CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2009
173.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 44

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione esamina le proposte emendative trasmesse.

Pag. 45

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente che in data 5 maggio 2009 l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.200, 2.200, 34.200, 42.200 e 45.200 delle Commissioni, che apportano modifiche di carattere ordinamentale in materia penale, di procedura penale, di contratti pubblici e di immigrazione che non appaiono presentare profili problematici sotto l'aspetto degli effetti finanziari. Segnala inoltre che sono state presentate alcune proposte emendative di iniziativa di singoli parlamentari e, in particolare, il subemendamento 0.42.200.1 e gli emendamenti 22.071, 39.21 e 47.3, che parimenti non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le proposte emendative non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2180-A, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2, non compresi nel fascicolo 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
C. 63 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, che prevede il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio, la quale, nella seduta dell'8 aprile 2009, ha espresso un parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, si è richiesto che il commissario incaricato di promuovere gli adempimenti necessari al distacco e all'aggregazione sia nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Era inoltre richiesto l'inserimento di una clausola di invarianza volta a garantire che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno. Successivamente, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento recependo integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e approvando alcuni emendamenti recanti mere correzioni di forma. Il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che l'emendamento Giovanelli 2.2 sostituisce, tra l'altro, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, disponendo che agli adempimenti per procedere al distacco dei comuni provvedono, d'intesa tra loro, le regioni Marche ed Emilia-Romagna, le

Pag. 46

province di Pesaro ed Urbino e di Rimini e il commissario nominato del suddetto comma 1. Al riguardo, rileva che l'emendamento sopprime la previsione per cui la nomina del commissario è a cura del Ministro dell'interno d'intesa con la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Tale previsione era contenuta nella condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul provvedimento. Segnala, inoltre, che l'emendamento Favia 2.1 prevede che la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini assumano le passività finanziarie in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, relativamente ai mutui contratti rispettivamente dalla Regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate o da realizzare nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1. Al riguardo rileva che la proposta emendativa potrebbe comportare oneri privi di quantificazione e copertura per la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini. Rileva, inoltre, che l'emendamento Vannucci 2.6 dispone che i beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche siano trasferiti al demanio e patrimonio indisponibile, rispettivamente, della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna le quali si accollano l'ammontare del residuo debito dei mutui o dei prestiti obbligazionari ancora da estinguersi per l'acquisizione dei predetti beni, compresi quelli che finanziano le manutenzioni straordinarie. Il patrimonio disponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche restano, invece, di proprietà dei predetti enti. Al riguardo osserva che, con particolare riferimento al mantenimento alle provincia di Pesaro e Urbino e alla Regione Marche dei beni del patrimonio disponibile ricadenti nei comuni interessati dal distacco e all'accollo del residuo debito per i mutui o dei prestiti obbligazionari ancora da estinguersi per l'acquisizione dei beni demaniali e del patrimonio, la proposta emendativa potrebbe comportare oneri privi di quantificazione e copertura per la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini. Fa inoltre presente che l'emendamento 2.50 della Commissione prevede che i beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche siano trasferiti al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile, rispettivamente, della provincia di Rimini e della regione Emilia-Romagna. Viene inoltre disposto che la regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini, d'intesa con il commissario, assumano le passività finanziarie in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti rispettivamente dalla regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, nonché quelle relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti per l'acquisizione dei beni indicati per il finanziamento delle attività di manutenzione straordinaria dei medesimi beni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa e se la disposizione si configuri come complessiva neutra dal punto di vista finanziario per le regioni Emilia-Romagna e Marche e per le province di Pesaro e Urbino e di Rimini.
Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI premesso che in linea generale nutre perplessità in ordine ai provvedimenti che prevedano il distacco di Comuni da una regione e l'aggregazione degli stessi ad un'altra, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 2.1 e 2.2 in quanto le proposte sono suscettibili di

