ALLEGATO 1
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Sistema «edilizia sostenibile di qualità»).
«1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia, denominato "edilizia sostenibile di qualità", allo scopo di armonizzare, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.»
Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: residenziale e sostituire le parole: casa qualità con le seguenti: edilizia sostenibile di qualità.
1. 2. Libè, Dionisi, Mondello.
Al comma 1, dopo le parole: contenimento energetico, aggiungere le seguenti: ed idrico,.
1. 1.Piffari, Scilipoti.
ART. 2.
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali e adibiti ad ufficio di nuova costruzione.
2. 1.Cosenza.
Al comma 2 sopprimere la lettera c).
2. 2.Piffari, Scilipoti.
ART. 3.
Al comma 1, dopo le parole: emana aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari,.
3. 1.Piffari, Scilipoti.
Al comma 1, sostituire le parole: i requisiti minimi del sistema «casa di qualità» con le seguenti: i requisiti minimi indispensabili per poter beneficiare della certificazione «casa di qualità».
3. 2.Piffari, Scilipoti.
Al comma 2, dopo le parole: dell'ENEA, del CNR e dell'ISPRA, aggiungere le seguenti:
Pag. 78e delle Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore.
* 3. 3. Mariani, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
Al comma 2, dopo le parole: dell'ENEA, del CNR e dell'ISPRA, aggiungere le seguenti: e delle Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore.
* 3. 4. Libè, Dionisi, Mondello.
Al comma 2, dopo le parole: trasferibilità alla situazione italiana aggiungere le seguenti: tenendo conto delle metodologie già affermate sul territorio nazionale.
** 3. 5. Mariani, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
Al comma 2, dopo le parole: trasferibilità alla situazione italiana, aggiungere le seguenti: tenendo conto delle metodologie già affermate sul territorio nazionale.
** 3. 6. Libè, Dionisi, Mondello.
ART. 4.
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento alle caratteristiche dei materiali utilizzati e al risparmio idrico.
4. 1.Piffari, Scilipoti.
ART. 5.
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e in funzione alla presenza, all'interno delle unità immobiliari, di elettrodomestici che consumano energia rispondenti ai criteri di cui alla direttiva 2005/32/CE, attuata con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201.
5. 1.Cosenza.
ART. 6.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: stabilità delle costruzioni aggiungere le seguenti: e il rispetto delle norme antisismiche.
6. 1.Piffari, Scilipoti.
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) della presenza di coperture a verde e di giardini pensili ai sensi di quanto prescritto dalla norma UNI 11235, finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento acustico e alla riduzione delle escursioni termiche;
6. 2.Bocci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con particolare riferimento al risparmio di risorse idriche, di cui al precedente comma 1, lettera o), va valutato l'utilizzo sostenibile dell'acqua e quindi il risparmio e l'uso differenziato dell'acqua potabile e non potabile, soprattutto in ambito domestico, attraverso - tra l'altro - il ricircolo per usi non potabili delle «acque grigie» e il loro conseguente reimpiego.
6. 3.Piffari, Scilipoti.
ART. 7.
Al comma 1, sostituire le parole: requisiti di eco-compatibilità fino alla fine del comma, con le seguenti: requisiti di elevata eco-compatibilità misurata con particolare riferimento agli aspetti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere o); p); q); r).
7. 1.Piffari, Scilipoti.
ART. 8.
Al comma 1, sostituire le parole: dall'Agenzia di cui al comma 4, con le seguenti: da tecnici abilitati dalle Regioni,.
8. 1. Libè, Dionisi, Mondello.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Ai fini del loro inserimento nel sistema «casa di qualità» e del conseguente ottenimento della relativa certificazione, gli immobili devono essere in possesso del fascicolo del fabbricato, di cui ai successivi commi.
2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni devono istituire il fascicolo del fabbricato. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.
3. Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
8. 01.Piffari, Scilipoti.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Registro di manutenzione).
1. Al fine di garantire che l'unità immobiliare mantenga le sue caratteristiche in termini di efficienza energetica, soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori e soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità, è istituito il «registro di manutenzione», in cui vanno segnati obbligatoriamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati successivamente all'ottenimento della certificazione sistema «qualità casa».
