità contributiva del contribuente; per l'individuazione di tale contenuto è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cadenza biennale. Il contenuto induttivo utilizzato per l'accertamento è individuato attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.
Il nuovo comma 6 stabilisce che, per far scattare l'accertamento sintetico è necessario che il reddito complessivo accertabile presunto sia superiore di almeno un quinto a quello dichiarato, riducendo pertanto la soglia oltre la quale è possibile l'accertamento rispetto quanto previsto dalla normativa previgente (secondo cui gli uffici effettuano l'accertamento sintetico quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato).
Il nuovo comma 7 dell'articolo 38 prevede nei confronti dell'amministrazione finanziaria un obbligo di coinvolgimento del contribuente e di attivazione del contraddittorio, stabilendo che l'ufficio il effettua l'accertamento sintetico inviti il contribuente

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a comparire di persona (o tramite rappresentanti) al fine fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento ed avvii il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni è ridotta alla metà.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.
Il nuovo comma 8 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 dispone, infine, le seguenti deduzioni e detrazioni:
a) sono deducibili dal reddito complessivo determinato sinteticamente esclusivamente gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
b) per gli oneri sostenuti dal contribuente competono le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge (detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni riferite alle diverse tipologie di redditi realizzati, detrazioni per oneri e canoni di locazione, nonché le ulteriori detrazioni contenute in altre disposizioni normative, quali, ad esempio, quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

L'articolo 23 prevede che, per individuare le posizioni che devono essere sottoposte a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, vadano specificamente considerate le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio, al fine di assicurare una vigilanza sistematica su situazioni caratterizzate da uno specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
L'articolo 24 prevede, al comma 1, una specifica azione di vigilanza fiscale sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta e che non abbiano deliberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso corrispondenti alle perdite fiscali. A tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza predispongono una programmazione dei controlli fiscali che assicuri tale vigilanza, basata su specifiche analisi di rischio. Restano comunque escluse le situazioni in cui le perdite fiscali siano determinate da compensi erogati ad amministratori e soci.
Il comma 2 stabilisce che, anche al fine di effettuare la vigilanza di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano piani di intervento annuali nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio.
In particolare tali piani di intervento devono essere elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
L'articolo 25 assoggetta ad una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione di imposta.
La disposizione prevede che la ritenuta d'acconto debba essere operata, a decorrere dal 1o luglio 2010, da Poste Italiane SPA o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto.
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato secondo le modalità ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.
Le tipologie di pagamenti interessate dalla norma in esame e le modalità con cui dovranno essere effettuati gli adempimenti

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relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate saranno individuate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'articolo 26 interviene nella disciplina dei prezzi di trasferimento inserendo all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 un nuovo comma.
In particolare, il comma 1 prevede l'introduzione di misure finalizzate ad aumentare l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria al fine dell'adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione.
Ai sensi della modifica apportata, nell'ipotesi di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si procede a sanzione se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che consenta di riscontrare che i prezzi di trasferimento praticati sono conformi al valore normale.
La norma prevede pertanto una documentazione standardizzata - che sarà disciplinata con provvedimento direttoriale - idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese.
Il ricorso a tale documentazione consente al contribuente di usufruire di un regime di esonero dalle sanzioni. In particolare, al contribuente che nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, consegni all'Amministrazione finanziaria la suddetta documentazione non si applica la sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Per poter usufruire del regime di esonero dalla predetta sanzione è tuttavia necessario che il contribuente che detiene la documentazione standardizzata ne dia apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Modalità e termini per effettuare la comunicazione saranno indicati nel succitato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 2 stabilisce anzitutto che l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate debba essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, al fine di garantire l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1. In assenza di tale provvedimento che determini le caratteristiche della documentazione standardizzata la norma non potrebbe infatti essere applicata.
È infine previsto, con una norma transitoria, che in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame, i termini per la presentazione della Comunicazione da parte del contribuente per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sono fissati in novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'articolo 27 novella l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per effetto di tali modifiche viene disciplinata, in sede di registrazione ai fini IVA, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Più in dettaglio, la lettera a) inserisce nel comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 una nuova lettera e-bis), per effetto della quale, in sede di dichiarazione di inizio attività per l'attribuzione della partita IVA, i soggetti che sono intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono specificare la volontà di effettuare tali operazioni.

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La lettera b) inserisce due nuovi commi 7-bis e 7-ter nel predetto articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
Il nuovo comma 7-bis attribuisce agli uffici dell'Agenzia delle entrate, nei trenta giorni successivi all'attribuzione della partita IVA, la possibilità di emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie nei confronti di soggetti che hanno dichiarato la propria volontà in tal senso. Le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione - ai sensi del comma 7-ter - saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
La lettera c) inserisce nel già citato articolo 35 un nuovo comma 15-quater, il quale rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione dei criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
L'articolo 28 prevede, al comma 1, che l'Agenzia delle Entrate esegua specifici controlli nei confronti di quei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali senza che risultino le previste ritenute.
La norma, finalizzata in termini generali al contrasto degli inadempimenti dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, intende colpire in particolare una serie rilevante di situazioni di microevasione diffusa inerenti ai redditi di lavoro dipendente, che possono essere intercettate attraverso l'incrocio dei dati sui contributi che l'INPS fornisce all'Agenzia delle Entrate.
Il comma 2, anche al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, prevede di incrementare ed aumentare l'efficienza delle attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate.
A tal fine lo svolgimento di tali attività viene demandato ad «apposite articolazioni» dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale. Tali articolazioni devono essere individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.
Per effetto dell'attribuzione alle articolazioni dell'Agenzia delle entrate dei compiti di controllo ed accertamento automatizzati, al fine di garantire adeguata tutela giurisdizionale al contribuente il comma modifica gli articoli 4 e 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di riconoscere il ruolo di tali nuovi soggetti nell'ambito della disciplina relativa alla competenza territoriale ed alla legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie.
L'articolo 29 prevede, al comma 1, una serie di disposizioni dirette ad accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
In sostanza, per effetto della disposizione in esame l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1o luglio 2011, titolo esecutivo all'atto della loro notifica al contribuente.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1 stabilisce che l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, nonché, in caso di tempestiva presentazione del ricorso avverso detti atti e a titolo provvisorio, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di

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accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
L'intimazione ad adempiere al pagamento deve essere contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dell'ufficio in tutti i casi in cui debbano essere rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento, anche nei casi di mancato pagamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, di riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie. Tali atti possono essere notificati anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultime ipotesi, inoltre, si prevede che il versamento delle somme debba avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.
La lettera b) del comma 1 stabilisce che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente e devono espressamente indicare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - agli agenti della riscossione, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
Ai sensi della lettera c), nei casi di fondato pericolo per l'esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione integrale delle somme indicate in tali atti (ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo comprese sanzioni ed interessi), può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini di cui alle lettere a) e b).
La lettera d) prevede che all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisca, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, compresi quelli acquisiti in fase di accertamento.
La lettera e) prevede che l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata. In tale ipotesi egli agisce con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Si prevede inoltre che, decorso un anno dalla notifica degli atti suddetti, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (ossia l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo «entro cinque giorni»). L'espropriazione forzata deve, in ogni caso, essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Secondo quanto previsto dalla lettera f), a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti in parola sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti.
Inoltre, all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
La lettera g) specifica che, ai fini della procedura di riscossione prevista dalla norma in esame, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai predetti atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di cui alla lettera a). Analogamente, i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del comma in esame.
Si prevede poi che la dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica

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n. 602 possa essere concessa solo dopo l'affidamento in carico all'agente della riscossione.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato. È previsto altresì che, in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a), si applichi l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, ai sensi del quale il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.
La lettera h) stabilisce che - nell'ottica di razionalizzare, velocizzare e recuperare efficienza in tutti i processi di riscossione coattiva - con uno o più regolamenti siano introdotte disposizioni di razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle attività di liquidazione, controllo e accertamento relative alle imposte sui redditi, all'IVA e ad altri tributi amministrati nonché ad altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
L'introduzione di tali disposizioni deve essere effettuata progressivamente, ed in coerenza con quanto disposto da comma in esame.
Il comma 2 dell'articolo 29 reca disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 2 specifica che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione di pagamento e non di falcidia, al pari di quanto previsto relativamente all'imposta sul valore aggiunto.
La lettera b) specifica che i documenti di cui all'articolo 161 della legge fallimentare (che devono obbligatoriamente accompagnare la proposta di concordato preventivo nel cui ambito sia prevista la transazione fiscale), devono essere presentati anche quando la transazione sia inserita nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito in base all'articolo 182-bis della stessa legge fallimentare.
La lettera c) aggiunge, alla fine dell'articolo 182-ter, un nuovo comma con il quale si prevede la revoca di diritto della transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis, nell'ipotesi in cui il debitore non esegua integralmente - entro 90 giorni dalle scadenze previste - i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
La ratio di tale disposizione è, da un lato, contrastare possibili abusi, prevedendo che un inadempimento quale l'omesso pagamento delle somme dovute entro un ragionevole termine sia decisivo per determinare la revoca della transazione, e, dall'altro, assicurare uniformità di comportamenti tra gli enti pubblici interessati, permettendo di valutare l'opportunità della transazione fiscale e contributiva principalmente in termini economici e finanziari.
Il comma 3 dell'articolo 29 dispone in merito alla proposta di concordato fallimentare introducendo una procedura diretta a velocizzare l'approvazione di eventuali proposte di concordato fallimentare da parte dell'agente della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali.
Più in dettaglio, la norma aggiunge all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo comma 2-bis, diretto a prevedere che l'agente della riscossione cui sia comunicata la proposta di concordato fallimentare deve trasmetterla senza indugio all'Agenzia delle entrate ed approvarla - espressamente o tacitamente - solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.
Il comma 4 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, concernente

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il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, al fine di rendere più severa la sanzione penale ivi prevista ed introdurre un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale.
Più in dettaglio, si prevede anzitutto l'abbassamento della soglia di punibilità, in termini di importo complessivo delle somme dovute all'erario a titolo di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni relativi a tali imposte, da 51.645,69 euro a 50.000 euro.
In secondo luogo viene introdotta un'aggravante specifica qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori 200.000 euro (il quadruplo della predetta nuova soglia di punibilità): in tal caso la pena viene aumentata sia nel minimo che nel massimo (da un anno a sei anni anziché da sei mesi a quattro anni).
Infine viene ampliata la fattispecie del reato, al fine di ricondurvi anche la condotta di chi, nell'ambito della procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Anche in tale ipotesi, peraltro, viene prevista una aggravante specifica qualora il falso riguardi l'indicazione o di elementi attivi in misura inferiore al reale o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro: si prevede in tal caso l'applicazione della reclusione da un anno a sei anni.
Il comma 5 reca una modifica alla disciplina dettata dall'articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008, n. 185, in materia di validità delle misure cautelari.
Per effetto di tale modifica viene garantito che le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione.
Il comma 6 pone a carico del curatore fallimentare l'obbligo di comunicare, in caso di fallimento, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, i dati necessari a garantire l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Nell'ipotesi di violazione di tale obbligo è previsto il raddoppio delle sanzioni applicabili.
Il primo periodo del comma 7 modifica l'articolo 319-bis del codice penale - il quale prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice, riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene - estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi.
Il secondo periodo del comma 7 prevede invece che, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contenzioso mediante gli istituti della transazione fiscal prevista dall'articolo 182-ter della legge fallimentare, dell'adesione all'accertamento di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, e della conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, è limitata alle ipotesi di dolo».
La relazione di accompagnamento del disegno di legge afferma che tale previsione avrebbe la finalità di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante i predetti istituti transattivi, e sarebbe connessa alle caratteristiche peculiari

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dei suddetti istituti, finalizzati alla deflazione del contenzioso ed al perseguimento della migliore soddisfazione del credito erariale nel rispetto delle finalità evidenziate. La previsione sarebbe giustificata dalla «particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni». In ogni caso permarrebbe «la responsabilità disciplinare conseguente alla inosservanza, anche in caso di colpa, della normativa e della prassi amministrativa, la quale può determinare l'irrogazione di gravi sanzioni fino al licenziamento del dipendente».
L'articolo 31 reca, al comma 1, disposizioni che limitano l'operatività della compensazione diretta dei crediti erariali, in presenza di debiti su ruoli diventati definitivi, vietando, a decorrere dal 1o gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del predetto divieto, si prevede una sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fintantoché pende sull'iscrizione a ruolo una contestazione giudiziale o amministrativa. Essa non può superare il cinquanta per cento di quanto indebitamente compensato. Nel caso di pendenza di contestazione, i termini di decadenza e prescrizione degli atti relativi alle sanzioni decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione stessa.
A fronte del divieto di compensazione «diretta» viene comunque ammesso il pagamento, anche parziale, di somme iscritte a ruolo mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
La vigilanza sull'osservanza del predetto divieto è affidata all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, nelle loro attività di controllo, anche mediante specifici piani operativi. Infine, si prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, non operino le disposizioni relative alla compensazione tra il credito d'imposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo, per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.
I commi 1-bis ed 1-ter intervengono sul tema della compensazione di crediti vantati nei confronti di enti pubblici con somme iscritte a ruolo, affrontato dalla risoluzione n. 7-00344 Ventucci, attualmente in discussione presso la Commissione Finanze.
Il comma 1-bis inserisce un nuovo articolo 28-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, stabilendo che, a partire dal 1o gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. La procedura prevede che il creditore acquisisca la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, (si tratta della certificazione, da parte di regioni ed enti locali, dell'esigibilità dei crediti dichiarati certi, liquidi ed esigibili, finalizzata a consentire la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziarie) e che essa costituisca titolo idoneo per essere utilizzata per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.
La disposizione condiziona l'estinzione del debito a ruolo alla verifica dell'esistenza e della validità della certificazione e prevede, inoltre, che, nel caso in cui la regione o l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente

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della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine indicato nella stessa, l'agente della riscossione proceda, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale.
Viene demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 28-ter, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
L'ultimo periodo del comma 1-bis precisa altresì che, per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica comunque quanto previsto nel secondo periodo del comma 1-ter.
Il primo periodo del comma 1-ter modifica il citato comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185, mettendo a regime per gli anni successivi al 2009 le misure in esso contenute - tuttora applicabili ai soli anni 2009 e 2010 - ed estendendo l'ambito di applicabilità anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre agli enti territoriali per i quali le misure sono già vigenti.
Il secondo periodo del comma 1-ter dispone inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del medesimo comma 1-ter, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione prevista sia al precedente comma 1-bis, sia allo stesso comma 1-ter con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale venga effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Si prevede, infine, che le modalità di certificazione vengano stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto.
Il comma 2 dispone, in conseguenza della previsione del divieto di autocompensazione previsto dal comma 1, la riduzione, per un importo pari a 700 milioni di euro per il 2011, di 2.100 milioni per il 2012 e di 1.900 milioni a decorrere dal 2013, delle dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.
L'articolo 32 reca una nuova definizione dei fondi comuni di investimento nonché l'istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa.
Nel dettaglio, il comma 1 interviene attraverso una serie di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), modificando anzitutto, alla lettera a), la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento.
Rispetto alla definizione previgente, viene maggiormente specificata la funzione economica del fondo comune di investimento, ossia:
la raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori;
l'investimento del patrimonio raccolto sulla base di una predeterminata politica di investimento;
la gestione nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.

La lettera b) interviene sul regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento, specificando che per le obbligazioni contratte per suo conto, il fondo risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
La lettera c) interviene in materia di vigilanza, prevedendo che, con il regolamento diretto a determinare i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, vanno individuati anche i casi in cui è possibile derogare alle

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norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori.
Il comma 2 prevede che le disposizioni di attuazione del comma 1 siano emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il comma 3 stabilisce che - entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 - le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare non più rispondenti alla definizione civilistica possono adottare le conseguenti delibere di adeguamento. In tal caso, ai sensi del comma 4, con la delibera di adeguamento la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. È previsto il versamento dell'imposta da parte della SGR in tre rate: il 40 per cento entro il 31 marzo 2011; il 30 per cento entro il 31 marzo 2012; il restante il 30 per cento entro il 31 marzo 2013.
Il comma 5 disciplina invece l'ipotesi in cui la SGR non intenda adeguarsi ai nuovi requisiti dettati dal comma 1, prevedendo in tal caso che le SGR devono deliberare, sempre entro trenta giorni dall'emanazione del decreto sopra menzionato, la liquidazione del fondo comune d'investimento. L'imposta sostitutiva dovuta in tal caso è pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009, da versarsi con gli stessi termini di cui al comma precedente.
Ai sensi del comma 9 la definizione delle modalità attuative delle disposizioni concernenti l'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5 è demandata ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2.
Il comma 5 stabilisce inoltre che la liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni, dovendo la SGR applicare sui risultati annui conseguiti dal 1o gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento, da versarsi il 16 febbraio dell'anno successivo.
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il comma 5-bis dispone la non applicabilità della ritenuta del 20 per cento, applicabile sull'ammontare dei proventi del fondo riferibili a ciascuna quota del fondo stesso, prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostituiva di cui ai commi 4 e 5. Qualora il costo sostenuto al momento della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote risulti superiore all'ammontare della base imponibile cui si applica l'imposta sostitutiva, si esclude la possibilità di riconoscere ai fini fiscali la minusvalenza realizzata.
Il comma 5-ter assoggetta gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali.
Il comma 5-quater disciplina, in primo luogo, il regime IVA applicabile alle cessione di immobili effettuata nella fase di liquidazione di cui al sopra esaminato comma 5, prevedendo l'obbligo di applicare il meccanismo del cosiddetto reverse charge, ai sensi del quale il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
I conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA, e sono pertanto assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo, e, pertanto, non incidono sulla determinazione della percentuale di detraibilità IVA, secondo il meccanismo cosiddetto del pro-rata.

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Il comma 6 prevede l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ai fini dell'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva.
Il comma 7 modifica il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, che attualmente prevede il non assoggettamento ad imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare percepiti dai soggetti non residenti, aggiungendovi inoltre un nuovo comma 3-bis.
A fini antielusivi, il nuovo comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 351 prevede che la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri a condizione però che siano istituiti in Stati o territori inclusi nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, nonché quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Il nuovo comma 3-bis del predetto articolo 7 stabilisce che per i proventi spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione i sostituti d'imposta devono acquisire una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione. I medesimi sostituti devono inoltre acquisire un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione, che produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.
Il comma 7-bis prevede che le disposizioni del comma 7 abbiano effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, qualora riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. È prevista invece l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del già citato decreto- legge n. 351, nel testo previgente alle modifiche di cui al comma 7, per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009.
Il comma 8 abroga i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente l'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi d'investimento immobiliare chiusi.
L'articolo 33, alla luce degli effetti distorsivi prodotti sul sistema economico-finanziario da meccanismi di remunerazione erogati sotto forma di bonus e stock options, ed alla luce delle recenti decisioni assunte in materia in sede di G20, che intendono disincentivare l'adozione di tali sistemi retributivi, introduce, al comma 1, un'addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.
Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi siano attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ai sensi del comma 2 l'addizionale è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito relative ad accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, ed è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti.

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L'articolo 34 introduce l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti relativamente a determinati atti e negozi.
In particolare la lettera a), aggiungendo un nuovo comma g-quinquies) al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, inserisce tra gli atti per i quali è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale anche gli atti o negozi delle banche, della società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio e delle società fiduciarie, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, che riguardino l'apertura o la chiusura di un rapporto continuativo.
La lettera b) specifica l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale per gli atti e negozi di cui al nuovo comma g-quinquies) del comma 1 per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Per gli altri atti e negozi non muta invece la disciplina vigente, la quale prevede che l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4 (per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale), con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.
L'articolo 35 inserisce due nuovi articoli, rispettivamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al fine di ricondurre l'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale ad un unico atto da notificare sia alla consolidata che alla consolidante.
Più in dettaglio, il comma 1 inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 un nuovo articolo 40-bis, dedicato alla rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.
Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 40-bis, ai fini IRES il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidata e dalla consolidante (e delle relative rettifiche) è attribuito all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data di presentazione della dichiarazione.
Il comma 2 prevede il ricorso ad un unico atto per l'effettuazione delle rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato.
Con tale atto, che deve essere notificato sia alla consolidata che alla consolidante, viene determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e vengono irrogate le sanzioni correlate.
La società consolidata e la consolidante sono litisconsorzi necessari; il pagamento delle somme che derivano dall'atto unico può essere effettuato sia dalla consolidata che dalla consolidante al fine dell'estinzione dell'obbligazione.
La possibilità attribuita ad entrambi i soggetti di estinguere l'obbligazione tributaria con il pagamento di quanto previsto nell'atto unico servirebbe ad accelerare la riscossione, non dovendosi attendere il doppio livello accertativo.
Con l'introduzione del litisconsorzio necessario, inoltre, la definizione dell'atto unico in sede contenziosa dovrebbe produrre effetti in modo univoco per entrambi i soggetti, evitando conflitti di giudicato e riducendo i rischi di soccombere in giudizio.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40-bis è data facoltà alla consolidante - presentando apposita istanza all'ufficio competente - di computare in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. In tale ipotesi, in cui è sospeso

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per un periodo di sessanta giorni il termine per l'impugnazione dell'atto, l'ufficio ricalcola l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dall'istanza.
Il comma 4 attribuisce all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della consolidante alla data di presentazione della dichiarazione il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2. Il comma 5 dell'articolo 40-bis, infine, consente di integrare o modificare in aumento l'accertamento del reddito complessivo in base all'esito dei controlli sopra descritti sino alla scadenza del termine per la notifica degli avvisi di accertamento.
In analogia a quanto previsto dal comma 1, il comma 2 dell'articolo 35 inserisce nel decreto legislativo n. 218 del 1997 un nuovo articolo 9-bis, specificamente dedicato ai soggetti aderenti al consolidato nazionale.
Il comma 1 del nuovo articolo 9-bis prevede che al procedimento di accertamento con adesione - qualora abbia ad oggetto concernente le rettifiche introdotte dal testo all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 - partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche.
Per il perfezionamento dell'atto di adesione è sufficiente che un solo soggetto tra consolidante e consolidata ponga in essere gli adempimenti necessari; anche la sottoscrizione dell'atto può essere effettuata da uno solo dei soggetti.
Ai sensi del comma 2 dell' articolo 9-bis è facoltà della consolidante chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
Nell'ipotesi di adesione ai contenuti dell'invito a comparire, alla comunicazione va allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis ed il versamento delle somme dovute va effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Il comma 3 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate l'individuazione dei contenuti e delle modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 40-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e le conseguenti attività che dovranno essere svolte dell'ufficio competente.
Il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato, le relative rettifiche, nonché la determinazione dell'unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell'attività di cui al precedente comma, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito per la notifica degli avvisi di accertamento, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.
Il comma 4 prevede che l'entrata in vigore delle disposizioni dettate dai commi precedenti decorra dal 1o gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per la notifica degli avvisi di accertamento.
L'articolo 36 novella alcuni articoli del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La lettera a) dell'articolo 36 inserisce nell'articolo 28 del predetto decreto legislativo n. 231 i nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.
Il primo prevede che, sulla base delle decisioni assunte dal GAFI (Gruppo d'Azione finanziaria internazionale), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché sulla base delle

