CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2009
178.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Silvano Moffa ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Giovanni Dima, il quale sostituisce il Ministro Ignazio La Russa, in quanto membro del Governo.

Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese.
C. 2321 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge C. 2321, approvato dal Senato, recante modifica della legge n. 409 del 1993, di approvazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese.
Segnala preliminarmente come la I Commissione intenda procedere alla ri chiesta per il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.
Passando al merito del provvedimento, rileva al riguardo come i rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola valdese siano regolati attraverso un'Intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Pag. 51

L'originaria Intesa, stipulata il 21 febbraio 1984 e approvata con la legge n. 449 del 1984, è stata integrata una prima volta con l'Intesa del 25 gennaio 1993, alla cui approvazione si è proceduto con la legge n. 409 del 1993, estendendo alla Tavola valdese il sistema dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose, regolato dalla legge n. 222 del 1985, la quale ha introdotto nell'ordinamento tributario italiano l'istituto del cosiddetto «8 per mille».
In particolare, gli articoli 46 e 47 della citata legge n. 222 prevedono la deduzione fiscale delle liberalità a favore della Chiesa cattolica fino a due milioni di lire (pari a circa 1.033 euro) e la destinazione alla Chiesa cattolica della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, sulla base delle scelte operate dai contribuenti.
L'articolo 3, comma 1, della legge n. 409 del 1993 ha esteso tali istituti anche alla Tavola Valdese, stabilendo che le erogazioni liberali devono essere destinate a fini di culto, istruzione e beneficenza secondo le modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese, e che la somma della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF devoluta dai contribuenti sia utilizzata esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
Sul piano operativo, le somme spettanti alla Tavola valdese, calcolate sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al terzo periodo di imposta precedente, sono corrisposte annualmente dallo Stato entro il mese di giugno. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute.
Diversamente da quanto avviene per la Chiesa cattolica, attualmente la Tavola valdese non partecipa, secondo quanto stabilisce espressamente l'articolo 4, comma 3, della legge n. 409, nel testo attualmente vigente, all'attribuzione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF relativa ai contribuenti che non hanno operato alcuna scelta in sede di dichiarazione dei redditi in merito alla destinazione di tale quota, che rimane di pertinenza dello Stato, ma fruisce solo della quota di 8 per mille relativa ai contribuenti che hanno effettuato l'opzione in suo favore.
La nuova Intesa, di cui è proposta la ratifica, modifica il sistema, prevedendo che anche alla Tavola Valdese si applichi il meccanismo di ripartizione stabilito per la Chiesa cattolica: pertanto, alla luce di tale innovazione, anche la quota dell'8 per mille spettante alla Tavola sarà calcolata sull'ammontare complessivo dell'8 per mille, in proporzione al numero di opzioni effettuate in favore di essa.
Ricorda inoltre che, nella XIV Legislatura, il Governo italiano e la Tavola Valdese avevano già stipulato, il 27 maggio 2005, un'Intesa contenente modifiche analoghe a quelle previste dall'Intesa in esame, ma l'iter parlamentare del relativo disegno di legge di approvazione non era giunto a conclusione.
Passa quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge, che si compone di 3 articoli. L'articolo 1 reca la consueta formula, presente in tutte le leggi di approvazione di intese adottate ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che sancisce appunto l'approvazione dell'Intesa, siglata il 4 aprile 2007, tra il Governo italiano e la Tavola valdese.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale novella il già citato comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 409 del 1993, con cui è stata integrata l'Intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese, approvata con la legge n. 449 del 1984.
In luogo dell'attuale formulazione della disposizione, la quale specifica che la Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF relativa ai contribuenti che non hanno operato alcuna scelta in sede di dichiarazione dei redditi in merito alla destinazione di tale quota, che rimane dunque di pertinenza dello Stato, la nuova

Pag. 52

norma intende invece consentire alla Tavola valdese di partecipare anche all'ulteriore suddivisione dei proventi tributari dell'8 per mille derivanti da quei contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza, in ragione delle scelte espresse in suo favore.
L'articolo 3 dispone in merito all'efficacia della modifica apportata dall'articolo 2 alla legge n. 409, stabilendo che essa decorra dal periodo d'imposta in corso al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto riguarda invece il testo dell'Intesa, riportato in allegato al disegno di legge, essa si compone di quattro articoli. L'articolo 1 esprime la volontà comune della Repubblica italiana e della Tavola Valdese a modificare l'Intesa stipulata nel 1993, nel senso indicato dagli articoli successivi.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 della predetta Intesa, il quale prevede attualmente che la Tavola non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. La novella stabilisce invece, in termini letteralmente identici alla novella del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 409 del 1993, recata dall'articolo 2 del disegno di legge, che alla Tavola Valdese sono attribuite le somme dell'8 per mille relative ai contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza, in proporzione alle scelte espresse.
L'articolo 3 stabilisce la decorrenza delle modifiche apportate alla Intesa del 1993, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della nuova Intesa, mentre l'articolo 4 prevede la presentazione alle Camere di un apposito disegno di legge di approvazione di quest'ultima.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale.
C. 2259 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2259, recante Ratifica dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, fatta a Skopje il 26 settembre 1998, con cinque annessi e quattro Protocolli aggiuntivi.
Al riguardo ricorda innanzitutto che l'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale costituisce una delle più importanti iniziative di cooperazione nella sicurezza della regione balcanico-adriatica, intrapresa all'indomani della conclusione del conflitto in Bosnia, al fine di porre fine alla tragica serie di eventi che ha caratterizzato la prima metà degli anni Novanta nei Balcani, promuovere la stabilità regionale e i buoni rapporti di vicinato tra i paesi dell'area e sviluppare l'integrazione delle strutture di difesa dei paesi interessati nell'ambito euro-atlantico. L'Accordo e i successivi Protocolli sono stati firmati da Albania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Italia, Romania e Turchia, mentre gli Stati Uniti, l'Ucraina, la Croazia e la Slovenia vi partecipano con lo status di osservatori.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 18 articoli, l'articolo I reca le definizioni di alcune nozioni utilizzate nello stesso, mentre l'articolo II afferma esplicitamente la conformità dell'Accordo con la Carta delle Nazioni Unite, e stabilisce inoltre che la cooperazione con esso intrapresa nel settore della difesa non è diretta contro alcuno Stato terzo, né mira a costituire un'ulteriore forma di alleanza militare, bensì è aperta ad altri Stati della regione partecipanti alla NATO o al «Partenariato

