COMITATO RISTRETTO
Martedì 7 luglio 2009.
Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.
C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.25.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 7 luglio 2009.
Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.
C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.
Pag. 137SEDE CONSULTIVA
Martedì 7 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 12.35.
DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge n. 78 del 2009 reca una serie di norme volte a fronteggiare la crisi economica e proroghe di termini previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne le disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede misure a favore dell'occupazione e interventi per il potenziamento degli ammortizzatori sociali, e l'articolo 17, relativo al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; altri profili di interesse per la Commissione si rinvengono agli articoli 5, 15, 19, 20, 23 e 25.
Rileva che l'articolo 1 reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali. In primo luogo, fa presente che i commi da 1 a 4, prevedono la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. Rileva che con i commi 5 e 6 si destinano nuove risorse per la Cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e si aumenta l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6). Infine, mette in evidenza che i commi 7 e 8 introducono misure di sostegno per l'attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito.
In particolare, sottolinea che il comma 7 del citato articolo 1 prevede che l'incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un'attività autonoma, avvii una auto o micro-impresa, o si associ in cooperativa. Segnala che l'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate. Dal canto suo, il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, ha l'obbligo di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo. Fa notare che si tratta di una norma che non comporta oneri, come precisato nella relazione tecnica, posto che l'incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro. Osserva, poi, che il successivo comma 8 prevede, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del
1991 all'indennità di mobilità, la liquidazione del trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. In proposito, rileva che i lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale. Come per l'incentivo di cui al comma 7, la liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività autonoma, per l'avviamento di auto o micro-impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. Anche in questo caso, per poter fruire dei richiamati benefici, fa notare che sussiste l'obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo. Per la definizione delle modalità applicative dei nuovi incentivi introdotti dai commi 7 e 8, osserva che il provvedimento rinvia ad un apposito decreto interministeriale, senza peraltro fissare alcun termine per la sua adozione.
Segnala poi l'articolo 17, che detta norme relative al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In particolare, evidenzia che il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati da piani di razionalizzazione e riordino nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall'entrata in vigore del decreto-legge fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Vengono escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, della magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Osserva che i commi da 10 a 13 del medesimo articolo 17 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni. In particolare, fa presente che le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, nonché concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata, relativamente al personale non dirigenziale in servizio da almeno tre anni, al personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e ai collaboratori coordinati e continuativi in possesso di determinati requisiti. Rileva che le amministrazioni devono agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi e possono destinare non oltre il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni dei vincitori. Inoltre, sottolinea che si prevede che le amministrazioni possono ricorrere a concorsi per l'assunzione di personale delle qualifiche indicate all'articolo 16 della legge 56/1987, ossia lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tale categoria di personale viene assunta sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità. Si sofferma poi sui commi da 14 a 19, che dispongono una serie di proroghe in materia di assunzioni e concorsi. In particolare, fa notare che vengono rinviati al 31 dicembre 2010 i termini per le assunzioni e le stabilizzazioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (commi 14 e 15); i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527
della legge n. 296 del 2006 (il quale autorizza le amministrazioni pubbliche a procedere ad ulteriori assunzioni per l'anno 2008 di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime) (comma 16); i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (commi 17 e 18); le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1o gennaio 2004 (comma 19).
Fa presente che i commi 23 e 24 del più volte citato articolo 17 modificano in più parti l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici. In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali. Ritiene di soffermarsi poi sui commi 26 e 27, che modificano in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, osserva che si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione. Più precisamente rileva che la norma riguarda una specifica tipologia di lavoro accessorio, avente ad oggetto attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. Inoltre, fa notare che si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, fa presente che si stabilisce che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. Infine, osserva che si riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Segnala l'articolo 15, comma 1, che, al fine di semplificare la disciplina concernente le verifiche reddituali per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, introduce l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 2010, per determinate amministrazioni, di comunicare all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, le informazioni utili a determinare l'importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari. Segnala, poi, l'articolo 19, comma 1, che estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale
o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l'obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.