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informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individui una «black list» di Paesi nei quali si reputi maggiore il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero manchi un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
In conseguenza di quanto previsto dal nuovo comma 7-bis, il nuovo comma 7-ter stabilisce che i soggetti destinatari del decreto n. 231 (società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; soggetti esercenti attività di: commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro e di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, mediazione; succursali italiane dei soggetti di cui sopra aventi sede legale in uno stato estero; gli intermediari finanziari; mediatori creditizi iscritti nell'albo; agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco; iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni finanziarie di vario genere; revisori contabili; soggetti in possesso di licenza o di iscrizione all'albo che svolgano attività di recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie particolari, agenzia di affari in mediazione immobiliare) devono astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, dall'eseguire operazioni o fornire prestazioni professionali ovvero debbano porre fine a rapporti continuativi o a prestazioni professionali già in essere, di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede nei Paesi individuati dalla predetta «black list».
Tali misure si applicano anche nei confronti di ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi appartenenti alla «black list» delle quali non sia possibile identificare il titolare effettivo o verificarne l'identità.
Il nuovo comma 7-quater, prevede che nel medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui vengono individuati i Paesi della «black list» siano anche fissati le modalità applicative e il termine degli adempimenti.
La lettera b) dell'articolo 36 modifica, invece, l'articolo 41 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo alla segnalazione di persone sospette, al fine di stabilire che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente i 15.000 euro, debbano essere considerate dagli intermediari come elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta pur non eccedendo le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore già previste dall'articolo 49 del predetto decreto legislativo.
La lettera c) novella l'articolo 57 del decreto legislativo n. 231 inserendovi un nuovo comma 1-ter, relativo alle sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni in materia di obblighi rafforzati di cui all'articolo 28, al fine di prevedere, per la violazione di tali disposizioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, se l'operazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; altrimenti la sanzione sarà compresa tra il 10 per cento e il 40 per cento dell'importo dell'operazione. Se l'importo dell'operazione non è determinato, né determinabile, si prevede l'applicazione di una sanzione che va da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 250.000.
L'articolo 37 introduce disposizioni in materia di trasparenza degli assetti proprietari e di gestione dei soggetti che

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chiedono di partecipare alle procedure di appalto pubblico, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di autorizzare quelli provenienti dai paesi che sono inseriti nella cosiddetta «black list», ovvero di derogare a tale lista per specifici paesi o settori d'attività, ovvero, ancora, di escludere paesi non presenti nella lista.
Il comma 1 subordina la partecipazione di alcuni operatori economici alle procedure di aggiudicazione di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ne stabilirà le modalità mediante apposito decreto.
Gli operatori economici in questione sono quelli aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti «black list» di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.
Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie, nonché all'identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.
La disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al citato codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a condizioni di parità e reciprocità.
Il comma 2 consente al Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, di escludere l'obbligo di cui al comma 1, nei riguardi: di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; ovvero ancora di estendere, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, il predetto obbligo a paesi cosìddetti «non black list», a specifici settori di attività ovvero a particolari tipologie di soggetti.
L'articolo 38 dispone, al comma 1, che gli enti eroganti le prestazioni sociali agevolate comunichino i dati dei soggetti beneficiari all'INPS. Le informazioni raccolte sono trasmesse, in forma anonima, anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali.
Il comma 2 prevede che con convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate si definiscano le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla sussistenza o meno - in relazione al reddito - del diritto alle prestazioni sociali godute.
Il comma 3 dispone una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, irrogata dall'INPS, in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella suddetta dichiarazione sostitutiva unica.
Il comma 4 interviene, con finalità di razionalizzazione, sulla vigente disciplina della notifica in materia fiscale.
In particolare, la lettera a) modifica in più parti l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in tema di notificazione di avvisi e altri atti al contribuente.
In primo luogo il numero 1) e la prima parte del numero 2) della lettera eliminano i riferimenti della norma all'»ufficio delle imposte», in quanto tale denominazione non è più rispondente all'attuale articolazione interna degli uffici all'Amministrazione finanziaria.
L'ultima parte del numero 2) della lettera modifica le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di un domicilio diverso dalla residenza, ai fini della notifica degli atti di accertamento. In particolare, si elimina la possibilità di inserire tale comunicazione nella dichiarazione annuale, ma si consente che sia effettuata - oltre che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento -

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anche per via telematica, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il numero 3) della lettera a), sopprime, a fini di coordinamento, il riferimento alla dichiarazione annuale contenuto nel secondo comma dell'articolo 60, che disciplina il termine da cui hanno effetto l'elezione di domicilio e le variazioni di indirizzo.
Il numero 4) della lettera a) modifica il terzo comma dell'articolo 60, che disciplina il momento della decorrenza dell'effetto di variazioni e modificazioni dell'indirizzo ai fini delle notificazioni.
In particolare:
resta ferma, per le persone fisiche, la decorrenza di tale effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica;
la modifica interviene, invece, sul versante delle persone giuridiche, delle società e degli enti privi di personalità giuridica, prevedendo che l'effetto decorra dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione della dichiarazione di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività ai fini IVA, ovvero della dichiarazione dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente.

La lettera b) del comma 4 rende possibile la notifica della cartella di pagamento anche attraverso la posta elettronica certificata.
Il comma 5 reca disposizioni concernenti l'utilizzo dei servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con la finalità di estendere e potenziare i predetti strumenti, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possano definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie; per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi; per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile, in ordine alla computabilità della data della scrittura riguardo a terzi.
L'ultimo periodo del comma 5 novella il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997, in tema di procedure di controllo sulle autoliquidazioni, allungando da trenta a sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, il termine entro il quale gli uffici finanziari notificano apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, in sede di controllo di regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte.
Il comma 6 prevede che l'Amministrazione finanziaria renda disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, la possibilità di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra codice fiscale e dati anagrafici inseriti.
Inoltre, ai fini dell'adozione di un univoco criterio di identificazione dei cittadini-contribuenti, e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rendere accessibili il codice fiscale registrato nell'anagrafe tributaria e i dati anagrafici ad esso correlati alle amministrazioni pubbliche, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, nonché ai concessionari e ai gestori di pubblici servizi e ai privati che collaborino con l'amministrazione finanziaria.
Il comma 7 dispone che le imposte dovute dai percettori di redditi di pensione

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non superiori a 18.000 euro, in sede di conguaglio di fine anno, se di importo superiore ai 100 euro, sono rateizzate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre il mese di novembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
Il comma 8 prevede, per la medesima platea di contribuenti e previa richiesta, la possibilità di chiedere che l'ente erogante trattenga l'importo del canone di abbonamento RAI, con possibilità di rateazione in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La richiesta da parte degli interessati deve essere formalizzata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento.
Viene inoltre prevista la possibilità, tramite apposite convenzioni dei soggetti che corrispondono redditi di pensioni con i relativi enti percettori, di procedere ad analoghe rateizzazioni con riferimento ad altri tributi.
Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 9, il quale recava disposizioni volte all'accelerazione della riscossione tramite l'accelerazione della trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale, prevedendo, in particolare, che la sospensiva degli atti impugnati innanzi ai giudici tributari, avesse un termine massimo di efficacia della misura sospensiva pari a centocinquanta giorni.
Il comma 10 prevede che le società cessionarie del ramo d'azienda relativo all'accertamento e alla riscossione dei tributi locali possono chiedere all'ente di riferimento i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse; a tal fine, l'Ente locale può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione specifica che tale richiesta di informazioni è autorizzata solo per quanto riguarda la valutazione del diritto al discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, ove sia dovuta al mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente.
Il comma 11 reca modifiche al regime fiscale degli enti privati di previdenza obbligatoria, sostanzialmente equiparandone il trattamento a quello previsto per gli enti pubblici di previdenza obbligatoria. In particolare, l'esclusione della nozione di «attività commerciale» a fini IRES (e IRAP) delle predette attività è stata estesa anche agli enti privati di previdenza obbligatoria, e si estende a tali enti l'applicazione dell'articolo 8, comma 1-bis del decreto-legge n. 351 del 2001, con l'effetto di non considerare cessioni, a fini IVA, gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, ove si tratti di una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto. A tali apporti sono applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 168 euro.
Il comma 12 modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli resi esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali, relativi contributi, o premi, dovuti ai predetti enti, prevedendo che citati i termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1o gennaio 2004.
Il comma 13 introduce, in favore di dipendenti pubblici che lavorano all'estero e dei lavoratori frontalieri, alcune deroghe alla disciplina sul monitoraggio fiscale concernente, l'obbligo di dichiarazione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria.
La lettera a) specifica che tali obblighi dichiarativi non si applicano alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, nonché ai soggetti che prestano la propria attività lavorativa all'estero presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. L'esonero si applica a tali soggetti se, per effetto di

