CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2009
179.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma con le seguenti: è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e, ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 1. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma con le seguenti: sono istituiti il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma e i garanti regionali, ove non ancora istituti. I garanti regionali hanno ruoli e funzioni uniformi, sanciti da un regolamento nazionale approvato in sede di conferenza unificata Stato regioni.

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dell'articolo 1, valutato nel limite massimo di euro 500.000 annui si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 2. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, sostituire le parole: il Garante nazionale con le seguenti: l'Autorità Garante.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, nel testo e nel titolo, la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 5. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori. Le funzioni dei garanti regionali possono essere attribuite al Difensore civico; in questo caso, il relativo organismo assume la denominazione di «Difensore civico e garante per l'infanzia e l'adolescenza». Le regioni possono altresì

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legiferare nel senso di attribuire al garante regionale le funzioni del Difensore civico.
1. 3. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori.
1. 4. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Requisiti per la nomina dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
4. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
5. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e la parola: Garante è sostituita dalle seguenti: Autorità garante.
2. 1. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Garante è scelto tra persone di comprovate professionalità ed esperienza nel campo della tutela dei minori ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta dei Ministri della gioventù e delle pari opportunità.
2. 2. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di notoria indipendenza e.
2. 3. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: notoria indipendenza aggiungere le seguenti: rispetto al potere amministrativo, legislativo e giudiziario.
2. 4. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comprovate professionalità con le seguenti: comprovate competenza.
2. 5. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative con le seguenti: anche per gli incarichi istituzionali ricoperti, in tema di diritti dei minori, disagio minorile e problematiche familiari o educative.
2. 6. Bocciardo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative, con le seguenti: nel campo della tutela dei minori.
2. 7. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: familiari ed educative inserire le seguenti: nonché in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. 8. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. 9. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, su proposta dei Ministri della gioventù e delle pari opportunità.
2. 10. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e neppure incarichi in associazioni o organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. 11. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o avere incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia.
2. 12. Bocciardo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.
2. 13. Mussolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'esercizio dell'ufficio di Garante è svolto a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta un'indennità speciale a titolo di rimborso spese.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.
2. 14.Mussolini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo.
3. 1. Mussolini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) promuove la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età anche in merito a possibili violazioni dovute all'ossequio integralista di sedicenti precetti religiosi.
3. 2. Vanalli, Polledri, Rondini.

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Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, ad essa pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, anche minorenne, o da enti.
3. 3. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti dei minori, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione. L'editore o il giornalista che, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori, anche se il fatto costituisce reato, è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
3. 4. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, il Garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni non governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Commissione Consultiva del Garante nazionale).

1. Presso la sede del Garante nazionale è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte al Garante nazionale per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, le associazioni e le professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dal Garante nazionale con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dal Garante nazionale che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori.
3. 5. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) assicura idonee forme di consultazione dei minori nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori, comprese le associazioni familiari, le associazioni giovanili, il Forum nazionale dei giovani e gli organi di rappresentanza studentesca.
3. 6. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) assicura forme idonee di consultazione con i soggetti interessati al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. 7. Vanalli, Polledri, Rondini.

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Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione.
3. 8. Mussolini.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) è riconosciuta al Garante ed alle Associazioni familiari la legittimazione ad agire in giudizio, per la tutela degli interessi concernenti i minori e la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti in cui i minori sono parti offese.
3. 9. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) per lo svolgimento delle sue funzioni può visitare liberamente luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, quali istituzioni assistenziali, case famiglia, comunità, stabilimenti di detenzione, ospedali e altri simili istituti pubblici e privati.
3. 10. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) richiede informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite.
3. 11. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) favorisce lo sviluppo e l'attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore.
3. 12. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 13. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: propone l'adozione di iniziative, anche legislative, con le seguenti: formula osservazioni in merito alle modifiche normative ritenute necessarie.
3. 14. Mussolini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:, anche legislative,.
3. 15. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e all'istruzione; con le seguenti:, all'istruzione e alla salute.
3. 16. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari in cui è possibile ravvisare la violazione delle regole sancite dal protocollo, denominato, «Carta di Treviso» firmato il 5 ottobre 1990 e successive integrazioni che disciplina i rapporti tra informazione e infanzia segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione o a seconda della gravità e della reiterazione dei fatti irrogando direttamente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, a carico dei responsabili delle violazioni.
3. 17. Vanalli, Polledri, Rondini.

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Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale.
3. 18. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 19. Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) esprime il proprio parere ai fini della predisposizione del piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
3. 20. Mussolini.

