CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2010
318.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 ed abbinate.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo unificato in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 10, comma 2, lettera e-bis), nell'ambito della disciplina delle attività libero-professionali dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, prevede che: «le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo»;
la formulazione della norma potrebbe essere chiarita, sotto il profilo tecnico, precisando che le regioni stabiliscono il quadro delle sanzioni amministrative applicabili e che tali sanzioni, nei casi di maggiore gravità, possono comportare l'inibizione dell'esercizio dell'attività-libero professionale;
il riferimento ad un provvedimento di revoca potrebbe risultare fuorviante ove non riferibile con certezza ad un precedente atto autorizzatorio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e-bis), come indicato in premessa.