Pag. 53

per la pace». L'Accordo inoltre salvaguarda espressamente diritti e obblighi dei firmatari derivanti da trattati precedentemente sottoscritti. Infine, si stabilisce che ogni decisione relativa alla Forza multinazionale verrà adottata dalle parti per consenso unanime.
L'articolo III prevede la costituzione della Forza multinazionale a livello di Brigata. Dopo aver precisato i possibili scenari di impiego della Forza, l'articolo stabilisce che la decisione per l'impiego della Forza multinazionale sarà inizialmente proposta dal Comitato direttivo politico-militare, e sarà oggetto di consultazioni politiche e militari, per essere poi approvata dalle parti secondo le rispettive procedure nazionali. Gli specifici compiti della Brigata e le relative regole di ingaggio saranno tratti dalle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale che ha disposto una determinata operazione e, sulla base di proposte del Comitato direttivo politico-militare, saranno sottoposte all'approvazione delle parti. In caso di operazioni guidate dalla NATO o dall'Unione europea, la Brigata sarà subordinata agli organi indicati dalla competente organizzazione. Una decisione congiunta delle parti che hanno assegnato proprie forze militari a una specifica operazione potrà determinare il ritiro da essa della Brigata, ma ciascuna parte si riserva comunque la facoltà di ritirare le proprie forze, previa informazione delle altre parti e invito a consultazioni con esse, non oltre 30 giorni prima dell'esecuzione della decisione di ritiro.
L'articolo IV è dedicato alle consultazioni e alle decisioni politico-militari, le quali ultime, per quanto riguarda gli aspetti politici, saranno adottate in apposite riunioni dei ministri degli esteri, mentre, con riferimento agli aspetti militari e tecnico-militari, rispettivamente in riunioni dei ministri della difesa e dei capi di stato maggiore della difesa. Compito del Comitato direttivo politico-militare è operare una supervisione dell'attività della Forza multinazionale, riunendosi due volte l'anno.
L'articolo V prevede l'inglese quale lingua di lavoro della Forza multinazionale, mentre l'articolo VI illustra la struttura della Forza stessa: essa si compone soltanto di elementi terrestri, salvo contributi di supporto delle altre forze armate. La Forza multinazionale riunisce su chiamata i vari reparti nazionali allo scopo di effettuare esercitazioni o operazioni (in tal caso, naturalmente, previa decisione delle parti). La Forza si comporrà di formazioni a livello di battaglione, ciascuno dei quali includerà due o tre compagnie, oltre a reparti di appoggio tattico e di sostegno logistico. Ciascun battaglione potrà anche avere composizione multinazionale
Ai sensi dell'articolo VII, il Comando della Forza multinazionale si riunirà al completo solo per le esercitazioni o gli impieghi operativi; per quanto concerne le missioni di pace, il personale del Comando di Brigata parteciperà anche in mancanza di contingenti del proprio Paese impegnati nella specifica missione. Di norma invece opererà un Comando di Brigata in formato ridotto (Nucleus staff). Durante le operazioni di addestramento congiunto le unità sottordinate al Comandante della Brigata dovranno eseguirne gli ordini, salvo che questi non siano in contrasto con le rispettive leggi nazionali.
Gli articoli VIII e IX riguardano rispettivamente le attività di addestramento e la sicurezza delle informazioni: oltre alle attività comuni, che avranno luogo in base a piani e programmi concordati, le parti si rendono responsabili dell'addestramento delle proprie unità nelle rispettive sedi permanenti. D'altra parte, a tutte le informazioni classificate che siano oggetto di scambio tra le parti nell'esecuzione dell'Accordo, verrà assicurata la medesima protezione goduta all'origine, ma in conformità all'ordinamento interno della parte ricevente. Nessuna di tali informazioni potrà essere comunicata a paesi terzi senza l'assenso scritto della parte che le ha inviate.
Le questioni logistiche sono trattate dall'articolo X, nel quale si stabilisce che, in linea di principio, la logistica è responsabilità delle singole nazioni, le quali dovranno

Pag. 54

inoltre equipaggiare le proprie truppe con materiali standard adatti all'interoperabilità. A livello congiunto, le parti dovranno però mettere a punto un sistema logistico multinazionale, mentre di volta in volta saranno conclusi accordi relativi alla fornitura di supporto logistico durante le operazioni o le esercitazioni.
Gli articoli XI e XII sono rispettivamente dedicati alle questioni legali e alle questioni finanziarie. È previsto in particolare che tra le parti si applichino le disposizioni dell'accordo, in seno alla NATO, tra gli Stati membri di essa e quelli partecipanti al «Partenariato per la pace» sullo statuto giuridico delle rispettive forze. Nelle more della ratifica, da parte di alcuni degli Stati partecipanti alla Forza multinazionale, di detto accordo in ambito NATO-PfP, lo stato giuridico della Forza verrà definito mediante un accordo separato da tutte le parti. Inoltre, nel caso di impiego della Brigata per operazioni di supporto alla pace, specifici accordi preciseranno lo stato giuridico delle forze caso per caso.
Per quanto riguarda le questioni finanziarie si prevede che, mentre i costi di avviamento del Quartier generale della Forza saranno a carico della nazione ospitante, i costi di esercizio e mantenimento della struttura saranno suddivisi tra le parti in proporzione alla rispettiva partecipazione all'organico del Quartier generale. D'altra parte, gli equipaggiamenti acquistati con fondi comuni saranno di proprietà comune delle parti, diversamente - sempre in riferimento all'esercizio delle attività del Quartier generale - dalle retribuzioni, le indennità di vitto e alloggio del personale, e le spese di trasporto, che saranno addebitate alle singole nazioni. Saranno altresì a carico delle parti le spese dei rispettivi contingenti, sia in fase di addestramento o esercitazione, sia nell'effettiva partecipazione ad operazioni di supporto della pace. A tal fine l'articolo XII rinvia alle previsioni di dettaglio contenute nell'Annesso E.
Gli articoli da XIII a XVIII riguardano le procedure relative a eventuali controversie sull'attuazione dell'Accordo, quelle sulla modifica dello stesso e le consuete clausole finali. Per le controversie tra le parti è escluso il ricorso a qualunque giurisdizione esterna, ed esse dovranno essere risolte con consultazioni. L'Accordo potrà essere modificato previa accettazione scritta di tutte le parti, anche qui dopo opportuna consultazione. È previsto che l'Accordo sarà soggetto a ratifica, e il Depositario dei relativi strumenti sarà il governo macedone. Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, subordinata al deposito degli strumenti di ratifica da parte di quattro Stati firmatari, il Depositario informerà l'ONU, l'OSCE, la NATO e l'Unione europea sulla costituzione della Forza multinazionale. L'Accordo sarà aperto all'adesione di altri Stati della regione facenti parte della NATO o del «Partenariato per la pace», subordinatamente, tuttavia, a una decisione all'unanimità dei ministri degli affari esteri delle parti. L'Accordo è stipulato per un periodo indeterminato, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti, mediante notifica scritta al Depositario, con effetto un mese dopo la ricezione della notifica: naturalmente l'Accordo cesserà di esercitare effetti solo per la parte che lo ha denunciato. Se alla data della denuncia esistessero ancora questioni o rivendicazioni finanziarie nei confronti della parte denunciante, per tali profili l'Accordo verrà considerato come ancora in vigore per la parte in questione, fino alla composizione della controversia.
Per quanto riguarda i cinque annessi all'Accordo, l'Annesso A stabilisce in dettaglio l'organizzazione della Forza multinazionale, che è costituita a livello di Brigata, definendo la composizione e le dotazioni di ciascun battaglione di cui la Brigata è costituita, ed i contributi di truppe che ciascuna parte deve fornire.
L'Annesso B definisce il processo decisionale per l'attivazione e lo schieramento della Forza multinazionale, mentre l'Annesso C disciplina l'organizzazione, la struttura, le funzioni ed i compiti del Quartier generale della Forza multinazionale, stabilendo inoltre lo status giuridico del personale, il sistema di nomina e le