Pag. 47

determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento 2.50 della Commissione, dando lettura di una nota predisposta dal Dipartimento del tesoro, evidenzia che la proposta emendativa presenta significativi elementi di criticità sotto i profilo finanziario. In primo luogo, osserva che, quando un istituto di credito, o anche la stessa Cassa depositi e prestiti, concede un mutuo, lo fa sulla base di un'analisi del merito di credito della controparte, dell'esposizione complessiva dell'ente e, in generale, di altre considerazioni di sostenibilità del debito, che ovviamente non possono restare valide in caso di «trasferimento». Rileva, inoltre, che le emissioni obbligazionarie richiedono, di norma, per ogni cambiamento di termini e condizioni, la convocazione e successiva approvazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, da cui non si può prescindere con un atto d'imperio. Sarebbero, altresì, possibili reazioni delle agenzie di rating, che potrebbero riverberarsi anche sulla Repubblica, se un'azione così arbitraria venisse posta in essere. Da ultimo, rileva che la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini dovrebbero individuare specifiche forme di copertura per queste nuove passività, con evidenti conseguenze negative per la finanza pubblica. Analoghe considerazioni valgono anche per le disposizioni di contenuto analogo previste dall'emendamento 2.6.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula una proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 63 e abb.-A, recante Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti, 2.1, 2.2, 2.6 e 2.50 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2».

La Commissione approva la proposta di parere.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 2042 e abb.-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento recante l'autorizzazione alla ratifica dell'adesione della Repubblica italiana al cosiddetto Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005 relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 marzo 2009. In quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole sul testo. Nella medesima data, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Il testo all'esame dell'Assemblea non

Pag. 48

sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ritiene in primo luogo opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Di Pietro 9.3, che sopprime una delle fattispecie dei reati, quelli in materia tributaria, per le quali ai sensi dell'articolo 9 non possono essere effettuati i prelievi di campione biologico. Al riguardo, ritiene in particolare opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento delle fattispecie di reati per i quali deve provvedersi al prelievo del campione biologico possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, l'emendamento Ferranti 29.1 il quale sopprime il capoverso Art. 72-quater dell'articolo 29 che dispone, dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che sia stata pronunciata la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, l'immediata distruzione dei campioni biologici prelevati, salvo che non si ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la conservazione dei campioni possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ritiene inoltre che le modifiche apportate dal subemendamento 0.29.200.2 alle modalità di conservazione dei campioni del DNA siano suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non presentano, a suo avviso, profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che gli emendamenti 9.3 e 29.1 ed il subemendamento 0.29.200.2 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2042 e abb.-A, recante Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 9.3 e 29.1 e sul subemendamento 0.29.200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 e sul subemendamento 0.29.200.1».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la XIV Commissione ha trasmesso due proposte

