CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2009
239.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02019 Palomba e Messina: Sul concorso per titoli relativo a 320 posti di ausiliario A1 e di 50 posti di operatore giudiziario B1 indetto dal Ministero della giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in discussione si chiede chiarezza sull'annosa questione riguardante la carenza di personale nel comparto giustizia e sulla connessa problematica riguardante la definitiva assunzione, nell'Amministrazione giudiziaria, dei vincitori al concorso per titoli, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, indetto nell'anno 2000 per n. 320 posti di ausiliario A1 e n. 50 posti di operatore giudiziario B1.
Preciso, sul punto, che della relativa problematica sono state prontamente interessate le competenti articolazioni ministeriali e che le notizie ricevute al riguardo appaiono parzialmente in linea con le aspettative avanzate dagli onorevoli interroganti.
Sulla base delle delucidazioni comunicate dalla Direzione Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero, ritengo di potere affermare che a distanza di anni dall'approvazione della graduatoria dei vincitori nel dicembre 2001 e dall'apposizione del relativo visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio nel gennaio 2002, si è ormai prossimi al rush finale.
Confermo, infatti, che la validità delle graduatorie dei concorsi a 320 posti di ausiliario A1 e a 50 posti di operatore giudiziario B1, riservati ai messi di conciliazione non dipendenti comunali - entrambe approvate in data 4 dicembre 2001 con provvedimenti del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - è stata prorogata fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2009.
Il legislatore ha, cioè, riconosciuto piena validità al concorso e alle sue statuizioni, in una ottica, decisamente attuale, di necessario potenziamento dell'organico amministrativo.
Tuttavia, tale riconoscimento legale non può non tener conto delle preminenti esigenze delle categorie dei soggetti deboli che, allo stato, si frappongono all'assegnazione definitiva dei posti ai vincitori del predetto concorso.
Faccio presente, infatti, che questa Amministrazione si trova nell'impossibilità di utilizzare le predette graduatorie per l'assunzione dei restanti idonei, poiché i posti attualmente vacanti nelle suddette qualifiche, sono tutti riservati all'assolvimento dell'obbligo di assunzione di personale disabile, previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ciò nonostante si rassicura che, fatti salvi gli obblighi di assunzione del personale disabile, si provvederà tempestivamente a riconsiderare e valutare i diritti quesiti dai predetti vincitori.

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ALLEGATO 2

Legge di contabilità e finanza pubblica C. 2555, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 10, comma 8, prevede che in caso di mancata comunicazione dei dati previsti dal comma 7 del medesimo articolo sia applicata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato;
osservato che l'articolo 49, comma 1, dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi; il comma 2 prevede che, in caso di inadempienza, all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione;
rilevato altresì che, all'articolo 49, comma 1, appare opportuno sopprimere le parole «al massimo», risultando formalmente più corretto prevedere che la comunicazione debba avvenire «entro dieci giorni dalla stipula»; che al medesimo comma, inoltre, occorrerebbe chiarire, nel caso in cui le parole «ove disponibile» debbano intendersi riferite al solo piano di ammortamento, se tale formulazione non rischi di lasciare alle parti la disponibilità circa la redazione o meno del piano; che andrebbe altresì chiarito che il piano di ammortamento non debba essere comunicato quando sia escluso dalla natura dell'operazione;
osservato che, all'articolo 49, comma 2, appare inutile la distinzione fra ritardo e omissione;
rilevato quindi che l'articolo 51 contiene la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa; in particolare, la lettera b) prevede la condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa; la lettera c) dispone quindi la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate.
ritenuto opportuno che, all'articolo 51, comma 1, lettera c) sia precisato se si

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faccia riferimento ad una sanzione pecuniaria di carattere penale o amministrativo, e che siano fornite indicazioni sulla configurazione della sanzione medesima, ad esempio prevedendo un minimo e un massimo;
ritenuto infine opportuno, con riferimento agli articoli 10, comma 8 e 49, comma 2, prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi per assicurare comunque l'adempimento degli obblighi previsti, anche rafforzando, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 49, comma 2, i poteri di controllo della Banca d'Italia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, all'articolo 49, comma 2 e all'articolo 51, comma 1, lettere b) e c), come indicato in premessa.