Al comma 1, lettera f) premettere le parole: interviene nella fase di elaborazione ed.
3. 21. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole:, e su ogni altro strumento generale di politica nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
3. 22. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3. 23. Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) può essere consultato dal Governo ai fini della predisposizione dei disegni di legge e degli atti normativi in materia di infanzia e di adolescenza.
3. 24. Mussolini.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: può esprimere con la seguente: esprime.
* 3. 25. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: può esprimere con la seguente: esprime.
* 3. 26. Bocciardo.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: può esprimere aggiungere le seguenti:, su richiesta dei Ministri competenti,.
3. 27. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: in materia di infanzia e di adolescenza con le seguenti: strettamente pertinenti alla materia della tutela dei diritti civili e sociali dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. 28. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le parole:, che a tal fine devono essergli comunicati.
3. 29. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le parole:, e può essere sentito in

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audizione dalle competenti Commissioni parlamentari su iniziativa delle stesse o su richiesta.
3. 30. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
3. 31. Mussolini.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: può esprimere il proprio parere sul, con le seguenti: può essere consultato dal Governo ai fini della predisposizione del.
3. 32. Mussolini.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: può esprimere, con la seguente: esprime.
*3. 33. Bocciardo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: può esprimere, con la seguente: esprime.
*3. 34. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: può esprimere, aggiungere le seguenti:, su richiesta dei Ministri competenti,.
3. 35. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) esprime obbligatoriamente parere motivato sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;.
3. 36. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
3. 37. Mussolini.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: partecipa all'individuazione e.
*3. 38. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: partecipa all'individuazione e.
*3. 39. Mussolini.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali trasgressioni, predisponendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;.
3. 40. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.
3. 41. Mussolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m-bis) nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano convoca e organizza la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, e la presiede.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori).

1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.

Art. 6-ter.
(Compiti della Conferenza nazionale).

1. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;
f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;
g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;
h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.
3. 42. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m-bis) assicura, attraverso l'istituzione di un apposito organismo di concertazione, idonee forme di coordinamento con i Ministri della Gioventù, dell'istruzione e delle pari opportunità, il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, il Presidente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Presidente dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per la famiglia, al fine di una migliore realizzazione delle iniziative in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori.
3. 43. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m-bis) verifica che a tutti i bambini siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche nei periodi in cui sono ammalati o affetti da patologie croniche accertandosi che negli ospedali pediatrici o nelle aree pediatriche dei grandi policlinici vi siano a disposizione sufficienti risorse umane, spazi e tecnologie per consentire ai bambini ricoverati nei reparti ospedalieri di poter seguire il loro iter formativo analogamente a quanto

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fanno i loro coetanei che regolarmente frequentano un istituto scolastico.
3. 44. Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbrollini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro, Burtone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m-bis) verifica che a tutti i bambini siano garantite le migliori condizioni possibili di sviluppo, promuovendo stili di vita improntati ad una corretta alimentazione e ad una adeguata attività sportiva, anche attraverso la creazione di spazi strutturati e tutelati per assicurare la massima sicurezza personale in condizioni di autonomia di gioco.
3. 45. Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbrollini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m-bis) verifica che a tutti i bambini e adolescenti sia possibile accedere ad esperienze di vita associativa, essenziali per lo sviluppo e l'acquisizione di una piena maturità affettiva e decisionale, promuovendosi affinché le associazioni dedicate a questo specifico obiettivo abbiano le risorse necessarie per svolgere questa essenziale ed insostituibile funzione educativa.
3. 46. Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbrollini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Garante, di concerto con i Ministri della Gioventù, dell'istruzione e delle pari opportunità, promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; della Commissione parlamentare per l'infanzia nonché della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. 47. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 2, dopo le parole: Il Garante, aggiungere le seguenti: nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 e.
3. 48. Mussolini.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'adolescenza, inserire le seguenti: richiedendo specifiche indagini e ricerche e.
3. 49. Bocciardo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché avvalendosi delle relazioni presentate dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
3. 50. Mussolini.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il ministro per la semplificazione normativa

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al fine di razionalizzare i costi e migliorare l'efficienza delle funzioni provvede ad accorpare in un'unica struttura i seguenti organismi:
a) Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
b) Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
c) Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
3. 51. Vanalli, Polledri, Rondini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Garante nell'assicurare che a tutti i bambini siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute svolge i seguenti compiti:
a) verifica che a livello nazionale e regionale vi siano sufficienti strutture sanitarie che dispongano di reparti di Terapia intensiva neonatale, per consentire a tutti i neonati le stesse opportunità di sopravvivenza e di sviluppo, in particolar modo a quelli che alla nascita risultano immaturi e sottopeso;
b) promuove la creazione di Hospice e di centri per le cure palliative appositamente destinati all'infanzia, al fine di evitare che bambini affetti da patologie gravi debbano essere ricoverati in strutture inadeguate ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie;
c) promuove luoghi e occasioni specifiche in cui i minori che abbiano acquisito una dipendenza da sostanze di vario genere possano trovare forme alternative di esperienze umane ed essere messi in condizione di recuperare la loro autonomia.
3. 52. Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbrollini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro, Burtone.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Garante nazionale promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, al quale partecipa come invitato permanente, nonché con altri pubblici organismi nazionali costituiti a protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. 53. Sbrollini, Bossa, Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro, Burtone.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
*3. 54. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
*3. 55. Mussolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Garante nazionale agisce secondo il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118, primo e quarto comma, della Costituzione, nei confronti dei diversi settori della pubblica amministrazione e delle articolazioni territoriali dello Stato e

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ne facilita l'azione, rispettando i relativi ambiti di intervento.
3. 56. Bossa, Sbrollini, Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti. La Conferenza si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante nazionale, anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali. Il Garante riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte nel periodo di riferimento e sulle principali iniziative che intende intraprendere nel periodo successivo, con l'obiettivo di coordinarle con quelle svolte in sede regionale. La Conferenza definisce le azioni di reciproco interesse delle diverse regioni in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. 57. Bocciardo.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Quando il Garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
6. Quando il Garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
3. 59. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 5, sostituire le parole da:, al fine di tutelare fino a: segnalare con le seguenti: segnala alle amministrazioni pubbliche eventuali fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario; d'ufficio o a seguito delle segnalazioni o dei reclami presentati ai sensi dell'articolo 6, può inoltre denunciare
3. 58. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 5, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.
3. 60. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti; anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.
Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

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Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
3. 61. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Poteri di indagine dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.
3. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
4. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

Conseguentemente, ove ricorrono, le parole Garante nazionale sono sostituite dalle seguenti: Autorità garante, e la parola Garante è sostituita dalle seguenti: Autorità garante.
3. 01. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
4. 1. Mussolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Garante può accedere alle strutture pubbliche o private ove siano presenti minori.
4. 2. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il Garante può richiedere che, per il tramite delle prefetture-uffici territoriali del Governo, siano effettuate, con riferimento a situazioni determinate, specifiche indagini o ispezioni, anche servendosi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale e locale.
4. 3. Bocciardo.

Sostituire il comma 4 con il seguente: Il Garante può, per le finalità di cui al comma 1, accedere a banche di dati o ad archivi, dandone avviso al Garante per la protezione dei dati personali.
4. 4. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).
1. Con le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, le regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera

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m), della Costituzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione dei garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», assicurandone indipendenza, imparzialità e adeguate risorse.
2. Al fine di garantire uniformi livelli di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio nazionale, al garante regionale sono, in particolare, attribuiti le seguenti funzioni e i seguenti poteri:
a) sviluppare a livello regionale e locale una cultura di attuazione e di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) esercitare i compiti di cui all'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo;
c) promuovere, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo e quarto comma, della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;
d) segnalare all'autorità giudiziaria competente situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori;
e) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche, anche a seguito di denunce o di reclami, situazioni di rischio o di danno per i minori;
f) svolgere attività di vigilanza sulla qualità dell'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alle loro famiglie;
g) verificare gli interventi di accoglienza e di inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia e sollecitare l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto;
h) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni;
i) favorire, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, la mediazione in ogni sua forma nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti, svolgendo attività di ascolto, conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati e istituzionali tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti del minore;
l) promuovere e realizzare attività di facilitazione in favore dei servizi sociali, sanitari, educativi e di pubblica sicurezza nonché di tutti gli altri soggetti che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza;
m) promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante, quali tutore, produttore e curatore speciale del minore, ai sensi del codice civile e della citata Convenzione di Strasburgo, nonché curare la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco;
n) promuovere, stimolare e facilitare iniziative di ascolto dell'infanzia e dell'adolescenza e individuare forme adeguate di coinvolgimento e di partecipazione delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano e a quelle che attengono alla vita sociale dei contesti locali in cui vivono;
o) promuovere e facilitare la formazione di rappresentanze regionali dell'infanzia e dell'adolescenza favorendo l'inclusione dei rappresentanti nelle forme di consultazione periodica promosse dal medesimo garante regionale;
p) redigere e presentare annualmente, in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione al consiglio e alla giunta regionali sullo stato di attuazione della Convenzione di New York nella regione.