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accordi internazionali, la loro residenza ai fini fiscali è fissata in Italia, indipendentemente dai requisiti indicati dal Testo Unico delle imposte sui redditi; esso è valido per il solo periodo svolto all'estero.
La lettera b) esclude l'obbligo dichiarativo anche per i frontalieri (soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi) limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
I commi da 13-bis a 13-quater, inseriti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano disposizioni volte ad ampliare la base imponibile IRES per le imprese di assicurazioni ramo vita.
Nel dettaglio, il comma 13-bis interviene sull'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), disponendo che, per le imprese di assicurazione la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio a fini IRES, per una parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi e delle plusvalenze.
Si prevede, in ogni caso, che tale rapporto rilevi in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.
In sostanza, la norma introduce una percentuale di indeducibilità della variazione.
Il comma 13-ter stabilisce che le norme di cui al comma 13-bis hanno effetto, nella misura del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto IRES dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il comma 13-quater dispone che, in deroga ai principi di efficacia temporale delle norme fiscali, recate dall'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, le norme introdotte al comma 13-ter in tema di acconto IRES trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Inoltre, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si affidata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di riconsiderare le percentuali indicate dal comma 13-bis.
Il comma 13-quinquies, prevede che per l'anno finanziario 2010 possano beneficiare del riparto della quota del 5 per mille i soggetti che sono già stati inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto, per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009, al fine di sollevare tali enti dall'onere degli adempimenti per la ripresentazione della domanda per l'accesso al beneficio del riparto della quota del 5 per mille.
La disposizione prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, volti all'accertamento che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano i requisiti che danno diritto al beneficio anche al 30 giugno 2010.
Il comma 13-sexies dispone che i requisiti quantitativi di capitale sociale delle società di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali non si applichino alle società di riscossione dei tributi locali con prevalente partecipazione pubblica.
Il comma 13-septies include le prestazioni di servizi effettuate da Poste Italiane s.p.a. nell'elenco delle operazioni che non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico, nonché le prestazioni rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito. La previsione appare connessa all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale ha

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confermato l'esenzione IVA per le sole prestazioni del servizio postale universale.
L'articolo 39 reca disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo.
In particolare, i commi da 1 a 3 dispongono la proroga della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con apposito decreto del Commissario delegato.
In particolare è prorogato al 20 dicembre 2010 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché al 15 dicembre 2010 il termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL in favore delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e dei soggetti diversi dalle persone fisiche qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro. Sono espressamente esclusi dall'ambito soggettivo dei beneficiari della proroga le banche e le imprese di assicurazione.
In base al comma 2, la proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
I commi da 3-bis a 3-quater, disciplinano le modalità per la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi INAIL non versati dai contribuenti a seguito della sospensione introdotta nonché le modalità per l'effettuazione degli adempimenti tributari sospesi, prevedendo che la riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi oggetto di sospensione dovrà avvenire, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011.
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti dovranno essere effettuati, ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, entro il mese di gennaio 2011, in base alle modalità da stabilire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 3-quinquies reca disposizioni di natura finanziaria per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga della sospensione dei versamenti in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, disponendo che per la compensazione degli oneri, valutati in 617 milioni per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini relativi allo «scudo fiscale» disposta dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 2009.
Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune dell'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nel medesimo anno a causa della situazione emergenziale legata al sisma in Abruzzo.
I commi 4-bis e 4-ter intervengono sul finanziamento e sulla copertura finanziaria prevista per le agevolazioni fiscali in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane individuate nei territori dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge n. 39 del 2009.
In particolare, il comma 4-bis incrementa da 45 a 90 milioni di euro il Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane nei territori dell'Abruzzo, che costituisce il tetto massimo di spesa fissato per tali agevolazioni.
Il comma 4-ter introduce le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo, precisando che il suddetto incremento è da intendersi pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
Il comma 4-quater riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di disporre la proroga - entro il limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 - del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i Gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il suddetto limite.

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L'articolo 40 introduce, al comma 1, la possibilità, per alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), di modificare in diminuzione le aliquote IRAP fino ad azzerarle nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei riguardi delle nuove iniziative produttive. La disposizione specifica che l'intervento regionale deve essere realizzato nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Ai sensi del comma 2 il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di IRAP di cui al comma 1 è stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con ciascuna delle regioni interessate.
La previsione contenuta nell'articolo si collega ad uno dei princìpi che ispirano la legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale. In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera mm),della legge n. 42 richiede l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.
L'articolo 41 è finalizzato ad attirare in Italia imprese di altri paesi europei, riconoscendo a queste ultime la possibilità di scegliere la normativa fiscale fra quelle esistenti all'interno della Unione.
Il comma 1 prevede a tale scopo che le suddette imprese possano interpellare l'Amministrazione finanziaria, secondo la procedura cosiddetta di «ruling internazionale» prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, chiedendo l'applicazione, invece della disciplina tributaria italiana statale, delle regole fiscali vigenti in un altro Stato europeo dell'Unione europea. Tale possibilità è concessa per un periodo di tre anni ed è estesa anche ai dipendenti e collaboratori delle predette imprese Ricorda che l'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003 prevede che le imprese con attività internazionale abbiano accesso alla procedura cosiddetta di «ruling di standard internazionale», la quale permette di negoziare e concludere con l'Amministrazione fiscale degli accordi preliminari che fissano il regime impositivo o il metodo di calcolo della base imponibile da applicare in una data situazione. Tale procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, ed è vincolante per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
Il comma 1-bis specifica che per fruire del regime alternativo le attività economiche non devono già essere state avviate in Italia prima dell'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto-legge e devono essere effettivamente svolte nel territorio nazionale.
Il comma 2 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze l'attuazione delle disposizioni previste dal comma 1.
L'articolo 42 dispone, al comma 2, il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete di imprese, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Ai sensi del comma 2-bis, con il nuovo contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare

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in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune. Solo qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, dovranno essere anche indicati la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) le generalità del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferitigli come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Il comma 2-ter, prevede che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
I commi da 2-quater a 2-septies introducono un'agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, ai sensi all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009.
In particolare per tali imprese, ai sensi del comma 2-quater, si prevede un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete (preventivamente asseverato da organismi espressione

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dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto). L'agevolazione opera per gli utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 ed interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento. Gli utili accantonati concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. Viene precisato che l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 1 milione di euro. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Il comma 2-quinquies prevede che l'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater.
All'onere derivante si provvede: quanto a 2 milioni di euro per il 2011, mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32; quanto a 18 milioni di euro per il 2011 e a 14 milioni di euro per il 2013, mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti; quanto a 14 milioni per il 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il comma 2-sexies demanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione prevista dal comma 2-quater, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto al comma 2-quinquies.
Il comma 2-septies subordina l'operatività dell'agevolazione alla prescritta autorizzazione della Commissione europea.
L'articolo 43 prevede, al comma 1, che nel Meridione d'Italia possano essere istituite «zone a burocrazia zero».
Ai sensi del comma 2, tali zone sono istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Nelle predette zone le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, godono di tre tipi di vantaggi: 1) i procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto, ad esclusione di quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni se entro tale termine non è adottato un altro provvedimento espresso; 2) le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del