2. Il «registro di manutenzione» può essere richiesto in qualsiasi momento, e in ogni caso obbligatoriamente ogni 5 anni, dai Comuni i quali verificano la rispondenza degli interventi di manutenzione rispetto ai criteri di cui all'articolo 1 e, ove rintraccino delle irregolarità, grazie anche alla facoltà di effettuare ispezioni:
a) erogano sanzioni amministrative comprese tra euro 500 ed euro 10.000 graduandole a seconda della gravità dell'infrazione;
b) in caso di irregolarità reiterate da un medesimo soggetto, possono chiedere all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di revocare la certificazione sistema «qualità casa» con ciò revocando anche le agevolazioni di cui al successivo articolo 9 di cui eventualmente si abbia goduto.
3. I requisiti e le modalità di compilazione e di tenuta del «registro di manutenzione», nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge, sono stabiliti dai Comuni.
8. 02.Cosenza.
ART. 9.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: della riqualificazione energetica degli edifici,.
9. 1. Mariani, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
Sopprimere il comma 4-bis.
9. 2.Piffari, Scilipoti.
Al comma 4-bis, sostituire le parole: prevedono la possibilità con le seguenti: possono prevedere la possibilità.
9. 3.Piffari, Scilipoti.
Al comma 4-bis dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) la creazione di aree verdi all'esterno degli edifici;
9. 4.Cosenza.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al fine di agevolare un graduale passaggio verso il sistema «casa qualità», le regioni possono stipulare convenzioni con istituti di credito o con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di prestiti agevolati a tasso zero per dieci anni, preferibilmente fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario. Allo scopo di incentivare l'avvio dell'attività edilizia, occorre specificare nell'ambito della convenzione l'impegno dell'inizio dei lavori entro sei mesi dalla data della richiesta del prestito, l'immediata assegnazione di almeno il 50 per cento dei finanziamenti agevolati, nonché l'obbligo della certificazione attraverso un progettista iscritto all'Ordine della realizzazione di almeno due dei seguenti interventi:
a) incremento dell'efficienza energetica delle coperture e delle pavimentazioni;
b) incremento dell'efficienza energetica dei muri perimetrali;
c) incremento dell'efficienza energetica delle finestre, porte esterne e schermature solari;
d) sostituzione di apparecchi e sistemi per riscaldamento o produzione d'acqua calda sanitaria;
e) installazione di apparecchiature e sistemi per riscaldamento e produzione di energia elettrica utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate;
f) installazione di apparecchiature e sistemi per la produzione d'acqua calda sanitaria utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate.»
9. 5. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
ART. 10.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Norma transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano secondo le seguenti scadenze temporali:
a) trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di edifici di nuova costruzione;
b) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
c) dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione
in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;
d) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente, a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.
*10. 1. Libè, Dionisi, Mondello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Norma transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano secondo le seguenti scadenze temporali:
a) trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di edifici di nuova costruzione;
b) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
c) dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;
d) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente, a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.
*10. 2. Mariani, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
ALLEGATO 2
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Al comma 2, dopo le parole: secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali aggiungere le seguenti:, di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
1. 1.Cazzola.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le previsioni della presente legge integrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere g) ed m), della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.
* 1. 2.Margiotta.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le previsioni della presente legge integrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere g) ed m), della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.
* 1. 4.Tommaso Foti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.
1. 3.Razzi, Piffari, Scilipoti.
ART. 2.
Al comma 1 sostituire le parole da: allo svolgimento delle attività di costruzione sino alla fine del comma con le seguenti: allo svolgimento delle seguenti attività, svolte in proprio ovvero esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto, di:
a) costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione di elementi strutturali di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;
b) completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione.
1-bis. Le imprese che esercitano le attività suddette possono avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b), oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.
* 2. 2.Margiotta.
Al comma 1 sostituire le parole da: allo svolgimento delle attività di costruzione sino alla fine del comma, con le seguenti: allo svolgimento delle seguenti attività, svolte in proprio ovvero esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto, di:
a) costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione di elementi strutturali di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;
b) completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione.
1-bis. Le imprese che esercitano le attività suddette possono avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b), oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.
* 2. 1.Tommaso Foti.
Al comma 1, sostituire le parole: e industriale con le seguenti:, industriale e idraulica.
2. 6.Il Relatore.
Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.
** 2. 3.Margiotta.
Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.
** 2. 4.Stradella.
Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.