Pag. 55

competenze del Comandante e dei Vice comandanti, del Capo e dei Vice Capi di Stato maggiore, nonché le responsabilità delle parti.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'Annesso D, il quale disciplina il supporto che la Nazione ospitante il Quartier generale della Forza multinazionale deve fornire. In particolare si indicano le strutture, le infrastrutture ed i servizi che la Nazione ospitante dovrà fornire gratuitamente, gli altri beni e servizi forniti a pagamento, nonché i principi in base ai quali dovrà essere fornito tale supporto.
In tale contesto l'articolo VI dell'Annesso stabilisce l'esenzione dalle tasse sui carburanti e lubrificanti forniti dalla Nazione ospitante o acquistati dal Quartier generale. A tale proposito la disposizione precisa che le parti concorderanno le procedure di restituzione dell'IVA assolta su tali beni o su ogni tassa da pagare al momento dell'acquisto degli stessi.
Inoltre la norma sancisce l'esenzione da dazi doganali, tasse ed imposte dei beni importati temporaneamente o acquistati localmente e successivamente esportati per attività del Quartier generale.
L'Annesso E disciplina invece gli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare sono definite le procedure per la gestione amministrativa e finanziaria della Forza multinazionale e del Quartier generale, si indicano le relative fonti di finanziamento, le modalità di preparazione, approvazione e certificazione del bilancio e della contabilità, nonché le norme per la riscossione ed il versamento dei contributi finanziari dovuti dalle parti.
Negli anni successivi alla stipula dell'Accordo sono stati stipulati quattro Protocolli aggiuntivi.
Il primo Protocollo detta norme relative alla rotazione quadriennale dell'ubicazione del Comando di Brigata, nonché alla cadenza biennale del mandato del Comandante della Brigata e della presidenza del Comitato direttivo politico-militare. È inoltre previsto che le spese per il ridislocamento periodico del Comando di Brigata saranno coperte dal bilancio comune, e che una delle parti potrà derogare all'assunzione di compiti direttivi nel Comando di Brigata o nel Comitato direttivo politico-militare, previa notifica scritta alle altre parti: i cambiamenti nell'ordine di rotazione in tal modo determinati dovranno essere tuttavia approvati all'unanimità dai ministri della difesa delle parti.
Il secondo Protocollo è dedicato a un ulteriore sviluppo della cooperazione tra le parti nelle capacità di soccorso alla popolazione civile e di intervento umanitario: è a tal fine istituita una Brigata del genio (ETF), di cui si definiscono le modalità di comando di controllo, nonché la tipologia e le dimensioni di intervento. Sono inoltre definite le fasi per l'attivazione della Brigata del genio e il processo decisionale per il suo impiego. Dal punto di vista finanziario, si stabilisce che, salvo diversa previsione, gli interventi della Brigata del genio sono finanziati solo dai paesi che vi prendono parte.
Il terzo Protocollo è volto a definire lo status giuridico del personale del Comando della Brigata e dei familiari al seguito: è previsto in particolare che tale status corrisponda a quello previsto nel citato accordo sullo statuto delle forze tra i paesi della NATO e quelli del «Partenariato per la pace». Rilevante appare l'attribuzione della personalità giuridica al Comando della Brigata, rispetto al quale però il Comando potrà delegare alla nazione ospitante l'effettivo esercizio in un procedimento legale. È inoltre stabilita l'inviolabilità di archivi e documenti ufficiali custoditi dal Comando della Brigata.
Infine, il quarto Protocollo intende stabilire il contributo di forze assicurate dalle parti e il processo di generazione di dette forze, precisando le sfere di competenza delle riunioni dei ministri della difesa e del Comitato direttivo politico-militare.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 56

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 e C. 1897.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il parere alla IV Commissione Difesa sul testo unificato delle proposte di legge C. 607 Caparini (LNP) e C. 1897 Cirielli (PdL), recante incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
Al riguardo sottolinea preliminarmente come le ragioni che hanno indotto i firmatari delle proposte di legge confluite nel testo unificato in esame a formularle traggano origine dalla constatazione circa le ripercussioni determinate dal nuovo modello di reclutamento militare, a base interamente volontaria, sul radicamento territoriale delle truppe alpine, connesse al fatto che le regioni di tradizionale reclutamento delle truppe alpine contribuiscano ormai in scarsa misura agli organici delle stesse.
La causa principale del ridotto afflusso di volontari provenienti dalle regioni dell'arco alpino è da individuare nelle alternative offerte ai giovani in cerca di lavoro dal tessuto economico del nord e, per converso, nella maggiore attrazione che, in ragione della penuria di posti di lavoro nel sud, esercita sui giovani provenienti dal Mezzogiorno la prospettiva dell'impiego nelle Forze armate.
In tale contesto il testo unificato in esame mira a riequilibrare la composizione dei predetti organici, introducendo taluni incentivi in favore dei giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, nonché a garantire che, nel medio e lungo periodo, continui ad essere alimentato l'associazionismo d'arma, che nelle predette regioni concorre in misura rilevante all'espletamento delle attività della protezione civile.
Passando ad esaminare il contenuto del testo unificato, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, esso si compone di 3 articoli.
L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, il quale prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, assicurando la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino.
La disposizione attribuisce inoltre ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini un assegno mensile di cinquanta euro, in aggiunta al trattamento economico.
La modifica recata dalla lettera a) dell'articolo 1 al citato articolo 9 della legge n. 226 stabilisce che i reparti alpini ai quali sono destinati, a domanda, gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono quelli ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza.
La lettera b) prevede, che, qualora il numero delle domande presentate dai residenti nelle citate zone risulti inferiori alle disponibilità di organico, saranno considerate prioritariamente le richieste provenienti dai volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera c), in particolare per la parte in cui inserisce nell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004 un nuovo comma 2-bis.
Tale nuovo comma stabilisce, al primo periodo, che, ferma restando l'attribuzione,

Pag. 57

in aggiunta al normale trattamento economico, dell'assegno mensile di cinquanta euro in godimento dal 1o gennaio 2005, le regioni e gli enti locali, a decorrere dal 1o gennaio 2009, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi.
Dal momento che l'articolo 3 del testo unificato prevede esplicitamente che dall'articolo 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali dovrà avvenire nell'ambito degli equilibri di bilancio delle regioni e degli enti locali che decidano di disporle.
In merito alla previsione appena descritta rileva come essa riprenda, in un'ottica ispirata al federalismo fiscale, un'indicazione contenuta nella proposta di legge C. 1897, laddove la proposta di legge C. 607 prevedeva invece la corresponsione, a favore dei medesimi soggetti, a carico del bilancio dello Stato, di un assegno mensile di cinquecento euro e comunque non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria.
Per quanto riguarda la formulazione della norma, segnala l'opportunità di modificarne la decorrenza, attualmente prevista al 1o gennaio 2009, riferendola al 1o gennaio 2010.
Il secondo periodo del nuovo comma 2-bis consente altresì alle regioni e agli enti locali di riconoscere ai predetti volontari che siano cessati dal servizio senza demerito, riserve di posti nei concorsi banditi per impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile.
La predetta lettera c) introduce inoltre nel già citato articolo 9 della legge n. 226 del 2004 i nuovi commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.
Il nuovo comma 2-ter prevede che il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o in altri albi previsti a livello locale costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.
I nuovi commi 2-quater e 2-quinquies, rispettivamente, istituiscono il brevetto militare alpino, che sarà rilasciato al personale in servizio nelle truppe alpine secondo le modalità ed i requisiti disciplinati con decreto del Ministro della difesa, e stabiliscono che il possesso di tale brevetto costituisce titolo di preferenza nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito formata ai fini dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
Il nuovo comma 2-sexies consente ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo, provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, già incorporati in reparti di truppe alpine, di entrare a far parte, a domanda, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale.
L'articolo 2 attribuisce all'Associazione nazionale alpini il compito di promuovere, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento di volontari in ferma prefissata nei reparti delle truppe alpine, in particolare nelle zone alpine e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino.
L'articolo 2-bis istituisce un fondo di 200.000 euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto, mentre l'articolo 3 dispone che dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Marco CAUSI (PD) nel sottolineare l'esigenza di non dimenticare l'apporto determinante fornito dai giovani arruolati nel Meridione al favorevole esito del primo conflitto mondiale, ritiene che i reparti dell'Esercito non possano essere organizzati secondo il criterio della provenienza

Pag. 58

territoriale, dalla cui applicazione deriverebbero non soltanto aberranti conseguenze di carattere politico-istituzionale - consistenti nell'alterazione surrettizia del principio dell'unità della Nazione e nel disconoscimento dei connotati essenziali della storia del nostro Paese - ma anche disparità di trattamento che confliggerebbero con il dettato costituzionale.
Pur giudicando condivisibile la finalità di incentivare lo sviluppo delle attività associative previste dallo statuto dell'Associazione nazionale alpini, manifesta forti perplessità rispetto ad alcuni aspetti del testo unificato in esame.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, ritiene che le considerazioni svolte dal deputato Causi siano da ascrivere a un sostanziale fraintendimento dello spirito del testo unificato in esame, il quale è volto, da un lato, a valorizzare l'esperienza che i giovani di tutte le regioni italiane possono maturare prestando servizio nei reparti alpini - segnatamente prevedendone l'impiego in caso di calamità naturali - e, dall'altro, a colmare il grave deficit evidenziatosi proprio sotto il profilo dell'alimentazione dei predetti reparti nelle regioni del nord.

Stefano GRAZIANO (PD) condivide le critiche formulate dal deputato Causi con riferimento ai profili d'incostituzionalità che inficiano il testo unificato in esame, cui sembra effettivamente sottesa, anche sulla base della relazione svolta dal deputato Comaroli, la finalità di riequilibrare la composizione degli organici delle truppe alpine introducendo incentivi in favore dei soli residenti nell'arco alpino.

Maurizio BERNARDO (PdL), pur giudicando condivisibile la duplice esigenza, prospettata dai deputati Causi e Graziano, di salvaguardare il principio dell'unità nazionale e di non disconoscere la storia del Paese, ritiene sostanzialmente insussistenti i rischi da essi paventati, atteso che l'impiego nei reparti dislocati nell'arco alpino risulta, in concreto, non molto ambito dai giovani del Mezzogiorno.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, ribadisce come la disposizione in tema di riconoscimento, da parte di tutte le regioni e gli enti locali, di benefici di carattere fiscale e assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei territori dell'arco alpino e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi, non sia volta ad introdurre discriminazioni ma, sostanzialmente, a rimediare alla limitata propensione all'arruolamento nei medesimi reparti dimostrata dalle popolazioni del nord del Paese.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'opportunità di approfondire taluni aspetti del provvedimento, eventualmente anche attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, rilevando peraltro come le carenze negli organici di altre amministrazioni relativamente alle regioni del nord testimonino della scarsa inclinazione dei giovani del sud a trasferirsi nelle regioni settentrionali.

Marco PUGLIESE (PdL) esprime la preoccupazione che la previsione di incentivi volti a favorire il reclutamento di militari volontari nelle truppe alpine possa innescare richieste di analoghi benefici da parte dei volontari che prestano servizio in altri reparti delle Forze armate.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE (PdL), presidente e relatore, rileva come la Commissione sia

Pag. 59

chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione Trasporti sul testo unificato delle proposte di legge C. 44 ed abbinate, recanti disposizioni in materia di sicurezza stradale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
A tale riguardo segnala come la Commissione Trasporti intenda procedere al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, esso si sviluppa in 41 articoli, e reca soprattutto una serie molto ampia di modifiche al nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
L'articolo 1 reca modifiche alla disciplina relativa all'utilizzo degli pneumatici invernali ed alla commercializzazione di pneumatici non omologati.
In particolare, il comma 1 consente l'utilizzo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, in luogo degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, previsti dalla norma vigente.
Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 77 del Codice della strada, punisce con una sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro chiunque importa, produce per la commercializzazione o commercializza pneumatici di tipo non omologato.
I commi 3, 4 e 5 prevedono che il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, apporti le necessarie modifiche all'articolo 122, comma 8, ed all'articolo 237 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, nel senso di fare riferimento agli pneumatici invernali, anziché a quelli da neve e di prevedere obblighi di marcatura e di verifica degli pneumatici.
L'articolo 2 consente il posizionamento lungo le strade di cartelli pubblicitari per la valorizzazione e promozione del territorio, autorizzati dall'ente proprietario ed alle condizioni stabilite dal Ministro delle infrastrutture.
L'articolo 3, comma 1, estende le sanzioni per chi circola con un veicolo che circoli con i dispositivi di equipaggiamento non funzionanti o non regolarmente installati, anche a chi circola con quei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa non funzionanti.
Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 80, comma 14, del Codice della strada, in materia di circolazione con veicolo non revisionato.
Il comma 3 introduce due modifiche alla disciplina della circolazione dei ciclomotori, inasprendo la sanzione prevista per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista, nonché per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
L'articolo 4 modifica l'articolo 92 del Codice della strada, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida. In particolare si prevede che la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia rideterminata nelle sue caratteristiche, e che essa non è rinnovabile né reiterabile, ed è valida per la circolazione solo nella misura in cui ne sussistono le condizioni, non sostituendo più, a tutti gli effetti, il documento di circolazione del mezzo di trasporto.
L'articolo 5 modifica talune disposizioni del Codice della strada in materia di targa personale. In particolare si introduce una norma in base alla quale le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo, e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento del veicolo stesso. Conseguentemente, nel caso di definitiva esportazione del veicolo la relativa targa non dovrà più essere restituita al competente ufficio del Pubblico Registro automobilistico.
Si prevede altresì che, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'ufficio competente del Dipartimento per i

Pag. 60

trasporti emetta una nuova carta di circolazione anziché procedere all'aggiornamento della carta stessa.
L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 94-bis nel Codice della strada, ai sensi del quale le immatricolazioni ed i trasferimenti di proprietà dei veicoli, nonché il rilascio della targa dei ciclomotori non possono avvenire in favore di minori non emancipati o di disabili psichici. La norma esclude inoltre la cointestazione del veicolo tra persone fisiche e persone giuridiche, le intestazioni fittizie, nonché la commistione tra diritti di proprietà e diritti del godimento del veicolo.
L'articolo 7 estende da uno a due anni la validità dell'autorizzazione alla circolazione su strada delle macchine agricole eccezionali, che abbiano cioè sagome e masse eccedenti a quelle normalmente previste. Inoltre si prevede che l'autorizzazione a circolare su strada per le macchine operatrici abbia la validità di un anno, e sia rinnovabile.
L'articolo 8, comma 1, introduce una nuova disciplina in materia di «guida accompagnata», per i minori che abbiano compiuto gli anni diciassette e siano titolari di patente A, ai quali consente di esercitarsi alla guida, con l'assistenza di un adulto.
In particolare si consente, ai minori che hanno compiuto i diciassette anni e siano titolari di patente di guida, la guida di autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t, e nei limiti di potenza indicati dall'articolo 117, comma 2-bis, del Codice della strada, a condizione che il minorenne sia accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, e che sia stata rilasciata autorizzazione da parte del Dipartimento per i trasporti, su istanza del genitore o del rappresentante legale del minore.
La possibilità di guida è inoltre condizionata alla previa effettuazione di un corso pratico di guida, presso un'autoscuola con istruttore autorizzato, di durata pari ad almeno dieci ore, delle quali quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna.
Durante la guida autorizzata sul veicolo non possano prendere posto altre persone oltre all'accompagnatore e che il veicolo debba essere munito di un contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Il minore deve attenersi ai limiti di velocità indicati dall'articolo 117, comma 2, del Codice: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane e l'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con il rappresentante legale del minore.
Si prevede altresì la revisione della patente a carico del minore se commette violazioni per le quali sono previste la sospensione e revoca della patente. In caso di esito negativo della procedura di revisione, viene conseguentemente revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata.
Il comma 2 rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la finzione delle norme di attuazione della nuova disciplina.
L'articolo 9, comma 1, novella il comma 2-bis dell'articolo 117 del Codice della strada, relativo alle limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t il limite di potenza al disopra del quale scattano le limitazioni alla guida. Il limite è inoltre elevato a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone con non più di otto posti a sedere).
Il comma 2 dispone che le nuove limitazioni alla guida di cui al comma 1 sono applicabili ai titolari di patente di categoria B rilasciata dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 3 abroga l'articolo 24 del decreto-legge n. 207 del 2008, che ha posticipato al 1o gennaio 2010 l'entrata in vigore delle limitazioni alla guida recate dall'articolo 117, comma 2-bis.
L'articolo 10, comma 1, stabilisce che la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima di un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Inoltre si precisa che, durante

Pag. 61

la validità di tale autorizzazione, è consentito ripetere una sola volta la prova pratica di guida.
Il comma 2, modificando l'articolo 122 del Codice della strada, prevede che, prima del rilascio dell'autorizzazione per le esercitazioni alla guida, l'aspirante alla patente in possesso dei prescritti requisiti debba essere sottoposto alla prova di controllo delle cognizioni, per verificare l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ed introduce l'obbligo di effettuare esercitazioni in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
Il comma 3 stabilisce che la nuova disposizione relativa al superamento della prova di controllo si applica alle domande per il conseguimento della patente presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 5 novella in più punti l'articolo 123 del Codice della strada, relativamente alla disciplina dell'attività delle autoscuole.
Il comma 6 fissa il termine entro il quale le autoscuole che svolgono esclusivamente attività di formazione per il conseguimento delle patenti A e B devono offrire attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente.
L'articolo 11 apporta talune modifiche al comma 5 dell'articolo 126 del Codice della strada, in materia di procedure per il rinnovo della patente di guida. In particolare si prevede che il Dipartimento per i trasporti terrestri invii, in tal caso, un duplicato della patente con il nuovo termine di validità, e non più solo un tagliando di convalida da apporre sulla patente stessa. Conseguentemente il titolare è tenuto a distruggere la patente scaduta.
L'articolo 12 modifica la tabella delle decurtazioni ai punti della patente allegata all'articolo 126-bis del Codice della strada.
In particolare:
si riduce la decurtazione dei punti per le infrazioni meno gravi di cui all'articolo 142 (velocità dei veicoli);
si aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 174 (durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto);
si sopprime la decurtazione di 10 punti per la violazione di cui all'articolo 176, comma 19 (inversione di marcia o marcia in senso opposto a quello consentito, se effettuate sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali);
si aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali);
si introduce la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 188 comma 4 (utilizzo dei parcheggi invalidi da parte di chi non ne abbia titolo o uso improprio degli stessi);
si aumenta la decurtazione conseguente alle violazioni dell'articolo 191 (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).

