COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
La seduta comincia alle 13.35.
Sulla programmazione dei lavori della Commissione.
Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 29 aprile 2009, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo maggio-giugno 2009:
PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2009
Maggio 2009
Sede referente:
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina;
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII). C. 54 Realacci;
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi;
Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci;
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini;
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo;
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.
Atti del Governo:
Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71.
Deliberazione di rilievi su atti del Governo:
Alla I Commissione: Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76.
Indagini conoscitive:
Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma;
Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.
Giugno 2009
Sede referente:
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina;
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII). C. 54 Realacci;
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi;
Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci;
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini;
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo;
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.
Indagini conoscitive:
Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma;
Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.
Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati - con cadenza settimanale -
Pag. 77dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:
i disegni di legge di conversione di decreti-legge;
gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;
lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;
lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;
gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.
La seduta comincia alle 13.40.
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 2313).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 aprile 2009.
Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che la proposta di legge n. 2313 deve intendersi abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, vertendo su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo.
La Commissione prende atto.
Angelo ALESSANDRI, presidente, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori del Comitato ristretto, nominato ai fini dello svolgimento di un breve ciclo di audizioni e della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.
La seduta comincia alle 13.45.
Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 71.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 aprile 2009.
Raffaella MARIANI (PD) si riserva di esprimere le valutazioni del gruppo del partito democratico sul provvedimento in esame nella seduta prevista in calendario per la giornata di domani.
Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito alla seduta prevista in calendario per la giornata di domani.
La seduta termina alle 13.50.
Pag. 78SEDE CONSULTIVA
Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.
La seduta comincia alle 13.50.
Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Roberto TORTOLI (PdL), relatore, rileva che il testo unificato predisposto dalla IX Commissione contiene alcune disposizioni che, non soltanto sono di diretto interesse della VIII Commissione, ma che, in qualche modo, traducono sul piano legislativo l'indirizzo politico formulato dalla VIII Commissione con l'approvazione, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo scorso, della risoluzione 8/00037 a firma del sottoscritto e dei deputati Mariani e Motta. Tale risoluzione, infatti, fissando come priorità dell'azione del Governo gli obiettivi della lotta agli incidenti stradali e della messa in sicurezza della rete stradale nazionale, impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade - ai quali la legge assimila i soggetti privati concessionari - assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, dall'altro, si addivenga alla costituzione di appositi fondi, destinati - nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni, nonché delle disposizioni in materia di assegnazione dei proventi delle multe per violazioni del codice della strada -, a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.
Afferma, quindi, che in questa direzione vanno gli articoli 23 e 29 del testo unificato predisposto dalla IX Commissione, i quali dettano norme, rispettivamente, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e in materia di obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade.
In particolare, l'articolo 23 del testo unificato in esame, introducendo diverse modifiche all'articolo 208 del codice della strada - decreto legislativo n. 285 del 1992 -, interviene sia sulla destinazione dei proventi delle multe devoluti allo Stato che su quelli devoluti alle regioni, alle province e ai comuni.
Con riferimento ai proventi devoluti allo Stato, l'articolo in questione dispone, infatti, che il 20 per cento del totale annuo deve essere destinato al Ministero delle infrastrutture per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Si dispone, inoltre, che non meno di un terzo del detto 20 per cento del totale annuo dei proventi delle multe destinato allo Stato sia destinato ad interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale.
Rispetto alla normativa vigente, le modifiche introdotte dall'articolo 23 si traducono nella individuazione di nuove e specifiche finalizzazioni delle risorse derivanti dai proventi delle multe devolute allo Stato, le quali rafforzano significativamente gli strumenti di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale in generale e dell'ammodernamento della segnaletica, delle barriere e del manto stradale in particolare.