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2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle iniziative in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la «zona a burocrazia zero» e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009; 3) è attribuita priorità da parte delle Prefetture nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio.
Al riguardo ricorda che le predette zone franche urbane sono state previste dal comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale; la predetta disposizione ha a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi in tali zone.
L'articolo 44 introduce, al comma 1, un'agevolazione tributaria per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero, e che abbiano svolto attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi.
La previsione stabilisce l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti derivanti da attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato, in favore dei soggetti che rientrano in Italia dalla data di entrata in vigore del decreto legge entro i cinque anni solari successivi.
Per accedere all'agevolazione, i soggetti in questione debbono: essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; essere residenti all'estero non occasionalmente; aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per non meno di 2 anni.
Ai sensi del comma 2, gli emolumenti oggetto dell'agevolazione non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Come specificato dal comma 3, l'agevolazione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, nel periodo di imposta in cui il ricercatore è fiscalmente residente in Italia e per i due periodi di imposta successivi, a patto che mantenga la residenza fiscale.
Riguardo ai commi da 1 a 3, rileva come tali disposizioni sostanzialmente estendano l'ambito di applicazione temporale del regime agevolativi previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo di docenti e ricercatori che operano all'estero e che rientrino in Italia sono imponibili per il 10 per cento del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP. L'incentivo si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. L'agevolazione può essere fruita dai docenti e ricercatori che dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) o in uno dei cinque anni solari successivi (sino al 31 dicembre 2013) iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in parte analoghe sono inoltre contenute nella proposta di legge C. 2079 Letta, esaminata in sede referente dalla Commissione Finanze, approvata dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 2212), la quale intende incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali, il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze all'estero.
Il beneficio, consistente in una detassazione in misura pari al 70 per cento per gli uomini e all'80 per cento per le lavoratrici,

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non cumulabili con il regime di tassazione introdotto dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 185, è diretto a cittadini nati in Stati membri dell'Unione europea successivamente al 1o gennaio 1969, in possesso di laurea, che abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e avuto un contratto di lavoro dipendente negli ultimi 24 mesi in un paese diverso o vi abbiano svolto attività di studio acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Il comma 3-bis, interviene sulla disciplina degli esami di accesso a taluni corsi universitari, prevedendo che la prova di ammissione ai corsi tenuti in lingua straniera è predisposta nella medesima lingua.
L'articolo 48-quater integra il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, relativamente all'estinzione delle controversie tributarie pendenti dinanzi la Corte di cassazione previo pagamento di un importo pari al 5 per cento della controversia stessa. In tale contesto si specifica che l'estinzione del giudizio si verifica a seguito dell'attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria che comprova la regolarità dell'istanza in tal senso presentata dal contribuente ed il pagamento integrale di quanto dovuto.
Con riferimento al comma 4-bis dell'articolo 49, il quale introduce, sostituendo l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività, il quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta richiesto per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, o artigianali, segnala, in quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 1, del nuovo articolo 19, in base alla quale tale nuovo istituto non si applichi, tra l'altro, con riferimento agli atti rilasciati dall'Amministrazione delle finanze, compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante da attività di gioco.
Inoltre, il comma 5 del nuovo articolo 19 esclude dall'applicazione della nuova normativa le attività economiche a prevalente carattere finanziario, comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) ed al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).
Per quanto riguarda l'articolo 51 segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, il quale prevede che i consumi di gas naturale destinato agli impianti indicati al comma 1 del medesimo articolo 51 (ossia piccoli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione) siano assoggettati alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili.
Per effetto di tale modifica i consumi di gas naturale destinato ai predetti piccoli impianti di distribuzione sono assoggettati ad un'aliquota di accisa maggiore di quella precedentemente prevista, dal momento che l'aliquota di accisa per il gas naturale per autotrazione è pari a zero.
L'articolo 52 reca, al comma 1, una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, diretta ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni bancarie.
In particolare, per effetto della norma, fino a che non verrà istituita l'autorità di controllo sulle persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che esse controllino, direttamente o indirettamente, società bancarie, o partecipino al loro controllo tramite patti di sindacato o accordi di qualunque altro tipo.
La norma stabilisce inoltre che la vigilanza sulle fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie o che concorrono al loro controllo, diretto o indiretto, attraverso patti di sindacato o altri accordi continuerà ad essere esercitata dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di controllo sopra citata.

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Il comma 1-bis estende anche all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Ricorda che il predetto comma 13 consente, in relazione all'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare ai criteri di valutazione basati sul valore di mercato, relativamente agli investimenti non durevoli in titoli. In particolare, si prevede che i titoli siano valutati al loro valore d'iscrizione a bilancio, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa ad un ulteriore esercizio con decreto del Ministro dell'economia.
I citati commi 14 e 15 stabiliscono che le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma 13 alle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono definite con regolamento dell'ISVAP. Tali imprese applicano le predette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura del proprio portafoglio assicurativo e sono tenute a destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle medesime disposizioni ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio. Qualora gli utili di esercizio siano insufficienti, si ricorre a riserve di utili ovvero agli utili di esercizi successivi.
Il comma 1-ter incrementa dal 10 al 15 per cento la quota del proprio patrimonio che le Fondazioni bancarie possono investire in beni immobili non strumentali.
Il comma 1-quater modifica il regime di incompatibilità dei componenti degli organi delle Fondazioni bancarie, prevedendo che i soggetti i quali vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, non possono coprire tali funzioni anche presso la società bancaria conferitaria o presso controllate o partecipate di quest'ultima. In parallelo si prevede che i soggetti i quali svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
Il comma 1-quinquies introduce l'obbligo, per l'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni bancarie, di presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie, con particolare riferimento agli interventi svolti da queste ultime per promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori in cui esse operano.
L'articolo 52-bis stabilisce che la garanzia richiesta per accedere al versamento rateale delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione può essere prestata, oltre che mediante fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva fidi, anche mediante ipoteca volontaria, per un valore doppio a quello del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione.
L'articolo 53 introduce, per il 2011, un regime fiscale e contributivo agevolato per gli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, applicabile esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Il regime fiscale agevolato consiste, ai sensi del comma 1, nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali; tale beneficio può trovare applicazione con riferimento ad un importo complessivo di emolumenti pari a 6.000 euro lordi e solo per i soggetti il cui reddito da lavoro dipendente non superi i 40.000 euro.
In base al comma 2 gli sgravi contributivi concernono sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore. Essi possono essere concessi entro un limite complessivo annuo pari a 650 milioni di euro.
Ai sensi del comma 3, il Governo deve provvedere alla determinazione di tali benefici entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.
Al riguardo ricorda che un analogo regime di imposta sostitutiva, è previsto, per gli anni 2009 e 2010, dall'articolo 5 del