** 2. 5.Tommaso Foti.
Al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo: Restano altresì escluse le attività svolte da aziende e imprese che non applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia industriale e dell'artigianato.
2. 7.Togni.
Al comma 3 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 2. 8.Margiotta.
Al comma 3 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 2. 9.Tommaso Foti.
Al comma 3 dopo le parole: successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9 aggiungere le seguenti e dell'articolo 27 comma 1-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 10.Cazzola.
Al comma 3, sostituire le parole da: di cui all'articolo 5 fino alla fine del comma con le seguenti: disciplinati, sul piano nazionale, dalla legge quadro per l'artigianato n. 443 del 1985, e dalle varie e diversificate normative regionali vigenti in materia d'artigianato.
2. 11.Stradella.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici e di consentire il rilascio delle attestazioni SOA alle imprese colpite da crisi congiunturale, il termine del 31 dicembre 2010 di cui al Gomma 9-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dal decreto legislativo correttivo 11 settembre 2008, n. 152, è differito al 31 dicembre 2011. In tale ambito, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio è ammessa la facoltà di tener conto del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato anche se di valore negavo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale.
2. 01.Vella, Vignali.
ART. 4.
Al comma 1 dopo le parole: presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura aggiungere le seguenti di cui all'articolo 3.
4. 1.Cazzola.
Al comma 1 sostituire le parole: del responsabile tecnico con le seguenti: di almeno un responsabile tecnico ed al comma 3 sostituire le parole: è attribuita alternativamente con le seguenti: può essere attribuita.
* 4. 2.Margiotta.
Al comma 1 sostituire le parole: del responsabile tecnico con le seguenti: di almeno un responsabile tecnico ed al comma 3 sostituire le parole: è attribuita alternativamente con le seguenti: può essere attribuita.
* 4. 3.Tommaso Foti.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riconosciuti crediti formativi ai finì del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.
** 4. 4.Tommaso Foti.
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto
Pag. 85legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.
** 4. 5.Margiotta.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso di impresa con più di 10 dipendenti, al fine di garantire maggiore osservanza alla normativa in materia di sicurezza, la qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere affidata a un soggetto unico a ciò designato.
4. 6.Libè, Mondello, Dionisi.
ART. 5.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione od un'altra causa di estinzione della pena.
5. 1.Il Relatore.
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: per reati che incidono sulla moralità professionale.
5. 2.Il Relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: dal legale rappresentante pro-tempore o dagli amministratori con le seguenti: dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori.
* 5. 3.Margiotta.
Al comma 2 sostituire le parole: dal legale rappresentante pro-tempore o dagli amministratori con le seguenti: dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori.
* 5. 4.Tommaso Foti.
ART. 6.
Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge, qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:
6. 1.Il Relatore.
Al comma 1 sopprimere le parole:, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione,.
6. 2.Libè, Mondello, Dionisi.
Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna aggiungere le seguenti: a pena detentiva superiore a due anni.
* 6. 3.Stradella.
Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna aggiungere le seguenti: a pena detentiva superiore a due anni.
* 6. 4.Tommaso Foti.
Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna aggiungere le seguenti: a pena detentiva superiore a due anni.
* 6. 5.Margiotta.
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ed un a pena detentiva superiore ad un anno.
6. 6.Il Relatore.
ART. 7.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, ove non sia iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti dei geometri o dei periti industriali (con indirizzo relativo al settore dell'edilizia) da almeno 1 anno deve essere in possesso, alternativamente, dei requisiti indicati da una delle seguenti lettere:
a) un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore presso un'impresa del settore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza un corso d'apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo dì esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso ad ottanta ore;
b) diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia o laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, e frequenza a un corso d'apprendimento con durata minima di ottanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del corso è ridotta a quaranta ore.
2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame per la verifica dell'apprendimento.
7. 2.Margiotta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, ove non sia iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti dei geometri o dei periti industriali (con indirizzo relativo al settore dell'edilizia) da almeno 1 anno deve essere in possesso, alternativamente, dei requisiti indicati da una delle seguenti lettere:
a) un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore presso un'impresa del settore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza un corso d'apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso ad ottanta ore;
b) diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia o laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, e frequenza a un corso d'apprendimento con durata minima di ottanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del corso è ridotta a quaranta ore.
7. 3.Tommaso Foti.