Pag. 49

emendative riferite al disegno di legge comunitaria 2008. In particolare, segnala l'emendamento Raisi 22.15, che dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto anche alle cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli. Inoltre, al fine di prevenire la formazione di rifiuti, agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti autoservizi e trasporti a fune che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore è riconosciuto, entro il limite di uno stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, un credito di imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri privi di copertura, in quanto a fronte di un onere quantificato in 30 milioni di euro, non sono indicate le risorse da utilizzare a fini di copertura. Si osserva inoltre che non vengono indicate esplicitamente la decorrenza e la durata temporale del riconoscimento del credito d'imposta.
Fa, inoltre, presente che l'emendamento Nicco 40.2 modifica le disposizioni di cui al Capo III relativo alla disciplina dei Gruppi europei di cooperazione territoriale, sostituendo l'articolo 40 e sopprimendo gli articoli 41 e 42. In particolare, il nuovo articolo 40 prevede l'istituzione, presso il Segretariato generale della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, di due appositi e distinti registri nei quali sono iscritti, rispettivamente, i gruppi europei di cooperazione territoriale dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato. Viene inoltre previsto il riconoscimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale competente a ricevere le notifiche e i documenti relativi all'istituzione dei predetti gruppi. La Presidenza del Consiglio, mediante il Dipartimento degli affari regionali sentite le amministrazioni competenti provvede all'istruttoria dei relativi procedimenti. Funzioni specifiche sono inoltre attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, alla Corte dei conti e alla Guardia di finanza sulla gestione di fondi pubblici da parte dei suddetti Gruppi. È infine previsto che dalle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, osserva che la proposta emendativa concentra e riduce in un solo articolo la disciplina prevista dagli attuali articoli 40, 41 e 42 in materia di gruppi europei di cooperazione territoriale, apportando alcune modifiche sostanziali quali il riconoscimento esplicito della Presidenza del Consiglio quale autorità competente in materia, lo sdoppiamento del registro dei predetti gruppi, il coinvolgimento nella fase istruttoria del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'attribuzione di compiti di vigilanza al Ministero dello sviluppo economico nella gestione dei fondi pubblici da parte dei gruppi stessi. Rileva, inoltre, che all'attuale comma 3 dell'articolo 42 è prevista una clausola di invarianza finanziaria che oltre a disporre l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce anche che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della disciplina dei gruppi europei di cooperazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che dalle disposizioni previste dalla proposta emendativa in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A suo avviso, il Governo dovrebbe inoltre valutare l'eventualità di modificare la clausola di invarianza adottando una formulazione analoga a quella prevista dal comma 3 dell'articolo 42 del provvedimento.

Pag. 50

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'emendamento 22.15, rileva che la proposta emendativa si propone di aggiungere nell'articolo 22, dopo il comma 10, i commi da 10-bis a 10-quinquies. In particolare, in materia IVA, i commi 10-bis, 10-ter e 10-quinquies, rispettivamente prevedono che per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'IVA tra il cedente ed il cessionario, qualora siano soggetti passivi di imposta, di cui all'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che adegui il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, si provveda a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 10-bis inserendo detti beni fra quelli per i quali il cessionario, nell'ipotesi in cui sia soggetto passivo IVA, è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta in caso di mancato versamento della stessa da parte del cedente, sempre che siano state effettuate cessioni a prezzi inferiori al valore nominale; che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Al riguardo, relativamente a ciascun punto, fornisce le seguenti valutazioni: con riferimento al comma 10-bis, l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di solidarietà nel pagamento dell'imposta, al comma 1 prevede espressamente che i beni per i quali opera il principio di solidarietà sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode. In questo contesto, l'inserimento di una nuova categoria di beni nel regime della solidarietà realizzato utilizzando lo strumento legislativo comporta l'introduzione di una fattispecie dotata di una resistenza maggiore rispetto a quelle attualmente vigenti, in quanto una sua eliminazione in futuro potrà effettuarsi solamente con atto avente forza di legge, laddove per altre categorie di beni sarà sufficiente ridefinirne il regime utilizzando lo strumento del decreto del Ministro. Rileva inoltre che il comma 10-ter, il quale rischia di realizzare un'ingerenza del Parlamento nelle prerogative dell'Esecutivo, andrebbe eliminato, in quanto ridondante nella sostanza rispetto alle disposizioni proposte con il comma 10-bis e che il comma 10-quinquies è da sopprimere, in quanto da contatti informali con le autorità comunitarie è stato appurato che non si ravvisano elementi di incompatibilità tra la proposta in esame e le disposizioni comunitaria in materia IVA. Per quanto concerne la disposizione contenuta nel comma 10-quater, osserva che con l'emendamento si propone di istituire un credito di imposta a favore di esercenti di attività di trasporto merci, enti ed imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune per l'acquisto di «pneumatici ricostruiti ai sensi del Regolamento ECE ONU 108 e 109 e certificati da ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo». Il credito di imposta, determinato nella misura del 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di «pneumatici ricostruiti» e fruibile entro i limiti di stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo, fa presente preliminarmente che la misura agevolativi proposta, limitata ad un determinato settore economico, potrebbe essere configurabile come un «aiuto di Stato» e, in quanto tale, essere soggetta a censure da parte della Commissione europea nel caso in cui non rientrasse in una delle deroghe previste dall'articolo 87 del Trattato CE. La misura agevolativa andrebbe pertanto valutata dal Ministero competente, sotto il profilo della compatibilità comunitaria, in base alle disposizioni degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore dei trasporti o, in alternativa, con riferimento alla disciplina dettata negli orientamenti per l'esame della tutela ambientale, in considerazione delle finalità rese esplicite nell'incipit dell'emendamento stesso: «per prevenire la formazione di rifiuti». Rileva