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decreto-legge n. 185 del 2008, con aliquota al 10 per cento, entro un limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro ed entro un limite di importo degli emolumenti oggetto del beneficio di 6.000 euro.
Nell'ambito dell'articolo 55 segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi da 1 a 2-quinquies.
I commi 1 e 2 differiscono, rispettivamente, i termini per il versamento dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011 e per il periodo d'imposta 2012.
Il differimento è affidato a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne dispone altresì i limiti. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, si prevede inoltre che i sostituti d'imposta trattengano l'acconto tenendo conto del differimento.
I commi da 2-bis a 2-quinquies, inseriti durante l'esame del provvedimento al Senato, sostanzialmente trasfondono nel provvedimento in esame quanto previsto dal decreto-legge n. 94 del 2010, recante «Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi».
Le disposizioni, che intervengono sul Testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la finalità di perseguire obiettivi di pubblico interesse della difesa della salute pubblica.
In particolare, la lettera a) del comma 2-bis modifica, ferme restando le aliquote previgenti, le definizioni e la nomenclatura dei tabacchi lavorati, adeguandoli alla nuova elencazione e alla nuova formulazione dell'articolo 39-bis del predetto Testo unico, come modificato dal decreto legislativo n. 48 del 2010, in attuazione delle prescrizioni dettate in sede europea.
In sostanza, tali modifiche scorporano i sigari dai sigaretti (assoggettati alla medesima aliquota), e prevedono due diverse categorie di tabacco da fumo (assoggettate alla medesima aliquota del 56,00 per cento): il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo.
La lettera b) modifica l'articolo 39-octies del citato Testo unico, in tema di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati, al fine di introdurre un'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette.
Per tale tabacco, pertanto, l'imposta di consumo dovuta sui prodotti con prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è stabilita nella misura del 109 per cento dell'imposta applicata su tale classe di prezzo. Per la determinazione della classe di prezzo più richiesta, le norme prescrivono che si faccia riferimento al primo giorno di ciascun trimestre, secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente (analogamente a quanto previsto, per le sigarette, dall'articolo 39-quinquies del Testo unico).
La lettera c) sostituisce il comma 4 dell'articolo 39-octies del Testo unico, in materia di accisa minima sulle sigarette, disponendo che, per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta l'accisa minima è aumentata, dall'originario 100 per cento, al 115 per cento di quella gravante su tale classe.
Il comma 2-ter prescrive inoltre che, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette, possa essere venduto esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
Il comma 2-quater affida a un provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la variazione della percentuale di alcune aliquote di imposta sui tabacchi lavorati, al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui medesimi tabacchi.
Il comma 2-quinquies, con finalità di tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica, prevede una nuova causa di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, precludendone l'esercizio a chi non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione,

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l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio. A tal fine si prevede l'espletamento di appositi corsi di formazione, da disciplinare con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (COM 2010) 289 definitivo.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto FLUVI (PD), relatore, rileva come la proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito che operano nell'Unione europea prospetti una serie di incisive modifiche al recente regolamento (CE) n. 1060/2009, al fine di promuovere tre obiettivi:
garantire la certezza del diritto per le agenzie di rating e gli investitori, migliorando nel contempo la qualità e la trasparenza delle attività di rating;
migliorare l'efficienza delle procedure di registrazione e vigilanza sulle agenzie di rating, riducendo l'onere a carico delle entità controllate, delle autorità di vigilanza e dei contribuenti europei;
assicurare una vigilanza adeguata sulle attività paneuropee delle agenzie.

Le ragioni di una modifica a così breve distanza dall'entrata in vigore del regolamento n. 1060 risiedono nei numerosi profili di criticità che, secondo la Commissione europea, l'assetto da esso previsto, sebbene non ancora interamente operativo, avrebbe manifestato.
Il sistema di vigilanza sulle agenzie di rating del credito stabilito dal regolamento (CE) n. 1060/2009 mira ad assicurare la convergenza e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, mediante:
la costituzione di collegi delle autorità competenti degli Stati membri che provvedono alla registrazione delle agenzie di rating e alla vigilanza sulle stesse;
il conferimento di poteri decisionali in via definitiva all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'agenzia.

Secondo la Commissione europea, la molteplicità dei soggetti preposti alla vigilanza in seno ai collegi e, di conseguenza, la necessità per le agenzie di rating di interagire con diverse autorità competenti comporterebbe un rischio di conflitti di competenza, che a sua volta può portare ad un livello di vigilanza insufficiente o eccessivo nonché oneri elevati per le agenzie di rating. Inoltre il coordinamento richiesto intralcerebbe l'adozione tempestiva ed efficace di decisioni.
Sempre ad avviso della Commissione europea, il regolamento n. 1060, pur prescrivendo una stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza, riconosce in ultima istanza l'esercizio dei poteri di controllo e

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di applicazione della normativa ai singoli regolatori nazionali, che possono adottare decisioni divergenti e non uniformi.
Infine, sussisterebbe il rischio che le autorità competenti dello Stato in cui l'agenzia è registrata non destinino sufficienti risorse alla vigilanza in relazione ad attività dell'agenzia che incidono sui mercati finanziari al di fuori del proprio territorio di competenza.
Per superare questi elementi critici la proposta della Commissione europea modifica ed integra gran parte del citato regolamento n. 1060, ad eccezione dei requisiti che le agenzie devono soddisfare per essere registrate e svolgere la propria attività nonché delle condizioni in base alle quali i rating di credito emessi da agenzie con sede in paesi terzi possono essere utilizzati nell'UE.
In primo luogo, la proposta inserisce nuove disposizioni intese a rafforzare la concorrenza e la trasparenza sul mercato dei rating, mediante, in particolare:
l'obbligo per i relativi emittenti o i terzi collegati di disporre di un sito Internet protetto da password sul quale fornire alle agenzie di rating incaricate le informazioni necessarie per determinare o controllare il rating di credito di uno strumento finanziario strutturato;
l'obbligo per gli emittenti, al fine di evitare conflitti di interesse e di aumentare la trasparenza e la concorrenza tra le agenzie, di consentire l'accesso alle informazioni anche ad altre agenzie di rating, certificate o registrate, a condizione che possiedano i sistemi e la struttura organizzativa per assicurare la riservatezza dell'informazione e che utilizzino tali informazioni esclusivamente per l'emissione dei rating;
l'obbligo di fornire i rating su base annua per almeno il 10 per cento degli strumenti finanziari strutturati per i quali è stato richiesto l'accesso all'informazione, al fine di garantire che tale richiesta non persegua altri scopi;
l'obbligo per le agenzie di rating registrate nell'UE di rendere disponibili su un sito protetto da password l'elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali stanno emettendo un rating di credito, informazioni riguardanti la tipologia di strumento, l'emittente e la data di inizio del processo di rating. Le agenzie di rating sono inoltre tenute a consentire l'accesso tempestivo al sito protetto a tutte le altre agenzie registrate o certificate a condizione che queste ultime siano in grado di garantire la riservatezza delle informazioni richieste.

Un secondo gruppo di modifiche concerne la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di vigilanza sulle agenzie di rating con un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di rating emessi da agenzie con sede in paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo.
Nelle intenzioni della Commissione europea, tale modifica, oltre a garantire una vigilanza più efficace ed effettiva sulle agenzie di rating, che spesso svolgono la propria attività in giurisdizioni diverse, migliorerebbe e semplificherebbe la procedura di registrazione eliminando le consultazioni tra le varie autorità che fanno parte dei collegi.
All'ESMA sono conseguentemente attribuiti rilevanti poteri di vigilanza e di regolamentazione:
il potere di imporre l'obbligo alle agenzie di rating, alle persone che partecipano alle attività di rating, alle entità valutate e ai terzi collegati, ai terzi a cui le agenzie di rating hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e ad altre persone diversamente collegate o connesse con tali agenzie o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti della stessa autorità;
il potere di svolgere indagini sui soggetti sopraindicati, se necessario con l'assistenza di funzionari dello Stato membro

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interessato, esaminando tutto il materiale rilevante ai fini dell'indagine (scritture, registri, dati, traffico telefonico, e così via), nonché chiedendo chiarimenti e ascoltando i soggetti interessati;
il potere, delegabile alle autorità competenti dello Stato interessato, di svolgere ispezioni presso la sede dei medesimi soggetti, anche senza preavviso alle autorità nazionali. Nel caso in cui i destinatari dell'ispezione si oppongano allo svolgimento dell'ispezione, lo Stato interessato dovrà adoperarsi allo scopo, se necessario anche ricorrendo alla forza pubblica. L'autorità giudiziaria nazionale potrà verificare la proporzionalità delle misure adottate dall'ESMA e chiedere a quest'ultima informazioni dettagliate in relazione alle sospette violazioni del regolamento proposto, alle ispezioni in loco e al coinvolgimento delle persone sospettate. Non avrà tuttavia il potere di esaminare la legittimità delle decisioni adottate dall'ESMA che spetta solo alla Corte di giustizia;