L'articolo 13 modifica l'articolo 128 del Codice della strada, che disciplina le procedure di revisione della patente.
In particolare, il comma 1 prevede che il prefetto possa disporre che siano sottoposti a visita medica i titolari di patente ove sussistano dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti, non solo nei casi di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ma anche in quelli di guida sotto l'influenza dell'alcol.
Inoltre si stabilisce che i medici i quali vengano a conoscenza di una patologia di un loro assistito che determina diminuzione o pregiudizio all'idoneità alla guida, diano comunicazione scritta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della revisione della patente.
L'articolo 14 interviene sull'articolo 136 del Codice della strada, relativamente alla conversione di patenti rilasciate da Stati esteri. In particolare si prevede che, dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, a coloro che guidino con patente

Pag. 62

rilasciata da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni pecuniarie e la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista per coloro che guidino senza patente. Parimenti, ai soggetti che, dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, guidano con certificato di abilitazione professionale o altro documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano la sanzione pecuniaria ed il fermo amministrativo previsto per chi guida senza certificato di abilitazione professionale, nel caso in cui ciò sia richiesto.
L'articolo 15 novella l'articolo 142 del Codice della strada, in materia di velocità dei veicoli.
In particolare, la lettera a) subordina la possibilità, per gli enti proprietari o concessionari delle autostrade, di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h, alla ulteriore condizione che i tratti dove è elevato il limite siano dotati di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (cosiddetti «tutor»).
La lettera b) richiede che la presenza di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità venga segnalata sia da cartelli sia da dispositivi di segnalazione luminosa, e non, come attualmente previsto, da uno o dall'altro di tali mezzi.
La lettera c) eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, i limiti massimi di velocità, aumentando inoltre la durata del periodo di sospensione della patente di guida, prevista come sanzione accessoria, portandola dall'attuale durata compresa tra uno e tre mesi a una durata compresa tra tre e sei mesi.
La lettera d) eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità.
La lettera e) preclude ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, che effettuano servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza, l'accertamento di violazioni ai limiti massimi di velocità mediante apparecchi, sistemi di rilevamento della velocità, dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni. Tale preclusione opera sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
Gli articoli 16 e 17 modificano, rispettivamente, gli articoli 157 e 158 del Codice della strada, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli, eliminando il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento, e riducendo le sanzioni pecuniarie previste in materia per i ciclomotori ed i motoveicoli a due ruote.
L'articolo 18 modifica l'articolo 162 del Codice della strada, introducendo l'obbligo, per i conducenti di velocipedi, ad indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, quando circolano fuori dai centri abitati, nel periodo compreso tra mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima del sorgere del sole, e quando circolano nelle gallerie.
L'articolo 19 novella l'articolo 171 del Codice della strada, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, stabilendo che l'omologazione dei tipi di casco protettivo che il conducente e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli debbono indossare, e tenere allacciato, durante la marcia, debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa - e con la normativa comunitaria.
L'articolo 20 modifica l'articolo 172 del Codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza per i bambini, esentando da tale obbligo i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta dei rifiuti e dei veicoli ad uso speciale.
L'articolo 21 modifica ampiamente - anche in attuazione di norme comunitarie di recente emanazione, recate dal regolamento CE n. 561/2006 - la disciplina dettata dagli articoli 174, 176, 178 e 179 del Codice della strada in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, ai periodi di riposo ed ai

Pag. 63

registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, e introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
L'articolo 22 interviene sulle disposizioni che sanzionano la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, contenute nell'articolo 186 del Codice della strada.
In particolare, il comma 1 aumenta la pena prevista per il caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, elimina la possibilità di affidare in custodia al proprietario il veicolo sottoposto a sequestro, prevede la revoca della patente per il conducente che abbia provocato l'incidente stradale quando sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, prevede in tal caso il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e stabilisce che la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti disponga sempre la confisca del veicolo.
Il comma 2, introducendo un nuovo articolo 186-bis nel Codice della strada, stabilisce un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente attività di trasporto. Qualora a carico di tali soggetti sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, raddoppiata nel caso il conducente abbia provocato un incidente.
Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 187 del Codice della strada, in materia di sanzioni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Viene modificata nel minimo la pena dell'arresto; viene aumentato il periodo di sospensione della patente fissandolo a un anno nel minimo e due anni nel massimo. Inoltre, con riferimento alla revoca della patente, attualmente prevista per il caso di recidiva nel biennio, si prevede che il provvedimento venga adottato in caso di recidiva nel triennio, mentre si prevede che la revoca venga adottata in ogni caso per i gli autisti di camion, autoarticolati, autosnodati e autobus.
L'articolo 23, comma 1, reca alcune sostanziali modifiche all'articolo 208 del Codice della strada, in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In particolare, la lettera a) inserisce tra gli enti destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertati da funzionati o agenti dello Stato, nella misura del 20 per cento del totale annuo, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di realizzare gli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e destinando una quota non inferiore ad 1/3 delle suddette risorse ad interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale.
Si riserva inoltre al Ministero dell'interno una parte dei proventi, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature della Polizia Stradale e della Polizia di Stato per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza nella circolazione stradale.
Un'ulteriore riserva in favore del Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, è destinata alle spese relative all'effettuazione degli accertamenti rivolti alla guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Una quota dell'1 per cento è altresì destinata al finanziamento delle ricerche nel settore degli strumenti volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Inoltre si prevede che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono tenuti a trasmettere al Parlamento una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi effettuato nell'anno precedente.

Pag. 64

La lettera d) dispone altresì che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni sono destinati:
a) in misura non inferiore ad 1/4 della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale;
b) in misura non inferiore ad 1/4 della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e ai servizi di polizia provinciale ed ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito ciascuno del proprio territorio di competenza;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ivi comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, la redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e previdenza del personale di polizia provinciale e municipale, nonché interventi a favore della mobilità ciclistica.
La determinazione annuale delle quote da destinare alle predette finalità spetta ai suddetti enti, attraverso delibera della giunta.
Si prevede inoltre che la quota dei proventi di cui alla sopra indicata lettera c) può essere destinata anche ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, allo scopo di rafforzare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della strada, in materia di guida sotto l'influsso dell'alcol e delle sostanze stupefacenti.
L'articolo 24 modifica l'articolo 214-bis del Codice della strada, relativo all'alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.
Il comma 1 prevede che i veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo possono essere assegnati in comodato agli stessi organi deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno effettuato il sequestro, qualora ne facciano richiesta.
Il comma 3 aggiunge nel Codice della strada un nuovo articolo 214-ter, allo scopo di regolamentare la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.
L'articolo 25 modifica l'articolo 218 del Codice della strada in materia di sospensione della patente, al fine di prevedere che la comunicazione del provvedimento dell'ordinanza prefettizia di sospensione sia comunicata anche all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e che analoga comunicazione sia fatta per la restituzione della patente stessa dopo il periodo di sospensione.
L'articolo 26 introduce nel Codice della strada un nuovo articolo 218-bis che, al comma 1, incrementa di un terzo, alla prima violazione, e raddoppia, per le violazioni successive, la portata della pena accessoria della sospensione della patente qualora una violazione del Codice della strada, che ne comporti l'irrogazione, sia commessa da un neo-patentato nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B.
Il comma 2 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano fino a cinque anni dalla data di conseguimento della patente, quando il titolare venga sanzionato con la sospensione della patente nei primi tre anni dalla data di rilascio della stessa ma per un periodo superiore a tre mesi.
Il comma 3 estende l'applicazione delle norme suindicate anche al titolare di patente A quando ancora non abbia conseguito anche la patente B. Se la patente B è ottenuta successivamente al rilascio della patente A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della prima.