Pag. 51

che nella formulazione delle norma occorrerebbe pertanto prevedere espressamente la cosiddetta clausola di stand still, cioè di sospensione dell'efficacia della norma in attesa dell'autorizzazione comunitaria. In alternativa, dovrebbe essere previsto il rinvio al regolamento CE n. 800/2008 di esenzione dall'obbligo di notifica, sempre che la disciplina proposta ne rispetti le condizioni e i limiti ivi previsti, oppure che l'agevolazione non possa essere fruita in misura superiore alla soglia cosiddetta de minimis, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, implicante anch'essa l'esonero dall'obbligo di notifica alla Commissione europea. Nella formulazione della norma occorrerebbe in ogni caso prevedere espressamente il riferimento all'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione, elemento indispensabile nell'ambito della disciplina comunitaria sugli «aiuti di Stato». Per tutte queste ragioni, esprime una valutazione contraria sull'emendamento 22.15. Ritiene, invece, che l'emendamento 40.2 non presenti profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione;
esaminati gli emendamenti 22.15 e 40.2;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 22.15

NULLA OSTA

sull'emendamento 40.2».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Atto n. 76.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che lo schema in esame, corredato di relazione tecnico-finanziaria, vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e modifica, altresì, il vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che la relazione tecnica dà conto delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigente disposte nel corso degli ultimi anni e che devono essere considerate ai fini della corretta applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede la riduzione dei posti di dirigente di prima fascia del 20 per cento e di quelli di seconda fascia del 15 per cento. La riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 485.727,78 euro, mentre la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 733.150,53 euro. Fa, inoltre,

Pag. 52

presente che la relazione tecnica dà conto, altresì, delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale da disporre ai fini della corretta applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008, il quale impone la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. La rideterminazione delle dotazioni organiche attuali, fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2005 in 877 unità di personale non dirigenziale, comporta una diminuzione degli organici complessivi a regime di 107 unità. Le nuove dotazioni organiche sono fissate in 770 unità. I risparmi di spesa potenziali, tenuto conto della riarticolazione delle attuali posizioni economiche nelle nuove aree previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ammontano a 2.903.038,92 euro annui, a fronte di un attuale costo della dotazione organica di 28.995.045,82 euro. La riduzione, dunque, ammonta ad oltre il 10 per cento dell'attuale costo teorico del personale come previsto dal citato articolo 74, comma 1, lettera c). Poiché la relazione tecnica precisa che la nuova dotazione organica fissata non comporta alcuna posizione soprannumeraria, a suo avviso dovrebbe chiarirsi se le riduzioni di dotazione organica previste dallo schema di regolamento in esame corrispondano a posti effettivamente ricoperti, tenuto conto che, secondo la relazione tecnica, la loro riduzione non determina l'emergere di posizioni soprannumerarie e se, viceversa, l'incremento di dotazione organica indicata dalla relazione tecnica sia destinato, per le medesime ragioni, a determinare un ampliamento stabile degli organici. Al riguardo, premesso che le prescrizioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa disposte dall'articolo 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 risultano adempiute, si rileva che le dotazioni organiche del personale assegnate all'area III, prevista dal nuovo contratto collettivo di lavoro nazionale, risultano incrementate di 29 unità rispetto alle dotazioni fissate per le posizioni economiche C1, C2 e C3 previste dai previgenti contratto collettivo di lavoro nazionale. Ne consegue che, in teoria, la nuova dotazione organica incrementa la possibilità di progressione di carriera per il personale in servizio presso il Ministero considerato, tra l'altro, che la dotazione stessa non comporta posizioni soprannumerarie. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi in proposito Rileva altresì l'opportunità che il Governo indichi, a fini conoscitivi, quale parte dei risparmi conseguiti per la riduzione degli organici risulti meramente teorica, essendo frutto della soppressione di posizioni di organico non attualmente occupate, e quale debba essere considerata effettiva essendo correlata all'eliminazione di posizioni attualmente ricoperte.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche.
Atto n. 78.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pag. 53