Al comma 1, sostituire la parola: deve con le seguenti: nonché l'esercente attività di costruttore edile, devono.
Conseguentemente, all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole: del responsabile tecnico aggiungere le seguenti: e dell'esercente attività di costruttore edile,
7. 4.Razzi, Piffari, Scilipoti.
Al comma 1, lettera a) dopo la parola: architetti inserire le seguenti: o al collegio dei geometri.
7. 1.Il Relatore.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: gestionale, giuridico, aggiungere le seguenti: presso una università statale o legalmente riconosciuta.
7. 5.Piffari, Scilipoti, Razzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I titoli di studio di cui al precedente comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli italiani solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità.
7. 6.Razzi, Piffari, Scilipoti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame per la verifica dell'apprendimento.
7. 7.Tommaso Foti.
Al comma 2 sostituire le parole: corso di apprendimento con le seguenti: dei corsi di apprendimento di cui al precedente comma, e al fine dell'ottenimento della relativa idoneità professionale,.
7. 8.Piffari, Scilipoti, Razzi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I periodi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
* 7. 9.Margiotta.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I periodi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
* 7. 10.Tommaso Foti.
Al comma 3 sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico, con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.
** 7. 11.Tommaso Foti.
Al comma 3, sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.
** 7. 12.Stradella.
Al comma 3, sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.
** 7. 13.Margiotta.
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprovata per almeno 10 anni.
7. 14.Libè, Mondello, Dionisi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini del rilascio dell'abilitazione professionale, il costruttore edile deve:
a) aver compiuto il ventitreesimo anno di età, e avere esercitato l'attività di impresa edile per almeno quattro anni;
b) aver frequentato, e sostenuto il relativo esame con esito positivo, i corsi di apprendimento di cui al successivo articolo 8.
3-ter. Qualora l'attività di costruttore edile nel settore privato sia esercitata da una persona giuridica, il legale rappresentante di quest'ultima deve aver superato l'esame dei corsi di abilitazione di cui al successivo articolo 8.
7. 15.Razzi, Piffari, Scilipoti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Prima del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato, il soggetto interessato ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni verso terzi, per un importo non inferiore a 20 milioni di euro.
7. 16.Razzi, Piffari, Scilipoti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I certificati e gli attestati di esperienza lavorativa rilasciati all'estero sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, a quelli rilasciati in Italia.
7. 17.Razzi, Piffari, Scilipoti.
ART. 8.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi d'apprendimento sono articolati in modo da soddisfare il sistema di qualificazione delle imprese e le capacità professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui, rispettivamente, agli articoli 27, 32 e 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
*8. 1.Tommaso Foti.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi d'apprendimento sono articolati in modo da soddisfare il sistema di qualificazione delle imprese e le capacità professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui, rispettivamente, agli articoli 27, 32 e 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
*8. 3.Margiotta.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
Gli enti bilaterali ove costituiti tra le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono autorizzati senza necessiti di alcuna ulteriore formalità allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4 della presente legge.
Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole da: attribuendo sino alla fine del periodo.
8. 2.Stradella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della composizione delle commissioni d'esame di cui al comma 1, i soggetti chiamati a farne parte devono essere scelti secondo criteri di elevata e comprovata capacità ed esperienza tecnico-professionale in materia, prevedendo, tra gli altri, l'inserimento obbligatorio di un componente della consulta locale dei Costruttori e di un rappresentante dell'ordine degli Ingegneri Anziani.
8. 4.Libè, Mondello, Dionisi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo, devono essere affidati a organismi di formazione con ampia e documentata esperienza.
8. 5.Piffari, Scilipoti, Razzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4 provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
8. 6.Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A tal fine, la regolamentazione nonché lo svolgimento dei corsi di apprendimento e delle prove d'esame, nonché il rilascio della abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4 sono demandate, ove costituiti, agli enti bilaterali costituiti tra le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale Ove tali organismi non siano costituiti, o non prevedano la rappresentanza paritetica degli imprenditori e dei lavoratori, tali funzioni sono svolte dalle Regioni.
8. 7.Stradella.
Al comma 2 dopo le parole: Le Regioni, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.
8. 8.Cazzola.
Al comma 2, sostituire le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali costituiti comparativamente tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti: attribuendo priorità agli enti di formazione costituiti dalle confederazioni cui aderiscono le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi di lavoro ed agli enti bilaterali costituiti ai sensi delle disposizioni vigenti,
Pag. 90cui aderiscono le suddette organizzazioni firmatarie degli stessi contratti.