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3. Sino all'istituzione del garante regionale, le funzioni a esso attribuite dalla presente legge sono esercitate dal Garante nazionale o da uno o più dei delegati di cui all'articolo 4, comma 6.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. 01. Sbrollini, Bossa, Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro, Burtone.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Organizzazione).

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato «Ufficio del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza». All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e presso il Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, collocati fuori ruolo ed assegnati all'Ufficio del Garante, il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Garante e di concerto con i Ministri per le Politiche della Famiglia e per le Pari Opportunità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dalla nomina, il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.
5. 1. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Ufficio dell'Autorità garante).

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone dell'apposito Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», avente sede in Roma.
2. All'Ufficio dell'Autorità garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le spese di funzionamento dell'Autorità garante e dell'Ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
5. 2. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unità, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato a ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
2. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

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3. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.
5. 3. Bocciardo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio del Garante nazionale).

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato «Ufficio del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».
2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti e il cui servizio è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. I funzionari dell'Ufficio del Garante nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio. Il Garante nazionale, per l'espletamento delle sue funzioni, può altresì avvalersi di consulenze tecnico-operative esterne.
3. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e dell'Ufficio del medesimo Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.
4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale sono adottate con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante nazionale.
5. 4. Lo Moro, Sbrollini, Livia Turco, Amici, Bossa, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Burtone.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: presso il Dipartimento della Gioventù.
5. 5. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fino alla istituzione di una autonoma ed indipendente struttura operativa che dovrà avvenire entro dodici mesi dall'insediamento del garante.
5. 6. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Commissione consultiva del Garante nazionale).

1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale è istituita una commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte al medesimo Garante nazionale.
2. Fanno parte della commissione consultiva rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni, dei media e delle professioni coinvolte nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambine, bambini e adolescenti.
3. La commissione consultiva è presieduta dal Garante nazionale, che la convoca e ne organizza i lavori.
4. La composizione e l'organizzazione della commissione consultiva e i criteri di partecipazione della rappresentanza delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti sono definiti dal Garante nazionale con proprio regolamento da emanare entro sei mesi dalla data della prima nomina.
5. 01. Murer, Livia Turco, Bossa, Sbrollini, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro, Burtone.

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Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Articolazione territoriale del Garante).

1. In ciascuna provincia è costituito l'ufficio provinciale del Garante. Il suddetto ufficio può avvalersi, sulla base di intese tra il Garante e i Ministeri competenti, del supporto logistico degli uffici periferici dello Stato.
5. 02. Bocciardo.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il Garante istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, sempre operante, accessibile ai minori e a coloro che intendono denunciare qualsiasi violazione dei diritti dei medesimi minori.
6. 1. Bocciardo.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori).

1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.

Art. 6-ter.
(Compiti della Conferenza nazionale).

1. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;
f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;
g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;
h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.
6. 01. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Conferenza nazionale dei Garanti).

1. È istituita la Conferenza nazionale dei garanti, di seguito denominata «Conferenza», con sede presso il Garante nazionale.
2. Della Conferenza fanno parte il Garante nazionale, che la presiede e la convoca, e i garanti regionali.

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3. La Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale e ogni qualvolta ne fanno richiesta non meno di tre garanti regionali.
4. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) concorre, in forma consultiva, alla definizione delle linee generali di azione del Garante nazionale;
b) assicura il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei garanti regionali;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato;
d) effettua il monitoraggio del grado di attuazione della legislazione vigente in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale e regionale;
e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
f) concorre all'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 7, che è presentata alle Camere dal Garante nazionale;
g) individua forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e con la Commissione parlamentare per l'infanzia, nonché con altri pubblici organismi deputati alla promozione e alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) esamina ogni altra questione che è ad essa sottoposta dal Garante nazionale e dai garanti regionali.
6. 02. Sbrollini, Livia Turco, Bossa, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro, Burtone.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 1. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

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ALLEGATO 2

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza.

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Al comma 01, primo periodo, sopprimere le parole: e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
0.2.100.1.Vanalli, Luciano Dussin, Dal Lago, Volpi, Pastore.

Al comma 01, primo periodo, sostituire le parole: e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale con le seguenti: ed è soggetto al controllo gerarchico e funzionale da parte del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica.
0.2.100.2.Mussolini.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Il Garante è organo monocratico.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 3.
2. 100.I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: partecipa con le seguenti: formula osservazioni riguardo.
3. 100.I Relatori.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o con figure analoghe.
3. 62.I Relatori.

Al comma 5, sostituire le parole da:, al fine di tutelare fino a: può inoltre segnalare con le seguenti: segnala.
3. 63.I Relatori.