Soffermandosi sull'articolo 20, che detta disposizioni per il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, osserva che esso prevede un potenziamento delle funzioni dell'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità e un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. In ordine all'articolo 23, comma 3, che novella l'articolo 41, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, osserva che esso dispone l'ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Osserva, inoltre, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proroga è necessaria per la Polizia di Stato in quanto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2009 per procedere alle assunzioni relative alle cessioni verificatesi nel 2007, è ancora in corso il procedimento relativo all'emanazione del DPCM di autorizzazione ad assumere. Evidenzia che l'articolo 23, comma 4, proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2. Fa notare che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto, senza ricorrere a nuove procedure concorsuali.
Mette in evidenza poi l'articolo 25, comma 2, che stabilisce le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione dei termini disposta nei territori abruzzesi colpiti dal sisma dell'aprile 2009. In particolare, osserva che il comma dispone che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Infine, fa presente che, illustrate in questi termini le parti del provvedimento di più immediata competenza della Commissione, resta in attesa di valutare gli elementi di riflessione che emergeranno dal dibattito, in vista della predisposizione di una proposta di parere sul disegno di legge in esame.
Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo preliminarmente sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, chiede alcuni chiarimenti alla presidenza in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, con particolare riferimento ai tempi di esame che saranno riservati al dibattito di carattere generale sul decreto-legge n. 78, che giudica molto complesso e delicato.
Luigi BOBBA, presidente, avverte che le modalità per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo saranno definite nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in occasione della quale si potrà anche prendere atto delle determinazioni nel frattempo assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per domattina. In proposito, ricorda altresì che per la corrente settimana la presidenza ha già assicurato un adeguato spazio al dibattito, che proseguirà anche nella giornate
Pag. 141di domani e, se necessario, di giovedì 9 luglio. Osserva, peraltro, che l'esame del provvedimento in sede consultiva proseguirà anche nella prossima settimana, per poi chiudersi - presumibilmente nella giornata di mercoledì 15 luglio - in armonia con i tempi necessari alle Commissioni di merito per la conclusione dell'esame in sede referente.
Maria Grazia GATTI (PD), nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul merito del provvedimento nel seguito del dibattito, intende sin d'ora esprimere talune perplessità di ordine generale sul testo in esame, che attengono a ragioni di sostanza e di forma. Dal punto di vista della qualità legislativa, giudica quantomeno singolare che il provvedimento in oggetto - annunciato dal Governo come atto di decretazione d'urgenza adottato con finalità anticrisi - rechi in realtà disposizioni del tutto eterogenee, che vanno ampiamente oltre l'ambito economico-finanziario (laddove, ad esempio, si prorogano i termini della partecipazione italiana a missioni internazionali) o che intervengono, in modo contrastante, su materie già più volte disciplinate da differenti provvedimenti adottati nei mesi scorsi, citando, a titolo di esempio, la materia delle assenze per malattia nel pubblico impiego, inizialmente disciplinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, successivamente modificata dalla legge n. 15 del 2009 e, ora, nuovamente integrata e rettificata dal decreto-legge in esame. Nel manifestare, comunque, una certa soddisfazione per i miglioramenti apportati dal presente decreto-legge rispetto ai richiamati provvedimenti, fa notare che le problematiche alle quali l'Esecutivo ha inteso porre rimedio erano, peraltro, già state evidenziate con forza, a suo tempo, dai gruppi di opposizione.
Intende, poi, esprimere forti perplessità sull'articolo 1 del testo in esame, laddove si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, indirizzando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento. Giudicando, al riguardo, essenziale prevedere un intervento a sostegno delle imprese - soprattutto di quelle piccole e medie - in periodi di gravi crisi come quello attuale, non reputa tuttavia corretto provvedere all'onere recato dalla disposizione in questione attingendo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008. Ritiene, più in generale, che tale intervento sia emblematico del modo - delineato in maniera evidente dal «Libro bianco» presentato dal Ministro Sacconi - con cui il Governo concepisce le attività di formazione, che vengono inquadrate in un contesto che porta alla perdita della loro connotazione di strumenti di qualificazione professionale, peraltro in pieno contrasto con le direttive comunitarie in materia.