Quanto, invece, ai proventi devoluti a regioni, province e comuni, rileva che lo stesso articolo 23 del provvedimento in esame rimodella la disciplina già fissata dal codice della strada con riferimento alla destinazione del 50 per cento di tali proventi. In tal senso, mentre l'attuale comma 4 dell'articolo 208 del codice prevede che detta quota di proventi sia genericamente destinata ad una pluralità
di fini - educazione stradale, miglioramento della circolazione sulle strade, potenziamento della segnaletica, fornitura di mezzi tecnici alla polizia stradale, realizzazione di interventi per la mobilità ciclistica, interventi a tutela degli utenti deboli -, la modifica introdotta dall'articolo 23, sostituendo il citato comma 4, introduce, per così dire, dei vincoli di destinazione del 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni, stabilendo, fra l'altro, che esso sia destinato in misura non inferiore ad un quarto all'ammodernamento della segnaletica e delle barriere stradali, nonché alla sistemazione del manto stradale e riservando la metà della suddetta quota del 50 per cento alle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ivi comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente.
Aggiunge, infine, che le modifiche introdotte dall'articolo 23, mentre confermano la facoltà degli enti locali di utilizzare una parte dei proventi destinati al miglioramento della circolazione sulle strade a finalità, per così dire, complementari - assunzioni stagionali, acquisto di automezzi per la polizia provinciale o municipale, eccetera - limitano in misura, a suo avviso, ragionevole l'importo delle risorse che è possibile destinare a tali finalità.
Rileva, inoltre, che l'altra norma di diretta incidenza con le competenze e con gli indirizzi dettati dalla VIII Commissione, nonché strettamente legata al citato articolo 23, è l'articolo 29 del testo unificato in esame, che disciplina i doveri ai quali sono tenuti gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché gli enti locali per fronteggiare l'incremento degli incidenti presso i tratti stradali di loro competenza.
In tal senso, il comma 1 dell'articolo 29 prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
Sottolinea, quindi, che il comma 3 dello stesso articolo, in aggiunta a quanto sopra esposto, impone che, ai fini della determinazione degli incrementi tariffari oggetto dei successivi contratti di programma e convenzioni con gli enti concessionari, si tenga in debita considerazione quanto realizzato in ordine agli interventi di cui all'articolo 14 del Codice della strada (manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta) nonché dell'illustrato comma 1.
Da ultimo, rileva che il comma 4 sanziona la mancata osservanza dei suddetti obblighi di manutenzione ed ammodernamento, da parte degli enti concessionari, con la revisione ovvero, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione delle convenzioni.
Ritiene trattarsi, con particolare riferimento alle due ultime disposizioni citate, di norme che si inseriscono nel più ampio quadro di riferimento normativo che attiene ai rapporti fra le amministrazioni pubbliche e i soggetti concessionari e che forniscono, in questa delicata materia, nuovi strumenti per il perseguimento degli obiettivi strategici della lotta agli incidenti stradali e, in definitiva, della salvaguardia della vita umana nel settore fondamentale della circolazione stradale.
Conclude, annunciando il suo orientamento favorevole al provvedimento in esame, riservandosi di predisporre una proposta di parere che tenga conto degli eventuali suggerimenti e proposte che scaturiranno dal dibattito.
Carmen MOTTA (PD), nell'esprimere apprezzamento per gli obiettivi perseguiti dagli articoli 23 e 29 del provvedimento in esame, i quali recepiscono sostanzialmente il contenuto della risoluzione approvata
Pag. 80dalla VIII Commissione, coglie l'occasione per ribadire la propria valutazione positiva sul lavoro a suo tempo condotto in seno alla Commissione, che oggi si traduce in una coerente serie di disposizioni normative. Nel richiamare, inoltre, i termini del dibattito svolto in quella occasione, ritiene di dover nuovamente manifestare i propri dubbi sull'incisività del vincolo posto in capo agli enti locali circa la destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle multe per violazioni del codice della strada. Sotto questo profilo, ritiene che vada esperito ogni tentativo utile per far sì che gli enti locali mantengano la più ampia autonomia possibile in ordine alla concreta ripartizione delle risorse ad essi devolute. Si riserva, in ogni caso, di approfondire la questione anche in vista dell'espressione del prescritto parere nella seduta di domani.