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, individua le risorse necessarie a finanziare l'operazione di sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari, autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto-legge, che saranno emessi dal Banco Popolare Società Cooperativa, a seguito della richiesta inoltrata da tale Banca e dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 25 febbraio 2009. In particolare, il comma 5 dell'articolo 2 di tale ultimo decreto prevede che l'operazione sia sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze e approvata con decreto del medesimo Ministero a seguito del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle risorse necessarie per finanziare l'operazione.
Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica, come prescritto dal comma 9-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, e prevedono, in particolare, che le risorse finanziarie per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di 1.450 milioni di euro del Banco popolare Società Cooperativa sono individuate mediante emissione di titoli di Stato. Il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi per finanziare l'operazione.
La relazione tecnica fornisce, in primo luogo, chiarimenti circa la necessità di finanziare l'operazione di sottoscrizione richiesta dal Banco Popolare Società Cooperativa esclusivamente mediante emissione di debito pubblico, come consentito dall'articolo 12, comma 9, lettera d), del decreto-legge n. 185 del 2008. La relazione tecnica precisa che le forme di finanziamento previste dalle lettere a) e b) del medesimo comma 9, concernenti riduzioni lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa, non sarebbero al momento praticabili, in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Non risulterebbe, peraltro, praticabile neanche il ricorso all'utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui alla lettera c) del citato comma 9, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di tali fondi, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determinerebbe comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titolo di debito pubblico. In merito all'importo dell'operazione, la relazione tecnica precisa, inoltre, che tale ammontare risulta al momento quantificato in base alla nota del 9 marzo 2009, con la quale il Banco Popolare Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di 1.450 milioni di euro, ripartito in 29.000 strumenti finanziari di valore nominale unitario di euro 50.000. La relazione tecnica precisa, inoltre, che il ricorso all'emissione di debito pubblico consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione dei titoli in questione, rinviando ad altri decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle risorse per eventuali ulteriori sottoscrizioni di cui potrà essere fatta richiesta. La relazione, infine, si sofferma sugli effetti dell'operazione sui saldi e sugli aggregati di finanza pubblica. In particolare, poiché il capitolo di spesa destinato a finanziare l'operazione di sottoscrizione rappresenta una posta di bilancio di natura finanziaria, non rileva direttamente sull'indebitamento netto. Su tale saldo dovrebbero determinarsi,