In conclusione, ritiene doveroso segnalare anche talune, insistenti, notizie che si stanno diffondendo presso gli organi di stampa, secondo le quali la Corte costituzionale sarebbe in procinto di dichiarare illegittima la «famigerata» norma - promossa dal Governo per porre fine ad un lungo contenzioso tra la società Poste italiane e numerosi suoi dipendenti - in materia di indennizzo del prestatore di lavoro in caso di violazione sulle norme relative alla stipulazione del contratto a termine o alla proroga del medesimo, che il suo gruppo, in occasione della discussione di quella disposizione, aveva fortemente contrastato come gravemente lesiva dei diritti di tutti i lavoratori precari. Ritiene che tale evento sia l'ennesima testimonianza di un modo sbagliato di legiferare dell'Esecutivo, che reputa confuso, frettoloso, privo di una visione strategica e - come tale - in grado di produrre conseguenze nefaste per tutti i cittadini.
Antonino FOTI (PdL) rileva anzitutto che l'articolo 1, comma 7, del provvedimento d'urgenza in esame prevede, in maniera disorganica e disomogenea, solo parziali interventi di agevolazione contributiva e previdenziale per l'avvio delle attività imprenditoriali autonome, del
Pag. 142tutto svincolati da misure di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro, di semplificazione degli adempimenti amministrativi, sottolineando come tale disposizione abbia tratto significativi spunti dalla proposta di legge n. 2424, a sua prima firma, contenente più incisive misure di incentivazione per la «autoimprenditorialità», della quale il decreto-legge n. 78 ha, comunque, anticipato opportunamente alcune parti. Osserva che la richiamata proposta di legge n. 2424 prevede, al contrario, un complesso di tutele in favore dei lavoratori che beneficiano delle più diffuse forme di ammortizzatori sociali, finalizzate all'avvio di iniziative imprenditoriali autonome. Nel precisare che le richiamate tutele, previste nella sua proposta normativa, vanno dai benefici contributivi e previdenziali a quelli fiscali, comprendendo anche finanziamenti agevolati, benefici in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, nonché semplificazioni in ordine all'iscrizione al registro delle imprese, osserva che la finalità di detta proposta di legge è quella di costruire intorno al «neo-imprenditore» - già lavoratore dipendente soggetto ad una forma di ammortizzatore sociale - una rete di protezione e di esenzioni destinata a consentirgli, per un periodo di diciotto mesi, la massima tranquillità economica e amministrativa, al fine di superare in maniera soddisfacente tutta la fase di avvio dell'attività d'impresa.
Esprime, inoltre, talune perplessità sull'articolo 1, comma 1, che prevede che i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di lavoro possano essere utilizzati in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, ritenendo che tale disposizione possa rivelarsi, nell'attuale fase di recessione, poco efficace. Ritornando, poi, sul comma 7 - oltre che sul comma 8 - dell'articolo 1, osserva che le disposizioni in esame mutuano in toto l'idea di finanziare con interventi di cassa integrazione iniziative imprenditoriali per gli ex lavoratori dipendenti, ma limitano notevolmente le forme di sostegno al reddito da prendere in considerazione a tali fini, escludendo una larga parte dei trattamenti di disoccupazione per sospensione, sia a requisiti normali che a requisiti ridotti, nonché dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente. Rileva, inoltre, che non sono previste nel provvedimento altre forme di finanziamento agevolato, oltre alla mera percezione del trattamento residuo di sostegno al reddito indicato nei commi citati, e che non appare chiaro neanche se tale trattamento venga erogato in un'unica soluzione o mensilmente in favore dei soggetti che decidano di iniziare un'attività imprenditoriale.
Infine, fa presente che, mentre il comma 7 del richiamato articolo 1 prevede misure in via strutturale, il successivo comma 8 le prevede in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010: giudica, pertanto, difficile rinvenire ulteriori elementi per comprendere i motivi di tale distinzione.