Roberto TORTOLI (PdL), relatore, dichiara preliminarmente di comprendere le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dal deputato Motta. Ritiene, peraltro, che accanto ad esse occorra tenere sempre presenti le esigenze relative alla messa in campo di strumenti effettivamente capaci di perseguire l'obiettivo della messa in sicurezza della rete stradale del Paese e, al tempo stesso, di centrare gli obiettivi fissati in sede europea di una netta diminuzione degli incidenti stradali, che sono, occorre ricordarlo, tra le principali e le più inaccettabili cause di morte nei Paesi dell'Unione europea. Invita, inoltre, tutti i deputati a tenere in debita considerazione anche gli altri punti qualificanti delle norme in esame, tra i quali ricorda quelli relativi, da un lato, alla fissazione di quote certe di risorse dello Stato per il perseguimento dell'obiettivo fondamentale della lotta agli incidenti stradali, dall'altro, all'introduzione di incisive norme di monitoraggio e controllo dell'effettivo svolgimento, da parte dei concessionari privati, dei compiti e delle attività indispensabili per il raggiungimento del citato obiettivo e dei risultati fissati in sede europea.
Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).
La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.
Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti Formisano 10.4, 10.5 e 10.6, Fallica 10.7 e gli articoli aggiuntivi Governo 39.03 e 39.04 presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della VIII Commissione.
In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
Chiede quindi al relatore di illustrare i pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione.
Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su sei emendamenti presentati alla XIV Commissione aventi attinenza alle competenze della Commissione Ambiente.
Più in particolare, il primo emendamento, l'emendamento Formisano 10.4, è
volto a prevedere l'intesa, al posto del parere attualmente previsto nel testo, della Conferenza-Stato regioni ai fini dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria. In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato emendamenti di analogo tenore, e più precisamente gli emendamenti Guido Dussin 10.1 e Mariani 10.2 sui quali ha formulato, nella seduta del 22 aprile scorso, un invito al ritiro che è stato accolto dai presentatori degli stessi emendamenti. Ritiene, pertanto, di dover formulare un parere contrario sull'emendamento in esame.
Ricorda, quindi, che l'emendamento Fallica 10.7 intende inserire tra i principi e criteri direttivi che debbono presiedere all'attuazione della delega in materia di qualità dell'aria quello relativo alla previsione di azioni a tutela della qualità dell'aria nel Mezzogiorno e nelle isole. Si rimette su questo emendamento alle valutazioni che saranno svolte dalla Commissione e dal Governo, anche se ritiene che tale problematica possa essere meglio affrontata attraverso la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.
Rileva, quindi, che l'emendamento Formisano 10.5 intende aggiungere, all'articolo 10, tra i criteri e principi direttivi che debbono presiedere all'attuazione della direttiva in materia di qualità dell'aria quello relativo alla previsione di adeguati strumenti e di idonee risorse a favore delle strutture e degli organi preposti alle attività di rilevamento ed analisi dei dati per garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente. Ritiene che su tale emendamento la Commissione debba esprimere parere contrario.
Ricorda, inoltre, che l'emendamento Formisano 10.6 intende aggiungere all'articolo 10, comma 1, lettera d), una previsione secondo la quale il riordino della normativa in materia di qualità dell'aria ambiente deve avvenire nel rispetto degli impegni presi in sede di Unione europea in materia e in coerenza con il piano d'azione «una politica energetica per l'Europa. Anche su tale emendamento esprime il proprio parere contrario.
Rileva, infine, che sono state presentate, inoltre, due proposte emendative da parte del Governo volte ad introdurre due nuovi articoli aggiuntivi.
Il primo, l'articolo aggiuntivo 39.03 del Governo, intende sopprimere il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, secondo il quale l'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 nella regione Campania deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione europea. Con tale emendamento si intende sopprimere tale vincolo, che avrebbe reso la norma inapplicabile, in assenza di un pronunciamento in tal senso da parte della Commissione.
Infine, l'articolo aggiuntivo 39.04 del Governo prevede una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE in merito al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il comma 4 dell'articolo aggiuntivo in esame fa salva la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 185 del 2008, recante norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
Su tali due ultime proposte emendative esprime parere favorevole.
Il sottosegretario Roberto MENIA apprezza le considerazioni svolte dal relatore ed esprime parere contrario sugli emendamenti Formisano 10.4, 10.5 e 10.6, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 39.03 e 39.04 del Governo mentre si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Fallica 10.7.
