UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 7 aprile 2009.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
La seduta comincia alle 14.10.
Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria 2008 (vedi allegato). In ragione dell'impossibilità del rappresentante del Governo a partecipare alla seduta, propone che il seguito dell'esame del provvedimento venga rinviato ad altra seduta.
La Commissione concorda.
Pag. 68Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Angelo ALESSANDRI, presidente, propone, sempre in ragione dell'impossibilità del rappresentante del governo ad partecipare alla seduta, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE REFERENTE
Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
La seduta comincia alle 14.15.
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074 Velo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Vincenzo GIBIINO (PdL), relatore, rileva che la proposta all'esame della Commissione introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ricorda, in proposito, che il provvedimento reca norme di contenuto analogo alla proposta di legge C. 1411, a prima firma del deputato Susini nonché alla proposta di legge C. 2559, a prima firma del deputato Velo - di identico titolo - il cui esame è stato avviato rispettivamente nella XIV e nella XV legislatura senza essersi concluso.
Quanto al provvedimento in esame, rammenta che la lettera a) del comma 1 modifica, integrandolo, il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, purché gli stessi alloggi siano destinati ad abitazione civile e siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. Rileva, quindi, che con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi «vincolati» di essere alienati all'interno dei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni, applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993. Nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi «vincolati».
Ricorda, inoltre, che la lettera b) inserisce nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-bis della medesima legge. Il nuovo comma 4-ter attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva. La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata purché sia effettuata una previa comunicazione al comune competente per territorio e siano fatte salve le opportune misure di pubblicità. Ricorda, inoltre, che i beneficiari di tale alienazione, secondo quanto disposto dal provvedimento, possono essere i soggetti assegnatari o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Viene, infine, previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di
vendita, a condizione che siano conduttori di un alloggio ERP da oltre un quinquennio ed abbiano regolarmente pagato i relativi canoni e le spese.
Rileva, altresì, che la lettera c) provvede a riscrivere il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto «soggetto disagiato», cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap. In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, purché venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. Viene, inoltre, stabilito che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter. Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7 secondo cui l'assegnatario rimane comunque tale. Risulta, poi, poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), cioè alcune tipologie di alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione. Rileva, in proposito come la finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l'alloggio di cui risultano assegnatari. Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Sono, infatti, frequenti i casi di interi quartieri di edilizia residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli stabili. Segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.
Per quanto riguarda la lettera d), rileva che essa provvede a novellare il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM, secondo quanto previsto dal testo vigente, ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali.Segnala fin da ora che per tale norma dovrà essere individuata una opportuna copertura finanziaria, al momento non presente nel testo. Il comma 2 reca quindi una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, riprendendo la disposizione già contenuta nell'articolo del testo unificato della proposta di legge C 1411 e abbinate esaminato dall'VIII Commissione durante la XIV legislatura. Ricorda che il citato comma 27 prevede che «è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data». La finalità di tale interpretazione è quella di consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640/1954, finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane, da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione.
In conclusione, rileva che la proposta in esame reca modifiche apparentemente di rilievo minore, ma che possono avere effetti significativi su un settore delicato: quello della crisi abitativa. Si tratta di un settore che il governo e la nostra Commissione stanno affrontando con diverse iniziative, fra le quali ricorda in primo luogo il piano-casa, il decreto legge di proroga degli sfratti, i finanziamenti agevolati
per l'acquisto della prima casa nonché la risoluzione votata all'unanimità da tutta la Commissione per una politica organica della casa. Auspica, pertanto, che la Commissione svolga un esame approfondito della proposta e valuti, anche attraverso il contributo del governo, l'incidenza e tutti i possibili effetti di un intervento di modifica della legge n. 560.
Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava e C. 2306 Stradella.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 2306).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 marzo 2009.
Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che la proposta di legge n. 2306 deve intendersi abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, vertendo su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo.
La Commissione prende atto.
Angelo ALESSANDRI, presidente, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori del Comitato ristretto, nominato ai fini dello svolgimento di un breve ciclo di audizioni e della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 7 aprile 2009.
Audizione di rappresentanti della Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (F.IN.CO.) nell'ambito dell'esame della proposta di legge «Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale».
C. 1952 Guido Dussin.
L'audizione informale si è svolta dalle 14.25 alle 15.05.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Audizione di rappresentanti di Federchimica nell'ambito dell'esame della proposta di legge «Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale».
C. 1952 Guido Dussin.