Anche alle autorità nazionali competenti viene attribuito il potere di vigilare e assicurare l'applicazione del regolamento direttamente, in collaborazione con altre autorità o l'ESMA, o ancora rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
Nel caso in cui un'agenzia di rating commetta una delle violazioni indicate nel nuovo allegato III (violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi, nonché violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza e alle disposizioni in materia di informativa), l'ESMA potrà:
revocare la registrazione;
vietare temporaneamente all'agenzia di emettere rating efficaci in tutta l'UE fino a quando non sarà cessata la violazione;
sospendere l'uso a fini regolamentari di rating emessi dall'agenzia responsabile della violazione, con effetto in tutta l'UE, finché non si sarà posto fine alla violazione in questione;
chiedere all'emittente di prodotti finanziari strutturati di consentire l'accesso al proprio sito alle agenzie di rating che ne facciano richiesta.

Nel caso in cui, in base al principio di proporzionalità, non sia giustificabile l'adozione di misure di vigilanza più severe o di sanzioni, l'ESMA potrà richiedere alle agenzie di rating di porre fine alla violazione constatata o di emanare una comunicazione pubblica.
L'ESMA potrà altresì riferire i fatti alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale.
In ogni caso, prima di adottare le decisioni sopra richiamate, l'ESMA dovrà dare ai soggetti interessati l'opportunità di essere sentiti sulle questioni oggetto dei suoi rilievi, salvo nel caso in cui sia necessaria un'azione urgente per evitare un danno significativo al sistema finanziario. In quest'ultimo caso l'ESMA potrà adottare decisioni temporanee, dando quanto prima ai soggetti interessati la possibilità di esprimere le proprie osservazioni.
Particolarmente rigorosa è anche la disciplina delle sanzioni, che possono essere comminate dalla Commissione su richiesta dell'ESMA, al fine di obbligare un'agenzia di rating a porre fine ad una delle violazioni di cui al citato allegato III.
In particolare, la Commissione potrà imporre sanzioni di natura amministrativa dissuasive e proporzionate alla natura, alla durata, alla gravità dell'infrazione nonché alla capacità economica dell'agenzia e, in ogni caso, non superiori al 20 per cento del reddito o del fatturato anno realizzato dall'agenzia nell'esercizio sociale precedente. Nel caso in cui l'agenzia in virtù della violazione abbia ottenuto un beneficio finanziario quantificabile, l'importo dell'ammenda dovrà essere per lo meno pari a tale beneficio.
Inoltre, la Commissione avrà il potere di applicare, su richiesta dell'ESMA, una penalità di mora di natura amministrativa al fine di obbligare i soggetti interessati a porre fine ad un'infrazione, fornire informazioni e dati esatti e completi, sottoporsi

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ad indagine o ad ispezioni in loco. L'importo delle penalità di mora, che sarà imposta per ogni giorno di ritardo, non potrà superare il 5 per cento del fatturato medio giornaliero dell'esercizio sociale precedente;
Le decisioni della Commissione potranno essere basate solo sui rilievi ai quali le parti hanno avuto la possibilità di rispondere.
La proposta riconosce alla Corte di giustizia il potere di annullare, ridurre o aumentare le penalità o le multe comminate dalla Commissione.
La proposta, operando un significativo trasferimento di competenze dalle autorità nazionali alla istituenda ESMA, presenta aspetti di particolare interesse e delicatezza.
Per un verso, appare necessario verificare l'adeguatezza dei poteri complessivamente attribuiti all'ESMA rispetto alle problematiche emerse recentemente in relazione alle attività di rating.
È il caso delle attività di valutazione dei titoli di debito pubblico e di ponderazione del «rischio Paese» ad essi connesso che tanta parte hanno avuto nella crisi greca e nelle manovre speculative nei confronti di altri membri dell'Area euro.
Per altro verso, sarebbe necessario valutare l'impatto della proposta sulle autorità di vigilanza italiane, segnatamente la CONSOB, nonché sugli operatori finanziari italiani.
In considerazione della complessità delle valutazioni sottese, ritiene opportuno procedere ad una serie di audizioni, che potrebbero riguardare i rappresentanti del Governo, della CONSOB, dell'ASSONIME, esperti della materia, nonché il Segretario generale del Comitato europeo per i regolatori dei valori mobiliari.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come la proposta del relatore di procedere ad alcune audizioni potrà essere discussa in dettaglio in occasione della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00370 Ventucci: Proroga della disciplina in materia di crediti d'imposta e di detassazione degli investimenti nel settore cinematografico.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Cosimo VENTUCCI (PdL) illustra la propria risoluzione, la quale affronta il tema del sostegno al sistema della produzione cinematografica, che costituisce uno degli elementi di eccellenza dell'economia italiana.
A tale riguardo, rileva come i commi da 325 a 340 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) abbiano riconosciuto, fino al periodo d'imposta 2010, un credito d'imposta in favore delle imprese non appartenenti al settore che effettuino apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana; delle imprese di produzione, delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio cinematografico per le spese sostenute per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche italiane e per le spese di acquisizione di apparecchiature destinate alla proiezione

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digitale; delle imprese di produzione nazionali per i costi di produzione di opere filmiche realizzate su commissione di produzioni estere.
Evidenzia, inoltre, come le anzidette disposizioni prevedano la detassazione degli utili che imprese di produzione e distribuzione, ovvero imprese operanti un settori diversi, reinvestano nella produzione o distribuzione di film italiani.
Osserva, peraltro, come la progressiva riduzione dei fondi pubblici per il finanziamento diretto delle opere cinematografiche, motivata non soltanto dalla necessità di ridurre la spesa pubblica, ma anche dall'esigenza di superare un sistema di incentivazione che non sempre ha premiato, in passato, la qualità e l'effettiva fruibilità delle opere finanziate, si debba accompagnare alla complessiva revisione della strategia di incentivazione del comparto, che dovrà sempre più basarsi su un maggiore coinvolgimento degli investimenti privati nel finanziamento delle produzioni cinematografiche ed audiovisive;
Sottolinea quindi come il loro venir meno delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 244 del 2007 rischi di privare il settore di strumenti fondamentali per una moderna ed efficace politica di sostegno al sistema della produzione cinematografica, e che hanno riscosso notevole successo presso gli operatori, i quali hanno rivolto un appello al Parlamento ed al Governo affinché si provveda alla proroga degli stessi.
In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere la proroga delle agevolazioni tributarie in favore degli investimenti nel settore cinematografico costituiti dai crediti d'imposta e dalla detassazione degli utili reinvestiti di cui all'articolo 1, commi da 325 a 340, della legge n. 244 del 2007, anche al fine di valutare appieno l'efficacia di tali misure.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, e C. 3544 Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 3544).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 giugno 2010.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 3544 Pagano, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
La proposta, vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, è stata abbinata a queste ultime.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sull'ordine dei lavori.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) evidenzia come sia stato da più parti segnalata l'impossibilità di contattare, in occasione della recente scadenza dei termini relativi ad alcuni adempimenti tributari, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cui è affidato il compito di fornire, attraverso un numero telefonico appositamente istituito, informazioni fiscali ai contribuenti.
A tale riguardo, chiede al presidente di sollecitare il Ministero dell'economia e

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delle finanze a garantire un migliore funzionamento del predetto canale di comunicazione tra cittadini e fisco.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che il sottosegretario Viale potrà assumere informazioni in merito al segnalato malfunzionamento, facendo conoscere in via informale alla Commissione i motivi che lo hanno determinato.

La seduta termina alle 14.55.