Giulio SANTAGATA (PD) osserva che, dinanzi ad una crisi economica di dimensioni globali, il Governo risponde con un provvedimento contraddittorio, che fa sorgere numerosi dubbi circa l'indirizzo politico che si intende realmente seguire in chiave di rilancio economico. Giudica tale decreto-legge anche in controtendenza rispetto ai precedenti provvedimenti finanziari assunti dall'Esecutivo, dal momento che, nel caso di specie, si tende ad operare una sorta di valutazione a priori dello stato di salute delle imprese italiane, dando quasi per scontato che per talune di esse - giudicate ormai fuori dalla competizione del mercato - possa profilarsi solamente la cessazione delle attività o una profonda riorganizzazione, con conseguente fuoriuscita dei propri dipendenti, ai quali, pertanto, non resterebbe altra soluzione che intraprendere un lavoro autonomo. Ritiene che il contenuto del provvedimento in esame equivalga, quindi, ad una sorta di «resa» dinanzi alla crisi economica: il Governo, a suo avviso, invece di affrontare le problematiche in atto, garantendo a tutti gli attori economici il medesimo aiuto, lascia al proprio destino
Pag. 143i soggetti più in difficoltà, prevedendo forme di sostegno alternative al trattamento di integrazione salariale - non certo rivolte ad un ripristino delle condizioni normali di produttività aziendale - che vengono riconosciute ancor prima di aver riscontrato l'effettivo fallimento di un'impresa.
In conclusione, osserva che l'Esecutivo ha il dovere di parlare chiaro ai suoi cittadini, fornendo precisi chiarimenti circa le linee politiche che intende effettivamente seguire nell'azione di contrasto alla crisi economica, che ritiene non possano essere quelle che sembrano emergere dal contenuto del provvedimento in esame.
Luigi BOBBA, presidente, fa presente che, essendo nel frattempo pervenute alla presidenza - in aggiunta a quelle dei deputati testé intervenuti - altre richieste di iscrizione a parlare sul provvedimento in titolo, i relativi interventi avranno luogo nel corso delle ulteriori sedute già previste per la settimana corrente.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.
INTERROGAZIONI
Martedì 7 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 13.10.
5-00985 Cazzola: Retribuzioni convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Giuliano CAZZOLA (PdL), nel replicare, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ritiene abbia saputo affrontare con efficacia le questioni poste con il suo atto di sindacato ispettivo. Auspica, pertanto, che il Governo possa rapidamente portare a conclusione le valide iniziative preannunciate in materia, soprattutto in relazione alla necessità di rivalutare le tabelle di retribuzioni convenzionali, determinate, per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo, dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, sulla base del numero di supporti fonografici venduti, anche risolvendo il problema delle fasce di esenzione.
5-01548 Fedriga: Problemi connessi all'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Massimiliano FEDRIGA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Ritiene, comunque, di dover precisare che la problematica descritta nella sua interrogazione non investe solamente le società di navigazione che hanno cessato la propria attività, ma anche quelle acquisite successivamente da altri soggetti imprenditoriali. In proposito, rileva che si riscontrano notevoli difficoltà ad accertare l'effettiva esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi impiegati presso tali società, atteso che, in tal caso, le direzioni regionali e provinciali del lavoro non possono procedere agli accertamenti di competenza e gli stessi lavoratori incontrano difficoltà a farsi rilasciare la certificazione necessaria per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge. Nell'auspicare atti urgenti da parte del Governo che possano risolvere la problematica in oggetto, fa pertanto presente che, nonostante la normativa vigente individui chiaramente le attività lavorative svolte dal personale di macchina a bordo delle navi come comportanti esposizione all'amianto, vi è il concreto rischio che, senza un intervento di modifica della citata disciplina, si determini
Pag. 144una illegittima distinzione tra gli stessi lavoratori marittimi.