Pag. 65

L'articolo 27, comma 1, modifica l'articolo 219 del Codice della strada, recante norme sulla revoca della patente di guida.
In primo luogo si prevede che il trasgressore punito con la revoca della patente non possa ottenere una patente nuova se non dopo che siano trascorsi almeno due anni.
Inoltre si stabilisce che non è possibile conseguire una nuova patente prima di cinque anni, decorrenti dalla data di accertamento del reato, quando la revoca della patente sia stata comminata per violazione di cui agli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
In tema di sanzioni amministrative accessorie il comma 2 estende anche alle ipotesi di lesione personale colposa grave o gravissima commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica i casi nei quali si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Viene, inoltre, introdotta una nuova disposizione, con la quale si prescrive che, nel momento in cui i reati suddetti sono commessi da soggetti in stato di ebbrezza, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con applicazione della condizionale, deve essere sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Il comma 3 modifica l'articolo 223 del Codice della strada, il quale disciplina il ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato.
In primo luogo si stabilisce che, nei casi di reati per i quali sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente, l'agente accertatore provvede al ritiro immediato della patente ed alla trasmissione alla prefettura del luogo in cui la violazione è stata commessa entro dieci giorni, unitamente al rapporto. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Tali previsioni si applicano anche nelle ipotesi di lesioni personali, omicidio colposo e recidiva; in tali casi la trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro; il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente.
Il comma 4 inserisce nel Codice della strada un nuovo articolo 224-ter, per disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
L'articolo 28, comma 1, al fine di conferire valore legislativo ai programmi di educazione stradale e di coinvolgere anche gli enti locali, impone al Ministero delle infrastrutture e trasporti di predisporre con proprio decreto i programmi educativi, dopo aver sentito anche la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ai sensi del comma 3 tali programmi di educazione stradale divengano obbligatori a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.
L'articolo 29 intende disciplinare i doveri a cui sono tenuti gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché gli enti locali, per fronteggiare l'incremento dei tassi di incidentalità presso i tratti stradali di loro competenza.
Il comma 1 prescrive, a tal proposito, che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità, effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione, secondo le

Pag. 66

tipologie di interventi individuate, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture.
Il sostegno finanziario ai suddetti interventi può esser reperito nell'ambito dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il comma 3 impone inoltre che, ai fini della determinazione degli incrementi tariffari oggetto dei successivi contratti di programma e convenzioni con gli enti concessionari, si tenga in debita considerazione quanto realizzato in ordine agli interventi di manutenzione stradale cui all'articolo 14 del Codice della strada.
Il comma 4 sanziona la mancata osservanza dei suddetti obblighi di manutenzione ed ammodernamento, da parte degli enti concessionari, con la revisione, ovvero, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione, dei contratti di programma e delle convenzioni.
L'articolo 30 limita l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, indirizzando coloro i quali hanno commesso violazione gravi al Codice della strada, verso attività non soltanto maggiormente rieducative per il trasgressore, ma anche socialmente virtuose verso la platea degli utenti stradali.
In particolare la disposizione prevede che, invece di ricorrere all'arresto nei casi previsti dagli articoli 116, 186, 186-bis e 187 del Codice della strada, a richiesta di parte può essere disposto, in alternativa, l'affidamento in prova ai servizi sociali, preferibilmente in attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
L'articolo 31 consente il recupero dei ciclomotori e dei motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative, relative al trasporto di persone, animali ed oggetti sui veicoli a motore ed all'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge n. 286 del 2006).
Si tratta, in sostanza, di una sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 262 del 2006, che consente la restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
L'articolo 32 prevede, al comma 1, che, con decreto del Ministero delle infrastrutture, sia stabilito il calendario in base al quale i ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa devono conseguirli.
Per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la previsione del comma 2, in base alla quale la richiesta e l'ottenimento della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo.
Il comma 3 stabilisce una sanzione pecuniaria per quanti, dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, circolino con ciclomotori privi del certificato di circolazione e della targa.
L'articolo 33 prevede l'introduzione, in via sperimentale, del casco protettivo elettronico per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, nonché di un dispositivo idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche e la condotta di guida, e, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica (cosiddetta «scatola nera») sugli autoveicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E.
L'articolo 34 reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo che alcuni farmaci possono produrre alterando, com'è noto, le percezioni di chi si trova alla guida di autoveicoli.
In particolare il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione, mediante compilazione di un apposito elenco, dei prodotti farmaceutici potenzialmente idonei a produrre gli effetti negativi sopra descritti. Si prescrive, altresì, l'aggiornamento annuale dell'elenco mediante successivi decreti.
Il comma 3 prescrive che sulle confezioni esterne dei suddetti prodotti farmaceutici deve essere riportato un pittogramma

Pag. 67

al fine di indicare, in modo ben visibile, l'eventuale nocività del farmaco per chiunque lo assume prima di mettersi alla guida.
Il comma 4 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, definisca le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.
Il comma 5 prevede che la generalità delle imprese produttrici di farmaci si uniformino alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.
Il comma 6 stabilisce che la distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui al comma 1, confezionati prima del predetto termine, è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del medicinale.
I commi 7, 8 e 9 prevedono sanzioni nel caso in cui i prodotti vengano distribuiti oltre i termini precedentemente indicati e siano privi del pittogramma prescritto dal comma 3.
L'articolo 35 estende ai titolari di patenti rilasciate da tutti gli Stati esteri, e non più solo da quegli Stati nei quali non vige il sistema della patente a punti, la previsione di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 151 del 2003, secondo la quale ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del Codice della strada sono assegnati punti di penalizzazione, registrati in una banca dati istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si specifica altresì che il provvedimento di inibizione è atto definitivo, e si prevede, per chi circoli durante il periodo di inibizione alla guida, l'applicazione, per chi circola durante il periodo di sospensione della patente, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, e delle sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
L'articolo 36, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti la fissazione dei termini e delle modalità per la trasmissione in via telematica, da parte delle Forze dell'ordine al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto interno del Ministero dei trasporti, dei dati relativi all'incidentalità stradale. Sono fatte salve le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il comma 2 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1.
L'articolo 37, comma 1, prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo.
Il comma 2 esclude dall'applicazione della nuova disposizione i conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto abbiano violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ed ai quali il prefetto abbia prescritto, con la medesima ordinanza di sospensione, di sottoporsi a visita medica.
L'articolo 38 modifica l'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale prevede che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengano i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata.
In particolare, al fine di rafforzare la tutela della privacy delle persone invalide titolari dei permessi speciali, si specifica che tali permessi non devono contenere diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata.
L'articolo 39 apporta talune modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, recante il riassetto normativo della disciplina per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore. In particolare si prevede