* 8. 9.Margiotta.
Al comma 2, sostituire le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali costituiti comparativamente tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, con le seguenti: attribuendo priorità agli enti di formazione costituiti dalle confederazioni cui aderiscono le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi di lavoro ed agli enti bilaterali costituiti ai sensi delle disposizioni vigenti, cui aderiscono le suddette organizzazioni firmatarie degli stessi contratti.
* 8. 10.Tommaso Foti.
Al comma 2 dopo le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali aggiungere le seguenti: del settore edile.
8. 11.Cazzola.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ed edilizia, con le parole:, edilizia e bioedilizia.
8. 12.Piffari, Scilipoti, Razzi.
Al comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:
l) contratti di lavoro del settore edile.
8. 13.Cazzola.
ART. 9.
Al comma 1 sostituire le parole: dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso contratto di noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 20.000 euro con le seguenti: dimostrato il possesso, o la disponibilità, di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, anche acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria.
* 9. 1.Margiotta.
Al comma 1 sostituire le parole: dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso contratto di noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 20.000 euro con le seguenti: dimostrato il possesso, o la disponibilità, di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, anche acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria.
* 9. 2.Tommaso Foti.
Al comma 1, sostituire le parole contratto di noleggio con le seguenti: locazione finanziaria o noleggio.
9. 3.Il Relatore.
Al comma 1 sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
9. 4.Il Relatore.
Al comma 1 dopo le parole: 20.000 euro aggiungere le seguenti: nonché la capacità organizzativa, attraverso l'indicazione dei requisiti tecnico-professionali posseduti dalle maestranze impiegate.
9. 5.Cazzola.
ART. 10.
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
Art. 10-bis.
1. Le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, possono prevedere dei sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applichino le misure previste dall'articolo 11 commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
10. 01.Cazzola.
ART. 11.
Al comma 1 sostituire le parole: e 7 con le seguenti: 7 e 9.
11. 1.Il Relatore.
Al comma 2 dopo le parole: siano comunicati aggiungere le seguenti: dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
11. 2.Cazzola.
ART. 12.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese operanti nel settore dell'edilizia, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino agli organi preposti alla tenuta dei registro delle imprese o dell'albo delle imprese artigiane, entro dodici mesi dalla medesima data, il nominativo di un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, designato fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, che è equiparato, ai fini della iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, al responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
1-bis. Le imprese che avviano l'esercizio di attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1, designando un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, da equiparare alla figura del responsabile tecnico ai fini della successiva iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio degli attestati di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, tutti gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.
* 12. 1.Margiotta.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese operanti nel settore dell'edilizia, regolarmente iscritte al registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino agli organi preposti alla tenuta del registro delle imprese o dell'albo delle imprese artigiane, entro dodici mesi dalla medesima data, il nominativo di un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, designato fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, che è equiparato, ai fini della iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, al responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
1-bis. Le imprese che avviano l'esercizio di attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1, designando un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, da equiparare alla figura del responsabile tecnico ai fini della successiva iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio degli attestati di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, tutti gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.
* 12. 2.Tommaso Foti.
ART. 13.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile, comporta la revoca dell'abilitazione all'esercizio della medesima attività, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, e la reclusione da tre a cinque anni, salvo il fatto non costituisca più grave reato.
2. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.
3. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.
13. 1.Razzi, Piffari, Scilipoti.
ART. 14.
Al comma 1 sopprimere le parole: salvo che dimostri di avere agito in buona fede.
14. 1.Cazzola.
Al comma 2 sopprimere le parole: salvo che dimostri di avere agito in buona fede.
14. 2.Cazzola.
Al comma 3 sopprimere le parole: salvo che dimostri di aver agito in buona fede.
14. 3.Cazzola.
ART. 15.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il monitoraggio dell'applicazione della presente legge è affidato agli enti bilaterali del settore edile, che comunicheranno tempestivamente i dati raccolti ai Comuni e alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.
15. 1.Cazzola.
TIT. 1.
Al titolo della proposta di legge e ovunque ricorra sostituire le parole: attività professionale di costruttore edile con le seguenti: attività di costruttore edile.
Tit. 1.Il Relatore.