5-01321 Miglioli: Problematiche relative alla funzionalità dell'ISPESL.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, giudica non soddisfacente la risposta del rappresentante del Governo, al quale rivolge comunque un ringraziamento. Fa notare, infatti, che la risposta medesima ha omesso di affrontare il vero nodo della vicenda, che, a suo avviso, andrebbe individuato nel processo di riordino complessivo dell'ISPESL, ente di diritto pubblico che, pur essendo chiamato a svolgere compiti di ricerca di assoluta importanza in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, incontra molte difficoltà a svolgere le sue funzioni (recentemente estese anche a materie che non sembrerebbero rientrare nelle sue competenze) per ragioni organizzative e di organico, comprovate dal commissariamento dell'istituto, più volte prorogato. In proposito, osserva che si sarebbe aspettato dal rappresentante del Governo maggiore attenzione rispetto alla questione del ripristino della corretta funzionalità dell'Istituto, in un'ottica di rafforzamento delle politiche a sostegno della sicurezza sul lavoro, e che avrebbe accolto con soddisfazione anche un riferimento alla necessità di regolarizzare l'attuale precariato operante alle sue dipendenze. In proposito, osserva che l'attuale Esecutivo, invece di negare l'esistenza del fenomeno del precariato nell'ambito della pubblica amministrazione - come ha fatto il Ministro Brunetta in una recente audizione in Commissione - farebbe meglio a prestare maggiore attenzione alle proposte provenienti dai gruppi di opposizione: esso eviterebbe, in tal modo, di incorrere in palesi errori, che rischiano di essere rilevati, anche sul piano della illegittimità costituzionale, dalla stessa Corte costituzionale, così come sembra possa accadere - secondo talune notizie informali - con riferimento alla disposizione in materia di violazione delle norme relative alla stipulazione dei contratti a termine da parte della società Poste italiane.
In conclusione, ritiene che dalla gestione della vicenda dell'ISPESL - così come dalla recente discussione svoltasi in Parlamento sullo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del cosiddetto «testo unico» - emerga un quadro sconfortante, che fa luce sull'indirizzo politico realmente perseguito dal Governo in materia di sicurezza sul lavoro, tendente ad ignorare le legittime prerogative dei lavoratori.
Giuliano CAZZOLA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.30.
RISOLUZIONI
Martedì 7 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 13.30.
7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.
7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 1o luglio 2009.
Giuliano CAZZOLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare alla corrente settimana il seguito
Pag. 145della discussione della risoluzione n. 7-00170, essendo allo studio un'ipotesi di riformulazione del testo, in ordine alla quale si era anche in attesa di acquisire le valutazioni di competenza da parte dell'INPS. Avverte peraltro che, nel frattempo, è stata presentata anche la risoluzione n. 7-00188, a prima firma del deputato Paladini, vertente sul medesimo argomento. Fa presente, quindi, che le richiamate risoluzioni saranno discusse congiuntamente.
Giovanni PALADINI (IdV) giudica particolarmente importante acquisire le valutazioni dell'INPS sulla questione oggetto della sua risoluzione, che è stata presentata per favorire le soluzioni più adeguate rispetto a un problema - quello del peculiare trattamento pensionistico dei dipendenti dell'ex Consorzio autonomo del Porto di Genova - molto sentito a livello locale. In questo senso, fa presente che tale risoluzione non intende porsi in competizione con quella già opportunamente presentata dal deputato Scandroglio, bensì affiancarsi ad essa in termini propositivi, nella prospettiva di giungere ad un atto di indirizzo comune, che sia in grado di registrare il consenso di tutti gli schieramenti politici.
Michele SCANDROGLIO (PdL), nel ritenere utile una approfondita valutazione del contributo che la risoluzione n. 7-00188, a prima firma del deputato Paladini, potrà apportare rispetto alla specifica questione oggetto di interesse della Commissione, auspica che sia possibile acquisire con celerità le necessarie valutazioni dell'ente previdenziale competente sulla materia, anche in vista dell'eventuale predisposizione di un testo unificato delle due risoluzioni in discussione.
Mario TULLO (PD) ricorda anzitutto di avere già anticipato informalmente, ai presentatori dell'originaria risoluzione in discussione, taluni elementi di novità ora contenuti nella risoluzione n. 7-00188, a prima firma del deputato Paladini; per tale ragione, il suo gruppo non ha reputato necessario procedere alla presentazione di una autonoma risoluzione sull'argomento. Considerato, peraltro, che l'obiettivo prioritario dell'iniziativa parlamentare in questione è quello di individuare una soluzione definitiva al problema del trattamento pensionistico degli ex lavoratori portuali di Genova, dichiara di condividere la proposta di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo in titolo, nella prospettiva di giungere ad una possibile unificazione dei relativi testi.
Giuliano CAZZOLA, presidente, preso atto degli orientamenti emersi e considerato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.