Pag. 82Alessandro BRATTI (PD) rileva, in merito all'emendamento Fallica 10.7, che la situazione di criticità della qualità dell'aria riguarda in particolar modo alcune regioni, come quelle ricomprese nel bacino padano, in relazione alle quali la Commissione ha approvato una proposta emendativa volta a riconoscere la specificità della zona. Ritiene, invece, che per le isole e le zone del Mezzogiorno il problema abbia un rilievo minore che non giustifica una considerazione specifica a livello normativo. Inoltre, mentre sull'emendamento Formisano 10.5 capisce che si potrebbe porre un problema di competenze dal momento che i finanziamenti per le attività di rilevamento sono di spettanza delle regioni, non comprende perché sia stato formulato un parere contrario sull'emendamento Formisano 10.6, secondo il quale il riordino della normativa in materia di qualità dell'aria deve tener conto degli impegni presi in sede di Unione europea sulla materia ed in coerenza con il piano d'azione sulla politica energetica dell'Europa, essendo i due ambiti strettamente collegati l'uno con l'altro. Rileva, infine, che occorrerebbe verificare se l'articolo aggiuntivo 39.03 del Governo risulti compatibile con quanto previsto dall'ordinamento comunitario.
Raffaella MARIANI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla delicatezza del contenuto dell'articolo aggiuntivo 39.04 del Governo che interviene nella complessa e delicata materia dei ricorsi in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici. Al riguardo, sottolinea che, con la presentazione di tale articolo aggiuntivo, il Governo forse riuscirà a scongiurare prevedibili iniziative sanzionatorie da parte dell'Unione europea, ma rende ancora una volta manifesta la propria incapacità a provvedere a quell'adeguamento della disciplina nazionale che, a parole, ha più volte dichiarato - anche in questa sede - di volere realizzare.
Sotto questo aspetto, ritiene che sarebbe oltremodo pericoloso che il Governo lasciasse cadere nel vuoto, per l'ennesima volta, gli impegni formalmente assunti e che tutto si risolvesse in un'ulteriore provvedimento di proroga della normativa vigente, la quale resta una delle concause negative dell'inaccettabile lentezza nella realizzazione delle infrastrutture nel nostro Paese.
Angelo ALESSANDRI (LNP) ritiene che alcune delle considerazioni svolte dal deputato Mariani siano condivisibili. Al tempo stesso, osserva che, per quanto a sua conoscenza, il Governo è davvero impegnato in questa circostanza in uno sforzo di revisione e di adeguamento della normativa nazionale che disciplina la materia dei ricorsi in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Sull'ordine dei lavori.
Tommaso FOTI (PdL) chiede che la Commissione possa prevedere l'audizione del Governo e del Presidente dell'Anas S.p.A. in merito alla situazione di estremo disagio causata dal crollo del ponte che collega l'Emilia alla Lombardia in seguito alla piena del fiume Po. Ritiene, infatti, necessario non solo accertare le eventuali responsabilità rispetto all'evento ma anche verificare la possibilità che siano immediatamente definite le modalità di ripristino della viabilità, anche attraverso l'espletamento delle verifiche necessarie in pendenza del sequestro della struttura da parte della magistratura, al fine di evitare che una vasta area della regione resti completamente isolata dal resto del Paese.
Raffaella MARIANI (PD) ritiene che un'audizione di rappresentanti del Governo e dell'ANAS S.p.A. sia senza dubbio utile e urgente, da un lato, per approfondire tutte le problematiche connesse alla grave vicenda del crollo di una campata del ponte sul Po lungo la Via Emilia, dall'altro, per contribuire a porre termine ai tentativi, che sembrano emergere dalla lettura di alcune prese di posizione dei soggetti coinvolti nella vicenda, di scarico
Pag. 83e di rimpallo delle responsabilità per quanto accaduto.
Angelo ALESSANDRI, presidente, concorda con le richieste sollevate dai deputati Foti e Mariani ed assicura che in sede di programmazione dei lavori della prossima settimana, che sarà definita nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di domani, proporrà l'inserimento l'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. in merito alla vicenda sollevata.
La seduta termina alle 14.20.