Pag. 54

invece, effetti di segno positivo in quanto il tasso di interesse corrisposto dall'emittente sui titoli, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, non può essere inferiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base, dovrebbe assicurare un rendimento superiore al costo derivante dalle nuove emissioni. L'operazione, tuttavia, determina un incremento del fabbisogno e quindi del debito lordo. Per il profilo patrimoniale, l'acquisizione di attività finanziarie che si realizza mediante la sottoscrizione dei titoli compensa il corrispondente incremento del debito pubblico. Al riguardo, rileva che l'individuazione delle risorse occorrenti alla sottoscrizione dei titoli nell'emissione di titoli pubblici, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno e sullo stock di debito lordo, appare suscettibile di determinare un aumento del rapporto debito/PIL, parametro rilevante in sede comunitaria. In proposito, ricorda che le recenti stime sull'andamento del rapporto debito/PIL contenute nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica collocano tale rapporto al 114,3 per cento nel 2009, al 117,1 per cento nel 2010 ed al 118,3 per cento nel 2012. Tali stime scontano un livello del fabbisogno del settore pubblico nel 2009, evidenziato nel medesimo documento, pari a 84.684 milioni di euro, valore questo che già include circa 10.000 milioni riconducibili alle emissioni di titoli di debito pubblico per interventi a favore delle istituzioni creditizie, corrispondenti a circa 0,7 punti di PIL. In merito ai possibili effetti positivi dell'operazione sull'indebitamento netto, conseguenti alla presenza di un differenziale positivo tra gli interessi corrisposti dall'emittente e gli interessi retrocessi sui titoli di debito pubblico emessi a copertura, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a suffragare, in termini prospettici, la sussistenza di congrui livelli di redditività della banca emittente. Ricorda, infatti, che in base alle caratteristiche dei titoli emessi ed alle condizioni di pagamento degli interessi contenute nel prospetto allegato al DM del 25 febbraio 2009, gli interessi sui titoli emessi sono corrisposti solo in presenza di utili distribuibili ed entro i limiti degli stessi, gli interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati si intendono definitivamente persi e gli interessi ed i dividendi, a qualunque titolo, sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'otto per cento per effetto di perdite. Segnala, inoltre, che, nel caso di perdite che riducano il coefficiente patrimoniale di vigilanza della banca al di sotto della soglia dell'otto per cento, è prevista la proporzionale riduzione del valore nominale iniziale dei titoli emessi. In ordine ai profili di copertura finanziaria, valuta opportuno che il Governo chiarisca se l'emissione di titoli di debito pubblico prevista dal provvedimento in esame renda o meno necessario modificare l'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero stabilito, per l'anno in corso, dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2008. A tale proposito, ricorda che, relativamente all'anno 2008, l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008 ha previsto, tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, che il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, relativo all'emissione di titoli del debito pubblico non si applicasse fino al 31 dicembre 2008. Giudica, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se le disposizioni del presente provvedimento possano determinare variazioni del livello del ricorso al mercato che, sulla base dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, è stabilito dalla articolo 1, comma 1, della legge finanziaria per il 2009, tenuto conto delle caratteristiche dei titoli emessi e delle condizioni di pagamento degli interessi di cui al prospetto allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009.

Pag. 55

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.
C. 2226 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa sulla collaborazione nella lotta alla criminalità, firmato il 5 novembre 2003. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, nella quale si precisa che le ipotesi assunte alla base del calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della sua attuazione. Inoltre la relazione tecnica precisa che, nel caso in cui, sulla base della possibilità di modificare l'Accordo prevista dagli articoli 12 e 13 dell'Accordo stesso, si ampliasse quanto contenuto nelle disposizioni del testo in esame, con conseguenti oneri aggiuntivi, si renderà necessario un apposito disegno di legge per la copertura di tali maggiori spese. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, fa in primo luogo presente che l'articolo 1, paragrafo 4 dell'Accordo prevede, al fine della realizzazione dell'Accordo, la possibilità per le Parti contraenti di creare gruppi di lavoro comuni, organizzare incontri di esperti e di specialisti e realizzare iniziative concordate. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se gli esperti che l'Italia intende inviare a Mosca siano incardinati nel Ministero dell'interno alla stregua dei funzionari, come sembrerebbe dedursi dal fatto che la diaria giornaliera calcolata per le due tipologie di inviati è la medesima. Per quanto attiene all'articolo 3 dell'Accordo ritiene opportuno un chiarimento del Governo sulle modalità di finanziamento delle ulteriori attività di cooperazione che gli Organi competenti potranno stabilire, sulla base del paragrafo 2 dell'articolo in esame. L'articolo 5 dell'Accordo al paragrafo 3 prevede, tra le modalità da adottare per la richiesta di informazioni o di assistenza, anche l'obbligo di corredare le richieste e le risposte di traduzione nella lingua ufficiale della Parte destinataria o in lingua inglese. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 dispone inoltre che, nell'ambito del proprio territorio, ciascun Organo assume le spese relative all'attuazione dell'Accordo in esame, a meno che, in ogni singolo caso, non vengano concordate altre modalità. Al riguardo giudica opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulle modalità di copertura delle spese che, a norma del paragrafo 4, l'Italia potrebbe assumersi, in accordo con la Federazione russa, con riferimento a fattispecie al di fuori del territorio nazionale. Con riferimento all'obbligo di traduzione delle richieste e delle risposte, ritiene infine opportuno una conferma del Governo sulla possibilità che la relativa spesa sia coperta a valere sulle disponibilità di bilancio destinate alle traduzioni.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno

Pag. 56

2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2009-2011, di competenza del Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al riguardo, ricorda con riferimento all'utilizzo del fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri, che lo stesso reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Con riferimento all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica segnala, invece, che nella seduta della Commissione bilancio del 24 febbraio 2009, il rappresentante del Governo ha depositato un documento, pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta, nel quale erano indicate le prenotazioni insistenti sullo stesso Fondo e che in tale documento era previsto uno specifico stanziamento per il provvedimento in esame di importo corrispondente a quello indicato nell'articolo 3. Su tali aspetti, giudica opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa in primo luogo presente, in relazione all'articolo 1, paragrafo 4, dell'Accordo, che gli esperti che l'Italia invierà a Mosca ai sensi di tale disposizione sono funzionari del Ministero dell'interno. Dopo aver segnalato che l'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo riveste carattere meramente programmatico e, pertanto, non necessita di quantificazione, osserva che agli eventuali oneri per le traduzioni che si renderanno necessarie per dare attuazione ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 5, fa presente che, per le fattispecie che si verifichino al di fuori del territorio nazionale, si tratta di ipotesi di difficile realizzazione e, comunque, agli eventuali oneri si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Conferma, infine, l'idoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge.

Maino MARCHI (PD) osserva come con eccessiva frequenza vengano sottoposti all'esame parlamentare disegni di legge che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionale approvati molto tempo prima.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che, al di là del profilo temporale posto in luce dal collega Marchi, il disegno di legge in esame si caratterizzi per l'esiguità delle risorse stanziate per le finalità previste dall'accordo internazionale. Pur non trattandosi di profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, che ritiene non presenti elementi di problematicità, sottolinea come le somme stanziate non possano rappresentare un serio contributo ad una efficace lotta alla criminalità organizzata in Italia e in Russia.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, rispondendo alle osservazioni del collega Cambursano, sottolinea come l'accordo di cui si intende autorizzare la ratifica si limita a prevedere forme più efficaci di dialogo e di confronto tra le attività di contrasto alla criminalità organizzata che già in via ordinaria sono svolte a livello nazionale dalle competenti autorità italiane e russe. In questo quadro, richiama le forme di cooperazione specificate nell'articolo 3 dell'Accordo, che sono prevalentemente finalizzate allo scambio di informazioni e di esperienze.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2226, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo

Pag. 57

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
gli esperti che l'Italia invierà a Mosca ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Accordo sono funzionari del Ministero dell'interno;
le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo che prevedono il finanziamento di ulteriori attività di cooperazione rivestono carattere programmatico;
alle traduzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dell'Accordo si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
le richieste di informazioni o di assistenza da attuare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo, al di fuori del territorio nazionale rappresentano fattispecie di difficile realizzazione e, comunque, agli eventuali oneri si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Renato CAMBURSANO (IdV), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspica che i circa 50.000 euro annui stanziati dal provvedimento possano contribuire, attraverso lo scambio tra le esperienze maturate in Italia e in Russia, a raggiungere positivi risultati nella lotta alla criminalità.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.