Pag. 68

che, ai fini della qualificazione iniziale obbligatoria per l'attività dei conducenti che effettuino professionalmente autotrasporti di persone e cose su veicoli per i quali è richiesta la patente C o superiore, i conducenti debbono aver compiuto 21 anni per guidare veicoli per i quali è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, ed aver frequentato il corso di formazione iniziale accelerato previsto dall'articolo 19, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 2005.
L'articolo 40 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture, siano definite le caratteristiche per l'omologazione di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo all'accensione delle luci degli impianti semaforici.
L'articolo 41 interviene sulle modalità di accertamento delle violazioni al Codice della strada, prevedendo che gli enti locali possono svolgere l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al Codice solo mediante strumenti di loro proprietà o acquisiti con contratti di locazione finanziaria; inoltre si prevede che gli apparecchi possono essere utilizzati esclusivamente dal personale dei corpi e servizi di polizia locale.
A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito, attraverso un'apposita osservazione, l'esigenza di stabilire una connessione tra l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada svolta dagli enti locali e la proprietà delle strade sulle quali essa è svolta, al fine di ricondurre tale attività di accertamento alla sua primaria funzione di prevenzione e di evitare che la stessa si trasformi in strumento utilizzabile dai comuni per fare cassa e per finanziare la spesa corrente, nonché al fine di eliminare gli incredibili abusi che si rilevano in materia, legati al fatto che molti comuni, soprattutto di piccole dimensioni, collocano in modo indiscriminato e spesso irregolare strumenti di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada sulle strade extraurbane che attraversano il loro territorio, determinando gravi disagi per i cittadini ed ingenerando un'enorme mole di contenzioso.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento (vedi allegato).

Stefano GRAZIANO (PD) giudica condivisibile l'esigenza di porre rimedio agli abusi verificatisi in tale settore, evidenziando peraltro l'opportunità di integrare l'osservazione formulata dal relatore, nel senso di prevedere che la previsione circa l'utilizzo esclusivo dell'apparecchiatura da parte del personale dei corpi e servizi di polizia locale debba accompagnarsi, al fine di garantire un'efficace azione di accertamento, ad un'attenuazione del regime di blocco delle assunzioni da parte degli enti locali.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la disposizione recata dall'articolo 41 del testo unificato, concernente l'utilizzo degli apparecchi per l'accertamento strumentale delle violazioni al Codice della strada, possa sortire una riduzione degli abusi, ma costituisca comunque una soluzione di compromesso non sufficiente a risolvere i problemi evidenziati.
Ritiene invece che la previsione legislativa di un'imprescindibile connessione tra proprietà delle strade e attività di accertamento eliminerebbe in radice gli abusi in materia, evitando inoltre il rischio di dissesto per quei comuni che, dopo avere improvvidamente iscritto in bilancio un ammontare spesso abnorme di incassi legati a tale attività, potrebbero trovarsi, a seguito di pronunce giurisdizionali che ne sancissero l'illegittimità, nell'impossibilità di conseguirli.
Inoltre ritiene utile vincolare gli incassi legati alle multe elevate mediante gli apparecchi cosiddetti autovelox a precise finalità di sicurezza stradale, evitando in tal modo che l'attività di accertamento delle violazioni divenga un mero strumento di finanziamento dei bilanci comunali.

Pag. 69

Stefano GRAZIANO (PD) concorda con i rilievi espressi dal relatore, ritenendo comunque necessario consentire nuove assunzioni da parte degli enti locali, per assicurare il mantenimento della consistenza organica dei corpi di polizia municipale.

Maurizio BERNARDO (PdL) fa presente che alle carenze di personale dei corpi e servizi di polizia locale si riesce ad ovviare, in Lombardia e in altre regioni del nord, attraverso l'utilizzazione dell'istituto dell'unione di comuni, che consente l'esercizio congiunto di funzioni e, di conseguenza, la condivisione delle relative risorse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) evidenzia come non sia stato ancora reso disponibile il programma informatico per la gestione dei ricavi da studi di settore GERICO 2009, che necessita degli opportuni aggiornamenti per l'adeguamento ai nuovi parametri degli studi di settore, rilevando come tale ritardo crei gravissime difficoltà per molti contribuenti ed intermediari fiscali, i quali non sono in condizione di rispettare i termini per taluni adempimenti fiscali, ad esempio in quanto non possono adeguare i propri bilanci alle risultanze dei medesimi studi di settore.
Ritiene quindi urgente segnalare al Governo tale tematica, che riveste grande importanza per moltissimi contribuenti.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide la rilevanza della questione segnalata dal deputato Fogliardi, suggerendo la possibilità di affrontare tale tematica mediante un'interrogazione a risposta immediata in Commissione, che potrebbe essere discussa già nella seduta di domani. Dal momento che il Gruppo del PD ha già presentato un'interrogazione a risposta immediata relativa ad altra vicenda, ritiene che un atto di sindacato ispettivo in materia potrebbe essere presentato dal Gruppo PdL.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), con riferimento a suggerimento avanzato dal Presidente, considera più opportuno che la questione sia affrontata attraverso un'iniziativa comune dell'intera Commissione, e non solamente mediante iniziative dei singoli gruppi, rilevando, peraltro, come, nella passata Legislatura, problematiche analoghe avessero dato adito ad accese polemiche da parte dei gruppi di opposizione.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene che la problematica evidenziata dal deputato Fogliardi sia condivisa da tutti i gruppi politici, rilevando come il suggerimento del Presidente fosse certamente volto ad individuare uno strumento mediante il quale affrontare il più rapidamente possibile la questione.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'esigenza che la tematica segnalata dal deputato Fogliardi sia affrontata attraverso un'iniziativa unitaria della Commissione, riservandosi a tal fine di segnalare, con proprie lettere, il problema al Ministro dell'Economia e delle finanze ed al Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La seduta termina alle 12.50.