ALLEGATO
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis/A Governo.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
a) nella seduta del 12 maggio 2010 la Commissione giustizia ha espresso sul provvedimento C. 3209-bis parere favorevole con condizioni; in particolare, si chiedeva la riformulazione dell'articolo 8-ter, in materia di semplificazione della cessione d'azienda, al fine di garantire la presenza del necessario controllo notarile su tale categoria di atti; si chiedeva, inoltre, la soppressione dell'articolo 19-bis, in materia di criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace;
b) il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e ulteriormente modificato;
c) il disegno di legge C. 3209-bis/A risulta avere sostanzialmente recepito la prima delle due condizioni poste dalla Commissione giustizia: è stato, infatti, soppresso l'articolo 8-ter con il conseguente mantenimento della vigente disciplina, che prevede un adeguato controllo notarile sulla legalità degli atti in questione;
d) l'articolo 19-bis non è stato soppresso, bensì modificato nel senso di prevedere che le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace in tutte le cause mobiliari di modico valore, non possono superare il valore della condanna principale;
e) le modifiche apportate sembrano confermare tutte le perplessità già espresse dalla Commissione giustizia, soprattutto sulla difficoltà di rinvenire le ragioni che possano effettivamente giustificare la disparità di trattamento che deriverebbe dall'applicazione della norma;
f) sul piano pratico, la disposizione di cui all'articolo 19-bis, incidendo negativamente sull'interesse al patrocinio di cause di modico valore e riducendo i costi del contenzioso giudiziario a vantaggio delle imprese (in quanto contraenti seriali in grado di imporre il regolamento contrattuale), rischia di accrescere l'esposizione del contraente debole a comportamenti contrattuali vessatori; infatti, le imprese che operano tramite contratti seriali potranno essere incentivate ad incrementare le clausole contrattuali svantaggiose per i consumatori, giacché l'eventuale vessatorietà dei predetti contratti avrà, sul piano del contenzioso giudiziario, un «costo» prevedibilmente inferiore;
g) è possibile che la disposizione in esame determini anche una riduzione del carico giudiziario del giudice di pace, ma tale effetto deflativo solo apparentemente potrebbe costituire la ratio giustificatrice della norma, poiché si produrrebbe a danno dei contraenti deboli e, quindi, a danno di tutti i cittadini, che quotidianamente
stipulano ed eseguono contratti seriali con le grandi imprese;
h) se quindi l'obiettivo fosse quello di determinare una «semplificazione», nel senso di una riduzione e velocizzazione del contenzioso giudiziario di modico valore, una soluzione più compatibile con l'ordinamento interno e comunitario dovrebbe andare nella direzione opposta a quella della riduzione, per l'impresa, dei costi derivanti dal contenzioso giudiziario scaturente dalla legittima reazione dei cittadini alla vessatorietà di taluni comportamenti contrattuali delle grandi imprese;
i) sotto tale ultimo profilo, un inasprimento del quadro sanzionatorio anche civilistico a tutela del consumatore, inducendo l'impresa a pratiche contrattuali più virtuose, avrebbe un effetto deflativo sul processo civile ben superiore rispetto a quello atteso dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-bis,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 19-bis.