SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
La seduta comincia alle 14.40.
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.
Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina 14.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Roccella.
La seduta comincia alle 14.45.
Pag. 143Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2010.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.
Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, propone, anche sulla base di quanto emerso nella seduta di ieri, di accantonare l'emendamento Laura Molteni 3.8 (Nuova formulazione), riservandosi di proporne una ulteriore riformulazione al fine di riferirlo all'articolo 4.
La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Laura Molteni 3.8 (Nuova formulazione).
Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) chiede se sia stato indicato come sostituto di uno dei membri del suo gruppo impossibilitati a partecipare alla seduta odierna.
Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che l'onorevole Della Vedova non risulta tra le sostituzioni indicate dal gruppo cui appartiene.
Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mura 3.18, Bucchino 3.30 e Mura 3.19: si intende vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.33.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mura 3.20: si intende vi abbiano rinunciato.
Marco CALGARO (Misto-ApI) illustra il suo emendamento 3.12, volto a rendere più chiare le disposizioni relative al contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 3.12.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.21.
Livia TURCO (PD) fa suo l'emendamento Palagiano 3.21.
La Commissione approva l'emendamento Palagiano 3.21, fatto proprio dall'onorevole Livia Turco (vedi allegato 2).
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.22: si intende vi abbiano rinunciato.
Rocco BUTTIGLIONE (UdC) illustra il suo emendamento 3.7, volto ad assicurare il carattere personale e non delegabile della scelta di rifiutare terapie essenziali per salvare la vita del paziente.
Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara di non comprendere le ragioni che hanno indotto il collega Buttiglione a riferire il suo emendamento 3.7 all'articolo 3. In particolare, si chiede se questa scelta sia volta ad escludere qualsiasi trattamento terapeutico essenziale per il mantenimento della vita dal contenuto proprio delle dichiarazioni anticipate di trattamento, rilevando come questo rappresenterebbe una notevole estensione del divieto relativo all'idratazione e all'alimentazione artificiali. Più in generale, desidera richiamare un recente articolo del professor Vittorio Possenti, pubblicato sulla rivista «Paradoxa», in cui l'autore, da cattolico,
Pag. 144sottolinea come non tutti gli imperativi morali possano essere tradotti in norme giuridiche vincolanti e invita, pertanto, il legislatore a non trasformare concezioni etiche in leggi dello Stato. Lo stesso professor Possenti conclude affermando che, in presenza di un rifiuto espresso in una dichiarazione anticipata di trattamento, non si può imporre al paziente l'alimentazione o l'idratazione artificiali, non perché esista un diritto soggettivo a morire, cui corrisponderebbe un assurdo dovere di uccidere, bensì perché esiste un diritto a non curarsi e a lasciarsi morire.
Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede ai proponenti di chiarire cosa si intenda, all'emendamento Buttiglione 3.7, per trattamento «essenziale per il mantenimento della vita» e perché si faccia riferimento all'istituto della delega, quando il progetto di legge in questione istituisce la dichiarazione anticipata di trattamento del paziente interessato e prevede la nomina di un fiduciario.
Paola BINETTI (PD) ritiene che l'emendamento Buttiglione 3.7 sia volto, al pari di altri presentati anche dal suo gruppo, a impedire forme di eutanasia, sebbene, sotto altro profilo, esso possa essere considerato pleonastico.
Rocco BUTTIGLIONE (UdC), per ragioni di coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 3, riformula il suo emendamento 3.7, sostituendo le parole «un trattamento terapeutico essenziale per il mantenimento della vita» con le seguenti: «forme di sostegno vitale» (vedi allegato 2).
Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Buttiglione 3.7 (Nuova formulazione).
Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Buttiglione 3.7 (Nuova formulazione).
Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Livia Turco 3.34, sostituendo le parole «di eutanasia» con le seguenti: «eutanasiche attive od omissive», e aggiungendo, infine, le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».
Livia TURCO (PD) si rammarica della proposta di riformulazione avanzata dal relatore, che dichiara quindi di non accogliere, ritenendo che, come già evidenziato nel corso del dibattito, il riferimento agli articoli del codice penale rischi di essere superfluo o addirittura limitativo della portata del divieto. Il suo rammarico dipende, in particolare, dalla constatazione della mancanza di volontà, da parte della maggioranza, di ricercare una seppur minima convergenza con l'opposizione.
Anna Margherita MIOTTO (PD) si associa al rammarico espresso dalla collega Livia Turco per l'atteggiamento del relatore, rilevando come l'emendamento in questione si limiti a riproporre quanto già previsto all'articolo 1, comma 1, lettera c).
Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ribadisce la sua proposta di riformulazione, volta semplicemente a rendere più chiaro il contenuto dell'emendamento.
La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.34.
Livia TURCO (PD) invita il presidente a dare conto delle sostituzioni.
Giuseppe PALUMBO, presidente, dà conto delle sostituzioni indicate dai gruppi.
Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), intervenendo sugli identici emendamenti Brugger 3.5, Palagiano 3.25 e Livia Turco 3.35, ricorda come, secondo il citato articolo
Pag. 145del professor Possenti, la facoltà di rifiutare le cure mediche debba essere annoverata tra i diritti fondamentali dell'uomo, mentre il provvedimento in esame introduce un dovere di continuare a vivere, esigibile da parte dello Stato. In questo modo, a suo avviso, si va contro l'opinione di molti scienziati e filosofi cattolici, approvando, per giunta, una norma che non regge dal punto di vista giuridico. Ancora più grave appare però il tentativo di invocare, a sostegno del presente intervento normativo, la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, la quale impone invece di riconoscere a tali persone gli stessi diritti dei soggetti senza disabilità, tra i quali, ovviamente, rientra il diritto di rifiutare le cure.
Antonio PALAGIANO (IdV), pur essendo consapevole della indisponibilità del relatore e del Governo a lasciarsi persuadere, desidera chiarire che il suo emendamento 3.25 muove dall'ampia convergenza del personale medico, emersa anche nel corso delle audizioni, nel considerare l'alimentazione e l'idratazione artificiali alla stregua di trattamenti medici. Inoltre, come dimostra quanto sta avvenendo in Aula in questi giorni, il Parlamento tenta, sempre più spesso, di approvare leggi che si potrebbero definire «a tempo», essendo chiarissimo che andranno incontro a sentenze di incostituzionalità. In proposito, poco importa, a suo avviso, che l'idratazione e l'alimentazione artificiali siano definiti trattamenti sanitari, essendo comunque evidente che la loro imposizione contrasta con il diritto costituzionale all'inviolabilità della persona umana.
Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), osserva, con riferimento agli emendamenti in esame e al successivo emendamento Livia Turco 3.46, che il richiamo alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità risulta pretestuoso e strumentale, essendo utilizzato per finalità opposte a quelle che emergono, con tutta chiarezza, dalla lettura dell'articolo 25 della citata Convenzione. Rileva, inoltre, come il comma 5 dell'articolo 3 si basi sull'equiparazione, del tutto priva di fondamento, dell'alimentazione ed idratazione artificiali alla semplice assunzione di cibo e acqua, mentre si tratta di atti terapeutici, per giunta talvolta di elevata complessità.
Livia TURCO (PD), premesso che il suo emendamento soppressivo 3.25 si lega strettamente al successivo 3.46, sostitutivo dei commi 5 e 6, ricorda che, nonostante la pluralità di orientamenti riscontrabili tra i medici, numerosi documenti dimostrano l'individuazione di alcuni punti fermi, su cui una larghissima maggioranza dei medici concorda. Innanzitutto, si fa riferimento a forme di «nutrizione» artificiale, espressione che esclude in modo più chiaro forme ordinarie di alimentazione. Inoltre, sebbene l'alimentazione e l'idratazione artificiali siano definite forma di sostegno vitale, si aggiunge sempre che esse sono assicurate da competenze mediche e sanitarie.
Ileana ARGENTIN (PD) ritiene che, come già evidenziato da alcuni colleghi, il richiamo alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità sia, in questa sede, del tutto strumentale. Ricorda anche, in proposito, come ogni giorno i disabili siano oggetto di evidenti discriminazioni in ambito sanitario e come la citata Convenzione sia volta precisamente a impedire tali discriminazioni. Appare quindi quantomeno singolare che, invece di eliminare tali discriminazioni, si intervenga sulla sola fase terminale della vita del disabile, imponendogli di vivere a tutti i costi.
Massimo POLLEDRI (LNP), premesso che circa il 50 per cento dei soggetti in stato vegetativo viene nutrito attraverso mezzi del tutto ordinari, come ad esempio un cucchiaio, osserva che, seguendo le argomentazioni portate da alcuni colleghi dell'opposizione, si dovrà almeno convenire sul fatto che questo tipo di alimentazione non può essere equiparato ad una terapia.
Pag. 146La Commissione respinge gli identici emendamenti Brugger 3.5, Palagiano 3.25 e Livia Turco 3.35.
Giuseppe PALUMBO, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE REFERENTE
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato.
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu.