CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni I Affari costituzionali e II Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alle Commissioni riunite I e II sul disegno di legge C. 2180, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, come risultante dagli emendamenti

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approvati dalle Commissioni in sede referente.
Passando al contenuto del provvedimento, esso si compone di 66 articoli, e reca un'amplissima serie di modifiche, la maggior parte delle quali riferita alla disciplina penale e processuale penale.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 24, 32, 35, 43 e 44.
L'articolo 24, inserito durante l'esame al Senato, modifica il decreto-legge n. 629 del 1982, integrando - alla luce degli sviluppi della normativa antiriciclaggio - l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti da parte dell'Alto commissario antimafia accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.
In particolare l'articolo prevede che i controlli possano essere svolti presso i numerosi soggetti individuati dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante norme in materia di antiriciclaggio), quali gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, i professionisti, i revisori contabili, gli operatori che svolgono attività di recupero crediti conto terzi, custodia e trasporto denaro e titoli, i gestori di case da gioco, offerta, su internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, le agenzie di mediazione immobiliare, nonché gli altri soggetti specificamente individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
L'articolo 32, introdotto dal Senato e modificato dalle Commissioni di merito, apporta alcune modifiche alla legge n. 575 del 1965, recante disposizioni in materia di prevenzione contro la mafia.
In particolare il comma 01, introdotto dalle Commissioni di merito, modifica l'articolo 2-quater della predetta legge n. 575, in materia di sequestro dei beni della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per quanti siano indiziati di appartenere ad organizzazione mafiose.
In particolare si stabilisce che il sequestro su beni mobili e crediti possa essere disposto anche su azioni e quote sociali, con annotazione del provvedimento nei libri sociali ed iscrizione nel registro delle imprese, nonché su strumenti finanziari dematerializzati, compresi titoli del debito pubblico, con registrazione nel conto tenuto dall'intermediario finanziario depositario dei titoli stessi.
Il comma 1 aggiunge cinque commi (da 4-bis a 4-sexies) all'articolo 2-septies della legge n. 575 del 1965, relativa al sequestro dei beni e della loro amministrazione giudiziaria.
Il nuovo comma 4-bis prevede innanzitutto che, qualora il sequestro riguardi aziende, il tribunale nomini un amministratore giudiziario iscritto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, il quale presenta al tribunale, entro sei mesi, una relazione sullo stato e consistenza dei beni aziendali e dell'attività. Il tribunale, qualora ritenga sussistano prospettive di prosecuzione dell'impresa approva un programma di gestione aziendale, impartendo all'amministratore direttive di gestione.
Il nuovo comma 4-ter prevede che il tribunale autorizzi l'amministratore al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che il giudice delegato possa indicare, tenuto conto dell'attività economica svolta, dei lavoratori occupati, della capacità produttiva e del mercato di riferimento, il limite di valore entro il quale tali atti rientrano nell'ordinaria amministrazione.
Il nuovo comma 4-quinquies sottrae all'azione esecutiva esattoriale eventualmente intrapresa o proseguita da Equitalia o da altri concessionari di riscossione - per tutta la durata della misura di prevenzione o del processo penale - i beni sequestrati o confiscati ai sensi della stessa legge 575 per i quali sia stato nominato un amministratore giudiziario; è, quindi, sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione.
Il nuovo comma 4-sexies stabilisce, in caso di confisca di beni, aziende e società sequestrate, l'estinzione per confusione dei

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crediti erariali, dal momento che viene meno la diversità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Si ricorda al riguardo che l'articolo 1253 del codice civile, regolando gli effetti della confusione, stabilisce che quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Il comma 2 novella, invece, l'articolo 2-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, prevedendo che la nomina dell'amministratore dei beni sequestrati e confiscati da parte del tribunale debba avvenire unicamente nell'ambito dei professionisti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, la cui istituzione è prevista dal comma 3 dell'articolo.
Il comma 3 prevede che, con decreto legislativo da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sia istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, tenuto dal Ministero della giustizia, articolato in una sezione ordinaria ed in una sezione di esperti in gestione aziendale.
La norma stabilisce che il decreto legislativo definirà i titoli necessari all'iscrizione, l'ambito dell'attività professionale, i requisiti per l'iscrizione degli esperti in gestione aziendale, la disciplina transitoria per l'iscrizione al nuovo Albo dei professionisti attualmente abilitati alla carica di amministratore ex articolo 2-sexies, nonché i criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori.
Ai sensi del comma 5 la tenuta e pubblicazione dell'Albo degli amministratori giudiziari nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina è disciplinata da un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3.
Il comma 6 integra il comma 1 dell'articolo 2-octies della legge 575, il quale, attualmente, prevede che le spese per la conservazione e l'amministrazione dei beni siano sostenute dall'amministratore prelevando quanto necessario dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo; la novella è volta a precisare che detto prelievo può essere fatto anche dalle somme sequestrate o comunque disponibili del procedimento di gestione dei beni.
Il comma 7 integra la formulazione del comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il periodo aggiunto dal comma 7 esonera dall'applicazione di tale disposizione le pubbliche amministrazioni quando beneficiarie del pagamento siano le aziende o le società sequestrate o confiscate ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (cosiddetta confisca di valori ingiustificati), ovvero della legge n. 575 del 1965.
L'articolo 35, a sua volta aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina del procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, riformulando l'articolo 2-decies della legge n. 575 del 1965.
La più volte citata legge 575 del 1965, come da ultimo modificata dalla legge finanziaria per il 2007, prevede che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni pubbliche (articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965).
Il testo vigente dell'articolo 2-decies prevede un procedimento per la destinazione

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dei beni immobili e aziendali confiscati che si articola nei seguenti passaggi:
a) la cancelleria del tribunale comunica all'ufficio provinciale del territorio il provvedimento definitivo di confisca;
b) l'ufficio fa una stima del valore dei beni;
c) il dirigente dell'ufficio provinciale del territorio (entro 90 giorni dal ricevimento della citata comunicazione da parte del tribunale) avanza una proposta di destinazione (non vincolante) alla direzione centrale del demanio;
d) rilascio del parere da parte del prefetto e del sindaco del comune interessato (è «sentito» anche l'amministratore giudiziario);
e) entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta, il direttore centrale del demanio emana il provvedimento di destinazione del bene confiscato.

Il nuovo articolo 2-decies, confermando la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, prevede all'interno del procedimento di destinazione le seguenti novità:
a) sia la stima del valore del bene immobile o aziendale, sia la proposta di destinazione (sempre non vincolante) è avanzata dal dirigente regionale dell'Agenzia del demanio (anziché dal dirigente dell'ufficio provinciale del territorio);
b) la stima è fatta sulla base del valore risultante dagli atti giudiziari (anziché essere effettuata dal competente ufficio del territorio);
c) la destinazione del bene confiscato è decisa dal prefetto della provincia di ubicazione del bene (anziché dal direttore generale del demanio); attualmente il prefetto - con il sindaco competente - ha solo poteri consultivi
d) possibilità, da parte del prefetto, in caso di necessità, di richiedere una nuova stima del valore del bene prima di decidere sulla destinazione,
e) obbligo, da parte del prefetto, di sentire - prima della decisione - sia le amministrazioni interessate (eventualmente, in sede di conferenza di servizi), sia i soggetti cui i beni sarebbero destinati in gestione (comuni, province e regioni interessate, università statali, agenzie fiscali, amministrazioni dello Stato e istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale), è, invece, eliminato l'attuale obbligo di sentire sulla proposta di destinazione gli amministratori giudiziari dei beni confiscati;
f) se il dirigente regionale dell'Agenzia del demanio non formula la proposta di destinazione entro i 90 giorni dalla comunicazione del tribunale del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto procede d'ufficio. Il termine per l'adozione del provvedimento di destinazione del bene è aumentato a 90 giorni (oggi si prevedono 30 giorni) dalla proposta di destinazione ovvero (in mancanza) dal decorso del termine assegnato all'Agenzia del demanio per la formulazione della proposta stessa.

L'articolo 43 reca disposizioni in tema di attività di trasferimento di fondi secondo le modalità «money transfer».
In particolare la disposizione, al comma 1, introduce l'obbligo, per gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer), di acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.
La previsione si inserisce nel quadro della disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale dispone, all'articolo 15 e successivi, in merito agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria, in particolare nel caso

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di operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate, o per importi inferiori a 15.000 euro nel caso di gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.
L'articolo 43 stabilisce inoltre che, in mancanza del titolo di soggiorno, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro 12 ore un'apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.
Il comma 2 prevede che la suddetta disciplina acquisti efficacia decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'articolo 44 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo».
La lettera a) aggiunge all'articolo 6 - relativo alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia - un nuovo comma 7-bis, disponendo l'estensione alla Unità di informazione finanziaria e al personale addetto della limitazione di responsabilità prevista dall'articolo 24, comma 6-bis, della legge 262 del 2005 a favore di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP, Autorità garante della concorrenza e del mercato e dei loro dipendenti. Pertanto, nell'esercizio delle proprie funzioni anche UIF e il personale addetto risponderanno solo dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
La lettera b) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 231 del 2007, eliminando l'obbligo per la UIF di comunicare al segnalante, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi (DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza). Pertanto permane soltanto l'obbligo da parte dell'UIF di comunicare l'avvenuta archiviazione direttamente al segnalante o tramite gli ordini professionali.
La lettera c) modifica l'articolo 56, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231, estendendo la sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 euro a 200.000 euro) prevista dal predetto comma 1 anche alle violazioni delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi dell'articolo 37, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo (in materia, rispettivamente, di tenuta dell'archivio unico informatico e di modalità di registrazione di alcune categorie di intermediari finanziari).
La lettera d) sostituisce il comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 231, prevedendo che la cancellazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria per gravi violazioni degli obblighi imposti dal decreto legislativo medesimo opererà indipendentemente da quale sia l'elenco in cui essi sono iscritti, laddove attualmente l'articolo 56 prevede la cancellazione dei soli soggetti iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, per considerazioni che attengono in primo luogo al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, manifestando innanzitutto rammarico per l'impropria commistione tra questioni che attengono alla sicurezza dei cittadini e tematiche concernenti la distinta materia dell'immigrazione.
Esprime inoltre perplessità per taluni aspetti dell'intervento legislativo afferenti agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze, in particolare per

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quanto riguarda l'impostazione dell'articolo 43, che, di fatto, si limita a subordinare la fruizione dei servizi di money transfer da parte di extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno.
Ritiene, invece, che tale tematica dovrebbe essere affronta in termini più approfonditi e complessivi, non solo disciplinando l'accesso a tali servizi da parte dei soggetti extracomunitari, ma anche regolando in maniera più dettagliata l'attività dei soggetti fornitori dei servizi stessi, i relativi controlli da parte dell'autorità monetaria, nonché le condizioni per lo svolgimento, accanto a quella di trasferimento di denaro, di altre attività commerciali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.20

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili
C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Alberto FLUVI (PD), relatore, rileva innanzitutto come il mercato immobiliare sia in una fase di profonda evoluzione e trasformazione, in conseguenza tanto dei cambiamenti in atto nella struttura economica e sociale del Paese, quanto del mutamento della congiuntura economica internazionale.
In questi anni si è assistito ad una fase di rinnovato sviluppo edilizio nazionale, alimentato non solo dalla crescita della domanda di alloggi, ma anche dall'incerto andamento dei mercati finanziari internazionali.
Allo stato attuale, secondo i dati disponibili, la percentuale dei cittadini italiani proprietari di un'abitazione è, in media, di gran lunga superiore a quella degli altri paesi comunitari.
La corsa all'acquisto della casa è stato uno dei fattori fondamentali che ha spinto in alto il prezzo per metro quadro delle abitazioni in tutto il territorio nazionale e ha favorito la crescita esponenziale del ricorso ai mutui bancari per l'acquisto delle abitazioni.
Il fenomeno della corsa all'acquisto della casa, tuttavia, non ha depresso il mercato degli affitti. Al contrario, i profondi cambiamenti sociali in atto nel nostro Paese, quali la maggiore mobilità dei cittadini legata a ragioni di lavoro e di studio, lo sviluppo delle attività del terziario e l'arrivo di un numero sempre più rilevante di lavoratori immigrati, hanno accresciuto la domanda di alloggi in affitto, sia a destinazione commerciale che abitativa, riducendone la disponibilità per i soggetti più deboli della società. Anche in questo caso, si è assistito ad un progressivo aumento dei canoni di locazione, che hanno colpito in particolare le aree urbane a maggiore densità abitativa.
Rileva quindi come tali cambiamenti, nel loro insieme, hanno provocato alcuni squilibri economici e sociali che coinvolgono un numero crescente di cittadini e di famiglie.
Molte giovani coppie non riescono ad acquistare la casa, altre non riescono a far fronte al peso del mutuo ed altre ancora trovano difficoltà a trovare un abitazione in affitto a costi sostenibili.
Si segnala, inoltre, un consistente aumento del mercato nero degli affitti e dei subaffitti e il sempre più frequente mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, abitabilità ed igiene sanitaria delle abitazioni.
Le aree metropolitane risultano quelle più colpite dalle vicende sopra descritte, anche se gli effetti non sono trascurabili in talune realtà urbane minori.

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Tale situazione, oltre a recare un ingente danno all'erario, è fonte di sfruttamento delle categorie sociali più deboli. In primo luogo, segnala le problematiche che incontrano gli studenti universitari fuori sede, spesso costretti a stipulare contratti di affitto fittizi e di rilevante esosità, che sfuggono al controllo dell'erario. In secondo luogo, soprattutto nelle aree metropolitane periferiche, il fenomeno è motivo di rilevanti problemi di coesistenza sociale, in particolare laddove vi è un'alta presenza di cittadini stranieri, spesso insediati, con intenti speculativi, in alloggi sovraffollati e privi dei necessari requisiti igienico sanitari.
Infine, vi sono alcune categorie sociali, quali gli anziani, che trovano enormi difficoltà nel trovare alloggi in affitto a condizioni economiche sostenibili.
In tale contesto, i comuni, ovvero le realtà istituzionali più prossime alle situazioni di criticità socio ambientale, risultano privi di veri e propri strumenti di contrasto ai vari fenomeni descritti e risultano spesso impotenti di fronte alle situazioni di sfruttamento dei soggetti più deboli della società.
Più in generale, in Italia è aumentata la domanda di affitto per la maggiore difficoltà di accesso al credito per le nuove fasce costituite da single, giovani coppie, stranieri e studenti.
Le proposte di legge all'esame della Commissione intendono fornire un primo, seppur parziale, contributo per la soluzione di alcune delle problematiche descritte.
Passando ad esaminare il contenuto dei provvedimenti, rileva come esse prevedano tutte l'introduzione di un'imposta sostitutiva, in luogo del regime ordinario di imposizione, per i redditi da locazione percepiti da persone fisiche proprietarie di immobili; esse si differenziano tra loro per taluni aspetti: in particolare, la proposta di legge C. 2378, a differenza di tutte le altre, fa ricorso alla delega legislativa.
Per quanto riguarda il vigente regime tributario dei redditi da locazione, ricorda che tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura costituita dal maggior valore tra la rendita catastale dell'immobile locato (ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento (articolo 37, comma 4- bis, del TUIR); per i fabbricati siti nella città di Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.
L'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 (recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) dispone inoltre, ai fini fiscali, un'ulteriore riduzione del 30 per cento dei canoni relativi a contratti di locazione di immobili situati nei comuni a cosiddetta alta densità abitativa, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa legge n. 431, ossia sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle rappresentative dei conduttori, di durata non inferiore a tre anni e soggetti a particolari procedure per il loro rinnovo.
L'ordinamento tributario prevede, inoltre, ulteriori agevolazioni in favore dei proprietari di immobili interessati dal «blocco degli sfratti», limitatamente al periodo di sospensione della medesima procedura esecutiva. L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito, per il periodo della sospensione della procedura esecutiva, degli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa e locati a soggetti disagiati. Le suddette agevolazioni hanno normalmente carattere temporaneo in quanto sono fruibili dal proprietario relativamente al periodo interessato dal blocco degli sfratti.
Per quanto riguarda invece il regime di detraibilità dei canoni di locazione pagati dagli inquilini, l'articolo 16 del TUIR dispone:
per i soggetti che stipulano un contratto di locazione per abitazione principale ai sensi della legge n. 431 del 1998,

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una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e 150 euro se il reddito non supera 30.987,41 (comma 01);
per i soggetti che stipulano un contratto di locazione per abitazione principale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4, commi 2 e 3, della predetta legge n. 431, spetta una detrazione pari a 495,8 euro per redditi fino a 15.493,71, e pari a 247,90 per redditi fino a 30.987,41 (comma 1);
per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune del luogo di lavoro e ivi stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale spetta una detrazione per i primi tre anni pari a 991,60 per redditi fino a 15.493,71 e pari a 495,80 per redditi fino a 30.987,41 (comma 1-bis);
per i giovani che stipulano un contratto di locazione per abitazione principale spetta, per i primi tre anni, una detrazione pari a 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 (comma 1-ter).

Il comma 1-quater del richiamata articolo 16 del TUIR stabilisce che le predette detrazioni non sono tra loro cumulabili e il contribuente può scegliere quella a lui più favorevole. Ai sensi del comma 1-quinquies la misura della detrazione è da rapportare alla eventuale frazione di anno cui si riferisce il contratto, mentre il comma 1-sexies stabilisce che, in caso di incapienza, la quota non detratta viene comunque riconosciuta al contribuente.
Passando ad esaminare il contenuto delle proposte di legge in esame, le proposte di legge nn. 1806, 1807 e 2292 prevedono, sostituendo il comma 4- bis dell'articolo 37 del TUIR, l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, fissata in misura pari al 20 per cento.
In merito all'ambito oggettivo di tale nuovo regime, le proposte n. 1806 e n. 2292 prevedono l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai redditi di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione «regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia», mentre la proposta n. 1807 fa riferimento esclusivamente ai contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale «stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
Nella proposta n. 2292 non viene richiesto il requisito dell'abitazione principale, per cui l'imposta sostitutiva si applica a qualunque contratto di locazione di immobili utilizzati a fini abitativi.
La proposta n. 1807 prevede l'introduzione dell'imposta sostitutiva per la sola tipologia di contratti di locazione individuata dal provvedimento, mentre per le altre tipologie di contratti di locazione il relativo reddito, a seguito della sostituzione del richiamato comma 4- bis, perderebbe il beneficio della riduzione del 15 per cento ai fini fiscali.
Le tre proposte appena richiamate subordinano il beneficio all'indicazione in dichiarazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione e rinviano ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative.
La proposta n. 1806 interviene anche sulla determinazione della base imponibile, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, il quale reca l'ulteriore riduzione dell'imponibile in misura pari al 30 per cento per i contratti stipulati in base ad accordi definiti nei comuni ad alta densità di popolazione.
Le proposte di legge nn. 1806, 1807 e 2292 modificano inoltre la disciplina relativa alle detrazioni fiscali in favore dei locatari degli immobili, intervenendo sull'articolo 16 del TUIR.
In particolare, le proposte nn. 1806 e 1807 introducono una misura di detrazione fiscale in luogo di quelle previste nei commi 01, 1 e 1- bis del predetto articolo del TUIR, lasciando, invece, inalterate le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 16 del TUIR.
In sostanza, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetterebbe una detrazione pari al 19 per cento del canone di locazione corrisposto.

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Al riguardo la proposta n. 1807 specifica che il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, mentre la proposta n. 1806 fa riferimento a tutti i contratti di locazione.
La misura della detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione dell'abitazione principale.
La proposta n. 2292 sostituisce invece interamente l'articolo 16 del TUIR, riconoscendo ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione una detrazione pari al 19 per cento del canone di locazione corrisposto, fino ad un massimo di 2.500 euro. La proposta non prevede espressamente il requisito dell'abitazione principale, mentre precisa che la misura della detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste «tale destinazione».
Rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 16 la nuova formulazione proposta non riprende le previsione ora contenuta nel comma 1-sexies in materia di soggetti «incapienti»: pertanto tali contribuenti perderebbero il diritto al recupero della quota di imposta non detratta.
La proposta di legge n. 599 si differenzia dalle precedenti in quanto, pur prevedendo l'applicazione del regime sostitutivo a tutti i redditi di locazione di immobili ad uso abitativo, stabilisce, all'articolo 1, comma 1, diverse misure di aliquote ed in particolare:
per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 si applicano le seguenti aliquote d'imposta:
a) 12,5 per cento, fino a tre immobili;
b) 18 per cento, fino a otto immobili;
c) 23 per cento, oltre otto immobili,

per gli altri contratti si applica, indipendentemente dal numero degli immobili, l'aliquota del 23 per cento.

Diversamente dalle altre proposte illustrate in precedenza, l'imposta corrisposta è sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche delle relative addizionali regionali e comunali IRPEF le quali andrebbero, pertanto, comunque corrisposte.
La proposta precisa inoltre, all'articolo 1, comma 2 , che l'imposta sostitutiva non si applica qualora i redditi risultino «esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla normativa vigente».
Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, mentre il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della modalità di attuazione.
La proposta di legge n. 599 è l'unica a prevedere, all'articolo 2, una norma di copertura finanziaria degli oneri finanziari, pari a un milione di euro a decorrere dal 2009, a cui si provvede mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda la proposta di legge C. 2378, essa si differenzia da tutte le altre proposte di legge appena illustrate in quanto fa ricorso allo strumento della delega legislativa.
In particolare, l'articolo 1 delega il Governo a disciplinare il riordino del regime di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili destinati ad uso abitativo, commerciale e produttivo.
Si prevede, in primo luogo, alle lettere a) e b) del comma 1 , l'introduzione di un regime di imposizione sostitutivo da applicare in luogo del regime ordinario dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'IRES.
Il nuovo regime riguarda i redditi di locazioni realizzati con riferimento a nuovi contratti stipulati; se il locatore è una persona giuridica, si applica la disciplina prevista per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).
Per quanto riguarda, invece, i contratti di locazione in essere, l'applicazione del

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regime agevolato è subordinata ad una rinegoziazione dei contratti medesimi che preveda una rideterminazione del canone di locazione in misura inferiore ad almeno il 20 per cento dei valori medi di mercato individuati dall'Agenzia del Territorio.
La lettera c) del comma 1 prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle persone fisiche locatari di immobili ad uso abitativo. La misura del beneficio deve essere adeguata, in termini complessivi, all'agevolazione fiscale riconosciuta per l'acquisto della prima casa.
Ai sensi della lettera d) del comma 1 , dovranno essere introdotti ulteriori sgravi fiscali in favore di tutti i contribuenti (ivi comprese le SIIQ) relativamente ad immobili - acquistati o locati - che presentino i seguenti requisiti:
siano stati realizzati in piena conformità delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo alle norme di protezione dal rischio sismico, a quelle sul contenimento dei consumi energetici ed a quelle sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabile a basso impatto ambientale.
siano destinati a locazione abitativa o commerciale, con applicazione di canoni agevolati per un periodo temporale non inferiore a otto anni.

Per tali immobili dovranno inoltre essere previsti ulteriori incentivi qualora siano localizzati nei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici dell'aprile 2009.
I predetti benefici fiscali dovranno interessare sia la fase dell'acquisto degli immobili sia il reddito prodotto dalla loro locazione. La misura del beneficio dovrà essere modulata in ragione delle caratteristiche qualitative e costruttive degli immobili nonché della riduzione del canone di locazione rispetto ai valori medi individuati dall'Agenzia del Territorio.
Sul piano organizzativo e procedurale, nonché in merito al contrasto all'evasione fiscale, il comma 1 prevede:
l'attivazione di meccanismi finalizzate al riordino della redditività degli immobili pubblici, affidati a terzi in regime di locazione abitativa, produttiva e commerciale (lettera e));
la semplificazione e accelerazione delle procedure giudiziarie e amministrative finalizzate al rilascio degli immobili per finita locazione o per morosità, anche attraverso l'uso della Forza pubblica, facendo in ogni caso, salve le disposizioni in materia di riconoscimento dell'avviamento commerciale (lettera f)).
il rafforzamento delle sanzioni per le violazioni fiscali in materia di contratti di locazione (lettera g));
il coinvolgimento dei Comuni nell'accertamento della regolarità dei contratti di locazione, di comodato e di uso gratuito, anche attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero con l'Agenzia delle entrate con particolare riguardo ai comuni ad alta intensità abitativa, ai comuni turistici e ai comuni con sedi universitarie: a tal fine viene esteso anche a periodi inferiori al mese l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza la consegna dell'immobile a qualunque titolo ad un altro soggetto entro le 48 ore (lettera h));
l'introduzione di misure premiali in favore dei Comuni che raggiungano adeguati standard di controllo nella lotta alle violazioni della disciplina fiscale delle locazioni (lettera i));
l'introduzione della facoltà per i Comuni ad alta intensità abitativa di introdurre una maggiore imposizione per gli immobili lasciati sfitti o dichiarati a disposizione del proprietario per un periodo continuativo superiore a sei mesi (lettera l));
il coordinamento del nuovo regime impositivo con le disposizioni in materia di federalismo fiscale, prevedendo, in particolare, la partecipazione degli enti locali al gettito dell'imposta sostitutiva (lettera m));
l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e finanze, di una banca dati per il monitoraggio e il controllo degli

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alloggi privati in locazione, alimentata con i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, dalle Conservatorie dei registri immobiliari, dal Catasto, dalle Camere di commercio, dai Comuni, dalle questure e dai fornitori di servizi idrici, elettrici, telefonici e del gas (lettera n));
l'avvio di un programma speciale di accertamenti nel settore delle locazioni immobiliari che assicuri l'esercizio di almeno 100.000 verifiche annue (lettera o)).

Il comma 2 stabilisce che i decreti di attuazione saranno adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il ministro delle Attività produttive limitatamente alle locazioni commerciali. La disposizione stabilisce che gli schemi di decreto siano trasmessi alle Camere per il parere, da esprimere entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti potranno comunque essere adottati.
Propone infine di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame, ad alcune audizioni, in particolare dei rappresentanti delle associazioni degli inquilini e dei proprietari, a conclusione delle quali potrebbe essere costituito un Comitato ristretto cui affidare il compito di predisporre un testo unificato, ai fini dell'adozione del testo base.

Gianfranco CONTE, presidente, concorda con la proposta del relatore di procedere ad alcune audizioni, che potranno essere precisamente individuate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione.
Nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009 - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00961 Froner: Riorganizzazione degli uffici tributari nella provincia di Trento.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Laura FRONER (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la completezza della risposta fornita, che affronta tutte le questioni richiamate nel proprio atto di sindacato ispettivo; manifesta, tuttavia, perplessità in ordine alla rispondenza dell'avviato processo di ristrutturazione degli uffici decentrati dell'Agenzia delle entrate non soltanto ai principi di razionalità ed economicità, ai quali dovrebbe essere improntata l'organizzazione di tutti gli uffici pubblici, ma anche al principio di sussidiarietà, riaffermato di recente nel disegno di legge in materia di federalismo fiscale. Ritiene infatti che l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali richiederebbe quei controlli capillari che soltanto uffici periferici dislocati in numero adeguato sul territorio sono in grado di assicurare. Si riserva quindi di valutare gli effetti della predetta riorganizzazione sotto il duplice profilo della qualità dei servizi forniti, con particolare riferimento ai rimborsi IVA, e dell'efficiente gestione del personale.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

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l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01315 Fluvi e Mariani: Indicazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (PD) rileva come l'interrogazione sia stata presentata a seguito di talune segnalazioni relative alle difficoltà insorte nell'applicazione della disciplina concernente le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 185 del 2008, che rischiavano di bloccare la realizzazione dei nuovi interventi in materia, in mancanza del decreto ministeriale di attuazione.
Si dichiara quindi soddisfatto della risposta, la quale chiarisce che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi di attuazione delle recenti disposizioni legislative in materia di agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, tutti i contribuenti interessati possono continuare a fare riferimento alle procedure previste dalla normativa previgente.

5-01316 Milo e Zeller: Agevolazioni IRAP per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

5-01349 Fugatti: Differimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori soggetti all'accisa sull'alcool e sugli oli minerali.

Franco GIDONI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Franco GIDONI (LNP), ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, la quale conferma tuttavia - segnatamente laddove fa riferimento ad un apposito sito la cui necessità di costante aggiornamento desta già qualche perplessità sotto il profilo della tempestiva conoscibilità degli adempimenti tributari di cui trattasi - che non sarà né semplice né indolore per le aziende, soprattutto quelle artigianali produttrici di grappe e liquori, dotarsi del software necessario ai fini della trasmissione in forma telematica dei dati contabili all'Agenzia delle dogane. Pur prendendo atto, quindi, che il decreto-legge n. 286 del 2006, in forza del quale è stato introdotto l'anzidetto obbligo, ha dato attuazione alla normativa comunitaria, giudica non comprensibile la scelta dell'amministrazione finanziaria di non mettere essa stessa a disposizione dei contribuenti un software gratuito idoneo allo scopo. Nel ritenere, infine, che la risposta non abbia sufficientemente chiarito la questione relativa all'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione in forma telematica - a suo avviso resa più complessa dalle determinazioni direttoriali dell'Agenzia nel frattempo intervenute - si riserva di chiedere ulteriori precisazioni al riguardo.

Gianfranco CONTE (PdL), presidente, ricorda che la questione richiamata nell'atto di sindacato ispettivo è stata specificamente

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affrontata nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane svoltasi lo scorso 23 aprile.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), richiamando le gravissime difficoltà che le piccole imprese, gli artigiani e i piccoli commercianti incontrano nell'accesso al credito, stigmatizza l'atteggiamento di eccessivo rigore assunto al riguardo dagli istituti di credito, che rischia non soltanto di mettere a repentaglio la sopravvivenza delle suddette aziende - alle quali, in molti casi, viene inopinatamente richiesto di sanare la loro posizione debitoria - ma anche di frenare, pur in presenza di timidi segnali positivi, la ripresa dell'economia. Riterrebbe opportuno, pertanto, disporre l'audizione del presidente dell'ABI.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'esigenza, prospettata dal deputato Fogliari, di approfondire le problematiche connesse all'erogazione del credito alle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni; rileva, peraltro come il tema potrà essere affrontato nella riunione dell'Ufficio di presidenza convocata nella giornata odierna.

La seduta termina alle 15.

Mercoledì 29 aprile 2009.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.